<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/modello-tr-come-usare-il-credito-iva-trimestrale-a-compensazione-o-a-rimborso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 12:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[art 36-bis Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 10 dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto modello tr]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione liquidazioni iva 2017 agenzia entrat]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione iva senza operazioni]]></category>
		<category><![CDATA[modello iva tr 2017]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni esenti art 10 dichiarazione iva]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[riporto credito iva modello tr]]></category>
		<category><![CDATA[soggetti esonerati dalla dichiarazione iva 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale 2017 comunicazioni IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/">Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR</a> was first posted on Giugno 1, 2017 at 10:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quali soggetti sono esonerati dall&#8217;obbligo delle comunicazioni IVA? Se invece è stato maturato un credito d’imposta, quali sono le istruzioni corrette da seguire per la compilazione del modello TR? </p>
<p>Come rilevato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, se il contribuente con partita IVA non effettua nessuna operazione IVA nel trimestre, non è tenuto all’invio della comunicazione IVA previsto dal  decreto 193/2016. </p>
<p>In particolare, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:</p>
<p>1) i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n°633/1972);</p>
<p>2) coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n°633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti;</p>
<p>N. B. Questo esonero non si applica e gli obblighi di comunicazione si applicano se il contribuente:</p>
<p>    ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata:</p>
<p>    ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n° 633/1972);</p>
<p>    ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc. );</p>
<p>3) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd &#8220;nuovi minimi&#8221;);</p>
<p>4) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n°633/1972);</p>
<p>5) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;</p>
<p>6) le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;</p>
<p>7) i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;</p>
<p>8) i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n°398);</p>
<p>9) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;</p>
<p>10) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n°190 del 2014). </p>
<p>Attenzione: Per le liquidazioni trimestrali niente obbligo di comunicazione in assenza di dati da indicare nel quadro VP, ad eccezione dell’ipotesi in cui si debba indicare il riporto di un credito del trimestre precedente. Idem per il contribuente con liquidazioni mensili. </p>
<p>Ricordiamo che la comunicazione IVA trimestrale si trasmette entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezione di quella relativa al secondo trimestre, da presentare entro il 16 settembre. </p>
<p>Istruzioni riporto credito IVA dell’anno precedente nel modello TR. </p>
<p>Non è obbligatorio indicare tale credito d’imposta interamente nel rigo VP9 del mese di gennaio qualora non lo si voglia utilizzare nella relativa liquidazione periodica. Tale credito potrà, eventualmente, essere riportato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi. Precisiamo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9. </p>
<p>N. B. L’IVA a debito fino a 25,82 euro, sebbene non versata perché sotto la soglia minima, va indicata nel rigo VP14, colonna 1. Successivamente, il versamento si effettua congiuntamente a quello del mese successivo. </p>
<p>LE NOSTRE SOLUZIONI AI VOSTRI PROBLEMI. </p>
<p>    Per scoprire subito come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno-3">divulgazione dedicata all&#8217;IVA trimestrale modello TR</a>; <br />
    per gestire facilmente il credito IVA in F24 <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/credito-iva-anno-2016-come-e-quando-utilizzarlo-a-compensazione-1">date un&#8217;occhiata alla guida appositamente dedicata</a>;</p>
<p>    siete imprese in regime di Split Payment? Scoprite come ottenere subito i vostri rimborsi IVA anche sopra i 30. 000 € leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-presentare-il-modello-TR-per-compensare-il-credito-IVA-trimestrale-o-chiederlo-a-rimborso-Studio-commercialista-esperto/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno">divulgazione dedicata a come ottenere i rimborsi IVA prioritari &#8220;no limits&#8221;</a>;</p>
<p>    per monitorare le scadenze delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro e fatturazione elettronica  leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/buone-notizie-in-arrivo-per-i-commercialisti-proroga-liquidazioni-trimestrali-iva-del-31-maggio-2017-e-decorrenza-sanzioni-errori-f24-tabella-aggiornata-alle-prossime-scadenze-1">la divulgazione dedicata alla proroga delle liquidazioni IVA periodiche e della decorrenza sanzioni F24</a>;</p>
<p>    E se avete commesso errori in fase di dichiarazione IVA? Ecco pronta per voi la soluzione! Leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse-1">la guida dedicata a come correggere del dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse</a>! </p>
<p> </p>
<p>Per richiedere adesso:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un Checkup Fiscale, </p>
<p>ottenendo un preventivo su misura, <a href="http://www. Preventivocommercialista. Com/">cliccate qui</a>! </p>
<p>oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Il-Network/i-nostri-Pareri">cliccando qui</a>! </p>
<p>Attenzione: se desiderate avviare con successo la vostra attività e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale,</p>
<p><a href="http://www. Omniatax. Com/Preventivo-on-line">cliccate qui</a>, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  </p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p> riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicazioni-iva-2017-quali-contribuenti-sono-esonerati-e-come-riportare-il-credito-iva-nel-modello-tr/">Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR</a> was first posted on Giugno 1, 2017 at 10:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[come compensare iva trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[credito iva 2017 compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[dl 193/2016]]></category>
		<category><![CDATA[IVA TRIMESTRALE modello TR]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimento 59279 2017 agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso credito iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva 2017 procedura semplificata]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva annuale 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva trimestrale 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/iva-assistenza-tributaria-e-consulenza-fiscale/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/</guid>

					<description><![CDATA[Guida pratica rimborsi IVA semplificati 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/">Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</a> was first posted on Maggio 10, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa chiariamo quali sono dal 2017 le modalità semplificate, così come specificate dal comunicato direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2017, per ottenere i rimborsi IVA o utilizzarli in compensazione, differenziandole a seconda che si tratti di importi al di sotto o al di sopra di € 30. 000, con le istruzioni pratiche necessarie per non incorrere in errori. </p>
<p>Semplificazioni rimborsi/utilizzo in compensazione IVA 2017</p>
<p>Con il provvedimento direttoriale n°59279 datato 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate, recependo le modifiche in punto di semplificazioni degli adempimenti per i contribuenti IVA, introdotte dal Dl n°193/2016, ha annunciato che l’erogazione dei rimborsi IVA avverrà, previa rituale richiesta, senza necessità di visti di conformità e garanzie, dunque senza particolari adempimenti, in caso di importi fino ad € 30. 000. Il provvedimento aggiorna altresì le istruzioni di compilazione del modello IVA TR alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Si precisa che la soglia del credito per le richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA senza essere sottoposti a particolari adempimenti è stata elevata da € 15. 000 ad € 30. 000 a decorrere dallo scorso 3 dicembre 2017 ma soltanto con il sopra citato comunicato la predetta procedura per le richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata adeguata. E per gli importi sopra i 30. 000 € cosa occorre fare? </p>
<p>Esaminiamo quali sono le istruzioni operative per ottenere i rimborsi/utilizzo in compensazione IVA differenziandole a seconda che si tratti di importi al di sotto o al di sopra della soglia di € 30. 000, necessarie per non incorrere in errori! </p>
<p>A) Come ottenere rimborsi IVA fino a € 30. 000</p>
<p>L’importante novità per i contribuenti soggetti passivi IVA è la possibilità di ottenere i rimborsi annuali fino ad € 30. 000, presentando semplicemente la dichiarazione mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso con modello TR. </p>
<p>N. B.  Per approfondimenti su come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno-3">divulgazione dedicata all&#8217;IVA trimestrale modello TR</a>! 
</p>
<p>B) Come ottenere i rimborsi IVA oltre € 30. 000</p>
<p>Per i rimborsi di importo superiore ad € 30. 000 viene meno l’obbligo di garanzia e sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che contenga le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. </p>
<p>N. B. E se il contribuente IVA presenti comunque la garanzia? In tal caso il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. </p>
<p>Attenzione: la garanzia resta obbligatoria, nel caso di rimborsi superiori ai 30. 000 euro per:</p>
<p>1) i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative;</p>
<p>2) per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);</p>
<p>3) per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività;</p>
<p>4) per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. </p>
<p>In sintesi sarà possibile:</p>
<p>    fino alla nuova soglia di € 30. 000, effettuare la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale semplicemente presentando il Modello IVA TR, senza dover prestare garanzie o apporre il visto di conformità. La stessa soglia è applicabile, altresì, per la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, presentando soltanto la dichiarazione;</p>
<p>    l’obbligo di garanzia scompare anche per i rimborsi di importo superiore ad € 30. 000 con le eccezioni sopra specificate. </p>
<p>Via libera quindi alle richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale senza visto e garanzie per importi fino ad e 30. 000 ed entro alcuni limiti solo con visto per le somme eccedenti la predetta soglia, utilizzando il modello IVA TR aggiornato! </p>
<p>Siete imprese in regime di Split Payment? Scoprite come ottenere subito i vostri rimborsi IVA leggendo la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-presentare-il-modello-TR-per-compensare-il-credito-IVA-trimestrale-o-chiederlo-a-rimborso-Studio-commercialista-esperto/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno">divulgazione dedicata a come ottenere i rimborsi IVA prioritari &#8220;no limits&#8221;</a>. </p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un Checkup Fiscale;<br />
    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
<p>e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rimborsi-iva-semplificati-2017-anche-sopra-i-30000-come-fare-per-ottenerli/">Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?</a> was first posted on Maggio 10, 2017 at 10:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di stabilita 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[art 38-bis co 10 D.P.R. 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[DM 2015 split payment]]></category>
		<category><![CDATA[modello iva tr]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[reverse charge art 17]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva split payment 2017]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza presentazione modello iva tr]]></category>
		<category><![CDATA[split payment cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[split payment iva]]></category>
		<category><![CDATA[split payment pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[split payment rimborso prioritario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale modello TR Split Payment 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/">Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:13 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le operazioni effettuate in regime di scissione dei pagamenti “Split Payment” rientrano nelle ipotesi in cui l’art 38-bis comma 10 DPR 633/1972 prevede il rimborso IVA prioritario che risulta particolarmente vantaggioso perché DM 2015 ha eliminato, rispetto a tali operazioni i limiti applicabili alle operazioni soggette al reverse charge. Vediamo più da vicino le differenze tra questi due meccanismi fiscali/contabili e come ed entro quali termini richiedere i rimborsi dei crediti IVA o la compensazione nelle ipotesi di Split Payment. </p>
<p>L’articolo 38-bis, comma 10 del D. P. R. 633/1972, prevede la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria in alcuni casi tra cui per le operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), cioè le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P. A. (D. M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D. M. 20 febbraio 2015). 
</p>
<p>In pratica, entro tre mesi dalla richiesta i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro, possono ottenere in via prioritaria il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi contributi e premi) presentando il modello TR. </p>
<p>Crediti IVA a rimborso “no limits” </p>
<p>NB Relativamente alle operazioni in regime di scissione dei pagamenti ai fini IVA, il recupero dell’imposta sul valore aggiunto in regime prioritario risulta ancora più vantaggiosa rispetto alle operazioni in reverse charge (inversione contabile), in quanto non trovano applicazione le condizioni alternativamente prescritte in queste ultime ipotesi e cioè:</p>
<p>    esercizio dell’attività da almeno 3 anni;<br />
    eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore ad € 10. 000 in caso di rimborso annuale ed € 3. 000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;<br />
    eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. </p>
<p>Focus sulla differenza tra Reverse Charge e Split Payment </p>
<p>    Entrambi questi congegni fiscali/contabili sono accomunati dalla finalità precipua di trasferire l’IVA in “mani più sicure”, arginando la prassi evasiva dei fornitori o venditori di non dichiarare/versare l’IVA fatturata ai clienti. </p>
<p>Mettiamo a confronto il funzionamento di entrambi:</p>
<p>A) nel caso di Reverse Charge si attua  l’inversione dell&#8217;obbligo di contabilizzazione dell&#8217;IVA, ordinariamente a debito del fornitore della prestazione,  che viene traslato sull&#8217;acquirente per cui l&#8217;emissione della fattura avviene senza IVA, con obbligo, a carico dell&#8217;acquirente, di riportare l&#8217;operazione sia come imponibile (nell&#8217;apposito quadro della dichiarazione) sia come normale acquisto detraibile;</p>
<p>B) nello Split Payment la PA (cessionaria o committente) paga l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato e successivamente versa  la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore. </p>
<p>Scadenze: la presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:</p>
<p>    1° trimestre: entro 30/04/2017;<br />
    2° trimestre: entro 31/07/2017;<br />
    3° trimestre: entro 31/10/2017. </p>
<p>Attenzione: i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2017, (gennaio, febbraio e marzo) devono presentare il modello TR debitamente compilato entro il 30 aprile 2017 (ex articolo 8 del DPR 542/1999). </p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un checkup Fiscale;<br />
    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
<p>e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito  al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/settore-costruzioni-come-richiedere-i-rimborsi-iva-prioritari-no-limits-per-le-operazioni-in-split-payment/">Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment</a> was first posted on Aprile 13, 2017 at 9:13 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[come compensare iva trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione iva trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[import export]]></category>
		<category><![CDATA[IVA TRIMESTRALE modello TR]]></category>
		<category><![CDATA[split payment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/</guid>

					<description><![CDATA[Per aziende che operano ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/">IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno</a> was first posted on Maggio 13, 2016 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le aziende che operano in settori le cui entrate sono soggette ad aliquote IVA agevolate,  esclusione, split payment, come ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export  che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro e possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando il modello TR. </p>
<p>IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno </p>
<p>Per aziende che operano ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export</p>
<p>Le aziende che operano in settori le cui entrate sono soggette ad aliquote IVA agevolate,  esclusione, split payment, come ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export  che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro e possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando il modello TR. </p>
<p> </p>
<p>Infatti, il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali viene ordinariamente utilizzato in compensazione verticale, mese per mese,  trimestre per trimestre, o ad inizio del nuovo anno riportando il credito dell’esercizio precedente, per abbattere il debito Iva delle liquidazioni infrannuali. In talune situazioni è però possibile utilizzare il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale in compensazione orizzontale ovvero richiederlo a rimborso, mediante presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. </p>
<p>La presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:</p>
<p>·         I trimestre: entro 30/04/2015</p>
<p>·         II trimestre: entro 31/07/2015</p>
<p>·         III trimestre: entro 31/10/2015</p>
<p>Codici tributo da utilizzare nell’F24:</p>
<p>·       per il 1° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6036);</p>
<p>·       per il 2° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6037);</p>
<p>·       per il 3° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6038). </p>
<p>
Esempio di compilazione del modello TR </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/TABELLE/come%20compilare%20F24%20modello%20IVA%20%20TR%20a%20compensazione. Png? Ver=2016-05-13-130505-510" alt="come%20compilare%20F24%20modello%20IVA%20%20TR%20a%20compensazione. Png? Ver=2016-05-13-130505-510" />
</p>
<p>In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario mentre il credito che emerge dal quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale. </p>
<p>Nel caso in cui si voglia utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva trimestrale occorre osservare le seguenti regole:</p>
<p>·         per crediti Iva non superiori a euro 5. 000 la compensazione orizzontale è sostanzialmente libera da vincoli; l’unica attenzione da tenere è quella secondo la quale tale compensazione può avvenire solo dopo che il modello TR è stato inviato telematicamente all’agenzia delle entrate (non, quindi, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del trimestre);</p>
<p>·         per crediti Iva superiori a euro 5. 000 la compensazione orizzontale può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR (per esemplificare, in caso di modello TR relativo al primo trimestre che viene inviato nel mese di aprile, la compensazione è possibile solo a partire dal 16/5)</p>
<p>·         mentre la compensazione orizzontale dei primi 5. 000 euro di credito Iva trimestralepuò avvenire anche mediante utilizzo del canale home banking gestito dal cliente (salvo ovviamente il caso in cui la compensazione porti ad avere un F24 cosiddetto “a zero”), la compensazione dei crediti Iva trimestrali per gli importi che eccedono la soglia dei 5. 000 euro deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando i canali Entratel o Fisconline (e, quindi, non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking). </p>
<p>ESONERO DAL VISTO CONFORMITA’</p>
<p>Diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di 15. 000 euro, non richiede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Applicazione dello split payment</p>
<p>Viene introdotto nel modello TR il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni in regime displit payment ai sensi dell’art. 17-ter del D. P. R. N. 633/1972, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione pubblica committente. </p>
<p>Rimborso prioritario per i casi di split payment</p>
<p>Con l’art. 8 del D. M. 23. 01. 2015, è stata data attuazione al dettato dell’art. 1, comma 630, legge n. 190/2014, i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter, D. P. R. N. 633/1972 sono inclusi  fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D. M. Del 20. 02. 2015 sono state modificate le disposizioni contenute nel D. M. 23. 01. 2015 al fine di eliminare il riferimento ai criteri previsti dall&#8217;art. 2 del D. M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria, così come confermato nella recente Circolare n. 15/E/2015. </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Studioferretti. Org"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/">IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno</a> was first posted on Maggio 13, 2016 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
