<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legge di Stabilità | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/legge-di-stabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 09:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Legge di Stabilità | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La legge di bilancio 2019</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-legge-di-bilancio-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 16:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[ddito di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[flat tax]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2019 approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2019 camera]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2019 pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2019 quando entra in vigore]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2019 quando viene approvata]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2019 testo definitivo]]></category>
		<category><![CDATA[pace fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[quota 100]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di pensione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/la-legge-di-bilancio-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-legge-di-bilancio-2019/">La legge di bilancio 2019</a> was first posted on Gennaio 24, 2019 at 5:43 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio è sicuramente uno dei momenti economici più importanti per il bilancio di un paese perché è la manovra dalla quale dipendono i conti pubblici per l’anno che verrà e gli obiettivi finanziari da perseguire per i prossimi tre anni; in attesa dei decreti attuativi, il testo definitivo della legge di bilancio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. </p>
<p>La legge di bilancio 2019</p>
<p>Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2019</p>
<p>La legge di bilancio è sicuramente uno dei momenti economici più importanti per il bilancio di un paese perché è la manovra dalla quale dipendono i conti pubblici per l’anno che verrà e gli obiettivi finanziari da perseguire per i prossimi tre anni; in attesa dei decreti attuativi, il testo definitivo della legge di bilancio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. </p>
<p>La legge di bilancio insieme al Def 2019 è il più importante strumento economico con il quale l’Italia o un altro paese provvede a definire gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per i successivi 3 anni: lo stato italiano grazie alla manovra di bilancio provvede ad attuare gli obiettivi fissati all’interno del Def (documento economico e delle finanze); una volta approvato il Def si passa alla Manovra che ha tempi e modalità prestabilite dalla legge o dovrà essere presentata attraverso un apposito disegno di legge in parlamento entro un termine ben preciso e cioè entro il 15 ottobre di ogni anno ossia entro un mese dalla presentazione del Def. </p>
<p>La legge di bilancio 2019 contiene 108 articoli che hanno introdotto importanti novità in diversi ambiti, è quindi un contenitore abbastanza complesso che comprende diverse misure. </p>
<p>Una delle novità introdotte è sicuramente quella relativa alle pensioni e alla quota 100, anche se in realtà all’interno della manovra non è tecnicamente previsto un provvedimento, ma la manovra stabilisce i fondi a disposizione: si potrà andare a pensione con 38 anni di contributi e minimo 62 anni di età; questa disposizione resta in vigore in via sperimentale per tre anni e gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive delle medesima che sono gestite dall’INPS nonché dalla gestione separata, possono andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contributi. </p>
<p>Con la legge di bilancio viene prorogata la misura &#8220;Opzione donna&#8221; che consente alle lavoratrici di andare in pensione a 57/58 anni di età (più gli adeguamenti con le aspettative di vita) e 35 anni di contributi</p>
<p>In riferimento alle pensioni d’oro, a seconda dell’importo dell’assegno, ci potranno essere dei tagli fino al 40% (al momento fissati al 25 %), con cinque aliquote partendo da chi percepisce 100. 000 € lordi all’anno; al contrario invece i pensionati che soddisfano determinati requisiti legati al reddito possono beneficiare di un’integrazione del minimo della pensione fino al raggiungimento di€ 780,00. </p>
<p>Anche il provvedimento relativo al reddito di cittadinanza non è presente in manovra ma è stato oggetto di un apposito decreto, nella manovra sono stati inseriti i fondi a disposizione che saranno pari ad € 7,1 miliardi compresi i soldi per i centri per l’impiego. Il contributo mensile di € 780,00 potrà crescere in base alla composizione della famiglia con l’importo che verrà caricato sul bancomat e verranno monitorati gli acquisti; ci sarà l’obbligo di frequenza a corsi di formazione e di accettare una delle prime tre offerte di lavoro. L’erogazione dovrebbe iniziare ad aprile dopo la riforma dei centri per l’impiego. </p>
<p>Per le famiglie sono stati stanziati 100 milioni anche per cercare di contrastare il calo demografico ed è stato prorogato il bonus bebè con un aumento del 20% dell’importo per ogni figlio successivo al primo; inoltre per 20 anni vengono concessi gratuitamente terreni nelle famiglie in cui nasce il terzo figlio e per chi acquisterà la prima casa in vicinanza dei terreni è previsto un mutuo fino a 200. 000 euro a tasso zero. Sono state raddoppiate le detrazioni per i figli con disabilità da 400 a 800 €;</p>
<p>Un altro aspetto della legge di bilancio riguarda la pace fiscale e il saldo a stralcio  per i contribuenti in difficoltà economica: c’è infatti la possibilità di cancellare i debiti fiscali e contributivi affidati all’agenzia delle entrate e riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: il requisito è la grave situazione economica del nucleo familiare misurabile con un ISEE inferiore a 20. 000€. : spetta alle persone fisiche anche titolari di impresa individuale, per i contributi omessi alle casse professionali ed alla gesione lavoratori autonomi Inps. Si potrà pagare solo il capitale e gli interessi nella misura del:</p>
<p>·         16% se l’ISEE è inferiore a 8500€;</p>
<p>·         20% se l’indicatore ISEE è superiore a 8500 ma inferiore a 12500€;</p>
<p>·         35% se l’ISEE è supriore a 12500€. </p>
<p> </p>
<p>Verranno inoltre rottamate le cartelle esattoriali, senza pagare interessi e sanzioni con la previsione di una rateizzazione fino a 10 rate in 5 anni e verrà abolita la norma che prevedeva il carcere per i grandi evasori fiscali; verranno inoltre cancellate le multe e tasse non pagate (compreso il bollo auto) di importi inferiori ad € 1000,00 riferite la periodo 2000-2010. </p>
<p>Le aliquote iva rimangono invariate mentre con riferimento alla flat tax, per i contribuenti con partita iva che esercitano attività d’impresa arti e professioni potranno pagare il 15% delle imposta sino ad un reddito non superiore a 65. 000 €. </p>
<p>Per la ristrutturazione della casa per il 2019 è previsto:</p>
<p>·         un bonus del 50% per la ruistrutturazione degli immobili da dividere in 10 quote annuali;</p>
<p>·         bonus mobili fino al 50% fino al 2019;</p>
<p>·         ecobonus del 50% oer ka sostituzione degli infissi, schermate solari, impianti di climatizzazione inveranli;</p>
<p>·         ecobonus del 50% per le caldaie a condensazione e le riqualificazione totale degli edifici e le coibentazioni. </p>
<p> </p>
<p>Dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica per i primi sei mesi non sono previste sanzioni e sono previste anche semplificazioni come la possibilità di emissione entro 10 giorni dalla data dell’operazione; è stata inoltre prorogata la riduzione del canone RAI a € 90,00 anche per gli anni successivi al 2018.   Per chi, tra il 2019 e il 2021, acquista un’auto elettrica o a basse emissioni con un costo inferiore ai 45. 000 € ci sarà un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi. </p>
<p>Per chi produce pane, creakers con saccarosio, grassi ed olio alimentari industriali, cereali interi o in granelle e semi, erbe aromatiche e spezie è prevista un’iva agevolata. Aumentato da 10. 000 a 15. 000 il tetto massimo per l’uso del contante da parte di turisti anche cittadini UE e per i trasferimenti di denaro effettuati con Money transfer verso paesi fuori dall’Unione Europea, la tassa sarà dell’1,5 %. </p>
<p>è prevista una detassazione per le sigarette elettroniche e per i metri quadrati di ombra degli ombrelloni presenti negli stabilimenti balneari; ci sarà il prelievo del 3% dell’ammontare dei ricavi tassabili delle imprese che vendono online e in Liguria ci sarà un aumento di 5 centesimi al litro per la benzina. </p>
<p>L&#8217;ires invece subisce un taglio dal 24 % al 15% in riferimento agli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile; per i nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni, è prevista una flat tax del 21% sui nuovi contratti d’affitto anche commerciali. </p>
<p>Le imprese che riducono l’inquinamento usando tecniche di produzione con minori emissioni avranno degli incentivi fiscali; le vittime delle crisi bancarie verranno risarcite grazie allo stanziamento di un fondo pari ad 1,5 miliardi ( è stato ampliato di ben 14 volte rispetto a prima)</p>
<p>Il Governo ha stanziato inoltre 500 milioni per un grande piano di assunzione di poliziotti, magistrati e personale amministrativo in modo da poter assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza, processi civili più rapidi ed una pubblica amministrazione più efficiente. </p>
<p>Un‘altra misura importante riguarda la riduzione delle liste d’attesa sanitarie grazie allo stanziamento di un fondo da 50 milioni per le regioni; con l’istituzione del centro unico di prenotazione (CUP) digitale nazionale, si potrà monitorare quando effettivamente sono stati presi gli appuntamenti in modo da evitare possibili episodi di indebito avanzamento delle liste d’attesa; inoltre sono stati stanziati 284 milioni per i rinnovi contrattuali di tutto il personale del servizio sanitario nazionale e altri 505 milioni saranno attribuiti alle regioni per le spese farmaceutiche. Viene abolito inoltre il numero chiuso nelle facoltà di medicina permettendo così a tutti di poter acceder agli studi. </p>
<p>è prevista la decontribuzione per chi assume al sud giovani under 35 o con più di 35 anni di età ma disoccupati da almeno 6 mesi, è prevista inoltre la proroga dell’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità elevandolo dal 50 al 100% per le categorie sopracitate. </p>
<p>Per chi assume laureati under 30 o dottori di ricerca under 34 con carriere univeristarie eccellenti è previsto l’esonero dai contributi per un anno e con un tetto di 8000€, eccezion fatta per premi e contributi inail, a tal proposito le tariffe Inail sono state ridotte. </p>
<p>Un autotrasportatore under 35 assunto a tempo indeterminato, potrà ottenere dal datore di lavoroun rimborso pari al 50% dei costi sostenuti per il conseguimento della patenti e delle abilitazioni; inoltre sono stati stanziati 4,2 miliardi nel prossimo triennio per il rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione. </p>
<p>Per il 2019 è stato prorogato il credito d’imposta per attività di formazione 4. 0: il bonus avrà un tetto annuale di 300. 000€ e sarà distribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute nei confronti delle piccole imprese, del 40% per le medie imprese e per le grandi imprese ci sarà un limite annuale di 200. 000 e nella misura del 30%; nei prossimi tre anni saranno inoltre assunti  1000 nuovi ispettori del lavoro e circa 4000 sono le assunzioni previste nei centri per l’impiego. Sono stai invece ridotti gli incentivi per l’apprendistato a 5 milioni contro i 15,8 milioni previsti dalla precedente manovra per il 2019. </p>
<p>La legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-legge-di-bilancio-2019/">La legge di bilancio 2019</a> was first posted on Gennaio 24, 2019 at 5:43 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lavoro intermittente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-lavoro-intermittente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 09:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[contratto a chiamata contributi]]></category>
		<category><![CDATA[contratto a chiamata licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[contratto a chiamata retribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di assunzione con contratto a chiamata]]></category>
		<category><![CDATA[il lavoro a chiamata]]></category>
		<category><![CDATA[il lavoro intermittente]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[job on call]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro intermittente comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento economico contratto a chiamata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/il-lavoro-intermittente/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi del contratto di lavoro intermittente: nozione e le vari tipologie contrattuali, casi in cui è ammesso e casi in cui è vietato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-lavoro-intermittente/">Il lavoro intermittente</a> was first posted on Novembre 8, 2018 at 10:14 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il lavoro intermittente o lavoro a chiamata o job on call, è un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo cioè quando ne ha effettivamente bisogno. </p>
<p>Questo particolare contratto di lavoro è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs 276/2003, con l’obiettivo di permettere la regolarizzazione dei cosiddetti “spezzoni lavorativi”, cioè di quei lavori discontinui che si svolgono in modo diffusamente sommerso, tramite uno strumento contrattuale specifico particolarmente adatto ad alcuni settori come il turismo, la ristorazione ecc. ; attualmente la disciplina del lavoro intermittente è contenuta nel D. Lgs 81/2015 (art. 13 – 18) di attuazione del Jobs Act. </p>
<p>Il lavoro intermittente</p>
<p>Analisi del contratto di lavoro intermittente: nozione e le vari tipologie contrattuali, casi in cui è ammesso e casi in cui è vietato. </p>
<p>DEFINIZIONE</p>
<p>Il lavoro intermittente o lavoro a chiamata o job on call, è un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo cioè quando ne ha effettivamente bisogno. </p>
<p>Questo particolare contratto di lavoro è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs 276/2003, con l’obiettivo di permettere la regolarizzazione dei cosiddetti “spezzoni lavorativi”, cioè di quei lavori discontinui che si svolgono in modo diffusamente sommerso, tramite uno strumento contrattuale specifico particolarmente adatto ad alcuni settori come il turismo, la ristorazione ecc. ; attualmente la disciplina del lavoro intermittente è contenuta nel D. Lgs 81/2015 (art. 13 – 18) di attuazione del Jobs Act. </p>
<p>Il lavoro intermittente si può riassumere nelle seguenti tipologie:</p>
<p>·         lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità, nella quale il lavoratore è obbligato a restare a disposizione del datore di lavoro per poter effettuare prestazioni lavorative quando lo stesso le richiede;</p>
<p>·         lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità in cui il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata da parte del datore di lavoro, è quindi libero di accettare ed eseguire la prestazione oppure rifiutarla. </p>
<p>IL CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p>Il lavoro intermittente è legittimo in presenza di alcune causali oggettive e soggettive stabilite dalla legge, può infatti essere stipulato nelle seguenti ipotesi:</p>
<p>·         per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente a seconda delle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello, anche con riferimento a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (causale oggettiva)</p>
<p>·         con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età (causale soggettiva). </p>
<p>Nel primo caso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva, in mancanza i casi di ricorso al contratto intermittente sono individuati dal D. M. 23/10/2004; nella seconda ipotesi invece, il soggetto può anche essere in procinto di compiere 24 anni: per la stipulazione del contratto è necessario che non li abbia ancora compiuti, successivamente il rapporto potrà avere corso ma le prestazioni lavorative dovranno essere rese entro il venticinquesimo anno di età. Non è discriminatorio il licenziamento di un lavoratore che viene assunto con contratto intermittente e al compimento di 25 anni viene licenziato. </p>
<p>Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso purchè sussistano i requisiti soggettivi (anche in caso di divieto dei contratti collettivi); la violazione della cause contrattuali che escludono il ricorso al lavoro intermittente determina, dove non ricorrano i requisiti soggettivi, una carenza delle condizioni che legittimano l’utilizzo di questa forma contrattuale quindi verrà applicata la sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. In ogni caso il ricorso al lavoro intermittente tra le stesse parti (stesso datore di lavoro e stesso lavoratore) è ammesso per un periodo massimo di 400 giornate nell’arco di tre anni solari ed il superamento di questo limite comporta anche in questo caso la trasformazione del contratto a tempo pieno ed indeterminato; questo limite non trova però applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. </p>
<p>DIVIETO DI ASSUNZIONE</p>
<p>Il ricorso al lavoro intermittente è invece vietato nei seguenti casi:</p>
<p>·         per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;</p>
<p>·         nelle unità produttive nelle quali nei sei mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi, a sospensioni o a riduzioni dell’orario di lavoro che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; </p>
<p>·         da parte di imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro. </p>
<p>In questa ultima circostanza, in linea con l’orientamento giurisprudenziale e amministrativo, è stato di recente ribadito che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della norma che impone la valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro da intermittente a subordinato a tempo indeterminato ma in questo caso, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale. </p>
<p>LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LAVORO</p>
<p>Il contratto di lavoro intermittente, deve essere stipulato in forma scritta ai fini probatori e dovrà indicare i seguenti elementi:</p>
<p>·         durata e causali del ricorso al lavoro intermittente;</p>
<p>·         luogo e la modalità della eventuale disponibilità garantita dal lavoratore, e preavviso di chiamata;</p>
<p>·         trattamento economico e normativo ed eventuale indennità di disponibilità;</p>
<p>·         modalità di chiamata del lavoratore e di rilevazione della prestazione eseguita;</p>
<p>·         eventuali misure di sicurezza specifiche. </p>
<p>In caso di ricorso al lavoro intermittente, per impedirne un uso improprio, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva, con modalità semplificate (SMS o posta elettronica); in particolare prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni, il datore di lavoro deve comunicarne la durata alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro. La prassi amministrativa ha precisato che in caso di ciclo integrato di prestazioni non superiore ai 30 giorni, i 30 giorni devono essere considerati come giorni di chiamata di ciascun lavoratore; potranno quindi essere effettuate comunicazioni che prendono in considerazione archi temporali anche molto ampi purchè all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ogni lavoratore. </p>
<p>La violazione dell’obbligo di comunicazione, darà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa da € 400 ad € 2. 400,00 senza diffida; la sanzione trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non per ogni giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale; quindi per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ogni lavoratore. </p>
<p>IL RAPPORTO DI LAVORO</p>
<p>La caratteristica principale del contratto di lavoro intermittente è che la prestazione lavorativa non viene effettuata con continuità, come in un normale rapporto di lavoro subordinato, ma solo su richiesta del datore di lavoro: il contratto stabilisce infatti la facoltà per il datore di chiamare una o più volte il lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto di un termine di preavviso che non potrà essere inferiore ad un giorno lavorativo. Il contratto non genera automaticamente sempre un obbligo del lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro ed eseguire la prestazione: perché tale obbligo sussista, è necessario che sia oggetto di apposita ed espressa previsione da parte del contratto individuale, a fronte della quale deve essere corrisposta al lavoratore un’indennità di disponibilità. </p>
<p>Per tutta la durata del contratto, il lavoratore avrà diritto a due diverse fattispecie di compenso a seconda che svolga la prestazione di lavoro presso il datore di lavoro o resti in attesa di chiamata; per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha diritto al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali, riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita; per il periodo di inattività invece, solo nelle ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato contrattualmente a rispondere alle chiamate del datore di lavoro, ha diritto ad una indennità di disponibilità. </p>
<p>L’ammontare dell’indennità è stabilita dalla contrattazione collettiva e non deve essere inferiore alla misura stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro ed è assoggettata a contribuzione per il suo effettivo ammontare. Nel caso in cui il lavoratore non fosse disponibile allo svolgimento della prestazione lavorativa per malattia, infortunio o altro evento che lo rende temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il lavoratore non matura il diritto all’indennità ed è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata dell’impedimento, se non provvede a questo obbligo, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale. </p>
<p>Nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione lavorativa, può comportare la risoluzione del contratto e al lavoratore può essere imposta la restituzione dell’indennità riferita al periodo successivo al rifiuto ingiustificato. </p>
<p>IL TRATTAMENTO ECONOMICO</p>
<p>Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è regolato dall’articolo 17 del D. Lgs 81/2015 e prevede:</p>
<p>·         il principio di proporzionalità per cui il trattamento deve essere proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali;</p>
<p>·         il principio di non discriminazione per cui il lavoratore intermittente, non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo, complessivamente meno favorevole rispetto ad un lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte. </p>
<p>Una caratteristica è che per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, ne matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità nel caso in cui sia assunto con l’obbligo di risposta. Il prestatore di lavoro intermittente verrà computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-lavoro-intermittente/">Il lavoro intermittente</a> was first posted on Novembre 8, 2018 at 10:14 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resto al Sud</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/resto-al-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 09:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[ZES]]></category>
		<category><![CDATA[bando Resto al sud]]></category>
		<category><![CDATA[DL 91/2017]]></category>
		<category><![CDATA[invitalia modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[regioni del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti bando resto al sud]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud acquacoltura]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud attività finanziabili]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud pesca]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[spese ammissibili resto al sud]]></category>
		<category><![CDATA[spese non ammissibili resto al sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/resto-al-sud/</guid>

					<description><![CDATA[Cos’è e come funziona il Bando Resto al Sud e i requisiti per potervi accedere<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/resto-al-sud/">Resto al Sud</a> was first posted on Ottobre 31, 2018 at 10:31 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Resto al Sud è l’insieme di una nuova serie di incentivi introdotti con il DL 91/2017 a favore del Mezzogiorno che si rivolge ai giovani dai 18 ai 35 anni che risiedono in una delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia e che intendono aprire una nuova impresa; a questi giovani INVITALIA, a cui è affidata la gestione dello strumento, offre due tipi di agevolazioni fiscali che possono coprire il 100% delle spese effettuate a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero. Resto al Sud ha come obiettivo quello di incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali condotte dai giovani in quei territori fortemente svantaggiati a livello economico e occupazionale e contribuire alla crescita delle neo imprese già costituite negli stessi territori da giovani imprenditori dopo il 21 giugno 2017. </p>
<p>Resto al Sud</p>
<p>Cos’è e come funziona il Bando Resto al Sud e i requisiti per potervi accedere</p>
<p>Resto al Sud è l’insieme di una nuova serie di incentivi introdotti con il DL 91/2017 a favore del Mezzogiorno che si rivolge ai giovani dai 18 ai 35 anni che risiedono in una delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia e che intendono aprire una nuova impresa; a questi giovani INVITALIA, a cui è affidata la gestione dello strumento, offre due tipi di agevolazioni fiscali che possono coprire il 100% delle spese effettuate a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero. Resto al Sud ha come obiettivo quello di incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali condotte dai giovani in quei territori fortemente svantaggiati a livello economico e occupazionale e contribuire alla crescita delle neo imprese già costituite negli stessi territori da giovani imprenditori dopo il 21 giugno 2017. </p>
<p>Per poter presentare domanda per potere accedere ai benefici previsti, è necessario innanzitutto avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (36 non ancora compiuti), essere residenti in una delle regioni che abbiamo detto prima o trasferirvi la residenza entro 60 giorni dall’eventuale esito positivo della valutazione (120 giorni per chi risiede all’estero) e mantenere la residenza in queste Regioni per tutta la durata del Finanziamento; le stesse condizioni si applicano anche alle piccole – medie imprese che devono mantenere per tutta la durata del finanziamento, la sede legale ed operativa nelle Regioni ammesse. Solo per chi presenta domanda nel 2018 il requisito dell’età deve essere posseduto entro il 21 Giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto Resto al Sud e non al momento della presentazione della domanda; alla data del 21 Giugno 2017 i potenziali beneficiari non dovranno essere titolari di attività di impresa in esercizio né aver ricevuto negli ultimi tre anni dei benefici per l’autoimprenditorialità. </p>
<p>Chi è titolare di impresa a quella data, non può presentare domanda anche se nel frattempo l’impresa è cessata o è stata ceduta, mentre possono farlo coloro che risultano già costituiti in forma di impresa individuale o società, incluse le società cooperative , al momento della presentazione della domanda ma sono state costituite successivamente al 21 giugno 2017 o si costituiscono entro 60 giorni, o 120 giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione di esito positivo dell’istruttoria; i requisiti dovranno essere posseduti da almeno 2 terzi degli eventuali soci, che in ogni caso non dovranno avere rapporti fino al quarto grado con nessuno dei richiedenti e in caso di società cooperative, dove ci sono anche soci che non hanno i requisiti anagrafici richiesti, comunque in misura non superiore ad un terzo, questi non potranno accedere alle agevolazioni,  i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono partecipare al bando a condizione di lasciare il lavoro in caso di approvazione della domanda. </p>
<p>Per poter accedere ai finanziamenti i progetti imprenditoriali dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda venga presentata da persone fisiche; la loro realizzazione invece dovrà essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione di aiuto, salvo i casi in cui il soggetto gestore accerti che il ritardo non derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. </p>
<p>INVITALIA, ha individuato i soggetti che possono assistere aspiranti e neo imprenditori nella partecipazione al bando: ha elaborato un elenco che raccoglie tutti gli enti accreditati in tutte le otto regioni destinatarie delle agevolazioni, differenziati per provincia di localizzazione, a cui gli aspiranti imprenditori possono gratuitamente rivolgersi per ricevere assistenza nella preparazione del progetto imprenditoriale e della richiesta di finanziamento; si tratta di amministrazioni pubbliche, università, associazioni od enti del terzo settore che con la loro consulenza possono contribuire ad aumentare le possibilità di successo dei candidati. </p>
<p>Le attività ammesse sono quelle relative alla produzione di beni e servizi nei settori dell’artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura e quelli relativi alla fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi i servizi turistici; sono invece escluse le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. Queste attività potranno essere svolte nella forma giuridica di imprese individuali, società di persone, società di capitali (comprese le unipersonali), società cooperative. </p>
<p>Relativamente alle spese ammissibili, le agevolazioni coprono le spese relative all’acquisto di beni e servizi che rientrano nelle seguenti categorie:</p>
<p>·         opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del 30% del programma di spese;</p>
<p>·         macchinari, attrezzature ed impianti nuovi di fabbrica;</p>
<p>·         programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) connessi ad esigenze produttive e gestionali dell’impresa;</p>
<p>·         spese utili ad avviare la nuova attività imprenditoriale: materie prime, materiali di consumo, bollette e canoni di locazione e leasing, garanzie assicurative per un limite massimo di spesa pari al 20% del totale di spesa. </p>
<p>Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda (o dopo la costituzione dell’impresa/società nel caso di team di persone) e i beni agevolati non possono essere trasferiti dalla sede aziendale, né alienati o destinati ad usi diversi per i successivi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque non prima della completa restituzione del finanziamento bancario. </p>
<p>Sono escluse invece le spese relative a:</p>
<p>·         beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria, leasing e leaseback;</p>
<p>·         beni di proprietà di uno o più soci del beneficiario, e nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi o di parenti o affini entro dei soci entro il terzo grado;</p>
<p>·         investimenti di mera sostituzione di impianti macchinari ed attrezzature;</p>
<p>·         il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;</p>
<p>·         commesse interne;</p>
<p>·         macchinari, impianti ed attrezzature usati;</p>
<p>·         spese notarili, imposte e tasse;</p>
<p>·         acquisto di automezzi, tranne quelli strettamente necessari al ciclo di produzione o destinati al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;</p>
<p>·         acquisto beni di importo unitario inferiore ai 500 € con eccezione delle spese relative al capitale circolante;</p>
<p>·         progettazione, consulenze ed erogazione delle retribuzioni ai dipendenti;</p>
<p>·         scorte, tasse ed imposte (l’IVA effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è ammissibile solo se non è da egli stesso recuperabile). </p>
<p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, quindi le domande vengono valutate e finanziate in ordine di arrivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili senza scadenze ne graduatorie: le domande potranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2018 e devono essere compilate esclusivamente in via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione del sito internet del soggetto gestore INVITALIA, sezione Resto al Sud (www. Invitalia. It). Per poter accedere alla procedura, viene richiesta l’identificazione del compilatore online tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o in alternativa il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia. è necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata e disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) , la domanda è costituita dal progetto imprenditoriale e dalla documentazione da allegare, con la modulistica presente nel sito. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI da costruire. </p>
<p>La valutazione delle istanze si articola in due fasi: una diretta a verificare il possesso dei requisiti, l’altra relativa alle competenze dei soci e alla fattibilità economico-finanziaria del progetto; è previsto anche un colloquio con gli esperti di INVITALIA a cui devono partecipare obbligatoriamente tutti i soggetti del team imprenditoriale. La valutazione si basa su una serie di criteri:</p>
<p>·         adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;</p>
<p>·         capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;</p>
<p>·         potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative strategie di marketing;</p>
<p>·         sostenibilità tecnico-economica dell’iniziativa con riferimento all’equilibrio economico nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;</p>
<p>·         verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilità della garanzia del Fondo centrale per le PMI. </p>
<p>Ciascun soggetto richiedente potrà ricevere un finanziamento fino ad un massimo di € 50. 000, se invece  l’istanza viene presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendono costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari ad € 50. 000 per ciascun soggetto fino ad un ammontare massimo complessivo di € 200. 000; per le attività imprenditoriali nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’importo complessivo degli aiuti de minimis non potrà superare per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni, € 30. 000 nell’arco di tre esercizi finanziari. </p>
<p>Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e viene concesso per il 35% in forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore e per il 65% sotto forma di finanziamento bancario agevolato, da rimborsare entro 8 anni. Gli interessi vengono abbattuti tramite un contributo in conto interessi erogato sempre da INVITALIA, mentre l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI permette di coprire fino all’80% del finanziamento bancario.    </p>
<p>Al termine della valutazione, che mediamente dura due mesi, l’esito viene comunicato via PEC al beneficiario che entro 60 giorni deve inviare la documentazione per dimostrare la costituzione dell’impresa ed entro 180 giorni la concessione del finanziamento bancario; i finanziamenti possono essere richiesti sono alle banche aderenti alla convezione Invitalia-ABI che si impegnano a concludere l’istruttoria entro 45 giorni dalla richiesta o per i richiedenti non ancora costituiti in società entro 45 giorni dalla data di costituzione. </p>
<p>Il contributo a fondo perduto invece viene erogato da INVITALIA per stati di avanzamento lavoro (SAL) una volta realizzato almeno il 50% del progetto e ricevuto il finanziamento bancario; il primo SAL può essere richiesto anche a fronte di fatture non quietanziate e l’aiuto viene erogato entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione. Il SAL a saldo viene erogato invece entro 60 giorni dalla richiesta dopo un esame della documentazione e a seguito di un sopralluogo per verificare gli investimenti realizzati e le spese che sono state sostenute. </p>
<p>Sebbene le richieste vengano valutate in ordine cronologico di arrivo, INVITALIA sottolinea che la dotazione finanziaria della misura è molto consistente e non conta la velocità di invio delle istanze m a per avere più chance di ottenere il finanziamento sono fondamentali credibilità e accuratezza del progetto imprenditoriale. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/resto-al-sud/">Resto al Sud</a> was first posted on Ottobre 31, 2018 at 10:31 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Reti di Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ROYALTY]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA]]></category>
		<category><![CDATA[START-UP INNOVATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[anticontraffazione vini]]></category>
		<category><![CDATA[art 11 comma 4 codice proprietà industriale]]></category>
		<category><![CDATA[art 13 codice della proprietà industriale]]></category>
		<category><![CDATA[art 2570 cc]]></category>
		<category><![CDATA[art 30 codice proprietà industriale]]></category>
		<category><![CDATA[come investire nel vino]]></category>
		<category><![CDATA[creare un marchio collettivo geografico]]></category>
		<category><![CDATA[DOP]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo geografico]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo geografico esempi]]></category>
		<category><![CDATA[MCG vini]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box]]></category>
		<category><![CDATA[start up innovative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/</guid>

					<description><![CDATA[Guida  giuridico – fiscale al MCG (marchio collettivo geografico) nel settore vitivinicolo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La valorizzazione del marchio collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing  e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. Illustriamo una guida pratica utile a comprendere i vantaggi di questo innovativo Brand, come fare per crearlo e i fortissimi sgravi fiscali riservati alle imprese che investono in ricerca e innovazione del MCG. </p>
<p> La valorizzazione del marchio  collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri  operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. </p>
<p> Il “vestito “ tipico che il marchio collettivo indossa per le bottiglie di vino pregiato e di alta qualità Made in italy è il marchio collettivo geografico (MCG). </p>
<p> Il marchio collettivo geografico è disciplinato dall&#8217;art 11 co. 4 CPI il quale, in in deroga alla regola generale di cui all’art. 13 co. 1 CPI, prevede che “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. In sintesi il nostro ordinamento consente la registrazione come marchio collettivo del cd. Toponimo. </p>
<p> Perché registrare un MCG di vini  </p>
<p> I vantaggi legati a questa tipologia di Brand sono i seguenti:</p>
<p> garantire alti  standard qualitativi, la provenienza e la composizione del vino del nostro territorio;</p>
<p> proteggere la produzione vitivinicola da contraffazioni ed illecita, concorrenza in Italia ed all&#8217;estero;</p>
<p> incrementare la garanzia dei consumatori;</p>
<p> creare per le imprese un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato;</p>
<p>rafforzare la comunicazione e la politica di marketing degli imprenditori del settore; </p>
<p> investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box. </p>
<p> Flessibilità del MCG rispetto alle Denominazioni di Origine</p>
<p> La particolarità funzionale del il marchio collettivo geografico rispetto alle Denominazioni di Orgine è l&#8217;operatività del  controllo a livello privatistico e non pubblicistico, bypassando i limiti formali di accesso delle seconde. </p>
<p> Infatti, la differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione. </p>
<p> Ciò si traduce in un enorme vantaggio per gli operatori del settore che intendono investire in un Business differenziato e semplificato. Potrà farlo qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata. </p>
<p> MCG e Indicazioni geografiche a confronto</p>
<p> Marchio Collettivo: iter burocratico semplice, requisiti stabiliti dal titolare, anche per prodotti/servizi non agroalimentari, nessuna necessità di legame storico con territorio, controlli effettuati dal titolare;</p>
<p> Indicazioni Geografiche:  iter burocratico complesso, requisiti stabiliti dalla legge, solo per prodotti agroalimentari, necessita di legame storico, controlli effettuati da soggetti pubblici. </p>
<p> Cosa fare per creare il vostro MCG di vini</p>
<p> Gli interessati alla creazione di un marchio collettivo geografico di vini, dovranno procedere ai seguenti adempimenti:</p>
<p> la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione;</p>
<p> il deposito di un marchio con allegato un regolamento d&#8217;uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli;</p>
<p> la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente;</p>
<p> la concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni. </p>
<p> Ricerca e innovazione per un marchio collettivo Top per il vino e Bonus fiscali</p>
<p> E&#8217; chiaramente  essenziale  in questo ambito, investire in ricerca e innovazione per:</p>
<p> ottimizzare i processi di produzione;</p>
<p> selezionare le materie prime migliori;</p>
<p> implementare gli standard qualitativi dei prodotti. </p>
<p> A tal fine gli interessati potranno godere dei  bonus fiscali previsti dall&#8217;opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall&#8217;Investment Compact del 2015 che consente di detassare al 50% le royalty derivanti dalla concessione in licenza di questa tipologia di marchi e le plusvalenze incassate a seguito della cessione degli stessi. </p>
<p> Se operate nel settore vitivinicolo e desiderate creare un Brand vincente, attivando gli imperdibili Bonus fiscali del Patent Box, </p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/in-vino-veritas-per-il-made-in-italy-marchio-collettivo-geografico-e-patent-box-un-connubio-vincente-nel-settore-vitivinicolo-per-altissimi-profittiforte-risparmio-fiscale-e-anticontraffazione/">&#8220;In vino veritas&#8221; per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.</a> was first posted on Novembre 22, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Cedolare Secca]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[affitto turistico non imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[airbnb come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[casa vacanze privati]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca affitti turistici]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca casa vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto locazioni turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di locazione turistica inferiore a 30 gg]]></category>
		<category><![CDATA[dl 50/2017]]></category>
		<category><![CDATA[gestori portali web]]></category>
		<category><![CDATA[locazione turistica normativa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tassa airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione affitti brevi periodi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale agli affitti brevi 2017 per intermediari e privati<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/">Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</a> was first posted on Novembre 20, 2017 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica illustriamo le istruzioni operative che, dal 1 giugno 2017, gli intermediari delle locazioni turistiche e di affitti “mini”, anche se gestori di portali web, dovranno osservare per non incorrere in rischiose e pesanti sanzioni fiscali e preservare al meglio la redditività del proprio Business.</p>
<p>Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale ed arginare gli introiti a nero dannosi per la nostra economia in questo peculiare settore, la manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017, all&#8217;articolo 4 del DL 50/2017 ha regolato nello specifico la tassazione per gli affitti brevi su case, appartamenti o stanze, (tipologie di locazione che notoriamente vengono concluse sul sito della multinazionale americana “Airbnb”).</p>
<p>Fino a poco tempo fa, le locazioni brevi (definite sul piano fiscale in un massimo di 30 giorni, sino al quale non era obbligatoria la registrazione) non assolvevano ad una funzione residenziale pertanto non rientravano nella disciplina della legge 431/98 ma erano soggette soltanto alle disposizioni codicistiche ex art 1571 e seguenti del codice civile (oltre al codice del turismo) e caratterizzate dalla massima libertà contrattuale e flessibilità fiscale che ha lasciato spazio a larghi abusi.</p>
<h2>Cosa sono gli affitti brevi</h2>
<p>La nuova norma definisce “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche (e non nell’esercizio di attività d&#8217;impresa), “direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”. Quindi, la locazione può essere solo tra “privati”.</p>
<p>Ne deriva che se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.</p>
<h2>Che tassa si paga dal 1 giugno 2017?</h2>
<p>A decorrere dal 1 giugno, per tutti gli intermediari nei contratti di affitto breve, a prescindere dalla modalità di esercizio della relativa attività, quindi sia che la stessa avvenga su portali web o tramite agenzie immobiliari “fisiche” o di intermediazione, scatta l’obbligo della “tassa Airbnb” cioè tali soggetti saranno tenuti al versamento della cedolare secca con aliquota al 21% (l’imposta speciale che sostituisce l’IRPEF e l’imposta di registro) come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011.</p>
<p>N. B. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre proposto l’estensione dell’operatività di tale tassa anche alle attività di B&amp;B occasionale, comprensiva di servizi accessori attualmente inquadrati nella categoria di redditi diversi.</p>
<p>Attenzione: si tratta di una tassa che non va versata dai contribuenti locatari ma dai sostituti d’imposta! La ritenuta trova sempre applicazione, anche se il proprietario non intende avvalersi della tassazione sostitutiva ma sceglie quella ordinaria sobbarcandosi la più onerosa aliquota minima IRPEF al 23%. Se il proprietario desidera “assorbire” l’intera tassazione all’interno della cedolare dovrà esercitare l’apposita opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all&#8217;anno in cui si è prodotto il reddito da assoggettare a cedolare (circolare n°26 del 1° giugno 2011 dell&#8217;agenzia delle Entrate).</p>
<h2>Sanzioni per gli intermediari in caso di inadempimento</h2>
<p>L’intermediario inadempiente è soggetto a sanzioni pecuniarie che oscillano da € 250 ad € 2. 000.</p>
<p>Inoltre gli intermediari inadempienti che non hanno provveduto a tramettere i dati di contratti di locazione breve saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta.</p>
<h2>Istruzioni operative 2017 per gli intermediari di contratti brevi</h2>
<p>Dunque, sebbene per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sia obbligatoria la registrazione, i canoni riscossi andranno comunque tassati, con l’eventuale opzione per la cedolare secca e la previsione di controlli fiscali più severi e nuove procedure.</p>
<p>In sintesi, i gestori di tali portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:</p>
<p>1) comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi attraverso i servizi offerti dagli stessi (un provvedimento dell’agenzia delle Entrate entro il 25 luglio 2017, definirà le modalità della trasmissione dei dati e la loro conservazione);</p>
<p>2) trattenere, in qualità di sostituti di imposta, dai proventi della locazione corrisposti, la ritenuta del 21% e versarla con le modalità di cui all&#8217;articolo 17 del Dlgs 241/97, cioè usando il modello F24 con i codici tributo che saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate:</p>
<p>a) nell’ipotesi in cui il proprietario avesse optato per la cedolare la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e lo stesso dovrà pagare altro;</p>
<p>b) in caso di conservazione del regime ordinario, tale ritenuta rileverà come versamento a titolo d’acconto e il proprietario dovrà considerarlo all’interno della dichiarazione dell’IRPEF dovuta per quell’anno;</p>
<p>3) rilasciare a chi affitta (quindi al proprietario) la Certificazione Unica (CU) annualmente con gli importi percepiti e le ritenute effettuate a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dlgs 322/98, dove indicare gli importi pagati al Fisco.</p>
<p>Attenzione: la cedolare è applicabile anche ai proventi lordi derivanti da sublocazioni e da contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario con terzi, sempre che siano rispettate le stesse condizioni; In tale caso farebbero parte dell’imponibile anche le spese condominiali rimborsate dall’inquilino e pagate insieme al canone, che sono invece esplicitamente escluse dall’imponibile nella locazione ordinaria.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/">Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</a> was first posted on Novembre 20, 2017 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[RISTRUTTURAZIONE: COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[bonifico parlante 2017]]></category>
		<category><![CDATA[bonifico parlante risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[bonus ristrutturazione edilizia 2017]]></category>
		<category><![CDATA[causale bonifico detrazione 50]]></category>
		<category><![CDATA[causale bonifico ristrutturazione 2017]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 43/E 2016 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 8/E 2017 Agenzia Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni casa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[errore bonifico parlante]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione 55/E 2012 agenzia entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alla compilazione del bonifico parlante  "detrazioni-casa"  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/">Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori</a> was first posted on Novembre 17, 2017 at 12:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica“casa” 2017 implica la decadenza dal beneficio fiscale? Rispondiamo al quesito posto da centinaia di utenti, sulla base della recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2017, fornendo altresì le istruzioni per non sbagliare, evitando così di perdere i vantaggiosissimi crediti d’imposta!</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le “detrazioni-casa” implica la decadenza dal beneficio fiscale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come attivare i bonus casa 2017: focus sul bonifico parlante</h2>
<p>Non tutti sanno che per chi desidera fare lavori in casa e rimodernarla, questo è senza dubbio un periodo favorevole: sono state, infatti, riconfermate, anche per il 2017, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l&#8217; acquisto di mobili con detrazioni sull’Irpef pari o superiore al 50% delle spese sostenute, cumulabili anche con il bonus acquisto casa.</p>
<p>N. B.  Per godere del bonus è necessario che il pagamento avvenga attraverso il cosiddetto “bonifico parlante”: in caso di errore o disattenzione il contribuente rischia spesso di perdere il beneficio fiscale.</p>
<p>Il bonifico “parlante” si differenzia da quello comune perché in esso devono essere specificate tutte le informazioni necessarie prescritte  dalla legge, per non incorrere in problemi nel momento in cui si andrà a richiedere  all’Agenzia delle Entrate lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi.</p>
<h2></h2>
<h2>Le istruzioni per non sbagliare</h2>
<p>Nella causale del bonifico relativo a pagamenti di lavori di ristrutturazione occorre specificare che il pagamento viene effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del d. P. R. 917/1986 (interventi che possono usufruire delle detrazioni), oppure della legge 449/1997 (relativa ai lavori sulle parti condominiali degli edifici);<br />
la causale dovrà anche indicare gli estremi della fattura che si sta pagando con il bonifico in oggetto, emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori;<br />
indicare gli estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia;<br />
nel caso di immobili in comproprietà vanno indicati gli estremi di tutti i soggetti che partecipano alle spese di ristrutturazione (non solo quindi di chi esegue materialmente il bonifico che potrebbe eventualmente essere stato delegato da altri);<br />
in caso di lavori su aree condominiali comuni, il bonifico parlante deve indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore, oppure del soggetto che esegue l’operazione;<br />
nel bonifico va inserita anche la partita Iva o in alternativa il codice fiscale di chi effettua i lavori o fornisce il materiale, cioè dell’impresa di costruzione o del singolo artigiano.</p>
<p>Attenzione: l’agevolazione fiscale  dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere.</p>
<h2>Eccezioni al pagamento con bonifico</h2>
<p>spese relative agli oneri di urbanizzazione;<br />
Tosap ( tassa per l’occupazione di suolo pubblico);<br />
imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>La circolare 8/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade in caso di bonifico errato per l’accesso alle detrazioni casa, ovvero qualora il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione bonifico ordinario sia avvenuto mediante bonifico ordinario (non “parlante”).</p>
<p>In particolare, se si è commesso un errore nell’indicazione della causale del bonifico, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che l’agevolazione non decade, ovvero non si perde il diritto alla detrazione a condizione che al bonifico sia stata applicata la ritenuta d’acconto dell’8% e che vengano comunque rispettati gli altri vincoli imposti dalla normativa.</p>
<p>Quindi, facendo un esempio concreto inserendo i riferimenti normativi relativi ai <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica">bonus di riqualificazione energetica</a> degli edifici al posto di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si potrà comunque usufruire nella successiva dichiarazione dei redditi dello sconto IRPEF del 65%, idem nell’ipotesi inversa.</p>
<p>In particolare si applicano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate stessa con la circolare 43/E/2016, secondo la quale, qualora il bonifico sia stato: “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta” previsto dall’articolo 25 del d. L. N. 78 del 2010, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. L’alternativa a tale procedura, da utilizzare in tutti i casi di errata o non completa compilazione del bonifico, è effettuare, qualora sia possibile, la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Quindi, al quesito posto si risponderà negativamente nei seguenti termini: il contribuente nell&#8217;ipotesi di errori &#8220;meramente materiali&#8221; nella fase di compilazione del bonifico parlante come nell&#8217;ipotesi di &#8220;inversione della causale&#8221; non perderà il beneficio fiscale della detrazione a condizione che sia applicata la ritenuta di acconto pari all&#8217;8% sul reddito d&#8217;impresa destinatario del versamento e siano osservati gli altri requisiti previsti ex lege a livello sostanziale e formale (fatture, schede tecniche, asseverazioni ecc).</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/">Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori</a> was first posted on Novembre 17, 2017 at 12:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi d'azzardo consulenza fiscale e legale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSLOT GESTORI]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalutazione quote sociali e partecipazioni 2015 - 2017]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[aumento preu]]></category>
		<category><![CDATA[aziende slot in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[cedesi attività sale giochi]]></category>
		<category><![CDATA[cessione azienda]]></category>
		<category><![CDATA[cessione quote gioco d’azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[cessione ramo d’azienda]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto giochi d’azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[legge di stabilità 2017 slot machine]]></category>
		<category><![CDATA[new slot]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[slot e vlt 2017]]></category>
		<category><![CDATA[slot machine]]></category>
		<category><![CDATA[videolottery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/</guid>

					<description><![CDATA[Guida commerciale/contabile/fiscale SLOT MACHINE e VIDEOLOTTERY 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete gestori di giochi d’azzardo e a seguito dei rincari fiscali introdotti dalla “Manovrina” state pensando di cedere ad altri la vostra azienda? Seguite questa guida per scoprire le modalità alternative per farlo e misurarne la convenienza fiscale!  </p>
<p>Come noto, con la Manovra bis (Dl 50/2017) è stato previsto un incremento della tassazione a carico del settore dei giochi d’azzardo (in particolare il rialzo dal 17,5% al 19% il PREU  &#8211; prelievo erariale unico &#8211; sulle new slot e dal 5,5% al 6% quello sulle Videolottery, la necessità incessante di investire capitali ingenti per la sostituzione di apparecchi obsolescenti con l&#8217;avvento delle nuove slot “da remoto” nonché il taglio del 30% degli apparecchi) che ha indotto diversi operatori di SLOT e VLT a valutare oculatamente l’opportunità di mettere sul mercato la propria azienda per salvarne il patrimonio e poi buttarsi magari in una nuova attività imprenditoriale. </p>
<p>Risulta a tal proposito sempre più frequente la tendenza degli operatori del settore a trasferire le proprie aziende in favore di grandi e strutturati concessionari di rete, predisposti ad investire, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento sul mercato. </p>
<p>Info utili per i potenziali acquirenti: per scoprire come funziona l’IVA nei rapporti negoziali relativi alle Slot, leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/giochi-dazzardo/Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot/modalit224-operative-iva-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti">guida dedicata all&#8217;IVA in materia di giochi e scommesse</a>! </p>
<p>Come fare per trasferire l’azienda </p>
<p>Se siete interessati a questa possibilità, potrete scegliere essenzialmente tra due modalità alternative per “vendere” (con le relative sottotipologie):</p>
<p>A) LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETà DI GESTIONE</p>
<p>Trattasi dell’operazione più complessa (rispetto alle successive), determinante il trasferimento della titolarità delle società, comprensiva di tutte le poste patrimoniali attive e passive, in capo al cessionario con un corrispettivo determinato dal valore attribuito all’azienda (sostanzialmente relativo ai beni immobilizzati ed all’avviamento) aumentato delle attività a breve (fondi cassa e crediti) e diminuito delle passività esistenti alla data del trasferimento (fornitori, concessionari di riferimento, banche erario, etc). Dal punto di vista fiscale il cedente assoggetterà a tassazione il reddito da capitale derivato dal delta tra il corrispettivo di cessione ed il valore nominale delle quote, con una aliquota differenziata a seconda della natura qualificata (49,72) o no (26%) della partecipazione partecipazioni. </p>
<p>Attenzione: approfittate di questi ultimi giorni per ridurre o azzerare i plusvalori generati dalla cessione di quote attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata!  Per attivare subito l’affrancamento cliccate sulla nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancare-quote-e-terreni-tutte-le-faq-sulla-rivalutazione-per-chiarire-i-vostri-dubbi">guida dedicata alla rivalutazione con tutte le FAQ per chiarire i vostri dubbi</a>. </p>
<p>Scegliete la semplicità e la convenienza della cessione di quote di Srl  dal commercialista: leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Contenzioso/cessione-quote-sociali/la-cessione-di-quote-di-srl-pi249-semplice-e-conveniente-quella-dal-commercialista-guida-alla-procedura-ed-ai-documenti-per-attivarla">guida dedicata alla cessione di quote di Srl senza notaio</a>! </p>
<p>B) LA CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA trasferendola totalmente o parzialmente a terzi. </p>
<p>Le nostre guide. </p>
<p>    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabella-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari-1">Cessione e conferimento di azienda 2017 a confronto per misurare il risparmio d&#8217;imposta</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario-1">Istruzioni in pillole tassazione della cessione di ramo d&#8217;azienda</a>. </p>
<p>
</p>
<p>ATTENZIONE: in entrambi i casi (sia cessione di quote che di azienda) risulta imprescindibile ai fini di una proficua trattativa, la valutazione dell’azienda, che presuppone una approfondita analisi attraverso “due diligence” di tutti i componenti economici e patrimoniali della stessa e dei contratti e dei rapporti commerciali esistenti. </p>
<p>“In una trattativa di acquisizione e/o di cessione, avere a disposizione sia un certo tipo di informazioni che la corretta chiave di lettura delle stesse in tempi utili, consente di determinare il giusto valore economico e tutelare i propri investimenti&#8221;.  <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti">Dott. Alessio Ferretti</a></p>
<p>Per scoprite ora il nostro portale dedicato alla DUE DILIGENCE, <a href="http://www. Duediligence. It/">cliccate qui</a>! </p>
<p>N. B. Preliminarmente risulta altamente consigliato agli operatori di sottoscrivere, ad avvio della trattativa, un dettagliato accordo di riservatezza (Nda cioè non-disclosure agreement, per evitare il rischio di diffusione di dati e notizie riservate. Una volta definito il valore si procederà alla stesura del relativo preliminare di cessione, contenente anche modalità e termini del trasferimento, oltre che le opportune clausole a tutela dei contraenti. </p>
<p> </p>
<p>Per pianificare con successo le vostre operazioni di cessione di quote, cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda individuando, dietro mandato, anche potenziali acquirenti, nonché valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step, e per affrancare, se siete ancora in termini, i plusvalori delle quote sociali,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui  <a href="http://www. Duediligence. It/Contatti">cliccate qui</a>,</p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>Siamo esperti in due diligence fiscale, contabile, finanziaria, legale e del lavoro, i nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FLAT TAX imprese 2017: come si calcola e come funziona l’IRI? Prelievi, plafond di deducibilità e regime delle perdite.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/flat-tax-imprese-2017-come-si-calcola-e-come-funziona-liri-prelievi-plafond-di-deducibilit224-e-regime-delle-perdite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[art 55 bis comma 2 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo convenienza iri]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo iri 2017]]></category>
		<category><![CDATA[flat tax cos’è]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi alle imprese 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ires 2017]]></category>
		<category><![CDATA[iri 2017 come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[iri ditte individuali]]></category>
		<category><![CDATA[iri imposta reddito imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[iri legge di stabilità 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[plafond deducibilità iri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/flat-tax-imprese-2017-come-si-calcola-e-come-funziona-liri-prelievi-plafond-di-deducibilit224-e-regime-delle-perdite/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale nuova Flat Tax IRI 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/flat-tax-imprese-2017-come-si-calcola-e-come-funziona-liri-prelievi-plafond-di-deducibilit224-e-regime-delle-perdite/">FLAT TAX imprese 2017: come si calcola e come funziona l’IRI? Prelievi, plafond di deducibilità e regime delle perdite.</a> was first posted on Giugno 15, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa illustriamo in pratica come gestire in modo facile la tassazione separata dei redditi degli imprenditori individuali e delle società di persone con la nuova IRI 2017, per evitare di commettere errori di calcolo e incrementare così il vostro patrimonio aziendale nello scenario del piano Industria 4. 0!  </p>
<p>L’IRI è l’imposta sul reddito d’impresa contenuta nella Legge di stabilità 2017 che consente alle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria di optare per la tassazione separata del reddito d’impresa: in pratica il reddito d’impresa viene escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato distintamente con l’aliquota IRES che dal 1 gennaio 2017 è stata ridotta al 24%. </p>
<p>Per approfondimenti sull’aliquota ridotta IRES leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/nuova-ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24-1">la nostra guida pratica dedicata al calcolo e pagamento dell&#8217;IRES 2017</a>! </p>
<p>Nel dettaglio, con l’IRI (imposta sul reddito d’impresa) gli imprenditori individuali o i soci di società di persone non osserveranno più il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del TUIR ma l’aliquota IRES al 24% sarà applicata &#8211; con le regole proprie in tema di reddito d’impresa contenute nel capo VI del TUIR &#8211; sull’utile prodotto e non distribuito, mentre i redditi diversi dal reddito d’impresa compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF. </p>
<p>Dunque, a partire dal 2017 l reddito prodotto dall’azienda può essere tassato su 2 binari:</p>
<p>1) reddito d’impresa reinvestito in azienda sconterà la FLAT TAX IRI;</p>
<p>2) l’importo prelevato dall’imprenditore (tutti gli altri redditi compreso quello di lavoro autonomo) sarà soggetto alle aliquote progressive IRPEF dal 23% al 43%. </p>
<p>Obbiettivi dell’IRI</p>
<p>E’ quindi evidente come il doppio binario consenta di versare un’imposta più leggera sulla porzione di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale, in linea con il leitmotiv del Piano Industria 4. 0! </p>
<p>In particolare, l’obiettivo dell’IRI al 24% è favorire la capitalizzazione delle imprese che vedranno incrementare il loro patrimonio grazie alla parziale trasposizione della tassazione propria delle società di capitali (IRES al 24%), rendendo così neutrale la tassazione nella scelta della forma di impresa (individuale, società di persone, società di capitali) e distinguendo l’azienda dalle persone fisiche dell’imprenditore e del socio. </p>
<p>Valutate adesso la convenienza fiscale di tale opzione con <a href="http://www. Reversecharge. It/la-nuova-imposta-sul-reddito-imprenditoriale-per-le-societ224-individuali-snc-e-sas">la nostra guida dedicata alla nuova imposta sul reddito imprenditoriale 2017</a>! </p>
<p>COME SI CALCOLA L&#8217;IRI</p>
<p>Prelievi e plafond di deducibilità</p>
<p>Al momento del prelievo delle somme dai conti correnti bancari dell’impresa assoggettate all’IRI, l’importo corrispondente alle le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili diventa deducibile dalla base imponibile IRI e concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF dell’imprenditore/socio. </p>
<p>I redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo, restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento (analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES), sulla base del cosiddetto plafond di deducibilità dei prelievi IRI.  </p>
<p>Attenzione: ai fini del calcolo del plafond IRI occorre monitorare i redditi tassati e i prelievi eseguiti lungo tutto l’arco temporale del regime (periodo minimo pari a 5 anni). </p>
<p>Regime delle perdite</p>
<p>a) Perdite pregresse: il comma 2 dell’articolo 55-bis prevede le perdite maturate nel regime IRI seguano la normale disciplina prevista all’articolo 8, comma 3 del TUIR in base alla quale sono computabili in diminuzione per l’intero importo che trova capienza nel reddito e sono riportabili non oltre 5 esercizi;<br />
b) perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione IRI, l’articolo 55-bis chiarisce che sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi, senza particolari limiti temporali;<br />
c) perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI: sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. </p>
<p>Come scegliere l’IRI</p>
<p>L’opzione per l’IRI che ha durata quinquennale ed è rinnovabile si esercita nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. </p>
<p>Per il 2017, l’opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018. </p>
<p>Attenzione: la scelta che presuppone un’attenta valutazione di convenienza fiscale sulla base dei bilanci, sarà possibile solo se nel 2017 ditte individuali e società di persone hanno tenuto la contabilità ordinaria. </p>
<p>Volete scoprire tutte le altre agevolazioni previste dal Piano Industria 4. 0 per le imprese? Leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscali-e-agli-incentivi-smart-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box-1">la nostra guida dedicata ai bonus fiscali e incentivi smart Industria 4. 0 cumulabili con il Patent Box</a>! </p>
<p> </p>
<p>Se desiderate: </p>
<p>    scegliere il regime fiscale più conveniente che vi consentirà di realizzare tax saving;<br />
    ottenere la nostra contabilità in Cloud attiva in tutta Italia;<br />
    attivare tutti i bonus del Piano Industria 0. 4 per attuare al meglio la vostra progettualità d’impresa e massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta;<br />
    registrare un marchio d’impresa o collettivo;<br />
    richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets;<br />
    avviare con successo la vostra attività,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! </p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/flat-tax-imprese-2017-come-si-calcola-e-come-funziona-liri-prelievi-plafond-di-deducibilit224-e-regime-delle-perdite/">FLAT TAX imprese 2017: come si calcola e come funziona l’IRI? Prelievi, plafond di deducibilità e regime delle perdite.</a> was first posted on Giugno 15, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova IRES 2017: guida al calcolo e istruzioni F24</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 09:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze e Termini di Versamento]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota ires 2017]]></category>
		<category><![CDATA[art 73 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 75 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo acconto ires 2017]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo ires]]></category>
		<category><![CDATA[codice tributo ires 2017]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi alle imprese 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ires cos’è]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni ires f24]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione aliquote ires]]></category>
		<category><![CDATA[saldo ires 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale IRES 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24/">Nuova IRES 2017: guida al calcolo e istruzioni F24</a> was first posted on Giugno 14, 2017 at 11:14 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida sintetica illustriamo in pratica come si calcola la nuova IRES 2017, come va versata tra rate e acconti e come compilare il modello F24.  </p>
<p>Come noto, l’IRES acronimo di imposta sul reddito delle società, è un’imposta proporzionale e personale (istituita in Italia con il decreto legislativo n. 344/2003 in sostituzione dal 1° gennaio 2004 dell’IRPEG, dell&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche), che colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti. </p>
<p>Con il piano Industria 4. 0 definito dalla Legge di Stabilità 2017, è stato previsto un taglio di tale imposta abbassandone l’aliquota dal 27,5% al 24%, a partire dal periodo d’imposta 2017. </p>
<p>Ciò, al fine di avvicinare l’aliquota a quella della media UE nella prospettiva di ridurre la pressione fiscale per le imprese che investono nel futuro, lasciando gli utili in azienda. </p>
<p>L&#8217;oggetto dell’imposta IRES 2017, è quindi il reddito percepito in un determinato anno d’imposta, dai soggetti passivi elencati all’articolo 73 TUIR come società di capitali, trust, società cooperativa, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, ecc. </p>
<p>Come si calcola l’IRES 2017</p>
<p>1) Individuazione della macrocategoria per calcolare la base imponibile ai fini IRES: ai sensi dell’articolo 75 del TUIR &#8220;reddito complessivo netto&#8221;, per effettuare il calcolo IRES 2017, occorre determinare la base imponibile IRES 2017 in modo diverso a seconda della natura del soggetto, considerando, la residenza in Italia o estera e l’oggetto dell’attività, se commerciale o no;</p>
<p>2) dalla base imponibile vanno scomputati i cosi deducibili;</p>
<p>3) applicare l’aliquota IRES 2017 al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 (oppure l’aliquota IRES al 27,5% se i redditi prodotti sono quelli relativi al 2016);</p>
<p>4) dall’imposta lorda vanno poi sottratti le ritenute subite a titolo di acconto e crediti d’imposta;</p>
<p>N. B. Al versamento dell&#8217;imposta si procede tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo, in sede di saldo e acconto. </p>
<p>Per vedere in dettaglio l’elenco completo dei codici tributo F24 IRES Agenzia delle Entrate <a href="https://www. Commercialista. It/codici%20tributo%20F24%20IRES%20Agenzia%20delle%20Entrate">cliccate qui</a>! </p>
<p>Rate IRES: scadenzario</p>
<p>A) Se l&#8217;importo dovuto è maggiore di € 257,52 è possibile rateizzare l&#8217;IRES, nel seguente modo:</p>
<p>1) prima rata IRES pari al 40% dell&#8217;IRES dovuta: da versare entro il 30 giugno 2017;</p>
<p>2) seconda rata IRES pari al 60% entro il 30 novembre 2017. </p>
<p>B) Se invece l&#8217;importo dell&#8217;acconto IRES 2017 è pari o superiore a € 257,52, si versa l&#8217;imposta in un&#8217;unica rata entro il 30 novembre. </p>
<p>Istruzioni pagamento F24 IRES 2017</p>
<p>Nel modello F24 vanno indicati i dati di chi effettua il versamento, quindi i dati della società, l&#8217;anno di riferimento, il codice tributo, l&#8217;importo dell&#8217;imposta da pagare, eventuali crediti d&#8217;imposta da utilizzare e la data del pagamento. </p>
<p>Esempio: un’impresa deve versare il saldo 2016 e l&#8217;acconto 2017. In tal caso occorrerà indicare nell&#8217;F24:</p>
<p>Erario, codice tributo 2002;</p>
<p>Anno saldo 2016;</p>
<p>Acconto anno 2017, barrando le due caselle indicando i relativi importi;</p>
<p>Data 30 giugno 2017. </p>
<p>
</p>
<p>Volete scoprire tutte le altre agevolazioni previste dal Piano Industria 4. 0 per le imprese? Leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscali-e-agli-incentivi-smart-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box-1">la nostra guida dedicata ai bonus fiscali e incentivi smart Industria 4. 0 cumulabili con il Patent Box</a>! </p>
<p>Se desiderate: </p>
<p>    ottenere la nostra contabilità in Cloud attiva in tutta Italia;<br />
    attivare tutti i bonus del Piano Industria 0. 4 per attuare al meglio la vostra progettualità d’impresa e massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta;<br />
    registrare un marchio d’impresa o collettivo;<br />
    richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets;<br />
    avviare con successo la vostra attività,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! </p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ires-2017-guida-al-calcolo-e-istruzioni-f24/">Nuova IRES 2017: guida al calcolo e istruzioni F24</a> was first posted on Giugno 14, 2017 at 11:14 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria 4.0: verso una nuova era. Guida pratica ai bonus fiscali e agli incentivi &#8220;smart&#8221; per le imprese, cumulabili al Patent Box.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscalifinanziari-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[START-UP INNOVATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[bonus fiscali industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[bonus ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni start up innovative]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia finanziamento 80]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi alle imprese 2017]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0 significato]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento 250%]]></category>
		<category><![CDATA[ires 24]]></category>
		<category><![CDATA[nuova sabatini 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[quarta rivoluzione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[superammortamento 140]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione premio produzione 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscalifinanziari-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box/</guid>

					<description><![CDATA[Guida completa alle agevolazioni fiscali e finanziarie del Piano Industria 4.0<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscalifinanziari-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box/">Industria 4.0: verso una nuova era. Guida pratica ai bonus fiscali e agli incentivi &#8220;smart&#8221; per le imprese, cumulabili al Patent Box.</a> was first posted on Giugno 12, 2017 at 2:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica per le imprese illustriamo in sintesi tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie “Smart” previste dal “Piano Industria 4. 0” (Legge di Stabilità 2017) a supporto degli investimenti per l’innovazione, la competitività, la digitalizzazione e la valorizzazione della produttività, da cogliere al volo per diventare protagonisti in primo piano di quella che è stata definita la “Quarta Rivoluzione Industriale”. In particolare, i titolari di marchi d’impresa o collettivi e di altri intangible assets, quali altri bonus fiscali potranno sommare pro norma al Patent Box, moltiplicando così in modo esponenziale il loro risparmio lecito d’imposta?    </p>
<p>Con il termine Industria 4. 0 (o Industry 4. 0) si intende la tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive migliorative delle condizioni di lavoro e dirette all’incremento della produttività e della qualità produttiva degli impianti. </p>
<p>Il “Piano Industria 4. 0” introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, con una serie di misure organiche e complementari “Smart” di supporto agli investimenti per l’innovazione, la competitività, la digitalizzazione e la valorizzazione della produttività, mira a rendere le imprese protagoniste della “Quarta Rivoluzione Industriale”: il suo successo dipenderà dall’ampiezza con cui ogni singolo imprenditore utilizzerà le misure a tal fine ideate. </p>
<p>ATTENZIONE: in particolare, le aziende e società titolari di un marchio d’impresa o collettivo o di altri intangible assets devono assolutamente cogliere questa straordinaria occasione per emergere con successo sul mercato, incrementando esponenzialmente il volume di affari, implementando l’innovazione e drenando liquidità. Infatti ai Bonus fiscali del Patent Box ormai noto in tale ambito, potranno sommare una serie di altre agevolazioni che faranno impennare a livelli altissimi il risparmio lecito d’imposta ed il credito delle imprese. </p>
<p>Scorriamo in sintesi le misure premiali da cogliere al volo! </p>
<p>PATENT BOX: DARE VALORE AI BENI IMMATERIALI </p>
<p>E’ una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale (brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, know how e software protetto da copyright) riconosciuta, previa opzione, ai titolari di reddito d’impresa, che si traduce nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi su royalty e plusvalenze a condizione che il contribuente conduca attività di R&amp;S connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali. </p>
<p>Per attivare subito i vostri bonus fiscali sugli intangible assets, accedete ora al <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/Patent-Box">nostro sito dedicato al Patent Box</a> che vi consentirà di realizzare tax saving e migliorare la vostra competitività! </p>
<p>Ma a quanto ammonta realmente il risparmio fiscale ottenibile con il Patent Box?  Scopritelo subito leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">divulgazione dedicata a come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale</a>! </p>
<p>Siete proprietari di software non registrati? Scoprite come ottenere i bonus del Patent Box con <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/patent-box-nella-tecnologia-senza-ruling-come-fare-per-ottenere-i-bonus-fiscali-anche-per-software-non-registrati">la nostra guida al Patent Box nella tecnologia</a>! </p>
<p>Siete un’impresa innovativa che mira a fare business con il marchio collettivo?  Leggete ora <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1">la divulgazione sul marchio collettivo con opzione Patent Box</a>! </p>
<p>IPERAMMORTAMENTO AL 250% E SUPERAMMORTAMENTO al 140%: INVESTIRE PER CRESCERE </p>
<p>Al fine di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi sono stati previsti:</p>
<p>l’iperammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie ((software e sistemi IT) abilitanti la trasformazione in chiave 4. 0 acquistati o in leasing. </p>
<p>Per gli investimenti superiori a 500. 000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispetti albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017. </p>
<p>Il superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. </p>
<p>Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018. </p>
<p>Per approfondimenti leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/super-ammortamento-ed-iper-ammortamento-novit224-introdotte-legge-stabilit224-2017-3">la nostra guida dedicata al super ammortamento e iperammortamento 2017</a>! </p>
<p>Operazioni straordinarie? Scoprite subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/affrancamento-dei-marchi-nelle-operazioni-straordinarie-quale-regime-conviene-di-pi249-e-che-effetti-produce-sui-bonus-fiscali-patent-box">con la nostra guida quale regime di affrancamento dei marchi conviene di più in caso di operazioni di M&amp;A e quali effetti produce sul Patent Box</a>! </p>
<p>NUOVA SABATINI: CREDITO ALL’INNOVAZIONE </p>
<p>Per sostenere le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal settore economico in cui operano, che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software) è stato previsto un contributo in conto interessi dal 2,75 A 3,57% a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 20. 000 e 2. 000. 000 di euro (concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE), che attingono sia a un apposito plafond di Cassa Depositi e Prestiti, sia alla provvista ordinaria. </p>
<p>Attenzione: consente un accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia nella misura massima dell’80%. </p>
<p>CREDITO D’IMPOSTA R&amp;S (RICERCA E SVILUPPO): PREMIARE CHI INVESTE NEL FUTURO</p>
<p>Al precipuo fine di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese è riconosciuto un credito d’imposta al 50% su spese incrementali di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo 2017-2020, fino a un massimo annuale di 20. 000. 000 € annuali</p>
<p>N. B. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. </p>
<p>Scoprite ora come si calcola il credito d’imposta R&amp;S e con quali altre agevolazioni fiscali è cumulabile con <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/bonus-ricerca-2017-incentivi-record-per-le-imprese-e-societ224-come-si-calcola-il-credito-dimposta-e-con-quali-agevolazioni-fiscali-232-cumulabile">la nostra guida completa ai bonus Ricerca e Sviluppo 2017</a>! </p>
<p>DETRAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN CAPITALI DI RISCHIO: ACCELERARE l&#8217;INNOVAZIONE PER STARTUP E PMI INNOVATIVE</p>
<p>Le Startup innovative e le società di capitali non quotate di nuova o recente costituzione, con valore della produzione annua inferiore a 5. 000. 000 €,  con 15% dei costi annui per attività di R&amp;S o che rispettano requisiti alternativi e il cui oggetto sociale è chiaramente legato all’innovazione avranno tantissime opportunità per ottenere sostegno in tutte le fasi del loro ciclo di vita:  in primis incentivi agli investimenti in capitale di rischio: detrazione IRPEF (per investimenti fino a 1. 000. 000 €) o deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8. 000. 000) pari al 30%;  nuova modalità di costituzione digitale e gratuita; esonero dalla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; possibilità anche per le Srl di emettere piani di incentivazione in equity, agevolati fiscalmente; accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le PMI; Equity crowdfunding per la raccolta di nuovi capitali di rischio; Italia Startup Visa: una modalità digitale, semplice e accelerata per attrarre imprenditori innovativi; possibilità di cedere le perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% delle quote); in caso di insuccesso: esonero dalla disciplina fallimentare ordinaria; in caso di successo: le startup mature possono convertirsi agilmente in PMI innovative, continuando a godere dei principali benefici. </p>
<p>GARANZIA PUBBLICA SUL FINANZIAMENTO 80%: AMPLIARE LE POSSIBILITà DI CREDITO</p>
<p>Con l’obiettivo di sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario in quanto non provvisti di sufficienti garanzie è stata ideata la concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% del finanziamento, per operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, sia per far fronte a esigenze di liquidità che per realizzare investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di € 2,5. 000. 000, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo. </p>
<p>RIDUZIONE IRES E IRI AL 24%: LIBERARE RISORSE</p>
<p>E’ stato inoltre previsto il taglio dell’IRES dal 27,5% al 24%, avvicinando l’aliquota impositiva sul reddito delle società a quella della media UE, nella prospettiva di ridurre la pressione fiscale per le imprese che investono nel futuro e lasciando gli utili in azienda. Inoltre con l’IRI (imposta sul reddito d’impresa) gli imprenditori individuali o i soci di società di persone non applicheranno più il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del TUIR, poiché la nuova imposta, calcolata con la stessa aliquota prevista ai fini IRES al 24% sarà applicata, con le regole proprie in tema di reddito d’impresa contenute nel capo VI del TUIR, sull’utile prodotto e non distribuito, mentre i redditi diversi dal reddito d’impresa compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF. </p>
<p>TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI SALARIALI 10%: RECUPERARE PRODUTTIVITà</p>
<p>Nella prospettiva di favorire l’incremento di produttività spostando la contrattazione a livello aziendale promuovere l’integrazione sussidiaria con le forme di welfare pubblico (previdenza complementare, sanità integrativa, ecc. ) è stata prevista la Tassazione di vantaggio flat al 10% per i premi salariali legati ad aumenti di produttività aziendale. Il limite del premio cui applicare la detassazione è pari a 3. 000 € e arriva a 4. 000 € nel caso in cui il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sia paritetico, (è possibile sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di utilità sociale) agevolando anche il ricorso a servizi di previdenza complementare, all’assistenza sanitaria, ad assicurazioni contro la non-autosufficienza, a servizi educativi e alla partecipazione azionaria da parte dei dipendenti. </p>
<p>N. B. Si accede tramite contratti aziendali. </p>
<p>
</p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>    ottenere tutti i bonus del Piano Industria 4. 0 per attuare al meglio la vostra progettualità d’impresa e massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta;<br />
    registrare un marchio d’impresa o collettivo;<br />
    richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets;<br />
    attivare la nostra contabilità in Cloud attiva in tutta Italia;<br />
    avviare con successo la vostra attività</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! </p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/industria-40-verso-una-nuova-era-guida-pratica-ai-bonus-fiscalifinanziari-per-le-imprese-cumulabili-al-patent-box/">Industria 4.0: verso una nuova era. Guida pratica ai bonus fiscali e agli incentivi &#8220;smart&#8221; per le imprese, cumulabili al Patent Box.</a> was first posted on Giugno 12, 2017 at 2:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
