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	<title>Compensazione IVA - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Compensazione IVA - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Aliquota IVA delle Patate: Una Guida Dettagliata per Agricoltori e IAP</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Aliquota-IVA-delle-Patate-Una-Guida-Dettagliata-per-Agricoltori-e-IAP/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aliquota IVA Patate]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota IVA patate]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità agricola]]></category>
		<category><![CDATA[iap]]></category>
		<category><![CDATA[regime speciale IVA agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione prodotti agricoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le patate, uno dei prodotti agricoli più diffusi e versatili, rappresentano un punto di interesse sia per i consumatori che per gli operatori del settore. Dietro al loro commercio, però, si cela una rete normativa complessa, in cui spicca la questione dell’aliquota IVA applicabile. Conoscere le regole sull&#8217;IVA delle patate è fondamentale, in particolare per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le patate, uno dei prodotti agricoli più diffusi e versatili, rappresentano un punto di interesse sia per i consumatori che per gli operatori del settore. Dietro al loro commercio, però, si cela una rete normativa complessa, in cui spicca la questione dell’aliquota IVA applicabile. Conoscere le regole sull&#8217;IVA delle patate è fondamentale, in particolare per gli <strong>Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)</strong>, che possono sfruttare regimi fiscali specifici per ottimizzare i propri costi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo approfondiremo l’aliquota IVA delle patate, distinguendo tra tipologie di prodotto, le regole da seguire per evitare errori fiscali, e le agevolazioni disponibili per gli IAP. Inoltre, esploreremo il ruolo dei regimi fiscali agricoli nel contesto delle politiche italiane ed europee, offrendo una guida completa per chi opera nel settore.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Qual è l’aliquota IVA per le patate?</h2>
<p style="text-align: justify;">Le patate rientrano nella categoria dei <strong>prodotti agricoli primari</strong>, motivo per cui godono di aliquote IVA agevolate, differenziate a seconda del tipo di prodotto e della sua destinazione d’uso. Ecco i principali scenari:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Patate fresche per consumo alimentare</strong></h3>
<ul>
<li>L’aliquota IVA applicabile è del <strong>4%</strong>, essendo considerate beni di prima necessità ai sensi del <strong>DPR n. 633/1972</strong> (Tabella A, Parte II). Questa aliquota ridotta favorisce i consumatori finali e sostiene il mercato agricolo.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><strong>Patate da semina</strong></h3>
<ul>
<li>Per le patate destinate alla produzione agricola, l’aliquota IVA è del <strong>10%</strong>, come previsto dalla Tabella A, Parte III del DPR 633/1972. Si tratta di un’imposta più alta rispetto al consumo diretto, ma comunque agevolata rispetto all’aliquota ordinaria.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><strong>Patate trasformate</strong></h3>
<ul>
<li>Quando le patate subiscono processi di trasformazione (es. surgelazione, lavorazione industriale), l’aliquota IVA sale al <strong>22%</strong>, quella ordinaria per i beni non considerati di prima necessità.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Questa distinzione è cruciale per le aziende agricole, che devono assicurarsi di applicare l’aliquota corretta a seconda del prodotto venduto e del suo utilizzo.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Patate e fiscalità</h2>
<p style="text-align: justify;">La gestione corretta dell’IVA richiede attenzione a dettagli specifici che spesso vengono trascurati, portando a sanzioni o contenziosi fiscali. Ecco alcune buone pratiche:</p>
<h3><strong>Distinzione tra prodotti</strong></h3>
<ul>
<li>È fondamentale classificare correttamente le patate in base al loro utilizzo (consumo, semina, trasformazione) per applicare l’aliquota IVA corretta. Ad esempio, fatturare patate da semina con un’aliquota del 4% anziché del 10% rappresenta un errore che può essere sanzionato.</li>
</ul>
<h3><strong>Documentazione fiscale accurata</strong></h3>
<ul>
<li>Conservare documenti come fatture, contratti e certificazioni legate all’attività agricola è essenziale per dimostrare la conformità fiscale in caso di controlli.</li>
</ul>
<h3><strong>Pianificazione fiscale annuale</strong></h3>
<ul>
<li>Gli agricoltori e gli IAP dovrebbero rivedere annualmente il proprio regime fiscale per valutare se il regime speciale IVA è ancora conveniente rispetto al regime ordinario, considerando eventuali variazioni nei ricavi o nei costi aziendali.</li>
</ul>
<h3><strong>Monitoraggio delle normative</strong></h3>
<ul>
<li>Le leggi fiscali sono soggette a modifiche, e rimanere aggiornati sulle variazioni delle aliquote IVA o delle percentuali di compensazione è cruciale per evitare errori.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Il regime speciale IVA per gli IAP</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli <strong>Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)</strong>, regolati dall<strong>’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004</strong>, rappresentano una figura chiave nell’ambito della fiscalità agricola italiana. Il loro status permette di accedere a una serie di regimi fiscali agevolati che non solo semplificano la gestione dell’IVA, ma contribuiscono anche a ridurre significativamente il carico fiscale complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il riconoscimento ufficiale come IAP, è necessario rispettare determinati requisiti stabiliti dalla normativa. Uno dei criteri principali riguarda la provenienza del reddito: almeno il <strong>50% del reddito complessivo</strong> dell’imprenditore deve derivare da attività agricole, come la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento o le attività connesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro elemento essenziale è l’impegno lavorativo. Per qualificarsi come IAP, almeno il <strong>50% del tempo lavorativo complessivo</strong> dell’individuo deve essere dedicato all’attività agricola. Questo requisito garantisce che l’imprenditore sia effettivamente coinvolto in maniera prevalente nella gestione e nello sviluppo dell’attività agricola, confermandone la professionalità e la centralità nel settore primario.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli IAP possono optare per il <strong>regime speciale IVA agricolo</strong>, regolato dall’<strong>articolo 34 del DPR n. 633/1972</strong>. In questo regime, l’IVA non viene calcolata direttamente sulle vendite, ma tramite una <strong>percentuale di compensazione</strong>, stabilita annualmente per ciascun prodotto agricolo. Per le patate, questa percentuale è fissata al <strong>4%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a questa modalità, l’agricoltore non deve versare l’IVA sulle vendite, ma trattiene quella applicata come compensazione. Questo sistema è vantaggioso per chi opera su larga scala, riducendo il rischio di debiti fiscali elevati.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Agevolazioni fiscali per gli IAP</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre ai benefici legati all’IVA, gli Imprenditori Agricoli Professionali possono accedere a una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie. Tra le principali troviamo:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Contributi ridotti</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I giovani agricoltori che avviano un’attività possono beneficiare di un esonero contributivo parziale per i primi cinque anni di attività.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Detrazioni per investimenti</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Gli investimenti in macchinari agricoli, innovazione tecnologica o mezzi aziendali possono essere dedotti dal reddito imponibile, riducendo il carico fiscale.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Accesso ai fondi europei e nazionali</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Gli IAP possono accedere ai <strong>PSR (Piani di Sviluppo Rurale)</strong> e ad altri bandi previsti dal <strong>PNRR</strong>, che finanziano progetti di sostenibilità, digitalizzazione e modernizzazione nel settore agricolo.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Agevolazioni sull’acquisto di terreni agricoli</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Gli IAP hanno diritto a imposte ridotte sull’acquisto di terreni agricoli, come l’esenzione dall’imposta catastale e ipotecaria in alcuni casi specifici.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">PNRR e Fiscalità Agricola</h2>
<p style="text-align: justify;">Le politiche fiscali legate al settore agricolo sono oggi strettamente connesse alle strategie di sviluppo sostenibile promosse dall’Unione Europea. Il <a href="https://www.mimit.gov.it/it/pnrr/piano" target="_blank" rel="noopener"><strong>PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)</strong></a> offre una serie di opportunità per gli agricoltori, come il finanziamento di progetti legati all’efficienza energetica, all’agricoltura di precisione e alla riduzione delle emissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli IAP, il PNRR rappresenta una chance unica di ottenere risorse aggiuntive, combinando i vantaggi fiscali già disponibili con i fondi per l’innovazione. Investire in nuove tecnologie, come sistemi di irrigazione automatizzati o strumenti di monitoraggio digitale, non solo migliora la produttività, ma riduce anche il rischio di inefficienze fiscali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;">Comprendere e sfruttare le regole sull’aliquota IVA applicata alle patate e sugli strumenti fiscali disponibili è essenziale per garantire il successo e la sostenibilità delle imprese agricole. Gli <strong>Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)</strong>, grazie al loro status, possono accedere a regimi agevolati che semplificano la gestione fiscale e riducono i costi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">In un contesto in evoluzione come quello agricolo, una pianificazione fiscale attenta e aggiornata può fare la differenza, soprattutto considerando le opportunità offerte da fondi come il <strong>PNRR</strong>, che promuovono l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Coniugare queste risorse con i regimi fiscali già esistenti permette agli agricoltori di affrontare con successo le sfide del mercato e contribuire a un’agricoltura più competitiva e rispettosa dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, rivolgersi a consulenti esperti è un passo strategico per ottimizzare i vantaggi fiscali e pianificare un futuro stabile e prospero per le proprie attività agricole. La fiscalità agricola non è solo un obbligo, ma un’opportunità per innovare e crescere nel rispetto delle normative e del territorio.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Aliquota-IVA-delle-Patate-Una-Guida-Dettagliata-per-Agricoltori-e-IAP/">Aliquota IVA delle Patate: Una Guida Dettagliata per Agricoltori e IAP</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Aliquota-IVA-delle-Patate-Una-Guida-Dettagliata-per-Agricoltori-e-IAP/">Aliquota IVA delle Patate: Una Guida Dettagliata per Agricoltori e IAP</a> was first posted on Novembre 22, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compensazioni IVA 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compensazioni-IVA-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione orizzontale]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazione verticale]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazioni IVA]]></category>
		<category><![CDATA[credito iva]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Bilancio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Limiti di compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[modello F24]]></category>
		<category><![CDATA[Normative aggiornate iva]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aggiornamenti normativi sulle compensazioni IVA per il 2024: scopri come le aziende possono ottimizzare la loro posizione fiscale e gestire il credito IVA.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compensazioni-IVA-2024/">Compensazioni IVA 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compensazioni-IVA-2024/">Compensazioni IVA 2024</a> was first posted on Settembre 30, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel 2024, le compensazioni IVA rimangono un aspetto cruciale della gestione fiscale per le imprese italiane. Questo articolo esplorerà le normative aggiornate sulle compensazioni IVA, evidenziando come le aziende possono sfruttare queste opportunità per ottimizzare la loro posizione fiscale e gestire al meglio il proprio credito IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la Compensazione IVA?</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>compensazione IVA</strong> è un processo che consente alle imprese di compensare il credito IVA accumulato con i debiti IVA dovuti. Questo strumento fiscale permette di ridurre l&#8217;ammontare da pagare all&#8217;Erario, utilizzando i crediti IVA maturati da fatture di acquisto per estinguere i debiti IVA derivanti dalle vendite.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Normative e Aggiornamenti per il 2024</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, le normative sulle compensazioni IVA sono regolamentate principalmente dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e dalle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Ecco i punti chiave:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Credito IVA e Compensazione</strong><br />
Le imprese possono utilizzare il credito IVA accumulato per compensare i debiti IVA risultanti dalle operazioni di vendita. Tuttavia, la compensazione deve essere effettuata entro determinati limiti e scadenze stabiliti dalla legge.</li>
<li><strong>Limiti alla Compensazione</strong><br />
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto modifiche sui limiti di compensazione. Per l’anno in corso, è previsto un limite massimo di 5.000 euro per le compensazioni orizzontali effettuate tramite il modello F24, oltre il quale è necessario un’apposita richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate.</li>
<li><strong>Compensazione Orizzontale e Verticale</strong>
<ul>
<li><strong>Compensazione Orizzontale</strong>: Consente di compensare il credito IVA con altri tributi, come l&#8217;IRPEF o l&#8217;IRES. È una procedura comune per le imprese che gestiscono vari obblighi fiscali.</li>
<li><strong>Compensazione Verticale</strong>: Consiste nella compensazione del credito IVA con i debiti IVA dello stesso anno. Questa forma di compensazione è più limitata e deve essere effettuata con attenzione per evitare errori.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Procedure e Adempimenti</strong>
<ul>
<li><strong>Modello F24</strong>: La compensazione IVA deve essere effettuata tramite il modello F24, che deve essere compilato correttamente, indicando il credito IVA da compensare e i tributi da estinguere.</li>
<li><strong>Comunicazioni e Dichiarazioni</strong>: È obbligatorio comunicare le compensazioni all’Agenzia delle Entrate e inserire i dati corretti nella dichiarazione IVA annuale.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Controlli e Verifiche</strong><br />
Le autorità fiscali effettuano controlli periodici sulle compensazioni IVA per prevenire abusi e garantire la correttezza delle operazioni. Le imprese devono conservare una documentazione dettagliata e giustificativa per tutte le compensazioni effettuate.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Benefici delle Compensazioni IVA</h2>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>compensazioni IVA</strong> offrono diversi vantaggi alle imprese:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ottimizzazione della Liquidità</strong>: Permettono di gestire meglio la liquidità aziendale, riducendo l&#8217;importo da pagare in contanti e utilizzando il credito IVA accumulato.</li>
<li><strong>Semplificazione Fiscale</strong>: Ridurre i debiti IVA attraverso la compensazione semplifica la gestione fiscale e riduce la necessità di pagamenti separati.</li>
<li><strong>Gestione Efficiente dei Crediti</strong>: Consente di utilizzare efficacemente i crediti IVA accumulati per ridurre i debiti verso l&#8217;Erario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024, la <strong>compensazione IVA</strong> continua a essere uno strumento fondamentale per le imprese italiane, ma è essenziale seguire attentamente le normative aggiornate e i limiti imposti dalla legge. Le aziende devono prestare attenzione ai requisiti di documentazione e alle procedure di compensazione per garantire la conformità fiscale e ottimizzare la loro gestione finanziaria. Rimanere aggiornati sulle normative e sui limiti di compensazione contribuirà a evitare errori e sanzioni, garantendo una gestione fiscale efficiente e corretta.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compensazioni-IVA-2024/">Compensazioni IVA 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compensazioni-IVA-2024/">Compensazioni IVA 2024</a> was first posted on Settembre 30, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[come compensare iva trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[credito iva 2017 compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[dl 193/2016]]></category>
		<category><![CDATA[IVA TRIMESTRALE modello TR]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimento 59279 2017 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso credito iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva 2017 procedura semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva annuale 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva trimestrale 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/iva-assistenza-tributaria-e-consulenza-fiscale/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida pratica rimborsi IVA semplificati 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/">Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/">Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</a> was first posted on Maggio 10, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa chiariamo quali sono dal 2017 le modalità semplificate, così come specificate dal comunicato direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2017, per ottenere i rimborsi IVA o utilizzarli in compensazione, differenziandole a seconda che si tratti di importi al di sotto o al di sopra di € 30. 000, con le istruzioni pratiche necessarie per non incorrere in errori. </p>
<p>Semplificazioni rimborsi/utilizzo in compensazione IVA 2017</p>
<p>Con il provvedimento direttoriale n°59279 datato 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate, recependo le modifiche in punto di semplificazioni degli adempimenti per i contribuenti IVA, introdotte dal Dl n°193/2016, ha annunciato che l’erogazione dei rimborsi IVA avverrà, previa rituale richiesta, senza necessità di visti di conformità e garanzie, dunque senza particolari adempimenti, in caso di importi fino ad € 30. 000. Il provvedimento aggiorna altresì le istruzioni di compilazione del modello IVA TR alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Si precisa che la soglia del credito per le richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA senza essere sottoposti a particolari adempimenti è stata elevata da € 15. 000 ad € 30. 000 a decorrere dallo scorso 3 dicembre 2017 ma soltanto con il sopra citato comunicato la predetta procedura per le richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata adeguata. E per gli importi sopra i 30. 000 € cosa occorre fare? </p>
<p>Esaminiamo quali sono le istruzioni operative per ottenere i rimborsi/utilizzo in compensazione IVA differenziandole a seconda che si tratti di importi al di sotto o al di sopra della soglia di € 30. 000, necessarie per non incorrere in errori! </p>
<p>A) Come ottenere rimborsi IVA fino a € 30. 000</p>
<p>L’importante novità per i contribuenti soggetti passivi IVA è la possibilità di ottenere i rimborsi annuali fino ad € 30. 000, presentando semplicemente la dichiarazione mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso con modello TR. </p>
<p>N. B.  Per approfondimenti su come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno-3">divulgazione dedicata all&#8217;IVA trimestrale modello TR</a>! 
</p>
<p>B) Come ottenere i rimborsi IVA oltre € 30. 000</p>
<p>Per i rimborsi di importo superiore ad € 30. 000 viene meno l’obbligo di garanzia e sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che contenga le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. </p>
<p>N. B. E se il contribuente IVA presenti comunque la garanzia? In tal caso il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. </p>
<p>Attenzione: la garanzia resta obbligatoria, nel caso di rimborsi superiori ai 30. 000 euro per:</p>
<p>1) i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative;</p>
<p>2) per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);</p>
<p>3) per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività;</p>
<p>4) per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. </p>
<p>In sintesi sarà possibile:</p>
<p>    fino alla nuova soglia di € 30. 000, effettuare la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale semplicemente presentando il Modello IVA TR, senza dover prestare garanzie o apporre il visto di conformità. La stessa soglia è applicabile, altresì, per la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, presentando soltanto la dichiarazione;</p>
<p>    l’obbligo di garanzia scompare anche per i rimborsi di importo superiore ad € 30. 000 con le eccezioni sopra specificate. </p>
<p>Via libera quindi alle richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale senza visto e garanzie per importi fino ad e 30. 000 ed entro alcuni limiti solo con visto per le somme eccedenti la predetta soglia, utilizzando il modello IVA TR aggiornato! </p>
<p>Siete imprese in regime di Split Payment? Scoprite come ottenere subito i vostri rimborsi IVA leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-presentare-il-modello-TR-per-compensare-il-credito-IVA-trimestrale-o-chiederlo-a-rimborso-Studio-commercialista-esperto/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno">divulgazione dedicata a come ottenere i rimborsi IVA prioritari &#8220;no limits&#8221;</a>. </p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un Checkup Fiscale;<br />
    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
<p>e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/">Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/">Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</a> was first posted on Maggio 10, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale e vademecum per utilizzare in F24 il credito Iva annuale Codice Tributo 6099 anno 2016</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione/">Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione/">Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione</a> was first posted on Aprile 14, 2017 at 2:28 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione &#8220;orizzontale&#8221; o &#8220;esterna&#8221;), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L&#8217;eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l&#8217;ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione</h2>
<p>Guida fiscale e vademecum per utilizzare in F24 il credito Iva annuale Codice Tributo 6099 anno 2016</p>
<p>Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione &#8220;orizzontale&#8221; o &#8220;esterna&#8221;), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L&#8217;eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l&#8217;ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).</p>
<p>Il credito che dovesse eccedere € 5. 000,00 potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (Dottore Commercialista et similia).</p>
<p>N. B.: In tutti i casi in cui l&#8217;utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei € 5. 000,00, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l&#8217;utilizzo dell&#8217;home banking.</p>
<p>La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l&#8217;importo annuo di € 5. 000,00 può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell&#8217;istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell&#8217;istanza.</p>
<p>Per chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l&#8217;utilizzo (codice tributo 6099 &#8211; anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all&#8217;interno della quale il credito dell&#8217;anno precedente sarà&#8217;, per così dire, &#8220;rigenerato&#8221; andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.</p>
<h2>Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell&#8217;art. 31 del D. L. N. 78/2010, che ha previsto:</h2>
<p>da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in  presenza di debiti superiori a 1. 500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l&#8217;applicazione di una sanzione del 50% dell&#8217;importo indebitamente compensato); e, dall&#8217;altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.</p>
<p>Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione &#8220;orizzontale&#8221; o &#8220;esterna&#8221; dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta &#8220;verticale&#8221; o &#8220;interna&#8221;, ossia la compensazione dei predetti crediti con l&#8217;IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.</p>
<p>Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da € 15. 000,00 ad € 30. 000,00 l&#8217;ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l&#8217;asseverazione.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione/">Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione/">Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione</a> was first posted on Aprile 14, 2017 at 2:28 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>IVA: COMPENSAZIONE CON LIMITE RIDOTTO AD €. 5.000</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-compensazione-con-limite-ridotto-ad-5000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione iva euro 5000]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida Fiscale</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-compensazione-con-limite-ridotto-ad-5000/">IVA: COMPENSAZIONE CON LIMITE RIDOTTO AD €. 5.000</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-compensazione-con-limite-ridotto-ad-5000/">IVA: COMPENSAZIONE CON LIMITE RIDOTTO AD €. 5.000</a> was first posted on Gennaio 16, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Semplificazioni (D. L. 16/2012) ha ridotto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il diritto di poter compensare il proprio credito Iva (ad esempio: ritenute, imposte e contributi in F24 entro il sede di ogni mese) dai precedenti  € 10. 000 agli attuali € 5. 000. </p>
<p>IVA: Compensazione con limite ridotto ad € 5. 000</p>
<p> </p>
<p>Compensazione IVA e Visto di conformità</p>
<p>Il Decreto Semplificazioni (D. L. 16/2012) ha ridotto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il diritto di poter compensare il proprio credito Iva (ad esempio: ritenute, imposte e contributi in F24 entro il sede di ogni mese) dai precedenti  €. 10. 000 agli attuali € 5. 000. </p>
<p>Pertanto il credito annuale IVA 2012 può essere portato a compensazione di contributi ed imposte  in F24 solo per importo inferiori ad €. 5. 000 (cfr Risoluzione 321/E Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008). Per somme comprese tra 5. 000 ed €. 15. 000sarà possibile usufruire della compensazione solo dal 16 del mese successivo a quello previsto per la presentazione del Modello IVA Annuale (N. B.  la quale può essere presentata solo successivamente al 31 gennaio 2013). </p>
<p>Visto di conformità</p>
<p>Per la compensazione del credito IVA per importi oltre €. 15. 000 e fino ad €. 516. 456,90 occorre il Visto di Conformità del proprio. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-compensazione-con-limite-ridotto-ad-5000/">IVA: COMPENSAZIONE CON LIMITE RIDOTTO AD €. 5.000</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-compensazione-con-limite-ridotto-ad-5000/">IVA: COMPENSAZIONE CON LIMITE RIDOTTO AD €. 5.000</a> was first posted on Gennaio 16, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate compensazione iva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>compensazioni iva</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/">Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/">Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</a> was first posted on Marzo 21, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 8, commi 18 e 19, del D. L. N. 16/2012 (c. D. “Decreto semplificazioni fiscali”) nell’ottica di combattere l’evasione fiscale, ha abbassato ulteriormente da euro 10. 000 ad euro  5. 000 annui la soglia di credito Iva a partire dalla quale è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter procedere alla compensazione del credito. Contemporaneamente, ha adeguato a tale soglia anche la modalità per effettuare la compensazione del credito. Se, infatti, il credito è superiore ad euro 5. 000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 13 marzo ha reso noto che le nuove regole sull’utilizzo dei crediti Iva introdotte dal richiamato Decreto semplificazioni si applicano dal 1° aprile 2012.</p>
<p>Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.</p>
<p>Prot. 2012/40186      Modalità  e  termini  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16</p>
<h2>Il direttore dell&#8217;Agenzia</h2>
<p>In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento</p>
<p>DISPONE</p>
<p>1. A decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5. 000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.</p>
<p>2. A decorrere dalla medesima data di cui al punto 1, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5. 000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.</p>
<p>3. Al raggiungimento della soglia di 5. 000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.</p>
<p>4. Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si rinvia a quanto stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.</p>
<h2>Motivazioni</h2>
<p>L’articolo 10 del  decreto  legge  1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva.</p>
<p>Le disposizioni introdotte prevedono, tra l’altro, che:</p>
<p>&#8211;   la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10. 000  euro  annui può  essere effettuata a  partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);</p>
<p>&#8211;   i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10. 000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223);</p>
<p>&#8211;   i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in  compensazione  crediti  Iva  per importi superiori a 15. 000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p>
<p>In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione  può  essere  sottoscritta  dai  soggetti  che  hanno  eseguito  il controllo (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).</p>
<p>Successivamente l’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito la riduzione, da 10. 000 euro a 5. 000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle prime due disposizioni sopra richiamate.</p>
<p>Resta fermo il limite di 15. 000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.</p>
<p>Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 20, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2012, è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 e 19. Per le relative modalità attuative si rimanda a quanto già disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.</p>
<h2>Riferimenti normativi</h2>
<p>Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 57, 62, 66, 67, 68, 71, 73).</p>
<p>Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 5 e 6).</p>
<p>Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (artt. 2 e 5).</p>
<h2>Disciplina normativa di riferimento</h2>
<p>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.</p>
<p>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,  nonché  interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all’evasione fiscale.</p>
<p>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.</p>
<p>Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009, recante modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>
<p>Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.</p>
<p>La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>Roma, 16 marzo 2012</p>
<p>IL DIRETTORE DELL’AGENZIA</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/">Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/">Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</a> was first posted on Marzo 21, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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