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	<title>Focus - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Focus - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Abbatti l’F24 pro norma</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Abbatti-l-F24-pro-norma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento contributi]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento f24]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[pagare meno tasse]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Usa il Marchio per tirare fuori soldi dalla società ed abbattere l&#8217;F24 Il marchio è uno strumento prioritario non solo per tutelare l&#8217;azienda da una punto di vista giuridico, ma anche per abbattere le imposte ed il carico contributivo tirando fuori i soldi dalla società e bonificarli sul conto corrente dei soci, o del socio [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Usa il Marchio per tirare fuori soldi dalla società ed abbattere l&#8217;F24</strong></p>
<p>Il marchio è uno strumento prioritario non solo per tutelare l&#8217;azienda da una punto di vista giuridico, ma anche per abbattere le imposte ed il carico contributivo tirando fuori i soldi dalla società e bonificarli sul conto corrente dei soci, o del socio amministratore.</p>
<p>Affidati a noi che abbiamo depositato oltre 200 marchi nel rispetto della normativa italiana, delle disposizioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate, in un ottica di attuazione della pianificazione fiscale italiana.</p>
<p>Servizio professionale, rapido, costi trasparenti</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Abbatti-l-F24-pro-norma/">Abbatti l’F24 pro norma</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Abbatti-l-F24-pro-norma/">Abbatti l’F24 pro norma</a> was first posted on Luglio 8, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Creatività Verde: Il Garden Designer, l&#8217;Architetto del Mondo Naturale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Creativita-Verde-Il-Garden-Designer-lArchitetto-del-Mondo-Naturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 08:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[designer esterni]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[garden designer]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel cuore di un mondo in costante evoluzione tecnologica, emergono figure professionali straordinarie, e tra queste spicca il Garden Designer, l&#8217;artefice dei nostri spazi verdi più belli e sorprendenti. Ma, attenzione, non si tratta di un giardiniere, bensì di un creativo genio del verde, una mente che danza tra la botanica, l&#8217;architettura e l&#8217;ingegneria, dando [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex flex-grow flex-col gap-3 max-w-full">
<div class="min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-3 overflow-x-auto whitespace-pre-wrap break-words">
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<p>Nel cuore di un mondo in costante evoluzione tecnologica, emergono figure professionali straordinarie, e tra queste spicca il <strong>Garden Designer</strong>, l&#8217;artefice dei nostri spazi verdi più belli e sorprendenti. Ma, attenzione, non si tratta di un giardiniere, bensì di un <strong>creativo genio del verde</strong>, una mente che danza tra la <strong>botanica</strong>, l&#8217;<strong>architettura</strong> e l&#8217;<strong>ingegneria</strong>, dando vita a autentiche opere d&#8217;arte naturali.</p>
<p>Il Garden Designer non è solamente un custode della natura, ma un<strong> architetto del verde</strong> che ha affinato le proprie abilità in una vasta gamma di discipline. La sua formazione è un connubio tra la maestria botanica, la scienza agraria e le conoscenze topografiche. Ma la sua vera magia si compie attraverso il<strong> disegno tecnico</strong>, l&#8217;utilizzo di sofisticati software di progettazione come AutoCAD, l&#8217;arte digitale di Photoshop e l&#8217;abilità di dar vita a concetti con Illustrator.</p>
<p>Immagina un professionista capace di trasformare ogni spazio esterno in un&#8217;<strong>opera d&#8217;arte vivente</strong>. Un alchimista dei colori, un coreografo della natura, un musicista delle piante. Il Garden Designer porta l&#8217;armonia tra uomo e natura a un nuovo livello, trasformando giardini, parchi e cortili in luoghi di ispirazione e bellezza senza tempo.</p>
<p>Così, la professione del Garden Designer si erge come una vera e propria sinfonia di competenze, un&#8217;esperienza multisensoriale che ci riavvicina alle meraviglie della natura, un&#8217;arte che ridefinisce il nostro rapporto con il verde, regalandoci spazi dove la bellezza e la funzionalità si fondono in un abbraccio perfetto.</p>
</div>
</div>
</div><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Creativita-Verde-Il-Garden-Designer-lArchitetto-del-Mondo-Naturale/">Creatività Verde: Il Garden Designer, l’Architetto del Mondo Naturale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Creativita-Verde-Il-Garden-Designer-lArchitetto-del-Mondo-Naturale/">Creatività Verde: Il Garden Designer, l&#8217;Architetto del Mondo Naturale</a> was first posted on Settembre 5, 2023 at 10:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Compenso Amministratore con Foglio di Calcolo Excel per posizione Fiscale Previdenziale e Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo compenso amministratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo contributi amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo netto amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio contributivo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pianificazione Fiscale Nazionale, acquista il foglio di calcolo e/o la nostra consulenza con cui determinare esito di fattibilità per risparmiare fino al 59% di  imposte e contributi. CASI REALI LAVORATI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Determina in via istantanea il compenso mensile o annuale con il nostro foglio di calcolo (centinaia di casi risolti in tutta Italia ed amministratori soddisfatti), referenze certificate. Lo hai già acquistato? Passa allo step successivo e conferisci incarico per calcolare esito di fattibilità per risparmiare fino al 59% di imposte e contributi  sul compenso stesso a parità di liquidità erogata con la nostra pianificazione fiscale italiana, persegui un risparmio lecito d&#8217;imposta e previdenziale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Calcolo del compenso netto all&#8217;amministratore in via autonoma, immediata e riservata</h2>
<p>Dal 2012 a seguito delle richieste di centinaia di amministratori di S. R. L. o S. P. A ci siamo specializzati nel:</p>
<p>a) elaborare e vendere all&#8217;amministratore un foglio di calcolo personalizzato per il computo immediato e riservato del netto a pagare, del compenso lordo mensile/annuale, dei contributi a carico dell&#8217;azienda, di quelli personali, del costo aziendale, delle imposte dirette, erogando inoltre un&#8217;ora di assistenza su Skype;</p>
<p>b) calcolare la percentuale di risparmio fiscale sulla persona dell&#8217;amministratore adottando la nostra pianificazione;</p>
<p>c) erogare ed assistere nell&#8217;attuazione della pianificazione fiscale e previdenziale con cui abbattere fino al 59% le imposte ed i contributi previdenziali a parità di liquidità erogata, su base mensile o annuale.</p>
<p>a) Descrizione del foglio di calcolo</p>
<p>L&#8217;amministratore di S. R. L e/o S. P. A. Inserendo solo l’importo del compenso lordo atteso, determina autonomamente il proprio emolumento netto (inteso come netto a pagare in busta paga) i contributi previdenziali (1/3) a carico dell’amministratore e deducibili dalla sua base imponibile Irpef, quelli a carico della società (2/3) deducibili ai fini della base imponibile Ires dell&#8217;azienda e Irpef in capo all&#8217;amministratore.</p>
<p>Con l’acquisto del foglio di calcolo descritto in questa sezione, è compresa mezz&#8217;ora di assistenza Skype per illustrarti il funzionamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Riepilogo dei quesiti ai quali risponde il foglio di calcolo:</h2>
<p>A quanto ammonta il compenso da erogare all&#8217;amministratore che la società può sostenere?</p>
<p>Quale è l’ammontare dei contributi a carico della azienda?</p>
<p>Quale è l’ammontare dei contributi a carico dell&#8217;amministratore deducibile ai fini del reddito imponibile dello stesso?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Irpef attesa in capo all&#8217;amministratore?</h2>
<p>Qual è il compenso lordo ed il carico previdenziale per percepire un emolumento netto di euro 2.000/4.000/8.000/20.000 o di qualsiasi altro importo?</p>
<p>b) calcolare la percentuale di risparmio fiscale sulla persona dell&#8217;amministratore adottando la nostra pianificazione</p>
<p>Oltre alla cessione del foglio di calcolo siamo esperti nel determinare altre strade percorribili per erogare liquidità all&#8217;amministratore dalla società con cui risparmiare in imposte e contributi fino al 59%, decine di casi reali, pro norma, no elusione, no evasione.</p>
<p>L&#8217;amministratore interessato ci conferisce incarico per il calcolo della percentuale di risparmio lecito di imposta e contributi, compilando il modulo presente in fondo a questa pagina e fornendo alcuni dati.</p>
<p>c) Pianificazione Fiscale Nazionale &amp; Contributiva dell&#8217;amministratore di S. R. L e/o S. P. A.</p>
<p>Gli amministratori interessati a godere dei benefici della pianificazione fiscale e contributiva possono optare direttamente per l&#8217;opzione c) ricevendo assistenza prioritaria per procedere ed ottenere un risparmio tra irpef e contributi previdenziali, a parità di liquidità erogata rispetto alla sola fattispecie del compenso ad amministratore con casi accertati, fino al 59%.</p>
<h2>CASO REALE RISPARMIO FINO AL 59%</h2>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-26454" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1.png" alt="Calcolo del compenso netto all’amministratore in via autonoma, immediata e riservata" width="1134" height="532" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1.png 1134w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-300x141.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-1024x480.png 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-768x360.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-150x70.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-600x281.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-696x327.png 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-1068x501.png 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2021/11/TABELLA_CASO_I-1-895x420.png 895w" sizes="(max-width: 1134px) 100vw, 1134px" /></p>
<p>Chiamaci al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752"><span style="color: #339966;">800.19.27.52</span></a></span> per pianificare fiscalmente la tua posizione, oppure compila il <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=calcolo_compenso_amministratore">questionario. </a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/compenso-amministratori-foglio-di-calcolo-evoluto/">Sei amministratore di una Srl o Spa? Calcola il netto a pagare del tuo compenso in via immediata e riservata con il nostro foglio di calcolo evoluto</a> was first posted on Novembre 13, 2021 at 8:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/liquidazione-srl-che-fine-fanno-i-debiti-e-i-crediti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Franchi Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Debiti e Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[S.r.l.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/liquidazione-srl-che-fine-fanno-i-debiti-e-i-crediti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una breve guida su come destreggiarsi a fonte della cancellazione di una società con pendenze</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/liquidazione-srl-che-fine-fanno-i-debiti-e-i-crediti/">Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/liquidazione-srl-che-fine-fanno-i-debiti-e-i-crediti/">Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?</a> was first posted on Luglio 31, 2020 at 3:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“…si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.</p>
<p><strong>Liquidazione S. R. L, che fine fanno i debiti e i crediti?</strong></p>
<p>Una breve guida su come destreggiarsi a fonte della cancellazione di una società con pendenze</p>
<h2>Crediti lasciati dalla società</h2>
<p>Cosi come stabilito dalla Cassazione, sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070:</p>
<p>“…si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.</p>
<p>In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, i crediti vengono trasferiti ai soci ma, come visto, se i crediti non vengono riportati nel bilancio finale di liquidazione, si presume che questi abbiano tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio, pertanto, avviene un’esclusione dei soci.</p>
<h2>Debiti lasciati dalla società</h2>
<p>La vita di una società non termina sempre al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese. Infatti, deve essere sempre tenuta in considerazione la responsabilità patrimoniale dei soci della società cancellata per il pagamento delle imposte.</p>
<p>La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 9672. Ha fatto un cambio di rotta sul precedente orientamento stabilendo che i soci che chiudono la società rispondono dei debiti preesistenti non ancora pagati, come quelli derivanti da una cartella esattoriale, anche se non hanno percepito nulla dal bilancio di liquidazione. Sono responsabili gli ex soci anche della S. R. L della cartella di pagamento emessa prima dell’estinzione dell’ente, anche se non hanno percepito nulla in fase di liquidazione.</p>
<p>“2. 6. Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti, poi, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell&#8217;interesse ad agire del Fisco creditore…La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l&#8217;interesse dell&#8217;Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell&#8217;interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. ”</p>
<h2>Responsabilità della società per i debiti tributari</h2>
<p>La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (c. D. “ammenda“) o penale (la multa o la reclusione).</p>
<p>Le sanzioni penali in ambito tributario possono scaturire sia da comportamenti illeciti, ma anche, nella maggior parte dei casi, dal superamento di determinate soglie di imposta evasa.</p>
<p>Per le società rispondono i rappresentanti legali (amministratori delegati, presidenti del CDA, ecc)</p>
<p>Il DL 26 ottobre 2019 n. 124 c. D. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”, ha riscritto il D. Lgs 10 marzo 2000, n, 74, in termini di sanzioni applicabili ai reati tributari.</p>
<p>Tra i principali reati tributari:</p>
<h2>Omesso versamento di Iva</h2>
<p><strong>Sanzioni amministrativa</strong></p>
<p>Per l’omesso o insufficiente versamento di IVA la sanzione è pari al 30% dell&#8217;importo non versato. Si applica a tutti i tipi di versamenti (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale etc) anche se l&#8217;importo non versato è definito a seguito di accertamento.</p>
<p><strong>Sanzioni penali</strong></p>
<p>Per l’omesso versamento IVA (articolo 10-ter), la soglia penale è di 250.000,00 euro.</p>
<p>La soglia è riferita all&#8217;IVA dovuta e non versata per ogni periodo di imposta. L’IVA è quella risultante dalla dichiarazione annuale.</p>
<p>Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>
<h2>Omesso versamento di ritenute di acconto</h2>
<p><strong>Sanzioni amministrativa</strong></p>
<p>Chi non esegue in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione pari al 20% dell&#8217;importo non trattenuto (art.  del DLgs. 471/97). La sanzione opera per tutte le ritenute, a titolo di acconto e di imposta.</p>
<p><strong>Sanzioni penali</strong></p>
<p>La soglia per l’omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di 150. 000,00 euro.</p>
<p>Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>
<p>Sottrazione al pagamento delle imposte</p>
<p>Il comma 1, dell’articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50. 000 euro.</p>
<p>Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200. 000 (duecentomila) si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
<h2>Omesso versamento di ritenute previdenziali.</h2>
<p><strong>Sanzioni amministrativa</strong></p>
<p>Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d&#8217;anno, nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.</p>
<p>La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell&#8217;importo dei contributi dovuti.</p>
<p>Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.</p>
<p><strong>Sanzioni penali</strong></p>
<p>Attualmente si distingue, infatti, tra:</p>
<p>·   omessi versamenti di importo superiore a 10. 000,00 euro annui: tale condotta costituisce reato con sanzione penale della reclusione fino a tre anni oltre alla multa fino a 1. 032 euro;</p>
<p>·  omessi versamenti di importo non superiore a 10. 000,00 euro annui: tale condotta non costituisce più reato ma illecito amministrativo ed è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000,00 euro a 50. 000,00 euro.<br />
Dunque, il datore di lavoro commette un vero e proprio reato solo quando l’importo delle ritenute non versate all’Inps è superiore a 10 mila euro annui.</p>
<h2>Procedura scioglimento e liquidazione S. R. L</h2>
<p>Tutt’oggi è possibile effettuare lo scioglimento e la messa in liquidazione di S. R. L e la nomina dei liquidatori mediante un semplice verbale di assemblea e senza il necessario intervento del notaio. Ciò è possibile solo in caso della presenza della causa di scioglimento c. D. “obbligatoria/legale” (ex art. 2484) accertata e dichiarata dagli amministratori, che non segua alcuna modifica dello statuto sociale, circostanza che renderebbe necessario l’intervento del notaio. Gli effetti dello scioglimento della società si determinano dal momento dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della già menzionata dichiarazione accertativa degli amministratori. A conferma di quanto detto, un recente Parere del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) Prot. N. 94215 del 19/05/2014.</p>
<p>E’ ad oggi possibile rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per il deposito nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori dell’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento e per il deposito del verbale assembleare di liquidazione a cura degli amministratori stessi.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/liquidazione-srl-che-fine-fanno-i-debiti-e-i-crediti/">Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/liquidazione-srl-che-fine-fanno-i-debiti-e-i-crediti/">Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?</a> was first posted on Luglio 31, 2020 at 3:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Franchi Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[oneri deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio lecito d’imposta]]></category>
		<category><![CDATA[spese detraibili]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ANALISI DELLA IMPORTANTE DIFFERENZA TRA DEDUZIONE E DETRAZIONE</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> was first posted on Luglio 29, 2020 at 7:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se le deduzioni producono un effetto benefico sull&#8217;imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull&#8217;imposta.</p>
<h2>Dedurre e detrarre sono sinonimi? No</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deduzioni</h2>
<p>Il termine dedurre a livello contabile e fiscale riporta il concetto di diminuire dalla base imponibile un importo (un costo o un onere). A questo punto per capire a fondo il significato della frase dedurre un costo bisogna introdurre i termini: base imponibile e aliquota.</p>
<p>·        la base imponibile, è la cifra sulla quale si dovrà applicare l’aliquota per calcolare l’imposta dovuta.</p>
<p>·        l’aliquota, a sua volta, è la percentuale applicata sulla base imponibile per determinare l’imposta dovuta.</p>
<p>Con deducibilità si intende quindi la sottrazione degli oneri, detti per l’appunto oneri deducibili, sul reddito imponibile.</p>
<p>Con riferimento all&#8217;IRPEF, questa viene calcolata sul reddito prodotto dal contribuente durante l’anno. Nel caso del professionista in regime tradizionale, il reddito verrà calcolato facendo la differenza tra i costi ed i ricavi/compensi. In questo caso, al fine di ridurre la base imponibile e quindi il reddito sul quale verrà applicata l’aliquota IRPEF, dovranno sottrarsi i costi derivanti dall&#8217;attività svolta (benzina per l’auto, cancelleria ecc…) e gli oneri deducibili. Sia gli oneri sia i costi non hanno sempre una deducibilità piena, a volte infatti è possibile dedurre solo una percentuale della spesa corrispondente.</p>
<p>Oltre ai costi sostenuti per l’attività è, come dicevamo, possibile portare in deduzione degli oneri deducibili, tra i quali ricordiamo:</p>
<p>·         i contributi previdenziali versati alla cassa professionale oppure all&#8217;INPS;</p>
<p>·         gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;</p>
<p>·         le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, istituzioni religiose o non lucrative di utilità sociale (il famoso 8×1000);</p>
<p>Inoltre, è bene ricordare che per i beni strumentali (cespiti, o beni ammortizzabili) la deduzione viene suddivisa per più anni, ne segue che il risparmio non viene concentrato nel solo anno d’acquisto ma si diluisce per tutto il tempo in cui viene ammortizzato il bene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detrazione</h2>
<p>A differenza della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Deduzione_fiscale">deduzione fiscale</a>, la detrazione viene applicata all&#8217;<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta">imposta</a> calcolata (che viene conseguentemente denominata lorda) e, riducendola, si ottiene l&#8217;imposta netta, ossia l&#8217;imposta effettivamente dovuta all&#8217;erario. In sostanza si riduce direttamente il valore di un’imposta intervenendo direttamente sul calcolo del tributo. Con la detrazione d&#8217;imposta è quindi possibile sottrarre una somma da un’imposta per ridurne legalmente l’ammontare.</p>
<p>Come per la percentuale di deducibilità di un costo, anche il valore di una detrazione può essere quantificato attraverso una percentuale al fine di calcolare l’effetto benefico della detrazione sull&#8217;imposta.</p>
<p>Concretamente, alcune spese, come quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa, per esempio:</p>
<p>·         19 % per le spese sanitarie;</p>
<p>·         50 % per le spese di ristrutturazione edilizia;</p>
<p>Bisogna però considerare che, in caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.</p>
<p>Parlando di detrazione, è inevitabile parlare di IVA (imposta sul valore aggiunto). Considerando che ogni trimestre deve essere liquidata l’IVA ed eventualmente versata l’IVA a debito, si dice che l’IVA è detraibile, in quanto l’IVA sulle fatture di acquisto (IVA a credito) si sottrae direttamente dall&#8217;IVA sulle fatture emesse (IVA a debito).</p>
<p>Oltre alla detrazione dell’IVA sono presenti anche delle detrazioni IRPEF. Dopo aver calcolato il reddito imponibile, sottratto gli oneri deducibili e applicato le aliquote Irpef corrispondente alla fascia di reddito avremo l’imposta lorda. A questa dovranno essere sottratte tutte le detrazioni, alle quali si può accedere nel caso in cui durante l’anno si è fatto fronte a degli oneri nel proprio interesse o per conto dei propri familiari a carico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tra questi si ricordano:</h2>
<p>·         le spese sanitarie per un importo maggiore di 129,11 € purché con scontrino parlante;</p>
<p>·         spese sanitarie per i disabili;</p>
<p>·         spese per acquisto e riparazione di veicoli per disabili;</p>
<p>·         spese per istruzione secondaria e universitaria;​</p>
<p>·         spese per attività sportive praticate da ragazzi minorenni;</p>
<p>·         spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede;</p>
<p>·         spese sostenute per la frequenza di asili nido per i figli;</p>
<p>Facendo un esempio concreto, per i redditi da lavoro autonomo (il caso di un professionista titolare di partita IVA) inferiori a € 4. 800 esiste una detrazione di 1. 104 € sull&#8217;IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).</p>
<p>Considerando che per lo scaglione di reddito che va da 0 a 15. 000 €, l’IRPEF ha un’aliquota pari al 23%, per un reddito di 4. 800 € la corrispondente imposta è pari proprio a 1. 104 € che è appunto la detrazione vista in precedenza. Di conseguenza, grazie alla detrazione l’imposta dovuta dal contribuente è 0 €.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In conclusione, se le deduzioni producono un effetto benefico sull&#8217;imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull&#8217;imposta.</p>
<p>Detrazione, Deduzione, Risparmio lecito d’imposta, oneri deducibili, spese detraibili, Irpef, Iva</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> was first posted on Luglio 29, 2020 at 7:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[16 marzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Misure a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese a causa dell'emergenza coronavirus - covid-19</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/">Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/">Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</a> was first posted on Marzo 16, 2020 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa del decreto legge definitivo con le misure a sostegno del sistema sanitario nazionale, delle famiglie e delle, il Ministero delle Finanze e l&#8217;Inps hanno preannunciato con comunicati stampa il rinvio della scadenza di versamento del 16 marzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si fa riserva di tornare sull&#8217;argomento non appena sarà pubblicato il decreto legge, in allegato in bozza.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/">Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rinvio-pagamento-contributi-previdenziali-ed-imposte-comunicati-inps-e-del-ministero-delle-finanze-e-bozza-del-decreto/">Rinvio pagamento contributi previdenziali ed imposte, comunicati INPS e del Ministero delle Finanze e Bozza del Decreto</a> was first posted on Marzo 16, 2020 at 9:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitto-dazienda-quando-la-deduzione-degli-ammortamenti-spetta-allaffittuario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto d’azienda]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di affitto]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione ammortamenti]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione ammortamenti affittuario]]></category>
		<category><![CDATA[registro dei cespiti]]></category>
		<category><![CDATA[registrodei cespiti autenticato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’affitto d’azienda a chi spetta compiere gli ammortamenti dei beni strumentali facenti parte dell’azienda? Al concedente, anche se non è più nel possesso dei beni, e dunque non li utilizza direttamente nell’esercizio della sua impresa? Ovvero all’affittuario, anche se egli non ha acquisito la proprietà di tali beni e dunque non ha sostenuto un costo specifico?</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitto-dazienda-quando-la-deduzione-degli-ammortamenti-spetta-allaffittuario/">Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitto-dazienda-quando-la-deduzione-degli-ammortamenti-spetta-allaffittuario/">Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario</a> was first posted on Luglio 5, 2019 at 11:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Ammortamenti dei beni strumentali</h2>
<p>Nell’affitto d’azienda a chi spetta compiere gli ammortamenti dei beni strumentali facenti parte dell’azienda?  Al concedente, anche se non è più nel possesso dei beni, e dunque non li utilizza direttamente nell’esercizio della sua impresa? Ovvero all’affittuario, anche se egli non ha acquisito la proprietà di tali beni e dunque non ha sostenuto un costo specifico?</p>
<p>Tra le molteplici responsabilità in capo all’affittuario, il codice civile, all’articolo 2561, secondo comma, prevede l’obbligo di conservazione del livello di efficienza dei beni aziendali; in considerazione di tale onere che grava sull’affittuario, il legislatore fiscale ha previsto espressamente che, nell’ambito di un affitto di azienda, la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali, articolo 102 comma 8 del DPR 917/86 e immateriali, articolo 103 comma 4 del DPR 917/86, compete all’affittuario stesso (ex articolo 14 del DPR 42/88).</p>
<p>Le parti possono optare convenzionalmente di derogare alla previsione di cui all’articolo 2561 comma 2 del codice civile, in tal caso la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti torna a poter essere esercitata esclusivamente dal concedente.</p>
<p>In assenza di deroga, la deducibilità dell’ammortamento sui cespiti compresi nell’azienda affittata compete all’affittuario, quest’ultimo deve determinarne l’ammontare facendo riferimento al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente, utilizzando i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza dell’affittuario. Chiaramente gli ammortamenti potranno essere effettuati dall’affittuario nei limiti del valore dei beni che non risulta esser stato già ammortizzato dal concedente. La normativa non precisa le modalità con cui l’affittuario deve venire a conoscenza del costo ammortizzabile dei beni aziendali e delle quote di ammortamento già dedotte dal concedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>FOCUS</h2>
<p>Una soluzione operativa, che potrebbe consentire all’affittuario di mettersi al riparo da eventuali responsabilità tributarie derivanti da un’errata comunicazione dei predetti dati da parte del concedente, potrebbe consistere nell’allegare al contratto di affitto di una copia autenticata del registro beni ammortizzabili o delle scritture inerenti i cespiti. In seguito è consigliabile l’istituzione di un proprio registro dove riportare i dati provenienti dalla contabilità del concedente.</p>
<p>è bene precisare a questo punto che la funzione degli ammortamenti accantonati dall’affittuario non è quella di ripartire il costo di acquisto in più esercizi in base al periodo di utilizzazione del bene, quanto piuttosto quella di accantonare annualmente una somma destinata a ripristinare l’efficienza e la produttività aziendale. Il “fondo ammortamento” assume in questo caso la natura non di posta rettificativa dell’attivo, ma di un fondo di accantonamento oneri futuri che si potrebbe denominare ad esempio “fondo reintegro cespiti azienda in affitto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deroga tra le parti ai normali oneri contrattuali</h2>
<p>In alternativa, come visto sopra, si può prevedere una deroga tra le parti ai normali oneri contrattuali e tenere sollevato l’affittuario dall’obbligo di conservare l’efficienza dei beni aziendali, considerando già compreso l’onere economico connesso a tale adempimento nel canone di affitto stabilito. In questo caso, il concedente continua nella gestione dei cespiti aziendali come impostata prima dell’affitto, portando in deduzione dal proprio reddito di impresa le quote di ammortamento ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del TUIR. L’affittuario, invece, iscriverà nella propria contabilità il solo canone passivo stabilito nel contratto.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitto-dazienda-quando-la-deduzione-degli-ammortamenti-spetta-allaffittuario/">Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitto-dazienda-quando-la-deduzione-degli-ammortamenti-spetta-allaffittuario/">Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario</a> was first posted on Luglio 5, 2019 at 11:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale, scopri in quale paese presentare la dichiarazione dei redditi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Carlotta Montis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferimento del dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione contro la doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia dei redditi tardiva]]></category>
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		<category><![CDATA[sanzioni omessa dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[stato di residenza]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento all’estero]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide taxation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sei un pilota di aereo e hai dubbi per quanto riguarda la tassazione del tuo stipendio? Hai mai sentito parlare di doppia tassazione? Può accadere che, o per poca informazione o per incuranza, non dichiariate correttamente il reddito che percepisci in Italia. Ci hai mai pensato? Sicuramente sei interessato a conoscere la normativa che disciplina la tassazione dei redditi da te percepiti, da parte di una compagnia aerea estera.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale</h2>
<p>Sei un pilota di aereo e hai dubbi per quanto riguarda la tassazione del tuo stipendio? Hai mai sentito parlare di doppia tassazione? Può accadere che, o per poca informazione o per incuranza, non dichiariate correttamente il reddito che percepisci in Italia. Ci hai mai pensato? Sicuramente sei interessato a conoscere la normativa che disciplina la tassazione dei redditi da te percepiti, da parte di una compagnia aerea estera.</p>
<p>Essere un pilota di aereo è un lavoro molto impegnativo, pieno di responsabilità e</p>
<p>stressante. Fiscalmente residenti in Italia, sotto contratto di compagnie aeree che hanno sede in Paesi esteri, devono considerare quelle che sono le regole che disciplinano la tassazione dei loro stipendi.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 3 del DPR n 917/86, è previsto che vengano assoggettati a tassazione in Italia tutti i redditi percepiti, sia italiani che esteri. Chiamato Worldwide Taxation, si applica a tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia.  Si tratta del principio di tassazione su base mondiale del reddito.</p>
<h2>Convenzioni contro le doppie imposizioni</h2>
<p>La normativa italiana permette, per quanto riguarda la doppia imponibilità dello stesso reddito, sia nello Stato estero di erogazione che in Italia, smorzare gli effetti negativi della doppia tassazione, prevedendo il cosiddetto meccanismo del credito d&#8217;imposta.  Il credito di imposta consente al contribuente italiano di “detrarre dalle imposte italiane le imposte pagate all’estero sullo stesso reddito”. In questo modo viene eliminato il problema della doppia tassazione economica del reddito. Inoltre, se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese nel quale viene prodotto il reddito, la norma contenuta nella Convenzione prevale su quella nazionale.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 15 par. 1 del Modello OCSE delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni: “[…] gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato (Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato (ad esempio Spagna). Se l’attività è quivi svolta (Spagna), le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato (Spagna)”. In sostanza, il reddito da lavoro dipendente viene tassato nel Paese di residenza (Italia) a meno che non venga prodotto nello Stato estero (Spagna) e di conseguenza viene tassato anche in quest’ultimo.</p>
<p>Ai sensi dello stesso articolo, par. 2, il reddito da lavoro dipendente non viene tassato nello stato estero (Spagna), ma solo in Italia, se:</p>
<p>&#8211;      il beneficiario soggiorna nell’altro Stato (Spagna) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;</p>
<p>&#8211;      le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato (Spagna);</p>
<p>&#8211;      l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (Spagna).</p>
<p>Questo, al fine di evitare la doppia tassazione.</p>
<p>Ai sensi dello stesso articolo par. 3: “il reddito da lavoro dipendente prodotto da un pilota di aereo di voli internazionali, fiscalmente residente in Italia che svolge la propria attività come dipendente di una compagnia aerea estera (Spagnola), è tenuto a dichiarare il reddito sia in Italia che nello Stato estero (Spagna)”.</p>
<h2>Come evitare la doppia tassazione</h2>
<p>Per evitare la doppia imposizione, il contribuente italiano può: spostare la propria residenza fiscale dall’Italia (Paese) di residenza al Paese estero nel quale svolge la sua attività lavorativa (in questo caso abbiamo preso come esempio la Spagna), in modo da dedurre dalle imposte liquidate in Italia l’imposta che ha pagato in Spagna.</p>
<p>Questo perché, come già detto in precedenza, se il contribuente mantiene il proprio “status di contribuente italiano”, continuerà ad essere assoggettato a doppia tassazione.</p>
<p>La residenza fiscale nel Paese estero viene acquisita nel momento in cui il lavoratore possiede in tale Paese:</p>
<p>&#8211;      la sua residenza anagrafica;</p>
<p>&#8211;      il centro dei propri interessi ed affari, ossia abitazione, famiglia, utenze, investimenti, che andrebbero così a sommarsi al fatto di avere, nello stato estero, il proprio datore di lavoro.</p>
<p>Gli elementi utili a comprovare l’effettivo trasferimento all’estero della residenza e del domicilio sono:</p>
<p>&#8211;      sussistenza della dimora abituale nel paese estero, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;</p>
<p>&#8211;      svolgimento di un rapporto lavorativo continuativo, ossia l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;</p>
<p>&#8211;      stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali;</p>
<p>&#8211;      Fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari pagati nel Paese estero;</p>
<p>&#8211;      assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;</p>
<p>&#8211;      mancanza, in Italia, di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.</p>
<p>Nel caso in cui non si riesca a chiarire lo Stato di residenza del soggetto, l’articolo 4 del Modello OCSE prevede le cd. Tie-breaker rules, ossia un elenco di test che applicati in successione progressiva consentono di stabilire in quale Stato il contribuente debba considerarsi residente.</p>
<h2>Sanzioni in caso di mancata tassazione</h2>
<p>La mancata tassazione del reddito estero in Italia comporta, da parte dell’Agenzia delle Entrate:</p>
<p>&#8211;      recupero dell’imposta evasa;</p>
<p>&#8211;      sanzioni di tipo amministrativo, variano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e non versata in caso di dichiarazione infedele. Sale dal 120% al 240% in caso di dichiarazione omessa. Raddoppiata se si tratta di redditi percepiti in <a href="https://www. Fiscomania. Com/paesi-black-list-paradisi-fiscali/">Paradisi fiscali</a>, oppure aumentate di 1/3 in tutti gli altri casi;</p>
<p>&#8211;      sanzioni di tipo penale (nei casi più gravi), rischio di reclusione da un anno e sei mesi ai quattro anni. Questo nell’ipotesi di<a href="https://www. Fiscomania. Com/2018/09/sanzioni-omessa-dichiarazione-dei-redditi/"> omessa presentazione della dichiarazione dei redditi</a> con imposta evasa superiore ad euro 50mila.</p>
<p>In molti casi l’evasione fiscale da parte dei piloti di aereo è avviene a causa delle compagnie aeree, in quanto esse avendo sede in Paesi esteri (spesso Paesi a fiscalità privilegiata) inducono in errore il pilota stesso. Il modo migliore per non cadere nell’errore, e quindi per evitare le sanzioni, è dichiarare il reddito percepito all’estero in Italia, se la tua residenza fiscale da pilota è in Italia, evitando la doppia tassazione del reddito attraverso il meccanismo del credito di imposta.</p>
<p>è necessario però un accurato controllo della situazione personale, della normativa nazionale, sovranazionale e convenzionale, per poi accedere alla documentazione fiscale che viene rilasciata dalla società estera.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/">Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale, scopri in quale paese presentare la dichiarazione dei redditi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/piloti-di-aereo-il-problema-della-doppia-residenza-fiscale/">Piloti di aereo: il problema della doppia residenza fiscale, scopri in quale paese presentare la dichiarazione dei redditi</a> was first posted on Maggio 6, 2019 at 1:14 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-investimenti-in-pubblicit224-in-fase-di-pubblicazione-il-regolamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[costi di pubblicità e tax credit]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta pubblicità 2017]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta pubblicità 2018]]></category>
		<category><![CDATA[spese pubblicitarie e credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit spese pubblicitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come beneficiarne e compensare imposte e contributi fino al 90% dell’importo speso in pubblicità</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-investimenti-in-pubblicit224-in-fase-di-pubblicazione-il-regolamento/">Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-investimenti-in-pubblicit224-in-fase-di-pubblicazione-il-regolamento/">Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale</a> was first posted on Luglio 24, 2018 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24. 07. 18 il regolamento attuativo  in merito al credito d’imposta per investimenti incrementali in pubblicità su riviste, periodici, quotidiani on line.</p>
<p>Prendiamo appuntamento, in numero limitato, per fornire assistenza sia per computo e la lavorazione dell’istanza che per la promozione pubblicitaria sulla rivista on line <a href="https://www.commercialista.it/">Commercialista.it</a></p>
<h2>Ottieni un credito d’imposta fino al 90% della spesa pubblicitaria</h2>
<p>Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.</p>
<p>Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.</p>
<p>Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:</p>
<p>&#8211;   50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);</p>
<p>&#8211;    12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.</p>
<p>La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate; il Regolamento, approvato dal Consiglio di Stato e firmato il 16 maggio 2018, è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti; non appena registrato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore trascorsi</p>
<p>15 giorni dalla sua pubblicazione, come per tutti gli atti normativi.</p>
<p>I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito tengono quindi conto dei contenuti definitivi del provvedimento, e pertanto differiscono, per qualche aspetto, da quelli pubblicati in precedenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>  Soggetti beneficiari</h2>
<p>Possono beneficiare del credito d&#8217;imposta i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.</p>
<p>Per “stessi mezzi di informazione” si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra.</p>
<p>ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione,  l’incremento  relativo all’investimento pubblicitario  per il  quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei  rispettivi incrementi percentuali.    La  separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo.</p>
<h2> Misura del beneficio</h2>
<p>Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start-up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>
<p>In  sede  di  prima  applicazione,  anche  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse  corrispondenti  alle  concessioni  nella  misura  del  90  per  cento  saranno  ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.</p>
<p>Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale  delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.</p>
<p>Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali: nessun contributo può in questo caso superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche  e televisive  locali.  Per  l’anno  2018,  i due tetti quotano  rispettivamente</p>
<p>1. 500. 000  euro  per  gli  investimenti  sulla  stampa  e  250. 000  euro  per  quelli  sulle  emittenti radiofoniche e televisive.</p>
<p>Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi  riconosciuti due  diversi  crediti  d’imposta,  in  percentuali  differenziate  a  seconda  delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1 per cento quello effettuato nell’anno precedente.</p>
<h2>Investimenti ammissibili</h2>
<p>Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</p>
<p>In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.</p>
<p>ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.</p>
<p>In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da</p>
<p>imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il  competente Tribunale, ai sensi dell’articolo</p>
<p>5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.</p>
<p>Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.</p>
<p>Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.</p>
<h2>Limiti e condizioni di ammissibilità</h2>
<p>Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall&#8217;art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.</p>
<p>L&#8217;effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.</p>
<p>ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150. 000 euro,  la  sua  concessione  –  al  netto  degli  altri  requisiti  e  condizioni  di  ammissibilità  – richiederà l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, come stabilito per legge in relazione ad ogni beneficio di carattere economico destinato alle imprese.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.</p>
<p>Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi</p>
<p>dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.</p>
<h2> Domanda di ammissione al beneficio</h2>
<p>I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio , usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta.</p>
<p>Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal</p>
<p>sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.</p>
<h3>La comunicazione dovrà contenere:</h3>
<p>&#8211;    i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);</p>
<p>&#8211;    il costo complessivo  degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso</p>
<p>dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio -televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;</p>
<p>&#8211;    il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;</p>
<p>(per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive</p>
<p>dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);</p>
<p>&#8211;    l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed</p>
<p>in valore assoluto;</p>
<p>&#8211;    l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;</p>
<p>&#8211;   dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia  ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.</p>
<p>Entro  i  successivi  trenta  giorni  dalla  chiusura  del  termine  per  effettuare  le  prenotazioni  il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.</p>
<p>L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto  con provvedimento  del Dipartimento  per  l’informazione e  l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.</p>
<p>La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi  dai  richiedenti  con  le  stesse  modalità  informatiche  usate  per  la  prenotazione.  La tempistica di tale adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sarà adottato e pubblicato a breve sul sito web del Dipartimento.</p>
<h2>Controlli</h2>
<p>L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-investimenti-in-pubblicit224-in-fase-di-pubblicazione-il-regolamento/">Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-investimenti-in-pubblicit224-in-fase-di-pubblicazione-il-regolamento/">Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale</a> was first posted on Luglio 24, 2018 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/zone-franche-urbane-fiscali-e-previdenziali-da-velletri-a-quartu-santelena-no-imposte-e-contributi-per-imprese-e-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto zfu]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto zona franca urbana]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione contributi]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione irap]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione ires]]></category>
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		<category><![CDATA[perimetrazione zona franca urbana]]></category>
		<category><![CDATA[zfu]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca urbana]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca urbana Quartu Sant'Elena]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca urbana Velletri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nostro studio ha preso in locazione un immobile su Quartu Sant'Elena e con un contratto di servizio (sede legale, domiciliazione fiscale, postazione, stanza  ufficio) lo mette a disposizione dei professionisti e delle aziende interessate, la richiesta deve pervenire entro il giorno 18.05 ore 12.00 dati i  tempi ristretti fissati dal MISE.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico ha con la circolare numero 172230 del 9 aprile 2018, ha chiarito le modalità di funzionamento e di accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali, per aziende e liberi professionisti nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant&#8217;Elena e Massa – Carrara.</p>
<p>Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti</p>
<h2>Sintesi della Circolare 9 aprile 2018 (in allegato)</h2>
<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico ha con la circolare numero 172230 del 9 aprile 2018, ha chiarito le modalità di funzionamento e di accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali, per aziende e liberi professionisti nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant&#8217;Elena e Massa – Carrara.</p>
<h2>Chi ne può beneficiare</h2>
<p>Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive le piccole e microimprese ed i professionisti ubicati nelle ZFU ed in possesso di tutti i requisiti indicati dalla circolare.</p>
<h2>In cosa consistono le agevolazioni della ZFU</h2>
<p>Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:</p>
<p>1.      esenzione dalle imposte sui redditi;</p>
<p>2.      esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;</p>
<p>3.      esenzione dall’imposta municipale propria;</p>
<p>4.      esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.</p>
<p>1.     Esenzione dalle imposte sui redditi</p>
<p>Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100. 000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:</p>
<p>a.      100%, per i primi cinque periodi di imposta;</p>
<p>b.      60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;</p>
<p>c.      40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;</p>
<p>d.      20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.</p>
<p>II limite di euro 100. 000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5. 000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e che svolge nella stessa l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.</p>
<p>2.     Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive</p>
<p>Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300. 000,00, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.</p>
<p>3.     Esenzione dall’imposta municipale propria</p>
<p>Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.</p>
<p>4.     Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente</p>
<p>Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:</p>
<p>1.                         100%, per i primi cinque anni;</p>
<p>2.                         60%, per gli anni dal sesto al decimo;</p>
<p>3.                         40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;</p>
<p>4.                         20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.</p>
<h2>Soggetti beneficiari delle agevolazioni</h2>
<p>Possono beneficiare delle agevolazioni:</p>
<p>a)       le imprese;</p>
<p>b)      i professionisti.</p>
<p>Perimetro delle Zone Franche Urbane</p>
<p>Il perimetro delle ZFU è delimitato dalle sezioni censuarie Istat 2001; il relativo elenco è allegato alla delibera CIPE n. 14/2009 (pdf).</p>
<p>Per ricevere consulenza in merito alle ZFU ed a come conseguire le agevolazioni, contattate il n. 06. 31055924 o inviare mail a zfu@<a href="mailto:networkfiscale@pec. It">networkfiscale</a> il nostro studio dispone di un locale a Quartu Sant&#8217;Elena in zona ZFU, e con un contratto di servizio/concessione spazio (sede legale, domicilio fiscale, unità operativa) può farvi accedere alle agevolazione, purchè la richiesta arrivi entro il 18. 05. 2018 ore 12. 00.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/zone-franche-urbane-fiscali-e-previdenziali-da-velletri-a-quartu-santelena-no-imposte-e-contributi-per-imprese-e-professionisti/">Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/zone-franche-urbane-fiscali-e-previdenziali-da-velletri-a-quartu-santelena-no-imposte-e-contributi-per-imprese-e-professionisti/">Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti</a> was first posted on Maggio 9, 2018 at 11:14 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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