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	<title>Operazioni straordinarie &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Operazioni straordinarie &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Conferimento di rami d&#8217;azienda: cos&#8217;è e come funziona</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimento-di-rami-d-azienda-cos-e-e-come-funziona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFERIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Il conferimento dei rami d'azienda è una procedura utile sia per ragioni strategiche che fiscali, utilizzata per ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni, o per la creazione di partnership tra aziende.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimento-di-rami-d-azienda-cos-e-e-come-funziona/">Conferimento di rami d&#8217;azienda: cos&#8217;è e come funziona</a> was first posted on Novembre 6, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<p style="text-align: justify;">Il <strong>conferimento di rami d&#8217;azienda</strong> è un’operazione straordinaria attraverso la quale un’azienda, o una parte ben identificabile e autonoma di essa, viene trasferita a un&#8217;altra società in cambio di partecipazioni o quote societarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una procedura utile sia per ragioni strategiche che fiscali, utilizzata per ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni, o per la creazione di partnership tra aziende.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è un ramo d’azienda</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>ramo d’azienda</strong> è una porzione autonoma dell&#8217;impresa, che costituisce un complesso organico di beni e risorse utilizzato per lo svolgimento di una specifica attività. Per essere considerato tale, il ramo d’azienda deve possedere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Autonomia organizzativa</strong> e <strong>funzionale</strong>, ovvero la capacità di operare indipendentemente all&#8217;interno dell&#8217;impresa.</li>
<li><strong>Un complesso di beni e rapporti giuridici</strong> che permettano il proseguimento dell&#8217;attività da parte del conferitario senza interruzioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Esempi tipici possono essere la divisione commerciale, la sezione produttiva di un particolare prodotto o un’unità operativa specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come funziona il conferimento di un ramo d&#8217;azienda</h2>
<p style="text-align: justify;">Il conferimento di un ramo d&#8217;azienda avviene tramite un <strong>atto notarile</strong>, dove il cedente trasferisce la titolarità del ramo d&#8217;azienda a una società conferitaria, in cambio di quote o azioni della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">I passaggi principali sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Valutazione del ramo d&#8217;azienda</strong>: Viene determinato il valore economico del ramo d’azienda conferito tramite una perizia redatta da un professionista (revisore o esperto contabile). Tale valore è fondamentale perché rappresenta la base per la determinazione del capitale sociale e delle quote di partecipazione nella società conferitaria.</li>
<li><strong>Atto di conferimento</strong>: Il conferimento viene formalizzato con un atto pubblico o scrittura privata autenticata, che sancisce il trasferimento del ramo d’azienda alla società conferitaria.</li>
<li><strong>Attribuzione delle quote</strong>: La società conferitaria emette nuove azioni o quote societarie che vengono attribuite al soggetto conferente in cambio del ramo d’azienda conferito.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aspetti fiscali del conferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il conferimento di rami d&#8217;azienda può essere vantaggioso dal punto di vista fiscale, grazie alle agevolazioni previste dal <strong>TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)</strong>. Alcuni degli aspetti più rilevanti sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Neutralità fiscale</strong>: Il conferimento è fiscalmente neutro, ovvero non genera plusvalenze imponibili nel momento in cui l’azienda trasferisce il ramo d’azienda alla società conferitaria. Questo vantaggio si applica solo se l’operazione rispetta determinati requisiti stabiliti dalla normativa fiscale.</li>
<li><strong>Imposta di registro</strong>: Il conferimento di ramo d&#8217;azienda è soggetto all’imposta di registro in misura fissa (200 euro), indipendentemente dal valore del ramo d’azienda trasferito.</li>
<li><strong>IVA</strong>: Il conferimento d’azienda è escluso dall’applicazione dell’IVA, trattandosi di un trasferimento di un complesso aziendale e non di singoli beni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Effetti giuridici e operativi</h2>
<p style="text-align: justify;">L’operazione di conferimento comporta diversi effetti giuridici e operativi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Trasferimento dei contratti</strong>: Tutti i contratti in essere legati al ramo d&#8217;azienda, come forniture o locazioni, vengono trasferiti automaticamente alla società conferitaria, salvo diversa disposizione contrattuale.</li>
<li><strong>Trasferimento dei dipendenti</strong>: I dipendenti legati al ramo d&#8217;azienda conferito vengono trasferiti alla nuova società conferitaria in base all&#8217;articolo 2112 del Codice Civile, mantenendo i diritti acquisiti (anzianità, retribuzione, etc.).</li>
<li><strong>Continuità operativa</strong>: La società conferitaria continua a gestire il ramo d&#8217;azienda senza interruzioni nell’attività economica. Questo garantisce una transizione fluida e non compromette il funzionamento della struttura aziendale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi e motivazioni per il conferimento di rami d&#8217;azienda</h2>
<p style="text-align: justify;">Il conferimento di rami d&#8217;azienda è utilizzato per vari scopi strategici, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Razionalizzazione aziendale</strong>: Un’azienda può scegliere di conferire un ramo d&#8217;azienda per migliorare la propria struttura organizzativa, separando le diverse linee di business o attività operative.</li>
<li><strong>Partnership e joint venture</strong>: Attraverso il conferimento di rami d&#8217;azienda, due o più società possono unirsi per creare sinergie o formare una joint venture, condividendo risorse e know-how.</li>
<li><strong>Accesso a nuovi mercati</strong>: Conferire un ramo d’azienda può permettere a una società di concentrarsi su nuovi mercati o settori di attività senza abbandonare il core business.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>conferimento di rami d’azienda</strong> è un’operazione strategica che offre vantaggi sia fiscali che operativi, permettendo alle imprese di ottimizzare le loro strutture, creare sinergie e accrescere la competitività sul mercato. Tuttavia, è un processo che richiede una valutazione accurata e una gestione attenta, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto legale e fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le aziende che intendono riorganizzare le proprie attività o collaborare con altre società, il conferimento di un ramo d’azienda può rappresentare un’opzione efficace e vantaggiosa.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimento-di-rami-d-azienda-cos-e-e-come-funziona/">Conferimento di rami d&#8217;azienda: cos&#8217;è e come funziona</a> was first posted on Novembre 6, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le operazioni straordinarie e il vantaggio fiscale: quando può essere considerato indebito?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Le-operazioni-straordinarie-e-il-vantaggio-fiscale-quando-puo-essere-considerato-indebito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[DUE DILIGENCE FINANZIARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DUE DILIGENCE FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
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					<description><![CDATA[Le operazioni straordinarie aziendali possono generare vantaggi fiscali, ma è fondamentale che queste operazioni siano supportate da ragioni economiche valide e non siano esclusivamente finalizzate all’ottenimento di benefici fiscali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Le-operazioni-straordinarie-e-il-vantaggio-fiscale-quando-puo-essere-considerato-indebito/">Le operazioni straordinarie e il vantaggio fiscale: quando può essere considerato indebito?</a> was first posted on Agosto 29, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le operazioni straordinarie aziendali possono generare vantaggi fiscali, ma è fondamentale che queste operazioni siano supportate da ragioni economiche valide e non siano esclusivamente finalizzate all’ottenimento di benefici fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso contrario, il vantaggio fiscale può essere considerato &#8220;indebito&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Categorie di Operazioni Straordinarie</h2>
<p style="text-align: justify;">Le operazioni straordinarie si dividono principalmente in due categorie: <strong>quelle che riguardano i beni e quelle che riguardano i soggetti.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le prime comportano il <strong>trasferimento di beni aziendali da un soggetto giuridico a un altro</strong>, come accade nella cessione o nel conferimento di un&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Le seconde, come la fusione, <strong>ridefiniscono i rapporti partecipativi tra i soci senza un diretto trasferimento di beni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Queste operazioni sono regolate da una normativa fiscale che distingue tra operazioni neutrali, realizzative e a realizzo controllato. Le operazioni realizzative, come la cessione di un’azienda, generano effetti fiscali rilevanti per entrambe le parti coinvolte, mentre quelle neutrali, come fusioni e scissioni, non comportano effetti reddituali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">La Cessione Indiretta d’Azienda: Fasi e Implicazioni Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">Un esempio di operazione straordinaria è la <strong>cessione indiretta d’azienda</strong>, che si articola in più fasi: la costituzione di una società veicolo (newco), il conferimento dell’azienda a questa società, e la successiva cessione delle partecipazioni. Questo tipo di operazione può beneficiare del regime di participation exemption (Pex), che prevede l’esenzione dal reddito imponibile del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vantaggio fiscale ottenuto da una cessione indiretta potrebbe però risultare indebito se l’operazione è priva di sostanza economica o di motivazioni extra fiscali significative. Questo aspetto è stato chiarito dalla normativa vigente e da interpretazioni giurisprudenziali recenti, che sottolineano come la semplice finalità di ottenere benefici fiscali non sia sufficiente a giustificare l’operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Il Ruolo dell’Imposta di Registro e la Questione dell’Abuso</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro elemento da considerare nella cessione indiretta riguarda l&#8217;imposta di registro.</p>
<p style="text-align: justify;">La cessione diretta di un&#8217;azienda è soggetta a imposta proporzionale, mentre la cessione indiretta, attraverso la vendita di quote, è tassata in misura fissa. Anche il conferimento di un&#8217;azienda segue una tassazione in misura fissa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rischio di configurare l’operazione come abusiva, ai fini delle imposte dirette e di registro, è stato mitigato dalla normativa che esclude l’elusività della cessione indiretta d’azienda, purché non seguita da ulteriori passaggi che alterino significativamente la natura dell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le operazioni straordinarie, come la cessione indiretta d&#8217;azienda, devono essere attentamente valutate per evitare che il vantaggio fiscale ottenuto venga considerato indebito. La normativa attuale fornisce strumenti per distinguere tra operazioni legittime e potenzialmente abusive, assicurando che le operazioni di riorganizzazione aziendale possano avvenire senza indebiti oneri fiscali, purché supportate da valide ragioni economiche.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Le-operazioni-straordinarie-e-il-vantaggio-fiscale-quando-puo-essere-considerato-indebito/">Le operazioni straordinarie e il vantaggio fiscale: quando può essere considerato indebito?</a> was first posted on Agosto 29, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione nel conferimento d&#8217;azienda: Guida aggiornata al 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-nel-conferimento-d-azienda-Guida-aggiornata-al-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFRANCAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo plusvalenza conferimento d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[conferimento d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento d'azienda gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento d'azienda oneroso]]></category>
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					<description><![CDATA[Il conferimento d&#8217;azienda rappresenta un&#8217;operazione societaria frequente, che consiste nel trasferimento della proprietà o di un ramo d&#8217;azienda da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso e può avere diverse finalità, tra cui la fusione, la scissione o la cessione di un ramo d&#8217;azienda non strategico. [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-nel-conferimento-d-azienda-Guida-aggiornata-al-2024/">Tassazione nel conferimento d&#8217;azienda: Guida aggiornata al 2024</a> was first posted on Maggio 21, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:370">Il conferimento d&#8217;azienda rappresenta un&#8217;operazione societaria frequente, che consiste nel trasferimento della proprietà o di un ramo d&#8217;azienda da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso e può avere diverse finalità, tra cui la fusione, la scissione o la cessione di un ramo d&#8217;azienda non strategico.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:370">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:47">Aspetti fiscali del conferimento d&#8217;azienda</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:180">La tassazione del conferimento d&#8217;azienda varia a seconda della tipologia di conferimento e delle modalità con cui viene effettuato.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:180">Ecco una panoramica delle principali casistiche:</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:48"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conferimento d&#8217;azienda a titolo gratuito:</strong></span></p>
<ul data-sourcepos="13:1-16:0">
<li data-sourcepos="13:1-13:568"><strong>Plusvalenza per il conferente:</strong> In linea generale, il conferimento d&#8217;azienda a titolo gratuito configura una cessione a titolo oneroso ai fini fiscali, con conseguente tassazione delle plusvalenze realizzate dal conferente. Le plusvalenze sono calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. La plusvalenza è assoggettata a tassazione IRPEF con aliquota ordinaria (dal 23% al 43%), ad eccezione delle plusvalenze derivanti da beni immobili, che sono soggette a tassazione separata con aliquota del 20%.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:142"><strong>Imposta di registro:</strong> Il conferimento d&#8217;azienda a titolo gratuito è soggetto all&#8217;imposta di registro, con aliquota fissa di <strong>€ 200,00</strong>.</li>
<li data-sourcepos="15:1-16:0"><strong>Imposta ipotecaria, catastale e di bollo:</strong> Sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa, rispettivamente di <strong>€ 200,00</strong>, <strong>€ 50,00</strong> e <strong>€ 16,00</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p data-sourcepos="17:1-17:47"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Conferimento d&#8217;azienda a titolo oneroso:</strong></span></p>
<ul data-sourcepos="19:1-23:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:333"><strong>Plusvalenza per il conferente:</strong> Anche nel caso di conferimento a titolo oneroso, il conferente è tenuto a tassare le plusvalenze realizzate, con le stesse modalità descritte nel caso precedente. Il corrispettivo pattuito per il conferimento rappresenta il valore normale dei beni conferiti ai fini del calcolo della plusvalenza.</li>
<li data-sourcepos="20:1-20:263"><strong>Minusvalenza per il conferente:</strong> In caso di minusvalenza, ovvero se il valore normale dei beni conferiti è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, il conferente non ha alcun beneficio fiscale. La minusvalenza non è infatti deducibile ai fini IRPEF.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:179"><strong>Imposta di registro:</strong> Il conferimento d&#8217;azienda a titolo oneroso è soggetto all&#8217;imposta di registro, con aliquota proporzionale dell&#8217;1% sul valore normale dei beni conferiti.</li>
<li data-sourcepos="22:1-23:0"><strong>Imposta ipotecaria, catastale e di bollo:</strong> Sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa, rispettivamente di <strong>€ 200,00</strong>, <strong>€ 50,00</strong> e <strong>€ 16,00</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="24:1-24:39">Affrancamento delle plusvalenze</h2>
<p data-sourcepos="26:1-26:421">In alternativa alla tassazione ordinaria, il conferente può optare per l&#8217;affrancamento delle plusvalenze, versando un&#8217;imposta sostitutiva pari al <strong>12%</strong> (per i beni immobili situati in Italia o in Stati UE o SEE), al <strong>14%</strong> o al <strong>16%</strong> (a seconda del valore dei beni) per i restanti beni. L&#8217;affrancamento consente di scontare la plusvalenza e di evitare la sua tassazione in sede di future cessioni dei beni conferiti.</p>
<p data-sourcepos="26:1-26:421">
<h2 data-sourcepos="28:1-28:44">Conferimento d&#8217;azienda non operativa</h2>
<p data-sourcepos="30:1-30:331">Per i conferimenti d&#8217;azienda non operativa, ovvero aziende che non hanno svolto attività commerciale negli ultimi due anni o che hanno realizzato ricavi inferiori a determinati limiti, è prevista una tassazione agevolata. In particolare, le plusvalenze realizzate dal conferente sono soggette ad un&#8217;imposta sostitutiva del <strong>12%</strong>.</p>
<p data-sourcepos="30:1-30:331">
<h2 data-sourcepos="32:1-32:62">Conferimento d&#8217;azienda tra società dello stesso gruppo</h2>
<p data-sourcepos="34:1-34:301">Il conferimento d&#8217;azienda tra società dello stesso gruppo è generalmente esente da imposta di registro e da imposta sostitutiva, a patto che siano rispettate determinate condizioni, tra cui la continuità degli impegni lavoristici e la sostanziale identità dell&#8217;oggetto sociale delle società coinvolte.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-nel-conferimento-d-azienda-Guida-aggiornata-al-2024/">Tassazione nel conferimento d&#8217;azienda: Guida aggiornata al 2024</a> was first posted on Maggio 21, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ti stai separando? Tutela il tuo patrimonio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ti-stai-separando-Tutela-il-tuo-patrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
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		<category><![CDATA[separazione dei beni]]></category>
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<p>Affidati a noi per la<strong> Tutela Patrimoniale e Legale. </strong></p>
<p>Con il nostro Studio Legale affiliato Roberto Pusceddu &amp; Partners &#8211; Law Firm, tuteliamo il tuo patrimonio con operazioni di scissione e molto altro!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riservatezza, competenza e lealtà.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fusioni, Scissioni e Trasformazioni: Strategie Vincenti per Crescita e Ottimizzazione Fiscale delle Aziende</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fusioni-Scissioni-e-Trasformazioni-Strategie-Vincenti-per-Crescita-e-Ottimizzazione-Fiscale-delle-Aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[crescita sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>
		<category><![CDATA[NORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scissione]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaggi Fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[Introduzione Nel dinamico mondo degli affari, le aziende cercano costantemente strategie per rimanere competitive, espandere la propria presenza sul mercato e ottimizzare la propria struttura fiscale. Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione rappresentano strumenti strategici cruciali che permettono alle società di raggiungere tali obiettivi. Questi meccanismi non solo offrono l&#8217;opportunità di realizzare sinergie operative [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Fusioni-Scissioni-e-Trasformazioni-Strategie-Vincenti-per-Crescita-e-Ottimizzazione-Fiscale-delle-Aziende/">Fusioni, Scissioni e Trasformazioni: Strategie Vincenti per Crescita e Ottimizzazione Fiscale delle Aziende</a> was first posted on Marzo 13, 2024 at 9:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Introduzione</h2>
<p>Nel dinamico mondo degli affari, le aziende cercano costantemente strategie per rimanere competitive, espandere la propria presenza sul mercato e ottimizzare la propria struttura fiscale. Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione rappresentano strumenti strategici cruciali che permettono alle società di raggiungere tali obiettivi. Questi meccanismi non solo offrono l&#8217;opportunità di realizzare sinergie operative ed economiche, ma possono anche portare significativi vantaggi fiscali, se gestiti con attenzione e nel rispetto della normativa vigente. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, i vantaggi e gli aspetti legali di queste operazioni straordinarie, fornendo una guida chiara su come possono essere sfruttate al meglio dalle imprese per promuovere la crescita e l&#8217;efficienza fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Caratteristiche delle Operazioni Straordinarie</h2>
<p><strong><br />
<em>Fusione</em><br />
</strong>La fusione è un&#8217;operazione attraverso la quale<strong> due o più società si uniscono per formarne una nuova o una società incorpora un&#8217;altra</strong>. Il processo comporta la trasmissione universale del patrimonio delle società che si estinguono a quella che le incorpora o nasce dalla fusione. Dal punto di vista fiscale, la fusione può permettere alle società di utilizzare perdite fiscali pregresse, ottimizzare l&#8217;aliquota d&#8217;imposta e realizzare economie di scala.</p>
<p><strong><em>Scissione</em></strong><br />
Con la scissione,<strong> una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più società esistenti o di nuova costituzione</strong>. Può avvenire per incorporazione (parte del patrimonio viene trasferito a una o più società già esistenti) o per costituzione di nuove società. La scissione è spesso utilizzata per dismettere rami d&#8217;azienda non strategici, per riorganizzare attività o per separare attività rischiose da quelle più stabili, ottenendo anche potenziali vantaggi fiscali attraverso la più efficiente allocazione delle risorse.</p>
<p><strong><em>Trasformazione</em></strong><br />
La trasformazione è il<strong> cambiamento della forma giuridica di una società</strong> (da S.r.l. a S.p.A., per esempio)<strong> senza che ci sia una modifica sostanziale nel patrimonio o nell&#8217;attività.</strong> Questa operazione può essere motivata da esigenze di accesso ai mercati finanziari, di adeguamento a specifiche normative settoriali o di ricerca di efficienze fiscali e gestionali.</p>
<p>Ogni operazione straordinaria ha implicazioni fiscali specifiche, richiedendo un&#8217;attenta pianificazione e un&#8217;analisi dettagliata per massimizzare i benefici economici e finanziari, garantendo al contempo la conformità con le leggi vigenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi Fiscali e Economici</h2>
<p><strong><br />
</strong>Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione offrono una serie di vantaggi fiscali ed economici che possono essere sfruttati dalle imprese per ottimizzare la loro struttura e strategia aziendale. Comprendere questi benefici è fondamentale per prendere decisioni informate e strategicamente vantaggiose.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Vantaggi Fiscali</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Utilizzo di Perdite Fiscali</strong>: Le società possono utilizzare le operazioni straordinarie per ottimizzare l&#8217;impiego di perdite fiscali accumulate, consentendo la compensazione di tali perdite con utili futuri e riducendo l&#8217;onere fiscale complessivo.</li>
<li><strong>Razionalizzazione dell&#8217;Allocazione delle Risorse</strong>: Attraverso scissioni e fusioni, le aziende possono riorganizzare le proprie attività in entità più efficienti dal punto di vista fiscale, ottimizzando l&#8217;esposizione fiscale globale.</li>
<li><strong>Agevolazioni Fiscali</strong>: Specifiche normative possono prevedere regimi fiscali di favore per determinate operazioni straordinarie, come esenzioni da imposte di bollo, di registro o altre imposte indirette, contribuendo a ridurre il costo complessivo dell&#8217;operazione.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Vantaggi Economici</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Sinergie Operative ed Economiche</strong>: Le fusioni e le scissioni possono generare significative sinergie, riducendo i costi operativi e incrementando l&#8217;efficienza produttiva. Questo può tradursi in una maggiore competitività sul mercato e in una crescita del valore aziendale.</li>
<li><strong>Ristrutturazione e Riorganizzazione</strong>: Le trasformazioni e le scissioni consentono di adeguare la struttura aziendale alle mutevoli condizioni di mercato e agli obiettivi strategici, facilitando l&#8217;accesso a nuovi mercati o settori.</li>
<li><strong>Gestione del Rischio</strong>: Attraverso la separazione di attività in entità distinte, le imprese possono isolare i rischi finanziari e operativi, proteggendo i beni più preziosi da potenziali esposizioni.</li>
</ul>
<p>Queste operazioni, se ben pianificate e implementate, non solo possono portare a un significativo risparmio fiscale ma possono anche rafforzare la posizione di mercato dell&#8217;azienda, aumentare la sua efficienza operativa e contribuire alla sua crescita a lungo termine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aspetti Legali e Normativi</h2>
<p><strong><br />
</strong>La realizzazione di operazioni di fusione, scissione e trasformazione è soggetta a una serie di requisiti legali e normativi specifici, finalizzati a garantire la trasparenza, la correttezza e la protezione degli interessi di tutte le parti coinvolte. È fondamentale avere una comprensione approfondita di questi aspetti per navigare con successo il processo e assicurare la conformità legale.</p>
<p><strong><em>Normative di Riferimento</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Codice Civile</strong>: Il Codice Civile italiano fornisce il quadro normativo di base per le operazioni straordinarie, delineando le procedure, i diritti e gli obblighi delle società e dei soci.</li>
<li><strong>Normative Fiscali</strong>: La legislazione fiscale italiana, inclusi i provvedimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate, stabilisce le modalità di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie, definendo le condizioni per l&#8217;accesso a eventuali regimi di favore.</li>
<li><strong>Regolamenti Europei e Internazionali</strong>: Per le società che operano anche fuori dai confini nazionali, è importante considerare gli aspetti legali e fiscali applicabili a livello europeo e internazionale, che possono influenzare la struttura e l&#8217;efficacia delle operazioni straordinarie.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Pianificazione e Conformità</strong><br />
</em>Una pianificazione accurata e la consulenza di professionisti esperti sono essenziali per navigare la complessità delle normative e minimizzare i rischi legali e fiscali. Ciò include:</p>
<ul>
<li><strong>Valutazioni Preliminari</strong>: Analisi di fattibilità legale e fiscale, valutazione degli impatti sulle strutture esistenti e definizione degli obiettivi strategici.</li>
<li><strong>Documentazione e Approvazioni</strong>: Preparazione della documentazione necessaria, ottenimento delle approvazioni societarie e adempimento delle formalità legali e fiscali.</li>
<li><strong>Gestione Post-Operazione</strong>: Implementazione delle modifiche organizzative, assicurazione della corretta integrazione delle attività e monitoraggio degli aspetti legali e fiscali.</li>
</ul>
<p>Attraverso una gestione attenta di questi aspetti, le società possono massimizzare i benefici delle operazioni straordinarie, garantendo al contempo la conformità con il quadro normativo vigente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni e Strategie Future</h2>
<p><strong><br />
</strong>Le operazioni di fusione, scissione e trasformazione rappresentano potenti strumenti strategici per le aziende che cercano di ottimizzare la propria struttura, espandere o consolidare la propria presenza sul mercato e migliorare l&#8217;efficienza fiscale. Quando attentamente pianificate e implementate, queste operazioni possono offrire significativi vantaggi economici, finanziari e fiscali, contribuendo alla crescita sostenibile dell&#8217;impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><em>Strategie di Successo</em></h2>
<p><em><br />
</em>Per massimizzare il successo di queste operazioni straordinarie, le aziende dovrebbero adottare un approccio strategico che includa:</p>
<ul>
<li><strong>Valutazione Approfondita</strong>: Analizzare dettagliatamente le sinergie, i benefici fiscali e i rischi associati per garantire che l&#8217;operazione sia in linea con gli obiettivi strategici aziendali.</li>
<li><strong>Consulenza Specializzata</strong>: Avvalersi del supporto di consulenti legali e fiscali esperti nel campo delle operazioni straordinarie per navigare la complessità normativa e assicurare la massima efficienza.</li>
<li><strong>Comunicazione Efficace</strong>: Mantenere una comunicazione trasparente con tutti gli stakeholders, inclusi soci, dipendenti e altri partner commerciali, per gestire le aspettative e facilitare un&#8217;integrazione fluida.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><em>Guardare al Futuro</em></h2>
<p><em><br />
</em>Mentre le aziende continuano ad adattarsi a un ambiente di mercato sempre più dinamico e competitivo, l&#8217;utilizzo strategico di operazioni di fusione, scissione e trasformazione rimarrà un elemento chiave per la realizzazione di obiettivi di crescita e di ottimizzazione fiscale. Mantenere un&#8217;attenzione proattiva sulle tendenze del mercato, sulle evoluzioni normative e sulle opportunità di innovazione sarà essenziale per sfruttare appieno il potenziale di queste operazioni straordinarie.</p>
<p>In conclusione, le fusioni, scissioni e trasformazioni offrono alle imprese un ventaglio di opzioni per ristrutturarsi e posizionarsi con successo nel mercato globale. Con la giusta pianificazione e consulenza, le società possono navigare con successo queste complesse operazioni, sbloccando nuovi livelli di crescita e efficienza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Operazioni straordinarie: definizione, presupposti e modalità operative. Trasformazione, fusione e scissione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Operazioni-straordinarie-definizione-presupposti-e-modalita-operative-Trasformazione-fusione-e-scissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[scissione]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione societaria]]></category>
		<category><![CDATA[trasfprmazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Le operazioni societarie straordinarie: che cosa si intende? Con il presente contributo si intende offrire uno strumento d’azione alle imprese. Detto strumento d’azione è rappresentato dalle cc.dd. operazioni straordinarie. Commercialista.it e la partner neonata Roberto Pusceddu &#38; Partners Law Firm Sta offrono alle proprie assistite dei meccanismi finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche manifestate dalle [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Operazioni-straordinarie-definizione-presupposti-e-modalita-operative-Trasformazione-fusione-e-scissione/">Operazioni straordinarie: definizione, presupposti e modalità operative. Trasformazione, fusione e scissione</a> was first posted on Ottobre 20, 2023 at 9:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Le operazioni societarie straordinarie: che cosa si intende?</strong></h2>
<p>Con il presente contributo si intende offrire uno strumento d’azione alle imprese.</p>
<p>Detto strumento d’azione è rappresentato dalle cc.dd. operazioni straordinarie.</p>
<p>Commercialista.it e la partner neonata Roberto Pusceddu &amp; Partners Law Firm Sta offrono alle proprie assistite dei meccanismi finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche manifestate dalle aziende che hanno sottoposto all’attenzione dello scrivente problematiche che attengono le fasi dinamiche di vita delle imprese</p>
<p>Le <strong>operazioni straordinarie</strong>, in particolare, quelle consistenti nella <strong>trasformazione</strong>,<strong> fusione e scissione</strong>, costituiscono dei momenti fondamentali della vita di una società: infatti, nel corso della sua esistenza, ogni impresa può avvertire il bisogno di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando di fatto il suo assetto giuridico o patrimoniale.</p>
<h2><strong>Quanti tipi di trasformazione societaria sono previsti dal codice civile?</strong></h2>
<p>Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all’atto di costituzione. Il codice civile contempla due tipi di trasformazione: — <strong>trasformazione omogenea</strong>, in relazione a quelle vicende modificative che vedono la trasformazione di società commerciali di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) in società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone. Si qualifica come trasformazione omogenea anche quella da un tipo di società di persone ad un altro appartenente alla stessa categoria o da un tipo di società di capitali ad un altro; — <strong>trasformazione eterogenea</strong>, quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o, viceversa, la trasformazione di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in società di capitali.</p>
<h2><strong>Che cosa accade con la trasformazione? Principio di continuità dei rapporti giuridici</strong></h2>
<p>L’articolo 2498 c.c. sancisce che <strong>con la</strong> <strong>trasformazione</strong> l’ente trasformato <strong>conserva i diritti e gli</strong> <strong>obblighi e prosegue in tutti i rapporti</strong> anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.</p>
<p>Ciò significa che la trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la <strong>continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica</strong>: la società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione.</p>
<p>La delibera di trasformazione, in quanto comporta la <strong>continuità dei rapporti giuridici</strong>, ha natura modificativa e non novativo-successoria.</p>
<h2><strong>La fusione: in che cosa consiste e in quali modi può essere realizzata?</strong></h2>
<p>A norma dell’articolo 2501 c.c. la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una <strong>nuova società</strong> o mediante l’<strong>incorporazione in una società</strong> di una o più altre.</p>
<p>Nel primo caso si parla di <strong>fusione propria</strong>, che si realizza con la nascita di un nuovo ente che sostituisce tutte le società che si fondono; in concreto, le società preesistenti si estinguono, vengono meno come entità autonome, anche se ciò non comporta la definizione dei loro rapporti giuridici, anche processuali, che proseguono in capo alla società risultante dalla fusione.</p>
<p>Nel secondo caso si parla di <strong>fusione per incorporazione</strong> in cui una delle società partecipanti (incorporante) sopravvive ed ingloba tutte le altre, che si estinguono (incorporate). I soci di queste ultime ricevono, in sostituzione della partecipazione detenuta, secondo il rapporto di cambio, le azioni o quote della società incorporante: ciò non avviene quando la società incorporante possiede la totalità delle partecipazioni dell’incorporata (cd. <em>fusione impropria</em>).</p>
<p>La fusione può aver luogo sia tra società dello stesso tipo (<strong>fusione omogenea</strong>), sia atra società di tipo diverso (<strong>fusione eterogenea</strong>), sia fra società ed enti non societari nei limiti della disciplina della trasformazione omogenea.</p>
<p>La <em>fusione per incorporazione</em> si realizza attraverso un procedimento complesso e articolato che, per semplificazione espositiva, possiamo schematizzare in <strong>tre fasi</strong>:</p>
<ol>
<li>redazione del <strong>progetto </strong>di fusione;</li>
<li><strong>approvazione </strong>del progetto di fusione;</li>
<li>stipula dell’<strong>atto di fusione </strong>per incorporazione.</li>
</ol>
<p>Il procedimento, inoltre, è arricchito da una serie di <strong>adempimenti pubblicitari</strong>, aventi lo scopo di tutelare i diritti dei terzi. In alcuni casi il legislatore consente di fare ricorso ad <strong>una procedura semplificata </strong>rispetto a quella ordinaria.</p>
<p>La <strong>fusione</strong> è uno strumento di unione tra imprese societarie che consente di fortificarne l’immagine sul mercato incrementandone la presa sul pubblico dei risparmiatori.</p>
<p>Essa di solito interviene:</p>
<p>— tra società di grandi dimensioni, allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad una sola impresa a carattere monopolistico, ovvero al fine di riorganizzare e sistemare le strutture interne del gruppo;</p>
<p>— tra società di piccole e medie dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese.</p>
<p>La fusione è un istituto che dà luogo ad una <strong>concentrazione giuridica e non solo economica</strong>.</p>
<p>Con essa, infatti, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola: la società incorporante o la nuova società che risulta dalla fusione. La fusione, quindi, determina la <em>riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società </em>e <em>la confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa </em>che continua l’attività di tutte le società preesistenti, mentre queste ultime si estinguono senza che ciò comporti alcuna definizione dei rapporti con i terzi e tra i soci.</p>
<h2><strong>Scissione: nozione e forme</strong></h2>
<p>L’operazione di scissione si caratterizza per <em>la scomposizione del patrimonio di una società, </em>che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o nuove (<em>società beneficiarie</em>), e per <em>l’attribuzione ai soci della società originaria di azioni o quote delle società beneficiarie </em>del trasferimento patrimoniale.</p>
<p>Sono specificamente disciplinate le possibili forme dell’operazione:</p>
<ol>
<li>la <strong>scissione</strong> può innanzitutto essere <strong>totale</strong><em>; </em>in tale ipotesi la società originaria (<em>che si estingue</em>) assegna tutto il suo patrimonio ad almeno due altre società, sicché i soci della società originaria cessano di essere tali per divenire soci delle società assegnatarie;</li>
<li>nella <strong>scissione parziale</strong>, invece, la società originaria (<em>che perdura</em>) assegna parte del suo patrimonio ad una o più altre società, sicché i soci della società originaria rimangono tali pur divenendo anche soci di una o più delle società beneficiarie.</li>
</ol>
<p>Sia nella scissione totale che in quella parziale <em>le società beneficiarie possono essere preesistenti alla scissione, </em>ed in tal caso si parlerà di «scissione per incorporazione», <em>oppure possono essere di nuova costituzione</em>, ed in tal caso si parlerà di «scissione in senso stretto».</p>
<p>Quanto all’<em>ambito di applicazione dell’istituto </em>della scissione, come in caso di fusione, non possono sicuramente partecipare ad operazioni di scissione <em>le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo </em>(art. 2506, comma 4, c.c.). Inoltre, l’art. 2506 c.c., che disciplina le forme di scissione, prevede la possibilità di un conguaglio in danaro, purché non superiore il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.</p>
<p>Infine, la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, oppure continuare la propria attività.</p>
<h2><strong>Procedimento di scissione </strong></h2>
<p>Il procedimento di scissione è simile a quello dettato per la fusione.</p>
<p>Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime (art. 2506bis c.c.).</p>
<p>Il progetto di scissione deve essere <em>iscritto nel registro delle imprese </em>dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti oppure pubblicato sul sito internet della società.</p>
<p>Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono, altresì, predisporre un’apposita <em>situazione patrimoniale</em>, redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio e riferita ad una data non anteriore ai centoventi giorni rispetto a quella del deposito nella sede sociale del progetto di scissione.</p>
<p>Tale situazione patrimoniale, peraltro, potrà anche essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima.</p>
<h2><strong>Decorrenza degli effetti </strong></h2>
<p>Gli <strong>effetti della scissione</strong> decorrono dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente in relazione alle società beneficiarie.</p>
<p>A partire dal momento in cui la scissione sortisce effetto (verso i terzi) ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e risponde degli obblighi della società scissa in conformità all’atto di scissione.</p>
<p>Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti, <em>non può più essere pronunciata l’invalidità di esso</em>: nessun vizio dell’atto medesimo, né delle deliberazioni assembleari che l’hanno preceduto, potrà più essere eccepito e resterà solo aperta la possibilità di agire per il risarcimento dei danni ove ne ricorrano gli estremi (art. 2504quater c.c., richiamato dall’art. 2506ter c.c.).</p>
<h2><strong>Come sono tutelati i creditori sociali nelle operazioni di scissione?</strong></h2>
<p>La scissione è potenzialmente più rischiosa della fusione per i creditori delle società partecipanti, perché, in conseguenza dello smembramento della società loro debitrice, essi si vedono ridotta la garanzia patrimoniale su cui originariamente potevano fare affidamento. È per questo che l’art. 2506quater c.c. prevede che ogni società nata dalla scissione sia solidalmente responsabile per i debiti relativi alla società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto.</p>
<p>In <strong>pratica</strong>, il creditore deve rivolgersi alla società beneficiaria cui il credito/debito sia stato trasferito e, se questa risulti inadempiente, può rivolgersi alle altre beneficiarie (ed anche alla società scissa, nella scissione parziale) nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o rimasto in capo alla società scissa).</p>
<h2><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p>È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.</p>
<p>Per tali ragioni, ci si rivolga alle imprese per valutare la propria posizione e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa da vicende societarie in cui le stesse potrebbero essere coinvolte.</p>
<p>Alla prossima!</p>
<p>Quartu Sant’Elena, 19 ottobre 2023</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale/contabile/fiscale SLOT MACHINE e VIDEOLOTTERY 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siete gestori di giochi d’azzardo e a seguito dei rincari fiscali introdotti dalla “Manovrina” state pensando di cedere ad altri la vostra azienda? Seguite questa guida per scoprire le modalità alternative per farlo e misurarne la convenienza fiscale!  </p>
<p>Come noto, con la Manovra bis (Dl 50/2017) è stato previsto un incremento della tassazione a carico del settore dei giochi d’azzardo (in particolare il rialzo dal 17,5% al 19% il PREU  &#8211; prelievo erariale unico &#8211; sulle new slot e dal 5,5% al 6% quello sulle Videolottery, la necessità incessante di investire capitali ingenti per la sostituzione di apparecchi obsolescenti con l&#8217;avvento delle nuove slot “da remoto” nonché il taglio del 30% degli apparecchi) che ha indotto diversi operatori di SLOT e VLT a valutare oculatamente l’opportunità di mettere sul mercato la propria azienda per salvarne il patrimonio e poi buttarsi magari in una nuova attività imprenditoriale. </p>
<p>Risulta a tal proposito sempre più frequente la tendenza degli operatori del settore a trasferire le proprie aziende in favore di grandi e strutturati concessionari di rete, predisposti ad investire, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento sul mercato. </p>
<p>Info utili per i potenziali acquirenti: per scoprire come funziona l’IVA nei rapporti negoziali relativi alle Slot, leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/giochi-dazzardo/Esenzione-Iva-Slot-Machines-New-Slot/modalit224-operative-iva-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti">guida dedicata all&#8217;IVA in materia di giochi e scommesse</a>! </p>
<p>Come fare per trasferire l’azienda </p>
<p>Se siete interessati a questa possibilità, potrete scegliere essenzialmente tra due modalità alternative per “vendere” (con le relative sottotipologie):</p>
<p>A) LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETà DI GESTIONE</p>
<p>Trattasi dell’operazione più complessa (rispetto alle successive), determinante il trasferimento della titolarità delle società, comprensiva di tutte le poste patrimoniali attive e passive, in capo al cessionario con un corrispettivo determinato dal valore attribuito all’azienda (sostanzialmente relativo ai beni immobilizzati ed all’avviamento) aumentato delle attività a breve (fondi cassa e crediti) e diminuito delle passività esistenti alla data del trasferimento (fornitori, concessionari di riferimento, banche erario, etc). Dal punto di vista fiscale il cedente assoggetterà a tassazione il reddito da capitale derivato dal delta tra il corrispettivo di cessione ed il valore nominale delle quote, con una aliquota differenziata a seconda della natura qualificata (49,72) o no (26%) della partecipazione partecipazioni. </p>
<p>Attenzione: approfittate di questi ultimi giorni per ridurre o azzerare i plusvalori generati dalla cessione di quote attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata!  Per attivare subito l’affrancamento cliccate sulla nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/imminente-scadenza-30-giugno-2017-per-affrancare-quote-e-terreni-tutte-le-faq-sulla-rivalutazione-per-chiarire-i-vostri-dubbi">guida dedicata alla rivalutazione con tutte le FAQ per chiarire i vostri dubbi</a>. </p>
<p>Scegliete la semplicità e la convenienza della cessione di quote di Srl  dal commercialista: leggete la nostra <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Contenzioso/cessione-quote-sociali/la-cessione-di-quote-di-srl-pi249-semplice-e-conveniente-quella-dal-commercialista-guida-alla-procedura-ed-ai-documenti-per-attivarla">guida dedicata alla cessione di quote di Srl senza notaio</a>! </p>
<p>B) LA CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA trasferendola totalmente o parzialmente a terzi. </p>
<p>Le nostre guide. </p>
<p>    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabella-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari-1">Cessione e conferimento di azienda 2017 a confronto per misurare il risparmio d&#8217;imposta</a>;<br />
    <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/com232-tassata-la-cessione-di-ramo-dazienda-e-come-funzionano-gli-obblighi-iva-della-parte-venduta-le-istruzioni-in-pillole-per-cedente-e-cessionario-1">Istruzioni in pillole tassazione della cessione di ramo d&#8217;azienda</a>. </p>
<p>
</p>
<p>ATTENZIONE: in entrambi i casi (sia cessione di quote che di azienda) risulta imprescindibile ai fini di una proficua trattativa, la valutazione dell’azienda, che presuppone una approfondita analisi attraverso “due diligence” di tutti i componenti economici e patrimoniali della stessa e dei contratti e dei rapporti commerciali esistenti. </p>
<p>“In una trattativa di acquisizione e/o di cessione, avere a disposizione sia un certo tipo di informazioni che la corretta chiave di lettura delle stesse in tempi utili, consente di determinare il giusto valore economico e tutelare i propri investimenti&#8221;.  <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti">Dott. Alessio Ferretti</a></p>
<p>Per scoprite ora il nostro portale dedicato alla DUE DILIGENCE, <a href="http://www. Duediligence. It/">cliccate qui</a>! </p>
<p>N. B. Preliminarmente risulta altamente consigliato agli operatori di sottoscrivere, ad avvio della trattativa, un dettagliato accordo di riservatezza (Nda cioè non-disclosure agreement, per evitare il rischio di diffusione di dati e notizie riservate. Una volta definito il valore si procederà alla stesura del relativo preliminare di cessione, contenente anche modalità e termini del trasferimento, oltre che le opportune clausole a tutela dei contraenti. </p>
<p> </p>
<p>Per pianificare con successo le vostre operazioni di cessione di quote, cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda individuando, dietro mandato, anche potenziali acquirenti, nonché valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step, e per affrancare, se siete ancora in termini, i plusvalori delle quote sociali,</p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui  <a href="http://www. Duediligence. It/Contatti">cliccate qui</a>,</p>
<p>vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>Siamo esperti in due diligence fiscale, contabile, finanziaria, legale e del lavoro, i nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sale-giochi-in-vendita-guida-pratica-al-trasferimento-delle-aziende-slot-e-videolottery/">Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY</a> was first posted on Giugno 28, 2017 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cessione e conferimento d&#8217;azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d&#8217;imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento Azienda Avviamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale alle operazioni straordinarie di cessione e conferimento di azienda 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/">Cessione e conferimento d&#8217;azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d&#8217;imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 8:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto,  le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato,  e conferimento di azienda, dall’altro,  sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario,  al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore   convenienza fiscale.  </p>
<p>Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto,  le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato,  e conferimento di azienda, dall’altro,  sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario,  al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore convenienza fiscale.  </p>
<p>Differenza sostanziale dal punto di vista contrattuale &#8211; commerciale:</p>
<p>    con la vendita (cessione), l’imprenditore fuoriesce dalla vita dell’azienda ceduta monetizzandone il valore, essendo il corrispettivo rappresentato da una somma di denaro;<br />
    con il  conferimento, di fatto, sebbene l’originario titolare abbia proceduto (anche qui) al trasferimento dell’attività produttiva, lo stesso prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in forma diversa, in quanto apporta l’azienda in una società ottenendone in cambio  una partecipazione (quote o azioni). </p>
<p>Differenze fiscali :  </p>
<p>    la cessione genera plusvalenze tassabili;<br />
    il conferimento si qualifica come operazione fiscalmente neutra;</p>
<p>NB nessuna delle due produce valore aggiunto imponibile quindi non sarà dovuto il pagamento dell’IVA. Inoltre, la cessione è assoggettata ad imposta di registro proporzionale invece il conferimento sconta la medesima imposta in misura fissa </p>
<p>Tabelle di riepilogo con differenze e adempimenti tributari </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>Cessione di azienda </p>
</td>
<td>
<p>Conferimento di azienda </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Corrispettivo</p>
</td>
<td>
<p>Somma di denaro</p>
</td>
<td>
<p>Partecipazioni al capitale </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposte dirette</p>
</td>
<td>
<p>Plusvalenze tassabili </p>
</td>
<td>
<p>Plusvalenze non imponibili</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Iva </p>
</td>
<td>
<p>Non dovuta </p>
</td>
<td>
<p>Non dovuta </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposta di registro </p>
</td>
<td>
<p>Proporzionale con aliquote a scaglioni</p>
</td>
<td>
<p>In misura fissa : € 200</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Avviamento</p>
</td>
<td>
<p>Alla cessionaria sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia. </p>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>• Alla cessionaria non sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia;</p>
<p>• Imposta sostitutiva sui maggior valori. </p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Profili di convenienza fiscale del conferimento di azienda :</p>
<p>•    nel caso di conferimento di azienda non emergono plusvalenze, se non al momento della cessione successiva  delle partecipazioni ricevute che possono godere della PEX “partecipation exemption”; </p>
<p>•    l’importo massimo delle imposte indirette applicabili al conferimento  ammonta ad € 600 (imposta di registro alla quale si sommano quelle ipotecaria e catastale, nell’ipotesi in cui siano trasferiti anche beni immobili,  200 € cadauna). </p>
<p>NB E’ quindi evidente come, in linea di massima, con il conferimento di azienda si ottiene il medesimo effetto giuridico della cessione, potendo conseguire, rispetto a quest’ultima,  un notevole risparmio d’ imposta. </p>
<p>Per pianificare le vostre operazioni di cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda e valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step,</p>
<p>contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/">Cessione e conferimento d&#8217;azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d&#8217;imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 8:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferimento dell&#8217;unica azienda dell&#8217;imprenditore individuale: com&#8217;è tassata la successiva cessione della partecipazione ricevuta?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/conferimento-dellunica-azienda-dellimprenditore-individuale-com232-tassata-la-successiva-cessione-della-partecipazione-ricevuta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione quote srl]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[Successiva Cessione di Quote]]></category>
		<category><![CDATA[art 176 comma 2 bis tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 67 comma 1 lett. c) del Tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 68 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[capital gain conferimento unica azienda]]></category>
		<category><![CDATA[circolare n. 57/E 2008 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[conferimento ditta individuale in spa]]></category>
		<category><![CDATA[conferimento unica azienda]]></category>
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		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenze da cessione di partecipazioni conferit]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione plusvalenze cessione azioni spa]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/conferimento-dellunica-azienda-dellimprenditore-individuale-com232-tassata-la-successiva-cessione-della-partecipazione-ricevuta/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico – fiscale al conferimento di azienda e ramo di azienda  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/conferimento-dellunica-azienda-dellimprenditore-individuale-com232-tassata-la-successiva-cessione-della-partecipazione-ricevuta/">Conferimento dell&#8217;unica azienda dell&#8217;imprenditore individuale: com&#8217;è tassata la successiva cessione della partecipazione ricevuta?</a> was first posted on Marzo 27, 2017 at 10:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Nel caso in cui un imprenditore individuale, dopo aver conferito ad una SpA o ad una Srl l&#8217;unica azienda di cui era titolare, decidesse di vendere le azioni, o quote  ricevute come corrispettivo, come sarebbero tassate le relative plusvalenze?   </p>
<p> Quesito</p>
<p> Nel caso in cui un imprenditore individuale, dopo aver conferito ad una SpA o ad una Srl l&#8217;unica azienda di cui era titolare, decidesse di vendere le azioni, o quote  ricevute come corrispettivo, come sarebbero tassate le relative plusvalenze? </p>
<p> Soluzione</p>
<p> Come confermato con la circolare n. 57/E del 28 settembre 2008 dell&#8217; Agenzia delle Entrate in base al comma 2-bis dell’articolo 176 TUIR, se il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dà luogo a reddito “diverso”, assoggettato a tassazione ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 del Tuir (capital gain) , assumendo come costo delle partecipazioni l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita. </p>
<p> Ne deriva che tale operazione negoziale è assoggettata a tassazione secondo il regime dei capital gain previsto per le partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. C) del Tuir a prescindere dalla percentuale di possesso del conferente. Questo significa che le plusvalenze che emergono per effetto della stessa concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo articolo 68 del Tuir. La base imponibile fiscalmente è data dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto dello strumento finanziario che viene fatto coincidere, secondo il principio di continuità di valori, con l’ultimo valore fiscale attribuito allo stesso dall’azienda conferita e sarà applicata l&#8217; aliquota fissa al 26%. </p>
<p>Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione di partecipazioni  a seguito di  conferimento di azienda o di ramo di azienda e ricevere passo passo assistenza fiscale-tributaria ottenendo il maggior risparmio lecito d&#8217;imposta,
</p>
<p>Per assistenza chiamate il numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/conferimento-dellunica-azienda-dellimprenditore-individuale-com232-tassata-la-successiva-cessione-della-partecipazione-ricevuta/">Conferimento dell&#8217;unica azienda dell&#8217;imprenditore individuale: com&#8217;è tassata la successiva cessione della partecipazione ricevuta?</a> was first posted on Marzo 27, 2017 at 10:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217; avviamento si trasferisce o no insieme all&#8217;azienda conferita? Qual è il suo trattamento fiscale? Agenzia delle Entrate e AIDC a confronto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/l-avviamento-si-trasferisce-insieme-allazienda-conferita-qual-232-il-suo-trattamento-fiscale-agenzia-delle-entrate-e-aidc-a-confronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFERIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento Azienda Avviamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[aidc avviamento nel conferimento d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[art 176 TUIR neutralità fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[art. 176 comma 1 TUIR]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[avviamento nel conferimento di azienda]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo avviamento]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 8/E 2010 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[conferimento d'azienda e ammortamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico – fiscale al conferimento di azienda e ramo di azienda  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/l-avviamento-si-trasferisce-insieme-allazienda-conferita-qual-232-il-suo-trattamento-fiscale-agenzia-delle-entrate-e-aidc-a-confronto/">L&#8217; avviamento si trasferisce o no insieme all&#8217;azienda conferita? Qual è il suo trattamento fiscale? Agenzia delle Entrate e AIDC a confronto</a> was first posted on Marzo 27, 2017 at 9:01 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217; avviamento deve considerarsi trasferito per effetto di un conferimento d’azienda? Qual è il suo trattamento fiscale? </p>
<p> Con il conferimento d’azienda si attua il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonoma capacita ` reddituale, ad una società esistente o di nuova costituzione, contro un corrispettivo rappresentato da azioni o quote della societa ` conferitaria in favore del soggetto conferente. </p>
<p> Quesito  </p>
<p> L&#8217; avviamento devo considerarsi trasferito per effetto di un conferimento d’azienda? Qual è il suo trattamento fiscale? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> Come noto, l&#8217; avviamento o “goodwill” è il maggior valore del prezzo d&#8217;azienda rispetto alla somma algebrica di tutte le singole attività e passività che compongono il patrimonio (rileva quindi come differenza contabile tra costo storico e valore del patrimonio netto) e sintetizza in sostanza la capacità di profitto di un&#8217;attività produttiva  rispetto ad un&#8217;azienda che è priva dello stesso. </p>
<p> Per l&#8217;acquirente dell&#8217;azienda conferita, l&#8217;importo pagato a titolo di avviamento costituisce un&#8217;immobilizzazione immateriale: si tratta quindi di un costo che ha il requisito dell&#8217;utilità pluriennale ma non della materialità. </p>
<p> L&#8217;avviamento nel T. U. I. R. </p>
<p> L&#8217; articolo 176, comma 1) del TUIR prevede la generale irrilevanza fiscale del valore iscritto a titolo di avviamento a seguito di conferimenti d’azienda. Si precisa che tale regime di neutralità si applica anche anche ai fini I. R. A. P. </p>
<p> Eccezioni: é possibile attribuire rilevanza fiscale al valore dell’avviamento mediante: </p>
<p> l’esercizio dell’opzione per l’applicazione della sostitutiva (dell’ I. R. P. E. F. , dell’I. R. E. S. E dell’I. R. A. P. ) disciplinata dall’articolo 176, comma 2 ter, del T. U. I. R. E dal relativo D. M. 25 luglio 2008. Il maggior valore così  affrancato ha validità fiscale dal periodo stesso ai fini dell’ammortamento, nonché dal quarto periodo d’imposta successivo ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione;</p>
<p> l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (del 16%) sul riallineamento disciplinata dall’articolo 15, commi 10 e 12, del D. L. N. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). L’importo così affrancato è ammortizzabile extra contabilmente in misura non superiore a un decimo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il pagamento dell’imposta sostitutiva. </p>
<p> Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 dell&#8217; Agenzia delle Entrate </p>
<p> Posto che nel conferimento d’azienda (ex articolo 176, comma 1, del T. U. I. R. ) il conferitario subentra nel valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il valore dell’‘‘asset’’ avviamento non sia oggetto di trasferimento ma di mero storno contabile a causa della perdita di valore che scaturisce dalla dismissione del complesso aziendale di riferimento. </p>
<p> Ne deriva che: </p>
<p> a) il soggetto conferente, deve continuare a dedurre («per decimi» ex articolo 15, comma 10, del D. L. N. 185/2008 oppure «per diciottesimi» ex art. 176, comma 2ter del T. U. I. R. ) il valore fiscale dell’avviamento «cancellato»;</p>
<p> b) il conferitario subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il conferente, escluso l’avviamento. </p>
<p> La determinazione del valore dell’avviamento, che deve essere «cancellato» dalle scritture contabili del soggetto conferente, deriva da un processo di natura valutativa assimilabile al cosiddetto impairment test previsto dallo IAS 36 (5); il conferente deve quindi conservare relativamente all’avviamento, dato il trasferimento in continuità di valori, lo stesso regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento. </p>
<p> La norma di comportamento dell’A. I. D. C. Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili</p>
<p> L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili &#8211; Sezione di Milano, con la Norma di Comportamento n. 181 del giugno 2011 ha espresso sul punto una posizione diametralmente opposta rispetto a quella dell&#8217;amministrazione finanziaria ut sopra citata, in base alla quale il conferitario acquisirebbe l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda subentrando nel  valore fiscale esistente in capo al conferente (indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella propria contabilità) in quanto l’avviamento non e ` un bene immateriale dotato di propria autonomia economica suscettibile di circolare autonomamente dall&#8217;azienda ma  si trasferisce necessariamente con essa. Ne consegue che il conferitario acquista il diritto di dedurre le residue quote di ammortamento, per lo stesso importo e con gli stessi limiti precedentemente applicabili al conferente. </p>
<p>Data la non omogeneità di soluzione in merito al quesito posto, si auspica sul punto un chiarimento lineare dell&#8217;Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Per valutare correttamente l&#8217;avviamento, pianificare in modo efficiente ed efficace le vostre operazioni di conferimento di azienda o di ramo di azienda e per ricevere in tutta serenità assistenza contrattuale e fiscale/tributaria,
</p>
<p> contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52 </p></p>
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