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	<title>TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO | Commercialista.it</title>
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		<title>Tassazione sui redditi esteri: guida per residenti fiscali in Italia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-sui-redditi-esteri-guida-per-residenti-fiscali-in-Italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione Plusvalenze]]></category>
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					<description><![CDATA[La globalizzazione ha portato a un aumento delle persone che ricevono redditi dall'estero, siano essi da lavoro, investimenti o altre fonti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-sui-redditi-esteri-guida-per-residenti-fiscali-in-Italia/">Tassazione sui redditi esteri: guida per residenti fiscali in Italia</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La globalizzazione ha portato a un aumento delle persone che ricevono redditi dall&#8217;estero, siano essi da lavoro, investimenti o altre fonti. In Italia, il trattamento fiscale di questi redditi è regolato da normative specifiche che devono essere conosciute per evitare sanzioni e ottimizzare la propria situazione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Residenza Fiscale e Redditi Esteri</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima cosa da considerare è il concetto di <strong>residenza fiscale</strong>. Se sei considerato fiscalmente residente in Italia, sarai tassato sui tuoi redditi ovunque prodotti nel mondo. La normativa italiana stabilisce che sei residente fiscale in Italia se:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Hai il domicilio o la residenza nel territorio italiano per la maggior parte dell&#8217;anno (183 giorni);</li>
<li>Sei iscritto all&#8217;Anagrafe della Popolazione Residente;</li>
<li>Hai il centro principale dei tuoi affari o interessi in Italia.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se soddisfi almeno uno di questi requisiti, dovrai dichiarare al fisco italiano non solo i redditi prodotti in Italia, ma anche quelli ottenuti all&#8217;estero.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Convenzioni contro la Doppia Imposizione</h2>
<p style="text-align: justify;">Un problema comune per chi percepisce redditi dall&#8217;estero è la <strong>doppia imposizione</strong>, ossia pagare tasse sia nel paese in cui il reddito è stato generato che in Italia. Fortunatamente, l&#8217;Italia ha firmato accordi con molti paesi per evitare questo fenomeno.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>convenzioni contro la doppia imposizione</strong> stabiliscono in quale paese il reddito deve essere tassato. Spesso, i redditi esteri sono tassati nel paese di origine, ma l&#8217;Italia permette di dedurre le imposte già pagate all&#8217;estero dall&#8217;ammontare dovuto all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tipi di Redditi Esteri e Tassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Esistono diverse tipologie di redditi esteri, e ognuna ha un trattamento fiscale specifico:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Redditi da lavoro dipendente</strong>: Se lavori all&#8217;estero per un&#8217;azienda estera, il reddito può essere tassato nel paese di origine, ma dovrai comunque dichiararlo in Italia. L&#8217;imposta pagata all&#8217;estero può essere detratta.</li>
<li><strong>Redditi da lavoro autonomo</strong>: I professionisti che operano all&#8217;estero devono dichiarare i redditi in Italia. Anche in questo caso, le convenzioni possono ridurre la doppia imposizione.</li>
<li><strong>Redditi da investimenti (dividendi, interessi, capital gains)</strong>: Questi redditi sono spesso tassati alla fonte nel paese in cui sono generati, ma vanno comunque inclusi nella dichiarazione dei redditi italiana. A seconda degli accordi fiscali, potrai beneficiare di crediti d&#8217;imposta.</li>
<li><strong>Immobili all’estero</strong>: Se possiedi proprietà all&#8217;estero, i redditi derivanti dall&#8217;affitto o dalla vendita devono essere dichiarati in Italia. Inoltre, potrebbe essere necessario pagare l&#8217;IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Dichiarare i Redditi Esteri in Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">I redditi esteri devono essere riportati nella <strong>Dichiarazione dei Redditi</strong> italiana, generalmente utilizzando il <strong>Modello Redditi PF</strong> (ex Modello Unico). In base al tipo di reddito, dovrai compilare diverse sezioni. È fondamentale indicare correttamente l&#8217;importo e calcolare eventuali crediti d&#8217;imposta per le tasse pagate all&#8217;estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Se non dichiari i redditi esteri, rischi di incorrere in sanzioni fiscali pesanti, inclusi interessi di mora e multe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">Per chi percepisce redditi esteri, la pianificazione fiscale è essenziale. Le normative italiane, combinate con le convenzioni internazionali, offrono strumenti per evitare la doppia imposizione, ma la dichiarazione corretta dei redditi esteri richiede attenzione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida alla tassazione degli immobili all’estero</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-alla-tassazione-degli-immobili-all-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILE DA COSTRUIRE]]></category>
		<category><![CDATA[TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO]]></category>
		<category><![CDATA[TASSAZIONE IMMOBILI]]></category>
		<category><![CDATA[case all'estero non dichiarate]]></category>
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		<category><![CDATA[Tassazione immobili estero]]></category>
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		<category><![CDATA[vendita immobile estero]]></category>
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					<description><![CDATA[Possedere un immobile all’estero rappresenta un’opportunità interessante sia dal punto di vista degli investimenti che del patrimonio personale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-alla-tassazione-degli-immobili-all-estero/">Guida alla tassazione degli immobili all’estero</a> was first posted on Settembre 18, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Possedere un immobile all’estero rappresenta un’opportunità interessante sia dal punto di vista degli investimenti che del patrimonio personale. Tuttavia, è importante conoscere le implicazioni fiscali che derivano dal possesso di proprietà fuori dall&#8217;Italia. In questa guida analizzeremo la tassazione degli immobili all’estero per i contribuenti italiani, esplorando le imposte applicabili, gli obblighi dichiarativi e le eventuali agevolazioni previste per evitare la doppia imposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Quadro Normativo di Riferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La tassazione degli immobili all’estero per i residenti fiscali italiani è regolata da diverse normative che mirano a evitare la <strong>doppia imposizione</strong>, ovvero il pagamento di imposte sia nel Paese dove si trova l’immobile che in Italia. L’Italia ha stipulato numerose <strong>Convenzioni Internazionali contro la Doppia Imposizione</strong> con vari Paesi, che prevedono accordi specifici per determinare la tassazione sui redditi derivanti dagli immobili esteri.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio, l’immobile viene tassato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Nel Paese estero</strong> dove si trova l’immobile, secondo le leggi locali.</li>
<li><strong>In Italia</strong>, se il proprietario è un residente fiscale italiano, per obbligo di dichiarazione e tassazione sul reddito globale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Dichiarazione degli Immobili Esteri nel Modello Redditi</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i contribuenti italiani, è obbligatorio dichiarare il possesso di immobili all’estero nel <strong>quadro RW</strong> del Modello Redditi Persone Fisiche, che ha lo scopo di monitorare gli investimenti esteri e le attività finanziarie detenute all&#8217;estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella dichiarazione devono essere inseriti i seguenti dati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Valore dell’immobile</strong>: solitamente si utilizza il costo d&#8217;acquisto, ma se l’immobile è stato ereditato o acquisito tramite donazione, può essere utilizzato il valore di mercato o quello catastale.</li>
<li><strong>Redditi derivanti dall’immobile</strong>: se l’immobile viene affittato, i canoni di locazione devono essere dichiarati in Italia e concorreranno alla formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione IRPEF.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sui Redditi da Immobili Esteri</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli immobili all&#8217;estero producono due tipologie di redditi soggetti a tassazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Redditi da locazione</strong>: i canoni derivanti dall’affitto dell’immobile estero devono essere dichiarati nel quadro RL del Modello Redditi, e saranno soggetti all&#8217;IRPEF secondo le aliquote progressive italiane. Eventuali imposte già pagate nel Paese estero possono essere detratte grazie al <strong>credito d’imposta per redditi esteri</strong>.</li>
<li><strong>Reddito da immobile a disposizione</strong>: se l’immobile non è affittato, viene considerato a disposizione e genera un reddito figurativo, che deve essere comunque dichiarato in Italia. Anche in questo caso, eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero possono essere compensate con il credito d’imposta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IVIE: Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle principali imposte per i residenti fiscali italiani con immobili all&#8217;estero è l&#8217;<strong>IVIE</strong> (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero). Introdotta nel 2012, l’IVIE è paragonabile all’IMU applicata agli immobili situati in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">L’IVIE prevede un’aliquota pari allo <strong>0,76%</strong> del valore dell’immobile estero, che viene determinato in base:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Al costo d’acquisto</strong> o, in alternativa, al valore catastale determinato nel Paese estero.</li>
<li>Al <strong>valore di mercato</strong> dell’immobile, se non sono disponibili valori catastali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È importante notare che l’IVIE è dovuta anche se l’immobile non produce reddito, come nel caso di seconde case o case vacanze non affittate. Tuttavia, per gli immobili destinati ad abitazione principale, sono previste delle agevolazioni, con una riduzione dell’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Doppia Imposizione e Credito d’Imposta</h2>
<p style="text-align: justify;">Per evitare che i contribuenti paghino le tasse sia in Italia che nel Paese estero dove si trova l’immobile, la normativa fiscale italiana prevede il <strong>credito d’imposta per i redditi esteri</strong>. Questo meccanismo consente di detrarre dall’imposta italiana le tasse già pagate nel Paese estero, fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta per lo stesso immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, se un contribuente italiano ha pagato un’imposta patrimoniale nel Paese estero, tale imposta può essere sottratta dall’IVIE dovuta in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte Estere sull&#8217;Immobile</h2>
<p style="text-align: justify;">Le imposte dovute all’estero variano in base al Paese in cui si trova l’immobile. Le tipologie di imposte comunemente applicate includono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta sul reddito</strong> da locazione.</li>
<li><strong>Imposta patrimoniale</strong> o imposta sul possesso dell&#8217;immobile.</li>
<li><strong>Tasse locali</strong> come imposte comunali o regionali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È essenziale informarsi presso le autorità fiscali del Paese estero per comprendere pienamente le imposte applicabili e garantire che siano rispettati tutti gli obblighi fiscali locali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vendita dell’Immobile Estero</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche la vendita di un immobile situato all’estero ha implicazioni fiscali sia nel Paese estero sia in Italia. Il reddito derivante dalla vendita, ossia la <strong>plusvalenza</strong> (differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto), deve essere dichiarato in Italia e concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, se il Paese estero applica una tassa sulle plusvalenze immobiliari, il contribuente può usufruire del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Sanzioni e Controlli Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">È fondamentale dichiarare correttamente i redditi e il possesso di immobili all’estero per evitare sanzioni. Le autorità fiscali italiane stanno intensificando i controlli sui capitali detenuti all’estero, grazie anche allo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Paesi aderenti all’OCSE.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata dichiarazione nel quadro RW può comportare sanzioni rilevanti, che variano dal 3% al 15% del valore dell’immobile estero (dal 6% al 30% se l’immobile è situato in Paesi black list).</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La gestione fiscale di un immobile all’estero richiede una pianificazione accurata e una conoscenza approfondita delle normative italiane e internazionali. Tra la dichiarazione dei redditi, il pagamento dell&#8217;IVIE e il credito d’imposta per evitare la doppia imposizione, è fondamentale rispettare gli obblighi fiscali per evitare sanzioni e ottimizzare il carico fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Affidarsi a un consulente fiscale esperto in materia di investimenti esteri è spesso la soluzione migliore per garantire una gestione corretta e vantaggiosa del proprio patrimonio immobiliare fuori dall&#8217;Italia.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-alla-tassazione-degli-immobili-all-estero/">Guida alla tassazione degli immobili all’estero</a> was first posted on Settembre 18, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI  IMMOBILI ALL’ESTERO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ivie-guida-alla-tassazione-degli-immobili-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ivie]]></category>
		<category><![CDATA[TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO]]></category>
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					<description><![CDATA[Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ivie-guida-alla-tassazione-degli-immobili-allestero/">IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI  IMMOBILI ALL’ESTERO</a> was first posted on Marzo 29, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).</p>
<h2>Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero</h2>
<p>Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).</p>
<p>Sono tenuti al pagamento dell’imposta:</p>
<ul>
<li> i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo</li>
<li> i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi</li>
<li> i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali</li>
<li> i  locatari,  per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione  finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).</li>
</ul>
<p>L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).</p>
<h2>LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI</h2>
<p>L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.  Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.</p>
<p>Per  calcolare  il  limite  che  dà  diritto  all’esenzione,  si  deve  fare  riferimento  all’imposta  determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.</p>
<p>Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.  Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.</p>
<p>Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata  (articolo  165  del Tuir),  si  detrae  dall’imposta  dovuta  in  Italia  per  quegli  immobili,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.</p>
<h2>IL VALORE DELL’IMMOBILE</h2>
<p>Il  valore  dell’immobile  da  prendere  in  considerazione  per  il  calcolo  dell’imposta  è  costituito,  general- mente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.  Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.  In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile</p>
<p>Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nel- la  dichiarazione  di  successione  o  nell’atto  registrato  o  in  altri  atti  previsti  dagli  ordinamenti  esteri  con finalità analoghe.  Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo  che  garantisce  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  il  valore  è  prioritariamente  quello  catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale.</p>
<p>Tale  criterio  vale  anche  per  gli  immobili  che  sono  pervenuti per successione o donazione.</p>
<p>In  mancanza  del  valore  catastale,  si  deve  fare  riferimento  al  costo  risultante  dall’atto  di  acquisto  e,  in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.</p>
<h2>LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE</h2>
<p>Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  l’importo  di  200  euro,  rapportato  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale l’immobile è destinato a tale uso.</p>
<h2>LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI</h2>
<p>Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.  Infine,  per  gli  anni  2012  e  2013,  oltre  all’importo  di  200  euro,  è  prevista  un’ulteriore  detrazione  di  50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni.</p>
<p>è necessario, però, che il figlio dimori abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.</p>
<p>L’importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.</p>
<h2>IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E LE MODALITà DI DICHIARAZIONE</h2>
<p>Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ivie-guida-alla-tassazione-degli-immobili-allestero/">IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI  IMMOBILI ALL’ESTERO</a> was first posted on Marzo 29, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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