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	<title>piccole imprese &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>piccole imprese &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Principi fondamentali della contabilità semplificata: registri obbligatori e conformità normativa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Principi-fondamentali-della-contabilita-semplificata-registri-obbligatori-e-conformita-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Giorgia Pica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contabilità separata]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[determinazione del reddito]]></category>
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		<category><![CDATA[transizione alla contabilità ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi e svantaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[Principi fondamentali della contabilità semplificata: registri obbligatori e conformità normativa<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Principi-fondamentali-della-contabilita-semplificata-registri-obbligatori-e-conformita-normativa/">Principi fondamentali della contabilità semplificata: registri obbligatori e conformità normativa</a> was first posted on Febbraio 22, 2024 at 1:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I registri obbligatori per chi adotta la contabilità semplificata in Italia sono essenziali per il corretto mantenimento delle scritture contabili e per assicurare la trasparenza e la conformità alle normative fiscali.</p>
<p>La contabilità semplificata è un<strong> regime contabile agevolato previsto per le piccole imprese e i lavoratori autonomi che non superano determinati limiti di ricavi o compensi</strong>.</p>
<p>Questo regime è stato concepito per <strong>alleggerire gli oneri amministrativi e contabili dei piccoli soggetti economici, fornendo un sistema più accessibile e meno complesso rispetto alla contabilità ordinaria</strong>. Ecco alcuni punti chiave che delineano la struttura e le peculiarità della contabilità semplificata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Soggetti Ammissibili</h2>
<p>Il regime di contabilità semplificata è generalmente riservato a:</p>
<ul>
<li>Imprese individuali,</li>
<li>Professionisti,</li>
<li>Piccole società di persone, che non superino determinate soglie di ricavi o di compensi, le quali variano in base al settore di attività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Requisiti e Limiti di Ricavi</h2>
<p>I limiti di ricavi o compensi per l&#8217;accesso a questo regime sono <strong>aggiornati periodicamente e variano in funzione del tipo di attività svolta</strong>.</p>
<p>È fondamentale verificare annualmente queste soglie per assicurarsi di rientrare ancora nei criteri di ammissibilità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Registrazione delle Operazioni</h2>
<p>A differenza della contabilità ordinaria, che richiede la registrazione dettagliata di ogni operazione secondo il principio della partita doppia, la contabilità semplificata consente di <strong>registrare le operazioni utilizzando un sistema meno complesso, focalizzato sui registri delle vendite, degli acquisti e dei corrispettivi.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Determinazione del Reddito</h2>
<p>Il reddito imponibile nell&#8217;ambito della contabilità semplificata viene<strong> determinato in base alla differenza tra i ricavi e le spese documentate, con alcune specifiche deduzioni e addizioni previste dalla normativa fiscale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>IVA e Imposte</h2>
<p>I soggetti in regime di contabilità semplificata sono soggetti passivi IVA e devono pertanto gestire le operazioni relative a questo tributo, emettendo fatture, registrando acquisti e vendite e versando l&#8217;IVA dovuta. Inoltre, sono soggetti all&#8217;imposizione diretta (IRPEF per le persone fisiche, IRES per le società) sui redditi prodotti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi e Svantaggi</h2>
<p>Tra i <strong>vantaggi</strong> principali vi sono la <strong>semplificazione degli adempimenti contabili e una gestione fiscale meno onerosa</strong>. Tuttavia, esistono <strong>limitazioni</strong>, come l&#8217;<strong>esclusione da alcuni benefici fiscali riservati ai soggetti in contabilità ordinaria e la necessità di rimanere entro certi limiti di fatturato per mantenere il regime.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Transizione alla Contabilità Ordinaria</h2>
<p>Se un&#8217;impresa supera i limiti di ricavi previsti per la contabilità semplificata, deve obbligatoriamente passare alla contabilità ordinaria, con un conseguente aumento degli obblighi contabili e fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco i registri principali che devono essere tenuti:</p>
<ol>
<li><strong>Registro dei corrispettivi</strong>: utilizzato per registrare giorno per giorno le vendite al dettaglio o le prestazioni di servizi verso privati non soggette a fatturazione. Dal 1° luglio 2019, per molti esercenti, questo registro è stato sostituito dall&#8217;obbligo di emissione dello scontrino elettronico o della ricevuta fiscale elettronica.</li>
<li><strong>Registro delle vendite e delle fatture emesse</strong>: dove vengono annotate tutte le fatture emesse verso altri soggetti IVA, inclusi i clienti esteri. Questo registro è fondamentale per il calcolo dell&#8217;IVA dovuta.</li>
<li><strong>Registro degli acquisti</strong>: in cui si annotano tutte le fatture di acquisto ricevute, compresi gli acquisti intracomunitari e le importazioni. Questo registro è utilizzato sia per la detrazione dell&#8217;IVA sia per le spese deducibili ai fini delle imposte dirette.</li>
<li><strong>Registro dei beni ammortizzabili e delle relative quote di ammortamento</strong>: anche se non obbligatorio per tutti, è essenziale per chi possiede beni ammortizzabili. Permette di tenere traccia degli ammortamenti, che rappresentano una spesa deducibile.</li>
<li><strong>Registro dei carichi e scarichi di magazzino</strong> (se applicabile): importante per le attività che gestiscono un inventario di beni, per monitorare le scorte e i movimenti di magazzino.</li>
<li><strong>Libro degli inventari</strong>: deve essere redatto almeno annualmente e include l&#8217;elenco dettagliato dei beni aziendali e delle scorte. Questo registro è cruciale per la determinazione del reddito d&#8217;impresa.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Principi-fondamentali-della-contabilita-semplificata-registri-obbligatori-e-conformita-normativa/">Principi fondamentali della contabilità semplificata: registri obbligatori e conformità normativa</a> was first posted on Febbraio 22, 2024 at 1:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il licenziamento ingiustificato del lavoratore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licenziamento-ingiustificato-del-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 18 Statuto dei Lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 23/2015]]></category>
		<category><![CDATA[Il licenziamento ingiustificato]]></category>
		<category><![CDATA[imprese medio/grandi]]></category>
		<category><![CDATA[indennità risarcitoria]]></category>
		<category><![CDATA[indennità sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[L. 300/1970]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento discriminatorio]]></category>
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		<category><![CDATA[LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA]]></category>
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		<category><![CDATA[tutela limitata]]></category>
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		<category><![CDATA[tutela risarcitoria forte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/il-licenziamento-ingiustificato-del-lavoratore/</guid>

					<description><![CDATA[Il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali, discriminatori, nulli e orali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licenziamento-ingiustificato-del-lavoratore/">Il licenziamento ingiustificato del lavoratore</a> was first posted on Novembre 2, 2018 at 10:05 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 18 della L. 300/1970 stabilisce che in caso di licenziamento discriminatorio, indipendentemente dalla motivazione utilizzata dal datore di lavoro e quale sia il numero dei lavoratori occupati, trova applicazione la tutela reale piena o risarcimento pieno; il giudice infatti stabilisce innanzitutto che il licenziamento è nullo, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro (con diritto comunque del lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva) anche se con qualifica di dirigente, ed inoltre il datore di lavoro viene condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione ma in ogni caso in misura non inferiore alle 5 mensilità, il datore di lavoro dovrà inoltre per lo stesso periodo versare i contributi previdenziali ed assistenziali. </p>
<p>Il licenziamento ingiustificato del lavoratore</p>
<p>Il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali, discriminatori, nulli e orali</p>
<p>L’articolo 18 della L. 300/1970 stabilisce che in caso di licenziamento discriminatorio, indipendentemente dalla motivazione utilizzata dal datore di lavoro e quale sia il numero dei lavoratori occupati, trova applicazione la tutela reale piena o risarcimento pieno; il giudice infatti stabilisce innanzitutto che il licenziamento è nullo, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro (con diritto comunque del lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva) anche se con qualifica di dirigente, ed inoltre il datore di lavoro viene condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione ma in ogni caso in misura non inferiore alle 5 mensilità, il datore di lavoro dovrà inoltre per lo stesso periodo versare i contributi previdenziali ed assistenziali. </p>
<p>La tutela reale e piena troverà applicazione in ogni caso di nullità previsto dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi previste dall’articolo 18 e cioè per:</p>
<p>·         il licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il matrimonio;</p>
<p>·         il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza, fino a tutto il periodo di interdizione dal lavoro previsto dalla legge, nonché causato dalla domanda e fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino o del congedo di paternità comprese le ipotesi di affido e adozione;</p>
<p>·         il licenziamento determinato da un motivo illecito determinante. </p>
<p>Il D. Lgs 23/2015 riconosce anche ai lavoratori soggetti alla nuova disciplina, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro, la tutela reale e piena nei casi di nullità del licenziamento purché discriminatorio o riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge; a queste ipotesi si aggiunge il licenziamento in difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore. Il risarcimento del danno in questo caso non sarà però commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto, come nel vecchio regime, ma all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; la tutela reale piena, sia nel vecchio che nel nuovo regime, trova applicazione in caso di licenziamento orale che viene qualificato dalla legge come licenziamento inefficace in quanto è ritenuto inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro e comunque nullo o inesistente e privo di qualsiasi effetto. </p>
<p>L’articolo 18 L. 300/1970 per le imprese con più di 15 dipendenti (imprese medio/grandi) prevede un regime sanzionatorio dei licenziamenti ingiustificati diverso sulla base della gravità del vizio accertato e distinguendo tra tutela reale limitata e tutela risarcitoria. La tutela reale limitata si applica nei casi più gravi e cioè quando:</p>
<p>·         non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi applicabili o dei codici disciplinari applicati;</p>
<p>·         il fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non esiste;</p>
<p>·         non vi è una giustificazione al licenziamento perchè intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore o in violazione delle disposizioni in materia di malattia od infortunio. </p>
<p>In queste ipotesi il giudice provvederà ad annullare il licenziamento, il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro o potrà optare per l’indennità sostitutiva e il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto; dall’indennità risarcitoria viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito durante il periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. </p>
<p>Il datore di lavoro dovrà inoltre versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino al quello di effettiva reintegrazione: i contributi saranno maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento dei altre attività lavorative. Nel caso di svolgimento di altre attività lavorative, i contributi che eventualmente riguardano altra gestione previdenziale sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa svolta dal lavoratore licenziato con addebito dei costi al datore di lavoro. </p>
<p>In tutte la altre ipotesi di licenziamento ingiustificato, si applica invece la tutela risarcitoria forte e il giudice provvederà a dichiarare risolto il rapporto di lavoro, con effetto dalla data del licenziamento, condannerà il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 mensilità ed una massimo di 24 dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei lavoratori occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti con onere in capo al giudice di motivare le sua decisione. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per poter determinare l’indennità risarcitoria, il giudice terrà conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti durante la procedura conciliativa attivata obbligatoriamente prima della comunicazione del licenziamento. </p>
<p>Nelle imprese con più di 15 dipendenti, se il licenziamento viene intimato in violazione dell’obbligo di motivazione o della procedura in caso di licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo, si applica la tutela risarcitoria debole e il giudice in questo  caso dichiarerà risolto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Al licenziamento inefficace per vizio della forma scritta, si applica invece la tutela reale piena. </p>
<p>Nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) si applica la tutela obbligatoria prevista dall’articolo 8 della L. 604/1966 e cioè il giudice dovrà annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore entro 3 giorni o a risarcire il danno da questo subito versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenendo in considerazione il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti; il lavoratore ha diritto alla riassunzione anche se rifiuta la riassunzione. </p>
<p>Il limite massimo di 6 mensilità trova applicazione nel caso di impresa che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo o nello stesso comune, occupa fino a 15 dipendenti o 5 se imprenditore agricolo, o fino a 60 dipendenti; se invece il datore di lavoro occupa complessivamente più di 15 dipendenti e fino a 60 distribuiti in unità produttive e ambiti comunali ciascuno fino a 15 dipendenti questo limite verrà maggiorato fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con un’anzianità di servizio superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità in caso di lavoratore con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni. In ogni caso il giudice terrà sempre in considerazione gli elementi ed i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali certificati e comunque considera anche le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato di lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore e il comportamento di entrambe le parti anche prima del licenziamento. </p>
<p>In caso di licenziamento inefficace, ad eccezione del licenziamento orale per il quale trova applicazione la tutela reale piena, non c’è un’espressa previsione normativa, si ritiene che in caso di recesso senza indicazione dei motivi che lo hanno causato, trova applicazione la cd. Reintegra di diritto comune (diritto del lavoratore ad essere reintegrato e riammesso in servizio e risarcimento del danno secondo le regole civilistiche); in caso di violazione della procedura prevista per il licenziamento disciplinare si applica la tutela obbligatoria prevista dall’articolo 8 della L. 604/1966. </p>
<p>In base alla nuova disciplina stabilita dal D. Lgs 23/2015, nelle imprese medio/grandi (con più di 15 dipendenti) in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui il lavoratore dimostra in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestatagli dal datore di lavoro, trova applicazione la tutela reale limitata quindi il licenziamento verrà annullato e il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro sempre con diritto di optare per l’indennità sostitutiva; il datore di lavoro dovrà inoltre corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quella dell’effettiva reintegrazione in misura non superiore alle 12 mensilità; dall’indennità dovrà comunque essere dedotto quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare i contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva reintegrazione, senza sanzioni per omissione contributiva. </p>
<p>In tutti gli altri casi di licenziamento ingiustificato si applica la tutela reale risarcitoria forte quindi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non comunque inferiore alle 4 mensilità e non superiore alle 24 mensilità. </p>
<p>Nel caso di licenziamento intimato per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, si applica la tutela piena. </p>
<p>Nelle imprese con più di 15 dipendenti in caso di licenziamento intimato con violazione dell’obbligo di motivazione o della procedura in caso di licenziamento disciplinare, si applica la tutela risarcitoria debole e il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione) di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12. </p>
<p>Nelle imprese che invece occupano fino a 15 dipendenti, quindi nelle piccole imprese, si applica la tutela risarcitoria dimezzata: il giudice infatti dichiarerà estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6 mensilità in caso di licenziamento ingiustificato e 0. 5 mensilità per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore ad 1 mensilità e non superiore a 6 mensilità nei casi di licenziamenti inefficaci per vizio di motivazione o per violazione della procedura dei licenziamenti disciplinari. In caso di licenziamento orale o in difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore si applica la tutela reale piena. </p>
<p>Nel nostro ordinamento esiste poi un’area di non applicazione della disciplina relativa al licenziamento individuale: si tratta di ipotesi limitate in cui è consentito al datore di lavoro, recedere senza alcuna motivazione e formalità procedurale: si parla a tal proposito di recesso ad nutum che riguarda il licenziamento dei dirigenti inclusi nel campo di applicazione della legge 604/1966, i lavoratori in prova per tutto il periodo di prova e fino a 6 mesi dall’assunzione, gli atleti professionisti, i lavoratori domestici e i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici. Dovrà in ogni caso essere osservato il preavviso salvo il caso di una giusta causa di recesso tranne che per i lavoratori in prova. </p>
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