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	<title>commi 887 e 888 Legge n. 208 2015 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>commi 887 e 888 Legge n. 208 2015 | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 10:06:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-si-calcola-la-convenienza-fiscale-della-rivalutazione-di-quote-societarie-il-caso-pratico-di-una-srl-a-socio-unico/">Come si calcola la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Il caso pratico di una Srl a socio unico</a> was first posted on Febbraio 18, 2017 at 11:06 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. Ma come si valuta la convenienza fiscale dell&#8217;affrancamento di quote? Guida al calcolo e caso pratico.   </p>
<p> L&#8217;opzione fiscale della rivalutazione di partecipazioni societarie su perizia giurata asseverata, consente di beneficiare della detassazione di plusvalenze generate da operazioni di cessione di quote con termine attualmente prorogato al 31 giugno 2017. </p>
<p> Con la novella della legge di Bilancio è stata prevista, in una prospettiva di semplificazione, l&#8217;applicazione di un’imposta sostitutiva “unica” dell’8% che ha assorbito le precedenti aliquote differenziate a seconda del carattere qualificato o no della partecipazione. Ciò rende ancora più necessario procedere ad apposite verifiche preliminari per valutare l&#8217;effettiva convenienza della procedura di “affrancamento” in oggetto. </p>
<p> Illustriamo adesso un caso pratico relativo all&#8217;operazione di cessione di quota qualificata da parte del socio unico di una Srl (ricordiamo che all&#8217;interno delle società non quotate, la partecipazione societaria è qualificata quando di importo superiore al 20% dei diritti di voto o rappresentativa di più del 25 % del capitale sociale) : misuriamo quindi  la convenienza fiscale dell&#8217;opzione raffrontandola al carico fiscale che peserebbe sul contribuente in regime ordinario. </p>
<p> Calcolo di convenienza: il caso pratico  </p>
<p> Poniamo il caso della rivalutazione di una partecipazione qualificata del 100% detenuta in una S. R. L. Dal socio unico per un valore rideterminato, con apposita perizia, di 1. 000. 000 euro a fronte di un costo storico della partecipazione pari a 100. 000 euro (coincidente con il capitale sociale inizialmente versato)</p>
<p> Ipotizziamo che, nel caso di specie, il valore di cessione sia fatto coincidere con il valore di perizia, dunque che la quota sia venduta a 1. 000. 000 euro e calcoliamo le imposte da pagare distinguendo le due opzioni:</p>
<p> tassazione plusvalenza con  regime ordinario ( no rivalutazione della quota)</p>
<p> affrancamento plusvalenza  con imposta sostitutiva (si rivalutazione della quota)</p>
<p> TASSAZIONE IN MANCANZA DI RIVALUTAZIONE   </p>
<p> Trattandosi di partecipazione qualificata, la plusvalenza emergente da cessione concorrerebbe alla determinazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72%. E ipotizzando a titolo esemplificativo, l’applicazione della sola aliquota marginale IRPEF del 43%, il carico fiscale sarebbe così determinabile:  </p>
<p> 49,72% x 43% = 21,38%</p>
<p> Ipotesi tassazione socio unico (no rivalutazione quota)</p>
<p> Plusvalenza rivalutata = 1. 000. 000 (valore di cessione ipotizzato) &#8211; 100. 000 (costo storico) = 900. 000  </p>
<p> IRPEF dovuta dal socio unico su quota non rivalutata = 900. 000 x 21,38% = 192. 420 euro  </p>
<p> TASSAZIONE CON RIVALUTAZIONE (fermo restando la coincidenza convenzionale con il prezzo di cessione)</p>
<p> IMPOSTA SOSTITUTIVA  su quota rivalutata = 1. 000. 000 x 8% = 80. 000 euro</p>
<p> NB in presenza di un valore di cessione prossimo o addirittura coincidente, come in questo caso, con quello di perizia, il carico fiscale sarebbe limitato all’imposta sostitutiva versata in presenza della rivalutazione e non saranno  dovute ulteriori imposte. </p>
<p> In assenza di rivalutazione, per il socio qualificato la tassazione risulterebbe pari (nell’esempio proposto) al 21,38% della differenza tra il valore di cessione ed il costo storico storico/fiscale quindi è evidente che la mancata rideterminazione del valore originario non risulterebbe  opportuna sotto il profilo fiscale. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> In questo caso, l&#8217;operazione di rivalutazione della quota qualificata con affrancamento della plusvalenza risulta conveniente realizzandosi un risparmio fiscale totale di € 112. 420 e l&#8217;imposta sostitutiva di € 80. 000 sarà facoltativamente  pagabile in tre comode rate. </p>
<p>Calcolo della convenienza fiscale della rivalutazione di quote : tabelle riepilogative</p>
<p> </p>
<p>Tassazione senza rivalutazione  </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Capitale sociale</p>
</td>
<td>
<p>100. 000  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore storico partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>% partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Tipologia partecipazione</p>
</td>
<td>
<p> Imposta ordinaria</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>100%</p>
</td>
<td>
<p>qualificata</p>
</td>
<td>
<p>Tassazione al 49,72% + Aliquota IRPEF 43%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore di cessione  </p>
</td>
<td>
<p>imposta ordinaria dovuta</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>1. 000. 000 €</p>
</td>
<td>
<p> 192. 420 €</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>Tassazione con rivalutazione</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Capitale sociale</p>
</td>
<td>
<p>100. 000  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore storico partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>% partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Tipologia partecipazione</p>
</td>
<td>
<p>Imposta sostitutiva  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>100. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>100%</p>
</td>
<td>
<p>qualificata</p>
</td>
<td>
<p>8%  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Socio unico</p>
</td>
<td>
<p>Valore partecipazione rivalutata</p>
</td>
<td>
<p>Imposta sostitutiva dovuta</p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>1. 000. 000 €</p>
</td>
<td>
<p>80. 000 €  </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
<td>
<p>
            </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
</p>
<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci subito  al numero verde 800192752 </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile : 5 giorni feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:39:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-aderire-alla-rivalutazione-di-quote-sociali-modalit224-di-versamento-dellimposta-sostitutiva-e-documentazione-necessaria/">Come aderire alla rivalutazione di quote sociali, modalità di versamento dell&#8217;imposta sostitutiva e documentazione necessaria</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 6:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La rivalutazione  delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017,produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). Cosa fare per aderire all&#8217;opzione 2017 e non decadere dai bonus fiscali? La guida pratica. </p>
<p> La rivalutazione  del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, detenute non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2017, produce potenzialmente fortissimi vantaggi fiscali  in caso di cessione, riducendo o addirittura annullando l’emersione di plusvalenze tassabili ai sensi degli articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86). </p>
<p> Condizioni di accesso al beneficio fiscale  </p>
<p> Per poter godere dei fortissimi benefits fiscali dell&#8217;affrancamento di quote societarie, il contribuente dovrà:  </p>
<p> possedere la partecipazione a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2017;</p>
<p> redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;</p>
<p> versare, in sede dichiarativa, l’imposta sostitutiva con aliquota all’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate). </p>
<p> Come versare l&#8217;imposta sostitutiva</p>
<p> Il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato alternativamente :</p>
<p> in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017), pagandola per intero ed evitando gli interessi;</p>
<p> in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017, con applicazione alle successive degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. </p>
<p> Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l’8055. </p>
<p> Indicazione dell&#8217;opzione in UNICO  </p>
<p> I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni dovranno essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione</p>
<p> Questo significa che, riguardo alle plusvalenze maturate nel 2017, l&#8217;indicazione avverrà nel modello UNICO 2018 relativo al periodo d’imposta 2017</p>
<p> Cosa accade in caso di omessa indicazione in UNICO? </p>
<p> L’omessa indicazione nel Modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata integra una violazione formale con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 471/1997, salvi gli effetti della rideterminazione (circolare dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E). </p>
<p> Quali documenti conservare  </p>
<p> Il contribuente per fruire concretamente dell&#8217;opzione agevolativa dovrà conservare, unitamente alla perizia:</p>
<p> i dati identificativi dell’estensore della perizia;</p>
<p> il codice fiscale della società periziata;  </p>
<p> le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva. </p>
<p> NB La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere esibite o trasmesse. </p>
<p>
</p>
<p> Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752  </p>
<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:50:00 +0000</pubDate>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/</guid>

					<description><![CDATA[Guida all'affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote societarie e di cubatura/terreno edificabile 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/">Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini &#8211; blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 &#8211; per la rivalutazione de quote non negoziate in mercati regolamentati e non detenute in  regime di impresa. Si tratta di una grossissima opportunità, per ottenere risparmio lecito d&#8217;imposta sulle plusvalenze da cessione,che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. Vediamo fino a quando è possibile aderire e chi può farlo, come funziona la rivalutazione, e come ridurre o azzerare la tassazione. </p>
<p> Riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni 2017  </p>
<p> La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini &#8211; blindati fino a poco tempo fa al 30 giugno 2016 &#8211; per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni di società di capitali (Srl – Spa – Sapa) non negoziate in mercati regolamentati,che siano detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017. </p>
<p> Si tratta di una grossissima opportunità, confermata ancora una volta, per ottenere risparmio lecito d&#8217;imposta sulle plusvalenze da cessione, che consente, nella prospettiva di una proficua creazione di valore economico, di ottenere una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. </p>
<p> Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017! </p>
<p> Come funziona il meccanismo della rivalutazione e come si produce il beneficio fiscale? </p>
<p> Il sistema della rivalutazione di quote societarie ex articolo 1, commi 887 e 888 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, attraverso lo smobilizzo agevolato della partecipazione, consente in sostanza  di “affrancare” la plusvalenza generata dalla cessione delle quote (comprese le ipotesi di permuta) attraverso uno scambio tra gettito fiscale immediato e risparmio fiscale futuro. </p>
<p> In pratica consiste di optare per la corresponsione di una conveniente imposta sostitutiva “secca” con aliquota all&#8217;8% applicabile sul valore di acquisto della partecipazione (qualificata e non)  rivalutato con apposita perizia giurata di stima, in luogo, di quelle di gran lunga più onerose del 49, 72% per le partecipazioni qualificate e del 26% per quelle non qualificate, che andrebbero a tassare maggiormente la plusvalenza in regime ordinario con aggiunta dell&#8217;aliquota IRPEF del rispettivo scaglione. </p>
<p> La rivalutazione della quota determina dunque una “sterilizzazione” della tassazione dei plusvalori emergenti in sede di trasferimento della stessa, i quali diversamente, rientrerebbero nel regime di imposta ex art. 67 e 68 del TUIR. Il risultato finale è quello di generare un carico fiscale ridotto o addirittura di annullarlo</p>
<p> Requisiti di ammissione alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni:</p>
<p> Requisiti soggettivi: i titolari delle quote devono essere:</p>
<p>  persone fisiche</p>
<p>  società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR</p>
<p> enti non commerciali;</p>
<p> Requisiti oggettivi: le partecipazioni  </p>
<p> devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2017,</p>
<p>  devono rappresentare beni per operazioni estranee all’attività di impresa  </p>
<p> non devono essere relative a società quotate in borsa. </p>
<p> La perizia giurata di stima : come ridurre o azzerare la tassazione  </p>
<p> Il valore “fiscale” ai fini del computo della plusvalenza va determinato con apposita perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell’art. 64 del c. P. C. Da un professionista abilitato (dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi) e sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi. </p>
<p> Tecnicamente, dal prezzo di vendita della quota si sottrae il valore periziato, annullando, nell&#8217;ipotesi in cui  il prezzo di vendita venga fatto coincidere con il valore stimato, o comunque riducendo la plusvalenza latente generatasi. </p>
<p> NB Se il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata risulti inferiore al valore di perizia, la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente. 
</p>
<p> Attenzione Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società. </p>
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<p>Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali conseguendo un imperdibile risparmio lecito d&#8217;imposta, contattateci al numero verde 800192752</p>
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<p> Tempi lavorazione con la documentazione disponibile:5 feriali. </p>
<p> Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente. </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affrancamento-plusvalenze-da-cessione-di-quote-societarie-2017-come-funziona-la-rivalutazione-i-requisiti-di-ammissione-e-come-ridurre-o-azzerare-la-tassazione/">Affrancamento plusvalenze da cessione di quote societarie 2017: come funziona la rivalutazione, i requisiti  di ammissione e come ridurre o azzerare la tassazione.</a> was first posted on Febbraio 17, 2017 at 3:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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