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	<title>DONAZIONI - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>DONAZIONI - Commercialista.it</title>
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		<title>Vantaggi fiscali della donazione di un&#8217;azienda agricola</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vantaggi-fiscali-della-donazione-di-un-azienda-agricola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 07:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DONAZIONE AZIENDA AGRICOLA]]></category>
		<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali settore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[Come donare un terreno al Comune]]></category>
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		<category><![CDATA[donazione azienda agricola]]></category>
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		<category><![CDATA[Vantaggi Fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando si decide di trasferire la proprietà di un'azienda agricola tramite donazione, è importante comprendere sia i vantaggi che i potenziali svantaggi dal punto di vista fiscale.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Donare un&#8217;azienda agricola è una scelta che può portare significativi benefici, ma che richiede anche un&#8217;attenta valutazione degli aspetti fiscali. Quando si decide di trasferire la proprietà di un&#8217;azienda agricola tramite donazione, è importante comprendere sia i vantaggi che i potenziali svantaggi dal punto di vista fiscale. Di seguito, esaminiamo i principali aspetti da considerare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Vantaggi fiscali</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione dall&#8217;Imposta di Donazione</strong>: In molti casi, la donazione di un&#8217;azienda agricola può beneficiare di un&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di donazione. Questo è particolarmente vero se l&#8217;azienda agricola è ceduta a un familiare diretto (come figli o coniuge) che si impegna a mantenere l&#8217;attività per un periodo minimo, spesso fissato a cinque anni. Questa esenzione permette di trasferire un patrimonio rilevante senza un impatto fiscale diretto.</li>
<li><strong>Agevolazioni per il Settore Agricolo</strong>: L&#8217;azienda agricola può beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana per il settore agricolo. Queste includono la possibilità di usufruire della tassazione catastale, che spesso risulta più favorevole rispetto ad altre forme di tassazione.</li>
<li><strong>Continuità Familiare e Pianificazione Successoria</strong>: Donare l&#8217;azienda agricola ai propri eredi può facilitare la pianificazione successoria, garantendo la continuità dell&#8217;attività aziendale e prevenendo conflitti ereditari. Inoltre, il trasferimento anticipato dell&#8217;azienda permette di ottimizzare la gestione fiscale futura, evitando la tassazione più gravosa che potrebbe derivare da una successione testamentaria.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Svantaggi Fiscali della Donazione di un&#8217;Azienda Agricola</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Perdita di Controllo</strong>: Con la donazione, il donante perde il controllo diretto sull&#8217;azienda agricola, il che potrebbe rappresentare un problema se si intende continuare a gestire l&#8217;attività. Anche se è possibile prevedere clausole contrattuali che riservano alcuni diritti al donante, questo potrebbe complicare la gestione futura.</li>
<li><strong>Rivalutazione dei Beni</strong>: Se l&#8217;azienda agricola comprende terreni o immobili, la loro rivalutazione fiscale potrebbe comportare un&#8217;imposta più alta rispetto al passato, specialmente se i beni sono stati acquisiti molti anni fa. Questo potrebbe influire negativamente sul valore economico dell&#8217;operazione per gli eredi.</li>
<li><strong>Impatto Sulle Agevolazioni Fiscali Future</strong>: Una donazione potrebbe precludere l&#8217;accesso a future agevolazioni fiscali riservate ai nuovi acquirenti o ai successori naturali. Ad esempio, se l&#8217;azienda è ceduta a un soggetto che non proseguirà l&#8217;attività agricola, si potrebbero perdere i benefici fiscali legati alla tassazione agevolata del reddito agrario.</li>
<li><strong>Imposta di Registro e Ipotecaria</strong>: Nonostante le esenzioni, possono essere dovute imposte di registro, ipotecarie o catastali, che sebbene ridotte rispetto ad altre operazioni, potrebbero comunque incidere sull&#8217;economicità della donazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Considerazioni Finali</h2>
<p style="text-align: justify;">Donare un&#8217;azienda agricola è una decisione complessa che richiede una valutazione attenta dei pro e contro. È fondamentale consultare un esperto fiscale che possa analizzare la situazione specifica e fornire consigli personalizzati. Solo in questo modo è possibile sfruttare al meglio i vantaggi fiscali disponibili, minimizzando al contempo i rischi e gli svantaggi legati alla donazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa pianificazione deve essere fatta tenendo conto sia delle attuali normative fiscali che delle esigenze familiari, garantendo che la donazione si traduca in un beneficio reale per tutte le parti coinvolte.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vantaggi-fiscali-della-donazione-di-un-azienda-agricola/">Vantaggi fiscali della donazione di un’azienda agricola</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vantaggi-fiscali-della-donazione-di-un-azienda-agricola/">Vantaggi fiscali della donazione di un&#8217;azienda agricola</a> was first posted on Settembre 6, 2024 at 9:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-alle-donazioni-ed-erogazioni-liberali-ad-associazioni-ed-enti-non-profit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni di promozione sociale (APS)]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enti del Servizio Civile Nazionale (SC)]]></category>
		<category><![CDATA[enti non profit]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazioni di volontariato (ODV)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano strumenti preziosi per sostenere le attività di enti non profit, associazioni e organizzazioni che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Oltre al nobile fine di supportare cause meritevoli, tali erogazioni possono godere di agevolazioni fiscali per i soggetti eroganti, sia persone fisiche che imprese. Detrazione e deduzione: [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:37">Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano strumenti preziosi per sostenere le attività di enti non profit, associazioni e organizzazioni che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Oltre al nobile fine di supportare cause meritevoli, tali erogazioni possono godere di <strong>agevolazioni fiscali</strong> per i soggetti eroganti, sia persone fisiche che imprese.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:37">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:67">Detrazione e deduzione: le due principali forme di agevolazione</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:23">Le agevolazioni fiscali previste per le donazioni ed erogazioni liberali si distinguono principalmente in due categorie:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-13:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:197"><strong>Detrazione:</strong> consiste in una riduzione diretta dell&#8217;imposta sul reddito (IRPEF o IRES) calcolata sull&#8217;ammontare donato. La detrazione è fruibile dalle persone fisiche e dagli enti commerciali.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Deduzione:</strong> comporta una riduzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell&#8217;imposta. La deduzione è riservata esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e agli enti commerciali.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:20">Enti beneficiari</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:47">Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le erogazioni liberali e le donazioni devono essere effettuate a favore di enti e organizzazioni che risultano iscritti al <strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)</strong>. Tra i soggetti ammessi figurano:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-26:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:42"><strong>Organizzazioni di volontariato (ODV)</strong></li>
<li data-sourcepos="19:1-19:46"><strong>Associazioni di promozione sociale (APS)</strong></li>
<li data-sourcepos="20:1-20:45"><strong>Enti del Servizio Civile Nazionale (SC)</strong></li>
<li data-sourcepos="21:1-21:11"><strong>Onlus</strong></li>
<li data-sourcepos="22:1-22:24"><strong>Enti ecclesiastici</strong></li>
<li data-sourcepos="23:1-23:16"><strong>Fondazioni</strong></li>
<li data-sourcepos="24:1-24:50"><strong>Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)</strong></li>
<li data-sourcepos="25:1-26:0"><strong>Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.)</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="27:1-27:21">Limiti di importo</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:174">Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali e le donazioni sono soggette a dei limiti di importo che variano a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:174">
<h2 data-sourcepos="31:1-31:12">Erogazioni in denaro</h2>
<ul data-sourcepos="33:1-35:0">
<li data-sourcepos="33:1-33:95"><strong>Detrazione IRPEF:</strong> 30% dell&#8217;ammontare donato, per un importo massimo di 30.000 euro annui.</li>
<li data-sourcepos="34:1-35:0"><strong>Deduzione IRES:</strong> 30% dell&#8217;ammontare donato, senza limiti di importo.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="36:1-36:41"><strong>Erogazioni in beni diversi dal denaro</strong></p>
<ul data-sourcepos="38:1-40:0">
<li data-sourcepos="38:1-38:100"><strong>Detrazione IRPEF:</strong> 10% del valore del bene donato, per un importo massimo di 15.000 euro annui.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Deduzione IRES:</strong> 10% del valore del bene donato, senza limiti di importo.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="41:1-41:38"><strong>Erogazione in favore di ODV e APS:</strong></p>
<ul data-sourcepos="43:1-44:0">
<li data-sourcepos="43:1-44:0">La detrazione IRPEF sale al 35% per le erogazioni in denaro effettuate a favore di ODV e APS.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="45:1-45:29">Documentazione necessaria</h2>
<p data-sourcepos="47:1-47:168">Per fruire delle agevolazioni fiscali, è necessario conservare la <strong>documentazione</strong> che attesta l&#8217;avvenuta erogazione liberale o donazione. La documentazione richiesta varia a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante. In generale, è consigliabile conservare:</p>
<ul data-sourcepos="49:1-52:0">
<li data-sourcepos="49:1-49:44">Ricevuta rilasciata dall&#8217;ente beneficiario</li>
<li data-sourcepos="50:1-50:39">Copia del bonifico bancario o postale</li>
<li data-sourcepos="51:1-52:0">Fattura o altra documentazione che attesti il valore del bene donato</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="53:1-53:25">Modalità di pagamento</h2>
<p data-sourcepos="55:1-55:90">Le erogazioni liberali e le donazioni possono essere effettuate mediante diverse modalità:</p>
<ul data-sourcepos="57:1-61:0">
<li data-sourcepos="57:1-57:33"><strong>Bonifico bancario o postale</strong></li>
<li data-sourcepos="58:1-58:22"><strong>Carta di credito</strong></li>
<li data-sourcepos="59:1-59:34"><strong>Assegno bancario o circolare</strong></li>
<li data-sourcepos="60:1-61:0"><strong>Versamento in contanti</strong> (solo per importi fino a 30 euro)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="62:1-62:18">Consigli utili</h2>
<ul data-sourcepos="64:1-67:0">
<li data-sourcepos="64:1-64:98">Verificare sempre l&#8217;iscrizione dell&#8217;ente beneficiario al RUNTS prima di effettuare l&#8217;erogazione.</li>
<li data-sourcepos="65:1-65:65">Conservare la documentazione che attesta l&#8217;avvenuta erogazione.</li>
<li data-sourcepos="66:1-67:0">In caso di dubbi o per maggiori informazioni, consultare il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista abilitato.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="68:1-68:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="70:1-70:386">Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano un importante strumento di sostegno per le organizzazioni non profit e, al tempo stesso, una vantaggiosa opportunità per i soggetti eroganti di beneficiare di agevolazioni fiscali. Grazie a questa guida, i contribuenti possono ora compiere scelte consapevoli e informate sulle loro erogazioni, contribuendo al contempo al bene comune.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-alle-donazioni-ed-erogazioni-liberali-ad-associazioni-ed-enti-non-profit/">Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-alle-donazioni-ed-erogazioni-liberali-ad-associazioni-ed-enti-non-profit/">Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit</a> was first posted on Giugno 12, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il partenariato tra privati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partenariato-tra-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo di collaborazione tra privati]]></category>
		<category><![CDATA[che cos’è il partenariato]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di partnership]]></category>
		<category><![CDATA[quanto dura una partnership.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/uncategorized/il-partenariato-tra-privati/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perché scegliere il partenariato per avviare la propria attività?</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>Guida ai vantaggi dell’accordo di collaborazione tra privati.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos’è il partenariato tra privati.</h2>
<p>Il contratto di collaborazione commerciale, conosciuto anche con il nome di contratto di partnership o partenariato tra privati ha l’obiettivo di avviare una collaborazione di due o più partner per il lancio di nuove attività come la distribuzione di prodotti e/o servizi.</p>
<p>Tra le modalità di partnership o partenariato più comuni c’è in particolare quello di servizi, perché non richiede un’organizzazione complessa e strutturata necessaria, invece, per la vendita di prodotti.</p>
<p>L’accordo, già noto all’estero, si sta sempre più diffondendo anche in Italia ed è regolato dalle comuni norme civilistiche previste per i contratti.</p>
<p>I motivi dell’ampia diffusione vanno ricercati nei vantaggi che il contratto di partnership permette di ottenere rispetto al similare contratto di franchising.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può stipularlo</h2>
<p>Il contratto di partnership è consigliato per aziende e professionisti che vogliono collaborare per motivi economici, sociali o per favorire lo sviluppo del territorio.</p>
<p>La collaborazione si fonda sul presupposto che da essa possano generarsi risultati superiori rispetto a quelli che i partners potrebbero conseguire singolarmente.</p>
<p>Il partenariato tra le aziende prescinde dalla loro grandezza o da quanto tempo sono sul mercato e mira a realizzare progetti comuni o complementari tra di loro.</p>
<p>Anche i professionisti possono costituire reti esercenti la professione, partecipare a reti fra imprese, costituire consorzi stabili professionali oppure associazioni temporanee professionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come funziona</h2>
<p>Il contratto di partenariato tra privati è una forma di associazionismo tra imprese che prevede l’esercizio di un’attività sotto una medesima insegna e con un’esclusiva territoriale.</p>
<p>Si può distinguere:</p>
<p>&#8211;      le partnership verticali fra imprese che non sono sullo stesso livello della catena di valore, come per esempio l’accordo tra produttore e distributore;</p>
<p>&#8211;      le partnership orizzontali tra aziende dello stesso livello che collaborano mettendo a disposizione le loro diverse competenze ed esperienze, o i diversi segmenti di clientela.</p>
<p>La due modalità possono anche coesistere e in questo caso si parla di partnership mista.</p>
<p>L’accordo di partnership deve contenere gli elementi essenziali previsti dal Codice civile per i contratti tipici, tra i quali l’oggetto; modalità e durata della collaborazione; ruolo e responsabilità delle parti contraenti.</p>
<h2></h2>
<h2>Aspetti comuni e differenze con il franchising</h2>
<p>Il partenariato tra privati e il franchising sono formule di collaborazione contrattuale a disposizione di imprese e professionisti che intendono sviluppare una nuova attività.</p>
<p>Entrambi hanno in comune la commercializzazione di prodotti e/o servizi e la presenza di un marchio comune corrispondente al promotore.</p>
<p>Nel rapporto di franchising l’affiliato deve gestire la propria azienda uniformandosi alle regole dettate dal promotore dell’insegna e sottostare a ulteriori obblighi quali la formazione da parte del promotore e il pagamento di canoni o quote di ingresso.</p>
<p>Il partenariato, invece, si distingue perché offre all’imprenditore che si affilia maggiore indipendenza nella gestione della propria attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I vantaggi del partenariato</h2>
<p>Tra i principali vantaggi si segnala l’indipendenza che l’affiliato ottiene nella gestione della propria attività commerciale.</p>
<p>Il contratto di partenariato, infatti, si caratterizza per l’assenza di un modello di controllo verticale da parte del titolare del marchio.</p>
<p>Tra i due partner vi è una totale indipendenza che esclude ogni idea di controllo reciproco.</p>
<p>L’affiliato non dovrà gestire la sua azienda uniformandosi alle regole dettate dal brand promotore dell’insegna.<br />
Inoltre, non avrà l’obbligo di sottostare alla formazione da parte del promotore del logo.</p>
<p>Il partenariato non prevede l’apporto di know-how né formazione specifica perché di solito è stipulato da aziende già attive nel loro mercato di riferimento.<br />
La durata del contratto è molto più breve, in genere annuale e non prevede il pagamento di canoni periodici o quote di ingresso (royalty).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In conclusione, i rapporti tra le parti – il promotore dell’insegna e il partner operatore locale – si caratterizzano per l’ampia libertà gestionale e commerciale.</p>
<p>La creazione di un sistema molto flessibile e orizzontale di gestione, ben diverso da altri sistemi di organizzazione verticale, come nel contratto di franchising, rende la partnership una valida opzione per avviare una nuova attività.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partenariato-tra-privati/">Il partenariato tra privati</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partenariato-tra-privati/">Il partenariato tra privati</a> was first posted on Giugno 14, 2021 at 1:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ad ASD-ONLUS: guida fiscale 2017 alla deduzione/detrazione per imprese e privati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ad-asd-onlus-guida-fiscale-2017-alla-deduzionedetrazione-per-imprese-e-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale deducibilità/detraibilità erogazioni liberali ASD-ONLUS 2017 per imprese e privati</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017? </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017? </p>
<p>Analisi normativa </p>
<p>Come noto, attraverso il c. D. “Fundraising” cioè l’attività di raccolta di fondi, le ONLUS raccolgono destinazioni liberali da reinvestire per sviluppare le finalità di utilità sociale dell’associazione. </p>
<p>Inoltre, come nel caso di specie, può accadere che un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e che sia in possesso dei requisiti previsti ex lege, acquisti anche la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). </p>
<p>Occorre distinguere le agevolazioni fiscali previste dal legislatore in materia per i soggetti che decidono di finanziare il no profit, a seconda che si tratti di persona fisica o impresa ed in funzione della natura della donazione che può avere ad oggetto:</p>
<p>    denaro;<br />
    costi di personale per servizi;<br />
     merci. </p>
<p>EROGAZIONI IN DENARO</p>
<p>Agevolazioni fiscali per persone fisiche  </p>
<p>Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR) possono optare alternativamente tra:</p>
<p>a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005); </p>
<p>N. B. Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;</p>
<p>Attenzione: per le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) si applica la deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100. 000 €, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. </p>
<p>b) la detrazione dall’IRPEF del 26% calcolata sul limite massimo di 30. 000 € che consente di realizzare un risparmio fiscale fino a 7. 800 €;</p>
<p>N. B nel calcolo dei 30. 000 € occorre computare anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”. </p>
<p>Attenzione: In entrambe le ipotesi, presupposto fondamentale per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito sarà sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. </p>
<p>Agevolazioni fiscali per imprese e società</p>
<p>Le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES) potranno optare alternativamente tra:</p>
<p>a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005);</p>
<p>b) la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30. 000 € (articolo 100 TUIR comma 2 lettera h). </p>
<p>E se l’ASD non ha i requisiti della ONLUS in che misura opera la detrazione? <br />
L’articolo 78, comma 1, TUIR prevede che i soggetti passivi IRES possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), TUIR. </p>
<p>EROGAZIONI COSTI DI PERSONALE</p>
<p>Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi” (Lettera h) ed i) del comma 2 dell’articolo 100 del TUIR. , che non hanno subito modifiche per effetto della legge n°96/2012. </p>
<p>EROGAZIONI BENI-MERCE</p>
<p>Le erogazioni liberali consistenti in “cessioni gratuite di merce” che le ONLUS possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) godono del regime fiscale agevolato previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del d. Lgs. N°460/1997. In particolare, il comma 2 stabilisce che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del TUIR. E, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’IRES o con l’IRPEF. I medesimi principi si applicano in caso di donazione di beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato. </p>
<p>N. B. Ai fini dell’IVA queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’articolo 10 del D. P. R. 633/1972, perché rientranti nella fattispecie di cui al numero 4 dell’articolo 2 dello stesso D. P. R. Da esso richiamata (i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa). L’agevolazione opera se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50. 00 € (fino al 2014 il limite era circa la metà) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’IVA relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’articolo 19 del d. P. R. 633/1972. </p>
<p>La legge di stabilità 2016 ha elevato a 15. 000 € (in precedenza fissato a 5. 164,57 €) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 cioè quella relativa alla cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. </p>
<p>Attenzione: l’inosservanza degli obblighi contabili da parte del soggetto che riceve l’erogazione comporta per il soggetto beneficiario la perdita della deduzione fiscale! </p>
<p>Soluzione</p>
<p>L’impresa potrà optare per la deducibilità delle liberalità in denaro erogate in favore dell’ASD/ONLUS, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui come previsto dall’articolo 14 comma 1 D. L. N°35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005, sottraendo così l’importo ottenuto a tassazione. </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale alle deduzioni e detrazioni dal reddito d’impresa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante. </p>
<p> </p>
<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte. </p>
<p>Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all&#8217;articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all&#8217;articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro. </p>
<p>Con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):</p>
<p>&#8211; le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;</p>
<p>&#8211; le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa. </p>
<p>Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):</p>
<p>&#8211; è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. </p>
<p>Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):</p>
<p>&#8211; la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;</p>
<p>&#8211; la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. </p>
<p>Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>  </p>
<p>Sintesi e guida fiscale per aziende che donano </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO</p>
</td>
<td>
<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>
</td>
<td>
<p>RISPARMIO FISCALE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005</p>
</td>
<td>
<p>In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell&#8217;ambito dell&#8217;educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Queste cessioni non costituiscono ricavi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Fonti normative:</p>
<p>·       14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);</p>
<p>·       articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );</p>
<p>·       articolo 2 DPR n. 633 del 1972. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a><a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</a></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza contabile e/o tributaria agli enti non profit chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
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