<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Misure Cautelari - Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/misure-cautelari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 14:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Misure Cautelari - Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Come difendersi dalle misure cautelari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[Misure cautelari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le misure cautelari sono provvedimenti emessi dal giudice, su richiesta di una parte, al fine di anticipare gli effetti di una futura sentenza definitiva. Si tratta di strumenti giuridici molto delicati, in quanto possono incidere significativamente sui diritti e sulle libertà del soggetto nei confronti del quale vengono adottate. In questo articolo, fornirò una guida [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/">Come difendersi dalle misure cautelari</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/">Come difendersi dalle misure cautelari</a> was first posted on Maggio 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:111">Le <strong>misure cautelari</strong> sono provvedimenti emessi dal giudice, su richiesta di una parte, al fine di anticipare gli effetti di una futura sentenza definitiva. Si tratta di strumenti giuridici molto delicati, in quanto possono incidere significativamente sui diritti e sulle libertà del soggetto nei confronti del quale vengono adottate.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:102">In questo articolo, fornirò una guida completa e aggiornata su come difendersi dalle misure cautelari, illustrando i presupposti per la loro adozione, i rimedi a disposizione del soggetto interessato e le strategie da adottare per tutelare i propri diritti.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:102">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:50">Presupposti per l&#8217;adozione di misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:86">L&#8217;adozione di misure cautelari è subordinata al verificarsi di due precise condizioni:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-13:233">
<li data-sourcepos="13:1-13:233"><strong>Fumus boni juris:</strong> Deve esserci un <strong>fondato motivo di ritenere che la parte istante abbia ragione</strong> nel merito della futura causa. In altre parole, il giudice deve valutare che, ad un primo esame, la pretesa della parte istante appaia fondata.</li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0"><strong>Periculum in mora:</strong> Deve esserci un <strong>pericolo concreto e imminente di un grave e irreparabile danno</strong> se la misura cautelare non venisse adottata. Il pericolo di danno deve essere concreto, attuale e non ipotetico, e deve consistere in un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe non essere più possibile risarcire in caso di esito favorevole per la parte istante nel giudizio di merito.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:28">Tipi di misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:118">Esistono diverse tipologie di misure cautelari, che si differenziano per i loro effetti e per le modalità di adozione:</p>
<ul data-sourcepos="20:1-21:46">
<li data-sourcepos="20:1-20:193"><strong>Sequestro conservativo:</strong> Consiste nel <strong>blocco di beni mobili o immobili</strong> del soggetto contro cui viene emessa la misura cautelare, al fine di garantire il futuro pagamento di un credito.</li>
<li data-sourcepos="21:1-21:46"><strong>Reintegrazione in possesso:</strong> Consiste nel <strong>rimettere la parte istante nel possesso di un bene</strong> di cui era stata illegittimamente spogliata.</li>
<li data-sourcepos="22:1-22:176"><strong>Inibitoria:</strong> Consiste nel <strong>vietare al soggetto contro cui viene emessa la misura cautelare di compiere una determinata azione</strong>, al fine di evitare un danno irreparabile.</li>
<li data-sourcepos="23:1-24:0"><strong>Mandato di sequestro:</strong> Consiste nell&#8217;autorizzazione al giudice di <strong>sequestrare un bene mobile o immobile</strong> che si ritiene sia stato ottenuto in modo illegittimo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="25:1-25:37">Rimedi contro le misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="27:1-27:123">Il soggetto contro cui è stata adottata una misura cautelare può avvalersi di diversi rimedi per tutelare i propri diritti:</p>
<ul data-sourcepos="29:1-29:205">
<li data-sourcepos="29:1-29:205"><strong>Reclamo:</strong> Può presentare un <strong>reclamo al giudice che ha emesso la misura cautelare</strong>, chiedendone la revoca o la modifica. Il reclamo deve essere presentato entro un breve termine dalla notifica della misura cautelare.</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:216"><strong>Opposizione:</strong> Può proporre <strong>opposizione all&#8217;esecuzione della misura cautelare</strong>, contestando i presupposti per la sua adozione. L&#8217;opposizione deve essere proposta entro un termine più lungo rispetto al reclamo.</li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0"><strong>Giudizio di merito:</strong> Può promuovere il <strong>giudizio di merito</strong>, ovvero la causa nel corso della quale verrà accertato il suo diritto nel merito della controversia.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="33:1-33:51">Strategie per difendersi dalle misure cautelari</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:52">Per difendersi dalle misure cautelari, è importante:</p>
<ul data-sourcepos="37:1-40:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:197"><strong>Agire tempestivamente:</strong> Il soggetto contro cui è stata adottata una misura cautelare deve agire tempestivamente, avvalendosi dei rimedi a sua disposizione entro i termini previsti dalla legge.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:209"><strong>Raccogliere le prove:</strong> È fondamentale raccogliere tutte le prove a sostegno della propria posizione, al fine di dimostrare al giudice l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione della misura cautelare.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Affidarsi a un professionista:</strong> È consigliabile affidarsi a un avvocato esperto in materia di misure cautelari, che possa assistere il soggetto in tutte le fasi del procedimento e tutelare i suoi diritti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="41:1-41:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="43:1-43:316">Le misure cautelari rappresentano strumenti giuridici importanti per tutelare i diritti delle parti in giudizio. Tuttavia, è fondamentale che vengano adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di necessarietà, e che il soggetto contro.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/">Come difendersi dalle misure cautelari</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-difendersi-dalle-misure-cautelari/">Come difendersi dalle misure cautelari</a> was first posted on Maggio 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che fine fanno i pignoramenti se avete aderito alla rottamazione Equitalia?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-studio-commercialista-e-tributario-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[SANATORIA EQUITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramenti equitalia 2017]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione cartelle pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione procedure esecutive equitalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale pignoramenti Equitalia 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-studio-commercialista-e-tributario-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Che fine fanno i pignoramenti se avete aderito alla rottamazione Equitalia?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-studio-commercialista-e-tributario-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Che fine fanno i pignoramenti se avete aderito alla rottamazione Equitalia?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chiariamo che fine fanno i pignoramenti già &#8220;scattati&#8221; se avete aderito nei termini (entro il 21 aprile 2017) alla rottamazione delle cartelle esattoriali e cosa invece Equitalia non potrà più fare se avete scelto la sanatoria dei ruoli 2017 prima dell&#8217;avvio delle procedure esecutive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Pignoramenti avviati e non: cosa accade se avete aderito alla rottamazione Equitalia 2017?</h2>
<p>Se entro il 21 aprile 2017, il contribuente ha scelto di rottamare tutti o parte dei propri debiti Equitalia chiedendone la definizione agevolata (con uno sconto di un buon 30% medio) pagandoli in 5 rate tra il 2017 ed il 2018, con conseguente cancellazione di sanzioni ed interessi di mora, che fine fanno i pignoramenti già pendenti?</p>
<p>L’efficacia delle azioni esecutive in via di definizione, cioè non ancora completate, resta in piedi ma nella forbice temporale tra la richiesta di sanatoria e la scadenza dell’ultima rata, le azioni vengono sospese.</p>
<p>Quindi, se la domanda di rottamazione è stata presentata dopo l’inizio del pignoramento o del fermo o dell’ipoteca, Equitalia deve:</p>
<p>sospendere i pignoramenti già iniziati (mobiliari, presso terzi o immobiliari);<br />
sospendere i fermi amministrativi già iscritti (quindi dopo la notifica della comunicazione preventiva di fermo);<br />
sospendere le ipoteche già attivate (quindi dopo la comunicazione della preventiva iscrizione di ipoteca).</p>
<p>N. B.  Invece Equitalia, per la semplice presentazione della domanda di rottamazione (scaduta il 21 aprile 2017) avanzata dal contribuente, non potrà:</p>
<ul>
<li>iniziare nuovi pignoramenti (mobiliari, presso terzi o immobiliari);</li>
<li>iscrivere nuovi fermi su autoveicoli;</li>
<li>iscrivere nuove ipoteche su immobili.</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-studio-commercialista-e-tributario-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Che fine fanno i pignoramenti se avete aderito alla rottamazione Equitalia?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-fiscale-studio-commercialista-e-tributario-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Che fine fanno i pignoramenti se avete aderito alla rottamazione Equitalia?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abitazione Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art 514 cpc]]></category>
		<category><![CDATA[art 545 cpc]]></category>
		<category><![CDATA[beni pignorabili]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia può pignorare l'auto]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento casa equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento equitalia conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento equitalia presso terzi]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento equitalia procedura]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento equitalia stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[quando equitalia puo pignorare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale pignoramenti Equitalia 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica analizziamo come funziona il pignoramento, quali beni sono pignorabili e quali invece il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è il pignoramento</h2>
<p>Come noto, se decorrono 60 giorni dalla notifica legittima della cartella esattoriale ed il contribuente non ha provveduto al pagamento del debito erariale, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito fiscale. Per i debiti fino ad € 1. 000 alle azioni cautelari ed esecutive non si potrà procedere prima che siano trascorsi di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.</p>
<p>Il pignoramento è il primo vero e proprio atto esecutivo che l’ente di riscossione avvia al fine di vincolare determinati beni del debitore in funzione del soddisfacimento del credito Equitalia. E’ regolato dall’articolo 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e può essere avviato come procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, ovvero, come espropriazione dei beni come atto in forza di precetto o titolo esecutivo</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di pignoramento</h2>
<p>In sintesi occorre distinguere tra:</p>
<p>pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili;<br />
pignoramento presso terzi dei crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi;<br />
pignoramento di stipendi e pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura</h2>
<p>L’ufficiale giudiziario per conto dell’Agente di Riscossione che rappresenta gli enti creditori, redige un verbale che oltre a contenere l’ingiunzione e l’obbligo di astensione da parte del debitore a disporre dei beni patrimoniale oggetto del pignoramento, contiene anche:</p>
<p>l’invito di iscrivere la propria residenza presso la sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza dell’iscrizione, le notifiche verranno eseguite presso la cancelleria del giudice;<br />
la procedura con tutte le informazioni per evitare il pignoramento dei beni. L’esecuzione forzata può essere infatti evitata depositando una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori;</p>
<p>l&#8217;elenco e descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione dimostrabili rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Beni limitatamente pignorabili e beni impignorabili</h2>
<p>a) Beni immobili</p>
<p>Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se la proprietà immobiliare ha tutte le seguenti caratteristiche:</p>
<p>è l’unico immobile di proprietà del debitore;<br />
è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;<br />
non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Regole:</p>
<p>1) prima del pignoramento dei beni immobili è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;</p>
<p>2) prima dell’ipoteca, è sempre necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni;</p>
<p>Attenzione: la casa di proprietà non è pignorabile se il debito complessivo è inferiore ad € 120. 000 e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore ad € 120. 000;</p>
<p>N. B.  Non si può mai pignorare la casa, anche se il debito supera i 120. 000 € se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).</p>
<p>b) Macchinari aziendali e beni strumentali</p>
<p>Fermo restando che si considerano strumentali non solo i classici macchinari o le classiche attrezzature aziendali, ma anche eventuali immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore, in un’azienda, per i debiti con Equitalia, possono essere pignorati gli strumenti, gli oggetti, i libri strumentali all’esercizio dell’impresa, professione, arte o mestiere del debitore, anche se costituito in forma di società, solo nel limite di un quinto (e se mancano altri beni da pignorare). Questo limite vale anche per i capannoni.</p>
<p>c) Stipendio e pensione</p>
<p>In banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;<br />
sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, questo può essere pignorato fino ad un massimo di un quinto;<br />
per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro). In banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino ad € 1. 344,21: il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.</p>
<p>d) Auto</p>
<p>Il fermo auto non è legittimo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro (bene strumentale) e il contribuente è un imprenditore o un professionista.</p>
<p>e) Cose mobili assolutamente impignorabili (articolo 514 codice procedura civile)</p>
<p>Tra i beni impignorabili rientrano le cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili.</p>
<p>Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco)</p>
<p>f) Beni e patrimoni cointestati</p>
<p>Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà, se questa è divisibile altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debito.</p>
<p>g) Crediti impignorabili (articolo 545 codice di procedura civile)</p>
<p>h) Crediti alimentari;</p>
<p>i) Sussidi di grazia e sostentamento poveri.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-beni-il-fisco-non-potr224-mai-togliervi-e-che-fine-fanno-i-pignoramenti-se-avete-aderito-alla-rottamazione-equitalia/">Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?</a> was first posted on Maggio 12, 2017 at 9:51 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[ESCORT COME APRIRE LA PARTITA IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione e Reati tributari]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Iva per Cassa]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[Reati tributari e raddoppio ordinario termine prescrizione accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Auto di Lusso]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborso IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità Flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento con adesione]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico induttivo ai fini iva]]></category>
		<category><![CDATA[art 51 Dpr 633/1972]]></category>
		<category><![CDATA[art 67 lett.l) D.P.R. n. 917 1986]]></category>
		<category><![CDATA[art. 3 comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972]]></category>
		<category><![CDATA[ballerina escort iva]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione n. 22413 del 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione tributaria n. 20528 del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione Tributaria n. 10578 2011]]></category>
		<category><![CDATA[escort aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[escort come difendersi dall'agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere penale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione prostituzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un “night” che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l’IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall’Agenzia delle Entrate.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p>Per ottenere una consulenza per la tua attività di Escort e tutelare il tuo patrimonio, puoi chiamarci al <a href="tel:800192752"><strong><span style="color: #339966;">numero verde 800.19.27.52</span></strong></a> o <strong><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=escort_aprire_partita_iva">compilare il form cliccando qui</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un “night” che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l’IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall’Agenzia delle Entrate.</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[Come difendersi dal fermo amministrativo dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Misure cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come difendersi dal fermo amministrativo dell'automobile</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> was first posted on Maggio 21, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. </p>
<p> </p>
<p>Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</p>
<p>Il D. L. 21 giugno 2013, n. 96 (c. D. Decreto del fare) ha stabilito che l’Agente per la riscossione non può più disporre il fermo amministrativo sui beni del debitore se questi sono strumentali all’attività d’impresa o professionale. </p>
<p>Il contribuente, pertanto, al fine di evitare la misura cautelare pro Fisco, è tenuto a dimostrare non l’indispensabilità dei beni, ma la strumentalità degli stessi, ossia le effettive esigenze operative cui fanno fronte i veicoli oggetto di fermo. </p>
<p>Il Decreto del fare, inoltre, ha apportato rilevanti modifiche alla procedura di fermo amministrativo prevista dall’art. 86, d. Pr. 29 settembre 1973, n. 602.  Secondo la nuova previsione, infatti, il procedimento ha inizio con la notifica, al contribuente, di una comunicazione preventiva, la quale dovrà contenere l’invito a versare le somme dovute nei successivi trenta giorni. Entro tale termine, pertanto, il debitore, per impedire la misura cautelare, dovrà dimostrare che i beni oggetto di fermo costituiscono elemento indispensabile per la prosecuzione della propria attività. Trascorsi i trenta giorni, l’iscrizione del fermo diventa definitiva, salvo il diritto, per il contribuente, di proporre ricorso entro sessanta giorni alla Commissione tributaria provinciale. </p>
<p> </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=%2FFisco-e-Contenzioso%2Fmisure-cautelari%2Ffermo-amministrativo%2Fctl%2FEditArticle%2Fmid%2F19095%2FArticleID%2F514&amp;tabid=9854&amp;portalid=232&amp;mid=19095"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fermo-amministrativo-non-consentito-sui-beni-strumentali/">Fermo amministrativo: non consentito sui beni strumentali</a> was first posted on Maggio 21, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[difesa contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[limiti alla circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[Misure cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro automezzi]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro automobili]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro conservativo]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela credito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-contenzioso/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come difendersi dalle misure cautelari</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/">Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/">Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</a> was first posted on Ottobre 26, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dottor Ferretti, a seguito di un avviso di accertamento per transfer princing, gli automezzi della società da me amministrata sono sotto sequestro conservativo, ed il capannone ha subito iscrizione di ipoteca, le sottopongo il seguente parere con riflessi tributari e penali:-“I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente?  </p>
<p>Oggetto: Parere</p>
<p>Egregi,</p>
<p>facendo seguito ai colloqui intercorsi, siamo lieti di sottoporre alla Vostra Nostra risposta in merito al Vostro quesito: “I beni mobili iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, oggetto di misura cautelare  ai sensi dell’articolo 213 C. D. S. “Sequestro Amministrativo” possono circolare liberamente? </p>
<p>Risposta</p>
<p>Fonti</p>
<p>Art. 22 D. Lgs 472/1997;</p>
<p>Circolare 66/E Agenzia Entrate 2001;</p>
<p>Circolare 300/26711 del 21. 09. 2007 Ministero Interno</p>
<p>Articoli 213 – 214 C. D. S. </p>
<p>All. 3 Direzione Centrale Accertamento Agenzia Entrate del 15. 02. 2010 “Misure Cautelari ai sensi Art. 22 D. Lgs 472/1997”;</p>
<p> </p>
<p>Sequestro Amministrativo</p>
<p>Fra gli strumenti previsti dall&#8217;ordinamento tributario a tutela dei crediti erariali, rientrano le misure cautelari, che consistono nella possibilità d&#8217;iscrivere ipoteca sugli immobili, i diritti e le rendite e sugli altri beni indicati nell&#8217;art. 2810 del Codice Civile e nella facoltà di procedere al sequestro conservativo di cespiti che siano di proprietà del soggetto passivo della pretesa erariale. Il procedimento finalizzato all&#8217;applicazione dei suddetti strumenti di garanzia è disciplinato dall&#8217;art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, il sequestro amministrativo è una misura cautelare, cioè un provvedimento che ha lo scopo di impedire la circolazione di un veicolo, il quale deve essere affidato al proprietario ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc. ). <a>[1]</a></p>
<p>Il luogo di custodia</p>
<p>Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc. ), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D. P. R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo. </p>
<p>Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia</p>
<p>Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti il veicolo sottoposto a sequestro o può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate. </p>
<p> </p>
<p><a>[1]</a> Ministero dell&#8217;Interno, Direzione Centrale Specialità, Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007, Articoli 213 e 214 C. D. S, Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo</p>
<p> </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=%2FFisco-e-Contenzioso%2Fmisure-cautelari%2Ffermo-amministrativo%2Fctl%2FEditArticle%2Fmid%2F19095%2FArticleID%2F514&amp;tabid=9854&amp;portalid=232&amp;mid=19095"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/">Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/misure-cautelari-della-agenzia-delle-entrate-a-tutela-del-credito-vantato-verso-il-contribuente/">Misure cautelari della Agenzia delle Entrate a tutela del credito vantato verso il contribuente</a> was first posted on Ottobre 26, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
