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	<title>compenso amministratore - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>compenso amministratore - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Compenso Amministratore: Come ridurre tasse e contributi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Come-ridurre-tasse-e-contributi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 14:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il compenso dell’amministratore rappresenta un tema centrale per la gestione fiscale delle imprese. Molti imprenditori si trovano a dover affrontare una doppia sfida: da un lato, garantire una remunerazione adeguata a chi guida l’azienda; dall’altro, contenere il peso delle imposte e dei contributi previdenziali. Esistono diverse strategie per ottimizzare la tassazione del compenso dell’amministratore, alcune [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="241" data-end="557">Il compenso dell’amministratore rappresenta un tema centrale per la gestione fiscale delle imprese. Molti imprenditori si trovano a dover affrontare una doppia sfida: da un lato, garantire una remunerazione adeguata a chi guida l’azienda; dall’altro, contenere il peso delle imposte e dei contributi previdenziali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="559" data-end="873">Esistono diverse strategie per <strong data-start="590" data-end="652">ottimizzare la tassazione del compenso dell’amministratore</strong>, alcune delle quali poco conosciute ma pienamente legali. In questo articolo esploreremo le migliori soluzioni per ridurre il carico fiscale e contributivo, garantendo al contempo la conformità alle normative italiane.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="559" data-end="873">Come funziona la tassazione del compenso</h2>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="957" data-end="1000"><strong data-start="961" data-end="998">Tipologie di reddito e tassazione</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1002" data-end="1136">Il compenso dell’amministratore è un reddito che può essere tassato in diversi modi a seconda della tipologia contrattuale adottata:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1138" data-end="1424">
<li data-start="1138" data-end="1295"><strong data-start="1140" data-end="1170">Reddito di lavoro autonomo</strong>: Se l’amministratore non ha un rapporto di lavoro subordinato con la società e percepisce compensi con ritenuta d’acconto.</li>
<li data-start="1296" data-end="1424"><strong data-start="1298" data-end="1341">Reddito assimilato al lavoro dipendente</strong>: Se l’amministratore ha un compenso fisso mensile e beneficia di una busta paga.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1426" data-end="1543">La tassazione IRPEF è progressiva, con aliquote che vanno dal <strong data-start="1488" data-end="1502">23% al 43%</strong>, più addizionali regionali e comunali.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1545" data-end="1600"><strong data-start="1549" data-end="1598">Contributi previdenziali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1602" data-end="1725">Gli amministratori sono tenuti a versare i contributi previdenziali, la cui incidenza varia a seconda dell’inquadramento:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1727" data-end="2128">
<li data-start="1727" data-end="1876"><strong data-start="1729" data-end="1755">Gestione Separata INPS</strong>: Se l’amministratore non è iscritto ad altre casse previdenziali, deve versare circa il <strong data-start="1844" data-end="1854">26,23%</strong> del compenso lordo.</li>
<li data-start="1877" data-end="2128"><strong data-start="1879" data-end="1916">Gestione Artigiani e Commercianti</strong>: Se l’amministratore è anche socio lavoratore di una SRL e svolge attività operative, deve iscriversi alla gestione INPS artigiani/commercianti e versare contributi fissi più una quota percentuale sul reddito.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2130" data-end="2194"><strong data-start="2134" data-end="2192">Esempio di tassazione del compenso dell’amministratore</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2196" data-end="2345">Supponiamo che un amministratore percepisca un compenso annuo lordo di <strong data-start="2267" data-end="2282">50.000 euro</strong>. Ecco un calcolo indicativo del peso fiscale e contributivo:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2347" data-end="2570">
<li data-start="2347" data-end="2395"><strong data-start="2349" data-end="2379">IRPEF (aliquota media 30%)</strong> → 15.000 euro</li>
<li data-start="2396" data-end="2449"><strong data-start="2398" data-end="2434">Addizionali regionali e comunali</strong> → 1.500 euro</li>
<li data-start="2450" data-end="2517"><strong data-start="2452" data-end="2501">Contributi INPS (Gestione Separata al 26,23%)</strong> → 13.115 euro</li>
<li data-start="2518" data-end="2570"><strong data-start="2520" data-end="2548">Compenso netto effettivo</strong> → Circa 20.385 euro</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2572" data-end="2700">In questo caso, il costo totale per l’azienda sarebbe molto più alto rispetto all’importo netto percepito dall’amministratore.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Rimborso spese</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="2855" data-end="2989">Il rimborso spese è una delle soluzioni più semplici per ottimizzare il compenso dell’amministratore senza aumentarne la tassazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2991" data-end="3022"><strong data-start="2995" data-end="3020">Tipologie di rimborso</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="3024" data-end="3326">
<li data-start="3024" data-end="3190"><strong data-start="3026" data-end="3053">Rimborso a piè di lista</strong>: L’amministratore documenta le spese sostenute per l’azienda (trasferte, vitto, alloggio, carburante) e ottiene un rimborso esentasse.</li>
<li data-start="3191" data-end="3326"><strong data-start="3193" data-end="3217">Rimborso forfettario</strong>: L’azienda riconosce all’amministratore un importo fisso per coprire spese non documentabili direttamente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="3328" data-end="3453">I rimborsi spese non concorrono alla formazione del reddito imponibile, <strong data-start="3400" data-end="3450">non sono soggetti a IRPEF né a contributi INPS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="3455" data-end="3622">Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli per evitare abusi. È quindi essenziale conservare la documentazione che attesti la natura aziendale delle spese.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="3455" data-end="3622">Dividendi al posto del compenso</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="64" data-end="407">Se l’amministratore è anche socio della società, può scegliere di percepire una parte della sua remunerazione sotto forma di dividendi anziché come compenso amministrativo. Questa strategia consente di ridurre il carico fiscale e previdenziale, poiché i dividendi sono soggetti a una tassazione più vantaggiosa rispetto ai redditi da lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="409" data-end="768">Nel caso delle <strong data-start="424" data-end="459">società di capitali (SRL e SPA)</strong>, i dividendi sono tassati con un&#8217;aliquota fissa del <strong data-start="512" data-end="519">26%</strong>, senza l’obbligo di versare contributi previdenziali all’INPS. Questo rappresenta un notevole vantaggio rispetto al compenso amministrativo, che invece è gravato da imposte IRPEF progressive e contributi previdenziali che possono superare il 26%.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="770" data-end="1214">Per le <strong data-start="777" data-end="811">società di persone (SNC e SAS)</strong>, il regime fiscale è differente: i dividendi non sono tassati con un’aliquota fissa, ma vengono considerati <strong data-start="920" data-end="941">reddito personale</strong> del socio e sottoposti a tassazione IRPEF. Tuttavia, solo il <strong data-start="1003" data-end="1033">40% dell’utile distribuito</strong> è soggetto a imposta, mentre il restante 60% rimane esente. Questo comporta un alleggerimento del carico fiscale rispetto alla tassazione ordinaria di un compenso amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1216" data-end="1634">Scegliere i dividendi al posto del compenso può essere conveniente, ma ci sono alcune limitazioni. Prima di tutto, la società deve aver generato utili distribuibili e rispettare le regole di riserva previste dal Codice Civile. Inoltre, una retribuzione esclusivamente basata sui dividendi potrebbe essere considerata anomala dal Fisco, che potrebbe contestare la mancanza di un compenso congruo per l’amministratore.</p>
<p data-start="1216" data-end="1634"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-31760 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/02/close-up-education-economy-objects-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1216" data-end="1634">Welfare aziendale</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="62" data-end="376">Il <strong data-start="65" data-end="86">welfare aziendale</strong> rappresenta una delle strategie più efficaci per ridurre il carico fiscale sul compenso dell’amministratore. Questa soluzione consente di riconoscere una parte della remunerazione sotto forma di <strong data-start="282" data-end="307">benefici non monetari</strong>, completamente esentasse sia per il percettore che per la società.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="378" data-end="444"><strong data-start="382" data-end="442">Come funziona il welfare aziendale per l’amministratore?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="446" data-end="688">Il welfare aziendale si basa sull’erogazione di beni e servizi che migliorano la qualità della vita dell’amministratore e della sua famiglia, senza essere considerati reddito imponibile. L’azienda può prevedere un piano welfare che include:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="690" data-end="1480">
<li data-start="690" data-end="803"><strong data-start="692" data-end="707">Buoni pasto</strong>: Esenti da imposte fino a 8 euro al giorno (se elettronici) o 4 euro al giorno (se cartacei).</li>
<li data-start="804" data-end="952"><strong data-start="806" data-end="842">Assistenza sanitaria integrativa</strong>: Copertura medica privata, visite specialistiche e polizze sanitarie deducibili fino a 3.615,20 euro annui.</li>
<li data-start="953" data-end="1097"><strong data-start="955" data-end="1005">Rimborso delle spese di istruzione per i figli</strong>: Scuole materne, elementari, medie e superiori, corsi universitari e di specializzazione.</li>
<li data-start="1098" data-end="1229"><strong data-start="1100" data-end="1143">Contributi per previdenza complementare</strong>: Versamenti a fondi pensione integrativi, deducibili fino a 5.164,57 euro all&#8217;anno.</li>
<li data-start="1230" data-end="1374"><strong data-start="1232" data-end="1267">Rimborso per trasporto pubblico</strong>: Abbonamenti ai mezzi pubblici per l’amministratore e i suoi familiari, totalmente esenti da tassazione.</li>
<li data-start="1375" data-end="1480"><strong data-start="1377" data-end="1426">Rimborso per spese di assistenza ai familiari</strong>: Per figli, coniugi o genitori non autosufficienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1482" data-end="1612">Tutti questi benefit <strong data-start="1503" data-end="1549">non concorrono alla formazione del reddito</strong> e permettono di ottenere un vantaggio fiscale significativo.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1614" data-end="1678"><strong data-start="1618" data-end="1676">Perché il welfare è meglio di un aumento di stipendio?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1680" data-end="1940">Un aumento del compenso dell’amministratore è tassato con l’aliquota progressiva IRPEF e i contributi INPS. Ad esempio, se un amministratore con un reddito già elevato riceve un incremento di <strong data-start="1872" data-end="1893">10.000 euro lordi</strong>, ne incassa meno della metà dopo le imposte.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1942" data-end="2222">Se invece la stessa somma viene convertita in <strong data-start="1988" data-end="2008">benefici welfare</strong>, l’amministratore riceve un vantaggio economico dello stesso valore, ma senza subire tassazione. La società, a sua volta, può dedurre integralmente il costo del welfare aziendale, ottenendo un risparmio fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2224" data-end="2263"><strong data-start="2228" data-end="2261">Limiti e regole da rispettare</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2265" data-end="2567">Per essere fiscalmente validi, i benefit di welfare devono essere previsti da un regolamento aziendale o da un accordo tra l’impresa e i suoi amministratori. Inoltre, devono rientrare nelle categorie di spese agevolabili previste dall’articolo <strong data-start="2509" data-end="2524">51 del TUIR</strong> (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2569" data-end="2827">Il welfare aziendale è quindi un ottimo strumento per ridurre il carico fiscale in modo legale e vantaggioso. Tuttavia, è sempre consigliabile pianificare con attenzione il piano welfare per massimizzare i benefici senza incorrere in contestazioni fiscali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2569" data-end="2827">Auto aziendale</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="63" data-end="412">L’auto aziendale è uno degli strumenti più utilizzati per ottimizzare la fiscalità del compenso dell’amministratore. Grazie alla sua natura di <strong data-start="206" data-end="226">bene strumentale</strong>, può essere concessa in uso all’amministratore con diverse modalità, permettendo alla società di dedurre i costi e, al tempo stesso, garantendo un vantaggio economico al beneficiario.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="414" data-end="482"><strong data-start="418" data-end="480">Le due opzioni: noleggio a lungo termine o fringe benefit?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="484" data-end="603">L’auto aziendale può essere concessa all’amministratore con due principali modalità, ognuna con vantaggi e svantaggi:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="605" data-end="715">
<li data-start="605" data-end="638"><strong data-start="608" data-end="636">Noleggio a lungo termine</strong></li>
<li data-start="639" data-end="715"><strong data-start="642" data-end="713">Fringe Benefit (uso promiscuo dell’auto di proprietà della società)</strong></li>
</ol>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="717" data-end="782"><strong data-start="722" data-end="780">1. Noleggio a lungo termine: massima deduzione fiscale</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="784" data-end="972">La società può scegliere di <strong data-start="812" data-end="834">noleggiare un’auto</strong> per l’amministratore, pagando un canone mensile che comprende l’utilizzo del veicolo, l’assicurazione, la manutenzione e altri servizi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="974" data-end="1000"><strong data-start="977" data-end="998">Vantaggi fiscali:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1001" data-end="1348">
<li data-start="1001" data-end="1120">Il canone di noleggio è <strong data-start="1027" data-end="1054">deducibile fino al 100%</strong> se l’auto è utilizzata esclusivamente per l’attività aziendale.</li>
<li data-start="1121" data-end="1257">Se l’auto è utilizzata anche per scopi personali, la deduzione si riduce al <strong data-start="1199" data-end="1206">20%</strong>, con un tetto massimo di 3.615,20 euro all’anno.</li>
<li data-start="1258" data-end="1348">L’IVA è <strong data-start="1268" data-end="1289">detraibile al 40%</strong> (fino al 100% se il veicolo è strumentale all’attività).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1350" data-end="1369"><strong data-start="1353" data-end="1367">Svantaggi:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1370" data-end="1533">
<li data-start="1370" data-end="1423">L’uso personale dell’auto riduce la deducibilità.</li>
<li data-start="1424" data-end="1533">La proprietà rimane della società di noleggio, quindi non si genera un valore patrimoniale per l’impresa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1535" data-end="1703">Questa soluzione è ideale per le società che vogliono mantenere flessibilità e ottimizzare il carico fiscale senza immobilizzare capitali nell’acquisto di un veicolo.</p>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1705" data-end="1765"><strong data-start="1710" data-end="1763">2. Fringe Benefit: Auto aziendale a uso promiscuo</strong></h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1767" data-end="1986">Se la società acquista un’auto e la concede in uso promiscuo all’amministratore (per lavoro e per uso personale), questa viene considerata un <strong data-start="1909" data-end="1927">fringe benefit</strong>, ovvero un compenso in natura tassato solo parzialmente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1988" data-end="2044"><strong data-start="1991" data-end="2042">Come funziona la tassazione del fringe benefit?</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2045" data-end="2542">
<li data-start="2045" data-end="2190">L’amministratore viene tassato solo su una quota dell’auto, calcolata in base ai km annuali presunti e ai valori stabiliti dalle tabelle ACI.</li>
<li data-start="2191" data-end="2542">Dal 2021, la tassazione varia in base alle emissioni di CO₂ dell’auto:
<ul data-start="2268" data-end="2542">
<li data-start="2268" data-end="2357"><strong data-start="2270" data-end="2295">Fino a 60 g/km di CO₂</strong> → il fringe benefit è calcolato sul <strong data-start="2332" data-end="2354">25% del valore ACI</strong>.</li>
<li data-start="2360" data-end="2452"><strong data-start="2362" data-end="2390">Tra 61 e 160 g/km di CO₂</strong> → il fringe benefit è calcolato sul <strong data-start="2427" data-end="2449">30% del valore ACI</strong>.</li>
<li data-start="2455" data-end="2542"><strong data-start="2457" data-end="2482">Oltre 160 g/km di CO₂</strong> → il fringe benefit sale al <strong data-start="2511" data-end="2539">50% o 60% del valore ACI</strong>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2544" data-end="2585"><strong data-start="2547" data-end="2583">Vantaggi fiscali per la società:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2586" data-end="2698">
<li data-start="2586" data-end="2663">Il costo dell’auto è deducibile al <strong data-start="2623" data-end="2630">20%</strong> (40% per agenti di commercio).</li>
<li data-start="2664" data-end="2698">L’IVA è detraibile al <strong data-start="2688" data-end="2695">40%</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2851" data-end="3056">Questa soluzione è ideale per chi desidera <strong data-start="2894" data-end="2932">un’auto di proprietà della società</strong>, con un beneficio fiscale sia per l’azienda che per l’amministratore, soprattutto scegliendo veicoli con basse emissioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="3100" data-end="3294">Se l’obiettivo è massimizzare la deduzione fiscale e ridurre i costi aziendali, il <strong data-start="3183" data-end="3211">noleggio a lungo termine</strong> può essere la soluzione più vantaggiosa, soprattutto per auto di valore elevato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="3296" data-end="3526">Se invece l’amministratore desidera un’auto di proprietà aziendale e un trattamento fiscale più favorevole sul reddito personale, il <strong data-start="3429" data-end="3447">fringe benefit</strong> può risultare più conveniente, specialmente per veicoli con basse emissioni.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-31692 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-1024x576.jpg" alt="" width="696" height="392" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-1024x576.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-300x169.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-768x432.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-1536x864.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-747x420.jpg 747w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-150x84.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-600x338.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-696x392.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers-1068x601.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/01/table-with-finance-work-stuff-laptop-money-tablet-pen-papers.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Indennità di Fine Mandato</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="5711" data-end="5846">L’<strong data-start="5713" data-end="5748">Indennità di Fine Mandato (TFM)</strong> è una strategia molto vantaggiosa per abbattere la tassazione sul compenso dell’amministratore.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="5848" data-end="5874"><strong data-start="5852" data-end="5872">Vantaggi del TFM</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="5876" data-end="6087">
<li data-start="5876" data-end="5927">La società deduce il costo del TFM annualmente.</li>
<li data-start="5928" data-end="6055">L’amministratore paga imposte solo al momento della percezione con una tassazione agevolata (aliquota media IRPEF ridotta).</li>
<li data-start="6056" data-end="6087">Nessuna contribuzione INPS.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="6089" data-end="6209">Tuttavia, il TFM deve essere previsto nello statuto e registrato a bilancio per essere considerato fiscalmente valido.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="6089" data-end="6209">Vantaggi fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="60" data-end="383">Ottimizzare la gestione fiscale del compenso dell’amministratore è fondamentale per ridurre il carico di imposte e contributi. Esistono diverse strategie che permettono di ottenere benefici fiscali, sia per l’azienda che per l’amministratore stesso. Vediamo i principali vantaggi fiscali e come sfruttarli in modo legale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="385" data-end="438"><strong data-start="389" data-end="436">Deducibilità del compenso per la società</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="439" data-end="628">Il compenso dell’amministratore è <strong data-start="473" data-end="496">un costo deducibile</strong> per l’impresa, a condizione che sia stabilito in modo corretto e documentato. Affinché la deduzione sia valida, è necessario che:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="629" data-end="844">
<li data-start="629" data-end="707">Il compenso sia stabilito da una <strong data-start="664" data-end="688">delibera assembleare</strong> (per SRL e SPA).</li>
<li data-start="708" data-end="773">Sia proporzionato alle dimensioni e agli utili della società.</li>
<li data-start="774" data-end="844">Sia effettivamente erogato e risultante nelle scritture contabili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="846" data-end="1171"><strong data-start="849" data-end="869">Esempio pratico:</strong> Se una SRL ha un utile lordo di 100.000 euro e riconosce un compenso di 40.000 euro all’amministratore, tale importo sarà interamente deducibile, abbassando l’imponibile della società a 60.000 euro. Questo riduce l’IRES (24%) e l’IRAP (3,9%), generando un risparmio fiscale di circa <strong data-start="1153" data-end="1168">11.160 euro</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1173" data-end="1235"><strong data-start="1177" data-end="1233">Tassazione progressiva vs. Flat Tax sui dividendi</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1236" data-end="1415">Un amministratore-socio può scegliere di percepire parte della remunerazione sotto forma di <strong data-start="1328" data-end="1341">dividendi</strong>, che sono tassati in modo più favorevole rispetto al compenso. Infatti:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1416" data-end="1619">
<li data-start="1416" data-end="1504">Il <strong data-start="1421" data-end="1481">compenso è soggetto a IRPEF progressiva (dal 23% al 43%)</strong> e a contributi INPS.</li>
<li data-start="1505" data-end="1619">I <strong data-start="1509" data-end="1575">dividendi delle SRL sono tassati con un’aliquota fissa del 26%</strong> e non prevedono contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1621" data-end="1915"><strong data-start="1624" data-end="1644">Esempio pratico:</strong> Se un amministratore percepisce <strong data-start="1677" data-end="1704">50.000 euro di compenso</strong>, può arrivare a pagare oltre <strong data-start="1734" data-end="1777">25.000 euro tra IRPEF e contributi INPS</strong>. Se invece incassa la stessa cifra come dividendi, la tassazione è limitata al <strong data-start="1857" data-end="1864">26%</strong>, quindi pagherà <strong data-start="1881" data-end="1912">solo 13.000 euro di imposte</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1917" data-end="1988"><strong data-start="1921" data-end="1986">Rimborso spese documentate</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1989" data-end="2186">Un’alternativa al compenso puro è l’utilizzo del <strong data-start="2038" data-end="2056">rimborso spese</strong>, che consente di riconoscere somme all’amministratore senza che queste siano soggette a tassazione. Il rimborso può riguardare:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2187" data-end="2349">
<li data-start="2187" data-end="2243"><strong data-start="2189" data-end="2211">Spese di trasferta</strong> (vitto, alloggio, trasporti).</li>
<li data-start="2244" data-end="2300"><strong data-start="2246" data-end="2271">Rimborsi chilometrici</strong> per uso del proprio mezzo.</li>
<li data-start="2301" data-end="2349"><strong data-start="2303" data-end="2334">Rimborso acquisti aziendali</strong> documentati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2351" data-end="2667"><strong data-start="2354" data-end="2374">Esempio pratico:</strong> Un amministratore che sostiene <strong data-start="2406" data-end="2458">10.000 euro di spese di viaggio e rappresentanza</strong> può ricevere lo stesso importo a titolo di rimborso, senza pagare imposte o contributi. Se invece questi 10.000 euro fossero erogati come compenso, sarebbero tassati con <strong data-start="2629" data-end="2664">fino al 50% di prelievo fiscale</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2669" data-end="2735"><strong data-start="2673" data-end="2733">Indennità di Fine Mandato (TFM): tassazione agevolata</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2736" data-end="2905">L’<strong data-start="2738" data-end="2773">Indennità di Fine Mandato (TFM)</strong> è un compenso che la società accantona per l’amministratore e che verrà erogato alla fine dell’incarico. I vantaggi fiscali sono:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2906" data-end="3100">
<li data-start="2906" data-end="2982">La società <strong data-start="2919" data-end="2950">deduce integralmente il TFM</strong> negli anni di accantonamento.</li>
<li data-start="2983" data-end="3100">L’amministratore paga imposte solo alla percezione, con un’aliquota media ridotta rispetto all’IRPEF progressiva.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="3102" data-end="3373"><strong data-start="3105" data-end="3125">Esempio pratico:</strong> Se una società accantona <strong data-start="3151" data-end="3182">20.000 euro di TFM all’anno</strong> per 5 anni, deduce <strong data-start="3202" data-end="3218">100.000 euro</strong> dal reddito imponibile. Quando l’amministratore incassa il TFM, lo tassa con l’aliquota media IRPEF, che spesso è inferiore rispetto a quella ordinaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="3375" data-end="3445"><strong data-start="3379" data-end="3443">Auto aziendale: deduzioni e vantaggi per l’amministratore</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="3446" data-end="3525">L’auto aziendale può essere concessa all’amministratore con vantaggi fiscali:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="3526" data-end="3756">
<li data-start="3526" data-end="3605"><strong data-start="3528" data-end="3556">Noleggio a lungo termine</strong>: la società può dedurre il costo fino al 100%.</li>
<li data-start="3606" data-end="3756"><strong data-start="3608" data-end="3626">Fringe benefit</strong>: l’auto è in uso promiscuo e la tassazione dipende dalle emissioni di CO₂ (con riduzione dell’imponibile per l’amministratore).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="3758" data-end="4033"><strong data-start="3761" data-end="3781">Esempio pratico:</strong> Se l’azienda noleggia un’auto per <strong data-start="3816" data-end="3838">1.000 euro al mese</strong>, può dedurre il 20% del costo e detrarre il 40% dell’IVA. Se invece concede un’auto con basse emissioni in fringe benefit, l’amministratore pagherà un’imposta ridotta sul valore del beneficio.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="4035" data-end="4105"><strong data-start="4039" data-end="4103">Welfare Aziendale</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="4106" data-end="4206">Il welfare aziendale consente di attribuire all’amministratore beni e servizi <strong data-start="4184" data-end="4197">esentasse</strong>, come:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="4207" data-end="4399">
<li data-start="4207" data-end="4260"><strong data-start="4209" data-end="4224">Buoni pasto</strong> (esenti fino a 8 euro al giorno).</li>
<li data-start="4261" data-end="4342"><strong data-start="4263" data-end="4299">Assistenza sanitaria integrativa</strong> (deducibile fino a 3.615,20 euro annui).</li>
<li data-start="4343" data-end="4399"><strong data-start="4345" data-end="4396">Rimborso trasporti pubblici e spese scolastiche</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="4401" data-end="4634"><strong data-start="4404" data-end="4424">Esempio pratico:</strong> Se l’amministratore riceve <strong data-start="4452" data-end="4485">5.000 euro di benefit welfare</strong>, ottiene lo stesso vantaggio economico di un aumento di stipendio, ma senza pagare imposte e contributi, mentre l’azienda deduce l’intero importo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="4401" data-end="4634">Combinando più strategie fiscali, è possibile ridurre drasticamente il prelievo su compenso e contributi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="4696" data-end="5101">Ad esempio, un amministratore può:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="4696" data-end="5101"> Percepire un compenso più basso ma compensarlo con dividendi.</li>
<li data-start="4696" data-end="5101">Ricevere rimborsi spese e benefit welfare invece di aumenti di stipendio.</li>
<li data-start="4696" data-end="5101">Accumulare un TFM per ridurre la tassazione futura.</li>
<li data-start="4696" data-end="5101">Usare un’auto aziendale per ridurre il reddito imponibile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="5103" data-end="5278">Grazie a queste soluzioni, il carico fiscale complessivo può essere ridotto <strong data-start="5179" data-end="5196">anche del 50%</strong>, garantendo risparmi significativi sia per la società che per l’amministratore.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="5103" data-end="5278">Considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="22" data-end="374">Ridurre il carico fiscale sul compenso dell’amministratore è possibile adottando strategie efficaci e pienamente legali. Oltre al classico stipendio, è conveniente integrare la remunerazione con <strong data-start="217" data-end="309">dividendi, rimborsi spese, welfare aziendale, indennità di fine mandato e auto aziendale</strong>, ottimizzando così la tassazione e i contributi previdenziali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="376" data-end="617">Tuttavia, è fondamentale rispettare le normative fiscali e documentare correttamente ogni scelta per evitare contestazioni. Per trovare la soluzione più adatta alla propria situazione, una pianificazione fiscale su misura è essenziale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Come-ridurre-tasse-e-contributi/">Compenso Amministratore: Come ridurre tasse e contributi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Come-ridurre-tasse-e-contributi/">Compenso Amministratore: Come ridurre tasse e contributi</a> was first posted on Febbraio 26, 2025 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 14:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore spa]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENSO AMMINISTRATORE SRL]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione dividendi tassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Gestione fiscale compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa fiscale amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[Vantaggi fiscali compenso amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’amministratore di una società svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella crescita aziendale, e il suo compenso rappresenta un tema centrale non solo per la gestione interna, ma anche per le implicazioni fiscali. In questo articolo esploreremo tutto ciò che riguarda il compenso dell’amministratore, le alternative tra compenso e distribuzione degli utili, i vantaggi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/">Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/">Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</a> was first posted on Dicembre 3, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’amministratore di una società svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella crescita aziendale, e il suo compenso rappresenta un tema centrale non solo per la gestione interna, ma anche per le implicazioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo esploreremo tutto ciò che riguarda il compenso dell’amministratore, le alternative tra compenso e distribuzione degli utili, i vantaggi fiscali di ciascuna scelta e alcuni esempi pratici per comprendere meglio le dinamiche fiscali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è il compenso dell’amministratore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il compenso dell’amministratore è il corrispettivo economico riconosciuto a chi ricopre la carica di amministratore in una società. Questo compenso può essere stabilito in vari modi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Attraverso lo statuto societario:</strong> Lo statuto della società può definire criteri specifici o una soglia massima per il compenso.</li>
<li><strong>Deliberazione dell’assemblea dei soci:</strong> In molte società, l’assemblea ordinaria decide annualmente il compenso dell’amministratore.</li>
<li><strong>Contratti specifici:</strong> Può essere formalizzato un contratto che definisce modalità di pagamento e dettagli fiscali.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Normativa di riferimento</strong><br />
L’articolo 2389 del Codice Civile regola il compenso degli amministratori nelle società di capitali, sottolineando la necessità di una delibera assembleare per stabilirlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista fiscale, il compenso dell’amministratore rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, con specifiche detrazioni e aliquote applicabili.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Compenso dell’amministratore vs Distribuzione degli utili</h2>
<p style="text-align: justify;">La scelta tra riconoscere un compenso all’amministratore o distribuire gli utili è una decisione cruciale che può influenzare la fiscalità della società e dei suoi soci. Ognuna di queste opzioni presenta vantaggi e svantaggi, a seconda della struttura aziendale, del regime fiscale e delle esigenze dei soci.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il compenso dell’amministratore</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Attribuire un compenso all’amministratore è una scelta che permette di remunerare in modo diretto il suo lavoro e il suo impegno. Tuttavia, questa opzione ha implicazioni fiscali specifiche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposizione fiscale</strong>: Il compenso dell’amministratore è soggetto all’IRPEF e ai contributi previdenziali (INPS Gestione Separata o casse professionali). L’aliquota fiscale varia in base agli scaglioni di reddito, arrivando fino al 43% per le fasce più alte.</li>
<li><strong>Deducibilità per la società</strong>: Uno dei principali vantaggi del compenso è che rappresenta un costo deducibile per la società, riducendo l’imponibile IRES e IRAP.</li>
<li><strong>Liquidità immediata</strong>: La liquidazione periodica del compenso garantisce un flusso di cassa regolare per l’amministratore.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>La distribuzione degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">La distribuzione degli utili è un’alternativa che consente di riconoscere ai soci i profitti generati dalla società. Dal punto di vista fiscale:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta sostitutiva</strong>: Gli utili distribuiti ai soci persone fisiche sono tassati con un’aliquota fissa del 26% (per partecipazioni non qualificate), senza ulteriori contributi previdenziali.</li>
<li><strong>Non deducibilità</strong>: A differenza del compenso, gli utili distribuiti non sono deducibili dal reddito della società, con un impatto maggiore sull’IRES e sull’IRAP.</li>
<li><strong>Limitazioni societarie</strong>: Gli utili possono essere distribuiti solo dopo l’approvazione del bilancio e in presenza di riserve sufficienti.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico di calcolo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Supponiamo una società con un utile di €100.000.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compenso dell’amministratore</strong>: Se la società decide di riconoscere un compenso di €50.000, questa somma sarà dedotta dal reddito imponibile, riducendo l’IRES dovuta. Tuttavia, l’amministratore dovrà pagare IRPEF e contributi sulla somma ricevuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Distribuzione utili</strong>: Se la società opta per distribuire €50.000, pagherà l’IRES sull’intero utile, e i soci riceveranno gli utili con una tassazione fissa del 26%.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-31402 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/flat-lay-payroll-concept-with-document.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Esempio dettagliato compenso dell’amministratore</h2>
<p style="text-align: justify;">Analizziamo un esempio pratico per comprendere meglio le implicazioni fiscali della scelta di assegnare un compenso all’amministratore.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario</strong>:</h3>
<p style="text-align: justify;">Una SRL ha un utile ante imposte di <strong>€100.000</strong> e decide di destinare un compenso di <strong>€50.000</strong> all’amministratore, lasciando il restante utile come base imponibile per la società. Supponiamo che l’amministratore rientri nel secondo scaglione IRPEF (27%) e sia iscritto alla Gestione Separata INPS con un’aliquota contributiva del 25,72%.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per la società:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Utile ante imposte</strong>: €100.000</li>
<li><strong>Compenso all’amministratore (deducibile)</strong>: €50.000</li>
<li><strong>Reddito imponibile societario</strong>: €100.000 &#8211; €50.000 = <strong>€50.000</strong></li>
<li><strong>IRES dovuta (24%)</strong>: €50.000 x 24% = <strong>€12.000</strong></li>
<li><strong>IRAP (ipotizzando un’aliquota del 3,9%)</strong>: €50.000 x 3,9% = <strong>€1.950</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte per la società</strong>: €12.000 + €1.950 = <strong>€13.950</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per l’amministratore:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compenso lordo percepito</strong>: €50.000</li>
<li><strong>Contributi INPS (25,72%)</strong>: €50.000 x 25,72% = <strong>€12.860</strong></li>
<li><strong>Reddito imponibile IRPEF</strong>: €50.000 &#8211; €12.860 = <strong>€37.140</strong></li>
<li><strong>Imposta IRPEF (27% sul reddito imponibile)</strong>: €37.140 x 27% = <strong>€10.028</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte e contributi per l’amministratore</strong>: €12.860 + €10.028 = <strong>€22.888</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Sintesi dell’impatto totale:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione complessiva (società + amministratore)</strong>: €13.950 + €22.888 = <strong>€36.838</strong></li>
<li><strong>Compenso netto per l’amministratore</strong>: €50.000 &#8211; €22.888 = <strong>€27.112</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In questo esempio, la scelta di riconoscere un compenso all’amministratore consente alla società di abbassare l’imponibile fiscale, ma il netto percepito dall’amministratore subisce un’erosione significativa a causa dei contributi previdenziali e dell’IRPEF.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Esempio dettagliato sulla distribuzione degli utili</h2>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere meglio il confronto, analizziamo ora cosa accade se, invece di riconoscere un compenso all’amministratore, la società decide di distribuire gli utili agli azionisti, incluso l’amministratore stesso.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Scenario</strong>:</h3>
<p style="text-align: justify;">La stessa SRL ha un utile ante imposte di <strong>€100.000</strong>, che decide di distribuire interamente come utili ai soci dopo aver pagato le imposte societarie. Supponiamo che l’amministratore sia un socio con una partecipazione qualificata del 50%.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per la società:</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Utile ante imposte</strong>: €100.000</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>IRES (24%)</strong>: €100.000 x 24% = <strong>€24.000</strong></li>
<li><strong>IRAP (3,9%)</strong>: €100.000 x 3,9% = <strong>€3.900</strong></li>
<li><strong>Utile netto dopo imposte</strong>: €100.000 &#8211; (€24.000 + €3.900) = <strong>€72.100</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte per la società</strong>: €24.000 + €3.900 = <strong>€27.900</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Calcolo dell’impatto fiscale per i soci:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Utile netto distribuito (quota dell’amministratore)</strong>: €72.100 x 50% = <strong>€36.050</strong></li>
<li><strong>Tassazione sui dividendi (26%)</strong>: €36.050 x 26% = <strong>€9.373</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Totale imposte per l’amministratore socio</strong>: €9.373<br />
<strong>Netto percepito dall’amministratore socio</strong>: €36.050 &#8211; €9.373 = <strong>€26.677</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Sintesi dell’impatto totale:</strong></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione complessiva (società + amministratore)</strong>: €27.900 + €9.373 = <strong>€37.273</strong></li>
<li><strong>Netto percepito dall’amministratore socio</strong>: <strong>€26.677</strong></li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione sul confronto</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Compenso dell’amministratore</strong>: È fiscalmente vantaggioso quando l’obiettivo è ridurre l’imponibile della società. Tuttavia, comporta un maggior carico contributivo.</li>
<li><strong>Distribuzione utili</strong>: È una scelta più semplice e priva di oneri previdenziali, ma non consente vantaggi fiscali alla società, che paga l’IRES sull’intero utile.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Strategie per ottimizzare la fiscalità del compenso dell’amministratore</h2>
<p style="text-align: justify;">Per scegliere la strategia migliore tra il compenso dell’amministratore e la distribuzione degli utili, è fondamentale analizzare le caratteristiche della società, la situazione personale del socio/amministratore e le opportunità offerte dalla normativa fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito, alcune strategie utili per ottimizzare il carico fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>1. Compenso misto: fisso e variabile</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un modo per equilibrare gli oneri fiscali è riconoscere all’amministratore un compenso misto: una parte fissa e una parte variabile legata agli utili della società o al raggiungimento di obiettivi specifici.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La parte variabile può essere parametrata all’andamento della società, incentivando la crescita.</li>
<li>La parte fissa deducibile riduce l’imponibile IRES.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione</strong>: La parte variabile deve essere chiaramente definita e legata a criteri oggettivi per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>2. Contributi previdenziali e casse professionali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Gli amministratori con iscrizione a casse professionali (ad esempio, gli ingegneri o gli avvocati) possono beneficiare di aliquote previdenziali più basse rispetto alla Gestione Separata INPS, che supera il 25%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Riduzione del carico previdenziale.</li>
<li>Possibilità di versamenti integrativi volontari deducibili dal reddito.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico</strong>: Un ingegnere amministratore con iscrizione a Inarcassa paga un’aliquota contributiva intorno al 16%, ben inferiore a quella INPS.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>3. Distribuzione controllata degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se la società ha soci persone fisiche con diverse partecipazioni, è possibile ottimizzare la distribuzione degli utili in base alle loro aliquote fiscali personali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Strategia fiscale</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Distribuire una maggiore quota di utili ai soci con una tassazione personale più bassa.</li>
<li>Limitare la distribuzione agli amministratori per evitare il cumulo con altri redditi da lavoro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione</strong>: Questa strategia deve rispettare i diritti proporzionali dei soci, a meno che lo statuto non preveda modalità di distribuzione personalizzate.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>4. Regime forfettario per il compenso</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, l’amministratore potrebbe avvalersi del regime forfettario se rispetta i requisiti (ad esempio, non superare i 85.000 euro di fatturato personale annuo). In questo regime, il compenso dell’amministratore è tassato con un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi anni di attività).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Aliquota fiscale ridotta.</li>
<li>Esenzione IVA per le prestazioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Limiti</strong>: Non è applicabile se l’attività di amministrazione è esercitata esclusivamente per la società che eroga il compenso.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>5. Creazione di una holding per ottimizzare la tassazione degli utili</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Un’ulteriore strategia avanzata è la creazione di una holding a cui attribuire le partecipazioni societarie. Gli utili distribuiti alla holding sono tassati con un’imposta ridotta grazie alla cosiddetta <strong>Participation Exemption (PEX)</strong>. Successivamente, la holding può distribuire gli utili ai soci in modo ottimizzato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Esempio pratico</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La società operativa distribuisce €100.000 di utili alla holding.</li>
<li>Grazie al regime PEX, solo il 5% degli utili è tassabile, riducendo drasticamente il carico fiscale.</li>
<li>La holding distribuisce gli utili ai soci applicando strategie personalizzate.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>6. Pianificazione fiscale internazionale</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Se l’amministratore risiede all’estero, è possibile sfruttare i trattati internazionali contro la doppia imposizione (DTA) per ridurre la tassazione del compenso o degli utili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vantaggi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Riduzione delle imposte grazie a regimi fiscali favorevoli in paesi come Malta, Cipro o Svizzera.</li>
<li>Ottimizzazione dei flussi di cassa con costi operativi contenuti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione</strong>: Questa strategia deve essere strutturata in modo conforme alle normative di residenza fiscale per evitare contestazioni.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-31405 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2024/12/magnifying-glass-charts-graphs-paper-financial-development-banking-account-statistics.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Regime fiscale specifico per le SRL e SPA</h2>
<p style="text-align: justify;">La natura giuridica della società influisce significativamente sulle modalità di tassazione del compenso dell’amministratore e della distribuzione degli utili.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito, analizziamo i regimi fiscali più rilevanti per SRL e SPA, due delle forme societarie più comuni.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Compenso dell’amministratore nelle SRL</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nelle SRL, il compenso dell’amministratore è regolato dallo statuto societario o da delibere assembleari, che devono definire con precisione le modalità e l’ammontare del compenso. Fiscalmente, si applicano le seguenti regole:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tassazione personale dell’amministratore</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il compenso percepito dall’amministratore è assimilato al reddito da lavoro dipendente (art. 50 TUIR), ma senza vincolo di subordinazione.</li>
<li>Soggetto all’IRPEF con aliquote progressive (dal 23% al 43%).</li>
<li>È obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (Gestione Separata) o a casse professionali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deducibilità per la società</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il compenso rappresenta un costo deducibile ai fini IRES (aliquota 24%) e IRAP (aliquota regionale variabile, generalmente 3,9%).</li>
<li>Tuttavia, ai fini IRAP, è rilevante verificare se il compenso rientri tra le spese che influenzano il valore della produzione netta.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Distribuzione degli utili nelle SRL</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Per le SRL, la distribuzione degli utili segue un regime fiscale specifico a seconda della tipologia di partecipazione detenuta dai soci:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Partecipazioni qualificate</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Soci che possiedono oltre il 25% del capitale sociale in società non quotate sono tassati sui dividendi percepiti. Tuttavia, la normativa prevede che solo il <strong>58,14% del dividendo</strong> concorra alla formazione del reddito imponibile IRPEF.</li>
<li>Questo comporta un carico fiscale effettivo più basso rispetto a un compenso diretto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Partecipazioni non qualificate</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>I dividendi percepiti sono tassati con una <strong>imposta sostitutiva del 26%</strong>, indipendentemente dal reddito personale del socio.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Compenso e utili nelle SPA</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Nelle SPA, le modalità di determinazione del compenso e la distribuzione degli utili sono simili a quelle delle SRL, ma vi sono alcune differenze rilevanti:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compenso amministratori</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lo statuto o una delibera assembleare può prevedere compensi fissi, variabili o misti. È anche possibile stabilire compensi in base al bilancio o al risultato economico.</li>
<li>La fiscalità personale dell’amministratore segue le stesse regole delle SRL: IRPEF e contributi previdenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Distribuzione degli utili</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La distribuzione è tassata con imposta sostitutiva del 26% per i soci persone fisiche (partecipazioni non qualificate).</li>
<li>Per i soci con partecipazioni qualificate, il 58,14% del dividendo è imponibile IRPEF.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota importante</strong>: Le SPA possono emettere azioni privilegiate, che garantiscono ai soci dividendi superiori rispetto alle azioni ordinarie, un’opzione non disponibile nelle SRL.</p>
<h3>Riepilogo fiscale: SRL vs SPA</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 98.2696%; height: 252px;">
<tbody>
<tr style="height: 26px;">
<th style="width: 40.0861%; height: 26px;"><span style="color: #3366ff;"><strong>Parametro</strong></span></th>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;"><strong><span style="color: #3366ff;">SRL</span></strong></td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;"><span style="color: #3366ff;"> <strong>SPA</strong></span></td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong><span style="color: #000000;">Tassazione compenso</span></strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">IRPEF + INPS</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">IRPEF + INPS</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Deducibilità compenso</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">Totale ai fini IRES e IRAP</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">Totale ai fini IRES e IRAP</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Tassazione utili (non qualificata)</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">26% sostitutiva</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">26% sostitutiva</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Tassazione utili (qualificata)</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;">58,14% imponibile IRPEF</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;">58,14% imponibile IRPEF</td>
</tr>
<tr style="height: 26px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 26px;"><strong>Aliquota IRES</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 26px;"> 24%</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 26px;"> 24%</td>
</tr>
<tr style="height: 10px;">
<td style="width: 40.0861%; height: 10px;"><strong>Aliquota IRAP</strong></td>
<td style="width: 29.5868%; height: 10px;">~3,9%</td>
<td style="width: 33.0808%; height: 10px;">~3,9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle SRL e SPA, la scelta tra compenso e utili deve tenere conto non solo dell’imposizione fiscale diretta, ma anche di fattori come i contributi previdenziali, la deducibilità per la società e la tipologia di partecipazione. Nelle SPA, le azioni privilegiate possono offrire un ulteriore strumento per ottimizzare la distribuzione dei dividendi.</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">La gestione del compenso dell’amministratore e la scelta tra compenso e distribuzione degli utili rappresentano decisioni strategiche fondamentali per ottimizzare la fiscalità di una società. Ogni opzione presenta vantaggi e criticità, che devono essere attentamente valutati in funzione delle specifiche esigenze aziendali e personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Optare per il <strong>compenso dell’amministratore</strong> consente di beneficiare della deducibilità fiscale per la società, riducendo l’imponibile IRES e IRAP. Tuttavia, questo comporta un maggiore carico contributivo per l’amministratore, che deve affrontare anche le aliquote progressive IRPEF. Per contro, la <strong>distribuzione degli utili</strong> è meno gravosa dal punto di vista previdenziale, ma non offre alcun vantaggio in termini di deducibilità fiscale per la società.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta migliore spesso risiede in un <strong>equilibrio tra le due opzioni</strong>, affiancata da strategie fiscali mirate, come l’utilizzo di regimi agevolati, la gestione di partecipazioni qualificate o la creazione di strutture come holding. Per le società di grandi dimensioni, ulteriori strumenti come le azioni privilegiate o i contratti misti di remunerazione possono garantire una maggiore flessibilità e risparmio.</p>
<p style="text-align: justify;">In un contesto normativo in costante evoluzione, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati per pianificare e gestire in modo ottimale il carico fiscale. Una consulenza mirata può fare la differenza non solo in termini di risparmio, ma anche per garantire la conformità alle normative fiscali ed evitare potenziali sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Adottare una visione strategica della fiscalità, con un’attenzione particolare agli obblighi normativi e alle opportunità offerte dalla legislazione, permette sia all’amministratore che alla società di raggiungere obiettivi economici sostenibili e massimizzare i benefici nel lungo termine.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/">Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-Amministratore-Guida-Completa-su-Norme-Tassazione-e-Vantaggi-Fiscali/">Compenso Amministratore: Guida Completa su Norme, Tassazione e Vantaggi Fiscali</a> was first posted on Dicembre 3, 2024 at 3:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore di un’associazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-di-un-associazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 15:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Come pagare l'amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Somme erogate ad amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo compenso amministratore online]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso amministratore associazione]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso amministratore con partita IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[Compenso amministratore SRL senza busta paga Calcolo compenso amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[unico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il legale rappresentante e gli amministratori di un'associazione hanno un ruolo chiave. Spesso sorge la domanda su come retribuirli correttamente.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-di-un-associazione/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore di un’associazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-di-un-associazione/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore di un’associazione</a> was first posted on Ottobre 17, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito delle associazioni, la figura del legale rappresentante, così come quella dell&#8217;amministratore o di un membro del consiglio direttivo, riveste un ruolo centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste persone sono responsabili della gestione e della rappresentanza legale dell&#8217;associazione, ma spesso emerge una domanda: <strong>come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore di un’associazione?</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;">Tipologia di Associazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di affrontare la questione del compenso, è fondamentale distinguere il tipo di associazione di cui stiamo parlando, poiché le modalità di pagamento possono variare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Associazioni senza scopo di lucro</strong>: come le <strong>APS</strong> (Associazioni di Promozione Sociale) e le <strong>ODV</strong> (Organizzazioni di Volontariato), hanno regole più restrittive sul compenso dei propri amministratori.</li>
<li><strong>Associazioni sportive dilettantistiche</strong> (ASD) e altre associazioni più strutturate possono prevedere un compenso per i membri del consiglio direttivo.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Lavoro Volontario o Retribuito</h2>
<p style="text-align: justify;">Nelle associazioni, il legale rappresentante e i membri del consiglio direttivo possono agire come <strong>volontari</strong> o <strong>professionisti retribuiti</strong>. La scelta tra le due forme dipende dagli scopi dell&#8217;associazione e dal tipo di rapporto stabilito.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Volontariato</strong>: in molte associazioni senza scopo di lucro, il lavoro svolto dal legale rappresentante e dai membri del consiglio direttivo è volontario e non prevede compensi. Tuttavia, possono ricevere rimborsi spese, purché queste siano debitamente documentate e legate all’attività svolta per l’associazione.</li>
<li><strong>Retribuzione</strong>: se l&#8217;associazione prevede la possibilità di retribuire i propri amministratori, deve essere esplicitamente previsto nello statuto.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Statuto e Delibere Assembleari</h2>
<p style="text-align: justify;">Il primo passo per capire se e come pagare il legale rappresentante o un amministratore è consultare lo <strong>statuto</strong> dell&#8217;associazione. Lo statuto è il documento fondamentale che regola la vita dell’associazione e stabilisce, tra le altre cose, se sia possibile prevedere un compenso per chi ricopre cariche amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Se lo statuto non prevede esplicitamente alcuna remunerazione, l&#8217;associazione può eventualmente modificarlo attraverso una <strong>delibera assembleare</strong> che deve essere approvata dai soci. È importante che tali decisioni siano sempre <strong>trasparenti</strong> e rispettino le normative vigenti, soprattutto in ambito fiscale.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Tipologie di Compenso</h2>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;associazione decide di retribuire i suoi amministratori, può farlo attraverso diverse forme di pagamento:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Rimborso spese</strong>: i membri del consiglio direttivo possono essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Questi rimborsi devono essere debitamente documentati e devono riguardare spese effettivamente sostenute.</li>
<li><strong>Compenso come collaboratore occasionale o subordinato</strong>: se il ruolo del legale rappresentante o dell&#8217;amministratore richiede un impegno continuativo e professionale, è possibile prevedere un <strong>contratto di collaborazione occasionale</strong> oppure un <strong>contratto di lavoro subordinato</strong>. In tal caso, l’associazione deve rispettare tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sociale, versando i contributi necessari.</li>
<li><strong>Compenso sotto forma di compensi sportivi dilettantistici</strong>: nelle <strong>ASD</strong>, i compensi legati all&#8217;attività sportiva dilettantistica possono essere pagati fino a una certa soglia (10.000 euro annui senza ritenuta d&#8217;acconto, fino a 15.000 euro annui con una tassazione agevolata).</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Aspetti Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">Pagare il legale rappresentante o gli amministratori di un’associazione può avere rilevanti implicazioni fiscali. I compensi possono essere soggetti a tassazione, a meno che non rientrino in specifiche esenzioni previste dalla normativa. Tra i principali aspetti da considerare ci sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Ritenuta d&#8217;acconto</strong>: se l’associazione paga un compenso, dovrà applicare la ritenuta d’acconto secondo le norme previste dal <strong>TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)</strong>.</li>
<li><strong>Contributi previdenziali</strong>: nel caso di collaborazioni continuative o di lavoro subordinato, è obbligatorio versare i contributi previdenziali all’INPS.</li>
<li><strong>Rimborsi spese forfettari</strong>: possono essere esenti da tassazione se strettamente legati alle attività associative, ma è importante che siano adeguatamente documentati.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Limiti Imposti dalla Legge sul Terzo Settore</h2>
<p style="text-align: justify;">Per le associazioni che rientrano nel <strong>Terzo Settore</strong>, la riforma del 2017 ha introdotto limiti stringenti per il compenso dei membri del consiglio direttivo. In particolare, la legge impone che <strong>l&#8217;ammontare complessivo dei compensi non superi il 20% delle spese complessive dell&#8217;associazione</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Pagare il legale rappresentante o gli amministratori di un’associazione è un aspetto delicato che richiede il rispetto di normative specifiche, a partire dallo statuto dell’associazione stessa.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-di-un-associazione/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore di un’associazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-di-un-associazione/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore di un’associazione</a> was first posted on Ottobre 17, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come pagare il legale rappresentante e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La normativa che disciplina il pagamento del legale rappresentante e/o degli amministratori (o membri del consiglio direttivo) di un'associazione è complessa e variegata, in quanto dipende da diversi fattori.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> was first posted on Giugno 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:126">La normativa che disciplina il pagamento del legale rappresentante e/o degli amministratori (o membri del consiglio direttivo) di un&#8217;associazione è complessa e variegata, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="7:1-7:45">
<li data-sourcepos="7:1-7:45"><strong>Tipologia di associazione:</strong> associazione senza scopo di lucro (ONLUS, APS, etc.), associazione sportiva dilettantistica (ASD, SSD), etc.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:19"><strong>Attività svolte dall&#8217;associazione:</strong> attività istituzionali, attività commerciali, etc.</li>
<li data-sourcepos="9:1-9:80"><strong>Modalità di conferimento dell&#8217;incarico:</strong> nomina assembleare, elezione, etc.</li>
<li data-sourcepos="10:1-11:0"><strong>Regime fiscale prescelto dall&#8217;associazione:</strong> regime forfettario, regime ordinario, etc.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="12:1-12:23">Regime forfettario</h2>
<p data-sourcepos="14:1-14:137">In generale, le associazioni che adottano il regime forfettario possono erogare compensi al legale rappresentante e/o agli amministratori <strong>a titolo di collaborazione coordinata e continuativa</strong> (co.co.). In questo caso, i compensi erogati sono <strong>soggetti a ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> a carico dell&#8217;associazione, con aliquote variabili a seconda del fatturato annuale dell&#8217;associazione. L&#8217;associazione dovrà inoltre versare i <strong>contributi previdenziali obbligatori</strong> all&#8217;INPS.</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:21">Regime ordinario</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:139">Le associazioni che adottano il regime ordinario possono erogare compensi al legale rappresentante e/o agli amministratori in due modalità:</p>
<ul data-sourcepos="20:1-20:305">
<li data-sourcepos="20:1-20:305"><strong>A titolo di lavoro dipendente:</strong> in questo caso, i compensi erogati sono <strong>soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria</strong> e a <strong>ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> a carico dell&#8217;associazione. L&#8217;associazione dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di <strong>gestione del rapporto di lavoro dipendente</strong>.</li>
<li data-sourcepos="21:1-22:0"><strong>A titolo di prestazione d&#8217;opera professionale:</strong> in questo caso, i compensi erogati sono <strong>soggetti a ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> a carico dell&#8217;associazione, con aliquote variabili a seconda del regime fiscale del professionista (ad esempio, 20% per i professionisti iscritti all&#8217;albo). Il professionista dovrà inoltre emettere <strong>fattura</strong> all&#8217;associazione per i compensi erogati.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="23:1-23:21">Casi particolari</h2>
<ul data-sourcepos="25:1-26:210">
<li data-sourcepos="25:1-25:279"><strong>Rimborsi spese:</strong> le associazioni possono rimborsare al legale rappresentante e/o agli amministratori le <strong>spese effettivamente sostenute</strong> nell&#8217;espletamento del loro incarico. I rimborsi spesa non sono soggetti a tassazione, a condizione che siano adeguatamente documentati.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:210"><strong>Prestazioni occasionali:</strong> le associazioni possono erogare compensi per <strong>prestazioni occasionali</strong> di valore non superiore a 6.775 euro annui a ciascun percipiente. I compensi erogati sono <strong>soggetti a ritenuta d&#8217;acconto IRPEF e addizionali</strong> al 20% a carico dell&#8217;associazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="28:1-28:19">Documentazione</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:175">L&#8217;erogazione di qualsiasi compenso al legale rappresentante e/o agli amministratori di un&#8217;associazione deve essere sempre accompagnata da adeguata <strong>documentazione</strong>, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="32:1-36:0">
<li data-sourcepos="32:1-32:49">Delibera assembleare che autorizza il pagamento</li>
<li data-sourcepos="33:1-33:43">Contratto di collaborazione (se del caso)</li>
<li data-sourcepos="34:1-34:23">Fattura (se del caso)</li>
<li data-sourcepos="35:1-36:0">Note spese (per rimborsi)</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-pagare-il-legale-rappresentante-eo-l-amministratore-o-membro-del-consiglio-direttivo-di-una-associazione-guida-aggiornata-2024/">Come pagare il legale rappresentante e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024</a> was first posted on Giugno 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[abbattere imposte e contributi]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di trasferta]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi chilometrici]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso spese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Mondo del compenso degli amministratori di società Nel panorama aziendale moderno, la figura dell&#8217;amministratore di società riveste un ruolo cruciale per la gestione e il successo di un&#8217;impresa. Tuttavia, questa posizione comporta anche una serie di responsabilità fiscali che possono incidere significativamente sul compenso netto percepito. In questo contesto, diventa fondamentale esplorare strategie efficaci [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Mondo del compenso degli amministratori di società</h2>
<p>Nel panorama aziendale moderno, la figura dell&#8217;amministratore di società riveste un ruolo cruciale per la gestione e il successo di un&#8217;impresa. Tuttavia, questa posizione comporta anche una serie di <strong>responsabilità fiscali</strong> che possono incidere significativamente sul compenso netto percepito. In questo contesto, diventa fondamentale esplorare strategie efficaci per ottimizzare la gestione fiscale, con l&#8217;obiettivo di abbattere imposte e contributi, garantendo al contempo la piena conformità alle normative vigenti. Questo articolo si propone di guidare amministratori e società attraverso le possibilità offerte dalla legislazione italiana per ridurre il carico fiscale associato al compenso degli amministratori, esplorando tecniche di pianificazione fiscale, incentivi fiscali disponibili, e le ultime novità legislative in materia.</p>
<p>Questo approccio non solo permetterà di massimizzare il compenso netto per gli amministratori ma contribuirà anche alla salute finanziaria dell&#8217;impresa, ottimizzando le risorse disponibili per investimenti e sviluppo.</p>
<p>La determinazione del compenso dell&#8217;amministratore di una società è un processo che richiede un&#8217;attenta considerazione di vari fattori e deve essere conforme alle norme legali e statutarie applicabili. <strong>Il compenso può essere stabilito dall&#8217;assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione, a seconda della struttura e delle regole interne della società.</strong></p>
<p>Ecco i principali <strong>passaggi e criteri</strong> coinvolti nella determinazione del compenso degli amministratori:</p>
<ol>
<li><strong> Normativa e Statuto Societario</strong></li>
</ol>
<p>La legge e lo statuto societario forniscono il quadro entro cui deve essere stabilito il compenso degli amministratori. Lo statuto può dettagliare le modalità di determinazione del compenso o delegare questa decisione all&#8217;assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione. La conformità alle normative vigenti è fondamentale per evitare potenziali contestazioni legali.</p>
<ol start="2">
<li><strong> Delibera dell&#8217;Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione</strong></li>
</ol>
<p>Generalmente, il compenso viene stabilito attraverso una delibera dell&#8217;assemblea dei soci o, in alcuni casi, del consiglio di amministrazione. Questa delibera deve essere presa in considerazione dei compiti e delle responsabilità affidati all&#8217;amministratore, nonché della situazione economica della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong> Fattori di valutazione</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso può essere influenzato da vari fattori, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>Dimensione e complessità della società:</strong> società più grandi e complesse tendono a offrire compensi più elevati.</li>
<li><strong>Settore di attività:</strong> alcuni settori possono avere standard retributivi specifici.</li>
<li><strong>Prestazioni della società:</strong> in alcuni casi, parte del compenso può essere legata alle prestazioni economiche della società.</li>
<li><strong>Competenze e esperienza dell&#8217;amministratore:</strong> amministratori con maggiore esperienza o competenze specialistiche possono negoziare compensi più alti.</li>
<li><strong>Confronto con il mercato:</strong> spesso le società si confrontano con i compensi offerti per ruoli simili nel loro settore per garantire competitività.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="4">
<li><strong> Componenti del Compenso</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso può includere diverse componenti, quali:</p>
<ul>
<li><strong>Retribuzione fissa:</strong> un importo fisso annuale o mensile.</li>
<li><strong>Parte variabile:</strong> bonus o incentivi legati al raggiungimento di obiettivi specifici.</li>
<li><strong>Benefit:</strong> come auto aziendale, assicurazione sanitaria, partecipazioni azionarie o stock option.</li>
<li><strong>Rimborsi spese:</strong> per le trasferte o altre spese legate all&#8217;attività di amministrazione.</li>
</ul>
<ol start="5">
<li><strong> Trasparenza e Documentazione</strong></li>
</ol>
<p>La determinazione del compenso deve essere documentata adeguatamente, attraverso delibere assembleari o di consiglio, e deve essere trasparente nei confronti dei soci e degli stakeholders. Questo non solo garantisce la conformità legale, ma contribuisce anche alla fiducia e alla credibilità della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="6">
<li><strong> Revisione Periodica</strong></li>
</ol>
<p>Il compenso degli amministratori dovrebbe essere rivisto periodicamente per assicurare che rimanga in linea con le prestazioni della società, con l&#8217;evoluzione delle responsabilità dell&#8217;amministratore e con le condizioni di mercato.</p>
<p>La determinazione del compenso dell&#8217;amministratore è quindi un processo complesso che deve bilanciare le esigenze di remunerazione equa e competitiva con la sostenibilità finanziaria della società e la conformità normativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Utility: indennità di trasferta e rimborsi chilometrici</h2>
<p>Nel dettaglio del compenso degli amministratori di società,<strong> <u>due elementi spesso presenti e di rilevante interesse fiscale sono le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici.</u></strong> Queste voci, se gestite correttamente, possono offrire significative opportunità di ottimizzazione fiscale sia per l&#8217;amministratore che per la società.</p>
<p>Le indennità di trasferta sono somme erogate agli amministratori per coprire le spese sostenute in occasione di viaggi di lavoro. La normativa fiscale italiana prevede che queste indennità, quando corrispondono a spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, non concorrano a formare il reddito imponibile dell&#8217;amministratore, a condizione che siano rispettati determinati limiti e modalità di erogazione previsti dalla legge. Questo comporta un duplice vantaggio: da un lato, la società può dedurre tali costi dal proprio reddito imponibile; dall&#8217;altro, l&#8217;amministratore non è tenuto a pagare tasse su queste somme.</p>
<p>I <strong>rimborsi chilometrici</strong> seguono una logica simile. Essi sono destinati a coprire i costi specificamente legati all&#8217;uso del veicolo personale per esigenze di lavoro. Anche in questo caso, se i rimborsi sono calcolati in base alle tabelle ACI (Automobile Club Italia) e non superano i limiti stabiliti, non vengono considerati come reddito imponibile per l&#8217;amministratore e rimangono deducibili per la società. Questo meccanismo non solo garantisce una copertura delle spese di viaggio in maniera efficiente dal punto di vista fiscale ma incentiva anche una gestione trasparente e documentata delle spese di trasferta.</p>
<p>È fondamentale, tuttavia, che la documentazione relativa a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici sia gestita con precisione, includendo dettagli quali la <strong>motivazione del viaggio, la destinazione, la durata, e le spese effettivamente sostenute.</strong> Questo aspetto è cruciale non solo per garantire la conformità alle normative fiscali ma anche per prevenire possibili contestazioni da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria.</p>
<p>In conclusione, una corretta gestione delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici rappresenta uno strumento strategico per l&#8217;ottimizzazione del compenso degli amministratori, consentendo significative economie fiscali e contribuendo alla riduzione del carico tributario complessivo dell&#8217;azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>La capacità di stabilire un equilibrio tra retribuzione fissa, incentivi basati sulle prestazioni, benefit e rimborsi spese, richiede una comprensione approfondita delle dinamiche aziendali e del mercato di riferimento. Inoltre, considerare la sostenibilità finanziaria della società nel lungo termine è cruciale per evitare politiche retributive insostenibili che potrebbero compromettere la stabilità economica dell&#8217;impresa.</p>
<p>In conclusione, la politica di compenso per gli amministratori rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle società per guidare la direzione aziendale verso gli obiettivi desiderati, mantenendo al contempo integrità e trasparenza. La sfida sta nel bilanciare equità, competitività e sostenibilità, garantendo che il compenso rifletta adeguatamente il valore apportato dagli amministratori alla società.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell’impresa</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Compenso-amministratore-gestione-e-successo-dell-impresa/">Compenso amministratore: gestione e successo dell&#8217;impresa</a> was first posted on Marzo 8, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COME PAGARE LEGALE RAPPRESENTATE E/O AMMINISTRATORE (CONSIGLIO DIRETTIVO) DI UNA ASSOCIAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/somme-erogate-ad-amministratori/come-pagare-lamministratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[commercialista associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni roma]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni sportive]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista associazioni sportive roma]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista roma]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità associazioni culturali e sportivo dilettantistiche (aps odv ssd asd)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscosportenonprofit/sommeerogateadamministratori/comepagarelamministratore/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come pagare legale rappresentate e/o amministratore (consiglio direttivo) di una associazione richiedi consulenza ai nostri commercialisti esperti e specializzati in associazioni e società sportivo dilettantistiche per comprendere come pagare l&#8217;amministratore di asd ssd o aps in regime l. 398/91.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Come pagare legale rappresentate e/o amministratore (consiglio direttivo) di una associazione richiedi consulenza ai nostri commercialisti esperti e specializzati in associazioni e società sportivo dilettantistiche per comprendere come pagare l&#8217;amministratore di asd ssd o aps in regime l. 398/91.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/somme-erogate-ad-amministratori/come-pagare-lamministratore/">COME PAGARE LEGALE RAPPRESENTATE E/O AMMINISTRATORE (CONSIGLIO DIRETTIVO) DI UNA ASSOCIAZIONE</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/somme-erogate-ad-amministratori/come-pagare-lamministratore/">COME PAGARE LEGALE RAPPRESENTATE E/O AMMINISTRATORE (CONSIGLIO DIRETTIVO) DI UNA ASSOCIAZIONE</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcolo compenso amministratore Srl Spa Cooperative, netto a pagare, contributi e ritenute, foglio excel</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/compenso-amministratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[calcolo compenso amministratore spa]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo compenso amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[emolumento amministratore cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[foglio di calcolo amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[foglio excel]]></category>
		<category><![CDATA[foglio excel gratuito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/compensoamministratore/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compenso Amministratore</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Compensi agli amministratori di S.r.l. , S.p.A., S.s.d., A.s.d., e società di persone (snc, sas) disciplina e trattamento fiscale art. 95 dpr comma quinto 917/86 i compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili). In entrambi i casi, in applicazione.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/compenso-amministratore/">Calcolo compenso amministratore Srl Spa Cooperative, netto a pagare, contributi e ritenute, foglio excel</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/compenso-amministratore/">Calcolo compenso amministratore Srl Spa Cooperative, netto a pagare, contributi e ritenute, foglio excel</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso Amministratore con Foglio di Calcolo Excel per posizione Fiscale Previdenziale e Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo compenso amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo contributi amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo netto amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[emolumento amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[foglio calcolo amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio contributivo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pianificazione Fiscale Nazionale, acquista il foglio di calcolo e/o la nostra consulenza con cui determinare esito di fattibilità per risparmiare fino al 59% di  imposte e contributi. CASI REALI LAVORATI</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> was first posted on Novembre 13, 2021 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Determina in via istantanea il compenso mensile o annuale con il nostro foglio di calcolo (centinaia di casi risolti in tutta Italia ed amministratori soddisfatti), referenze certificate. Lo hai già acquistato? Passa allo step successivo e conferisci incarico per calcolare esito di fattibilità per risparmiare fino al 59% di imposte e contributi  sul compenso stesso a parità di liquidità erogata con la nostra pianificazione fiscale italiana, persegui un risparmio lecito d&#8217;imposta e previdenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Calcolo del compenso netto all&#8217;amministratore in via autonoma, immediata e riservata</h2>
<p>Dal 2012 a seguito delle richieste di centinaia di amministratori di S. R. L. o S. P. A ci siamo specializzati nel:</p>
<p>a) elaborare e vendere all&#8217;amministratore un foglio di calcolo personalizzato per il computo immediato e riservato del netto a pagare, del compenso lordo mensile/annuale, dei contributi a carico dell&#8217;azienda, di quelli personali, del costo aziendale, delle imposte dirette, erogando inoltre un&#8217;ora di assistenza su Skype;</p>
<p>b) calcolare la percentuale di risparmio fiscale sulla persona dell&#8217;amministratore adottando la nostra pianificazione;</p>
<p>c) erogare ed assistere nell&#8217;attuazione della pianificazione fiscale e previdenziale con cui abbattere fino al 59% le imposte ed i contributi previdenziali a parità di liquidità erogata, su base mensile o annuale.</p>
<p>a) Descrizione del foglio di calcolo</p>
<p>L&#8217;amministratore di S. R. L e/o S. P. A. Inserendo solo l’importo del compenso lordo atteso, determina autonomamente il proprio emolumento netto (inteso come netto a pagare in busta paga) i contributi previdenziali (1/3) a carico dell’amministratore e deducibili dalla sua base imponibile Irpef, quelli a carico della società (2/3) deducibili ai fini della base imponibile Ires dell&#8217;azienda e Irpef in capo all&#8217;amministratore.</p>
<p>Con l’acquisto del foglio di calcolo descritto in questa sezione, è compresa mezz&#8217;ora di assistenza Skype per illustrarti il funzionamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Riepilogo dei quesiti ai quali risponde il foglio di calcolo:</h2>
<p>A quanto ammonta il compenso da erogare all&#8217;amministratore che la società può sostenere?</p>
<p>Quale è l’ammontare dei contributi a carico della azienda?</p>
<p>Quale è l’ammontare dei contributi a carico dell&#8217;amministratore deducibile ai fini del reddito imponibile dello stesso?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Irpef attesa in capo all&#8217;amministratore?</h2>
<p>Qual è il compenso lordo ed il carico previdenziale per percepire un emolumento netto di euro 2.000/4.000/8.000/20.000 o di qualsiasi altro importo?</p>
<p>b) calcolare la percentuale di risparmio fiscale sulla persona dell&#8217;amministratore adottando la nostra pianificazione</p>
<p>Oltre alla cessione del foglio di calcolo siamo esperti nel determinare altre strade percorribili per erogare liquidità all&#8217;amministratore dalla società con cui risparmiare in imposte e contributi fino al 59%, decine di casi reali, pro norma, no elusione, no evasione.</p>
<p>L&#8217;amministratore interessato ci conferisce incarico per il calcolo della percentuale di risparmio lecito di imposta e contributi, compilando il modulo presente in fondo a questa pagina e fornendo alcuni dati.</p>
<p>c) Pianificazione Fiscale Nazionale &amp; Contributiva dell&#8217;amministratore di S. R. L e/o S. P. A.</p>
<p>Gli amministratori interessati a godere dei benefici della pianificazione fiscale e contributiva possono optare direttamente per l&#8217;opzione c) ricevendo assistenza prioritaria per procedere ed ottenere un risparmio tra irpef e contributi previdenziali, a parità di liquidità erogata rispetto alla sola fattispecie del compenso ad amministratore con casi accertati, fino al 59%.</p>
<h2>CASO REALE RISPARMIO FINO AL 59%</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-26454" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1.png" alt="Calcolo del compenso netto all’amministratore in via autonoma, immediata e riservata" width="1134" height="532" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1.png 1134w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-300x141.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-1024x480.png 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-768x360.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-150x70.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-600x281.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-696x327.png 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-1068x501.png 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-895x420.png 895w" sizes="auto, (max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></p>
<p>Chiamaci al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752"><span style="color: #339966;">800.19.27.52</span></a></span> per pianificare fiscalmente la tua posizione, oppure compila il <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=calcolo_compenso_amministratore">questionario. </a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> was first posted on Novembre 13, 2021 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Come pagare l'amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Somme erogate ad amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[398/91]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[accessi]]></category>
		<category><![CDATA[amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 398/1991]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[somme percepite]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/come-pagare-gli-amministratori-di-una-asd-ssd-o-aps-in-regime-398-91/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia.  </p>
<p>Come pagare il legale rappresentate e/o l&#8217;amministratore (o un membro del consiglio direttivo) di una associazione</p>
<p>Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991</p>
<p>Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia. </p>
<p>I compensi per l’attività svolta</p>
<p>La  tassazione  delle  somme  che  le  associazioni  pagano  ai  loro  amministratori, legale rappresentante, membri del direttivo,  dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente e dall’attività abitualmente esercitata dalla risorsa umana nell’ente. </p>
<p>In particolare:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa , il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" /> se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>I rimborsi spese</p>
<p>Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. </p>
<p>Sono previste tre diverse forme di rimborsi:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />   il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti. </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />      il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/232/IMMAGINI/Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" alt="Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413" />     il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate. </p>
<p> </p>
<p>Altre indennità</p>
<p>Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica). </p>
<p>Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile. </p>
<p>L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>schema riassuntivo posizione amministratore in ASD – SSD – e APS in regime 398/91</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/APS%20ASD%20SSD/compenso_amministratore_asd_ssd_asp. Png" alt="compenso_amministratore_asd_ssd_asp. Png" /></p>
<p> </p>
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<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/numero%20verde/numero%20verde%20nf. Jpg" alt="numero%20verde%20nf. Jpg" /> </p>
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		<title>Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennit224-di-trasferta-per-dipendenti-amministratori-ed-assimilati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 06:13:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Articoli 50 e 51,  1° comma del D.P.R. n. 917/1986</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un&#8217;indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle. </p>
<p>Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati</p>
<p>Articoli 50 e 51,  1° comma del D. P. R. N. 917/1986</p>
<p> </p>
<p>Nozione</p>
<p>E&#8217; un&#8217;indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati<a>[1]</a> (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese, in caso di temporaneo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro. </p>
<p>L&#8217;indennità di trasferta, infatti, si differenzia dall&#8217;indennità di trasferimento, proprio per la temporaneità dello spostamento in altra sede lavorativa per cui viene corrisposta non solo per risarcire il disagio causato al lavoratore dallo spostamento della sede di lavoro, ma serve soprattutto a rimborsare le spese vive e concrete che lo stesso sosterrà durante gli spostamenti, spesso difficilmente documentabili (Bar, piccole spese in esercizi commerciali…) posti in essere per finalità aziendali, dal viaggio presso il potenziale cliente per una acquisizione e/o l’espletamento di un’attività per lo stesso, l’approvvigionamento da un fornitore ed oltra altra attività diretta a generare ricavi/utili in forza di una documentazione probatoria ed opponibile a terzi. </p>
<p>
Importo della diaria</p>
<p>L&#8217;ammontare dell’indennità di trasferta, in sede civilistica è di norma disciplinato dalla contrattazione collettiva in misura fissa o in percentuale rispetto alla retribuzione giornaliera e viene va corrisposto per tutte le giornate in cui dura la missione e/o l’incarico (comprese festività, domeniche,  giornate di assenza per infortunio o malattia). Non è prevista alcuna indennità di trasferta, invece, nel caso in cui la retribuzione non sia erogata a causa di permessi non retribuiti o assenze ingiustificate. </p>
<p>Riflessi Fiscali e previdenziali</p>
<p>A norma dell’articolo 51<a>[2]</a>, 1° comma del  D. P. R. N. 917/1986, l’indennità di trasferta percepita è esente da imposizione contributiva e fiscale, in altri termini non partecipa alla base imponibile Irpef, Inps ed Inail:</p>
<p>    per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di 46,48 euro giornaliere;</p>
<p>     per trasferte all&#8217;estero la quota di esenzione è elevata 77,47 euro. </p>
<p>
N. B. ESENTE DALLA BASE IMPONIBILE SIGNIFICA CHE VIENE FINAZIARIAMENTE PERCEPITA MA NON FA CUMULO CON ALTRI REDDITI DEL PERCETTORE. PER L’AZIENDA CHE LA EROGA TRATTASI DI COSTO DEDUCIBILE AL 100%. </p>
<p> </p>
<p>Limiti e casistiche</p>
<p>Qualora fosse riconosciuta contestualmente all&#8217;indennità di trasferta anche il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero concessione di vitto e alloggio gratuito, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributive e fiscale:</p>
<p>    per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, è pari a 30,99 euro, mentre vitto e alloggio sono completamente esenti;</p>
<p>    per le trasferte all&#8217;estero la quota di esenzione è elevata 51,65 euro e vitto e alloggio sono completamente esenti. </p>
<p>
Qualora fosse riconosciuta contestualmente all&#8217;indennità di trasferta anche il rimborso totale a piè di lista delle spese sostenute, compreso vitto e alloggio, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da contribuzione e tassazione:</p>
<p>ü per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza,  è pari a 15,49 euro, piè di lista completamente esente;</p>
<p>ü per le trasferte all&#8217;estero la quota di esenzione è elevata 25,82 euro, piè di lista completamente esente. </p>
<p>
Si sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda i rimborsi a piè di lista, risultano esenti da imposizione solo se la trasferta è svolta al di fuori del comune di residenza. </p>
<p> </p>
<p>indennità di trasferta,Rimborsi amministratore,diaria,diaria amministratore,compenso amministratore,risparmio fiscale,saving tax,risparmio contributivo,come percepire somme esenti dalle srl,articolo 51 tuir,articolo 50 tuir,dpr 917 1986,somme a dipendenti detassate,sgravi contributivi,trasferte,rimborsi piè di lista,</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
<p><a>[1]</a> Ai sensi dell’articolo 50 del DPR n. 917/1986 &#8211; Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché&#8217; quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all&#8217;articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell&#8217;oggetto dell&#8217;arte o professione di cui all&#8217;articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. D) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché&#8217; le congrue e i supplementi di congrua di cui all&#8217;articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l&#8217;attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all&#8217;articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l&#8217;esercizio di pubbliche funzioni nonché&#8217; i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;  g) le indennità di cui all&#8217;articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all&#8217;articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché&#8217; i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l&#8217;assegno del Presidente della Repubblica;  h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all&#8217;inizio dell&#8217;erogazione;  h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;  i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne&#8217; capitale ne&#8217; lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell&#8217;articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 41.   l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.   2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.   3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l&#8217;assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall&#8217;articolo 13. </p>
<p><a>[2]</a> Articolo 51 del Dpr n. 9177/1986 &#8211; Determinazione del reddito di lavoro dipendente</p>
<p>1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d&#8217;imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d&#8217;imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3. 615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, lettera e-ter); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all&#8217;importo complessivo giornaliero di lire 10. 240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l&#8217;importo corrispondente all&#8217;introito medio per passeggero /chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2. 600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. D) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell&#8217;articolo 47; f) l&#8217;utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 12; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell&#8217;articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. (2)</p>
<p>g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d&#8217;imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l&#8217;importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell&#8217;acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d&#8217;imposta in cui avviene la cessione;   h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all&#8217;articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all&#8217;interno dell&#8217;impresa nella misura del 25 per cento dell&#8217;ammontare percepito nel periodo d&#8217;imposta. I-bis) le quote di retribuzione derivanti dall&#8217;esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all&#8217;accredito contributivo presso l&#8217;assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall&#8217;impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l&#8217;impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l&#8217;opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l&#8217;opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all&#8217;esercizio dell&#8217;opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell&#8217;assegnazione e l&#8217;ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l&#8217;importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell&#8217;assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d&#8217;imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.   3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell&#8217;articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell&#8217;articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall&#8217;azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d&#8217;imposta a lire 500. 000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. </p>
<p>4. Ai fini dell&#8217;applicazione del comma 3:  a) per gli autoveicoli indicati nell&#8217;articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell&#8217;importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l&#8217;Automobile club d&#8217;Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d&#8217;imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;  b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l&#8217;importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l&#8217;importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell&#8217;usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell&#8217;utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all&#8217;obbligo di dimorare nell&#8217;alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.   4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell&#8217;attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell&#8217;ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall&#8217;atleta professionista ai propri agenti per l&#8217;attività di assistenza nelle medesime trattative.   5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90. 000 al giorno, elevate a lire 150. 000 per le trasferte all&#8217;estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all&#8217;alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all&#8217;importo massimo giornaliero di lire 30. 000, elevate a lire 50. 000 per le trasferte all&#8217;estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell&#8217;ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6.  Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all&#8217;espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all&#8217;articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.  7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all&#8217;interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest&#8217;ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell&#8217;articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell&#8217;avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.   8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all&#8217;estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all&#8217;estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l&#8217;indennità base. Qualora l&#8217;indennità per servizi prestati all&#8217;estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all&#8217;attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L&#8217;applicazione di questa disposizione esclude l&#8217;applicabilità di quella di cui al comma 5. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell&#8217;anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all&#8217;anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all&#8217;onere derivante dall&#8217;applicazione del medesimo decreto. </p>
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