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	<title>shopping on line | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>shopping on line | Commercialista.it</title>
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		<title>E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:04:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita E &#8211; Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita e &#8211; commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva? </p>
<p> Analisi del caso e disciplina applicabile  </p>
<p> Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc. </p>
<p> E – Commerce indiretto</p>
<p> Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. </p>
<p> IVA nel commercio elettronico indiretto</p>
<p> Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696. </p>
<p> Il regime fiscale forfettario  </p>
<p> Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un&#8217; imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell&#8217;IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L&#8217;opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici. </p>
<p> E &#8211; Commerce in regime forfettario  </p>
<p> Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un&#8217;attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%. </p>
<p> Modello Intrastat</p>
<p> Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. </p>
<p> Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari. </p>
<p> I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate. </p>
<p> Focus del caso:la circolare 36/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate  </p>
<p> Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all&#8217;obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993). </p>
<p> NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;</p>
<p> Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l&#8217;operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”</p>
<p> Soglie monetarie e obbligo di identificazione  </p>
<p> La disciplina identificata con riferimento all&#8217;ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest&#8217;ultimo un soggetto passivo cioè un&#8217;altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l&#8217;e commerce. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere fiscale- tributario oppure se desiderate aprire con successo la vostra e – commerce  con  assistenza step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 11:01:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/">Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</a> was first posted on Marzo 4, 2017 at 12:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Come funziona la fatturazione nelle transazioni commerciali di Dropshipping e in caso di classico E-Commerce? Come si applica l&#8217;Iva in caso di triangolazioni extra UE ad esempio nei rapporti con la Cina? La guida operativa e il caso pratico con tutte le risposte. </p>
<p>Il contratto di Dropshipping sotto il profilo fiscale rientra nella categoria dell’E-commerce quindi occorre rispettare la stessa normativa prevista per la seconda. </p>
<p> Come si fa la fatturazione? </p>
<p> La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping sono le medesime che si applicherebbero ad un classico negozio di E-commerce online, quindi le dinamiche saranno le seguenti: </p>
<p> a) Il venditore – Marketer </p>
<p> riceverà fattura per i prodotti dal Dropshipper ( fornitore);</p>
<p> registrerà l&#8217;operazione nel proprio registro acquisti;</p>
<p> annoterà le vendite tra i corrispettivi;</p>
<p> emetterà fattura qualora venga richiesta. </p>
<p> NB occorre evidenziare che, nell&#8217;ipotesi di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, essendo sufficiente annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura su domanda. </p>
<p> b) il Dropshipper (cioè il fornitore dei beni che gestisce il magazzino fisico):</p>
<p> emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce;</p>
<p> allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line. </p>
<p> Esempio pratico di fatturazione</p>
<p> Caso pratico</p>
<p> Ipotizziamo che una società italiana “I” stipuli un contratto di dropshipping con una società cinese  “C”, che quindi gestirà il magazzino fisico e si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana. </p>
<p> Ipotizziamo che il marketer italiano abbia acquisito come cliente una società francese “F” e trasmetta il relativo ordine alla società cinese la quale provvederà all&#8217;imballaggio e alla spedizione della merce in Francia. </p>
<p> Analisi dell&#8217;operazione economica  </p>
<p> Il caso in specie costituisce una  “operazione triangolare Iva“ in quanto eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, per la quale per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni: quindi due trasferimenti giuridici in un unica traslazione fisica  </p>
<p> In particolare si tratta tecnicamente di triangolazione extracomunitaria perché nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea ( la Cina) mentre gli altri due soggetti ( Italia e Francia) risiedono in un paese comunitario. </p>
<p> NB L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione  </p>
<p> Attenzione E’ fondamentale, quindi, ai fini della corretta “chiusura” della triangolazione, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente (società cinese dropshopper) al cessionario o destinatario finale (società francese cliente), senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il marketer cioè venditore proprietario del sito di E-commerce). </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Riguardo gli obblighi di fatturazione, la società italiana venditrice (e procacciatrice del cliente) </p>
<p> non realizzerà un’operazione intracomunitaria in quanto la merce non proviene da uno Stato membro;</p>
<p>  né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria. </p>
<p> Da un punto di vista Iva:</p>
<p> La società italiana “I” realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura alla società cliente francese “F”, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato. </p>
<p> Sarà, quindi, il soggetto francese  ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce. </p>
<p> La società italiana marketer riceverà poi la fattura dal fornitore cinese dropshipper che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese. </p>
<p> Per ricevere serenamente consulenza tributaria sull&#8217;E-Commerce e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata step by step dal punto di vista commerciale, legale e fiscale,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell&#8217;E– Commerce.  Vantaggi e guida pratica per avviare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 17:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.0 Non titolare di partita IVA]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-on-line-senza-magazzino-fisico-arriva-il-drop-shipping-la-nuova-frontiera-delle-commerce-vantaggi-e-guida-pratica-per-avviare/">Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell&#8217;E– Commerce.  Vantaggi e guida pratica per avviare</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 6:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Hai in mente un nuovo progetto Business &#8220;a misura&#8221; di  “E &#8211; Commerce” ma vuoi tagliare le spese legate alla gestione di un magazzino fisico? Leggi la nostra guida pratica dedicata alla vendita in Dropshipping per avviare la tua attività in modo efficiente e redditizio, con riduzione dei costi di gestione e senza le incombenze di un magazzino. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona il Drop Shipping  </p>
<p> Il Drop Shipping è l&#8217;ultima frontiera dell&#8217;E &#8211; Commerce, che in sintesi consente di vendere i propri prodotti online senza disporre di un magazzino fisico, evitando quindi il problema legato alle eventuali rimanenze dell’invenduto, ma affidandosi al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto. </p>
<p> Il venditore online, assume la figura del “procacciatore d’affari”, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio mark-up al prezzo finale. Quindi passerà l’ordine del suo cliente al fornitore, appunto il dropshipper che preparerà il prodotto e lo spedirà direttamente al domicilio del cliente finale. </p>
<p> In sostanza la gestione del magazzino, viene affidata in outsourching direttamente al Dropshipper (di solito il produttore), e questa modalità di transazione implica un forte risparmio di tempi e costi. </p>
<p> I vantaggi del Dropshipping  </p>
<p> Il fornitore &#8211; dropshipper potrà aumentare in modo esponenziale la visibilità del Brand e dei prodotti implementando la rete di vendita e il fatturato attraverso la diffusione capillare sul territorio, toccando località o target specifici difficili da raggiungere in regime tradizionale. Inoltre ottiene maggiori garanzie sui pagamenti in virtù degli accordi stipulati con i gestori dei siti di e &#8211; commerce. </p>
<p> Il venditore o Marketer  non dovrà impiegare liquidità nella gestione logistica di un magazzino prodotti, evitando problemi legati alla rotazione, all&#8217;invenduto e ai costi di produzione, stoccaggio, imballaggio e spedizione. Necessita solo di un sito internet di ecommerce funzionante, l’abilità nel selezionare dropshipper di qualità e una buona predisposizione nella comunicazione online. Se poi il prodotto funziona sul mercato potrà lanciare un grande business perché comunque pagherà al produttore il prezzo di listinocatalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico. Inoltre sarà esonerato dalla responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovuti a difetti del prodotto o comunque all’utilizzo dello stesso da parte degli acquirenti o consumatori finali che ricadrà sul dropshipper / produttore. </p>
<p> Il cliente con il dropshipping risparmia grazie al fatto che diminuiscono i passaggi commerciali il che equivale a minori ricarichi fiscali giovandosi della possibilità di acquistare a prezzi più bassi senza rinunciare alla qualità. </p>
<p> Il contratto di dropshipping</p>
<p> Lo schema di funzionamento del Dropshipping, prevede la redazione di contratti di collaborazione commerciale tra il Dropshipper (fornitore) e il Marketer (gestore del sito di E-commerce), legati alla gestione ed evasione degli ordini, nonché alle commissioni applicabili dal gestore del portale sui prodotti da lui venduti. Il contratto di Dropship dovrà indicare:</p>
<p> le tipologie di spedizione;</p>
<p> la tempistica e i costi indicativi (fissando dei termini, a carico del fornitoreproduttore, per l’invio dei prodotti entro una certo tempo dal ricevimento dell’ordine)</p>
<p> Gestione del software</p>
<p> Fondamentale per la gestione di tutta la procedura di vendita è disporre di un software di gestione integrato tra Dropshipper e ed E-commerce che sia efficiente ed efficace. </p>
<p> Come aprire l&#8217;impresa di dropshipping</p>
<p> Ecco gli step principali per avviare la vostra impresa di Dropshipping I</p>
<p> Apertura della partita Iva (codice Ateco 47. 91. 10 – “Commercio al dettaglio di prodotti via internet“);</p>
<p> Iscrizione al Registro Imprese della provincia competente;</p>
<p> Iscrizione alla gestione Inps commercianti (che prevede il versamento di contributi fissi per circa €. 4. 000 annue, oltre a contributi variabili in base al reddito annuo dell’attività);</p>
<p> Presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del comune dove ha sede legale l’impresa;</p>
<p> Scelta del regime fiscale applicabile ( valutare il “Regime forfettario“, di cui alla Legge n. 190/2014. </p>
<p> Tutti questi adempimenti saranno attuati tramite l&#8217;invio della  Comunicazione Unica alla Camera di Commercio competente. </p>
</p>
<p> Per pianificare e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata  step by step dal  punto di vista commerciale, legale e fiscale, </p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-on-line-senza-magazzino-fisico-arriva-il-drop-shipping-la-nuova-frontiera-delle-commerce-vantaggi-e-guida-pratica-per-avviare/">Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell&#8217;E– Commerce.  Vantaggi e guida pratica per avviare</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 6:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.0 Non titolare di partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 Lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[2.1 SVILUPPATORE FREELANCE GUIDA]]></category>
		<category><![CDATA[3.0 Reddito di impresa]]></category>
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		<category><![CDATA[direttiva 2000/31/CE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete in testa buone idee e  state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217;e commerce  ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217; e commerce  (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per  potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce  (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona l&#8217;e – commerce  </p>
<p> L&#8217; e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore  carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine. </p>
<p> Tipi di e – commerce  </p>
<p> Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente </p>
<p> B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l&#8217; azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale; </p>
<p> B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende </p>
<p> Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa? </p>
<p>Vendita online occasionale come free lance</p>
<p> Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d&#8217;acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  </p>
<p> NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d&#8217;impresa. </p>
<p> Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio. </p>
<p> E- commerce come professionista con partita IVA</p>
<p> Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l&#8217;obbligo di aprire  Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione  </p>
<p> I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti. </p>
<p> Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano. </p>
<p> Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”</p>
<p>     E-Commerce come imprenditore o società </p>
<p> Se si desidera avviare un&#8217;e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo). </p>
<p> Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali  adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l&#8217;impresa: </p>
<p> SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. </p>
<p> ComUnica, comunicazione unica che attiva l&#8217;iscrizione presso tutti gli enti preposti:  </p>
<p> il Comune dove ha sede l’attività;</p>
<p> l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;</p>
<p> il Registro Imprese;</p>
<p> l’INPS. </p>
<p> NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)</p>
<p> Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa. </p>
<p> NB  la giurisprudenza tributaria ha chiarito che  «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa. </p>
<p> Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale. </p>
<p> Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l&#8217;  l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi. </p>
<p> il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi. </p>
<p> Le società pagheranno l&#8217;IRES con F24. E l&#8217;IRAP</p>
<p> Quanto costa? </p>
<p> I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio. </p>
<p> NB per attivare lo “spazio  web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per   soluzioni low-cost cioè acquistare  pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra e – commerce e ricevere assistenza serenamente step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa dal punto di vista commerciale, legale, fiscale, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!   </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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