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	<title>durc &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>durc &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento fondamentale per le imprese che operano in Italia. Attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, Casse Edili) e consente di partecipare a gare d&#8217;appalto, ottenere finanziamenti pubblici e godere di agevolazioni normative e contributive. Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:50">Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento fondamentale per le imprese che operano in Italia. Attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, Casse Edili) e consente di partecipare a gare d&#8217;appalto, ottenere finanziamenti pubblici e godere di agevolazioni normative e contributive.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:58">Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2 (D.L. n. 19/2024), il DURC ha assunto un&#8217;importanza ancora maggiore, diventando requisito necessario per l&#8217;accesso a numerosi benefici normativi e contributivi.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:58">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:25">Cosa contiene il DURC</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:32">Il DURC riporta i seguenti dati:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-15:1">
<li data-sourcepos="13:1-13:92"><strong>Dati anagrafici dell&#8217;impresa:</strong> denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:92"><strong>Situazione contributiva:</strong> stato dei pagamenti dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili.</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:1"><strong>Eventuali irregolarità:</strong> segnalazione di eventuali pendenze o inadempimenti contributivi.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Validità del documento:</strong> il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:27">Come richiedere il DURC</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:230">Il DURC può essere richiesto online tramite il servizio &#8220;Durc On Line&#8221; dell&#8217;INPS, accessibile con SPID o CNS. La richiesta può essere effettuata dall&#8217;impresa stessa, da un suo legale rappresentante o da un intermediario abilitato.</p>
<p data-sourcepos="22:1-22:43">Per richiedere il DURC online è necessario:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-30:0">
<li data-sourcepos="24:1-24:48">Accedere al servizio &#8220;Durc On Line&#8221; dell&#8217;INPS.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:81">Selezionare il tipo di DURC richiesto (ordinario, per SOA, per subappaltatori).</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:42">Inserire i dati anagrafici dell&#8217;impresa.</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:40">Selezionare il periodo di riferimento.</li>
<li data-sourcepos="28:1-28:50">Indicare l&#8217;indirizzo PEC a cui ricevere il DURC.</li>
<li data-sourcepos="29:1-30:0">Confermare la richiesta.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="31:1-31:75">Il DURC viene generato in formato PDF e inviato all&#8217;indirizzo PEC indicato.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:75">
<h2 data-sourcepos="33:1-33:2">Casi particolari</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:64">Esistono alcune casistiche particolari per il rilascio del DURC:</p>
<ul data-sourcepos="37:1-40:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:141"><strong>Imprese neocostituite:</strong> le imprese neocostituite possono richiedere un DURC provvisorio, in attesa dell&#8217;iscrizione all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:221"><strong>Imprese in concordato o amministrazione controllata:</strong> le imprese in concordato o amministrazione controllata possono richiedere un DURC con riserva, che evidenzia la situazione di difficoltà finanziaria dell&#8217;impresa.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Imprese morose:</strong> le imprese morose con i pagamenti dei contributi non possono ottenere il DURC.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="41:1-41:43">Modifiche introdotte dal Decreto PNRR 2</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:77">Il Decreto PNRR 2 ha introdotto alcune importanti modifiche relative al DURC:</p>
<ul data-sourcepos="45:1-46:12">
<li data-sourcepos="45:1-45:262"><strong>Accesso ai benefici normativi e contributivi:</strong> il DURC è diventato requisito necessario per l&#8217;accesso a numerosi benefici normativi e contributivi, tra cui gli incentivi per l&#8217;assunzione di lavoratori, i contributi a fondo perduto e le agevolazioni fiscali.</li>
<li data-sourcepos="46:1-46:12"><strong>Verifica delle violazioni in materia di sicurezza:</strong> il DURC ora contiene anche la verifica delle eventuali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le imprese con violazioni gravi non potranno ottenere il DURC o ne avranno uno con riserva.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="48:1-48:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:253">Il DURC è un documento essenziale per le imprese che operano in Italia. Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto PNRR 2, la sua importanza è ulteriormente cresciuta, diventando requisito necessario per l&#8217;accesso a una vasta gamma di benefici e agevolazioni.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/DURC-guida-aggiornata-per-imprese-e-lavoratori/">DURC: guida aggiornata per imprese e lavoratori</a> was first posted on Giugno 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durc</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Lavoro/durc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commercialista Esperto in DURC]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro/durc/</guid>

					<description><![CDATA[Commercialista Esperto in DURC<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Lavoro/durc/">Durc</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Lavoro/durc/">Durc</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida Fiscale agli appalti privati e pubblici Studio commercialista esperto e specializzato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalti privati]]></category>
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		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
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		<category><![CDATA[responsabilità in solido]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[ritenute appalti]]></category>
		<category><![CDATA[sub appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[subappaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[versamento ritenute]]></category>
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					<description><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica, in materia IVA, irpef per il versamento delle ritenute, esame della responsabilità fiscale e penale tra appaltatore, sub appaltatore e committente, esame della legge e delle circolari emesse dalla agenzia delle entrate. Studio commercialista esperto e specializzato chiamaci per un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/">Guida Fiscale agli appalti privati e pubblici Studio commercialista esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica, in materia IVA, irpef per il versamento delle ritenute, esame della responsabilità fiscale e penale tra appaltatore, sub appaltatore e committente, esame della legge e delle circolari emesse dalla agenzia delle entrate. Studio commercialista esperto e specializzato chiamaci per un preventivo gratuito.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/">Guida Fiscale agli appalti privati e pubblici Studio commercialista esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[apprendista]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato di 1° livello]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni 2021]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto ristori]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
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		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[sgravio contributivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/</guid>

					<description><![CDATA[Approvato un emendamento al "Decreto Ristori" in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/">Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</a> was first posted on Febbraio 5, 2021 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Lo sgravio contributivo per le assunzioni di apprendisti</h2>
<p>Approvato un emendamento al &#8220;Decreto Ristori&#8221; in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell&#8217;esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.</p>
<p>La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il contratto di apprendistato di primo livello</h2>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del circuito scolastico, favorendo tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda e in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.</p>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiamo tra i 15 e i 25 anni; lo scopo del contatto è il conseguimento della formazione secondaria:</p>
<p>·         qualifica e diploma professionale;</p>
<p>·         diploma di istruzione secondaria superiore;</p>
<p>·         certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).</p>
<p>La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).</p>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogato fino ad un anno per consolidare le competenze tecnico-professionali e specialistiche, necessarie anche per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore; può essere prorogato anche nel caso in cui al termine del percorso di studi l’apprendista non ha conseguito il titolo.</p>
<p>Alla fine del contratto, una volta conseguito il titolo, c’è la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato di primo livello in un apprendistato professionalizzante ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai fini contrattuali.</p>
<p>La legge di bilancio 2018, ha prorogato gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’articolo 32 del D. Lgs n. 150/2015 in vigore dal 24 settembre 2015.</p>
<p>L’aliquota contributiva ordinaria, attualmente in vigore in riferimento a questa tipologia di contratto di apprendistato è pari:</p>
<p>&#8211;          All’1,5 % per il 1°anno, al 3% per il 2° anno e al 5% per il 3° anno per le aziende fino a 9 dipendenti;</p>
<p>&#8211;          Al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti.</p>
<p>E’ prevista inoltre l’esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31 % e del contributo di formazione continua pari allo 0,30 % (fondi interprofessionali) così come l’esenzione del pagamento del ticket di licenziamento.</p>
<p>La disciplina attualmente in vigore prevede lo sgravio totale della contribuzione per aziende che occupano fino a 9 dipendenti fino ad un massimo di € 3. 000,00 su base annua, per un periodo di 36 mesi riservato ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti under 30 che hanno svolto l’apprendistato di 1° livello.</p>
<p>Per usufruire di tale agevolazione post apprendistato è necessario che l’assunzione avvenga entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.</p>
<p>Secondo quanto previsto dall’articolo 11 bis del disegno di legge di conversione in legge del decreto Ristori, a partire dal 2021 lo sgravio contributivo sarà pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9; l’aliquota di contribuzione INPS, ordinariamente pari al 10% viene quindi azzerata per i primi tre anni di contratto ,mentre dal quarto anno in poi torna ad applicarsi la contribuzione ordinaria che prevede un’aliquota del 5%.</p>
<p>Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza con l’esclusione dei sostituti qualora assunti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I lavoratori a tempo parziale</h2>
<p>I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.</p>
<p>Sono esclusi invece dal computo:</p>
<p>&#8211;          gli apprendisti;</p>
<p>&#8211;          i lavoratori somministrati;</p>
<p>&#8211;          i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 223/1991.</p>
<p>La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:</p>
<p>-essere in regola con le norme sul de minimis (regolamento UE. N. 1407/2013);</p>
<p>-essere in regola con il DURC;</p>
<p>&#8211; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p>
<p>&#8211; rispetto del diritto di precedenza;</p>
<p>&#8211; assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;</p>
<p>&#8211; nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.</p>
<p>​</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/">Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</a> was first posted on Febbraio 5, 2021 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVA COMUNICAZIONE SULLA VALIDITA’ DEL DURC</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuova-comunicazione-sulla-validita-del-durc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[misure urgenti]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/italia/nuova-comunicazione-sulla-validita-del-durc/</guid>

					<description><![CDATA[L'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica i termini di validità del Durc<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuova-comunicazione-sulla-validita-del-durc/">NUOVA COMUNICAZIONE SULLA VALIDITA’ DEL DURC</a> was first posted on Aprile 23, 2020 at 10:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell&#8217;edilizia, di Casse edili. </p>
<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell&#8217;edilizia, di Casse edili. 
</p>
<p>Il sito dell’Istituto Nazionale comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 hanno validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’art. 103, co. 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18</p>
<p>Per ulteriori informazioni contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuova-comunicazione-sulla-validita-del-durc/">NUOVA COMUNICAZIONE SULLA VALIDITA’ DEL DURC</a> was first posted on Aprile 23, 2020 at 10:47 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Proroga della validità del DURC</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-della-validit224-del-durc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liquidità]]></category>
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					<description><![CDATA[L'INPS comunica i nuovi termini di validità del DURC<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-della-validit224-del-durc/">Proroga della validità del DURC</a> was first posted on Aprile 14, 2020 at 1:27 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell&#8217;edilizia, di Casse edili. </p>
<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell&#8217;edilizia, di Casse edili. 
</p>
<p>Il sito dell&#8217;Istituto Nazionale comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo &#8220;scadenza validità&#8221; una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall&#8217;articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020.  </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-della-validit224-del-durc/">Proroga della validità del DURC</a> was first posted on Aprile 14, 2020 at 1:27 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
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		<category><![CDATA[IVA 2013 Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Appaltatori per il versamento dell]]></category>
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					<description><![CDATA[Appalti ed Edilizia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.  </p>
<p>Sintesi della Circolare N. 2/E della Agenzia delle Entrate</p>
<p>Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 </p>
<p>OGGETTO:    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore &#8211; Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 &#8211; Problematiche interpretative</p>
<p>L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. </p>
<p>In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e  dell’imposta sul  valore  aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. </p>
<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. </p>
<p>Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva &#8211; resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 &#8211; con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in commento. </p>
<p> </p>
<p>Ambito oggettivo di applicazione</p>
<p>è stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. </p>
<p>Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per l’edilizia”.   La  valorizzazione  di  tale  contesto  normativo  potrebbe  quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo settore edile. </p>
<p>Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”. </p>
<p>Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. </p>
<p>Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al  contratto di  appalto  come  definito  dall’articolo 1655  del  codice  civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. </p>
<p>La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo. </p>
<p>Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:</p>
<p>a)     gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli  altri  commi  28  e  28-bis  che,  invece,  richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;</p>
<p> </p>
<p>b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c. C. (sono pertanto esclusi tutti i lavoratori autonomi);</p>
<p> </p>
<p>c)     il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c. C. ;</p>
<p> </p>
<p>d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;</p>
<p> </p>
<p>e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (nel senso che il consorzio non risponde in solido per i debiti dei soci consorziati ai fini iva e delle ritenute erariali). </p>
<p> </p>
<p>La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti  economici distinti  (committente, appaltatore e  subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. </p>
<p>Si evidenzia, infatti, che la  stessa previsione del primo periodo del comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. </p>
<p>Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter. </p>
<p>Al riguardo, si  chiarisce che  l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. </p>
<p> </p>
<p>Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e  subappalto  devono  essere  conclusi  da  soggetti  che  stipulano  i  predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. </p>
<p>Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR. </p>
<p>Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari</p>
<p>Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. </p>
<p>Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. </p>
<p>Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio. </p>
<p>Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento. </p>
<p>In  particolare, in  linea  con  quanto chiarito  dalla  Ragioneria con  la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa   essere   attestata   nel   momento   in   cui   il   cedente   (appaltatore   o subappaltore) dà  notizia  della  cessione  al  debitore  ceduto  (committente o appaltatore). </p>
<p>
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
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<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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