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	<title>REDDITOMETRO (NUOVO) - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>REDDITOMETRO (NUOVO) - Commercialista.it</title>
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		<title>Redditometro: come funziona, a chi viene inviato e come difendersi nel 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-come-funziona-a-chi-viene-inviato-e-come-difendersi-nel-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[REDDITOMETRO (NUOVO)]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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		<category><![CDATA[strumento di accertamento sintetico del reddito]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per individuare i contribuenti che, pur avendo dichiarato redditi bassi, hanno effettuato spese ritenute non congrue con le loro possibilità economiche.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-come-funziona-a-chi-viene-inviato-e-come-difendersi-nel-2024/">Redditometro: come funziona, a chi viene inviato e come difendersi nel 2024</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-come-funziona-a-chi-viene-inviato-e-come-difendersi-nel-2024/">Redditometro: come funziona, a chi viene inviato e come difendersi nel 2024</a> was first posted on Luglio 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="3:1-3:47">Il Redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito utilizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate per individuare i contribuenti che, pur avendo dichiarato redditi bassi, hanno effettuato spese ritenute non congrue con le loro possibilità economiche.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="5:1-5:34">Come funziona il Redditometro</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="7:1-7:34">L&#8217;Agenzia delle Entrate incrocia i dati in suo possesso (ad esempio, acquisti di immobili, auto, barche, viaggi, etc.) con quelli forniti da altri enti (ad esempio, catasto, ACI, banche, etc.) per ricostruire il presunto reddito del contribuente. Se la spesa complessiva supera di una certa soglia (generalmente il 20%) il reddito dichiarato, l&#8217;Agenzia delle Entrate avvia un&#8217;<strong>indagine</strong> per verificare se il contribuente ha altre fonti di reddito non dichiarate.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="9:1-9:40">A chi viene inviato il Redditometro</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="11:1-11:169">Il Redditometro non viene inviato a tutti i contribuenti, ma solo a quelli che sono stati <strong>selezionati</strong> dall&#8217;Agenzia delle Entrate sulla base di specifici <strong>indicatori di rischio</strong>. Tra questi indicatori figurano:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="13:1-17:0">
<li data-sourcepos="13:1-13:67">Un elevato incremento del patrimonio rispetto all&#8217;anno precedente</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:27">Acquisti di beni di lusso</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:29">Frequenti viaggi all&#8217;estero</li>
<li data-sourcepos="16:1-17:0">Mancanza di movimentazioni bancarie compatibili con il reddito dichiarato</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="18:1-18:37">Come difendersi dal Redditometro</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="20:1-20:208">Se ricevete una comunicazione dall&#8217;Agenzia delle Entrate che vi informa dell&#8217;avvio di un&#8217;indagine redditometrica, non dovete panico. Avete <strong>60 giorni di tempo</strong> per presentare le vostre <strong>giustificazioni</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="22:1-22:29">Cosa fare per difendersi</h2>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="24:1-26:60">
<li data-sourcepos="24:1-24:167"><strong>Raccogliere la documentazione:</strong> Conservare scontrini, fatture, estratti conto bancari e qualsiasi altra documentazione che possa giustificare le spese effettuate.</li>
<li data-sourcepos="25:1-25:187"><strong>Presentare le giustificazioni:</strong> Inviare all&#8217;Agenzia delle Entrate una <strong>relazione scritta</strong> in cui si spiegano le origini delle risorse utilizzate per finanziare le spese contestate.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:60"><strong>Fare ricorso:</strong> Se le vostre giustificazioni non vengono accolte dall&#8217;Agenzia delle Entrate, è possibile fare <strong>ricorso</strong> alla Commissione tributaria provinciale o a quella regionale.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="28:1-28:13">Consigli</h2>
<ul data-sourcepos="30:1-33:0">
<li style="text-align: justify;" data-sourcepos="30:1-30:79">È importante essere <strong>onesti</strong> e <strong>trasparenti</strong> con l&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li style="text-align: justify;" data-sourcepos="31:1-31:119">Se non siete sicuri di come procedere, è consigliabile rivolgersi a un <strong>professionista</strong> (commercialista, avvocato).</li>
<li style="text-align: justify;" data-sourcepos="32:1-33:0">È importante ricordare che la normativa sul Redditometro è complessa e soggetta a frequenti modifiche. Si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate e/o di rivolgersi a un professionista per rimanere aggiornati.</li>
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		<item>
		<title>Redditometro: Acquisto di immobili e imbarcazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-Acquisto-di-immobili-e-imbarcazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REDDITOMETRO (NUOVO)]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Imbarcazione Natante Yacht ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione per giustificare l'acquisto di un immobile]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione immobili nel Redditometro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Redditometro è uno strumento utilizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate per calcolare il reddito presunto di un contribuente sulla base di una serie di indizi di capacità contributiva. Tra questi indizi, figurano proprio l&#8217;acquisto di immobili e imbarcazioni. L&#8217;obiettivo del Redditometro è di contrastare l&#8217;evasione fiscale e di garantire che tutti i contribuenti paghino le tasse [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="16:1-16:265">Il Redditometro è uno strumento utilizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate per <strong>calcolare il reddito presunto</strong> di un contribuente sulla base di una serie di <strong>indizi di capacità contributiva</strong>. Tra questi indizi, figurano proprio l&#8217;acquisto di immobili e imbarcazioni.</p>
<p data-sourcepos="18:1-18:54">L&#8217;obiettivo del Redditometro è di <strong>contrastare l&#8217;evasione fiscale</strong> e di <strong>garantire</strong> che tutti i contribuenti paghino le tasse in modo corretto e proporzionato alle loro effettive capacità economiche.</p>
<p data-sourcepos="18:1-18:54">
<h2 data-sourcepos="20:1-20:56">Come vengono valutati gli immobili e le imbarcazioni</h2>
<p data-sourcepos="22:1-22:130">Il valore degli immobili e delle imbarcazioni ai fini del Redditometro viene determinato in base a <strong>parametri oggettivi</strong>, quali:</p>
<ul data-sourcepos="24:1-27:0">
<li data-sourcepos="24:1-24:24"><strong>Prezzo di acquisto</strong></li>
<li data-sourcepos="25:1-25:106"><strong>Caratteristiche dell&#8217;immobile o dell&#8217;imbarcazione (ubicazione, metratura, categoria catastale, ecc.)</strong></li>
<li data-sourcepos="26:1-27:0"><strong>Data di acquisto</strong></li>
</ul>
<p data-sourcepos="28:1-28:109">L&#8217;Agenzia delle Entrate si avvale di <strong>banche dati immobiliari e nautiche</strong> per reperire queste informazioni.</p>
<p data-sourcepos="28:1-28:109">
<h2 data-sourcepos="30:1-30:55">Quali sono le prove che il contribuente può fornire</h2>
<p data-sourcepos="32:1-32:190">Il contribuente può fornire <strong>documentazione</strong> a sostegno della sua <strong>capacità economica</strong> per giustificare l&#8217;acquisto di un immobile o di un&#8217;imbarcazione. Tale documentazione può includere:</p>
<ul data-sourcepos="34:1-37:1">
<li data-sourcepos="34:1-34:31"><strong>Dichiarazioni dei redditi</strong></li>
<li data-sourcepos="35:1-35:25"><strong>Contratti di lavoro</strong></li>
<li data-sourcepos="36:1-36:28"><strong>Estratti conto bancari</strong></li>
<li data-sourcepos="37:1-37:1"><strong>Documentazione relativa a eredità o donazioni ricevute</strong></li>
<li data-sourcepos="38:1-39:0"><strong>Fatture relative a lavori di ristrutturazione o manutenzione dell&#8217;immobile</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="40:1-40:35">Come contestare un accertamento</h2>
<p data-sourcepos="42:1-42:229">Se il contribuente riceve un <strong>avviso di accertamento</strong> in cui viene rilevato un reddito presunto superiore a quello effettivamente dichiarato, è possibile <strong>contestare</strong> tale accertamento entro <strong>60 giorni</strong> dalla sua ricezione.</p>
<p data-sourcepos="44:1-44:119">La contestazione può essere presentata all&#8217;Agenzia delle Entrate tramite <strong>ricorso in cartaceo</strong> o <strong>telematicamente</strong>.</p>
<p data-sourcepos="46:1-46:206"><strong>È consigliabile</strong> farsi assistere da un <strong>professionista</strong>, come un <strong>commercialista o un avvocato fiscalista</strong>, per tutelare al meglio i propri diritti e per aumentare le chances di successo del ricorso.</p>
<p data-sourcepos="46:1-46:206">
<h2 data-sourcepos="48:1-48:15">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="50:1-50:239">L&#8217;acquisto di un immobile o di un&#8217;imbarcazione può avere delle <strong>significative ripercussioni sul Redditometro</strong>. È importante, quindi, essere consapevoli di come questi beni vengono valutati e di quali prove il contribuente può fornire per dimostrare la propria capacità economica. In caso di contestazione di un accertamento, è opportuno rivolgersi a un professionista per ottenere la giusta assistenza.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-Acquisto-di-immobili-e-imbarcazione/">Redditometro: Acquisto di immobili e imbarcazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-Acquisto-di-immobili-e-imbarcazione/">Redditometro: Acquisto di immobili e imbarcazione</a> was first posted on Giugno 3, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redditometro 2024: guida completa e aggiornata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-2024-guida-completa-e-aggiornata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REDDITOMETRO (NUOVO)]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione giustificativa]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Redditometro è uno strumento di controllo fiscale utilizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate per individuare i contribuenti che, pur avendo una capacità di spesa non congrua con il reddito dichiarato, non pagano le tasse correttamente. In questa guida completa e aggiornata al 2024, illustreremo il funzionamento del Redditometro, i criteri di selezione dei contribuenti, le verifiche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-2024-guida-completa-e-aggiornata/">Redditometro 2024: guida completa e aggiornata</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-2024-guida-completa-e-aggiornata/">Redditometro 2024: guida completa e aggiornata</a> was first posted on Maggio 17, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:234">Il Redditometro è uno strumento di controllo fiscale utilizzato dall&#8217;Agenzia delle Entrate per individuare i contribuenti che, pur avendo una capacità di spesa non congrua con il reddito dichiarato, non pagano le tasse correttamente.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:279">In questa guida completa e aggiornata al 2024, illustreremo il funzionamento del Redditometro, i criteri di selezione dei contribuenti, le verifiche effettuate dall&#8217;Agenzia delle Entrate e le possibili conseguenze per chi non risponde correttamente alle richieste di chiarimenti.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:279">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:33">Come funziona il Redditometro</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:196">L&#8217;Agenzia delle Entrate incrocia i dati presenti nel proprio archivio con quelli provenienti da fonti esterne, come banche, società di carte di credito, enti locali e gestori di servizi pubblici.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:80">In particolare, vengono analizzate le spese sostenute dai contribuenti, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="15:1-20:0">
<li data-sourcepos="15:1-15:189"><strong>Acquisti di beni immobili:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente ha acquistato immobili negli ultimi anni e se il prezzo di acquisto è congruo con il reddito dichiarato.</li>
<li data-sourcepos="16:1-16:194"><strong>Acquisti di autoveicoli:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente ha acquistato autoveicoli negli ultimi anni e se il costo dell&#8217;autoveicolo è congruo con il reddico dichiarato.</li>
<li data-sourcepos="17:1-17:161"><strong>Spese con carta di credito:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate verifica le spese effettuate con carta di credito dal contribuente, come viaggi, ristoranti e alberghi.</li>
<li data-sourcepos="18:1-18:143"><strong>Canoni di locazione:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate verifica se il contribuente paga canoni di locazione elevati rispetto al reddito dichiarato.</li>
<li data-sourcepos="19:1-20:0"><strong>Utenze domestiche:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate verifica l&#8217;ammontare delle utenze domestiche del contribuente, come luce, gas e acqua.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="21:1-21:41">Criteri di selezione dei contribuenti</h2>
<p data-sourcepos="23:1-23:139">L&#8217;Agenzia delle Entrate seleziona i contribuenti da sottoporre a controllo con il Redditometro sulla base di una serie di criteri, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="25:1-29:0">
<li data-sourcepos="25:1-25:239"><strong>Elevata discrepanza tra reddito dichiarato e capacità di spesa:</strong> se la capacità di spesa del contribuente è significativamente superiore al reddito dichiarato, l&#8217;Agenzia delle Entrate lo seleziona per un controllo con il Redditometro.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:208"><strong>Acquisti di beni di lusso:</strong> se il contribuente ha acquistato beni di lusso, come auto di grossa cilindrata o immobili di pregio, l&#8217;Agenzia delle Entrate lo seleziona per un controllo con il Redditometro.</li>
<li data-sourcepos="27:1-27:166"><strong>Frequenti viaggi all&#8217;estero:</strong> se il contribuente effettua frequenti viaggi all&#8217;estero, l&#8217;Agenzia delle Entrate lo seleziona per un controllo con il Redditometro.</li>
<li data-sourcepos="28:1-29:0"><strong>Posesso di barche o yacht:</strong> se il contribuente possiede barche o yacht, l&#8217;Agenzia delle Entrate lo seleziona per un controllo con il Redditometro.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="30:1-30:51">Verifiche effettuate dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p data-sourcepos="32:1-32:311">L&#8217;Agenzia delle Entrate, una volta selezionato il contribuente, invia una comunicazione in cui richiede di fornire chiarimenti sulle spese sostenute. Il contribuente è tenuto a rispondere alla comunicazione entro il termine indicato, fornendo all&#8217;Agenzia delle Entrate la documentazione che giustifica le spese.</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:360">L&#8217;Agenzia delle Entrate può incrociare i dati forniti dal contribuente con quelli in proprio possesso e con quelli provenienti da altre fonti. Se dalle verifiche emerge che il contribuente non ha dichiarato correttamente i propri redditi, l&#8217;Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento fiscale e contestare le maggiori imposte dovute, oltre alle sanzioni.</p>
<p data-sourcepos="34:1-34:360">
<h2 data-sourcepos="36:1-36:66">Conseguenze per chi non risponde alle richieste di chiarimenti</h2>
<p data-sourcepos="38:1-38:228">Il contribuente che non risponde alle richieste di chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate entro il termine indicato, o che fornisce documentazione non idonea a giustificare le spese sostenute, può subire le seguenti conseguenze:</p>
<ul data-sourcepos="40:1-43:0">
<li data-sourcepos="40:1-40:166"><strong>Accertamento fiscale:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento fiscale per contestare i maggiori redditi non dichiarati e le relative imposte dovute.</li>
<li data-sourcepos="41:1-41:195"><strong>Sanzioni:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate può applicare le sanzioni previste per la mancata o irregolare presentazione della documentazione e per l&#8217;omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi.</li>
<li data-sourcepos="42:1-43:0"><strong>Iscrizione all&#8217;elenco dei contribuenti infedeli:</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate può iscrivere il contribuente all&#8217;elenco dei contribuenti infedeli, con conseguenze negative per l&#8217;accesso al credito e ad altri benefici.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Consigli per evitare il Redditometro</h2>
<p data-sourcepos="3:1-3:148">Per evitare di essere selezionati per un controllo con il Redditometro e incorrere nelle relative sanzioni, è consigliabile seguire alcuni consigli:</p>
<ul data-sourcepos="5:1-10:0">
<li data-sourcepos="5:1-5:168"><strong>Dichiarare correttamente i propri redditi:</strong> è fondamentale dichiarare tutti i redditi percepiti, anche quelli derivanti da attività non ufficiali o da lavoro nero.</li>
<li data-sourcepos="6:1-6:172"><strong>Conservare la documentazione che giustifica le spese:</strong> è importante conservare la documentazione che giustifica le spese sostenute, come fatture, scontrini e ricevute.</li>
<li data-sourcepos="7:1-7:172"><strong>Evitare di effettuare pagamenti in contanti per importi elevati:</strong> i pagamenti in contanti per importi elevati possono attirare l&#8217;attenzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:166"><strong>Utilizzare carte di credito prepagate per le spese online:</strong> l&#8217;utilizzo di carte di credito prepagate per le spese online può garantire una maggiore riservatezza.</li>
<li data-sourcepos="9:1-10:0"><strong>Non ostentare il proprio tenore di vita:</strong> è consigliabile evitare di ostentare il proprio tenore di vita sui social network o attraverso acquisti di beni di lusso eccessivi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="11:1-11:20">In caso di dubbi</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:198">In caso di dubbi su come compilare la dichiarazione dei redditi o su come giustificare le proprie spese, è consigliabile consultare un professionista, come un commercialista o un consulente fiscale.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:198">
<h2 data-sourcepos="15:1-15:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:250">Il Redditometro è uno strumento di controllo fiscale importante per contrastare l&#8217;evasione fiscale. Tuttavia, è importante per i contribuenti essere informati sul suo funzionamento e adottare le opportune cautele per evitare di incorrere in sanzioni.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-2024-guida-completa-e-aggiornata/">Redditometro 2024: guida completa e aggiornata</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Redditometro-2024-guida-completa-e-aggiornata/">Redditometro 2024: guida completa e aggiornata</a> was first posted on Maggio 17, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 15:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d’arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida analizziamo la deducibilità fiscale delle spese da acquisto di opere d&#8217;arte da parte di persona fisica non imprenditore e gli strumenti del Fisco volti a monitorare e accertare  le “movimentazioni economiche” relative alla compravendita di tali beni, al fine di arginare fenomeni di evasione fiscale: redditometro e spesometro, ricordandone le scadenze imminenti di aprile 2017.  </p>
<p> Deducibilità fiscale dell&#8217;acquisto di opere d&#8217;arte per il soggetto persona fisica</p>
<p> L’acquisto di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione dal soggetto privato non imprenditore non genera alcun tipo di deducibilità fiscale in capo all’acquirente. Questo perché, lo stesso non agisce nell’ambito di una attività professionale o imprenditoriale commerciale generatrice di reddito al quale possa ricollegarsi un&#8217; agevolazione relativa all’acquisto di beni artistici. </p>
<p> Attenzione : al pari delle altre risorse e beni indice di capacità contributiva, anche  l’acquisto di opere d’arte viene “monitorato” ai fini della verifica della capacità reddituale e di spesa del contribuente,</p>
<p> Il redditometro “dell&#8217;arte” : cos&#8217;è e come funziona  </p>
<p> Il redditometro, congegnato nell&#8217;orbita della lotta all&#8217;evasione fiscale, è uno strumento di accertamento sintetico induttivo basato sul principio della proporzionalità tra la spesa e il reddito prodotto, utilizzato per effettuare un esame delle eterogenee manifestazioni di capacità contributiva dei cittadini, volto al controllo ed accertamento delle frodi fiscali. Tale principio viene, di fatto, utilizzato per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica, analizzandone il tenore di vita attraverso una più diretta analisi delle manifestazioni di capacità contributiva. </p>
<p> Nel “nuovo redditometro”, sono oggetto di valutazione spese e consumi per circa un centinaio di voci, effettuati raggruppati undici aree merceologiche. Il controllo incrociato delle voci di spesa rappresentative con le dichiarazioni fiscali presentate consentirà di valutare la coerenza tra uscite ed entrate del soggetto, con la precisazione che non solo le risultanze documentali dei dati di spesa potrebbe far scattare un accertamento in caso di divergenza di valori (come detto scostamenti superiori al 20% e a 12mila euro l’anno), ma anche una semplice presunzione basata sulle medie Istat sarà sufficiente a tal fine. </p>
<p> Con riferimento all&#8217;area investimenti rientrano espressamente gli oggetti d’arte e di antiquariato mentre, nella categoria dei consumi rientrano beni di argenteria, gioielli e orologi. </p>
<p> Il contribuente conserva comunque il diritto al  contraddittorio al fine di poter dimostrare che la “differenza di reddito” accertato quale surplus , derivi da redditi esenti o soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta. </p>
<p> NB quindi al contribuente che si accinge ad acquistare un bene artistico è consigliabile effettuare una valutazione preventiva della propria “capienza” reddituale annua e , in alternativa,acquisire e  conservare tutta la documentazione utile a provare che il prezzo pagato per l’opera d’arte sia derivante da disinvestimenti o finanziamenti. </p>
<p> Spesometro dell&#8217;arte : attenzione alle imminenti scadenze del 10 e 20 aprile 2017</p>
<p> Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al  redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini, siano essi titolari o meno di partita Iva. A partire dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore (e quindi anche l’antiquario o il mercante d’arte o la casa d’aste) soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le  operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA. Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente  all&#8217;Amministrazione finanziaria. </p>
<p> Attenzione : occorre monitorare i termini di scadenza dello spesometro 2017 e cioè : </p>
<p> 10 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA mensili;</p>
<p> 20 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA trimestrali. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,
</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d’arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-nuovo-e-favor-rei-si-applica-anche-per-le-annualit-224-fino-al-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale al favor rei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.</p>
<p>Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008</p>
<p>Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.</p>
<p>Con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 125/30/13, la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando quanto già sostenuto da altre Commissioni (si vedano, ad esempio, CTP Rimini 21 marzo 2013, n. 41, e CTP Reggio Emilia 18 aprile 2013, n. 74), ha precisato che il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente, si applica anche per le annualità fino al 2008, in via retroattiva.</p>
<p>Questo aspetto è molto importante per quei contribuenti in fase di contraddittorio, mediazione tributaria o di istanza di adesione con l’Agenzia delle Entrate. Quei contribuenti che hanno subito avvisi di accertamento per delta reddituali e patrimoniali (capacità di spesa, rate di mutuo, incrementi patrimoniali nel quinquennio, autoveicoli, motoveicoli, etc. ) possono richiedere lo sgravio totale/parziale o l’annullamento dell’atto, presentando memoria con cui richiedere applicazione del nuovo redditometro, privo di determinati elementi peculiari del vecchio.</p>
<p>In merito alla decorrenza, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, dapprima con la circolare n. 1/E/2013, che la disciplina del nuovo accertamento sintetico e redditometrico non può che applicarsi esclusivamente alle annualità dal 2009 e seguenti, e non può considerarsi come strumento “evoluto” rispetto a quello esistente in passato.</p>
<p>In primo luogo, sostiene l’Agenzia, depone a tale favore il contenuto letterale dell’art. 22, D. L. N. 78/2010, laddove si precisa, come visto in precedenza, che le modifiche all’art. 38, D. P. R. N. 600/1973 sono applicabili esclusivamente a partire dall’annualità 2009 e successive. Aspetto confermato anche dal successivo D. M. 24 dicembre 2012, il decreto attuativo del nuovo articolo 38.</p>
<p>Per l’Amministrazione finanziaria il redditometro non sarebbe in alcun modo paragonabile agli studi di settore, la cui applicazione retroattiva è ormai considerata da anni una pratica avallata anche dall’Agenzia stessa, che in più occasioni ha ritenuto applicabile, se più favorevole al contribuente, la versione evoluta dello studio anche per gli anni pregressi (cfr circolare n. 30/E del 2012).</p>
<p>A tale proposito, si legge nella direttiva in commento, gli studi di settore “evoluti” o “integrati” rappresentano una metodologia analoga e, come tale, comparabile alla precedente, consentendone in tal modo l’applicazione anche in periodi d’imposta precedenti.</p>
<p>A diverse conclusioni, tuttavia, si deve pervenire per lo strumento dell’accertamento sintetico e per il redditometro, in quanto trattasi, a parere dell’Agenzia, di una differente metodologia accertativa. In particolare, mentre gli elementi contenuti nel D. M. 10 settembre 1992 consentono di determinare il reddito sintetico sulla base della disponibilità di alcuni beni, nel nuovo redditometro la ricostruzione sintetica del reddito si poggia sulla sommatoria derivante da ciascuna tipologia di spesa.</p>
<p>Se con il vecchio strumento il reddito è ricostruito a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta, con il nuovo sono proprio i costi sostenuti, o attribuibili su base statistica, a determinare il reddito del contribuente.</p>
<p>Per avallare la propria posizione, l’Agenzia esemplifica l’ipotesi di un contribuente con un’autovettura di potenza pari a 24 cavalli fiscali, ovvero 150 kw, la quale in base al vecchio strumento determina un reddito presunto di euro 41. 284,00, mentre con il nuovo consente di determinare solo il costo su base statistica per pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti e servizi vari, per euro 6. 500 circa. Tale ultimo valore, tuttavia, non rappresenta il reddito totale e complessivo del contribuente, bensì solamente la spesa correlata a quel bene.</p>
<p>In virtù di tale differente approccio metodologico, l’Agenzia ritiene che i due strumenti siano differenti tra loro e la versione applicabile dal 2009 non sia una mera evoluzione di quello precedente, bensì una vera e propria novità. Anche nella circolare n. 24/E del 2013, l’Amministrazione finanziaria ribadisce la propria posizione, già espressa con la circolare n. 1/E/2013, in merito all’efficacia del nuovo redditometro e cioè che esso trova applicazione solo per le annualità dal 2009 in poi, mentre fino al 2008 resta valido il precedente sistema basato sul D. M. 10 settembre 1992.</p>
<p>Secondo l’Agenzia, infatti, lo strumento come delineato dal D. M. 24 dicembre 2012 costituisce “un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice evoluzione di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito”. In particolare, nella circolare n. 24/E/2013, si sostiene che il nuovo redditometro non prevede la quantificazione del reddito presunto con l’utilizzo esclusivo di dati statistici basati sulla mera disponibilità di beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti, bensì si poggia su un maggior numero di elementi, tenendo altresì in considerazione la composizione del nucleo familiare.</p>
<p>Nella sentenza della CTR Veneto, che costituisce quindi un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo redditometro, i giudici hanno evidenziato che l’Ufficio si è limitato a calcolare il reddito presunto sulla sola base dei coefficienti ministeriali di cui al D. M. Del 1992, senza alcun esame critico in relazione all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza.</p>
<p>In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ignorato che l’art. 22, D. L. N. 78/2010, attuato dal D. M. 24 dicembre 2012, ha individuato nuovi parametri che devono essere applicati anche a fattispecie realizzatesi in annualità precedenti, stante la natura procedimentale delle novità normative introdotte dalle predette disposizioni. In particolare, secondo i giudici, il maggiore reddito del contribuente va ricostruito in base alle nuove direttive, che ad esempio non prevedono l’applicazione di alcun coefficiente moltiplicativo per la valorizzazione dei costi dei beni e dei servizi (nel caso di specie, il contribuente sosteneva il rimborso delle rate del mutuo, che nel nuovo redditometro sono valorizzate in base all’effettiva spesa sostenuta).</p>
<p>Dall’applicazione dei nuovi principi, secondo i giudici tributari del Veneto, invece, ne deriva per il caso esaminato anche per le annualità antecedenti al 2009, un maggior reddito imponibile inferiore rispetto a quello calcolato con il vecchio redditometro, che deve quindi applicarsi al contribuente accertato.</p>
<p>PER RICHIEDERE ASSISTENZA SULLA GESTIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO CONTATTACI</p>
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<p>SIAMO ESPERTI NEL GESTIRE LE FASI ANTE RICORSO, EVINTANDOLO, ED  OTTENTENDO SGRAVI PARZIALI E/O TOTALI.</p>
<p>CHIAMA IL NUMERO VERDE 800.19.27.52</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-nuovo-e-favor-rei-si-applica-anche-per-le-annualit-224-fino-al-2008/">Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-nuovo-e-favor-rei-si-applica-anche-per-le-annualit-224-fino-al-2008/">Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008</a> was first posted on Maggio 1, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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