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	<title>detrazione - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>detrazione - Commercialista.it</title>
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		<title>Canoni non ancora dedotti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/leasing/canoni-non-ancora-dedotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aggiornata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In costanza del previgente comma 7 dell’articolo 102 del tuir, il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l’integrale indeducibilità degli stessi canoni.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In costanza del previgente comma 7 dell’articolo 102 del tuir, il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l’integrale indeducibilità degli stessi canoni.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/leasing/canoni-non-ancora-dedotti/">Canoni non ancora dedotti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/leasing/canoni-non-ancora-dedotti/">Canoni non ancora dedotti</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ivie</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/ivie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dall’anno di imposta 2012, le persone fisiche residenti in italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Sono tenuti al pagamento dell’imposta  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’anno di imposta 2012, le persone fisiche residenti in italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Sono tenuti al pagamento dell’imposta  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo e i titolari dei diritti.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/ivie/">Ivie</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/ivie/">Ivie</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1.000 euro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detrazione-irpef-per-bande-scuole-e-corsi-per-spese-fino-a-1000-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Franchi Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo la risposta ad un quesito che abbiamo ricevuto:</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detrazione-irpef-per-bande-scuole-e-corsi-per-spese-fino-a-1000-euro/">Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1.000 euro</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detrazione-irpef-per-bande-scuole-e-corsi-per-spese-fino-a-1000-euro/">Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1.000 euro</a> was first posted on Novembre 3, 2020 at 11:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1. 000 euro</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pubblichiamo la risposta ad un quesito che abbiamo ricevuto:</p>
<p>“Gentile Dott. Franchi Francesca, mi rivolgo a lei per una piccola Consulenza per il pagamento in contanti preteso dalla Scuola di Musica. Noi si teme sulla validità delle stesse per la detrazione fiscale, venendo a mancare la tracciabilità dei pagamenti. Gradirei un Suo cortese commento sull&#8217;argomento”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Risposta:</p>
<p>La Legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n°160 ha introdotto all&#8217;art 1 comma 347 una nuova detrazione fiscale del 19% sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi a conservatori o scuole di musica. Si prevede un possibile un risparmio dell’Irpef, ma per le spese sostenute dall’anno d’imposta 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi ne ha diritto?</h2>
<p>Si ha diritto ad una detrazione Irpef del 19%, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a conservatori, istituzioni riconosciute dall’AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) a cori, a bande e a scuole di musica per ragazzi che devono avere un’età compresa tra i 5 e i 18 anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>In quale misura?</h2>
<p>L’importo massimo a cui si applica la detrazione Irpef delle spese sostenute è di 1. 000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono i requisiti?</h2>
<p>Perché le famiglie possano beneficiarne è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:</p>
<p>reddito complessivo non superiore a 36. 000 euro;<br />
i cori, le bande e le scuole di musica devono essere riconosciuti da una Pubblica Amministrazione oppure, per quanto riguarda le scuole devono essere iscritte nei registri regionali.</p>
<p>Bisogna, inoltre, fare una precisazione. Il 2020 ha visto anche la nascita di un Bonus musica, ma di tipo diverso: il Decreto Rilancio, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2020, ha introdotto la possibilità per le famiglie di accedere a un contributo di 200 euro per sostenere le spese necessarie per lo studio della musica.</p>
<h2></h2>
<h2>Divieto di pagamento in contanti</h2>
<p>Per quanto riguarda il secondo quesito che ci è stato sottoposto, il pagamento in contanti delle ricevute rilasciate dalla Scuola ci risulta ammissibile ai fini della detrazione Irpef, poiché, anche se non esplicitamente disposto, l&#8217;art. 1 comma 679 della Legge di Bilancio 2020 n° 160 sancisce l&#8217;obbligo di pagamenti tracciabili come vincolo per la detrazione delle spese dai redditi per tutti gli oneri previsti dall&#8217;art. 15 della Legge del testo Unico delle Imposte (TUIR), nel quale figurano le spese sostenute per la Scuola di musica.</p>
<p>In particolare, è previsto espressamente che, ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall&#8217;imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l&#8217;onere sia sostenuto tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Eccezione</h2>
<p>Secondo lo stesso art. 1 comma 679 sono previste delle eccezioni, difatti restano espressamente escluse dalla suddetta misura preclusiva le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta dunque ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus fiscale correlato.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detrazione-irpef-per-bande-scuole-e-corsi-per-spese-fino-a-1000-euro/">Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1.000 euro</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/detrazione-irpef-per-bande-scuole-e-corsi-per-spese-fino-a-1000-euro/">Detrazione Irpef per bande, scuole e corsi per spese fino a 1.000 euro</a> was first posted on Novembre 3, 2020 at 11:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Franchi Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
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		<category><![CDATA[risparmio lecito d’imposta]]></category>
		<category><![CDATA[spese detraibili]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ANALISI DELLA IMPORTANTE DIFFERENZA TRA DEDUZIONE E DETRAZIONE</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> was first posted on Luglio 29, 2020 at 7:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se le deduzioni producono un effetto benefico sull&#8217;imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull&#8217;imposta.</p>
<h2>Dedurre e detrarre sono sinonimi? No</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deduzioni</h2>
<p>Il termine dedurre a livello contabile e fiscale riporta il concetto di diminuire dalla base imponibile un importo (un costo o un onere). A questo punto per capire a fondo il significato della frase dedurre un costo bisogna introdurre i termini: base imponibile e aliquota.</p>
<p>·        la base imponibile, è la cifra sulla quale si dovrà applicare l’aliquota per calcolare l’imposta dovuta.</p>
<p>·        l’aliquota, a sua volta, è la percentuale applicata sulla base imponibile per determinare l’imposta dovuta.</p>
<p>Con deducibilità si intende quindi la sottrazione degli oneri, detti per l’appunto oneri deducibili, sul reddito imponibile.</p>
<p>Con riferimento all&#8217;IRPEF, questa viene calcolata sul reddito prodotto dal contribuente durante l’anno. Nel caso del professionista in regime tradizionale, il reddito verrà calcolato facendo la differenza tra i costi ed i ricavi/compensi. In questo caso, al fine di ridurre la base imponibile e quindi il reddito sul quale verrà applicata l’aliquota IRPEF, dovranno sottrarsi i costi derivanti dall&#8217;attività svolta (benzina per l’auto, cancelleria ecc…) e gli oneri deducibili. Sia gli oneri sia i costi non hanno sempre una deducibilità piena, a volte infatti è possibile dedurre solo una percentuale della spesa corrispondente.</p>
<p>Oltre ai costi sostenuti per l’attività è, come dicevamo, possibile portare in deduzione degli oneri deducibili, tra i quali ricordiamo:</p>
<p>·         i contributi previdenziali versati alla cassa professionale oppure all&#8217;INPS;</p>
<p>·         gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;</p>
<p>·         le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, istituzioni religiose o non lucrative di utilità sociale (il famoso 8×1000);</p>
<p>Inoltre, è bene ricordare che per i beni strumentali (cespiti, o beni ammortizzabili) la deduzione viene suddivisa per più anni, ne segue che il risparmio non viene concentrato nel solo anno d’acquisto ma si diluisce per tutto il tempo in cui viene ammortizzato il bene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detrazione</h2>
<p>A differenza della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Deduzione_fiscale">deduzione fiscale</a>, la detrazione viene applicata all&#8217;<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta">imposta</a> calcolata (che viene conseguentemente denominata lorda) e, riducendola, si ottiene l&#8217;imposta netta, ossia l&#8217;imposta effettivamente dovuta all&#8217;erario. In sostanza si riduce direttamente il valore di un’imposta intervenendo direttamente sul calcolo del tributo. Con la detrazione d&#8217;imposta è quindi possibile sottrarre una somma da un’imposta per ridurne legalmente l’ammontare.</p>
<p>Come per la percentuale di deducibilità di un costo, anche il valore di una detrazione può essere quantificato attraverso una percentuale al fine di calcolare l’effetto benefico della detrazione sull&#8217;imposta.</p>
<p>Concretamente, alcune spese, come quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa, per esempio:</p>
<p>·         19 % per le spese sanitarie;</p>
<p>·         50 % per le spese di ristrutturazione edilizia;</p>
<p>Bisogna però considerare che, in caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.</p>
<p>Parlando di detrazione, è inevitabile parlare di IVA (imposta sul valore aggiunto). Considerando che ogni trimestre deve essere liquidata l’IVA ed eventualmente versata l’IVA a debito, si dice che l’IVA è detraibile, in quanto l’IVA sulle fatture di acquisto (IVA a credito) si sottrae direttamente dall&#8217;IVA sulle fatture emesse (IVA a debito).</p>
<p>Oltre alla detrazione dell’IVA sono presenti anche delle detrazioni IRPEF. Dopo aver calcolato il reddito imponibile, sottratto gli oneri deducibili e applicato le aliquote Irpef corrispondente alla fascia di reddito avremo l’imposta lorda. A questa dovranno essere sottratte tutte le detrazioni, alle quali si può accedere nel caso in cui durante l’anno si è fatto fronte a degli oneri nel proprio interesse o per conto dei propri familiari a carico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tra questi si ricordano:</h2>
<p>·         le spese sanitarie per un importo maggiore di 129,11 € purché con scontrino parlante;</p>
<p>·         spese sanitarie per i disabili;</p>
<p>·         spese per acquisto e riparazione di veicoli per disabili;</p>
<p>·         spese per istruzione secondaria e universitaria;​</p>
<p>·         spese per attività sportive praticate da ragazzi minorenni;</p>
<p>·         spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede;</p>
<p>·         spese sostenute per la frequenza di asili nido per i figli;</p>
<p>Facendo un esempio concreto, per i redditi da lavoro autonomo (il caso di un professionista titolare di partita IVA) inferiori a € 4. 800 esiste una detrazione di 1. 104 € sull&#8217;IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).</p>
<p>Considerando che per lo scaglione di reddito che va da 0 a 15. 000 €, l’IRPEF ha un’aliquota pari al 23%, per un reddito di 4. 800 € la corrispondente imposta è pari proprio a 1. 104 € che è appunto la detrazione vista in precedenza. Di conseguenza, grazie alla detrazione l’imposta dovuta dal contribuente è 0 €.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In conclusione, se le deduzioni producono un effetto benefico sull&#8217;imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull&#8217;imposta.</p>
<p>Detrazione, Deduzione, Risparmio lecito d’imposta, oneri deducibili, spese detraibili, Irpef, Iva</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> was first posted on Luglio 29, 2020 at 7:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spese Telefoniche: percentuale deducibilità dei costi e di detraibilità dell’iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La recente finanziaria ha modificato la detraibilità dell'IVA per le spese telefoniche e per l'acquisto di apparecchi di telefonia fissa e mobile, inclusi servizi ADSL</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Risale alla legge finanziaria del 2008 l’attuale corpus normativo che disciplina le percentuali di deducibilità e detraibilità delle spese di telefonia fissa e mobile in capo ad una azienda e/o ad un professionista. Il concetto chiave appena introdotto è quello del principio dell’inerenza dove in modo nominale e timido si è introdotto che la  percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art. 19 del D. P. R. 633/72), salvo controllo da parte degli uffici finanziari.</p>
<p>In realtà, si fa riflettere che a riguardo il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce: “per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione  l’imposta riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini in misura superiore al 50%”. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detraibilità dell’IVA per le Spese Telefoniche</h2>
<p>La richiamata finanziaria ha introdotto modifiche in merito alla detraibilità dell’Iva, ovvero l’IVA pagata per le spese telefoniche, per l’acquisto di apparecchi di telefonia fissa, mobile, ADSL, sostenute nell’esercizio della professione o dell’attività di impresa. Ante 2008, l’IVA pagata era detraibile solo al 50%, ora è detraibile anche fino al 100%.</p>
<p>Condizioni: la condizione necessaria affinché l’IVA possa essere detratta al 100%, é che le spese siano state sostenute ad uso esclusivo della propria attività. L’uso deve quindi essere esclusivo e dimostrabile: nella dichiarazione IVA andremo a dichiarare la detrazione superiore al 50%. L’Agenzia delle Entrate é l’istituto chiamato a controllare le dichiarazioni dei contribuenti che avranno computato in detrazione l’imposta IVA superiore al 50%. Il titolare di partita IVA potrà quindi essere chiamato a dimostrare l’utilizzo ad uso esclusivo professionale.</p>
<p>Nel caso di spese telefoniche ad uso promiscuo  la detraibilità è del 50% ed il contribuente è esonerato a dimostrarne il reale uso all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deducibilità delle spese di telefonia fissa e mobile</h2>
<p>La percentuale che esenta dalla soprarichiamate “ipotesi di rettifiche in sede di accertamento” è pari all’80% sia per i costi di telefonia mobile (prima del 2007 la deducibilità era al 50%) che per quelli di telefonia fissa (prima del 2007 la deducibilità era al 100%).</p>
<p>Questi oneri deducibili possono essere computati ai fini della determinazione della base imponibile Irpef/Ires/Irap. La percentuale dell’80% funziona come norma di “sistema” e non antielusiva specifica. Per cui anche se dimostrassimo l’uso esclusivo a fini aziendali, non é prevista la possibilità di aumentare questa percentuale di deduzione.</p>
<p>La deducibilità si riferisce a tutte le spese inerenti le spese telefoniche impiegate nell’esercizio della propria attività: le quote di ammortamento per l’acquisto di cellulari, canoni di locazione, noleggio, bollette, ricariche telefoniche. Ovviamente occorre conservare scontrini e fatture che comprovino il costo sostenuto.</p>
<p>In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art. 19 del D. P. R. 633/72 la deducibilità delle spese telefoniche a:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>SPESE TELEFONICHE</td>
<td>IVA %</td>
<td>IRPEF/IRES/IRAP %</td>
</tr>
<tr>
<td>TIPOLOGIA</td>
<td>DETRAIBILITA&#8217;</td>
<td>DEDUCIBILITA&#8217;</td>
</tr>
<tr>
<td>FISSA</td>
<td>100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>ADSL</td>
<td>100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>MOBILE</td>
<td>50% o 100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>ACCESSORI TELEFONINI</td>
<td>50% o 100%</td>
<td>80%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/">Spese Telefoniche: percentuale deducibilità dei costi e di detraibilità dell’iva</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/telefoniche-percentuale-deducibilita-dei-costi-e-di-detraibilita-delliva/">Spese Telefoniche: percentuale deducibilità dei costi e di detraibilità dell’iva</a> was first posted on Febbraio 27, 2018 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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