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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Fac-simile istanza di sblocco parziale del pignoramento dei conti correnti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fac-simile-istanza-di-sblocco-parziale-del-pignoramento-dei-conti-correnti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Grazie al governo Meloni, negli ultimi due anni, AER (Agenzia Entrate e Riscossione) aggredisce in modo ignobile e devastante i conti correnti delle aziende italiane, pignorandone le somme in via integrale. E’ un’azione consentita dal governo attuale a pieno danno delle aziende che vengono private, spesso senza alcun preavviso, delle somme con cui pagare gli [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fac-simile-istanza-di-sblocco-parziale-del-pignoramento-dei-conti-correnti/">Fac-simile istanza di sblocco parziale del pignoramento dei conti correnti</a> was first posted on Febbraio 7, 2025 at 3:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Grazie al governo Meloni, negli ultimi due anni, AER (Agenzia Entrate e Riscossione) aggredisce in modo ignobile e devastante i conti correnti delle aziende italiane, pignorandone le somme in via integrale. E’ un’azione consentita dal governo attuale a pieno danno delle aziende che vengono private, spesso senza alcun preavviso, delle somme con cui pagare gli stipendi, gli affitti, le bollette e tutto ciò che è di primaria sussistenza per la continuità aziendale. Mai nella storia della Repubblica Italiana, un governo ha consentito questo, chi attualmente è al potere o perchè non mai lavorato nella vita, o perchè non ha cultura d&#8217;impresa, ma con questo atteggiamento dimostra che non sa che dietro la più piccola e/o la più grande azienda ci sono famiglie:  se il 10 del mese paga gli stipendi ed il 06 (caso reale) subisce il pignoramento integrale di tutti i conti correnti questo comporto che l&#8217;azienda non può pagare gli stipendi, i lavoratori non possono pagare il muto, gli affitti, le bollette, le rate dei figli, le paghette per i figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo attori del peggiore governo dal 1945 ad oggi, in termini di supporto alle imprese ed alle famiglie, in un tempo lontano ma in realtà moderno, Francois Mitterrand, in relazione all&#8217;inquinamento mondiale scrisse &#8220;siamo come quelli a cui brucia la casa e ci voltiamo dall&#8217;altra parte&#8221;, beh, questo governo calza a pennello con questa frase perchè le aziende vengono private dall&#8217;oggi al domani della liquidità e non possono pagare gli stipendi nè le bollette e il Governo si volta dall&#8217;altra parte, consentendo questo potere devastante all&#8217;Agenzia delle Entrate e Riscossione. Spesso sento in televisione politici o funzionari che indicano l&#8217;entità del debito esattoriale quale derivante solamente da evasori, dimenticano che spesso un imprenditore non riesce a pagare imposte e contributi a causa del mancato pagamento da parte dei propri clienti, a causa di una restrizione del finanziamento da parte delle banche, a causa a volta anche dello stesso settore pubblico che non paga o paga a distanza di anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/Fac-simile-istanza-di-sblocco-parziale-del-pignoramento-dei-conti-correnti.docx" target="_blank" rel="noopener">Scarica il fac-simile gratuito</a> per presentare opposizione urgente ex art. 700 al tribunale competente ed ottenere lo sblocco parziale delle somme pignorate. Il giudice può salvare la tua azienda, li dove AER e Governo vogliono portarla al fallimento. Il giudice se vengono forniti dati contabili e pezze giustificative sul diritto alla continuità aziendale ed al pagamento degli stipendi, può, d’urgenza, emanare un decreto con cui determinare una soglia minima che il creditore (sempre più spesso AER) non può aggredire. In tal modo l’azienda può continuare a lavorare. Muoviti con tempestività e difenditi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TRIBUNALE DI [Città]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sezione Civile</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RICORSO EX ART. 700 C.P.C.<br />
PER OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE AZIENDALE<br />
E RICHIESTA DI SBLOCCO PARZIALE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DELLE SPESE DI GESTIONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RICORRENTE:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>[Nome Azienda], con sede legale in [Indirizzo], C.F./P.IVA [Numero], rappresentata dal legale rappresentante pro tempore [Nome e Cognome], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. [Nome e Cognome], con studio in [Indirizzo], C.F. [Numero], PEC [Indirizzo PEC].</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RESISTENTE:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Agenzia delle Entrate-Riscossione, con sede in [Indirizzo], in persona del legale rappresentante pro tempore.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PREMESSO CHE</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Il pignoramento del conto corrente aziendale e i suoi effetti</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1. In data [Data], il ricorrente ha ricevuto notifica di un atto di pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul conto corrente aziendale n. [Numero Conto] acceso presso [Nome Banca], per un presunto debito fiscale di [Importo].</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.2. Il pignoramento, avvenuto ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, ha comportato il blocco totale delle somme depositate sul conto, impedendo all’azienda di effettuare qualsiasi operazione finanziaria necessaria alla continuità aziendale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.3. Il presente ricorso è presentato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per ottenere lo sblocco parziale del conto, limitatamente alle somme destinate al pagamento degli stipendi e delle spese essenziali per il funzionamento dell’impresa.</strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> L’impatto del pignoramento sui dipendenti e sulla continuità aziendale</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.1. L’azienda ricorrente impiega n. [Numero] lavoratori, i cui stipendi vengono regolarmente accreditati il giorno [Data] di ogni mese tramite bonifico bancario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.2. Il blocco totale del conto corrente impedisce il pagamento delle retribuzioni, con gravi conseguenze economiche per i dipendenti e le loro famiglie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.3. Oltre agli stipendi, l’azienda deve affrontare spese essenziali per la continuità aziendale, tra cui:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Pagamento dell’affitto dei locali commerciali o industriali;</strong></li>
<li><strong>Pagamento delle bollette di luce, gas e acqua, essenziali per il normale svolgimento dell’attività lavorativa;</strong></li>
<li><strong>Pagamento ai fornitori, senza il quale l’attività produttiva rischia di fermarsi, causando un ulteriore danno economico;</strong></li>
<li><strong>Versamento dei contributi INPS e INAIL per i lavoratori, il cui mancato pagamento comporterebbe sanzioni e ulteriori aggravi finanziari.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.4. Il pignoramento indiscriminato impedisce il normale funzionamento dell’impresa e la costringe a una situazione di grave difficoltà economica, potenzialmente irreversibile.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.5. La continuità aziendale è un principio fondamentale sancito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che riconosce la necessità di preservare le attività produttive anche in situazioni di difficoltà finanziaria, al fine di garantire il mantenimento dei posti di lavoro e la tutela dell’economia locale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Il principio della limitata pignorabilità degli stipendi e delle spese aziendali essenziali</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.1. L’art. 545 c.p.c., al comma 4, stabilisce che le somme destinate a stipendi e salari non possono essere pignorate oltre un certo limite, al fine di garantire la sussistenza dei lavoratori.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.2. Sentenze di riferimento:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 23456/2017: il pignoramento non può compromettere il pagamento degli stipendi e deve essere bilanciato con il diritto dei lavoratori a ricevere la retribuzione.</strong></li>
<li><strong>Tribunale di Milano, ordinanza del 15 febbraio 2019: ha ordinato lo sblocco delle somme destinate al pagamento dei salari, in quanto il loro mancato pagamento avrebbe arrecato un danno irreparabile ai lavoratori.</strong></li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> I tempi della procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.1. La procedura ex art. 700 c.p.c. è concepita per garantire un intervento rapido del giudice nei casi in cui vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.2. Il tribunale, ricevuta l’istanza:<br />
1️</strong><strong>⃣ Fissa un’udienza entro pochi giorni, per valutare la sussistenza dei presupposti di urgenza.<br />
2️</strong><strong>⃣ Può emettere un provvedimento cautelare immediato (entro 24-48 ore nei casi più gravi).<br />
3️</strong><strong>⃣ Se il ricorso viene accolto, il giudice ordina lo sblocco immediato delle somme necessarie.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.3. Il Tribunale di Roma (ordinanza del 10 aprile 2020) ha stabilito che la tutela ex art. 700 c.p.c. deve essere rapida ed efficace, per evitare danni economici irreparabili.</strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Il limite minimo non pignorabile per le somme sui conti correnti aziendali</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.1. Giurisprudenza recente ha introdotto il principio per cui una parte del saldo aziendale deve rimanere disponibile per garantire la continuità dell’attività economica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.2. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 19807/2021:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ha stabilito che un’impresa deve poter disporre di un minimo vitale per pagare stipendi e spese essenziali.</strong></li>
<li><strong>Il pignoramento indiscriminato di un conto aziendale equivale a una condanna implicita al fallimento, violando il principio di proporzionalità.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.3. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 maggio 2022:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ha fissato un limite minimo di 3.000 euro come soglia non pignorabile per garantire la continuità aziendale e il pagamento di fornitori essenziali.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>CONCLUSIONI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.:<br />
&#8211; La sospensione immediata del pignoramento nella misura necessaria a garantire il pagamento degli stipendi e delle spese aziendali essenziali;<br />
&#8211; L’autorizzazione a prelevare e disporre bonifici dal conto corrente pignorato esclusivamente per l’accredito degli stipendi, del canone d’affitto e delle utenze;<br />
&#8211; L’adozione di ogni altro provvedimento idoneo a garantire la tutela dei lavoratori e la continuità aziendale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In via subordinata:<br />
&#8211; L’ordine di sblocco delle somme destinate alle spese essenziali, ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si allegano alla presente istanza:<br />
&#8211; Estratti conto bancari dimostranti i movimenti per stipendi e spese fisse;<br />
&#8211; Contratti di affitto e bollette non pagate a causa del pignoramento;<br />
&#8211; Buste paga dei dipendenti.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Luogo e Data: [Città], [Data]</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Firma<br />
Avv. [Nome e Cognome]</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fac-simile-istanza-di-sblocco-parziale-del-pignoramento-dei-conti-correnti/">Fac-simile istanza di sblocco parziale del pignoramento dei conti correnti</a> was first posted on Febbraio 7, 2025 at 3:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Abuso del diritto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/abuso-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 09:04:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/abuso-del-diritto/">Abuso del diritto</a> was first posted on Luglio 16, 2023 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/abuso-del-diritto/">Abuso del diritto</a> was first posted on Luglio 16, 2023 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Certificato Penale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Commercialista esperto certificato penale associazioni sportive e non profit<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/">Certificato Penale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Associazioni e società sportive dilettantistiche obbligo del certificato penale e carichi pendenti come fare per richiedere, fac simile modelli, atto di notorietà, istanza di rilascio dei carichi pendenti, legge e prassi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/">Certificato Penale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sospensione del Pagamento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/sospensione-del-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La sospensione del pagamento e della esecutività degli atti impugnati in via amministrativa e giudiziale, come fare, iter e modalità.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/sospensione-del-pagamento/">Sospensione del Pagamento</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La sospensione del pagamento e della esecutività degli atti impugnati in via amministrativa e giudiziale, come fare, iter e modalità.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/sospensione-del-pagamento/">Sospensione del Pagamento</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Istanza Sospensione Giudiziale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/sospensione-del-pagamento/istanza-sospensione-giudiziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ai sensi dell’articolo 47 del d. Lgs nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado).<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/sospensione-del-pagamento/istanza-sospensione-giudiziale/">Istanza Sospensione Giudiziale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi dell’articolo 47 del d. Lgs nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile. L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado).</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/sospensione-del-pagamento/istanza-sospensione-giudiziale/">Istanza Sospensione Giudiziale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>TARI errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al Comune</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/tarierrorierichiestadirimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Tari errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al comune, guida fiscale e vademecum per difendersi e richiedere annullamento dell&#8217;atto e richiesta di rimborso tari al comune.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/tarierrorierichiestadirimborso/">TARI errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al Comune</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tari errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al comune, guida fiscale e vademecum per difendersi e richiedere annullamento dell&#8217;atto e richiesta di rimborso tari al comune.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/tarierrorierichiestadirimborso/">TARI errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al Comune</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modulo-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:49:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[aggiornato al 10.03.2020 per tutto il territorio nazionale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modulo-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/">Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti</a> was first posted on Marzo 10, 2020 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Fonte Ministero degli interni) scarica il modulo in allegato per spostamenti su tutto il territorio nazionale conforme alle disposizione del Decreto del 9. 03. 2020 (dpcm &#8211; 09032020 Coronavirus &#8211; Covis-19) (Fonte Ministero degli interni) scarica il modulo in allegato per spostamenti su tutto il territorio nazionale conforme alle disposizione del Decreto del 9. 03. 2020 (dpcm &#8211; 09032020 Coronavirus &#8211; Covid-19)</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modulo-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/">Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti</a> was first posted on Marzo 10, 2020 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
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					<description><![CDATA[Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via</p>
<p>amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</h2>
<p>Richiedi assistenza per valutare la tua posizione o ricevere fac simile di istanza di annullamento</p>
<p>La legge di stabilità n. 228 del 2012, ha introdotto l&#8217;annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali, disciplinando che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonché l&#8217;annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo, fissando anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni.</p>
<p>Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia (o notificato da altro ente di riscossione) è illegittimo, il contribuente può fare una  semplice istanza di sgravio in autotutela e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.</p>
<p>Il principio trova fondamenta giuridiche proprio nella richiamata Legge n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità per il 2013), la quale disciplina che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.  Al fine di comprendere meglio la portata della norma, l’articolo 1, comma 537, della legge n. 228 del 2012  prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.</p>
<p>A seguito del deposito della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario per la riscossione, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente di accertamento, quello cioè che vanta il credito e che ha notificato l’atto prodromico da cui è scaturita l’iscrizione al ruolo e la successiva cartella esattoriale.</p>
<p>Il passo successivo, è quello in cui la norma disciplina gli effetti derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 della Legge n. 212 del 2012 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Orientamento Giurisprudenziale recente e Massima</h2>
<p>Su tale indirizzo sono allineati sia i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 5667 del 2015, che quelli della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1955 del 2015, con cui hanno stabilito che “nel caso di specie deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria… un passo importante per la tutela del diritto del contribuente, inoltro dalla lettura delle richiamate sentenze è facile ricostruire una sorta di iter che deve essere attuato e monitorato:</p>
<p>1)    il debitore inoltra l’istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione;</p>
<p>2)    il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore (ente di accertamento), il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati al debitore.</p>
<p>La mancata comunicazione da parte dell’ente di accertamento dei “risultati al debitore”, per la quale è previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, ha l’effetto di far ritenere che le partite sono annullate di diritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Crediti illegittimi: le cartelle esattoriali devono essere esigibili</h2>
<p>In altri termini, l’Ente di Riscossione (Equitalia, Soget, Riscossione Sicilia etc. )  tra i propri diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti (&#8220;il ruolo&#8221;) certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore &#8211; ha l&#8217;obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che lo porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili.  In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti ed a tal fine illegittimi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Comportamento dell’ente di riscossione</h2>
<p>Nonostante il disposto della Legge di stabilità e l’orientamento giurisprudenziale ivi descritto, l&#8217;annullamento in autotutela da parte dell&#8217;agenzia della riscossione, non ha avuto e non ha a tutt’oggi l&#8217;esito sperato dal Legislatore.  Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela gli enti di riscossione (Soget, Riscossione Sicilia, Equitalia, etc. ) hanno posto in essere ugualmente ed ostinatamente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo. Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore (cfr la richiamata nella sentenza n. 5667 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano), il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l&#8217;annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come disciplinato dalla legge di stabilità), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia!</p>
<p>L&#8217;imprenditore ha proceduto nei tempi utili (90 giorni dalla notifica! ) con l&#8217;opposizione dell&#8217;atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l&#8217;illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228 del 2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione.</p>
<h3>La riflessione è duplice:</h3>
<p>A.     l&#8217;agente della riscossione non è competente a disporre l&#8217;annullamento delle poste iscritte a ruolo, il diritto spetta esclusivamente all&#8217;ente di accertamento (quello che vanta il credito, ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, l’Inail, etc. ), in tal senso la richiamata norma è cristallina, il comma 539 della Legge n. 228 del 2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all&#8217;ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell&#8217;esistenza delle ragioni indicate e ottenere, &#8220;in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi&#8221;, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell&#8217;ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di &#8220;mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest&#8217;ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.</p>
<p>La prima riflessione risiede nel fatto che le inefficienze legate al flusso informativo della pubblica amministrazione (basti pensare alla “fluidità” di dialogo tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia) possono ritorcersi contro la p. A. Stessa ed essere elemento a favore del contribuente per ottenere all’annullamento del debito.</p>
<p>Seconda riflessione risiede nel fatto che l’ostinazione del funzionario o dell’Ufficio Legale, sia dell’ente di accertamento che di riscossione, che dovessero ricorrere contro il contribuente deve essere sanzionata con condanna a “lite temeraria” da parte dei giudici, su richiesta del contribuente stesso.</p>
<p>Per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali o ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-annullare-le-cartelle-esattoriali-nulla-la-cartella-in-caso-di-mancata-risposta-da-equitalia/">Come annullare le cartelle esattoriali: Nulla la cartella in caso di mancata risposta da Equitalia</a> was first posted on Febbraio 5, 2018 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tari-errori-da-parte-dei-comuni-nel-calcolo-della-parte-variabile-della-tassa-richieste-di-rimborso-ed-impugnazione-degli-atti-pervenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[Come difendersi ed iter per chiedere rimborso<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tari-errori-da-parte-dei-comuni-nel-calcolo-della-parte-variabile-della-tassa-richieste-di-rimborso-ed-impugnazione-degli-atti-pervenuti/">TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</a> was first posted on Gennaio 31, 2018 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Tari:</h2>
<p>Errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</p>
<h2>Diritto:</h2>
<p>La quota variabile della tassa sui rifiuti deve essere calcolata una sola volta, sulla sola unità principale e non sulle pertinenze della stessa.</p>
<h2>Il fatto:</h2>
<p>Molti Comuni in tutta Italia, hanno calcolato la quota variabile della TARI, in modo errato ed a danno dei contribuenti, conteggiandola anche sulle pertinenze.</p>
<p>Il MEF  (Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze) con circolare 1/DF del 20. 11. 2017  ha chiarito in modo cristallino l’errore commesso dai Comuni ed Enti di Riscossione nel computo della Tari. «Con riferimento- si legge nella circolare del Mef &#8211; alle pertinenze dell&#8217;abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell&#8217;utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell&#8217;utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l&#8217;importo della Tari». è proprio questo l&#8217;errore che &#8211; a giudizio del governo &#8211; è stato commesso da alcuni municipi (Milano e Napoli in primis) in sede di calcolo della tassa. Ovvero la moltiplicazione della quota variabile della tassa sui rifiuti per il numero delle pertinenze, associate all&#8217;immobile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il rimborso</h2>
<p>E’ dovuto entro i 5 anni dalla data di versamento. L’iter è quello di richiedere con istanza semplice, il rimborso delle somme pagate in eccesso o chiedere che vengano stornate dalle tasse future. Il Comune ha 180 giorni per rispondere, altrimenti l’istanza, per il principio del silenzio rifiuto, è da considerare rigettata e il contribuente ha 60 giorni per ricorrere alla Commissione tributaria.</p>
<h2>Testo Circolare del MED 1/DF del 20 novembre 2017</h2>
<p>Prot. N. 41836/2017</p>
<p>OGGETTO:   Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.</p>
<p>A  seguito  della  notevole  risonanza  che  ha  avuto  sui  vari  mezzi  di  informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.</p>
<p>In  particolare,  la  problematica  prende  spunto  dalla  risposta  all’interrogazione  in</p>
<p>Commissione n. 5-10764 dell’On. Le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.</p>
<p>Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.</p>
<p>L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.</p>
<p>In ordine alla determinazione della tariffa il citato D. P. R. Dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.</p>
<p>Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1  del D. P. R. N. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4. 1 dell’allegato 1 allo stesso D. P. R. E, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La parte variabile della tariffa</h2>
<p>Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4. 2 dell&#8217;allegato 1 al D. P. R. N.  158 del 1999.</p>
<p>In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art.   16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l&#8217;applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i  cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che  “la  quota  fissa  della tariffa per  le  utenze domestiche è  determinata  applicando alla superficie  dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di  superficie parametrate al numero degli occupanti…”.</p>
<p>Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.</p>
<p>Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.</p>
<p>Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI.</p>
<p>A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Primo Nucleo Familiare</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq abitazione</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>TARI Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>mq 100 x € 1,10= € 110</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>110+163,27= € 273,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Secondo Nucleo Familiare</td>
</tr>
<tr>
<td>Abitazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>mq 80 x € 1,10= € 88</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>88+163,27= € 251,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Cantina pertinenziale</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>mq 20 x € 1,10 = € 22</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>22+163,27=€ 185,27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TARI Totale = € 436,54</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.</p>
<p>Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico- giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.</p>
<p>Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Secondo Nucleo Familiare</td>
</tr>
<tr>
<td>Abitazione e cantina pertinenziale</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>80+20=100</td>
<td>mq 100 x € 1,10= € 110</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>110+163,27= € 273,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell&#8217;utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>
<h2></h2>
<h2>E&#8217; possibile chiedere rimborsi?</h2>
<p>Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU),  governata  da  regole  diverse  da  quelle  della  TARI,  che  non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.</p>
<p>Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.</p>
<p>Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.</p>
<p>L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.</p>
<p>Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi  di  cui  si  tratta,  potendosi  manifestare  l’errore  in  sede  di  applicazione  degli  atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tari-errori-da-parte-dei-comuni-nel-calcolo-della-parte-variabile-della-tassa-richieste-di-rimborso-ed-impugnazione-degli-atti-pervenuti/">TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</a> was first posted on Gennaio 31, 2018 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-aps-certificato-penale-del-casellario-giudiziale-per-neo-assunti-dal-7-aprile-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Certificato penale del casellario giudiziale]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[ssd]]></category>
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					<description><![CDATA[Adempimenti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-aps-certificato-penale-del-casellario-giudiziale-per-neo-assunti-dal-7-aprile-2014/">ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014</a> was first posted on Aprile 5, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori…</p>
<p> 
 </p>
<p>ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014  </p>
<p> </p>
<p>Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori. </p>
<p> </p>
<p>Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l&#8217;abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) e riguarda direttamente sia il mondo non profit che le aziende private. </p>
<p> </p>
<p>A partire da tale data, per la previsione di cui all&#8217;articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T. U. ) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all&#8217;articolo 25 del richiamato T. U. Al fine di verificare l&#8217;esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l&#8217;irrogazione di sanzioni  interdittive all&#8217;esercizio di attivita&#8217; che comportino contatti diretti e regolari con minori. </p>
<p> </p>
<p>Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Sulla istanza di rilascio occorre applicare una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza</p>
<p>In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000,00 a euro 15. 000,00 (art. 2 D. L. 39/2014). </p>
<p>Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell&#8217;interessato, l&#8217;attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all&#8217;articolo 25 del T. U. , denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all&#8217;art. 25 D. P. R. 14/11/2002 n. 313)”. </p>
<p>Le ASD – SSD – APS  e tutte le aziende di lucro (S. R. L, S. P. A, Snc, Sas, Ditte individuali, etc. ) in relazione alle tipologie di addetti e/o risorse umane impiegate devono:</p>
<p>·        Risorse Umane assunte  con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato: l’obbligo riguarda i neo assunti dal 7 Aprile,  Il Ministero ha chiarito che qualora i tempi di acquisizione del certificato penale si protraessero oltre il prossimo 7 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione. </p>
<p>In particolare per le associazioni:</p>
<p>·        Coloro che sono Associati e prestano attività esclusiva di volontariato: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale;</p>
<p>·        Compensi erogati ad istruttori in regime 398/91 in via occasionale e non professionale: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale.  </p>
<p> </p>
<p>Fonti ed Allegati </p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/modello_circolare3apr2014. Pdf">Modello da Compilare per Lavoratori Subordinati o Parasubordinati</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/Circolare%203%20aprile%202014%20-%20Attuazione%20direttiva%20contro%20l'abuso%20sessuale%20sui%20minori%20%E2%80%93%20Nuovo%20obbligo%20per%20i%20datori%20di%20lavoro. Pdf">Circolare  Ministero di Giustizia</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/Nota_di_chiarimento_decreto_legislativo_pedofilia. Pdf">Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 1</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/2012_odv_istruzioni_registrazioneatti_agg. Pdf">Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 2</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/dichiarazione_atto_notorieta. Pdf">Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-aps-certificato-penale-del-casellario-giudiziale-per-neo-assunti-dal-7-aprile-2014/">ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014</a> was first posted on Aprile 5, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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