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	<title>IMPOSTE DIRETTE - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>IMPOSTE DIRETTE - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
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		<category><![CDATA[Esempio compilazione F24 con maggiorazione 0 40 scadenza unico 2024: proroga]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga imposte 2024 ultime notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[Scadenza versamento imposte 2024 soggetti ISA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scadenza imminente per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte da redditi. Scopri modalità e termini per evitare sanzioni.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/">Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/">Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</a> was first posted on Novembre 30, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il termine per il pagamento delle imposte sui redditi è sempre un momento cruciale per i contribuenti italiani. Quest&#8217;anno, particolarmente rilevante è la scadenza per coloro che hanno optato per la rateizzazione delle imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa opzione è stata introdotta per <strong>aiutare i contribuenti a gestire meglio il proprio carico fiscale, consentendo di suddividere il pagamento in rate più sostenibili.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Scadenze Importanti</h2>
<p style="text-align: justify;">Per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare, è fondamentale essere a conoscenza delle scadenze specifiche. La legge consente di suddividere il pagamento delle imposte in rate mensili. Tuttavia, è essenziale rispettare il piano di rateizzazione per <strong>evitare il rischio di sanzioni e interessi. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese, e ogni ritardo può comportare ulteriori costi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Modalità di Pagamento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento delle imposte rateizzate può essere effettuato attraverso diversi metodi, inclusi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Modello F24</strong>: Utilizzato per il versamento di imposte e contributi.</li>
<li><strong>Home Banking</strong>: Molti contribuenti preferiscono gestire i pagamenti direttamente tramite le piattaforme bancarie online.</li>
<li><strong>Sportelli Bancari</strong>: Il pagamento può essere effettuato anche presso le filiali bancarie, utilizzando il modello F24.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È importante che i contribuenti verifichino sempre che i pagamenti siano stati registrati correttamente per evitare problematiche future.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi della Rateizzazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La rateizzazione delle imposte sui redditi offre numerosi vantaggi. Prima di tutto, consente una gestione più flessibile delle finanze personali, permettendo di evitare un&#8217;immediata e significativa fuoriuscita di liquidità. Inoltre, aiuta a pianificare meglio le spese, minimizzando l&#8217;impatto economico complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle imposte, è cruciale prestare attenzione alle scadenze e alle modalità di pagamento per evitare sanzioni. Questa opzione rappresenta un&#8217;importante opportunità per gestire in modo più efficace il carico fiscale.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/">Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Pagamento-delle-imposte-da-redditi-scadenza-per-i-contribuenti-che-hanno-scelto-di-rateizzare-le-imposte/">Pagamento delle imposte da redditi: scadenza per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte</a> was first posted on Novembre 30, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILE DA COSTRUIRE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Ivie]]></category>
		<category><![CDATA[REDDITOMETRO: DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE – NUCLEO FAMILIARE – FAMIGLI]]></category>
		<category><![CDATA[Casa di proprietà ISEE]]></category>
		<category><![CDATA[Casa di proprietà significato]]></category>
		<category><![CDATA[Case di proprietà in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Percentuale proprietari di casa in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Percentuale proprietari di casa in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Percentuale proprietari di casa nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Quanti italiani hanno la seconda casa]]></category>
		<category><![CDATA[Quanti italiani vivono in affitto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Essere proprietari di immobili in Italia comporta una serie di obblighi fiscali.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Essere proprietari di immobili in Italia comporta una serie di obblighi fiscali. Le <strong>imposte sulla casa</strong> e le proprietà immobiliari variano in base a diversi fattori, come la destinazione d&#8217;uso dell’immobile (prima casa, seconda casa, immobili commerciali), il valore catastale e la residenza. Questo articolo fornisce una panoramica delle principali tasse immobiliari che i proprietari devono conoscere e pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IMU: Imposta Municipale Unica</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>IMU (Imposta Municipale Unica)</strong> è una delle imposte più importanti sugli immobili in Italia. Si applica principalmente alle <strong>seconde case</strong> e agli immobili non destinati ad abitazione principale, come le case vacanza o gli immobili affittati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco i punti salienti sull&#8217;IMU:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione per la prima casa</strong>: La maggior parte delle abitazioni principali, ovvero quelle in cui il proprietario risiede stabilmente e ha la residenza anagrafica, è esente dall&#8217;IMU. Fanno eccezione le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), che restano soggette al pagamento.</li>
<li><strong>Aliquote</strong>: Le aliquote IMU variano da comune a comune, ma la legge stabilisce un&#8217;aliquota base dell’0,76%, che può essere aumentata o ridotta entro certi limiti dal comune. Le aliquote per le seconde case tendono ad essere più alte rispetto a quelle per la prima casa.</li>
<li><strong>Calcolo dell&#8217;IMU</strong>: L’imposta si calcola sulla base della <strong>rendita catastale</strong> rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Successivamente, si applica l’aliquota stabilita dal comune.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">TARI: Tassa sui Rifiuti</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>TARI (Tassa sui Rifiuti)</strong> è un&#8217;imposta destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ogni immobile, sia abitato che non, è soggetto a questa tassa.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Calcolo della TARI</strong>: Il calcolo della TARI dipende dalla superficie dell&#8217;immobile e dal numero di occupanti. I comuni possono applicare tariffe diverse in base alla destinazione d’uso (abitativa o commerciale) e alla quantità di rifiuti prodotti.</li>
<li><strong>Esenzioni e riduzioni</strong>: Alcuni comuni prevedono agevolazioni o esenzioni per immobili non abitati, oppure per situazioni specifiche come abitazioni con un solo occupante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">TASI: Tributo per i Servizi Indivisibili (Abrogato dal 2020)</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>TASI</strong> era un’imposta che serviva a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili dei comuni (come illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, ecc.). Tuttavia, dal 2020, la TASI è stata abrogata e accorpata all’IMU, semplificando il sistema fiscale sugli immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sull’Acquisto di Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si acquista un immobile, oltre al prezzo di compravendita, è necessario considerare anche le <strong>imposte sull’acquisto</strong>, che variano in base alla natura dell’acquirente (privato o impresa) e al tipo di immobile.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Imposta di Registro</strong>:
<ul>
<li>Se l’acquirente è un privato e l’immobile è acquistato da un altro privato o da un’impresa che non applica IVA, si paga un’<strong>imposta di registro</strong> proporzionale.</li>
<li><strong>Prima casa</strong>: L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è agevolata e pari al 2% del valore catastale dell’immobile.</li>
<li><strong>Seconda casa</strong>: Per le seconde case, l’imposta di registro sale al 9%.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>IVA</strong>:
<ul>
<li>Se l’immobile è acquistato da un’impresa (ad esempio una società di costruzioni) e l’acquisto è soggetto a IVA, l’aliquota è:
<ul>
<li>4% per la prima casa;</li>
<li>10% per la seconda casa;</li>
<li>22% per gli immobili di lusso.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Imposte ipotecaria e catastale</strong>:
<ul>
<li>Oltre all&#8217;imposta di registro o IVA, sull&#8217;acquisto di un immobile si pagano anche le <strong>imposte ipotecaria</strong> e <strong>catastale</strong>, generalmente fisse (50 euro ciascuna per la prima casa e 100 euro ciascuna per altri immobili).</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">IRPEF e Redditi da Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">Se possiedi una proprietà e la metti in affitto, i redditi che ottieni da questa attività devono essere dichiarati e sono soggetti a <strong>IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)</strong>. Tuttavia, esistono due regimi di tassazione tra cui scegliere:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Tassazione ordinaria</strong>: In questo regime, i redditi da locazione vengono sommati agli altri redditi del contribuente e tassati secondo le aliquote progressive dell’IRPEF. Si può dedurre un 5% del reddito imponibile per tenere conto delle spese di manutenzione.</li>
<li><strong>Cedolare secca</strong>: È un regime fiscale alternativo per gli affitti abitativi, che prevede un’imposta sostitutiva fissa del 21% sul canone di locazione (ridotta al 10% per contratti a canone concordato). Con la cedolare secca, non si applicano ulteriori imposte (registro, bollo, IRPEF), ma non è possibile dedurre alcuna spesa.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Imposte sulla Vendita di Immobili</h2>
<p style="text-align: justify;">La vendita di una casa può comportare il pagamento di <strong>imposte sulla plusvalenza</strong>. Se si vende un immobile entro cinque anni dall&#8217;acquisto, il guadagno ottenuto (la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto) è tassabile come reddito da capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono alcune eccezioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Prima casa</strong>: Se la casa venduta è stata adibita a prima abitazione per la maggior parte del tempo in cui l’hai posseduta, non si paga alcuna imposta sulla plusvalenza.</li>
<li><strong>Immobili ricevuti in eredità</strong>: In questo caso, le plusvalenze non sono tassabili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Le imposte sulla casa e le proprietà immobiliari sono un aspetto cruciale della gestione patrimoniale. È importante conoscere tutte le tasse previste, dalle imposte sull&#8217;acquisto e detenzione fino a quelle sulla vendita. Per evitare errori e ottimizzare la propria situazione fiscale, è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un esperto fiscale, che può aiutare a pianificare e gestire al meglio gli obblighi fiscali legati agli immobili.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Imposte-su-casa-e-proprieta-immobiliari-guida-completa-per-proprietari/">Imposte su casa e proprietà immobiliari: guida completa per proprietari</a> was first posted on Novembre 11, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell&#8217;UE: Il tribunale dell&#8217;Unione assume nuove funzioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 07:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[competenze giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia UE]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[Pronuncia pregiudiziale]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale dell'Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell&#8217;Unione europea acquisirà nuove competenze per la gestione di domande di pronuncia pregiudiziale relative a specifiche materie, tra cui il sistema comune dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci e i diritti di accisa. Questa modifica, introdotta dal regolamento (UE Euratom) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/">Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell’UE: Il tribunale dell’Unione assume nuove funzioni</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/">Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell&#8217;UE: Il tribunale dell&#8217;Unione assume nuove funzioni</a> was first posted on Agosto 22, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell&#8217;Unione europea acquisirà nuove competenze per la gestione di domande di pronuncia pregiudiziale relative a specifiche materie, tra cui il sistema comune dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci e i diritti di accisa. Questa modifica, introdotta dal regolamento (UE Euratom) 2024/2019, rappresenta un cambiamento significativo nel sistema giuridico dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nuovo Ruolo del Tribunale dell&#8217;Unione Europea</h2>
<p>Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea il 12 agosto 2024, stabilisce che il Tribunale dell&#8217;Unione europea sarà competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti sei specifiche materie. Queste includono il sistema comune dell&#8217;IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione dei passeggeri in caso di problemi nei trasporti, e il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Rafforzamento delle Competenze della Corte di Giustizia UE</h2>
<p>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea continuerà a mantenere la propria competenza su questioni di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;UE.</p>
<p>Questi argomenti, di carattere &#8220;trasversale&#8221;, rimangono sotto la giurisdizione esclusiva della Corte, anche se parzialmente collegati alle materie specifiche ora assegnate al Tribunale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Motivazioni e Obiettivi del Cambiamento</h2>
<p>Il trasferimento delle competenze al Tribunale è stato motivato dalla necessità di gestire l&#8217;aumento del numero e della complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale. La Corte di giustizia ha deciso di sfruttare l&#8217;opportunità offerta dall&#8217;articolo 256, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (Tfue) per trasferire alcune competenze al Tribunale, al fine di concentrarsi su casi più complessi e delicati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura e Compatibilità con il Tfue</h2>
<p>Per garantire la certezza del diritto, il regolamento ha chiaramente definito le materie di competenza del Tribunale. Le questioni che richiedono un&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione secondo l&#8217;articolo 267 del Tfue devono essere inizialmente presentate alla Corte di giustizia, che poi deciderà se trasferirle al Tribunale. Se il Tribunale si ritiene incompetente a trattare un caso, lo rinvierà alla Corte di giustizia per una decisione definitiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Entrata in Vigore delle Nuove Disposizioni</h2>
<p>Le nuove competenze pregiudiziali del Tribunale dell&#8217;Unione europea entreranno in vigore per le domande pendenti al 1° ottobre 2024. Da questa data, il Tribunale gestirà le questioni relative alle materie specifiche a meno che la Corte di giustizia non decida di occuparsene direttamente, soprattutto in situazioni che riguardano principi generali del diritto unionale o questioni &#8220;trasversali&#8221;.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/">Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell’UE: Il tribunale dell’Unione assume nuove funzioni</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-ripartizione-delle-competenze-giuridiche-nell-UE-Il-tribunale-dell-Unione-assume-nuove-funzioni/">Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell&#8217;UE: Il tribunale dell&#8217;Unione assume nuove funzioni</a> was first posted on Agosto 22, 2024 at 9:23 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Regime Fiscale sui Fondi Comuni di Investimento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-Fiscale-sui-Fondi-Comuni-di-Investimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 11:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIME AGEVOLATO]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta sui redditi di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Regime fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Tassazione redditi di capitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30327</guid>

					<description><![CDATA[<p>I fondi comuni di investimento rappresentano uno strumento finanziario diffuso e apprezzato per la loro capacità di diversificare i rischi e ottimizzare i rendimenti. Tuttavia, il regime fiscale applicabile a questi strumenti può risultare complesso e variare a seconda delle specifiche caratteristiche dei fondi stessi e del profilo del contribuente. In questo articolo, esploreremo i [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>I fondi comuni di investimento rappresentano uno strumento finanziario diffuso e apprezzato per la loro capacità di diversificare i rischi e ottimizzare i rendimenti. Tuttavia, il regime fiscale applicabile a questi strumenti può risultare complesso e variare a seconda delle specifiche caratteristiche dei fondi stessi e del profilo del contribuente. In questo articolo, esploreremo i principali aspetti del regime fiscale sui fondi comuni di investimento in Italia, offrendo una panoramica utile per chi desidera comprendere meglio le implicazioni fiscali di tali strumenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di Fondi Comuni di Investimento</h2>
<p>In Italia, i fondi comuni di investimento sono classificati in diverse categorie, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>Fondi comuni di investimento mobiliare (FCIM):</strong> Investono in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e altri titoli.</li>
<li><strong>Fondi comuni di investimento immobiliare (FCII):</strong> Investono in beni immobili e patrimoni immobiliari.</li>
<li><strong>Fondi comuni di investimento a capitale variabile (SICAV):</strong> Le SICAV sono società di investimento a capitale variabile, che possono essere paragonate ai fondi comuni, ma con una struttura societaria distinta.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Regime Fiscale Generale</h2>
<p>Il regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento è regolato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche. La tassazione dei fondi comuni di investimento può variare in base alla tipologia del fondo e al tipo di investimenti effettuati. In linea generale, il regime fiscale per i fondi comuni di investimento prevede:</p>
<ul>
<li><strong>Imposta sui redditi di capitale (IRPEF):</strong> I redditi derivanti dai fondi comuni di investimento sono considerati redditi di capitale e sono tassati al 26%. Questa aliquota si applica agli interessi, ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla vendita delle quote del fondo.</li>
<li><strong>Tassazione dei proventi:</strong> Gli utili distribuiti dai fondi comuni di investimento sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 26%. Questa ritenuta è effettuata direttamente dal fondo prima della distribuzione agli investitori.</li>
<li><strong>Compensazione delle perdite:</strong> Le perdite realizzate dalla vendita di quote di fondi comuni possono essere compensate con le plusvalenze derivanti da altre operazioni finanziarie, a condizione che la compensazione avvenga entro lo stesso anno fiscale o nei quattro anni successivi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fondi Pensione e Regime Fiscale</h2>
<p>I fondi pensione, che sono un particolare tipo di fondo comune, godono di un regime fiscale agevolato per incentivare il risparmio previdenziale. Gli investimenti in fondi pensione beneficiano di vantaggi come:</p>
<ul>
<li><strong>Deduzione fiscale dei contributi:</strong> I contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo stabilito annualmente, riducendo così la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta sul reddito.</li>
<li><strong>Tassazione al momento del prelievo:</strong> I riscatti e le rendite percepite dai fondi pensione sono tassati a un’aliquota separata, generalmente inferiore rispetto all’aliquota marginale IRPEF applicabile ai redditi ordinari.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Considerazioni Finali</h2>
<p>Il regime fiscale sui fondi comuni di investimento può essere influenzato da molteplici fattori, tra cui la tipologia di fondo e la situazione personale del contribuente. È fondamentale che gli investitori comprendano le regole fiscali applicabili ai loro investimenti per pianificare efficacemente e ottimizzare i rendimenti netti. Inoltre, è consigliabile consultare un consulente fiscale per ottenere indicazioni personalizzate e aggiornate, dato che la normativa fiscale può subire modifiche e aggiornamenti nel tempo.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-Fiscale-sui-Fondi-Comuni-di-Investimento/">Regime Fiscale sui Fondi Comuni di Investimento</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Regime-Fiscale-sui-Fondi-Comuni-di-Investimento/">Regime Fiscale sui Fondi Comuni di Investimento</a> was first posted on Agosto 7, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per l&#8217;addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 08:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Addebito in conto]]></category>
		<category><![CDATA[Deleghe di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[Rateizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi telematici Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Versamenti ricorrenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Queste nuove disposizioni sono cruciali per garantire una gestione più efficiente e sicura dei pagamenti da parte di contribuenti e intermediari.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l’addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l&#8217;addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 10:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un recente provvedimento ha stabilito le istruzioni sull&#8217;addebito in conto per i versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi effettuati tramite i servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Queste nuove disposizioni sono cruciali per garantire una gestione più efficiente e sicura dei pagamenti da parte di contribuenti e intermediari.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Autorizzazione e Modalità di Addebito</h2>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti e gli intermediari possono disporre i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi con l&#8217;addebito delle somme su un apposito conto presso banche, Poste Italiane Spa, e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l&#8217;Agenzia. Questo è possibile tramite un<strong>&#8216;autorizzazione preventiva</strong>, come previsto dall&#8217;articolo 17 del Dlgs n. 1/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia del 26 luglio 2024 delinea i criteri e le modalità applicative dell&#8217;addebito in conto dell&#8217;I24 con scadenze future.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Procedura di Addebito</h2>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni scadenza, l&#8217;Agenzia delle Entrate invia le deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, <strong>richiedendo l&#8217;addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute tramite il servizio &#8220;I24&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data di invio della delega stessa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo termine è fondamentale per la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni, come nel caso delle comunicazioni di irregolarità, che possono essere previste in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Utilizzo e Compensazione dei Crediti</h2>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplina anche l&#8217;utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso nelle deleghe di pagamento con scadenze future. I crediti devono essere disponibili sia alla data di invio delle deleghe sia alla data di scadenza indicata nelle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Dal momento dell&#8217;invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, salvo annullamento della delega di pagamento.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Annullamento delle Deleghe</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le modalità applicative dell&#8217;addebito dell&#8217;I24 con scadenze future, è possibile richiedere l&#8217;annullamento di una o più deleghe fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell&#8217;I24, sempre tramite i servizi telematici dell&#8217;Agenzia. Se non sussiste più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per modifica o decadenza del piano di rateazione, questa circostanza non comporta automaticamente l&#8217;annullamento delle deleghe di pagamento. Queste devono essere annullate dal contribuente attraverso l&#8217;apposita procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell&#8217;I24.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Verifica dell&#8217;Attività del Conto di Addebito</h2>
<p style="text-align: justify;">È essenziale che il conto di addebito risulti attivo sia al momento dell&#8217;invio delle deleghe, sia al momento del pagamento. Inoltre, l&#8217;intermediario deve essere convenzionato con l&#8217;Agenzia anche al momento dell&#8217;addebito del saldo esposto in ogni singola delega.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa verifica è fondamentale per garantire la correttezza e l&#8217;efficacia del processo di addebito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con queste nuove disposizioni, l&#8217;Agenzia delle Entrate mira a migliorare la gestione dei versamenti di imposte e contributi, fornendo criteri chiari e modalità operative precise per contribuenti e intermediari.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l’addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuove-regole-per-l-addebito-in-conto-dei-versamenti-ricorrenti-o-rateizzati-di-imposte-e-contributi/">Nuove regole per l&#8217;addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 10:44 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS, ASD e SSD: Calcolo delle Imposte Dirette</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-Calcolo-delle-Imposte-Dirette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette APS ASD SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Iscrizione REA associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo iscrizione REA]]></category>
		<category><![CDATA[reddito imponibile forfettario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La disciplina fiscale per le Associazioni Pro Sportive (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD) è articolata e complessa, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui: Tipologia di associazione: APS, ASD o SSD Natura delle attività svolte: Istituzionali, commerciali o entrambe Regime fiscale prescelto: Regime forfettario [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:59">La disciplina fiscale per le Associazioni Pro Sportive (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD) è articolata e complessa, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="7:1-7:47">
<li data-sourcepos="7:1-7:47"><strong>Tipologia di associazione:</strong> APS, ASD o SSD</li>
<li data-sourcepos="8:1-8:73"><strong>Natura delle attività svolte:</strong> Istituzionali, commerciali o entrambe</li>
<li data-sourcepos="9:1-10:0"><strong>Regime fiscale prescelto:</strong> Regime forfettario o regime ordinario</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="11:1-11:2">Calcolo delle imposte dirette per le APS:</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:372">Le APS, in quanto enti non profit, sono generalmente soggette al regime forfettario, a meno che non optino per il regime ordinario. Nel regime forfettario, le imposte dirette sono applicate su un <strong>reddito imponibile forfettario</strong>, che viene calcolato applicando una specifica <strong>percentuale ai ricavi</strong> dell&#8217;associazione. Le aliquote IRES e IRAP variano a seconda dei casi.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:372">
<h2 data-sourcepos="15:1-15:45">Calcolo delle imposte dirette per le ASD:</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:444">Le ASD, anch&#8217;esse enti non profit, possono scegliere tra il regime forfettario e il regime ordinario. Nel regime forfettario, il calcolo delle imposte dirette è simile a quello delle APS. Nel regime ordinario, le imposte dirette sono applicate sul <strong>reddito effettivo</strong> dell&#8217;associazione, che viene determinato tenendo conto dei costi e delle spese sostenute. L&#8217;aliquota IRES è del <strong>24%</strong>, mentre l&#8217;aliquota IRAP varia a seconda della regione.</p>
<p data-sourcepos="17:1-17:444">
<h2 data-sourcepos="19:1-19:45">Calcolo delle imposte dirette per le SSD:</h2>
<p data-sourcepos="21:1-21:320">Le SSD, essendo società a responsabilità limitata, sono soggette al regime ordinario. Le imposte dirette sono applicate sul <strong>reddito effettivo</strong> dell&#8217;associazione, che viene determinato tenendo conto dei costi e delle spese sostenute. L&#8217;aliquota IRES è del <strong>24%</strong>, mentre l&#8217;aliquota IRAP varia a seconda della regione.</p>
<p data-sourcepos="21:1-21:320">
<h2 data-sourcepos="23:1-23:21">Casi particolari:</h2>
<ul data-sourcepos="25:1-25:73">
<li data-sourcepos="25:1-25:73"><strong>Attività commerciali:</strong> Se l&#8217;associazione svolge attività commerciali, i relativi ricavi devono essere tassati separatamente dai redditi derivanti da attività istituzionali.</li>
<li data-sourcepos="26:1-26:128"><strong>Sponsorizzazioni:</strong> Le sponsorizzazioni ricevute dalle associazioni sono generalmente considerate <strong>ricavi non imponibili</strong>.</li>
<li data-sourcepos="27:1-28:0"><strong>Contributi dei soci:</strong> I contributi versati dai soci alle associazioni non sono generalmente considerati <strong>ricavi imponibili</strong>.</li>
</ul><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-Calcolo-delle-Imposte-Dirette/">APS, ASD e SSD: Calcolo delle Imposte Dirette</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/APS-ASD-e-SSD-Calcolo-delle-Imposte-Dirette/">APS, ASD e SSD: Calcolo delle Imposte Dirette</a> was first posted on Giugno 10, 2024 at 2:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS ASD SSD: CALCOLO IMPOSTE DIRETTE IN REGIME 398/1991</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-calcolo-imposte-dirette-in-regime-398-1991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTE DIRETTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/aps-asd-ssd-calcolo-imposte-dirette-in-regime-398-1991/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche  le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non  commerciali  determinano  il reddito in maniera  forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche  le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non  commerciali  determinano  il reddito in maniera  forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella).  </p>
<p>IMPOSTE  DIRETTE </p>
<p>Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche  le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non  commerciali  determinano  il reddito in maniera  forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella). Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto  nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole. </p>
<p>Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando  ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica. </p>
<p>ATTENZIONE </p>
<p>I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51. 645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.   </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/ENTI%20NON%20PROFIT/enti%20non%20profit. Png" alt="enti%20non%20profit. Png" /></p>
<p>In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”. Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti previsti per gli enti non commerciali. </p>
<p>Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono,  dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali. </p>
<p> </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-calcolo-imposte-dirette-in-regime-398-1991/">APS ASD SSD: CALCOLO IMPOSTE DIRETTE IN REGIME 398/1991</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-calcolo-imposte-dirette-in-regime-398-1991/">APS ASD SSD: CALCOLO IMPOSTE DIRETTE IN REGIME 398/1991</a> was first posted on Dicembre 3, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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