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	<title>tax saving - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>tax saving - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Patent Box agevolazioni fiscali e detassazioni per il reddito d&#8217;impresa  Studio Commercialista e Tributario esperto e specializzato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/Patent-Box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agevolazioni fiscali beni immateriali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
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		<category><![CDATA[tax saving]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il termine patent box attesta le agevolazioni fiscali e detassazioni per il reddito d&#8217;impresa di matrice europee ed italiane per coloro che investono in beni immateriali o &#8220;intagible assets&#8221;, il nostro studio commercialista e tributario è esperto e specializzato.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine patent box attesta le agevolazioni fiscali e detassazioni per il reddito d&#8217;impresa di matrice europee ed italiane per coloro che investono in beni immateriali o &#8220;intagible assets&#8221;, il nostro studio commercialista e tributario è esperto e specializzato.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/Patent-Box/">Patent Box agevolazioni fiscali e detassazioni per il reddito d’impresa  Studio Commercialista e Tributario esperto e specializzato</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/Patent-Box/">Patent Box agevolazioni fiscali e detassazioni per il reddito d&#8217;impresa  Studio Commercialista e Tributario esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale: guida alla emissione dell’autofattura, casi con o senza imputazione dell’Iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/estromissione-dellimmobile-dalla-ditta-individuale-guida-alla-emissione-dellautofattura-casi-con-o-senza-imputazione-delliva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[come estromettere il capannone]]></category>
		<category><![CDATA[come intestare il capannone alla persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[estromissione immobile]]></category>
		<category><![CDATA[estromissione immobile dalla ditta individuale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Caso Reale: una ditta individuale ha annotato nel registro dei cespiti un bene immobile strumentale, riscattato nel giugno del 2017 da un contratto di leasing, per il quale l’imprenditore vuole beneficiare dell’estromissione agevolata versando l’imposta sostitutiva dell’8%, con un risparmio fiscale lecito atteso del 35%. Deve emettere autofattura? L’operazione va assoggettata ad Iva o è irrilevante?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la manovra di bilancio 2019, legge 145 del 30 dicembre 2018, il legislatore ha disciplinato ed introdotto una nuova formula per estromettere immobili strumentali intestati ad una ditta individuale (prescindere dal regime contabile adottato) ed intestarli alla persona fisica.</p>
<p>In particolare, l’imprenditore in oggetto ha il diritto di estromettere dal patrimonio cespiti legato alla partita Iva l’immobile strumentale per destinazione o per natura, purché posseduto alla data del 31 ottobre 2018.</p>
<h2>Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale: guida alla emissione dell’autofattura, casi con o senza imputazione dell’Iva</h2>
<p>Caso Reale: una ditta individuale ha annotato nel registro dei cespiti un bene immobile strumentale, riscattato nel giugno del 2017 da un contratto di leasing, per il quale l’imprenditore vuole beneficiare dell’estromissione agevolata versando l’imposta sostitutiva dell’8%, con un risparmio fiscale lecito atteso del 35%. Deve emettere autofattura? L’operazione va assoggettata ad Iva o è irrilevante?</p>
<p>Con la manovra di bilancio 2019, legge 145 del 30 dicembre 2018, il legislatore ha disciplinato ed introdotto una nuova formula per l’estromettere immobili strumentali intestati ad una ditta individuale (prescindere dal regime contabile adottato) ed intestarli alla persona fisica. In particolare, l’imprenditore in oggetto ha il diritto di estromettere dal patrimonio cespiti legato alla partita Iva l’immobile strumentale per destinazione o per natura, purché posseduto alla data del 31 ottobre 2018.</p>
<p>Tale beneficio risiede nel fatto che il contribuente applica alla plusvalenza (differenza tra valore normale e valore fiscale del bene estromesso) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP, con aliquota dell’8% da versare in due rate (il 60% entro il 30. 11. 2019 ed il 40% entro il 16. 06. 2020).</p>
<h2>Computo della Plusvalenza</h2>
<p>Ai sensi degli articoli 43 e 52 del DPR 917 del 1986, TUIR, la plusvalenza in via generale si determina come differenza tra il valore normale e quello fiscale dell’immobile strumentale oggetto di estromissione, però, onde perseguire un risparmio lecito d’imposta consigliamo di determinare il valore catastale, con cui sostituire il valore normale, a cui sottrarre quello fiscale e determinare la base imponibile alla quale applicare l’imposta sostitutiva, infatti, nella quasi totalità dei casi lavorati, il valore catastale è sempre stato inferiore al valore normale/venale.</p>
<h2>Adempimenti e comportamento concludente</h2>
<p>Il beneficio non è automatico, è propedeutico il comportamento concludente dell’imprenditore, da attuare entro la data del 31 maggio 2019 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019) con dismissione dell’immobile dal registro cespiti (ditta individuale in regime semplificato), successivamente la scelta si perfeziona solo con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, Unico PF 2020 redditi 2019, dei citati valori normale e fiscale e dell’imposta sostitutiva. Si può procedere ad estromissione anche in assenza di base imponibile o di base imponibile nulla, come previsto dalla circolare dell’Agenza delle Entrate n. 26/E del 2016.</p>
<p>N. B. In caso di ditta individuale in regime ordinario, la dismissione deve essere annotata nel libro giornale, non oltre la data del 31. 05. 2019.</p>
<h2>Come versare l’imposta sostitutiva</h2>
<p>L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite F24 in due rate:</p>
<p>1.      il 60% entro il 30. 11. 2019;</p>
<p>2.      il 40% entro il 16. 06. 2020.</p>
<p>L’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva può essere ravveduto.</p>
<h2>Come emettere autofattura, con o senza Iva</h2>
<p>Ai fini Iva, l’operazione realizza una fattispecie di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa dell’immobile, ai sensi dell’articolo 2, del comma 2, n. 5) del D. P. R. N. 633 del 1972 a norma del quale è da considerarsi cessione di beni la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa con esclusione di quelli per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19). Ne consegue che, come avviene nella fattispecie dell’autoconsumo, anche in caso di estromissione occorrerà procedere all’emissione di un’autofattura con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota IVA e della relativa imposta ed annotata nel registro delle fatture emesse. Al riguardo, nella menzionata Circolare n. 26/E/2016 è stato precisato che rileva agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto l’estromissione di immobili per i quali l’impresa abbia detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell’acquisto mentre esula dall’ambito applicativo IVA l’estromissione di beni per i quali era preclusa la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto.</p>
<p>Nella considerazione, poi, che l’estromissione riguarda beni immobili strumentali, ossia beni ammortizzabili, occorre verificare se si renda necessario operare la rettifica d’IVA disciplinata dall’art. 19- bis 2 del D. P. R. 633/1972. A tal proposito, si ricorda che l’obbligo di operare la rettifica dell’IVA detratta al momento dell’acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal regime con il quale il bene ammortizzabile è stato acquistato e dalla circostanza che l’estromissione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale. Si ricorda che la rettifica va operata con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale – Circolare n. 26/E/2016.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/estromissione-dellimmobile-dalla-ditta-individuale-guida-alla-emissione-dellautofattura-casi-con-o-senza-imputazione-delliva/">Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale: guida alla emissione dell’autofattura, casi con o senza imputazione dell’Iva</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/estromissione-dellimmobile-dalla-ditta-individuale-guida-alla-emissione-dellautofattura-casi-con-o-senza-imputazione-delliva/">Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale: guida alla emissione dell’autofattura, casi con o senza imputazione dell’Iva</a> was first posted on Maggio 28, 2019 at 10:07 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendita di immobile con plusvalenza: come pagare meno imposte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-immobile-con-plusvalenza-come-pagare-meno-imposte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 20:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[TASSAZIONE IMMOBILI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sei un privato che deve vendere un immobile? Come fare per pagare meno imposte o addirittura nulla sulla plusvalenza derivante dalla vendita di una casa non in regime di impresa? Chiedi la nostra consulenza comprando ore su skype o un parere fiscale per comprendere il regime fiscale conveniente e il modo corretto di eseguire ogni adempimento.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Come viene realizzata la plusvalenza</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>La plusvalenza viene realizzata quando un privato, non in regime di impresa, vende un immobile ad un prezzo superiore a quello acquistato aumentato degli “oneri accessori.</p>
<p>Il principio sui cui si basa il sistema tributario nel campo delle compravendite immobiliari, è di tutelare il risparmio, assoggettando a tassazione solo le plusvalenze da cessione di immobili realizzate a scopo speculativo.</p>
<p>In sintesi, la tassazione riguarda soltanto le plusvalenze derivanti da immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto (o ricevuti in successione) da parte di soggetti che svolgono compravendita di immobili in maniera abituale e continuativa effettuano un’attività imprenditoriale. Attività che richiede obbligatoriamente l’esercizio con partita Iva, e tutti gli altri adempimenti che ne conseguono, da un punto di vista amministrativo, fiscale e previdenziale, tant’è che spesso l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento induttiva apre in maniera coattiva la partita iva all’imprenditore “imprudente/improvvisato”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Plusvalenza da cessione di immobili: riflessi fiscali</h2>
<p>La disciplina fiscale legata alla tassazione della plusvalenza dalla vendita di immobili è inclusa tra i redditi diversi ex articolo 67 del DPR n. 917 del 1986 “Tuir”, a condizione che i proventi in esame non siano conseguiti:</p>
<p>a)     nell’esercizio di arti o professioni;</p>
<p>b)    nell’esercizio di impresa commerciale (attrazione al reddito d’impresa).</p>
<p>L’articolo 67 del Tuir trova applicazione, nei confronti di persone fisiche, enti non commerciali; e soggetti non residenti.</p>
<p>Come anticipato, nell’inquadramento tributario, la plusvalenza rappresenta il guadagno che il proprietario ottiene al momento della vendita di un immobile. Essa si determina come differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto e quello al momento della vendita. Per il soggetto che la realizza, la plusvalenza da cessione di immobili è soggetta a tassazione. Questo secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del Tuir (DPR n. 917/86). In particolare, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prescrive che sono soggette a tassazione: “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.</p>
<p>In pratica, abbiamo individuato e confermato quanto anticipato sul principio di tutela del risparmio e dell’assoggettamento a tassazione delle attività speculative, infatti, la plusvalenza da cessione di immobili è tassata solo se derivante da un mero fine speculativo.</p>
<h2></h2>
<h2>Per stabilire il fine speculativo il legislatore ha individuato alcuni parametri</h2>
<p>Affinché si realizzi la fattispecie di una plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del DPR n. 917/86 è necessario che:</p>
<p>a)     l’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società;</p>
<p>b)    l’immobile sia stato ceduto prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione;</p>
<p>c)     l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nel caso si tratti di unità immobiliari urbane.</p>
<h2></h2>
<h2>Cessione di Immobile ottenuto tramite donazione</h2>
<p>In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, se non sono trascorsi cinque anni le plusvalenze sono per intero assoggettate a tassazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante, l’articolo 37 comma 38 del D. L. N. 223/06 ha modificato l’articolo 67, comma 1, lettera b) del DPR n. 917/86 eliminando l’esclusione da tassazione degli immobili ricevuti per donazione.</p>
<p>A seguito dell’intervento del Legislatore si è prodotta l’equiparazione del trattamento fiscale previsto nell’ipotesi in cui l’acquisizione sia avvenuta per donazione a quello stabilito per le cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Caso di Immobili costruiti nel quinqucennio</h2>
<p>In questa fattispecie per il computo del quinquennio utile per evitare la tassazione, è necessario individuare il momento iniziale del possesso. L’Amministrazione Finanziaria con la R. M. 231/E/2008 ha precisato che in caso di fabbricati in costruzione, il decorso del periodo quinquennale agli effetti del citato art. 67, decorra dal momento in cui l’immobile è stato realizzato. Tale momento coincide con quello in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando non devono essere pagate imposte sulla plusvalenza?</h2>
<p>Ai sensi sempre dell’articolo 67 sono escluse da tassazione le cessioni di immobili che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto/costruzione e la rivendita sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.</p>
<p>Il criterio temporale di cinque anni, quindi, non trova applicazione nel caso in cui l’abitazione sia quella in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita. In sintesi, la plusvalenza si realizza nel caso in cui tra l’acquisto e la rivendita sono decorsi meno di cinque anni ad esclusione degli immobili adibiti in tale periodo temporale ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.</p>
<p>Non è da assoggettare a tassazione la cessione del fabbricato avvenuta prima del decorso del quinquennio dall’acquisto. Questo nel caso in cui l’abitazione, per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita, sia stata adibita ad abitazione principale da parte del proprietario o dei suoi familiari.</p>
<p>La condizione deve essere rispettata per la “maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita”. Ciò vuol dire che la condizione risulta rispettata quando, ad esempio, l’immobile risulta posseduto da tre anni ed è stata adibita ad abitazione principale per due anni (R. M. 213/E/2007).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nozione di abitazione principale</h2>
<p>In merito alla nozione di abitazione principale, ciò che rileva non è tanto il profilo formale, come ad esempio l’annotazione nei registri dell’anagrafe del comune, ma in realtà l’effettiva utilizzazione dell’immobile, esempio intestazione delle utenze e degli abbonamenti, ricezione documenti bancari, et similia, che consentano di poter dimostrare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.</p>
<h2></h2>
<h2>Calcolo della plusvalenza</h2>
<p>L’articolo 68 del DPR n. 917/86 disciplina che la plusvalenza da cessione di immobili è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (da documentare analiticamente). Il principio di inerenza attesta che i costi possono riguardare l’acquisto o la costruzione dell’immobile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I costi inerenti sono:</h2>
<p>a)     le spese notarili e accessorie sostenute all’atto dell’acquisto;</p>
<p>b)    le imposte indirette pagate al momento dell’acquisto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, oppure l’Iva);</p>
<p>c)     le spese incrementative sostenute dopo l’acquisto e prima della cessione (es. Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia);</p>
<p>d)    per quanto riguarda, i costi correlati alla costruzione dell’immobile, ci rientrano quelli inerenti i contratto di appalto, la progettazione, consulenze tecniche, fiscali, legali, gli oneri comunali di urbanizzazione, i costi per i lavori diretti alla ristrutturazione e sostenute dopo la costruzione e prima della cessione (es. Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tassazione della plusvalenza per i casi non di esonero</h2>
<p>Il contribuente che non rientra nei casi di esonero descritti può optare per due tipi di tassazione della plusvalenza:</p>
<p>1.      tassazione ordinaria: la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili Irpef. Sarà poi tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito a partire dall’aliquota dello scaglione più basso, che è del 23% fino al 43%;</p>
<p>2.      tassazione separata: in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta del 20% sostitutiva dell’imposta sul reddito, tale opzione rappresenta un duplice vantaggio per il contribuente, che oltre a conseguire l’applicazione dell’aliquota del 20%, in luogo dell’aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi, è esonerato per legge dai controlli fiscali straordinari e accertamenti induttivi previsti nelle medesime disposizioni. Sarà il notaio stesso che effettuerà da sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per voi e provvederà a versarla all’Erario.</p>
<h2></h2>
<h2>Adempimenti Dichiarativi</h2>
<p>La plusvalenza da cessione di immobili, qualora venga tassata ai fini Irpef, deve essere riportata in dichiarazione dei redditi. Più precisamente nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi PF. Nel modello 730 in corrispondenza del rigo D4 deve essere indicato in colonna 1, il codice “2”. Mentre per chi presenta il modello “Redditi PF”, la plusvalenza trova spazio nel rigo RL6. Come differenza tra i corrispettivi percepiti (da inserire in colonna 1) e il corrispondente prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti (da inserire in colonna 2).</p>
<p>In questo modo la plusvalenza confluirà nel reddito complessivo Irpef del quadro RN scontando la tassazione ordinaria.</p>
<p>Non devono essere riportate in dichiarazione dei redditi le plusvalenze da cessione di immobili per le quali è stata esercitata l’opzione per la tassazione sostitutiva del 20% in sede di stipula dell’atto notarile.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-immobile-con-plusvalenza-come-pagare-meno-imposte/">Vendita di immobile con plusvalenza: come pagare meno imposte</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-immobile-con-plusvalenza-come-pagare-meno-imposte/">Vendita di immobile con plusvalenza: come pagare meno imposte</a> was first posted on Luglio 2, 2018 at 10:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-attivo-il-nuovo-sito-per-promuovere-il-tax-saving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>accedi per usufruire delle agevolazioni fiscali</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-attivo-il-nuovo-sito-per-promuovere-il-tax-saving/">Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-attivo-il-nuovo-sito-per-promuovere-il-tax-saving/">Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving</a> was first posted on Maggio 7, 2017 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Attivo PatentBoxRuling.it con cui promuovere il regime di tassazione agevolata, che consente alle aziende di ottenere un risparmio lecito d’imposta, drenando liquidità da reinvestire per migliorare la competitività.</p>
<p>Attivo PatentBoxRuling.it con cui promuovere il regime di tassazione agevolata, che consente alle aziende di ottenere</p>
<p>un risparmio lecito d’imposta, drenando liquidità da reinvestire per migliorare la competitività. Esso prevede l’esclusione di una quota dei redditi generati dall’utilizzo di beni immateriali, dalla tassazione delle imposte dirette (IRES ed IRAP), permette quindi di abbattere il gettito fiscale su base pluriennale.</p>
<p>Il Patent Box è di provenienza comunitaria, ed è stato introdotto in Italia dalla Legge di Stabilità 2015 ed in seguito confermato dal decreto attuativo del successivo 30 luglio, che ha fissato i termini di applicazione della norma.</p>
<p>Questo significa che i redditi derivanti dai beni intangibili (formule, ricette, marchi d’impresa, marchio collettivi, opere dell’ingegno, brevetti…) invece di essere assoggettati alla tassazione del 31,4%, con l’adozione del Patent Box vedranno dimezzare tale percentuale, arrivando quindi al 16%.</p>
<p>In origine tale agevolazione riguardava solamente redditi derivanti dall’uso di brevetti industriali, opere d’ingegno, modelli e disegni: successivamente le regole italiane hanno consentito di estenderla anche a tutti i marchi d’impresa, che hanno raccolto il maggior numero di adesioni nella fase di avvio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Attualmente, quindi, il Patent Box può essere applicato ai seguenti beni agevolati:</h2>
<ul>
<li>Software protetti dal diritto d’autore;</li>
<li>Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;</li>
<li>Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;</li>
<li>Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;</li>
<li>Disegni e modelli;</li>
<li>Modelli di utilità;</li>
<li>Know how aziendale;</li>
<li>Marchi di impresa, sia già registrati che in corso di registrazione.</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-attivo-il-nuovo-sito-per-promuovere-il-tax-saving/">Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/patent-box-attivo-il-nuovo-sito-per-promuovere-il-tax-saving/">Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving</a> was first posted on Maggio 7, 2017 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una notevole forma di tutela in materia di sicurezza e salute sul lavoro</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Maggio 2, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A. N. CO. R. S. APS è un’associazione avente come scopo lo sviluppo e la rappresentanza professionale e sindacale dei datori di lavoro, dei consulenti, dei responsabili e dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con questa convenzione i clienti ed i professionisti affiliati a NetworkFiscale. Com avranno l’opportunità di aderire a corsi di formazione aziendale per la sicurezza e ad altre attività affini a tariffe agevolate.</p>
<h2>Convenzione tra A.N.CO.R.S. APS e NetworkFiscale. Com</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una notevole forma di tutela in materia di sicurezza e salute sul lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A. N. CO. R. S. APS è una associazione sindacale datoriale che mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. A. N. CO. R. S. è un soggetto formatore nazionale riconosciuto che mette a disposizione le sue competenze per corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, rilasciando l’attestazione di qualità professionale ai propri iscritti.</p>
<p>Grazie alla convenzione stipulata, gli utenti di Network Fiscale. Com potranno usufruire dei servizi erogati dalla APS A. N. CO. R. S. Alle condizioni agevolate disciplinate nell’accordo in essere.</p>
<h2>Allo stesso modo i partners di Network Fiscale riconoscono un trattamento riservato agli associati di APS A. N. CO. R. S. Per:</h2>
<p>·      operazioni di Due Diligence, M&amp;A (operazioni societarie straordinarie di fusione ed acquisizione);</p>
<p>·      tax saving, inteso come risparmio lecito di imposta con cui drenare liquidità in capo all’azienda ed al nucleo familiare imprenditoriale;</p>
<p>·      assistenza alle aziende negli investimenti in “intagible assets”, quali deposito e tutela dei Marchi di impresa e collettivi, Patent Box, Rating di Legalità;</p>
<p>·      assistenza contabile in cloud in tutta Italia.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-ancors-aps-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra A.N.CO.R.S. e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Maggio 2, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:53:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Un'importante opportunità per imprese, scrittori, pubblicisti e fumettisti</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Magic Press Edizioni Srl è una casa editrice e di distribuzione italiana attiva nei settori fumetti, libri, e-book, manga e riviste dedicate di vario genere, la convenzione con Network Fiscale è una importante opportunità di business per clienti e professionisti affiliati a NetworkFiscale. Com in tutta Italia!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</h2>
<p>Un&#8217;importante opportunità per imprese, scrittori, pubblicisti e fumettisti</p>
<p>Magic Press Edizioni Srl è una casa editrice e di distribuzione italiana attiva nei settori fumetti, libri, e-book, manga e riviste dedicate di vario genere, specializzata in:</p>
<p>·      Lavori progettazione grafica e tipografici (come ad esempio grafica ed impaginazione);</p>
<p>·      pubblicazione di libri e stampa degli stessi in un numero ristretto di copie;</p>
<p>·      gestione e concessione dell’accesso ai canali di distribuzione di libri ed ebook;</p>
<p>·      realizzazione e stampa di biglietti da visita professionali e card.</p>
<p>Grazie alla convenzione sottoscritta, gli utenti di Network Fiscale. Com potranno usufruire dei servizi erogati dalla Magic Press Edizioni Srl alle condizioni agevolate disciplinate nell’accordo in essere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Allo stesso modo i partners di Network Fiscale riconoscono un trattamento riservato ai clienti della casa editrice per:</h2>
<p>·      operazioni di Due Diligence, M&amp;A (operazioni societarie straordinarie di fusione ed acquisizione);</p>
<p>·      tax saving, inteso come risparmio lecito di imposta con cui drenare liquidità in capo all’azienda ed al nucleo familiare imprenditoriale;</p>
<p>·      assistenza alle aziende negli investimenti in “intagible assets”, quali deposito e tutela dei Marchi di impresa e collettivi, Patent Box, Rating di Legalità;</p>
<p>·      assistenza contabile in cloud in tutta Italia.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-magic-press-edizioni-srl-e-networkfiscalecom/">Convenzione tra Magic Press Edizioni Srl e NetworkFiscale.com</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFIMPRENDITORI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un supporto indispensabile ed innovativo per consulenti ed aziende</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/">Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/">Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.</p>
<p>Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale. Com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</p>
<h2>Un supporto indispensabile ed innovativo per consulenti ed aziende</h2>
<p>Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.</p>
<p>I professionisti in tal modo integrano ed evolvono la gamma di servizi offerta ai propri clienti, aumentando il grado di tutela, alimentando il rapporto di  fidelizzazione, impedendo il subentro di consulenti competitors e massimizzando gli introiti legati alla propria clientela.</p>
<p>Sono, inoltre offerte, le attività investigative di natura fiscale, contabile, del lavoro, finanziaria, immobiliare, legale ed ambientale, con assistenza in loco o on line attraversa Virtual Data Room.</p>
<p>Confimprenditori è primaria associazione nazionale rappresentante gli  imprenditori e i liberi professionisti, la quale supporta l’attività dei suoi associati, fornendo assistenza per il corretto adempimento delle normative, promuovendo corsi di formazione per la qualificazione professionale,  incoraggiando e diffondendo le iniziative che conducano alla crescita ed allo sviluppo dei propri associati, facendosi portavoce, nelle sedi istituzionali, delle esigenze delle varie categorie dell’impresa e del mondo delle professioni.</p>
<p>Le aziende assistite possono contattare la sede nazionale di Roma di Confimprenditori per presentare istanza di associazione, indicando la provenienza dal Network.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/">Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-tra-confimprenditori-e-networkfiscalecom-operazioni-tax-saving-e-due-diligence/">Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come guadagnare rapidamente con il licensing della proprietà intellettuale. Tagli fiscali fino al 50% premiano l&#8217;innovazione della tecnologia anche all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-guadagnare-rapidamente-con-il-licensing-della-propriet224-intellettualetagli-fiscali-fino-al-50-premiano-linnovazione-della-tecnologia-anche-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/proprieta-intellettuale/come-guadagnare-rapidamente-con-il-licensing-della-propriet224-intellettualetagli-fiscali-fino-al-50-premiano-linnovazione-della-tecnologia-anche-allestero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida commerciale/fiscale al licensing  dellla proprietà intellettuale anche sui mercati esteri</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>ll “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza. Vediamo più da vicino perchè e come questo strumento negoziale rappresenta un&#8217;opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese,  alle quali risulta scarsamente conosciuto, consentendo di realizzare interessanti business anche sui mercati esteri e di godere di straordinari benefici fiscali! </p>
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<p>Il licensing: un modello di sviluppo flessibile e veloce sul mercato anche per le piccole e medie imprese</p>
<p>Il “licensing” che significa “accordo di licenza”, indica l’attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc. ) attraverso un contratto di licenza. </p>
<p>Con tale accordo dunque, il titolare di un “Intangible asset” (concedente), consente che l&#8217;altro contraente (licenziatario) svolga un&#8217;attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva, concedendogli l’uso del proprio marchio per la produzione e la distribuzione di prodotti, in un preciso territorio, attraverso determinati canali distributivi, per un periodo di tempo prestabilito. </p>
<p>Il licenziatario a sua volta, si impegna a corrispondere al licenziante, un corrispettivo sotto forma di importi fissi garantiti (fat fee)e/o percentuali variabili (royalties) calcolate sul fatturato. </p>
<p>Trattasi di uno strumento che ha trovato un&#8217;ampissima diffusione a livello internazionale e che produce numerosi benefits, rivelandosi una preziosa opportunità di slancio e crescita anche per le piccole e medie imprese alle quali risulta scarsamente conosciuto. </p>
<p>Vantaggi derivanti dal licensing di un Brand</p>
<p>Analizziamo ora le ragioni per le quali è consigliabile optare per questo strumento commerciale, esaminando in particolare la concessione in licenza un marchio. </p>
<p>L&#8217;attività di licensing, se condotta in modo attento e professionale, sotto il duplice profilo giuridico ed economico, può produrre i seguenti vantaggi:</p>
<p>1) il licenziatario evita di sobbarcarsi i costi derivanti dall’accreditamento ex novo di un brand e quelli per lo sviluppo interno all&#8217;azienda del relativo know how, potendo sfruttare economicamente un marchio già pronto a generare liquidità, in cambio dell&#8217;erogazione di una percentuale sul fatturato (royalty);</p>
<p>2) sottoscrivendo una licenza, l&#8217;apposizione del marchio ai prodotti del concessionario utilizzatore attribuisce agli stessi forte valore aggiunto;</p>
<p>3) il titolare del marchio monetizza efficacemente il proprio diritto di proprietà intellettuale perché, oltre all&#8217;introito di una notevole fonte aggiuntiva di reddito, rappresentata dal corrispettivo pagato dal licenziatario, acquisisce quote sempre maggiori di mercato, espandendo il brand in aree geografiche o settori che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, non potrebbe soddisfare così proficuamente;</p>
<p>4) ne deriva un beneficio indiretto che si rivela strategico per il debutto di piccole e medie imprese: un aumento della notorietà e dell’immagine del marchio, contribuendo alla promozione dell’attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul brand. </p>
<p>Bonus fiscali del Patent Box a sostegno del licensing</p>
<p>La necessità dell&#8217;impresa di adattarsi flessibilmente agli oscillamenti del mercato e di ottimizzare l&#8217;utilizzo delle proprie risorse in tempi di reazione utili, stimola ogni singola azienda a focalizzare l&#8217;attenzione sulla gestione del proprio patrimonio tecnologico, valorizzandolo come fattore strategico e investendo ingenti risorse per mantenerlo, implementarlo e rinnovarlo. </p>
<p>E&#8217; questa la ragione fondamentale per la quale diventa necessario inculcare e sviluppare una cultura della ricerca, sia a livello aziendale che nazionale, premiare e proteggere la ricerca e l&#8217;innovazione in primis nell&#8217;ambito della proprietà intellettuale, come presupposto necessario dell&#8217;affermazione sul mercato dei trasferimenti tecnologici nelle più importanti ed interessanti aree economiche del mondo. </p>
<p>Per soddisfare queste esigenze ed implementarne i vantaggi, la Legge di Stabilità 2015 ha ideato uno strumento ah hoc, il Patent Box, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da design e marchi d’impresa estensibile a certe condizioni anche ai soggetti non residenti. </p>
<p>In sintesi le finalità che rappresentano il leitmotiv di tale opzione fiscale sono:</p>
<p>a) incentivare l&#8217;attività research &amp; innovation da parte delle imprese italiane anche sul mercato internazionale riducendone il carico fiscale;</p>
<p>b) abbattere l’elusione fiscale generata dalla pratica di delocalizzazione dei brevetti e marchi in paesi con minore carico fiscale;</p>
<p>c) estensione dell&#8217;agevolazione anche ai marchi tutelati in qualsiasi paese estero, in base alle norme vigenti e agli accordi internazionali. </p>
<p>I soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa intenzionati ad investire in ricerca e innovazione ed affermarsi nel licensing godranno a decorrere dal 2017 di una detassazione del 50% delle royalties dal reddito generato dalla concessione in licenza dei beni immateriali quali i marchi (espressamente compreso il marchio collettivo) brevetti, know how, prodotti da attività di ricerca e sviluppo (comma 42-ter all’articolo 1 della legge 190/2014). </p>
<p>Per sapere subito quanto potreste risparmiare fiscalmente con tale opzione fiscale agevolativa, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/patent-box-2017-come-si-calcola-il-bonus-fiscale-per-detassare-royalty-e-plusvalenze-sulla-propriet224-intellettuale-1">divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box</a>! </p>
<p>Attenzione: non tutti sanno che il licensing può consentirvi di moltiplicare in modo esponenziale i vostri guadagni ed essere gli ideatori di un Business di altissima qualità e successo se decidete di registrare un marchio collettivo!  Per scoprire come, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/marchio-collettivo-con-opzione-patent-box-come-guadagnare-innovando-la-vostra-impresa-grazie-ad-imposte-super-ridotte-1%C2%A0">divulgazione dedicata al marchio collettivo con opzione Patent Box</a> che vi consentirà di innovare la vostra impresa con potentissimi sgravi fiscali! </p>
<p>Tali bonus fiscali sono secondo la normativa cumulabili con i crediti di imposta in ricerca e innovazione segnando un ulteriore punto a vantaggio del tax saving. </p>
<p>N. B. Considerando che la firma di un accordo di licenza è frutto di una trattativa complessa, che richiede un’imprescindibile competenza sia legale che dei meccanismi relativi al funzionamento del mercato e che l&#8217;opzione fiscale del Patent Box se correttamente esercitata, consente di godere di straordinari vantaggi, risulta altamente consigliabile rivolgersi ad esperti del settore per emergere in tale settore così potenzialmente redditizio e soddisfacente. </p>
<p>Se desiderate registrare un marchio collettivo o d&#8217;impresa, ottenere assistenza nella redazione di contratti di licenza, attuare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa ed al contempo risparmiare serenamente, pro norma dal punto di vista fiscale attivando gli imperdibili bonus Patent Box, </p>
<p>contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
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<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-guadagnare-rapidamente-con-il-licensing-della-propriet224-intellettualetagli-fiscali-fino-al-50-premiano-linnovazione-della-tecnologia-anche-allestero/">Come guadagnare rapidamente con il licensing della proprietà intellettuale. Tagli fiscali fino al 50% premiano l’innovazione della tecnologia anche all’estero</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-guadagnare-rapidamente-con-il-licensing-della-propriet224-intellettualetagli-fiscali-fino-al-50-premiano-linnovazione-della-tecnologia-anche-allestero/">Come guadagnare rapidamente con il licensing della proprietà intellettuale. Tagli fiscali fino al 50% premiano l&#8217;innovazione della tecnologia anche all&#8217;estero</a> was first posted on Gennaio 4, 2017 at 11:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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