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	<title>Ritenute a titolo di acconto | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Ritenute a titolo di acconto | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Normativa delle ritenute d’acconto: libero professionista, società tra professionisti e SRL</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Normativa-delle-ritenute-d-acconto-libero-professionista-societa-tra-professionisti-e-SRL/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ritenute a titolo di acconto]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo ritenuta d'acconto dal netto formula]]></category>
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					<description><![CDATA[Le ritenute d’acconto sono uno strumento fiscale chiave applicato a liberi professionisti, STP e SRL, garantendo il pagamento anticipato delle imposte.

<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Normativa-delle-ritenute-d-acconto-libero-professionista-societa-tra-professionisti-e-SRL/">Normativa delle ritenute d’acconto: libero professionista, società tra professionisti e SRL</a> was first posted on Settembre 24, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <strong>ritenute d’acconto</strong> sono uno strumento fiscale fondamentale nel sistema tributario italiano e si applicano a varie categorie, tra cui i <strong>liberi professionisti</strong>, le <strong>società tra professionisti</strong> (STP) e le <strong>SRL di professionisti</strong>. Questo meccanismo permette allo Stato di prelevare in anticipo una parte delle imposte dovute dal soggetto che presta il servizio, a beneficio della gestione fiscale e della trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo in dettaglio come funzionano le ritenute d’acconto per queste categorie e quale normativa regola il loro calcolo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è la Ritenuta d’Acconto?</h2>
<p style="text-align: justify;">La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale effettuata dal soggetto che paga un corrispettivo (il committente) su determinate tipologie di reddito. Essa rappresenta un anticipo delle imposte dovute dal percettore (professionista o società). Il soggetto che eroga il pagamento funge da sostituto d’imposta e ha l’obbligo di versare l’importo trattenuto all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Tipologie di Redditi Soggetti a Ritenuta d’Acconto:</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Compensi per prestazioni di lavoro autonomo.</li>
<li>Provvigioni.</li>
<li>Utili da partecipazioni.</li>
<li>Canoni di locazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ritenuta d’Acconto per i Liberi Professionisti</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i <strong>liberi professionisti</strong> (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), la ritenuta d’acconto si applica al <strong>75% del compenso lordo</strong>, con un’aliquota del <strong>20%</strong>. Il soggetto committente, al momento del pagamento, trattiene questa percentuale sul compenso lordo e la versa all’erario per conto del professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esempio di Calcolo</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Compenso lordo: 1.000 euro.</li>
<li>Base imponibile soggetta a ritenuta: 75% di 1.000 = 750 euro.</li>
<li>Ritenuta d’acconto: 20% di 750 = 150 euro.</li>
<li>Il professionista riceverà quindi 1.000 – 150 = <strong>850 euro netti</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La ritenuta versata sarà poi sottratta dall&#8217;importo delle imposte dovute dal professionista nella dichiarazione dei redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ritenuta d’Acconto per le Società tra Professionisti (STP)</h2>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>Società tra Professionisti</strong> (STP) sono soggetti giuridici nati per facilitare il lavoro associato tra professionisti di diverse discipline. Anche le STP sono soggette al regime di ritenuta d’acconto, ma con alcune specificità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le STP, la ritenuta d’acconto viene applicata sull’intero compenso percepito dalla società, non sui singoli soci. Come per i liberi professionisti, l’aliquota è del <strong>20%</strong> e viene trattenuta dal committente al momento del pagamento del compenso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esempio di Calcolo per STP</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Compenso lordo della società: 2.000 euro.</li>
<li>Ritenuta d’acconto: 20% di 2.000 = 400 euro.</li>
<li>L’importo netto percepito dalla società sarà 2.000 – 400 = <strong>1.600 euro netti</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ritenuta d’Acconto per le SRL di Professionisti</h2>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>SRL di professionisti</strong> sono un’altra forma giuridica molto comune tra i professionisti, soprattutto quelli che desiderano una maggiore separazione tra patrimonio personale e attività professionale. Tuttavia, a differenza delle STP, le <strong>SRL di professionisti non sono soggette alla ritenuta d’acconto</strong> sui compensi percepiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo perché le SRL sono considerate <strong>soggetti passivi IRES</strong> (Imposta sul Reddito delle Società) e non soggetti IRPEF, il che le esenta dal regime della ritenuta. Le SRL, infatti, pagano l’IRES e l’IRAP direttamente sugli utili societari, e i soci professionisti pagano le imposte sui dividendi eventualmente distribuiti dalla società.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Calcolo Senza Ritenuta</h2>
<p style="text-align: justify;">Per una SRL, non ci sarà ritenuta d’acconto da trattenere. Il compenso lordo fatturato verrà incassato interamente dalla società, che successivamente pagherà le imposte dovute tramite la propria dichiarazione dei redditi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Normativa di Riferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ritenute d’acconto sono regolate dal <strong>DPR n. 600/1973</strong>, che disciplina i criteri per l’applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. In particolare, l’articolo 25 del DPR 600/73 stabilisce le modalità di applicazione della ritenuta per i redditi da lavoro autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per le SRL e le società di capitali in generale, la normativa fiscale di riferimento è l’<strong>art. 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)</strong>, che regola la tassazione degli utili percepiti e distribuiti ai soci.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obblighi del Sostituto d’Imposta</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi effettua il pagamento soggetto a ritenuta d’acconto (committente o cliente) ha l’obbligo di:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Trattenere la ritenuta</strong> sul compenso dovuto.</li>
<li><strong>Versare la ritenuta</strong> tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.</li>
<li><strong>Certificare le ritenute</strong> annualmente, rilasciando la Certificazione Unica (CU) entro il 31 marzo di ogni anno.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le ritenute d’acconto rappresentano un aspetto cruciale della fiscalità italiana, soprattutto per i liberi professionisti e le società tra professionisti. Il loro calcolo è relativamente semplice per i singoli professionisti, mentre diventa più complesso per le società. Per le SRL di professionisti, la ritenuta non si applica, ma rimangono comunque soggette agli obblighi fiscali relativi all’IRES e all’IRAP.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-trattamento-fiscale-irpef-e-iva-dei-redditi-derivanti-dallutilizzazione-economica-delle-opere-dellingegno-tutelate-dal-diritto-di-autore-e-come-vanno-indicati-in-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-trattamento-fiscale-irpef-e-iva-dei-redditi-derivanti-dallutilizzazione-economica-delle-opere-dellingegno-tutelate-dal-diritto-di-autore-e-come-vanno-indicati-in-unico/">Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 7:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa analizziamo come vanno tassati ai fini IRPEF e IVA quei redditi generati  dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno riguardanti scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, sia per all&#8217;autore che per le persone fisiche diverse dall&#8217;autore, illustrando come indicarli nel modello Unico 2017. </p>
<p> Concessione in licenza di opere dell&#8217;ingegno</p>
<p> Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale  (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), attraverso il “licensing” (concessione in licenza) può decidere di attribuire a terzi lo sfruttamento economico della propria opera, ottenendo come corrispettivo economico canoni periodici (royalties). Quindi l’autore – licenziante  dell’opera resta proprietario della stessa e il terzo licenziatario potrà utilizzare l’opera a fini commerciali e/o di lucro. </p>
<p> Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore di opere dell&#8217;ingegno è disciplinato dalla Legge n. 633/1941, la quale prevede diritto esclusivo dello stesso di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, ex art articolo 12 della citata legge. </p>
<p> Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale diritto ha una triplice declinazione:</p>
<p> Diritto di pubblicizzare l’opera;</p>
<p> Diritto di utilizzare economicamente l’opera;</p>
<p> Diritto di rivendicare la paternità dell’opera. </p>
<p> Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali disponibili, e dunque possono formare oggetto di cessione, a differenza del diritto di paternità dell’opera che, marcato dal carattere personale, non può mai essere negoziato. </p>
<p> Tassazione fiscale ai fini IRPEF</p>
<p> I proventi percepiti dall’autore dell’opera, a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86). La peculiarità del trattamento fiscale di tali compensi rispetto ai principi generali applicabili ai redditi di lavoro autonomo è quella per la quale, ai fini delle imposte dirette (IRPEF) vengono tassati nel periodo d’imposta i compensi percepiti per lo sfruttamento economico delle opere d’ingegno ridotti delle deduzioni forfettarie, di cui all’articolo 54, comma 8, del DPR n. 917/86. </p>
<p> I compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, percepiti da persone fisiche diverse dagli autori sono qualificati e tassati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86. </p>
<p> Disciplina IVA</p>
<p> Per quanto riguarda il funzionamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972, in base al quale: “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”. </p>
<p> NB Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà quindi essere riportata l’indicazione: “Operazione fuori campo Iva ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972”. </p>
<p> Ritenute di acconto</p>
<p> royalty pagate a soggetti residenti: sulla parte imponibile (compenso percepito al netto della deduzione forfettaria spettante) all’atto del pagamento dovrà essere operata una ritenuta d’acconto Irpef del 20% o, nel caso di reddito assimilato, con l’aliquota Irpef secondo lo scaglione di reddito. </p>
<p> royalty pagate a soggetti non residenti : in tal caso si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (la ritenuta verrà applicata al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. </p>
<p> Come si indicano i compensi in Unico PF</p>
<p> 1) L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore dovrà dichiarare tali compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Unico P. F. , al rigo RL25. Su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:</p>
<p> del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;</p>
<p> del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni. </p>
<p> L’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29. </p>
<p> 2) Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, dovranno dichiarare i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL. In questo caso il compenso deve essere riportato già al netto della deduzione forfettaria spettante. Nessuna deduzione si applica gli acquirenti a titolo gratuito. </p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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			</item>
		<item>
		<title>S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-tra-professionisti-societ-192-di-ingegneria-non-pu-210-emettere-fattura-con-ritenuta-di-acconto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute a titolo di acconto]]></category>
		<category><![CDATA[S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/srl-tra-professionisti-societ-192-di-ingegneria-non-pu-210-emettere-fattura-con-ritenuta-di-acconto/</guid>

					<description><![CDATA[Quesito: Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta &#8211; da parte della predetta società &#8211; dell&#8217;applicazione della ritenuta d&#8217;acconto ai sensi dell&#8217;art. 25 del D. P. [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-tra-professionisti-societ-192-di-ingegneria-non-pu-210-emettere-fattura-con-ritenuta-di-acconto/">S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO</a> was first posted on Agosto 14, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quesito:</strong> Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta &#8211; da parte della predetta società &#8211; dell&#8217;applicazione della ritenuta d&#8217;acconto ai sensi dell&#8217;art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L&#8217;istante chiede di conoscere il parere dell&#8217;Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d&#8217;acconto?</p>
<p><strong>S. R. L. Tra professionisti:</strong> Società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto</p>
<p><strong>Oggetto:</strong> Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 &#8211; Società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti</p>
<p>Agenzia delle Entrate &#8211; RISOLUZIONE N. 56 del 04. 05. 2006 Con istanza d&#8217;interpello è stato proposto il seguente:</p>
<p><strong>Quesito</strong><br />
Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta &#8211; da parte della predetta società &#8211; dell&#8217;applicazione della ritenuta d&#8217;acconto ai sensi dell&#8217;art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L&#8217;istante chiede di conoscere il parere dell&#8217;Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d&#8217;acconto?</p>
<p><strong>Soluzione prospettata</strong></p>
<p>L&#8217;istante ritiene che &#8220;(. ) tale compenso (prestazioni di servizi), emesso da una SRL, non sia da assoggettare a ritenuta d&#8217;acconto per il semplice fatto che siamo nel campo del reddito d&#8217;impresa pur se trattasi di società d&#8217;ingegneria (cosiddette engineering) permesse a seguito dell&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 2 L. 1815/39, dall&#8217;art. 24 L. 07. 08. 97 n. 266 (c. D. Legge Bersani) successivamente regolamentate dalle L. 109/94 e 415/98. &#8221;</p>
<p><strong>Parere dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong></p>
<p>Com&#8217;è noto l&#8217;appartenenza alla categoria del reddito d&#8217;impresa può dipendere sia dalle caratteristiche dell&#8217;attività svolta, sia dalla qualificazione formale del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali.</p>
<p>A tale ultimo riguardo, infatti, si rammenta che ai sensi degli artt. 6 e 81 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito complessivo, rispettivamente, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell&#8217;art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d&#8217;impresa ed è determinato secondo le disposizioni contenute nel medesimo testo unico.</p>
<p>Nella fattispecie prospettata, l&#8217;istante dichiara di aver ricevuto una fattura per prestazioni di servizio rese a suo favore da una società di ingegneria costituitasi come S. R. L. , contenente la richiesta di ritenuta d&#8217;acconto ai sensi dell&#8217;art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Tale richiesta ad avviso del contribuente non ha fondamento, dal momento che si è nel campo del reddito d&#8217;impresa.</p>
<p><strong>Nel concordare con la soluzione prospettata dall&#8217;istante, si osserva quanto segue.</strong></p>
<p>L&#8217;art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lett. B) (così come modificata dall&#8217;art. 7, c. 1, lett. I) L. 166/2002 e, successivamente, dall&#8217;art. 24 della Legge Comunitaria 2004) stabilisce che per &#8220;società d&#8217;ingegneria&#8221; si intendono &#8220;le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (. ), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale&#8221;.</p>
<p>Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una &#8220;società di ingegneria&#8221; se sussistono contemporaneamente due presupposti:</p>
<p>·        presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell&#8217;art. 17 in commento e che, quindi, non configurino &#8220;società tra professionisti&#8221;;</p>
<p>·        presupposto oggettivo: avere nell&#8217;oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.</p>
<p>Ciò stante, si ritiene che non possano sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da dette società che, sulla base del richiamato art. 81 del Tuir, rientra nella categoria del reddito d&#8217;impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria.<br />
Nel caso delle &#8220;società di ingegneria&#8221; oggetto della presente istanza, in altre parole, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l&#8217;esistenza del semplice presupposto soggettivo.</p>
<p>Ne consegue, con riferimento al quesito posto dall&#8217;istante, che non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l&#8217;art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la &#8220;ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi&#8221;, dal momento che le società di ingegneria producono reddito d&#8217;impresa.</p>
<p>In proposito si rammenta che la ritenuta di cui al citato articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all&#8217;art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui all&#8217;art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell&#8217;art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d&#8217;imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.</p>
<p>In sostanza, ai sensi dell&#8217;articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d&#8217;acconto i soli &#8220;compensi per lavoro autonomo professionale&#8221; e i &#8220;compensi per lavoro autonomo occasionale&#8221;.</p>
<p>Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettata si rileva che, ferma restando la natura professionale dell&#8217;attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto istante che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell&#8217;ambito dell&#8217;attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d&#8217;impresa come componente positivo di reddito.</p>
<p>La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale. , viene resa dalla scrivente ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-tra-professionisti-societ-192-di-ingegneria-non-pu-210-emettere-fattura-con-ritenuta-di-acconto/">S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO</a> was first posted on Agosto 14, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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