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	<title>UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Elenco oneri detraibili e spese deducibili: guida alla dichiarazione dei redditi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Elenco-oneri-detraibili-e-spese-deducibili-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[ELENCO SPESE AMMISSIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[730 precompilato 2024 pdf]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione dei redditi 2024 Agenzia entrate]]></category>
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		<category><![CDATA[Inps 730 precompilato 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[La dichiarazione dei redditi è un appuntamento fiscale annuale in cui i contribuenti dichiarano i propri redditi all'Agenzia delle Entrate e calcolano le imposte dovute.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Elenco-oneri-detraibili-e-spese-deducibili-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi/">Elenco oneri detraibili e spese deducibili: guida alla dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Settembre 13, 2024 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La dichiarazione dei redditi è un appuntamento fiscale annuale in cui i contribuenti dichiarano i propri redditi all&#8217;Agenzia delle Entrate e calcolano le imposte dovute. Uno degli strumenti più utili per ridurre il carico fiscale è rappresentato dagli <strong>oneri detraibili</strong> e dalle <strong>spese deducibili</strong>, che consentono di ottenere sconti o riduzioni sulle imposte da pagare. Ma qual è la differenza tra questi due concetti e quali sono le voci principali che possiamo includere? Vediamolo insieme in questa guida.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Oneri Detraibili: Cos&#8217;è e Come Funzionano</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli oneri detraibili consentono di <strong>ridurre l’imposta lorda</strong> calcolata sulla base imponibile. In altre parole, si tratta di somme che, una volta documentate e inserite nella dichiarazione, riducono direttamente l’importo delle tasse che si deve pagare. Le detrazioni si applicano in percentuale su determinati tipi di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni esempi di oneri detraibili sono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Spese Sanitarie</strong>:
<ul>
<li>Sono detraibili al 19% le spese mediche generiche e specialistiche, compresi i farmaci da banco e le visite.</li>
<li>Gli importi superiori a una <strong>franchigia di 129,11 euro</strong> possono essere dichiarati per ottenere la detrazione.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Interessi sui Mutui Prima Casa</strong>:
<ul>
<li>È possibile detrarre il 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale, fino a un massimo di <strong>4.000 euro</strong>.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese per la Frequenza di Istituti Scolastici e Universitari</strong>:
<ul>
<li>Le spese sostenute per l’iscrizione a scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, così come le tasse universitarie, sono detraibili al 19%.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese per il Recupero del Patrimonio Edilizio e il Risparmio Energetico</strong>:
<ul>
<li>Per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico (es. installazione di pannelli solari o cappotti termici), è prevista una detrazione del <strong>50%</strong> o <strong>65%</strong>, rispettivamente.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese Funebri</strong>:
<ul>
<li>Sono detraibili al 19% fino a un massimo di <strong>1.550 euro</strong> per ogni evento funebre, indipendentemente dal legame di parentela con la persona deceduta.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Spese Deducibili: Cos&#8217;è e Come Funzionano</h2>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>spese deducibili</strong>, a differenza delle detrazioni, <strong>ridimensionano la base imponibile</strong> su cui si calcola l’imposta. Ciò significa che abbassano l&#8217;importo del reddito soggetto a tassazione, riducendo così l&#8217;imposta lorda.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le spese deducibili principali troviamo:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Contributi Previdenziali e Assistenziali</strong>:
<ul>
<li>I contributi versati ai fini previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono integralmente deducibili dal reddito. Questo vale per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Contributi per Lavoratori Domestici</strong>:
<ul>
<li>Se hai assunto collaboratori domestici come badanti o colf, i contributi previdenziali versati sono deducibili fino a <strong>1.549,37 euro</strong> l’anno.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Assegni di Mantenimento all’Ex Coniuge</strong>:
<ul>
<li>Gli assegni periodici corrisposti all&#8217;ex coniuge, se stabiliti da un provvedimento dell&#8217;autorità giudiziaria, sono integralmente deducibili.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Erogazioni Liberali a ONLUS e Fondazioni</strong>:
<ul>
<li>Sono deducibili le donazioni effettuate in favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e altre organizzazioni no-profit. Il limite per la deduzione è il <strong>10% del reddito dichiarato</strong> o fino a un massimo di <strong>70.000 euro</strong>.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Spese Mediche per Persone con Disabilità</strong>:
<ul>
<li>Le spese sanitarie sostenute per persone con disabilità possono essere interamente dedotte dal reddito, senza limiti di franchigia.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Documentazione Necessaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter beneficiare di oneri detraibili e spese deducibili, è fondamentale conservare tutta la documentazione che attesti le spese sostenute, quali scontrini, ricevute, fatture e certificazioni. Molte delle detrazioni e deduzioni, infatti, sono accessibili solo presentando adeguata prova della spesa.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Come Inserire Oneri e Spese Nella Dichiarazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inserimento di queste voci nella dichiarazione può essere fatto autonomamente tramite il modello <strong>730</strong> o <strong>Redditi PF</strong> (ex Unico), oppure rivolgendosi a un commercialista o a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). È essenziale prestare attenzione alla corretta compilazione delle sezioni dedicate, poiché eventuali errori possono comportare sanzioni o la mancata accettazione della detrazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Conoscere gli oneri detraibili e le spese deducibili è un passo fondamentale per ottimizzare la propria dichiarazione dei redditi e ridurre il carico fiscale. Ogni anno, le normative possono subire modifiche, perciò è consigliabile rimanere aggiornati consultando i migliori portali fiscali, come quelli dell’Agenzia delle Entrate e siti specializzati in consulenza tributaria.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Elenco-oneri-detraibili-e-spese-deducibili-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi/">Elenco oneri detraibili e spese deducibili: guida alla dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Settembre 13, 2024 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-oneri-spese-detraibili-deducibili-unico-2023-redditi-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 10:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spese Veterinarie]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022 Guida alla dichiarazione dei redditi Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-oneri-spese-detraibili-deducibili-unico-2023-redditi-2022/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</a> was first posted on Giugno 26, 2023 at 12:41 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</p>
<h2><span id="Guida_alla_dichiarazione_dei_redditi" class="ez-toc-section"></span>Guida alla dichiarazione dei redditi</h2>
<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:</p>
<ol>
<li>alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte);</li>
<li>altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.</li>
</ol>
<p>N.B.<br />
Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.</p>
<h2><span id="ONERI_DETRAIBILI" class="ez-toc-section"></span>ONERI DETRAIBILI</h2>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p>– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);</p>
<p>– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);</p>
<p>– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);</p>
<p>– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);</p>
<p>– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);</p>
<p>– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):</p>
<h2><span id="La_detrazione_spetta_anche_nelle_seguenti_particolari_ipotesi" class="ez-toc-section"></span>La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</h2>
<p>– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP13 codice 15);</p>
<p>– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13, codice 32);</p>
<p>– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);</p>
<p>– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);</p>
<p>– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);</p>
<p>– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP13, codice 39);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):</p>
<p>– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);</p>
<p>– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);</p>
<p>– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);</p>
<p>– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice 11);</p>
<p>– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);</p>
<p>– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);</p>
<p>– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</p>
<p>– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);</p>
<p>– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</p>
<p>– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</p>
<p>– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</p>
<p>– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</p>
<p>– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</p>
<p>– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</p>
<p>– spese per canoni di leasing (rigo RP14).</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento</p>
<p>– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);</p>
<p>– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento (da indicare nella sezione III C del quadro RP):</p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;</p>
<p>– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110 per cento.</p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.</p>
<p>Sezione III C: righi da RP56 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50 e del 110 per cento</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):</p>
<p>– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);</p>
<p>– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);</p>
<p>– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);</p>
<p>– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);</p>
<p>– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);</p>
<p>– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);</p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP, righi da RP71 a RP73)</p>
<p>– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);</p>
<p>– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);</p>
<p>– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 4);</p>
<p>– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);</p>
<p>– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73).</p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)</p>
<p>– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;</p>
<p>– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;</p>
<p>– altre detrazioni.</p>
<h2><span id="ONERI_DEDUCIBILI" class="ez-toc-section"></span>ONERI DEDUCIBILI</h2>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP34):</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>– contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);</p>
<p>– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);</p>
<p>– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP30).</p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:</p>
<p>– assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);</p>
<p>– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);</p>
<p>– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);</p>
<p>– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);</p>
<p>– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);</p>
<p>– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);</p>
<p>– somme restituite al soggetto erogatore(rigo RP33);</p>
<p>– investimenti in start-up (rigo RP34).</p>
<h2><span id="Spese_sostenute_per_i_figli" class="ez-toc-section"></span>Spese sostenute per i figli</h2>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.</p>
<h2>Spese sostenute dagli eredi</h2>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.</p>
<h2>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza</h2>
<p>È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.</p>
<h2><span id="Il_quadro_RP_e_composto_dalle_seguenti_sezioni" class="ez-toc-section"></span>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</h2>
<p>– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p>– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p>– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, bonus verde, bonus facciate e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento e 110 per cento per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto<br />
dell’abitazione di classe A o B;</p>
<p>– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di risparmio energetico;</p>
<p>– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p>– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova” e per il bonus vacanze).</p>
<p>Sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento”, che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13.  I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2023.</p>
<h2><span id="Istruzioni_comuni_ai_righi_da_RP1_a_RP4" class="ez-toc-section"></span>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</h2>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2022 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p>– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p>– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2023.</p>
<h2><span id="Vanno_indicate_perche_rimaste_a_carico_del_contribuente" class="ez-toc-section"></span>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</h2>
<p>– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p>– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie_e_spese_per_persone_con_disabilita" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</h2>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al lordo della franchigia di euro 129,11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.</p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).</p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie</h2>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).</p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.</p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.</p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).</p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p>– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p>– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).</p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.</p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329. Pertanto indicare:</p>
<p>– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p>–nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie_sostenute_per_familiari_non_a_carico_affetti_da_patologie_esenti" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti</h2>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.</p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.</p>
<h2><span id="Spese_sanitarie_per_persone_con_disabilita" class="ez-toc-section"></span>Spese sanitarie per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.</p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Spese_per_l%E2%80%99acquisto_e_la_riparazione_di_veicoli_per_persone_con_disabilita" class="ez-toc-section"></span>Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p>– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p>– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.</p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.</p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019 nel 2020 o nel 2021 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).</p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.</p>
<p>Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.</p>
<h2><span id="Spese_per_l%E2%80%99acquisto_di_cani_guida" class="ez-toc-section"></span>Spese per l’acquisto di cani guida</h2>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei ciechi. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.</p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.</p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 1.000 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Rigo_RP6_Spese_sanitarie_rateizzate_in_precedenza" class="ez-toc-section"></span>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza</h2>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2019 e/o 2020 e/o 2021 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato da:</p>
<p>&#8211; il Mod. REDDITI 2022, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2019;</p>
<p>&#8211; il Mod. REDDITI 2021 per le spese sostenute nel 2020, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2);</p>
<p>&#8211; dal Mod. REDDITI 2022 per le spese sostenute nel 2021, dividendo per quattro la somma dei campi ((RP1 col.1 e col.2 + RP2 col.2 -129)+RP3 col.2).</p>
<p>Qualora negli anni precedenti sia stato utilizzato il modello 730, l’importo da riportare in questo campo può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2022, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2019 e nel 2020 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2021.</p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nel 2020 indicare il numero 3).</p>
<p>Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.</p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Interessi_passivi" class="ez-toc-section"></span>Interessi passivi</h2>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2022 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.</p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.</p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.</p>
<h2><span id="Non_danno_diritto_alla_detrazione_gli_interessi_derivanti_da" class="ez-toc-section"></span>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</h2>
<p>– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p>– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).  Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.</p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.</p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p style="text-align: center">(costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati)/capitale dato in mutuo</p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.</p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p>– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p>– le spese di perizia;</p>
<p>– le spese di istruttoria;</p>
<p>– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p>– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p>– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p>– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p>– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p>– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p>– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.</p>
<p>Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p>– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p>– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p>– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p>– le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.</p>
<h2>Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</h2>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.</p>
<h2><span id="Nozione_di_abitazione_principale" class="ez-toc-section"></span>Nozione di abitazione principale</h2>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.</p>
<p>Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).</p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.</p>
<p>In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.</p>
<h2><span id="Importo_massimo_cui_applicare_la_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Importo massimo cui applicare la detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.</p>
<p>In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).</p>
<p>Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.</p>
<h2><span id="Soggetti_ammessi_alla_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Soggetti ammessi alla detrazione</h2>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.</p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.</p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.</p>
<p>Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.</p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.</p>
<p>In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.</p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.</p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.</p>
<h2><span id="Condizioni_generali_per_fruire_della_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Condizioni generali per fruire della detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.</p>
<p>Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.</p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.</p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.</p>
<p>Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.</p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.</p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.</p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.</p>
<p>Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.</p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.</p>
<h2><span id="Contratti_di_mutuo_stipulati_prima_del_1993" class="ez-toc-section"></span>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993</h2>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.</p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.</p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.</p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo.<br />
Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.</p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2><span id="Altre_spese_per_le_quali_spetta_la_detrazione" class="ez-toc-section"></span>Altre spese per le quali spetta la detrazione</h2>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-oneri-spese-detraibili-deducibili-unico-2023-redditi-2022/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2023 su redditi 2022</a> was first posted on Giugno 26, 2023 at 12:41 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2021-su-redditi-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi 2021]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2021]]></category>
		<category><![CDATA[elenco oneri detraibili]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla dichiarazione dei redditi quali documenti inviare al commercialista<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2021-su-redditi-2020/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</a> was first posted on Luglio 14, 2022 at 9:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spese veterinarie, quadro RP, detrazioni, Elenco spese deducibili, elenco oneri detraibili, unico spese deducibili, spese medice, figlio a carico, deduzioni, reddito minimo, guida alla dichiarazione dei redditi, dichiarazione dei redditi 2021, elenco oneri detraibili unico pf 2021, denuncia dei redditi 2021,</p>
<p>Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2022 su redditi 2021</p>
<h2>Guida alla dichiarazione dei redditi</h2>
<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2021 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.</p>
<p>N. B.  ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.</p>
<h2>ONERI DETRAIBILI</h2>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v.  Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie (rigo RP1 col.  2);</p>
<p>&#8211; spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>&#8211; spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);</p>
<p>&#8211; spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);</p>
<p>&#8211; spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);</p>
<p>&#8211; per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):</p>
<h2>La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</h2>
<p>&#8211; per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti</p>
<p>(righi da RP8 a RP13 codice 15);</p>
<p>&#8211; per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</p>
<p>(righi da RP8 a RP13, codice 39);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);</p>
<p>&#8211; interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);</p>
<p>&#8211; spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);</p>
<p>&#8211; spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</p>
<p>&#8211; contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);</p>
<p>&#8211; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</p>
<p>&#8211; spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</p>
<p>&#8211; spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</p>
<p>&#8211; altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di leasing (rigo RP14).</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):</p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>&#8211; spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>&#8211; spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.</p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.</p>
<p>Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B.</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>&#8211; spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>&#8211; spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);</p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.</p>
<p>&#8211; detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;</p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)</p>
<p>&#8211; investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;</p>
<p>&#8211; detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;</p>
<p>&#8211; altre detrazioni.</p>
<h2>ONERI DEDUCIBILI</h2>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali;</p>
<p>&#8211; contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;</p>
<p>&#8211; contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.</p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:</p>
<p>&#8211; assegni periodici corrisposti al coniuge;</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;</p>
<p>&#8211; contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;</p>
<p>&#8211; rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;</p>
<p>&#8211; somme restituite al soggetto erogatore;</p>
<p>&#8211; investimenti in start-up.</p>
<h2>Spese sostenute per i figli</h2>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.  Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute.  Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione.  Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.</p>
<p>Spese sostenute dagli eredi</p>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.</p>
<p>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza</p>
<p>è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art.  5 del Tuir.  Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.</p>
<h2>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</h2>
<p>&#8211; Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p>&#8211; Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p>&#8211; Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;</p>
<p>&#8211; Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;</p>
<p>&#8211; Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p>&#8211; Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).</p>
<p>sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali</p>
<p>spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13.  I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018.</p>
<h2>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</h2>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p>&#8211; le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.  La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore.  Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.  Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018.</p>
<h2>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</h2>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato.  Per questi premi non spetta la detrazione di imposta.  Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.</p>
<h2>Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</h2>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.</p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi.  A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).</p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.</p>
<h2>Spese sanitarie</h2>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).</p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.</p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D.  “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.  Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.</p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.</p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).</p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p>&#8211; sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p>&#8211; effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).</p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.</p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.  329.  Pertanto indicare:</p>
<p>&#8211; nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p>&#8211; nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.</p>
<h2>Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti</h2>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.  L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod.  730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod.  REDDITI di quest’ultimo.</p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.</p>
<h2>Spese sanitarie per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità.  Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.</p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2>Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità</h2>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p>&#8211; di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p>&#8211; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.</p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico.  La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità.  Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.</p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante.  Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2016, 2017 o nel 2018 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).</p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.  Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99.</p>
<p>Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.</p>
<h2>Spese per l’acquisto di cani guida</h2>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti.  La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.</p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.</p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.</p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82).  Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.</p>
<h2>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza</h2>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2016 e/o 2017 e/o 2018 per la rateazione di tali spese.  Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante.  Detto importo può essere rilevato dal Mod.  REDDITI 2018, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2018, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod.  730/2018, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2016 e nel 2017 e rigo 136 del mod.  730-3 per le spese sostenute nell’anno 2018.</p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es.  per le spese sostenute nel 2021 indicare il numero 3).  Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2019, nel 2020 o nel 2021 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.</p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2>Interessi passivi</h2>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2018 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.</p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.</p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.</p>
<h2>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</h2>
<p>&#8211; mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p>&#8211; mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).  Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.</p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.</p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto.  Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.</p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.  Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p>&#8211; le spese di perizia;</p>
<p>&#8211; le spese di istruttoria;</p>
<p>&#8211; la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p>&#8211; la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p>&#8211; la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p>&#8211; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p>&#8211; le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p>&#8211; l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p>&#8211; l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.</p>
<p>Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p>&#8211; le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p>&#8211; le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p>&#8211; le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.</p>
<p>Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</p>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.</p>
<h2>Nozione di abitazione principale</h2>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.  Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).</p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.  In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.</p>
<h2>Importo massimo cui applicare la detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00.  In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno).  Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.</p>
<h2>Soggetti ammessi alla detrazione</h2>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.</p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.</p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.  Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso.  In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.</p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.  In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.</p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.</p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.</p>
<h2>Condizioni generali per fruire della detrazione</h2>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.  Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.</p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.</p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.  Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.</p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art.  8 del decreto legge n.  7 del 31/01/2007.</p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.  Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.</p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.</p>
<p>si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.  Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).  Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.</p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.</p>
<h2>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993</h2>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.</p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo.</p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.  In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.</p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo.  Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83.</p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.</p>
<h2>Altre spese per le quali spetta la detrazione</h2>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2019 su redditi 2018</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2019-su-redditi-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 04:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi 2018]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[elenco oneri detraibili]]></category>
		<category><![CDATA[elenco oneri detraibili unico pf 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Elenco spese deducibili]]></category>
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		<category><![CDATA[guida alla dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[quadro RP]]></category>
		<category><![CDATA[reddito minimo]]></category>
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		<category><![CDATA[spese veterinarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla dichiarazione dei redditi quali documenti inviare al commercialista<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/info-sul-quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2019-su-redditi-2018/">Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2019 su redditi 2018</a> was first posted on Giugno 28, 2019 at 6:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2019 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. </p>
<p> </p>
<p>Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2019 su redditi 2018</p>
<p>Guida alla dichiarazione dei redditi</p>
<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2019 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. </p>
<p>N. B. Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. </p>
<p> </p>
<p>ONERI DETRAIBILI</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);</p>
<p>&#8211; spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>&#8211; spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);</p>
<p>&#8211; spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);</p>
<p>&#8211; spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);</p>
<p>&#8211; per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):</p>
<p> </p>
<p>La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</p>
<p>&#8211; per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti</p>
<p>(righi da RP8 a RP13 codice 15);</p>
<p>&#8211; per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</p>
<p>(righi da RP8 a RP13, codice 39);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);</p>
<p>&#8211; interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);</p>
<p>&#8211; spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);</p>
<p>&#8211; spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</p>
<p>&#8211; contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);</p>
<p>&#8211; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</p>
<p>&#8211; spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</p>
<p>&#8211; spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</p>
<p>&#8211; altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di leasing (rigo RP14). </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento </p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):</p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>&#8211; spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>&#8211; spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. </p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. </p>
<p>Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B. </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>&#8211; spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>&#8211; spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);</p>
<p> </p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. </p>
<p>&#8211; detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;</p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)</p>
<p>&#8211; investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;</p>
<p>&#8211; detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;</p>
<p>&#8211; altre detrazioni. </p>
<p>ONERI DEDUCIBILI</p>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali;</p>
<p>&#8211; contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;</p>
<p>&#8211; contributi per forme pensionistiche complementari e individuali. </p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:</p>
<p>&#8211; assegni periodici corrisposti al coniuge;</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;</p>
<p>&#8211; contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;</p>
<p>&#8211; rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;</p>
<p>&#8211; somme restituite al soggetto erogatore;</p>
<p>&#8211; investimenti in start-up. </p>
<p>Spese sostenute per i figli</p>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa. </p>
<p>Spese sostenute dagli eredi</p>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. </p>
<p>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza</p>
<p>è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP. </p>
<p>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</p>
<p>&#8211; Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p>&#8211; Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p>&#8211; Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;</p>
<p>&#8211; Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;</p>
<p>&#8211; Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p>&#8211; Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”). </p>
<p>sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali</p>
<p>spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018. </p>
<p>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</p>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p>&#8211; le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018. </p>
<p>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</p>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. </p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1). </p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”. </p>
<p>Spese sanitarie</p>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). </p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11. </p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. </p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. </p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1). </p>
<p> </p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p>&#8211; sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p>&#8211; effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). </p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2. </p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:</p>
<p>&#8211; nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p>&#8211; nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie. </p>
<p>Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti</p>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo. </p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11. </p>
<p>Spese sanitarie per persone con disabilità</p>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. </p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. </p>
<p>Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità</p>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p>&#8211; di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p>&#8211; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. </p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione. </p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. </p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2016, 2017 o nel 2018 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). </p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99. </p>
<p>Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto. </p>
<p>Spese per l’acquisto di cani guida</p>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. </p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto. </p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza</p>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2016 e/o 2017 e/o 2018 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. REDDITI 2018, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2018, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2018, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2016 e nel 2017 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2018. </p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2015 indicare il numero 3). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2016, nel 2017 o nel 2018 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli. </p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p>Interessi passivi </p>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2018 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. </p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. </p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”. </p>
<p>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</p>
<p>&#8211; mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p>&#8211; mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. </p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. </p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. </p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p>&#8211; le spese di perizia;</p>
<p>&#8211; le spese di istruttoria;</p>
<p>&#8211; la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p>&#8211; la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p>&#8211; la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p>&#8211; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p>&#8211; le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p>&#8211; l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p>&#8211; l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. </p>
<p>Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p>&#8211; le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p>&#8211; le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p>&#8211; le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali. </p>
<p>Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</p>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. </p>
<p>Nozione di abitazione principale</p>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). </p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. </p>
<p>Importo massimo cui applicare la detrazione</p>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. </p>
<p>Soggetti ammessi alla detrazione</p>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. </p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare. </p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. </p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. </p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. </p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. </p>
<p>Condizioni generali per fruire della detrazione</p>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. </p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. </p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. </p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. </p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. </p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. </p>
<p>si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. </p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale. </p>
<p>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993</p>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. </p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo. </p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. </p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83. </p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p>Altre spese per le quali spetta la detrazione</p>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento. </p>
<p> </p>
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		<title>Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2018 su redditi 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2018-su-redditi-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla dichiarazione dei redditi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2018-su-redditi-2017/">Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2018 su redditi 2017</a> was first posted on Giugno 8, 2018 at 2:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) &amp; </p>
<p>Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. </p>
<p>N. B. Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. </p>
<p> </p>
<p>ONERI DETRAIBILI</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);</p>
<p>&#8211; spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>&#8211; spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);</p>
<p>&#8211; spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);</p>
<p>&#8211; spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);</p>
<p>&#8211; per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):</p>
<p> </p>
<p>La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</p>
<p>&#8211; per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti</p>
<p>(righi da RP8 a RP13 codice 15);</p>
<p>&#8211; per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);</p>
<p>&#8211; per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);</p>
<p>&#8211; premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</p>
<p>(righi da RP8 a RP13, codice 39);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):</p>
<p>&#8211; spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);</p>
<p>&#8211; interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);</p>
<p>&#8211; interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);</p>
<p>&#8211; spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);</p>
<p>&#8211; spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);</p>
<p>&#8211; contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);</p>
<p>&#8211; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);</p>
<p>&#8211; spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);</p>
<p>&#8211; spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);</p>
<p>&#8211; altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);</p>
<p>&#8211; spese per canoni di leasing (rigo RP14). </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento </p>
<p>&#8211; erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):</p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>&#8211; spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>&#8211; spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. </p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. </p>
<p>Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B. </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>&#8211; spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>&#8211; spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);</p>
<p>&#8211; spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);</p>
<p>&#8211; spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);</p>
<p>&#8211; spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);</p>
<p> </p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;</p>
<p>&#8211; detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. </p>
<p>&#8211; detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;</p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)</p>
<p>&#8211; investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;</p>
<p>&#8211; detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;</p>
<p>&#8211; altre detrazioni. </p>
<p>ONERI DEDUCIBILI</p>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:</p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali;</p>
<p>&#8211; contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;</p>
<p>&#8211; contributi per forme pensionistiche complementari e individuali. </p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:</p>
<p>&#8211; assegni periodici corrisposti al coniuge;</p>
<p>&#8211; contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;</p>
<p>&#8211; erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;</p>
<p>&#8211; contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;</p>
<p>&#8211; rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;</p>
<p>&#8211; spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;</p>
<p>&#8211; somme restituite al soggetto erogatore;</p>
<p>&#8211; investimenti in start-up. </p>
<p>Spese sostenute per i figli</p>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa. </p>
<p>Spese sostenute dagli eredi</p>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. </p>
<p>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza</p>
<p>è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP. </p>
<p>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</p>
<p>&#8211; Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p>&#8211; Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p>&#8211; Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;</p>
<p>&#8211; Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;</p>
<p>&#8211; Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p>&#8211; Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”). </p>
<p>sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali</p>
<p>spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018. </p>
<p>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</p>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p>&#8211; le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018. </p>
<p>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p>&#8211; le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Spese sanitarie e spese per persone con disabilità</p>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. </p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1). </p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”. </p>
<p>Spese sanitarie</p>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). </p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11. </p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. </p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. </p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1). </p>
<p> </p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p>&#8211; sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p>&#8211; effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). </p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2. </p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:</p>
<p>&#8211; nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p>&#8211; nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie. </p>
<p>Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti</p>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo. </p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11. </p>
<p>Spese sanitarie per persone con disabilità</p>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. </p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. </p>
<p>Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità</p>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p>&#8211; di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p>&#8211; di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. </p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione. </p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. </p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2014, 2015 o nel 2016 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). </p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99. </p>
<p>Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto. </p>
<p>Spese per l’acquisto di cani guida</p>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. </p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto. </p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza</p>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2014 e/o 2015 e/o 2016 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. REDDITI 2017, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2014 e nel 2015 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2016, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2017, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2014 e nel 2015 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2016. </p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2015 indicare il numero 3). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2014, nel 2015 o nel 2016 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli. </p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p>Interessi passivi </p>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2017 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. </p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. </p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”. </p>
<p>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</p>
<p>&#8211; mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p>&#8211; mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. </p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. </p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. </p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p>&#8211; le spese di perizia;</p>
<p>&#8211; le spese di istruttoria;</p>
<p>&#8211; la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p>&#8211; la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p>&#8211; la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p>&#8211; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p>&#8211; le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p>&#8211; l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p>&#8211; l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. </p>
<p>Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p>&#8211; le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p>&#8211; le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p>&#8211; l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p>&#8211; le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali. </p>
<p>Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale</p>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. </p>
<p>Nozione di abitazione principale</p>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). </p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. </p>
<p>Importo massimo cui applicare la detrazione</p>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. </p>
<p>Soggetti ammessi alla detrazione</p>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. </p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare. </p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. </p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. </p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. </p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. </p>
<p>Condizioni generali per fruire della detrazione</p>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. </p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. </p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. </p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. </p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. </p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. </p>
<p>si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. </p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale. </p>
<p>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993</p>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. </p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo. </p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. </p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83. </p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p>Altre spese per le quali spetta la detrazione</p>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quadro-rp-elenco-degli-oneri-e-delle-spese-detraibili-e-deducibili-per-unico-persone-fisiche-2018-su-redditi-2017/">Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2018 su redditi 2017</a> was first posted on Giugno 8, 2018 at 2:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 11:17:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[risoluzione 55/E 2012 agenzia entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla compilazione del bonifico parlante  "detrazioni-casa"  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/">Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori</a> was first posted on Novembre 17, 2017 at 12:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica“casa” 2017 implica la decadenza dal beneficio fiscale? Rispondiamo al quesito posto da centinaia di utenti, sulla base della recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2017, fornendo altresì le istruzioni per non sbagliare, evitando così di perdere i vantaggiosissimi crediti d’imposta!</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>La compilazione incompleta o errata del bonifico parlante per le “detrazioni-casa” implica la decadenza dal beneficio fiscale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come attivare i bonus casa 2017: focus sul bonifico parlante</h2>
<p>Non tutti sanno che per chi desidera fare lavori in casa e rimodernarla, questo è senza dubbio un periodo favorevole: sono state, infatti, riconfermate, anche per il 2017, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l&#8217; acquisto di mobili con detrazioni sull’Irpef pari o superiore al 50% delle spese sostenute, cumulabili anche con il bonus acquisto casa.</p>
<p>N. B.  Per godere del bonus è necessario che il pagamento avvenga attraverso il cosiddetto “bonifico parlante”: in caso di errore o disattenzione il contribuente rischia spesso di perdere il beneficio fiscale.</p>
<p>Il bonifico “parlante” si differenzia da quello comune perché in esso devono essere specificate tutte le informazioni necessarie prescritte  dalla legge, per non incorrere in problemi nel momento in cui si andrà a richiedere  all’Agenzia delle Entrate lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi.</p>
<h2></h2>
<h2>Le istruzioni per non sbagliare</h2>
<p>Nella causale del bonifico relativo a pagamenti di lavori di ristrutturazione occorre specificare che il pagamento viene effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del d. P. R. 917/1986 (interventi che possono usufruire delle detrazioni), oppure della legge 449/1997 (relativa ai lavori sulle parti condominiali degli edifici);<br />
la causale dovrà anche indicare gli estremi della fattura che si sta pagando con il bonifico in oggetto, emessa dalla ditta che ha effettuato i lavori;<br />
indicare gli estremi (nome, cognome e codice fiscale) della persona che effettua il pagamento e a cui sono intestate le fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia;<br />
nel caso di immobili in comproprietà vanno indicati gli estremi di tutti i soggetti che partecipano alle spese di ristrutturazione (non solo quindi di chi esegue materialmente il bonifico che potrebbe eventualmente essere stato delegato da altri);<br />
in caso di lavori su aree condominiali comuni, il bonifico parlante deve indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore, oppure del soggetto che esegue l’operazione;<br />
nel bonifico va inserita anche la partita Iva o in alternativa il codice fiscale di chi effettua i lavori o fornisce il materiale, cioè dell’impresa di costruzione o del singolo artigiano.</p>
<p>Attenzione: l’agevolazione fiscale  dipende dalla data del bonifico di pagamento e non da quella della fattura che documenta la spesa, né quella di esecuzione delle opere.</p>
<h2>Eccezioni al pagamento con bonifico</h2>
<p>spese relative agli oneri di urbanizzazione;<br />
Tosap ( tassa per l’occupazione di suolo pubblico);<br />
imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>La circolare 8/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade in caso di bonifico errato per l’accesso alle detrazioni casa, ovvero qualora il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione bonifico ordinario sia avvenuto mediante bonifico ordinario (non “parlante”).</p>
<p>In particolare, se si è commesso un errore nell’indicazione della causale del bonifico, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che l’agevolazione non decade, ovvero non si perde il diritto alla detrazione a condizione che al bonifico sia stata applicata la ritenuta d’acconto dell’8% e che vengano comunque rispettati gli altri vincoli imposti dalla normativa.</p>
<p>Quindi, facendo un esempio concreto inserendo i riferimenti normativi relativi ai <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/ecobonus-2017-fino-al-75-rimborsi-fiscali-immediati-e-non-pi249-dilazionati-in-10-anni-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica">bonus di riqualificazione energetica</a> degli edifici al posto di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si potrà comunque usufruire nella successiva dichiarazione dei redditi dello sconto IRPEF del 65%, idem nell’ipotesi inversa.</p>
<p>In particolare si applicano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate stessa con la circolare 43/E/2016, secondo la quale, qualora il bonifico sia stato: “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta” previsto dall’articolo 25 del d. L. N. 78 del 2010, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. L’alternativa a tale procedura, da utilizzare in tutti i casi di errata o non completa compilazione del bonifico, è effettuare, qualora sia possibile, la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Quindi, al quesito posto si risponderà negativamente nei seguenti termini: il contribuente nell&#8217;ipotesi di errori &#8220;meramente materiali&#8221; nella fase di compilazione del bonifico parlante come nell&#8217;ipotesi di &#8220;inversione della causale&#8221; non perderà il beneficio fiscale della detrazione a condizione che sia applicata la ritenuta di acconto pari all&#8217;8% sul reddito d&#8217;impresa destinatario del versamento e siano osservati gli altri requisiti previsti ex lege a livello sostanziale e formale (fatture, schede tecniche, asseverazioni ecc).</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-bonifico-parlante-errato-fa-decadere-dalle-detrazioni-casa-quando-le-istruzioni-operative-per-evitare-errori/">Il bonifico parlante errato fa decadere dalle “detrazioni casa”? Quando? Le istruzioni operative per evitare errori</a> was first posted on Novembre 17, 2017 at 12:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2015-redditi-2014-termini-di-versamento-ed-oneri-e-spese-deducibili-e-detraibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili UNICO 2015 REDDITI 2014]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[oneri]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[unico]]></category>
		<category><![CDATA[versamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla dichiarazione dei redditi compilazione e termini di presentazione e versamento<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2015-redditi-2014-termini-di-versamento-ed-oneri-e-spese-deducibili-e-detraibili/">UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</a> was first posted on Giugno 9, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2015, è imminente rinvio al 06. 07. 2015. </p>
<p> </p>
<p>UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</p>
<p> </p>
<p>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2015, è imminente rinvio al 06. 07. 2015. </p>
<p> </p>
<p>Attenzione le scadenze per il versamento delle imposte rateizzabili sono:</p>
<p>·                       16 giugno per il versamento con Modello F24 sia della prima rata del saldo IRPEF 2014 che quella dell’acconto IRPEF 2015, ovvero l’anticipo sulle tasse che si vanno a pagare l’anno successivo per quanto guadagnato nell’anno in corso;</p>
<p>·                       Il versamento del 16 giugno 2015 può essere effettuato anche entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4%. </p>
<p>è previsto imminente decreto, come negli ultimi anni, che proroga:                                                                                                                    </p>
<p>·                       il versamento del 16 giugno 2015 al 6 luglio 2015 senza maggiorazione;</p>
<p>·                       ed  il versamento del 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0. 40% al 20 agosto. </p>
<p>il termine  per l’invio in modalità telematica della dichiarazione dei redditi è:</p>
<p>·            il 30 settembre 2015. </p>
<p>Rateazione: Come Funziona</p>
<p>Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. </p>
<p>Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. </p>
<p>Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente. </p>
<p>I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/UNICO/RATE_1. Png" alt="RATE_1. Png" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/UNICO/RATE_2. Png" alt="RATE_2. Png" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Alleghiamo sintesi quadro RP</p>
<p>QUADRO RP &#8211; Oneri e spese</p>
<p>Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due</p>
<p>diversi modi:</p>
<p> alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;</p>
<p> altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. </p>
<p>Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. </p>
<p> </p>
<p>ONERI DETRAIBILI</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP) </p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p> spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)</p>
<p> spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p> spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p> spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p> spese per l’istruzione secondaria e universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);</p>
<p> spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);</p>
<p> spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18). La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</p>
<p> per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p> per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (ri- ghi da RP8 a RP14 codice 15). </p>
<p> per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività la- vorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14 , codice 32). </p>
<p> per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);</p>
<p> premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP14, codice 36);</p>
<p> premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP14, codice 37);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP): </p>
<p> spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sani- taria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p> interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p> interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);</p>
<p> interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);</p>
<p> interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);</p>
<p> interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);</p>
<p> spese funebri (righi da RP8 a RP14, codice14);</p>
<p> spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);</p>
<p> erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);</p>
<p> erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP14, codice 22);</p>
<p> erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP14 codice 23);</p>
<p> erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP14, codice 24);</p>
<p> spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP14, codice 25);</p>
<p> erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP14, codice 26);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP14, codice 27);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP14, codice 28);</p>
<p> spese veterinarie (righi da RP8 a RP14, codice 29);</p>
<p> spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP14, codice 30);</p>
<p> erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP8 a RP14, codice 31);</p>
<p> erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP14, codice 35);</p>
<p> altre spese detraibili (righi da RP8 a RP14, codice 99). </p>
<p></p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP) </p>
<p> erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP14, codice 41);</p>
<p> erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP14, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 36, 41, 50 e 65 per cento (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati; (da indicare nella sezione III C del quadro RP): </p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p> spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;</p>
<p> spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p> spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. </p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. </p>
<p>Sezione III C: rigo RP57, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati. </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64): </p>
<p> spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p> spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p> spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p> spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4). </p>
<p> </p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP) </p>
<p> detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);</p>
<p> detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);</p>
<p> detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 3);</p>
<p> detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72). </p>
<p> detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani(rigo RP73);</p>
<p> </p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83) </p>
<p> investimenti in start up (rigo RP80);</p>
<p> detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP81);</p>
<p> altre detrazioni (rigo RP83). </p>
<p> </p>
<p>ONERI DEDUCIBILI</p>
<p>Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP32): </p>
<p>a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):</p>
<p> contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);</p>
<p> contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 1);</p>
<p> contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP31). </p>
<p>Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei</p>
<p>familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: </p>
<p> assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);</p>
<p> contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)</p>
<p> erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);</p>
<p> erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 2);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fonda- zioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 3);</p>
<p> erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 4);</p>
<p> somme restituite al soggetto erogatore (RP26 codice 5);</p>
<p> rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 6);</p>
<p> spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);</p>
<p> investimenti in start-up (rigo RP 33). </p>
<p> </p>
<p>Spese sostenute per i figli </p>
<p>Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il docu- mento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno ef- fettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, que- st’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa. </p>
<p> </p>
<p>Spese sostenute dagli eredi </p>
<p>Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso. </p>
<p> </p>
<p>Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza </p>
<p>è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della cor- rispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella pro- porzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP. </p>
<p> </p>
<p></p>
<p>Compilazione del quadro RP</p>
<p>Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:</p>
<p> Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;</p>
<p> Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;</p>
<p> Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione del 36, 41, 50 o 65 per cento (interventi di recupero del patrimonio edilizio)</p>
<p>e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati ;</p>
<p> Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione del 55 o del 65 per cento (interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti);</p>
<p> Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;</p>
<p> Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”). </p>
<p> </p>
<p>SEZIONE I &#8211; Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento</p>
<p>A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le qua-</p>
<p>li spetta la detrazione del 19 per cento”,  “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP14. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2015. </p>
<p>Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4</p>
<p>Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2014 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:</p>
<p> le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;</p>
<p> le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La pre- senza dei predetti contributi è segnalata al punto 163 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 164 della Cer- tificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. </p>
<p>Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:</p>
<p> le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);</p>
<p> le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esi- stenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 166 della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Righi da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per persone con disabilità </p>
<p>Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. </p>
<p>Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1). </p>
<p> </p>
<p>Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare  e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP1 Spese sanitarie </p>
<p>Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). </p>
<p> </p>
<p>Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP14 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice al- fanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. </p>
<p>Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. </p>
<p>In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1). </p>
<p>Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:</p>
<p> sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;</p>
<p> effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). </p>
<p>La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare com- pilando il rigo RP2. </p>
<p>Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:</p>
<p> nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;</p>
<p> nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie. </p>
<p>Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti </p>
<p>Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle an- notazioni del Mod. 730 o dal rigo RN43, colonna 1, del Mod. UNICO di quest’ultimo. </p>
<p>L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro</p>
<p>6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità </p>
<p>Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. </p>
<p>In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità </p>
<p>Indicare le spese sostenute per l’acquisto:</p>
<p> di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;</p>
<p> di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. </p>
<p>La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione. </p>
<p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di ac- quistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. </p>
<p>La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel</p>
<p>2011, nel 2012 o nel 2013 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della de- trazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). </p>
<p>Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99. Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida </p>
<p>Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. </p>
<p>La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto. </p>
<p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante. </p>
<p>Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP81). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza </p>
<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo su- periore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2011 e/o nel 2012 e/o nel 2013 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2014, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel</p>
<p>2011 e nel 2012 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2013, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2014, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2011 o nel 2012 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2013. </p>
<p>Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2012 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2011 che nel 2012 o nel 2013 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli. </p>
<p>Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certi- ficazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Interessi passivi &#8211; Rigo RP7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da RP8 a RP14 </p>
<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2014 in dipen- denza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. </p>
<p>In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. </p>
<p>Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”. </p>
<p>Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:</p>
<p> mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);</p>
<p> mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. </p>
<p>Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. </p>
<p>Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:</p>
<p> </p>
<p>costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo</p>
<p> </p>
<p>In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. </p>
<p>Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mu- tuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:</p>
<p> l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p>
<p> le spese di perizia;</p>
<p> le spese di istruttoria;</p>
<p> la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p>
<p> la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p>
<p> la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p>
<p> le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p>
<p> le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p>
<p> l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p>
<p> l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. Non sono ammesse alla detrazione:</p>
<p> le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p>
<p> le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p>
<p> l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p>
<p> le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali. </p>
<p> </p>
<p>Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale </p>
<p>Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. </p>
<p> </p>
<p>Nozione di abitazione principale </p>
<p>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). </p>
<p>Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i fa- miliari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. </p>
<p> </p>
<p>Importo massimo cui applicare la detrazione </p>
<p>La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. </p>
<p> </p>
<p>Soggetti ammessi alla detrazione </p>
<p>La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario,</p>
<p>La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare. </p>
<p>Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. </p>
<p>In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo. </p>
<p>La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto del- l’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. </p>
<p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in rife- rimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. </p>
<p> </p>
<p>Condizioni generali per fruire della detrazione </p>
<p>La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia av- venuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato. </p>
<p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. </p>
<p>Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine se- mestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. </p>
<p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto del- l’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. </p>
<p> </p>
<p>In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. </p>
<p>Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto. </p>
<p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. </p>
<p>si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. </p>
<p>Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. </p>
<p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale. </p>
<p> </p>
<p>Contratti di mutuo stipulati prima del 1993 </p>
<p>Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. </p>
<p>In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo. </p>
<p> </p>
<p>Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad ap- plicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. </p>
<p>In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP14 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP14, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83. </p>
<p>Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della</p>
<p>Certificazione Unica. </p>
<p> </p>
<p>Righi da RP8 a RP14 Altre spese per le quali spetta la detrazione </p>
<p>Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese con- traddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento. </p>
<p></p>
<p>SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie </p>
</td>
<td>
<p>RP1 </p>
</td>
<td>
<p>22 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso </p>
</td>
<td>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie per familiari non a carico </p>
</td>
<td>
<p>RP2 </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>23 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie per persone con disabilità </p>
</td>
<td>
<p>RP3 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4 </p>
</td>
<td>
<p>Spese veicoli per persone con disabilità </p>
</td>
<td>
<p>RP4 </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>24 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore della società di cultura</p>
<p>Biennale di Venezia </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per l’acquisto di cani guida </p>
</td>
<td>
<p>RP5 </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6 </p>
</td>
<td>
<p>Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta</p>
<p>la rateizzazione nella precedente dichiarazione </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>RP6 </p>
</td>
<td>
<p>25 </p>
</td>
<td>
<p>Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione</p>
<p>principale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>RP7 </p>
</td>
<td>
<p>26 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>8 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili </p>
</td>
<td>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
<td>
<p>27 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo </p>
</td>
<td>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>28 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti</p>
<p>nel settore musicale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione</p>
<p>principale </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>29 </p>
</td>
<td>
<p>Spese veterinarie </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>11 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per prestiti o mutui agrari </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>30 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti</p>
<p>ricosciuti sordi </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per istruzione </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>31 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici</p>
<p>di ogni ordine e grado </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>14 </p>
</td>
<td>
<p>Spese funebri </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>32 </p>
</td>
<td>
<p>Spese relative ai contributi versati per il riscatto</p>
<p>degli anni di laurea dei familiari a carico </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>15 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per addetti all’assistenza personale </p>
</td>
<td>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>33 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per asili nido </p>
</td>
<td>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>16 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per attività sportive per ragazzi</p>
<p>(palestre, piscine e altre strutture sportive) </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>35 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli</p>
<p>di Stato </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>17 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per intermediazione immobiliare </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>36 </p>
</td>
<td>
<p>Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>18 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti</p>
<p>universitari fuori sede </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>37 </p>
</td>
<td>
<p>Premi per assicurazioni per rischio di non</p>
<p>autosufficienza </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>20 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite</p>
<p>da calamità pubbliche o eventi straordinari </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p>99 </p>
</td>
<td>
<p>Altre spese detraibili </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>21 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive</p>
<p>dilettantistiche </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>” </p>
</td>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>RIGO </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>41 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle Onlus </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
<td>
<p>42 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore dei partiti politici </p>
</td>
<td>
<p> </p>
<p>da RP8 a RP14 </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unico-2015-redditi-2014-termini-di-versamento-ed-oneri-e-spese-deducibili-e-detraibili/">UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili</a> was first posted on Giugno 9, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elenco degli oneri detraibili e delle spese deducibili per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/elenco-degli-oneri-detraibili-e-delle-spese-deducibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[UNICO PF ELENCO SPESE ED ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[come fare]]></category>
		<category><![CDATA[cosa indicare]]></category>
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		<category><![CDATA[oneri detraibili]]></category>
		<category><![CDATA[persone fisiche]]></category>
		<category><![CDATA[quadro RP]]></category>
		<category><![CDATA[spese deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[unico pf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/elenco-degli-oneri-detraibili-e-delle-spese-deducibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alla compilazione del quadro RP<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/elenco-degli-oneri-detraibili-e-delle-spese-deducibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche/">Elenco degli oneri detraibili e delle spese deducibili per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche</a> was first posted on Maggio 30, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la presente pubblichiamo utile elenco delle spese e degli oneri che una persona fisica ha diritto di dedurre o detrarre in Unico PF 2014 redditi 2013, ricordiamo che la scadenza per il versamento delle imposte senza maggiorazione dello 0. 40% è lunedì  16 giugno 2014, tuttavia, è prevista imminente proroga a lunedì 7 luglio. </p>
<p>Elenco delle Spese Detraibili e dei costi deducibili per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche</p>
<p> </p>
<p>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle  imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2014, è imminente rinvio al 07. 07. 2014. </p>
<p> </p>
<p>Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due</p>
<p>diversi modi:</p>
<p>·        alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;</p>
<p>·        altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda. </p>
<p>Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari. </p>
<p> </p>
<p>Oneri Detraibili (Quadro RP Unico 2014)</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento  </p>
<p>    a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico  </p>
<p>1.       spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)</p>
<p>2.       spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);</p>
<p>3.       spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);</p>
<p>4.       spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);</p>
<p>5.       premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (righi daRP8 a RP14, codice 12);</p>
<p>6.       premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001(righi da RP8 a RP14, codice 12);</p>
<p>7.       spese per l’istruzione secondaria e universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);</p>
<p>8.       spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);</p>
<p>9.       spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18). La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:</p>
<p>10. Per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);</p>
<p>11. Per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP14 codice 15). </p>
<p>12. Per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14 , codice 32). </p>
<p>13. Per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse </p>
<p>1.       spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);</p>
<p>2.       interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);</p>
<p>3.       interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);</p>
<p>4.       interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);</p>
<p>5.       interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);</p>
<p>6.       interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);</p>
<p>7.       spese funebri (righi da RP8 a RP14 , codice12);</p>
<p>8.       spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);</p>
<p>9.       erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);</p>
<p>10. Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP14, codice 22);</p>
<p>11. Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP14 codice 23);</p>
<p>12. Erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP14, codice 24);</p>
<p>13. Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP14, codice 25);</p>
<p>14. Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP14, codice 26);</p>
<p>15. Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP14, codice 27);</p>
<p>16. Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP14, codice 28);</p>
<p>17. Spese veterinarie (righi da RP8 a RP14, codice 29);</p>
<p>18. Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP14, codice 30);</p>
<p>19. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP8 a RP14, codice 31);</p>
<p>20. Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP14, codice 35);</p>
<p>21. Altre spese detraibili (righi da RP8 a RP14, codice 99). </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 24  per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP) </p>
<p>·        erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP14, codice 41);</p>
<p>·        erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP14, codice 42);</p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 36, 41, 50 e 65 per cento e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati;  </p>
<p>Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:</p>
<p>1.       spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;</p>
<p>2.       spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;</p>
<p>3.       spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. </p>
<p>Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione. </p>
<p>Sezione III C: rigo RP57, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati. </p>
<p>Spese che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento: </p>
<p>1.       spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);</p>
<p>2.       spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);</p>
<p>3.       spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);</p>
<p>4.       spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4). </p>
<p> </p>
<p>Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP) </p>
<p>1.       detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);</p>
<p>2.       detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);</p>
<p>3.       detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 3);</p>
<p>4.       detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72). </p>
<p> </p>
<p>Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83) </p>
<p>1.       investimenti in start up (rigo RP80);</p>
<p>2.       detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP81);</p>
<p>3.       detrazione per le spese di acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (anno 2009) (rigo RP82);</p>
<p>4.       altre detrazioni (rigo RP83). </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>1 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie </p>
</td>
<td>
<p>18 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie per familiari non a carico </p>
</td>
<td>
<p>20 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sanitarie per persone con disabilità </p>
</td>
<td>
<p>21 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>4 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per veicoli per persone con disabilità </p>
</td>
<td>
<p>22 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>5 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per l’acquisto di cani guida </p>
</td>
<td>
<p>23 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>6 </p>
</td>
<td>
<p>Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione</p>
<p>nella precedente dichiarazione </p>
</td>
<td>
<p>24 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>7 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale </p>
</td>
<td>
<p>25 </p>
</td>
<td>
<p>Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>8 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili </p>
</td>
<td>
<p>26 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio </p>
</td>
<td>
<p>27 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale </p>
</td>
<td>
<p>28 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>11 </p>
</td>
<td>
<p>Interessi per prestiti o mutui agrari </p>
</td>
<td>
<p>29 </p>
</td>
<td>
<p>Spese veterinarie </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12 </p>
</td>
<td>
<p>Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza </p>
</td>
<td>
<p>30 </p>
</td>
<td>
<p>Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per istruzione </p>
</td>
<td>
<p>31 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>14 </p>
</td>
<td>
<p>Spese funebri </p>
</td>
<td>
<p>32 </p>
</td>
<td>
<p>Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei</p>
<p>familiari a carico </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>15 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per addetti all’assistenza personale </p>
</td>
<td>
<p>33 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per asili nido </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>16 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) </p>
</td>
<td>
<p>35 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>17 </p>
</td>
<td>
<p>Spese per intermediazione immobiliare </p>
</td>
<td>
<p>99 </p>
</td>
<td>
<p>Altre spese detraibili </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 24 PER CENTO </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CODICE</p>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
<td>
<p>CODICE </p>
</td>
<td>
<p>DESCRIZIONE </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>41 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore delle Onlus </p>
</td>
<td>
<p>42 </p>
</td>
<td>
<p>Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Oneri Deducibili (Quadro RP Unico 2014):</p>
<p>    a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:</p>
<p>1.       contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21, colonne 1 e 2);</p>
<p>2.       contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 1);</p>
<p>3.       contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP31). </p>
<p>4.       Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);</p>
<p>b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse: </p>
<p>1.    assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);</p>
<p>2.    contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)</p>
<p>3.    erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);</p>
<p>4.    erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 2);</p>
<p>5.    erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fonda- zioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 3);</p>
<p>6.    erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 4);</p>
<p>7.    somme restituite al soggetto erogatore (RP26 codice 5);</p>
<p>8.    rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 6);</p>
<p>9.    investimenti in start-up. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/elenco-degli-oneri-detraibili-e-delle-spese-deducibili-per-la-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche/">Elenco degli oneri detraibili e delle spese deducibili per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche</a> was first posted on Maggio 30, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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