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	<title>indennità di trasferta - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 11:45:24 +0000</lastBuildDate>
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	<title>indennità di trasferta - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Indennità di Trasferta e Trasporto: Guida Pratica alla Deducibilità Fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennita-di-Trasferta-e-Trasporto-Guida-Pratica-alla-Deducibilita-Fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 12:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La gestione della deducibilità fiscale legata alle indennità di trasferta e di trasporto rappresenta un tema cruciale per aziende e lavoratori. Questi due strumenti economici, se ben utilizzati, possono offrire vantaggi significativi sia in termini di risparmio fiscale che di ottimizzazione dei costi aziendali. In questa guida approfondiremo cosa sono queste indennità, le differenze tra [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gestione della deducibilità fiscale legata alle indennità di trasferta e di trasporto rappresenta un tema cruciale per aziende e lavoratori. Questi due strumenti economici, se ben utilizzati, possono offrire vantaggi significativi sia in termini di risparmio fiscale che di ottimizzazione dei costi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa guida approfondiremo cosa sono queste indennità, le differenze tra le due, e come possono essere sfruttate al meglio nel rispetto della normativa fiscale vigente.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cosa sono l&#8217;indennità di trasferta e l&#8217;indennità di trasporto?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indennità di trasferta è un compenso corrisposto ai lavoratori che, per motivi di lavoro, si spostano temporaneamente fuori dalla sede aziendale principale. Questo contributo copre generalmente le spese di viaggio, vitto e alloggio, ed è regolamentato da specifiche normative fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indennità di trasporto, invece, è un rimborso destinato a coprire le spese di trasporto sostenute dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro o per spostamenti periodici stabiliti dal contratto. Questo tipo di indennità può essere erogato in forma forfettaria o tramite rimborso analitico delle spese sostenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi strumenti, pur essendo complementari, si applicano in contesti differenti e rispondono a esigenze diverse. Comprendere le differenze e le regole di deducibilità fiscale è fondamentale per evitare errori e sfruttare appieno i benefici offerti dalla legge.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Differenze nella Deducibilità Fiscale</h2>
<p style="text-align: justify;">Pur essendo entrambe strumenti destinati a coprire spese legate al lavoro, l’indennità di trasferta e l’indennità di trasporto seguono regole diverse per quanto riguarda la deducibilità fiscale. Comprendere queste differenze è cruciale per un’applicazione corretta e per sfruttare al meglio le opportunità fiscali.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Indennità di trasferta</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’indennità di trasferta è deducibile secondo criteri specifici che variano a seconda del contesto della trasferta:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Trasferte nel territorio comunale</strong>:
<ul>
<li>Le indennità per trasferte che avvengono all’interno del comune della sede di lavoro non sono generalmente deducibili. Tuttavia, è possibile dedurre le spese specifiche documentate, come il costo del trasporto pubblico o del carburante, se legate a esigenze lavorative.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Trasferte fuori dal territorio comunale</strong>:
<ul>
<li><strong>Rimborso analitico</strong>: Le spese di viaggio, vitto, e alloggio documentate sono integralmente deducibili.</li>
<li><strong>Rimborso forfettario</strong>: L’importo è deducibile entro i limiti fissati dalla legge. Per il 2024, ad esempio, il limite giornaliero è di 46,48 euro per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per quelle all’estero, escludendo eventuali rimborsi per viaggio e alloggio.</li>
<li><strong>Misto (forfettario più analitico)</strong>: Se si combina il rimborso forfettario con quello analitico per alcune spese, la deducibilità si applica solo entro i limiti previsti dalla normativa.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Indennità di trasporto</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">L’indennità di trasporto ha regole di deducibilità differenti, legate principalmente alla modalità di rimborso:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Rimborso analitico</strong>:
<ul>
<li>Le spese di trasporto sostenute dal lavoratore e giustificate da documentazione (ad esempio biglietti di treno, carburante) sono deducibili integralmente.</li>
<li>È obbligatorio che le spese siano chiaramente riconducibili a esigenze lavorative e debitamente registrate.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rimborso forfettario</strong>:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Se l’azienda eroga un’indennità fissa per coprire le spese di trasporto, questa è deducibile solo entro i limiti stabiliti dalla normativa fiscale, che tiene conto della distanza percorsa, del mezzo utilizzato, e di eventuali vincoli contrattuali.</li>
<li style="text-align: justify;">L’assenza di documentazione analitica può ridurre le possibilità di deducibilità o esporre l’indennità a tassazione come reddito imponibile.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-31474 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-1024x684.jpg" alt="" width="696" height="465" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-1024x684.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-768x513.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-1536x1026.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-629x420.jpg 629w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-600x401.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-696x465.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/still-life-supply-chain-representation.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">Le indennità di trasferta e di trasporto non sono solo strumenti utili per coprire i costi del lavoratore, ma rappresentano anche una leva fiscale vantaggiosa per l’azienda. Se gestite correttamente, possono portare a risparmi significativi, sia per l’azienda sia per il dipendente.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Per l’azienda</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione del carico fiscale</strong>: Le somme erogate come indennità, se rientrano nei limiti di deducibilità previsti dalla legge, possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile, contribuendo a ridurre l’IRES o l’IRAP.</li>
<li><strong>Miglior gestione del costo del personale</strong>: Le indennità, essendo spesso esenti da contribuzione previdenziale, permettono di riconoscere al lavoratore somme aggiuntive senza aumentare il costo aziendale.</li>
<li><strong>Facilitazione del controllo di gestione</strong>: Utilizzando strumenti di rimborso analitico, è possibile monitorare con precisione le spese di trasferta e trasporto, ottimizzando il budget aziendale.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Per il lavoratore</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione fiscale e contributiva</strong>: In molti casi, le somme percepite come indennità di trasferta o trasporto non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, riducendo il carico fiscale personale.</li>
<li><strong>Migliore copertura delle spese</strong>: L’indennità permette al lavoratore di affrontare trasferte o spostamenti senza un impatto negativo sul proprio bilancio personale.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Errori Comuni</h2>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il mancato rispetto delle regole fiscali può comportare problemi significativi, tra cui sanzioni, perdita della deducibilità e contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Tra gli errori più comuni troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mancata documentazione delle spese</strong>:</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere la deducibilità, è essenziale conservare ricevute, fatture e giustificativi che attestino la reale natura lavorativa delle spese.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Erogazioni non coerenti con le normative</strong>:</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’indennità forfettaria o analitica deve rispettare i limiti stabiliti dalla legge. Qualsiasi eccedenza potrebbe essere considerata imponibile.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3><strong>Mancanza di una policy aziendale chiara</strong>:</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Senza una regolamentazione interna che definisca le modalità di gestione delle trasferte e dei rimborsi, è facile incorrere in errori di gestione o interpretazione normativa.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Gestione delle Indennità di Trasferta e Trasporto nel Settore Edilizio</h2>
<p style="text-align: justify;">l settore edilizio offre uno scenario ideale per comprendere l’applicazione pratica delle indennità di trasferta e di trasporto. Spesso, i lavoratori edili sono chiamati a operare in cantieri lontani dalla sede principale dell’azienda, con necessità di copertura delle spese di viaggio e permanenza. Ecco un esempio concreto:</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un’impresa edile con sede a Milano ottiene un appalto per la costruzione di un edificio a Bergamo. I lavoratori devono recarsi quotidianamente al cantiere, situato a 50 km dalla sede aziendale. L’azienda decide di gestire le spese dei lavoratori in due modi distinti:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Rimborso delle spese di trasporto</strong>: Per i dipendenti che utilizzano il proprio mezzo, viene corrisposto un rimborso chilometrico.</li>
<li><strong>Indennità di trasferta</strong>: Ai dipendenti che rimangono sul cantiere per l’intera giornata viene riconosciuta un’indennità forfettaria giornaliera per coprire il vitto.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Applicazione delle regole di deducibilità</strong></h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Rimborso delle spese di trasporto (trasporto privato)</strong><br />
L’azienda calcola il rimborso basandosi sulle tabelle ACI per il 2024, che stabiliscono il costo per chilometro in funzione del modello e delle caratteristiche del veicolo utilizzato dal dipendente.</p>
<ul>
<li><strong>Documentazione necessaria</strong>: Registro dei chilometri percorsi, percorso dichiarato, e modello dell’auto.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>: Il rimborso è interamente deducibile se ben documentato e giustificato dall’esigenza lavorativa.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Indennità di trasferta (forfettaria)</strong><br />
L’azienda corrisponde un’indennità giornaliera di 30 euro per il vitto, poiché il cantiere è situato fuori dal comune della sede aziendale.</p>
<ul>
<li><strong>Deducibilità</strong>: La somma rientra nei limiti di 46,48 euro previsti per le trasferte in Italia e, quindi, è integralmente deducibile.</li>
<li><strong>Esenzione per il lavoratore</strong>: L’importo erogato non concorre a formare il reddito imponibile del dipendente.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Risultati</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Per l’azienda</strong>: Le spese di trasporto e l’indennità di trasferta sono deducibili dal reddito d’impresa, riducendo l’imponibile fiscale.</li>
<li><strong>Per il dipendente</strong>: Il lavoratore riceve un rimborso per il carburante e un’indennità esente da tassazione, vedendo così ridotti i costi sostenuti per lavorare fuori sede.</li>
</ul>
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<h2 style="text-align: justify;">Casi Concreti</h2>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Caso 1: Settore della consulenza aziendale</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un consulente aziendale di una società con sede a Roma deve recarsi presso un cliente a Firenze per un progetto di due settimane.</p>
<h3><strong>Indennità di trasferta</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’azienda fornisce un rimborso analitico per i biglietti ferroviari e le spese di alloggio (hotel). Inoltre, eroga una somma forfettaria di 30 euro al giorno per coprire le spese di vitto.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>:
<ul>
<li>Le spese documentate per viaggio e alloggio sono deducibili integralmente.</li>
<li>L’indennità di 30 euro per il vitto è deducibile entro i limiti forfettari di 46,48 euro per le trasferte in Italia.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Beneficio per il dipendente</strong>: Le somme ricevute per vitto e spese di viaggio non concorrono alla formazione del reddito imponibile.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Rimborso delle spese di trasporto</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Il consulente utilizza il taxi per spostarsi in città. L’azienda rimborsa le spese analiticamente, previa presentazione delle ricevute.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>: Rimborso integralmente deducibile, essendo documentato e legato all’attività lavorativa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Caso 2: Settore della logistica e dei trasporti</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un autotrasportatore dipendente di un’azienda di logistica deve effettuare consegne in diverse regioni italiane, restando fuori sede per tre giorni.</p>
<h3><strong>Indennità di trasferta</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’azienda corrisponde un’indennità forfettaria giornaliera di 60 euro per vitto e alloggio, più il rimborso delle spese documentate per il carburante.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>:
<ul>
<li>Il rimborso del carburante è deducibile integralmente.</li>
<li>L’indennità forfettaria di 60 euro supera il limite di 46,48 euro previsto per trasferte in Italia; pertanto, l’eccedenza è imponibile per il lavoratore e non deducibile per l’azienda.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Gestione delle spese di trasporto</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’azienda sostiene i costi di manutenzione del veicolo aziendale, deducendoli integralmente in quanto direttamente legati all’attività lavorativa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Caso 3: Settore sanitario (medici e infermieri)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un medico dipendente di una struttura pubblica con sede a Torino viene inviato per una settimana presso un ospedale a Milano per una collaborazione temporanea.</p>
<h3><strong>Indennità di trasferta</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Il medico riceve un rimborso analitico per il soggiorno in un hotel e per i pasti consumati, fino a un massimo di 50 euro al giorno. Inoltre, percepisce un’indennità forfettaria di 20 euro per spese accessorie.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>:
<ul>
<li>Le spese analitiche per vitto e alloggio sono deducibili integralmente.</li>
<li>L’indennità forfettaria rientra nei limiti e risulta integralmente deducibile.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Beneficio per il dipendente</strong>: Tutti i rimborsi e le indennità percepite sono esenti da tassazione, poiché rispettano i limiti normativi.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Rimborso delle spese di trasporto</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’azienda rimborsa i biglietti ferroviari di andata e ritorno per Milano, deducibili integralmente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Caso 4: Settore dell’istruzione e formazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un docente universitario di Bologna viene invitato a tenere un seminario presso un’università di Napoli, con spostamenti e pernottamenti a carico dell’università ospitante.</p>
<h3><strong>Indennità di trasferta</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’università ospitante fornisce al docente un rimborso analitico per le spese di viaggio (volo A/R) e alloggio in hotel, oltre a un’indennità forfettaria di 50 euro per vitto e spese accessorie.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>:
<ul>
<li>Tutti i rimborsi documentati sono deducibili integralmente.</li>
<li>L’indennità forfettaria è deducibile entro i limiti di 46,48 euro, con la differenza (3,52 euro al giorno) considerata imponibile per il docente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Gestione delle spese di trasporto</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Il rimborso delle spese di trasporto locale (taxi, mezzi pubblici) è deducibile integralmente, purché supportato da ricevute o biglietti.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Caso 5: Settore del commercio e vendite (agenti di commercio)</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Gli agenti di commercio sono una categoria che frequentemente beneficia delle indennità di trasferta e di trasporto, data la natura itinerante del loro lavoro. Vediamo un caso concreto.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un agente di commercio dipendente di un’azienda con sede a Napoli ha il compito di visitare clienti distribuiti tra le città di Salerno, Avellino e Caserta. L’agente utilizza il proprio veicolo per gli spostamenti e, in alcuni casi, si ferma a pranzo durante il tragitto. L’azienda decide di rimborsare le spese di trasporto e di erogare un’indennità di trasferta.</p>
<h3><strong>Indennità di trasferta</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Per ogni giorno di visita fuori dal comune di Napoli, l’azienda eroga una somma forfettaria di 25 euro per il pranzo.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>:
<ul>
<li>L’indennità forfettaria è interamente deducibile per l’azienda, poiché rientra nei limiti previsti per le trasferte in Italia (46,48 euro giornalieri).</li>
<li>Per l’agente, l’importo percepito è esente da tassazione, non essendo considerato reddito imponibile.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Rimborso delle spese di trasporto</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’azienda utilizza le tabelle ACI per calcolare un rimborso chilometrico basato sul modello dell’auto dell’agente.</li>
<li><strong>Deducibilità</strong>: Il rimborso è interamente deducibile per l’azienda, in quanto analiticamente documentato, e non concorre a formare il reddito dell’agente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Documentazione</strong>:</h3>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>L’agente è tenuto a compilare un report giornaliero degli spostamenti, indicando i chilometri percorsi e i clienti visitati. L’azienda conserva questi report insieme alle ricevute di pagamento dell’indennità e dei rimborsi per eventuali controlli fiscali.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Risultati</strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Per l’azienda</strong>: La corretta gestione delle indennità riduce il reddito imponibile, ottimizzando il carico fiscale. Inoltre, l’indennità e il rimborso incentivano la produttività degli agenti, mantenendo sotto controllo i costi.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Per l’agente</strong>: L’indennità e il rimborso chilometrico coprono interamente le spese sostenute per il lavoro, senza gravare sul reddito imponibile personale.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">L’indennità di trasferta e l’indennità di trasporto sono strumenti preziosi per aziende e lavoratori, in grado di garantire un equilibrio tra l’efficienza operativa e la sostenibilità economica. Tuttavia, la loro corretta applicazione richiede una conoscenza approfondita delle normative fiscali e una gestione amministrativa precisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le aziende, queste indennità rappresentano un’opportunità per ridurre il carico fiscale e ottimizzare i costi del personale. I lavoratori, dal canto loro, possono beneficiare di rimborsi e indennità esenti da tassazione, che riducono l’impatto economico delle trasferte e degli spostamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, i vantaggi fiscali possono essere sfruttati solo nel rispetto delle regole, evitando errori comuni come l’assenza di documentazione o il superamento dei limiti normativi. Investire nella definizione di una policy aziendale chiara, affiancata da strumenti di rendicontazione e formazione del personale, consente di gestire al meglio le indennità, riducendo rischi e massimizzando i benefici.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la gestione accurata delle indennità non è solo una questione di rispetto della normativa fiscale, ma anche un’opportunità strategica per migliorare la competitività aziendale e il benessere dei lavoratori.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennita-di-Trasferta-e-Trasporto-Guida-Pratica-alla-Deducibilita-Fiscale/">Indennità di Trasferta e Trasporto: Guida Pratica alla Deducibilità Fiscale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennita-di-Trasferta-e-Trasporto-Guida-Pratica-alla-Deducibilita-Fiscale/">Indennità di Trasferta e Trasporto: Guida Pratica alla Deducibilità Fiscale</a> was first posted on Dicembre 12, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indennità di trasferta: per dipendenti, amministratori ed assimilati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennita-di-trasferta-per-dipendenti-amministratori-ed-assimilati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>
		<category><![CDATA[trasferte lavorative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le indennità di trasferta sono somme di denaro erogate al dipendente, all&#8217;amministratore o all&#8217;assimilato per coprire le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività lavorativa fuori dalla sede abituale. Scopo Lo scopo delle indennità di trasferta è quello di rimborsare le spese effettivamente sostenute dal lavoratore durante la trasferta, al fine di evitare un [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:221">Le indennità di trasferta sono somme di denaro erogate al dipendente, all&#8217;amministratore o all&#8217;assimilato per coprire le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività lavorativa fuori dalla sede abituale.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:221">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:9">Scopo</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:219">Lo scopo delle indennità di trasferta è quello di rimborsare le spese effettivamente sostenute dal lavoratore durante la trasferta, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dell&#8217;azienda a danno del dipendente.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:219">
<h2 data-sourcepos="11:1-11:39">Tipologie di indennità di trasferta</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:60">Esistono due principali tipologie di indennità di trasferta:</p>
<ul data-sourcepos="15:1-17:0">
<li data-sourcepos="15:1-15:144"><strong>Indennità giornaliera (o diaria):</strong> è un importo fisso giornaliero che viene erogato al lavoratore per coprire le spese di vitto e alloggio.</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0"><strong>Rimborso delle spese documentate:</strong> in questo caso, il lavoratore viene rimborsato delle spese effettivamente sostenute durante la trasferta, previa presentazione di documenti giustificativi (ad esempio, scontrini, fatture, ricevute).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="18:1-18:23">Limiti di esenzione</h2>
<p data-sourcepos="20:1-20:192">Le indennità di trasferta, sia giornaliere che forfettarie, sono esenti da imposizione fiscale fino a determinati importi giornalieri, che variano a seconda della destinazione della trasferta:</p>
<ul data-sourcepos="22:1-24:0">
<li data-sourcepos="22:1-22:34"><strong>Italia:</strong> 46,48 euro al giorno</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0"><strong>Estero:</strong> 77,47 euro al giorno</li>
</ul>
<p data-sourcepos="25:1-25:117">Per le somme eccedenti tali limiti, l&#8217;indennità di trasferta concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore.</p>
<p data-sourcepos="25:1-25:117">
<h2 data-sourcepos="27:1-27:20">Casi particolari</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:269">In alcuni casi, sono previsti limiti di esenzione più elevati per le indennità di trasferta. Ad esempio, per le trasferte all&#8217;estero che comportano il pernottamento in strutture alberghiere di lusso, l&#8217;Agenzia delle Entrate può autorizzare limiti di esenzione più alti.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:269">
<h2 data-sourcepos="31:1-31:33">Obblighi del datore di lavoro</h2>
<p data-sourcepos="33:1-33:31">Il datore di lavoro è tenuto a:</p>
<ul data-sourcepos="35:1-37:0">
<li data-sourcepos="35:1-35:126">Stabilire, con atto unilaterale o con accordo collettivo, i criteri e le modalità di erogazione delle indennità di trasferta</li>
<li data-sourcepos="36:1-37:0">Rilasciare al lavoratore una documentazione attestante l&#8217;avvenuto pagamento delle indennità di trasferta</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="38:1-38:27">Obblighi del lavoratore</h2>
<p data-sourcepos="40:1-40:25">Il lavoratore è tenuto a:</p>
<ul data-sourcepos="42:1-44:0">
<li data-sourcepos="42:1-42:88">Conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute durante la trasferta</li>
<li data-sourcepos="43:1-44:0">Presentare al datore di lavoro la documentazione giustificativa per il rimborso delle spese</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="45:1-45:12">Sanzioni</h2>
<p data-sourcepos="47:1-47:158">In caso di violazione delle norme relative alle indennità di trasferta, il datore di lavoro e il lavoratore possono essere soggetti a sanzioni amministrative.</p>
<p data-sourcepos="47:1-47:158">
<h2 data-sourcepos="49:1-49:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="51:1-51:306">Le indennità di trasferta rappresentano un importante strumento per garantire un equo trattamento ai lavoratori che svolgono la propria attività fuori dalla sede abituale. È importante che datori di lavoro e lavoratori conoscano le normative vigenti in materia, al fine di evitare contestazioni e sanzioni.</p>
<p data-sourcepos="51:1-51:306">
<h2 data-sourcepos="53:1-53:26">Riferimenti normativi:</h2>
<ul data-sourcepos="55:1-57:0">
<li data-sourcepos="55:1-55:14">DPR 917/1986</li>
<li data-sourcepos="56:1-57:0">Articolo 6 del Decreto Legislativo 24 dicembre 2019, n. 129</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennita-di-trasferta-per-dipendenti-amministratori-ed-assimilati/">Indennità di trasferta: per dipendenti, amministratori ed assimilati</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennita-di-trasferta-per-dipendenti-amministratori-ed-assimilati/">Indennità di trasferta: per dipendenti, amministratori ed assimilati</a> was first posted on Maggio 7, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere imposte e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi chilometrici]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Mondo del compenso degli amministratori di società Nel panorama aziendale moderno, la figura dell&#8217;amministratore di società riveste un ruolo cruciale per la gestione e il successo di un&#8217;impresa. Tuttavia, questa posizione comporta anche una serie di responsabilità fiscali che possono incidere significativamente sul compenso netto percepito. In questo contesto, diventa fondamentale esplorare strategie efficaci [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Mondo del compenso degli amministratori di società</h2>
<p>Nel panorama aziendale moderno, la figura dell&#8217;amministratore di società riveste un ruolo cruciale per la gestione e il successo di un&#8217;impresa. Tuttavia, questa posizione comporta anche una serie di <strong>responsabilità fiscali</strong> che possono incidere significativamente sul compenso netto percepito. In questo contesto, diventa fondamentale esplorare strategie efficaci per ottimizzare la gestione fiscale, con l&#8217;obiettivo di abbattere imposte e contributi, garantendo al contempo la piena conformità alle normative vigenti. Questo articolo si propone di guidare amministratori e società attraverso le possibilità offerte dalla legislazione italiana per ridurre il carico fiscale associato al compenso degli amministratori, esplorando tecniche di pianificazione fiscale, incentivi fiscali disponibili, e le ultime novità legislative in materia.</p>
<p>Questo approccio non solo permetterà di massimizzare il compenso netto per gli amministratori ma contribuirà anche alla salute finanziaria dell&#8217;impresa, ottimizzando le risorse disponibili per investimenti e sviluppo.</p>
<p>La determinazione del compenso dell&#8217;amministratore di una società è un processo che richiede un&#8217;attenta considerazione di vari fattori e deve essere conforme alle norme legali e statutarie applicabili. <strong>Il compenso può essere stabilito dall&#8217;assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione, a seconda della struttura e delle regole interne della società.</strong></p>
<p>Ecco i principali <strong>passaggi e criteri</strong> coinvolti nella determinazione del compenso degli amministratori:</p>
<ol>
<li><strong> Normativa e Statuto Societario</strong></li>
</ol>
<p>La legge e lo statuto societario forniscono il quadro entro cui deve essere stabilito il compenso degli amministratori. Lo statuto può dettagliare le modalità di determinazione del compenso o delegare questa decisione all&#8217;assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione. La conformità alle normative vigenti è fondamentale per evitare potenziali contestazioni legali.</p>
<ol start="2">
<li><strong> Delibera dell&#8217;Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione</strong></li>
</ol>
<p>Generalmente, il compenso viene stabilito attraverso una delibera dell&#8217;assemblea dei soci o, in alcuni casi, del consiglio di amministrazione. Questa delibera deve essere presa in considerazione dei compiti e delle responsabilità affidati all&#8217;amministratore, nonché della situazione economica della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong> Fattori di valutazione</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso può essere influenzato da vari fattori, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>Dimensione e complessità della società:</strong> società più grandi e complesse tendono a offrire compensi più elevati.</li>
<li><strong>Settore di attività:</strong> alcuni settori possono avere standard retributivi specifici.</li>
<li><strong>Prestazioni della società:</strong> in alcuni casi, parte del compenso può essere legata alle prestazioni economiche della società.</li>
<li><strong>Competenze e esperienza dell&#8217;amministratore:</strong> amministratori con maggiore esperienza o competenze specialistiche possono negoziare compensi più alti.</li>
<li><strong>Confronto con il mercato:</strong> spesso le società si confrontano con i compensi offerti per ruoli simili nel loro settore per garantire competitività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4">
<li><strong> Componenti del Compenso</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso può includere diverse componenti, quali:</p>
<ul>
<li><strong>Retribuzione fissa:</strong> un importo fisso annuale o mensile.</li>
<li><strong>Parte variabile:</strong> bonus o incentivi legati al raggiungimento di obiettivi specifici.</li>
<li><strong>Benefit:</strong> come auto aziendale, assicurazione sanitaria, partecipazioni azionarie o stock option.</li>
<li><strong>Rimborsi spese:</strong> per le trasferte o altre spese legate all&#8217;attività di amministrazione.</li>
</ul>
<ol start="5">
<li><strong> Trasparenza e Documentazione</strong></li>
</ol>
<p>La determinazione del compenso deve essere documentata adeguatamente, attraverso delibere assembleari o di consiglio, e deve essere trasparente nei confronti dei soci e degli stakeholders. Questo non solo garantisce la conformità legale, ma contribuisce anche alla fiducia e alla credibilità della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="6">
<li><strong> Revisione Periodica</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso degli amministratori dovrebbe essere rivisto periodicamente per assicurare che rimanga in linea con le prestazioni della società, con l&#8217;evoluzione delle responsabilità dell&#8217;amministratore e con le condizioni di mercato.</p>
<p>La determinazione del compenso dell&#8217;amministratore è quindi un processo complesso che deve bilanciare le esigenze di remunerazione equa e competitiva con la sostenibilità finanziaria della società e la conformità normativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Utility: indennità di trasferta e rimborsi chilometrici</h2>
<p>Nel dettaglio del compenso degli amministratori di società,<strong> <u>due elementi spesso presenti e di rilevante interesse fiscale sono le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici.</u></strong> Queste voci, se gestite correttamente, possono offrire significative opportunità di ottimizzazione fiscale sia per l&#8217;amministratore che per la società.</p>
<p>Le indennità di trasferta sono somme erogate agli amministratori per coprire le spese sostenute in occasione di viaggi di lavoro. La normativa fiscale italiana prevede che queste indennità, quando corrispondono a spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, non concorrano a formare il reddito imponibile dell&#8217;amministratore, a condizione che siano rispettati determinati limiti e modalità di erogazione previsti dalla legge. Questo comporta un duplice vantaggio: da un lato, la società può dedurre tali costi dal proprio reddito imponibile; dall&#8217;altro, l&#8217;amministratore non è tenuto a pagare tasse su queste somme.</p>
<p>I <strong>rimborsi chilometrici</strong> seguono una logica simile. Essi sono destinati a coprire i costi specificamente legati all&#8217;uso del veicolo personale per esigenze di lavoro. Anche in questo caso, se i rimborsi sono calcolati in base alle tabelle ACI (Automobile Club Italia) e non superano i limiti stabiliti, non vengono considerati come reddito imponibile per l&#8217;amministratore e rimangono deducibili per la società. Questo meccanismo non solo garantisce una copertura delle spese di viaggio in maniera efficiente dal punto di vista fiscale ma incentiva anche una gestione trasparente e documentata delle spese di trasferta.</p>
<p>È fondamentale, tuttavia, che la documentazione relativa a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici sia gestita con precisione, includendo dettagli quali la <strong>motivazione del viaggio, la destinazione, la durata, e le spese effettivamente sostenute.</strong> Questo aspetto è cruciale non solo per garantire la conformità alle normative fiscali ma anche per prevenire possibili contestazioni da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>In conclusione, una corretta gestione delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici rappresenta uno strumento strategico per l&#8217;ottimizzazione del compenso degli amministratori, consentendo significative economie fiscali e contribuendo alla riduzione del carico tributario complessivo dell&#8217;azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>La capacità di stabilire un equilibrio tra retribuzione fissa, incentivi basati sulle prestazioni, benefit e rimborsi spese, richiede una comprensione approfondita delle dinamiche aziendali e del mercato di riferimento. Inoltre, considerare la sostenibilità finanziaria della società nel lungo termine è cruciale per evitare politiche retributive insostenibili che potrebbero compromettere la stabilità economica dell&#8217;impresa.</p>
<p>In conclusione, la politica di compenso per gli amministratori rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle società per guidare la direzione aziendale verso gli obiettivi desiderati, mantenendo al contempo integrità e trasparenza. La sfida sta nel bilanciare equità, competitività e sostenibilità, garantendo che il compenso rifletta adeguatamente il valore apportato dagli amministratori alla società.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell’impresa</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</a> was first posted on Marzo 8, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indennità di trasferta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 51 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[comma 5 articolo 51]]></category>
		<category><![CDATA[imposizione contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[reddito da lavoro dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso chilometrico]]></category>
		<category><![CDATA[trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[trasferta fuori dal comune]]></category>
		<category><![CDATA[trasfertista]]></category>
		<category><![CDATA[vitto e alloggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/indennit224-di-trasferta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisi delle caratteristiche dell’indennità di trasferta prevista all’articolo 51 comma 5 del TUIR</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> was first posted on Dicembre 12, 2018 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reddito da lavoro dipendente è costituito essenzialmente da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo  d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; vengono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme erogate ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui di riferiscono; nella categoria dei redditi di lavoro rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. </p>
<p>Indennità di trasferta </p>
<p>Analisi delle caratteristiche dell’indennità di trasferta prevista all’articolo 51 comma 5 del TUIR. </p>
<p>Il reddito da lavoro dipendente è costituito essenzialmente da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo  d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro; vengono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme erogate ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui di riferiscono; nella categoria dei redditi di lavoro rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro. </p>
<p>Uno degli obblighi del lavoratore è quello di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo stabilito dal datore di lavoro indicato nel contratto di lavoro; la sede di lavoro non potrà essere l’abitazione del lavoratore, salvo i casi di lavoro a domicilio e telelavoro. Ogni volta che il datore di lavoro chiede al lavoratore di effettuare la propria prestazione lavorativa in una sede diversa da quella contrattualmente prevista si dice che il lavoratore è in “trasferta”: la trasferta viene quindi definita come lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località rispetto a quella in cui egli svolge normalmente la sua attività lavorativa; i contratti collettivi generalmente disciplinano in maniera esauriente la trasferta ma, oltre a quelli stabiliti dal contratto collettivo, il datore di lavoro non ha limiti generali al suo potere di assegnare la trasferta al lavoratore, se non quello del rispetto della libertà e della dignità dello stesso sulla base dell’articolo 41 della Costituzione. </p>
<p>Le caratteristiche della trasferta sono le seguenti:</p>
<p>·         la permanenza del legame del lavoratore con l’abituale luogo di lavoro,</p>
<p>·         la temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione;</p>
<p>·         l’effettuazione della prestazione lavorativa in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro. </p>
<p>Le indennità e i rimborsi delle spese che il lavoratore sostiene in occasione della trasferta, vengono disciplinati dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR: sono previste delle imposizioni fiscali differenti a seconda che la trasferta venga effettuata nell’ambito del comune nel quale si trova la sede di lavoro o fuori da esso: il diverso criterio di imposizione fiscale, deriva principalmente dal fatto che al lavoratore, a fronte delle spese di produzione del reddito, viene riconosciuta una specifica detrazione d’imposta e quindi tutti i valori e le somme che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spese, sono assoggettati a tassazione tranne le deroghe previste appunto dall’articolo 51 del TUIR. </p>
<p>Tutte le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, ad eccezione dei rimborsi per le spese di trasporto, concorrono integralmente a formare il reddito; per poter applicare la norma in oggetto non assume nessuna rilevanza l’ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro o l’eventuale ripartizione del territorio in entità subcomunali, come per esempio le frazioni, perché si parla comunque di territorio comunale. </p>
<p>Per l’esclusione del reddito imponibile delle spese di trasporto è necessario che le spese siano comprovate dalla documentazione rilasciata dal vettore (es. Biglietti autobus o ricevuta del taxi) e che dalla documentazione interna dell’azienda risulti in quale giorno l’attività del lavoratore è stata svolta all’esterno della sede di lavoro. </p>
<p>In caso di trasferta fuori dal comune nel quale si trova la sede di lavoro è possibile scegliere uno dei tre sistemi indicati di seguito, che però una volta stabilito troverà applicazione per l’intera durata della trasferta non potendo usare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro; inoltre qualunque sia il sistema prescelto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito quando sono rimborsate sulla base di idonea documentazione mentre ogni altro rimborso di spese ulteriore rispetto al sistema prescelto, sarà soggetto a tassazione. L’indennità di trasferta viene determinata in modo puntuale in relazione agli effettivi giorni in cui la prestazione lavorativa è resa al di fuori della sede di lavoro. </p>
<p>L’articolo 51, comma 5 del D. P. R n. 917/1986, prevede che le somme erogate ai lavoratori a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti da imposizione contributiva fino alla soglia giornaliera di € 46,48 in Italia e di €77,47 all’estero; queste esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore viene riconosciuto un rimborso delle spese di vitto o alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsa le spese sia di vitto che di alloggio; la quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta che potrà quini anche essere inferiore a 24 ore o comunque una trasferta che non prevede nessun pernottamento fuori sede. Se viene corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un’indennità di trasferta, le soglie di € 46,48 e € 77,47 saranno ridotte ad € 30,99 al giorno (€ 51,65 all’estero) in caso di rimborso di spese di vitto o alloggio o vitto o alloggio forniti gratuitamente ed € 15,49€ al giorno (€25,82 all’estero) nel caso in cui vengano rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio o nel caso in cui siano forniti gratuitamente. </p>
<p>I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito ed inoltre viene escluso da imposizione il rimborso di altre spese anche non documentabili se vengono analiticamente attestate fino ad € 15,49 (€ 25,82 in caso di trasferte all’estero); l’eventuale corresponsione di una indennità in aggiunta al rimborso analitico indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. </p>
<p>In riferimento alla documentazione di viaggio e trasporto le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici come ferrovie e aerei sono direttamente documentabili, mentre i viaggi compiuti con i mezzi propri devono essere determinate dal datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, diretti ed indiretti. </p>
<p>Il comma 6 dell’articolo 51, fa invece riferimento alla figura del trasfertista che si ha nel momento in cui dal contratto di lavoro emerge che l’attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro e il contratto di lavoro non stabilisce una sede di lavoro predeterminata; la qualifica di trasfertista è demandata alle parti ed individuata in chi non è in trasferta e non ha quindi una missione specifica da svolgere in un luogo ben preciso. </p>
<p>In questo caso le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto allo svolgimento di attività lavorative in luoghi sempre diversi anche se con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo che sono previste dalla legge o dal contratto collettivo e le indennità previste dall’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. </p>
<p>La previsione normativa dell’articolo 51, comma 6 consente di stabilire, al momento dell’assunzione, indennità o maggiorazioni di retribuzioni funzionali o direttamente imputabili alle particolari caratteristiche dell’attività lavorativa. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta/">Indennità di trasferta</a> was first posted on Dicembre 12, 2018 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta-per-dipendenti-amministratori-ed-assimilati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 06:13:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Articoli 50 e 51,  1° comma del D.P.R. n. 917/1986</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un&#8217;indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle. </p>
<p>Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati</p>
<p>Articoli 50 e 51,  1° comma del D. P. R. N. 917/1986</p>
<p> </p>
<p>Nozione</p>
<p>E&#8217; un&#8217;indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati<a>[1]</a> (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese, in caso di temporaneo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro. </p>
<p>L&#8217;indennità di trasferta, infatti, si differenzia dall&#8217;indennità di trasferimento, proprio per la temporaneità dello spostamento in altra sede lavorativa per cui viene corrisposta non solo per risarcire il disagio causato al lavoratore dallo spostamento della sede di lavoro, ma serve soprattutto a rimborsare le spese vive e concrete che lo stesso sosterrà durante gli spostamenti, spesso difficilmente documentabili (Bar, piccole spese in esercizi commerciali…) posti in essere per finalità aziendali, dal viaggio presso il potenziale cliente per una acquisizione e/o l’espletamento di un’attività per lo stesso, l’approvvigionamento da un fornitore ed oltra altra attività diretta a generare ricavi/utili in forza di una documentazione probatoria ed opponibile a terzi. </p>
<p>
Importo della diaria</p>
<p>L&#8217;ammontare dell’indennità di trasferta, in sede civilistica è di norma disciplinato dalla contrattazione collettiva in misura fissa o in percentuale rispetto alla retribuzione giornaliera e viene va corrisposto per tutte le giornate in cui dura la missione e/o l’incarico (comprese festività, domeniche,  giornate di assenza per infortunio o malattia). Non è prevista alcuna indennità di trasferta, invece, nel caso in cui la retribuzione non sia erogata a causa di permessi non retribuiti o assenze ingiustificate. </p>
<p>Riflessi Fiscali e previdenziali</p>
<p>A norma dell’articolo 51<a>[2]</a>, 1° comma del  D. P. R. N. 917/1986, l’indennità di trasferta percepita è esente da imposizione contributiva e fiscale, in altri termini non partecipa alla base imponibile Irpef, Inps ed Inail:</p>
<p>    per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di 46,48 euro giornaliere;</p>
<p>     per trasferte all&#8217;estero la quota di esenzione è elevata 77,47 euro. </p>
<p>
N. B. ESENTE DALLA BASE IMPONIBILE SIGNIFICA CHE VIENE FINAZIARIAMENTE PERCEPITA MA NON FA CUMULO CON ALTRI REDDITI DEL PERCETTORE. PER L’AZIENDA CHE LA EROGA TRATTASI DI COSTO DEDUCIBILE AL 100%. </p>
<p> </p>
<p>Limiti e casistiche</p>
<p>Qualora fosse riconosciuta contestualmente all&#8217;indennità di trasferta anche il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero concessione di vitto e alloggio gratuito, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributive e fiscale:</p>
<p>    per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, è pari a 30,99 euro, mentre vitto e alloggio sono completamente esenti;</p>
<p>    per le trasferte all&#8217;estero la quota di esenzione è elevata 51,65 euro e vitto e alloggio sono completamente esenti. </p>
<p>
Qualora fosse riconosciuta contestualmente all&#8217;indennità di trasferta anche il rimborso totale a piè di lista delle spese sostenute, compreso vitto e alloggio, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da contribuzione e tassazione:</p>
<p>ü per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza,  è pari a 15,49 euro, piè di lista completamente esente;</p>
<p>ü per le trasferte all&#8217;estero la quota di esenzione è elevata 25,82 euro, piè di lista completamente esente. </p>
<p>
Si sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda i rimborsi a piè di lista, risultano esenti da imposizione solo se la trasferta è svolta al di fuori del comune di residenza. </p>
<p> </p>
<p>indennità di trasferta,Rimborsi amministratore,diaria,diaria amministratore,compenso amministratore,risparmio fiscale,saving tax,risparmio contributivo,come percepire somme esenti dalle srl,articolo 51 tuir,articolo 50 tuir,dpr 917 1986,somme a dipendenti detassate,sgravi contributivi,trasferte,rimborsi piè di lista,</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
<p><a>[1]</a> Ai sensi dell’articolo 50 del DPR n. 917/1986 &#8211; Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché&#8217; quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all&#8217;articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell&#8217;oggetto dell&#8217;arte o professione di cui all&#8217;articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. D) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché&#8217; le congrue e i supplementi di congrua di cui all&#8217;articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l&#8217;attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all&#8217;articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l&#8217;esercizio di pubbliche funzioni nonché&#8217; i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;  g) le indennità di cui all&#8217;articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all&#8217;articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché&#8217; i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l&#8217;assegno del Presidente della Repubblica;  h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all&#8217;inizio dell&#8217;erogazione;  h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;  i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne&#8217; capitale ne&#8217; lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell&#8217;articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 41.   l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.   2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.   3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l&#8217;assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall&#8217;articolo 13. </p>
<p><a>[2]</a> Articolo 51 del Dpr n. 9177/1986 &#8211; Determinazione del reddito di lavoro dipendente</p>
<p>1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d&#8217;imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d&#8217;imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3. 615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, lettera e-ter); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all&#8217;importo complessivo giornaliero di lire 10. 240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l&#8217;importo corrispondente all&#8217;introito medio per passeggero /chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2. 600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. D) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell&#8217;articolo 47; f) l&#8217;utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 12; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell&#8217;articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. (2)</p>
<p>g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d&#8217;imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l&#8217;importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell&#8217;acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d&#8217;imposta in cui avviene la cessione;   h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all&#8217;articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all&#8217;interno dell&#8217;impresa nella misura del 25 per cento dell&#8217;ammontare percepito nel periodo d&#8217;imposta. I-bis) le quote di retribuzione derivanti dall&#8217;esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all&#8217;accredito contributivo presso l&#8217;assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall&#8217;impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l&#8217;impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l&#8217;opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l&#8217;opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all&#8217;esercizio dell&#8217;opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell&#8217;assegnazione e l&#8217;ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l&#8217;importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell&#8217;assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d&#8217;imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.   3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell&#8217;articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell&#8217;articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall&#8217;azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d&#8217;imposta a lire 500. 000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. </p>
<p>4. Ai fini dell&#8217;applicazione del comma 3:  a) per gli autoveicoli indicati nell&#8217;articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell&#8217;importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l&#8217;Automobile club d&#8217;Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d&#8217;imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;  b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l&#8217;importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l&#8217;importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell&#8217;usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell&#8217;utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all&#8217;obbligo di dimorare nell&#8217;alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.   4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell&#8217;attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell&#8217;ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall&#8217;atleta professionista ai propri agenti per l&#8217;attività di assistenza nelle medesime trattative.   5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90. 000 al giorno, elevate a lire 150. 000 per le trasferte all&#8217;estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all&#8217;alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all&#8217;importo massimo giornaliero di lire 30. 000, elevate a lire 50. 000 per le trasferte all&#8217;estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell&#8217;ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6.  Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all&#8217;espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all&#8217;articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.  7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all&#8217;interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest&#8217;ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell&#8217;articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell&#8217;avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.   8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all&#8217;estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all&#8217;estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l&#8217;indennità base. Qualora l&#8217;indennità per servizi prestati all&#8217;estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all&#8217;attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L&#8217;applicazione di questa disposizione esclude l&#8217;applicabilità di quella di cui al comma 5. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell&#8217;anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all&#8217;anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all&#8217;onere derivante dall&#8217;applicazione del medesimo decreto. </p>
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             </p>
<p><a>per assistenza o un parere chiamaci<br />
            </a></p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p> al  NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
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