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	<title>Scadenze e Termini di Versamento | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Scadenze e Termini di Versamento | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Dichiarazione dei redditi 2024: scadenze e termini di versamento, tutto quello che c&#8217;è da sapere</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-redditi-2024-scadenze-e-termini-di-versamento-tutto-quello-che-c-e-da-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 08:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione precompilata]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamenti online]]></category>
		<category><![CDATA[termini di versamento]]></category>
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					<description><![CDATA[La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 è il 30 novembre 2024. Tuttavia, è importante conoscere anche le scadenze per il versamento delle imposte. Saldo 2023 e prima rata di acconto 2024: 30 giugno 2024: Entro questa data è possibile versare in un&#8217;unica soluzione il saldo delle imposte relative al 2023 e la [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-redditi-2024-scadenze-e-termini-di-versamento-tutto-quello-che-c-e-da-sapere/">Dichiarazione dei redditi 2024: scadenze e termini di versamento, tutto quello che c&#8217;è da sapere</a> was first posted on Aprile 10, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="7:1-7:180"><strong>La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 è il 30 novembre 2024.</strong> Tuttavia, è importante conoscere anche le scadenze per il versamento delle imposte.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:180">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:44">Saldo 2023 e prima rata di acconto 2024:</h2>
<ul data-sourcepos="11:1-13:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:161"><strong>30 giugno 2024:</strong> Entro questa data è possibile versare in un&#8217;unica soluzione il saldo delle imposte relative al 2023 e la prima rata di acconto per il 2024.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>30 luglio 2024:</strong> È possibile versare le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40%.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:33">Seconda rata di acconto 2024:</h2>
<ul data-sourcepos="16:1-17:0">
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>30 novembre 2024:</strong> Entro questa data è necessario versare la seconda rata di acconto per il 2024.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:15">Rateazione:</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:159">Le imposte possono essere versate anche in rate mensili, con interessi. La rateazione è possibile fino a un massimo di 8 rate, con scadenza il 16 di ogni mese.</p>
<p data-sourcepos="20:1-20:159">
<h2 data-sourcepos="22:1-22:21">Pagamenti online:</h2>
<p data-sourcepos="24:1-24:106">I versamenti possono essere effettuati online tramite il sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate o tramite PagoPA.</p>
<p data-sourcepos="24:1-24:106">
<h2 data-sourcepos="26:1-26:31">Dichiarazione precompilata:</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:147">La dichiarazione precompilata è disponibile sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate. È importante controllarla attentamente e integrarla se necessario.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dichiarazione-dei-redditi-2024-scadenze-e-termini-di-versamento-tutto-quello-che-c-e-da-sapere/">Dichiarazione dei redditi 2024: scadenze e termini di versamento, tutto quello che c&#8217;è da sapere</a> was first posted on Aprile 10, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBATURA: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI CUBATURA (DIRITTI EDIFICATORI)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[LA SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Diritti di Cubatura 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Partecipazioni e Quote Sociali non quotate]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione terreni e partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione Terreni edificabili 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[affrancamento plusvalenza cubatura 2017]]></category>
		<category><![CDATA[comma 554 legge 232 2016]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto rivalutazione]]></category>
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		<category><![CDATA[rate imposta sostitutiva rivalutazione terreni]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/">Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</a> was first posted on Giugno 20, 2017 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Affrettatevi a ridurre o addirittura azzerare entro il 30 giugno 2017 i plusvalori di quote e terreni attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata! Ecco tutte le risposte alla vostre domande sugli imperdibili bonus fiscali! </p>
<p>Imminente per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, il termine di scadenza per affrancare il valore di “carico” ai fini delle imposte dirette, di partecipazioni (non quotate) e terreni (edificabili e non) posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del reddito d’impresa potendo così ridurre o annullare le plusvalenze tassabili ai sensi dell’articolo 67 del TUIR (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. </p>
<p>Non fatevi sfuggire questa grossissima opportunità prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 232/2016 per creare in modo intelligente valore economico grazie ad una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici!  </p>
<p>Si ricorda che per avere tra le mani questo vantaggiosissimo risparmio lecito d’imposta, il contribuente entro venerdì 30 giugno 2017 dovrà:</p>
<p>1) far redigere una perizia giurata di stima dei beni che si intendono rivalutare;</p>
<p>2) versare in sede dichiarativa l’imposta sostitutiva secca all’8% sull’intero valore risultante dalla perizia oppure optare per il pagamento in tre comode rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze:</p>
<p>    30 giugno 2017 (1° rata);<br />
    30 giugno 2018 (2° rata);<br />
    30 giugno 2019 (3° rata). </p>
<p>Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può versare l’imposta sostitutiva in un&#8217;unica soluzione e chiudere la partita con il Fisco evitando gli interessi annui al 3%. </p>
<p>FAQ PER SAPERNE DI PIU’…</p>
<p>PARTECIPAZIONI </p>
<p>    Desiderate misurare la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Ecco per voi <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/rivalutazione-quote-e-partecipazioni/rivalutazione-quote-sociali-2015-2017/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria">il caso pratico di una Srl a socio unico</a>;<br />
    per attivare l’affrancamento leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria-1">la nostra guida per aderire alla rivalutazione di quote sociali</a>;<br />
    non vi è chiaro ancora il meccanismo della rivalutazione fiscale? Ecco pronta per l&#8217;uso la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione-1">la guida dedicata a come funziona l&#8217;affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote ed i requisiti per ottenerla</a>. </p>
<p>TERRENI</p>
<p>    Avete intenzione di rivalutare i diritti edificatori? Leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori-1">la divulgazione dedicata a come si ottiene la detassazione delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura 2017</a>;<br />
    scoprite se la vendita del fondo da persona fisica &#8211; non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile genera plusvalenze tassabili leggendo <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/vendita-del-fondo-da-persona-fisica-non-imprenditore-dopo-la-cessione-di-cubatura-edificabile-genera-plusvalenze-tassabili-il-caso-pratico-per-massimizzare-il-risparmio-lecito-dimposta-1">il nostro caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d&#8217;imposta nella vendita di un terreno</a>;<br />
    come eseguire correttamente la cessione di cubatura?  Per non commettere errori leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/guida-giuridico-fiscale-alla-cessione-di-cubatura-come-fare-loperazione-contrattuale-forma-giuridica-dellatto-e-quando-232-legittima-per-la-cassazione">la nostra guida dedicata all&#8217;operazione contrattuale della cessione di cubatura secondo le indicazioni della Cassazione</a>. </p>
<p> </p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali e terreni o richiedere assistenza legale in fase contrattuale, conseguendo gli imperdibili bonus fiscali, </p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi con la massima serenità, professionalità e cortesia! </p>
<p>    Tempi di lavorazione con la documentazione disponibile: 5 giorni feriali. Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancamenti-di-quote-e-terreni-tutte-le-faq-per-chiarire-i-vostri-dubbi/">Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi</a> was first posted on Giugno 20, 2017 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova IRES 2017: guida al calcolo e istruzioni F24</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 09:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale IRES 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24/">Nuova IRES 2017: guida al calcolo e istruzioni F24</a> was first posted on Giugno 14, 2017 at 11:14 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida sintetica illustriamo in pratica come si calcola la nuova IRES 2017, come va versata tra rate e acconti e come compilare il modello F24.  </p>
<p>Come noto, l’IRES acronimo di imposta sul reddito delle società, è un’imposta proporzionale e personale (istituita in Italia con il decreto legislativo n. 344/2003 in sostituzione dal 1° gennaio 2004 dell’IRPEG, dell&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche), che colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti. </p>
<p>Con il piano Industria 4. 0 definito dalla Legge di Stabilità 2017, è stato previsto un taglio di tale imposta abbassandone l’aliquota dal 27,5% al 24%, a partire dal periodo d’imposta 2017. </p>
<p>Ciò, al fine di avvicinare l’aliquota a quella della media UE nella prospettiva di ridurre la pressione fiscale per le imprese che investono nel futuro, lasciando gli utili in azienda. </p>
<p>L&#8217;oggetto dell’imposta IRES 2017, è quindi il reddito percepito in un determinato anno d’imposta, dai soggetti passivi elencati all’articolo 73 TUIR come società di capitali, trust, società cooperativa, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, ecc. </p>
<p>Come si calcola l’IRES 2017</p>
<p>1) Individuazione della macrocategoria per calcolare la base imponibile ai fini IRES: ai sensi dell’articolo 75 del TUIR &#8220;reddito complessivo netto&#8221;, per effettuare il calcolo IRES 2017, occorre determinare la base imponibile IRES 2017 in modo diverso a seconda della natura del soggetto, considerando, la residenza in Italia o estera e l’oggetto dell’attività, se commerciale o no;</p>
<p>2) dalla base imponibile vanno scomputati i cosi deducibili;</p>
<p>3) applicare l’aliquota IRES 2017 al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 (oppure l’aliquota IRES al 27,5% se i redditi prodotti sono quelli relativi al 2016);</p>
<p>4) dall’imposta lorda vanno poi sottratti le ritenute subite a titolo di acconto e crediti d’imposta;</p>
<p>N. B. Al versamento dell&#8217;imposta si procede tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo, in sede di saldo e acconto. </p>
<p>Per vedere in dettaglio l’elenco completo dei codici tributo F24 IRES Agenzia delle Entrate <a href="https://www. Commercialista. It/codici%20tributo%20F24%20IRES%20Agenzia%20delle%20Entrate">cliccate qui</a>! </p>
<p>Rate IRES: scadenzario</p>
<p>A) Se l&#8217;importo dovuto è maggiore di € 257,52 è possibile rateizzare l&#8217;IRES, nel seguente modo:</p>
<p>1) prima rata IRES pari al 40% dell&#8217;IRES dovuta: da versare entro il 30 giugno 2017;</p>
<p>2) seconda rata IRES pari al 60% entro il 30 novembre 2017. </p>
<p>B) Se invece l&#8217;importo dell&#8217;acconto IRES 2017 è pari o superiore a € 257,52, si versa l&#8217;imposta in un&#8217;unica rata entro il 30 novembre. </p>
<p>Istruzioni pagamento F24 IRES 2017</p>
<p>Nel modello F24 vanno indicati i dati di chi effettua il versamento, quindi i dati della società, l&#8217;anno di riferimento, il codice tributo, l&#8217;importo dell&#8217;imposta da pagare, eventuali crediti d&#8217;imposta da utilizzare e la data del pagamento. </p>
<p>Esempio: un’impresa deve versare il saldo 2016 e l&#8217;acconto 2017. In tal caso occorrerà indicare nell&#8217;F24:</p>
<p>Erario, codice tributo 2002;</p>
<p>Anno saldo 2016;</p>
<p>Acconto anno 2017, barrando le due caselle indicando i relativi importi;</p>
<p>Data 30 giugno 2017. </p>
<p>
</p>
<p>Volete scoprire tutte le altre agevolazioni previste dal Piano Industria 4. 0 per le imprese? Leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscali-e-agli-incentivi-smart-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box-1">la nostra guida dedicata ai bonus fiscali e incentivi smart Industria 4. 0 cumulabili con il Patent Box</a>! </p>
<p>Se desiderate: </p>
<p>    ottenere la nostra contabilità in Cloud attiva in tutta Italia;<br />
    attivare tutti i bonus del Piano Industria 0. 4 per attuare al meglio la vostra progettualità d’impresa e massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta;<br />
    registrare un marchio d’impresa o collettivo;<br />
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			</item>
		<item>
		<title>Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 07:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[art 1 comma 634 L. 190/2014]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica correzione dichiarazioni IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/">Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</a> was first posted on Maggio 26, 2017 at 9:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avete ricevuto una lettera di Alert del Fisco e non sapete come comportarvi per rimediare alle dichiarazioni IVA errate o omesse e mettervi al riparo da pesanti sanzioni? Leggete subito la nostra guida pratica nella quale illustriamo in sintesi le istruzioni operative da seguire per non sbagliare nei vari casi.  </p>
<p>In base all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014 l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso dalle quali emergono omissioni o anomalie riguardanti le dichiarazioni fiscali, in modo che gli interessati possano rimediare o spiegare le irregolarità riscontrate. </p>
<p>Questa norma è il risultato di un cambiamento di approccio nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino, disegnando un sistema fiscale trasparente che incoraggia la collaborazione agevolando l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. </p>
<p>Per le dichiarazioni IVA 2017 relative all’anno d’imposta 2016, il provvedimento del 3 maggio 2017 indica le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica agli interessati le incongruenze rilevate e rende disponibili i dati a contribuenti e Guardia di finanza. <br />
 <br />
Destinatari della comunicazione sono i soggetti che in base all’Anagrafe tributaria:</p>
<p>    sono titolari di partita IVA attiva;<br />
    hanno presentato la dichiarazione 2016 (relativa al periodo d’imposta 2015);<br />
    hanno omesso la dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) oppure hanno presentato la dichiarazione 2017 compilando il solo quadro VA del modello. <br />
      </p>
<p>Lettere di Allerta del Fisco: quali elementi contengono? </p>
<p>    il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente;</p>
<p>    l’identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;<br />
    la dichiarazione IVA 2016;</p>
<p>    la dichiarazione IVA 2017 (se presente in Anagrafe tributaria);<br />
    il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.  </p>
<p>N. B. Se non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, l’Agenzia delle Entrate avverte del fatto il contribuente ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017. <br />
 <br />
Attenzione: la comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all’interno del proprio “Cassetto fiscale”. <br />
 <br />
Cosa può fare contribuente che ha ricevuto l’alert per rimediare? </p>
<p>Il contribuente che ha commesso errori o omesso la dichiarazione IVA, ricevendo l’avvertimento avrà così la possibilità di: </p>
<p>    domandare con le modalità indicate nella comunicazione, maggiori informazioni sui rilievi emersi; <br />
    segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciute che giustificano le anomalie;<br />
    porre rimedio agli errori commessi<br />
     </p>
<p>Attenzione ai vari casi: </p>
<p>1) nel caso in cui la segnalazione di omessa dichiarazione sia fondata, il contribuente potrà porre rimedio attuando l’adempimento entro 90 giorni dal 28 febbraio 2017 (data entro la quale il modello andava presentato) quindi ad oggi avrà come termine ultimo per il ravvedimento il 29 maggio 2017 con pagamento della sanzione fissa di 250 € (articolo 1, comma 1 decreto legislativo 471/1997), ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso, per l’articolo 13, comma 1, lettera c del decreto legislativo 472/1997;</p>
<p>2) se l’invio avviene dopo il 29 maggio 2017, invece, la dichiarazione viene considerata omessa. Perciò, se il modello IVA 2017 viene presentato dopo tale data quindi spirati i 90 giorni dal 28 febbraio 2017, è considerato omesso e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. (Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1. 000 €);</p>
<p>3) se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. (Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro);<br />
 </p>
<p>4) nel caso in cui sia stato compilato soltanto il quadro VA, i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione avvalendosi della rinnovata disciplina del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), con conseguente riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda del tempo trascorso tra la commissione della violazione e l’intervento correttivo. </p>
<p>NB. I rimedi potranno essere attuati anche nel caso in cui siano iniziati, nei confronti del contribuente accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui ha avuto formale conoscenza;<br />
Non potranno invece essere applicati dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzato o formale. </p>
<p>Come correggere in pratica gli errori:</p>
<p>Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorrerà:</p>
<p>1) modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;</p>
<p>2) trasmettere nuovamente la dichiarazione rettificata per via telematica. </p>
<p>Istruzioni Invio dopo lo scarto</p>
<p>Lo scarto del file equivale a mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute ed è dovuto al riscontro di errori &#8220;gravi&#8221;, cioè equivalenti ad un &#8220;modello non conforme&#8221;: in tal caso per procedere correttamente, dopo aver rimosso l&#8217;errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l&#8217;invio senza alcun riferimento all’invio precedente. </p>
<p>Occorre distinguere tra:</p>
<p>a) errori evidenziati dal software di controllo con il simbolo &#8220;***&#8221;: la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; </p>
<p>b) errori evidenziati dal software di controllo con il simbolo &#8220;***C&#8221;: la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello. </p>
<p>Dichiarazione correttiva e integrativa</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di dichiarazione incompleta o con dati inesatti, si deve presentare:</p>
<p>    una dichiarazione correttiva, se nei termini;<br />
    una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. </p>
<p>Attenzione: Nel caso in cui di errori non sono sanabili con la presentazione di una dichiarazione &#8220;correttiva&#8221; o &#8220;integrativa&#8221;, (esempio: dichiarazione doppia) è necessario procedere all&#8217;annullamento della dichiarazione stessa. </p>
<p>N. B. Non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la &#8220;liquidazione&#8221; ai sensi degli articoli 36 bis del D. P. R. 600 del 1973 e 54 bis del D. P. R. 633 del 1972. </p>
<p>Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell&#8217;Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell&#8217;avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell&#8217;eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. </p>
<p>Per monitorare le scadenze delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro e fatturazione elettronica  leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/buone-notizie-in-arrivo-per-i-commercialisti-proroga-liquidazioni-trimestrali-iva-del-31-maggio-2017-e-decorrenza-sanzioni-errori-f24-tabella-aggiornata-alle-prossime-scadenze-1">la divulgazione dedicata alla proroga delle liquidazioni IVA periodiche e della decorrenza sanzioni F24</a>! </p>
<p>N. B.  Per scoprire subito come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno-3">divulgazione dedicata all&#8217;IVA trimestrale modello TR</a>! </p>
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<p>Per richiedere:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un Checkup Fiscale;<br />
    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[art 53 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 10 n. 18 DPR n. 633/72]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità medico]]></category>
		<category><![CDATA[guida fiscale medici]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazioni trimestrali iva medico]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[partita iva medici 2017]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni mediche soggette ad iva]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni sanitarie esenti iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale/contabile alla professione medica 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/">Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</a> was first posted on Aprile 20, 2017 at 11:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole individuiamo le prestazioni medico/sanitarie che sono o meno soggette ad IVA con le relative istruzioni contabili e le indicazioni 2017 utili per provvedere correttamente agli adempimenti IVA annuali e trimestrali. </p>
<p>Le attività mediche effettuate da soggetti iscritti all’Albo (OMCEO) ai fini IVA ex DPR 633/1972, sono classificabili in tre categorie:</p>
<p>A) operazioni esenti: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza. </p>
<p>Esempi: in particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione. </p>
<p>Note contabili: per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (articolo 10 n. 18, DPR n. 633/72). Se il compenso è maggiore di €. 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo, pari a €. 2,00. L’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può in via opzionale addebitare il relativo importo al paziente. Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. N. 633/72. </p>
<p>B) Operazioni imponibili: le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico. </p>
<p>Esempi: Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; Certificazione per riconoscimento di invalidità civile. </p>
<p>C) Operazioni escluse: le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge. </p>
<p>Esempi: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dei casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico; denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia della condizione di minore in stato di abbandono; certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia. </p>
<p>Tabella esemplificativa trattamento IVA prestazioni sanitarie</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>PRESTAZIONI SANITARIE IMPONIBILI IVA</p>
</td>
<td>
<p>PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>· Prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;</p>
<p>· Consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;</p>
<p>· Prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;</p>
<p>· Prestazioni rese da chiropratici. </p>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>· Prestazioni effettuate da medici, chirurghi e odontoiatri;</p>
<p>· Prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;</p>
<p>· Certificazioni varie, prestazioni mediche di chirurgia estetica (solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche), medicina sportiva, medicina del lavoro;</p>
<p>· Prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche;</p>
<p>· Visite mediche fiscali per conto dell’Inps o dell’Inail. </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Note: la maggior parte delle prestazioni sanitarie erogate dai  medici liberi professionisti titolari di partita IVA rientrano tra le operazioni esenti con la conseguenza che gli adempimenti in materia di IVA risultano spiccatamente contenuti. </p>
<p>N. B. Di particolare rilievo è la questione relativa al <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/attivita-sanitarie">trattamento IVA applicabile alle prestazioni sanitarie effettuate in cliniche private non convenzionate</a>, circa le corrette modalità di fatturazione. </p>
<p>Attenzione:  diversi medici, oltre alle operazioni esenti, realizzano anche operazioni imponibili (ad esempio consulenze medico legali), quindi devono far fronte  agli adempimenti dichiarativi che sono stati oggetto di recenti modifiche.  A decorrere dal 2017 le novità introdotte sono le seguenti: </p>
<p>    comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;  <br />
    abolizione spesometro annuale (adempimento già superato per le operazioni incluse nei dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria); <br />
    modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale; </p>
<p>    Istruzioni per le comunicazioni trimestrali IVA:</p>
<p>a) I dati. Nel dettaglio dovranno essere comunicati in via telematica i seguenti dati: </p>
<p>1) dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione (chi ha eseguito la prestazione professionale e il beneficiario di tale prestazione); </p>
<p>2) data e numero della fattura; </p>
<p>3) ammontare base imponibile IVA; </p>
<p>4) ammontare dell’imposta; </p>
<p>5) tipologia dell’operazione.  </p>
<p>b) Soggetti esonerati </p>
<p>    soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti; <br />
    soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 D. L. 98/2011; <br />
    soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014.  </p>
<p>
c) Scadenze </p>
<p>La comunicazione va trasmessa: <br />
1) entro il 31 maggio per il primo trimestre; <br />
2) entro il 16 settembre per il secondo trimestre; <br />
3) entro il 30 novembre per il terzo trimestre; <br />
4) entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.  </p>
<p>Dichiarazione IVA annuale: nuovo termine <br />
Con decorrenza dal 2017 in poi la dichiarazione IVA dovrà essere presentata tra il 1°febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  </p>
<p> Termine di presentazione dichiarazione IVA <br />
a) 2016 &#8211; Entro il 28 febbraio 2017; <br />
b) 2017 e successivi &#8211; Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. </p>
<p>Per  essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia nei vostri adempimenti IVA, per scegliere il regime fiscale più conveniente o se desiderate richiedere un parere legale/tributario,</p>
<p>non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52.!  </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/">Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</a> was first posted on Aprile 20, 2017 at 11:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Scaricabili da oggi 18 aprile i modelli per la precompilata 2017. Come accedere, chi può farlo e  da quando parte il conto alla rovescia per l’invio?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scaricabili-da-oggi-18-aprile-i-modelli-per-la-precompilata-2017-come-accedere-chi-pu242-farlo-e-da-quando-parte-il-conto-alla-rovescia-per-linvio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
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		<category><![CDATA[730 precompilato 2017 scadenza]]></category>
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		<category><![CDATA[come scaricare il 730 precompilato]]></category>
		<category><![CDATA[delega 730 2017]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione precompilata 2017]]></category>
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		<category><![CDATA[visto di conformità 730 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/scaricabili-da-oggi-18-aprile-i-modelli-per-la-precompilata-2017-come-accedere-chi-pu242-farlo-e-da-quando-parte-il-conto-alla-rovescia-per-linvio/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale alla dichiarazione dei redditi procompilata 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scaricabili-da-oggi-18-aprile-i-modelli-per-la-precompilata-2017-come-accedere-chi-pu242-farlo-e-da-quando-parte-il-conto-alla-rovescia-per-linvio/">Scaricabili da oggi 18 aprile i modelli per la precompilata 2017. Come accedere, chi può farlo e  da quando parte il conto alla rovescia per l’invio?</a> was first posted on Aprile 18, 2017 at 1:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire da oggi 18 aprile 2017, sarà possibile scaricare dall’area dedicata del sito ufficiale dell’agenzia delle Entrate il 730 o il “modello redditi” precompilati. Vediamo insieme come, chi può accedere e da quando si potrà con certezza procedere all’invio della precompilata 2017 con eventuali modifiche ed integrazioni.  </p>
<p>A partire da oggi 18 aprile, sarà accessibile a tutti i contribuenti e ai soggetti delegati, dalla propria area dedicata tra i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, la visualizzazione della dichiarazione precompilata 2017, sempre nell’ipotesi in cui si opti per la stessa in luogo di quella ordinaria, per poter successivamente  accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 2017, ma anche integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016. </p>
<p>Come si accede alla precompilata? </p>
<p>Per visualizzare e scaricare il 730 o la dichiarazione redditi 2017, sarà  necessario utilizzare le credenziali dei servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell&#8217;Inps, tramite il Sistema pubblico per l&#8217;identità digitale (Spid) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.  </p>
<p>Chi può scaricare online il 730 precompilato? </p>
<p>Il Modello 730 2017 precompilato online può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno i requisiti per presentare il modello 730, ovvero:</p>
<p>    pensionati o lavoratori dipendenti;<br />
    lavoratori che percepiscono indennità di cassa integrazione, mobilità o ASpI;<br />
    soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;<br />
    sacerdoti della Chiesa cattolica;<br />
    giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc. ;<br />
    lavoratori socialmente utili;<br />
    lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;<br />
    personale scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo;<br />
    lavoratori con solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio, se conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;<br />
    produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA;</p>
<p>Il 730 precompilato online può essere inoltre utilizzato da pensionati e lavoratori dipendenti se il loro reddito è derivato per l&#8217;anno 2016 da:</p>
<p>    redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come per esempio co. Co. Co. E contratti di lavoro a progetto;<br />
    redditi terreni e fabbricati;<br />
    redditi di capitale;</p>
<p>    redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;<br />
    redditi diversi come ad esempio i redditi terreni e fabbricati all’estero, soggetti a tassazione separata ecc. </p>
<p>Da quando si potrà procedere con l’invio? </p>
<p>Precisiamo, che sebbene la visualizzazione del modello sia possibile già da oggi per consentire un certo margine di tempo per la pianificazione e organizzazione della compilazione e lo studio di alcune problematiche tributarie funzionali ad eventuali  modifiche o integrazioni, sarà possibile effettuare  gli  invii con eventuali modifiche e integrazioni (nel caso in cui ci fossero delle anomalie nei dati o delle spese detraibili o deducibili non inserite) a decorrere dal 2 maggio fino al 24 luglio. </p>
<p>Istruzioni </p>
<p>Prima di procedere all’accettazione e all’invio del modello 730 precompilato, a partire dalla data sopra indicata, la dichiarazione andrà  verificata in tutte le sezioni, i quadri e gli importi, e solo dopo eventualmente si potrà procedere all’inoltro del modello preferibilmente con il supporto di intermediari esperti nel settore, ai quali delegare integralmente la responsabilità onde evitare errori e incorrere in possibili e pesanti sanzioni.  Il contribuente  dovrà in tal caso sottoscrivere la <a href="http://www. Guidafisco. It/delega-730-precompilato-modello-editabile-pdf-1324">delega 730/2017</a> ed il commercialista sarà tenuto ad apporre sul 730 precompilato modificato o integrato, il <a href="http://www. Guidafisco. It/visto-conformita-730-come-funziona-1306">visto di conformità 730/2017</a>. </p>
<p>
Per essere assistiti in tutta  serenità nella vostra dichiarazione dei redditi e ricevere consulenza fiscale-tributaria o un parere spot con la massima efficienza ed efficacia, </p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scaricabili-da-oggi-18-aprile-i-modelli-per-la-precompilata-2017-come-accedere-chi-pu242-farlo-e-da-quando-parte-il-conto-alla-rovescia-per-linvio/">Scaricabili da oggi 18 aprile i modelli per la precompilata 2017. Come accedere, chi può farlo e  da quando parte il conto alla rovescia per l’invio?</a> was first posted on Aprile 18, 2017 at 1:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 16:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco, per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? E in caso di interposizione di società cosa accade? La Voluntary Disclosure e termine finale per aderire nel 2017. </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? </p>
<p> Risposta  </p>
<p> Lo strumento ad hoc in questi casi è la Voluntary Disclosure (o “collaborazione volontaria”) ex L. 186/2014 in vigore dal 1° gennaio del 2015, ideata per rafforzare la compliance tra contribuenti e fisco strumento e contrastare il fenomeno dell&#8217;evasione fiscale che consente ai contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie o patrimoniali all’estero di regolarizzare la propria posizione. Ciò attraverso la denuncia spontanea all’Amministrazione finanziaria della violazione degli obblighi di monitoraggio ed il pagamento delle relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per quanto riguarda il mondo dell’arte, rientrano in tale casistica le opere detenute all’estero che dal 2009 avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW del modello Unico persone fisiche. </p>
<p> NB Questa opportunità si traduce in una vera e propria  necessità per il collezionista che intenda  alienare in un futuro le opere detenute all’estero, posto l&#8217;obbligo di effettuare  transazioni finanziare trasparenti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e possibili sospetti di riciclaggio. </p>
<p> L&#8217;adesione alla voluntary disclosure è consentita se l’opera è stata acquistata da società all’estero? </p>
<p> La risposta a tale  quesito è positiva sulla base di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate (10/E del 13 marzo 2015)la quale ha disposto che l’interposizione di società estere non fa venir meno la possibilità di aderire alla procedura, tuttavia, specie in questi casi, è quanto mai necessario capire chi sia il reale proprietario dell’opera e valutare se la stesso non sia localizzato in un paradiso fiscale (cd. Paesi black list), pena il raddoppio delle sanzioni”. </p>
<p> Termine di scadenza per aderire</p>
<p> Attenzione La domanda di voluntary disclosure, con il nuovo modello 2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere compilata ed inviata dal 7 febbraio con termine ultimo di scadenza fissata al 31 luglio 2017 (art. 7 del Decreto Fiscale 193/2016)</p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:22:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/">Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori  dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l&#8217;equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, della cessione di cubatura (volumetria edificabile). Si tratta di una grossissima occasione, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l&#8217;incasso di liquidazioni detassate. Con questa breve guida esaminiamo entro quale termine attivarsi per ottenere il beneficio fiscale, in cosa consiste l&#8217;agevolazione, chi può ottenerla nel 2017 e come. </p>
<p> Riapertura dei termini per la rivalutazione di cubatura 2017  </p>
<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori  dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l&#8217;equiparazione ai fini del trattamento fiscale della cessione di cubatura (volumetria edificabile). </p>
<p> Si tratta di una grossissima occasione, confermata ancora una volta dalla legge di Bilancio, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l&#8217;incasso di liquidazioni detassate grazie a fortissimi bonus fiscali. </p>
<p> Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017! </p>
<p> Quale beneficio fiscale si ottiene attraverso la rivalutazione? </p>
<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione con aliquota unica all&#8217;8% dei terreni e delle cubature è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. Questo significa che, se si sceglie di applicarla, al posto di essere assoggettato ad un gettito medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% ( regime ordinario), il cedente sconterà un affrancamento secco dell&#8217; 8% pagabile in tre comode rate. </p>
<p> Il risparmio fiscale si ottiene perché, sotto un profilo contabile, aumentando il valore fiscale del bene, si riduce l’eventuale plusvalenza. </p>
<p> In pratica, la plusvalenza in base al regime ordinario, andrebbe dichiarata ai fini delle imposte sul reddito, tra i redditi diversi ex art 67 e 68 TUIR e sarebbe tassata con aliquota IRPEF progressiva, relativa allo scaglione di riferimento. </p>
<p> Nell&#8217;ipotesi in cui si decida di optare per l&#8217;affrancamento, occorrerebbe pagare solo l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e la tassazione sussisterebbe solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore. </p>
<p>Requisiti di accesso </p>
<p> L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 e più precisamente : terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti  a titolo di :</p>
<p> proprietà;</p>
<p> nuda proprietà;</p>
<p> usufrutto;</p>
<p> enfiteusi. </p>
<p> NB Per il requisito dell’edificabilità occorre far riferimento al piano regolatore del Comune o ad altri strumenti urbanistici. </p>
<p> Sotto il profilo soggettivo, i titolari dei predetti diritti reali, per godere del beneficio fiscale devono essere:</p>
<p>  persone fisiche;</p>
<p> società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR;</p>
<p> enti non commerciali. </p>
<p> Come si fa la rivalutazione ed entro quale termine concludere la perizia</p>
<p> L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai terreni e  diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio(maggiormente onerosa). </p>
<p> Il termine ultimo fissato per la perizia dei terreni, a differenza di quello delle quote, è prima della cessione e comunque prima del 30 giugno 2017 Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto ante 30 giugno 2017, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita. </p>
<p> Come si versa l&#8217;imposta sostitutiva  </p>
<p> Con il versamento dell’imposta sostitutiva (codice tributo F24: 8056), si perfeziona la rivalutazione, che opera  dal primo momento successivo a quello del pagamento. </p>
<p> Tale imposta può essere versata :</p>
<p> in un&#8217;unica soluzione cioè e interamente versata entro il 30 giugno 2017</p>
<p>  rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:</p>
<p> Il 30 giugno 2017 ( 1° rata)</p>
<p> Il 30 giugno 2018 ( 2° rata)</p>
<p> Il 30 giugno 2019 ( 3° rata)</p>
<p> Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in un&#8217; unica rata e chiudere la partita con il Fisco. </p>
<p> Attenzione: sull’importo della seconda e della terza rata si devono sostenere anche gli interessi del 3% annuo, da versare insieme all’imposta e in mancanza del versamento di 2° e 3° rata, le somme sono iscritte a ruolo. </p>
<p> Rivalutazione di terreni e volumetrie già rivalutati</p>
<p> Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazioni sugli stessi beni, il contribuente dovrà ricordare di non versare l&#8217;8% per intero ma sarà possibile alternativamente:  </p>
<p> detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017;</p>
<p> pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima. </p>
<p> Cosa deve fare in pratica il contribuente per ottenere l&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p> Possedere  il terreno  alla data del 1° gennaio 2017;</p>
<p> incaricare un esperto per la redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017 da effettuare sempre e comunque ante cessione;</p>
<p> versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017. </p>
<p>
</p>
<p> Per info o assistenza professionale specializzata su perizia e affrancamento di plusvalenze conseguendo gli imperdibili bonus fiscali 2017, </p>
<p> contattateci al numero verde 800192752! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-ottiene-la-detassazione-2017-delle-plusvalenze-da-cessione-di-terreni-e-cubatura-la-rivalutazione-dei-diritti-edificatori/">Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori</a> was first posted on Febbraio 20, 2017 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:39:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/">Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 6:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La rivalutazione  delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017,produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). Cosa fare per aderire all&#8217;opzione 2017 e non decadere dai bonus fiscali? La guida pratica. </p>
<p> La rivalutazione  del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017, produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). </p>
<p> Condizioni di accesso al beneficio fiscale  </p>
<p> Per poter godere dei fortissimi benefits fiscali dell&#8217;affrancamento di quote societarie, il contribuente dovrà:  </p>
<p> possedere la partecipazione a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2017;</p>
<p> redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;</p>
<p> versare, in sede dichiarativa, l’imposta sostitutiva con aliquota all’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate). </p>
<p> Come versare l&#8217;imposta sostitutiva</p>
<p> Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato alternativamente :</p>
<p> in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017), pagandola per intero ed evitando gli interessi;</p>
<p> in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017, con applicazione alle successive degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. </p>
<p> Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l’8055. </p>
<p> Indicazione dell&#8217;opzione in UNICO  </p>
<p> I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni dovranno essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione</p>
<p> Questo significa che, riguardo alle plusvalenze maturate nel 2017, l&#8217;indicazione avverrà nel modello UNICO 2018 relativo al periodo d’imposta 2017</p>
<p> Cosa accade in caso di omessa indicazione in UNICO? </p>
<p> L’omessa indicazione nel Modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata integra una violazione formale con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 471/1997, salvi gli effetti della rideterminazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E). </p>
<p> Quali documenti conservare  </p>
<p> Il contribuente per fruire concretamente dell&#8217;opzione agevolativa dovrà conservare, unitamente alla perizia:</p>
<p> i dati identificativi dell’estensore della perizia;</p>
<p> il codice fiscale della società periziata;  </p>
<p> le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva. </p>
<p> NB La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere esibite o trasmesse. </p>
<p>
</p>
<p> Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752  </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/">Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 6:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-con-riduzione-del-capitale-sociale-2017-come-quando-ed-entro-quale-termine-farla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 10:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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		<category><![CDATA[sentenza cassazione 12347 del 1999]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale all'assegnazione dei beni immobili al socio persona fisica 2017 nelle società di capitali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-con-riduzione-del-capitale-sociale-2017-come-quando-ed-entro-quale-termine-farla/">Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.</a> was first posted on Febbraio 16, 2017 at 11:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una Srl può assegnare beni immobili ai soci agendo in diminuzione sul capitale sociale? Con questa guida illustriamo in pratica come e quando è possibile farlo, analizzando anche sotto il profilo temporale il termine entro il quale, alla luce della proroga 2017, è opportuno in via cautelativa procedere all&#8217;iscrizione del registro delle imprese della delibera di riduzione per evitare di decadere dai bonus fiscali dell&#8217;opzione agevolativa.</p>
<h2>“Trilogia” dell&#8217;assegnazione di beni ai soci e vincolo nelle opzioni</h2>
<p>Il nuovo termine di scadenza previsto per l&#8217;atto di assegnazione ai soci dei beni immobili e di quelli iscritti nei pubblici registri al fine di godere del regime opzionale con aliquota sostitutiva agevolata all&#8217;8%, è stato fissato dall&#8217;ultima legge di Stabilità al 30 settembre 2017.</p>
<p>Se in primis guardiamo “da di dentro” come funziona l&#8217;operazione di assegnazione, notiamo come la società , in sostanza attribuisce al socio valori espressi nell&#8217;attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto potendosi prospettare tre possibilità :</p>
<ul>
<li>erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili);</li>
<li>restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale) ;</li>
<li>riduzione del capitale sociale quando è diminuita tale posta.</li>
</ul>
<p>NB La scelta non può essere effettuata “ad libitum” ma deve rispettare la regola della prioritaria esternalizzazione delle poste del netto meno vincolate, quindi si comincia dalle riserve di utili per giungere poi a quelle di capitale e infine al capitale sociale posto che quest&#8217;ultimo, come confermato dalla ormai consolidata giurisprudenza sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 12347/1999, presenta un grado di indisponibilità maggiore costituendo il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Tale criterio risulta contraddistinto da una ratio volta a non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi.</p>
<h2>Assegnazione di beni ai soci agente in riduzione sul capitale sociale: come e quando farla</h2>
<p>E&#8217; importante evidenziare che se per effetto di tale operazione, volta ad estromettere dalla società quei beni che la stessa ha ancora “in pancia” per diversi motivi o per onerosità degli strumenti tradizionali di trasferimento (si pensi soprattutto alle imprese immobiliari), viene ad essere intaccato il capitale sociale, trattandosi di una riduzione volontaria ( o altrimenti conosciuta come riduzione reale perché attuata attraverso il rimborso di parte di capitale ai soci), è necessario, come previsto ex lege, eseguire precedentemente l&#8217;iscrizione al registro imprese della relativa delibera, ciò al fine di consentire ai creditori di opporsi alla riduzione stessa.</p>
<h2>L&#8217;atto di assegnazione dei beni potrà quindi essere eseguito una volta spirati i 90 giorni in difetto di opposizione</h2>
<p>NB Tale limite temporale di attuazione dell&#8217;assegnazione opererà salve le ipotesi di infondatezza di pericolo di pregiudizio per i creditori e di prestazione di opportune garanzie di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2445 oppure 2482 del codice civile, che consentiranno di “bypassarlo” dando il via libera all&#8217;esecuzione dell&#8217;operazione malgrado l&#8217; intervenuta opposizione.</p>
<h2>Esempio pratico di una Srl: cosa dovrà fare prima di assegnare beni immobili ai soci</h2>
<p>Prendiamo l&#8217; esempio una Srl che intende procedere all&#8217;assegnazione di beni immobili in riduzione del capitale sociale. La stessa dovrà:</p>
<ul>
<li>iscrivere la delibera di riduzione volontaria del capitale al registro delle imprese;</li>
<li>ai sensi dell&#8217;articolo 2482 del codice civile, attendere novanta giorni prima di eseguirla per dar tempo ai creditori di proporre le loro eventuali opposizioni.</li>
</ul>
<p>Nel caso specifico dell&#8217;assegnazione a causa della liquidazione societaria, non si pongono problemi di riduzione del capitale sociale atteso che il patrimonio netto assume il significato &#8220;indifferenziato&#8221; di patrimonio netto di liquidazione.</p>
<h2>Focus sul termine di scadenza per l&#8217;assegnazione dei beni ai soci 2017 in caso di riduzione del capitale sociale e tempestività di iscrizione della delibera</h2>
<p>NB La scadenza del 30 settembre 2017 rappresenta il dies ad quem per l&#8217;atto di riduzione del capitale sociale (cioè va individuata come termine ultimo per perfezionare la stessa) e non per la semplice iscrizione della delibera nel registro delle imprese.</p>
<p>Ciò significa in pratica che, per beneficiare realmente degli effetti premiali dell&#8217;opzione agevolativa, considerato il termine di sospensione feriale del mese di agosto, per evitare incorrere nel rischio di fuoriuscire dal perimetro temporale dell&#8217;operazione di assegnazione previsto nel 2017 per godere dei relativi benefits fiscali, la delibera di riduzione del capitale non dovrà in via cautelativa essere iscritta al registro imprese oltre il mese di maggio 2017.</p>
<p>Per pianificare con efficacia ed efficienza tutte le operazioni societarie e di ristrutturazione aziendale conseguendo risparmio lecito di imposta, e non perdervi tutti i bonus fiscali 2017</p>
<p>Chiamaci al <strong>n. <a href="tel:800192752">800.19.27.52</a></strong> o compila il form <strong><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=commercialista.it" target="_blank" rel="noopener">cliccando qui</a></strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci-con-riduzione-del-capitale-sociale-2017-come-quando-ed-entro-quale-termine-farla/">Assegnazione di beni immobili ai soci con riduzione del capitale sociale 2017: come, quando ed entro quale termine farla.</a> was first posted on Febbraio 16, 2017 at 11:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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