<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dogana | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/categoria/dogana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 06:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Dogana | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ultime novità fiscali e bonus 2024 per spedizionieri e doganalisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ultime-novita-fiscali-e-bonus-2024-per-spedizionieri-e-doganalisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus ed incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[SPEDIZIONIERI & DOGANALISTI]]></category>
		<category><![CDATA[Albo spedizionieri doganali]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus 2024 doganalisti]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Spedizionieri Doganali milano]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Cosa succede se non PAGO la dogana FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[Doganalista stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[Esame spedizioniere doganale 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Novità fiscali 2024 spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[Regime forfettario spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[Spedizionieri doganali Genova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30686</guid>

					<description><![CDATA[Il 2024 porta con sé alcune importanti novità fiscali e incentivi per spedizionieri e doganalisti, due figure professionali chiave nel settore della logistica e del commercio internazionale. In un contesto globale sempre più interconnesso e dinamico, è fondamentale che chi opera in questo campo sia al corrente dei cambiamenti normativi che possono influire sulla gestione [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ultime-novita-fiscali-e-bonus-2024-per-spedizionieri-e-doganalisti/">Ultime novità fiscali e bonus 2024 per spedizionieri e doganalisti</a> was first posted on Settembre 26, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 2024 porta con sé alcune importanti novità fiscali e incentivi per spedizionieri e doganalisti, due figure professionali chiave nel settore della logistica e del commercio internazionale. In un contesto globale sempre più interconnesso e dinamico, è fondamentale che chi opera in questo campo sia al corrente dei cambiamenti normativi che possono influire sulla gestione fiscale della propria attività. In questo articolo, analizziamo le principali novità fiscali e i bonus previsti per il 2024, fornendo una guida aggiornata per gli operatori del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Regime Forfettario: Estensione e Semplificazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> rappresenta una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dalle partite IVA, soprattutto dai piccoli operatori economici come spedizionieri e doganalisti. Per il 2024, è confermata l’estensione del limite di ricavi fino a 85.000 €, permettendo a un numero maggiore di professionisti di aderire a questo regime semplificato. Chi rientra nel regime forfettario beneficerà di una tassazione con imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, oltre a una notevole riduzione degli adempimenti contabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa misura è particolarmente vantaggiosa per i doganalisti che gestiscono piccole realtà o per gli spedizionieri che operano su scala limitata, poiché consente una semplificazione della gestione fiscale e una diminuzione delle imposte da versare.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Credito d&#8217;Imposta per la Transizione Digitale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il 2024 vede anche la proroga e il rafforzamento del <strong>credito d’imposta per la digitalizzazione</strong>, una misura destinata a incentivare l’adozione di tecnologie innovative nei processi aziendali. Spedizionieri e doganalisti, essendo costantemente coinvolti nella gestione di documentazione e pratiche doganali, possono trarre grandi benefici dall’automazione e dall’uso di software avanzati per il tracciamento delle spedizioni, la gestione dei dazi doganali e la compilazione delle dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il credito d’imposta copre una parte significativa degli investimenti in software gestionali, piattaforme digitali e strumenti tecnologici, rendendo più accessibile il passaggio a un sistema di lavoro più efficiente e digitalizzato. Per il 2024, le aliquote del credito d’imposta possono variare dal 20% al 50% dell’investimento, a seconda della tipologia di spesa e della dimensione dell’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Nuove Regole sul Trattamento IVA per il Commercio Internazionale</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel 2024 entrano in vigore alcune modifiche al regime IVA per il commercio internazionale, che riguardano da vicino sia spedizionieri che doganalisti. Le nuove normative mirano a semplificare le operazioni di import/export e a rendere più chiaro il regime di esenzione IVA per le operazioni transfrontaliere.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, sarà necessaria una maggiore attenzione nella gestione delle <strong>prove di esportazione</strong> per beneficiare dell’esenzione IVA sulle esportazioni. Gli operatori dovranno garantire che tutte le documentazioni siano in regola, al fine di evitare sanzioni o la perdita dell’agevolazione. I doganalisti, in particolare, avranno un ruolo cruciale nel supportare i loro clienti nella corretta applicazione delle nuove regole.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Contributi per la Formazione Professionale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il settore della logistica e del commercio internazionale è in continua evoluzione, richiedendo agli operatori di essere costantemente aggiornati su normative doganali, regolamenti internazionali e nuove tecnologie. Per questo motivo, nel 2024 sono stati confermati e ampliati i fondi destinati alla <strong>formazione continua</strong>, con contributi a fondo perduto per corsi di specializzazione e aggiornamento professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Spedizionieri e doganalisti possono accedere a questi fondi per finanziare corsi su temi come la <strong>dogana 4.0</strong>, la gestione delle pratiche doganali digitali, le novità in materia di dazi e tariffe, e la gestione della logistica internazionale. Questi contributi coprono una parte significativa dei costi di formazione, rendendo più semplice e accessibile l’aggiornamento professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Bonus per la Sostenibilità Ambientale</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il crescente impegno dell’Unione Europea verso la sostenibilità ambientale, anche per il 2024 sono previste agevolazioni e incentivi per le imprese che adottano pratiche ecologicamente sostenibili. Nel settore della logistica, questo significa un’attenzione particolare all’<strong>ottimizzazione delle rotte</strong>, alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Spedizionieri e doganalisti che investono in veicoli elettrici o ibridi, tecnologie per la riduzione delle emissioni o software di ottimizzazione delle spedizioni potranno accedere a <strong>bonus fiscali</strong> dedicati, tra cui crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli green o detrazioni sulle spese per l’efficienza energetica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Nuove Modalità di Gestione dei Contributi Previdenziali</h2>
<p style="text-align: justify;">Un’importante novità fiscale riguarda la gestione dei <strong>contributi previdenziali</strong> per i professionisti del settore. Con la riforma previdenziale in atto, il 2024 introduce nuove modalità di versamento dei contributi per gli spedizionieri e doganalisti con partita IVA. In particolare, sarà possibile optare per una <strong>rateizzazione</strong> dei contributi INPS, alleggerendo l’onere fiscale e facilitando la gestione della liquidità.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa misura mira a sostenere i professionisti che, a causa della stagionalità del lavoro o di altre fluttuazioni, potrebbero avere difficoltà nel versare i contributi in un&#8217;unica soluzione. La possibilità di rateizzare offre una maggiore flessibilità finanziaria, rendendo la gestione contributiva più sostenibile.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ultime-novita-fiscali-e-bonus-2024-per-spedizionieri-e-doganalisti/">Ultime novità fiscali e bonus 2024 per spedizionieri e doganalisti</a> was first posted on Settembre 26, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove Competenze per il Tribunale dell&#8217;Unione Europea: Dal 1° Ottobre 2024, Cambiano le Regole per le Pronunce Pregiudiziali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/30396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 15:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di giustizia dell'Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto doganale]]></category>
		<category><![CDATA[Pronuncia pregiudiziale]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema comune dell'IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale dell'Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30396</guid>

					<description><![CDATA[A partire dal 1° ottobre 2024, si assisterà a un significativo cambiamento nell&#8217;assetto delle competenze all&#8217;interno del sistema giudiziario dell&#8217;Unione Europea. Il Tribunale dell&#8217;Unione Europea acquisirà la responsabilità di trattare le domande di pronuncia pregiudiziale in sei specifiche aree di diritto. Tra queste, spiccano il sistema comune dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/30396/">Nuove Competenze per il Tribunale dell&#8217;Unione Europea: Dal 1° Ottobre 2024, Cambiano le Regole per le Pronunce Pregiudiziali</a> was first posted on Agosto 20, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 1° ottobre 2024, si assisterà a un significativo cambiamento nell&#8217;assetto delle competenze all&#8217;interno del sistema giudiziario dell&#8217;Unione Europea. Il Tribunale dell&#8217;Unione Europea acquisirà la responsabilità di trattare le domande di pronuncia pregiudiziale in sei specifiche aree di diritto. Tra queste, spiccano il sistema comune dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, e i diritti di accisa.</p>
<p>La modifica è stata formalizzata attraverso il regolamento (UE Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea l&#8217;11 aprile 2024.</p>
<p>Questo regolamento ha introdotto una revisione sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell&#8217;UE, con l&#8217;intento di redistribuire in modo più efficiente le competenze pregiudiziali sancite dall&#8217;articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Ruolo Centrale della Corte di Giustizia UE nell&#8217;Interpretazione del Diritto Comunitario</h2>
<p>L&#8217;articolo 267 del TFUE attribuisce alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea il compito cruciale di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull&#8217;interpretazione dei trattati e sugli atti adottati dalle istituzioni europee. Questo meccanismo di pronuncia pregiudiziale rappresenta uno strumento essenziale per garantire l&#8217;uniformità del diritto comunitario all&#8217;interno degli Stati membri. In particolare, è spesso utilizzato in materia di IVA, dove i tribunali nazionali degli Stati membri si rivolgono alla Corte di giustizia per assicurarsi che la loro normativa nazionale sia applicata in conformità con la legislazione dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Materie di Competenza del Tribunale dell&#8217;Unione Europea</h2>
<p>Il nuovo articolo 50-ter dello statuto della Corte di giustizia, introdotto dal regolamento 2024/2019, assegna al Tribunale dell&#8217;Unione Europea la competenza esclusiva su determinate materie pregiudiziali. Queste includono il sistema comune dell&#8217;IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione e l&#8217;assistenza ai passeggeri in caso di disservizi nei trasporti, e il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Obiettivi e Vantaggi del Nuovo Assetto</h2>
<p>Questo trasferimento di competenze non è casuale, ma risponde a esigenze precise. Negli ultimi anni, la Corte di giustizia è stata sempre più sovraccaricata da un numero elevato di domande di pronuncia pregiudiziale, molte delle quali complesse e delicate. La decisione di assegnare al Tribunale UE la competenza su queste specifiche materie mira a sgravare la Corte di giustizia, consentendole di focalizzarsi su questioni di maggiore rilevanza e complessità, mantenendo al contempo l&#8217;elevato livello di qualità e coerenza delle sue decisioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ripartizione delle Competenze e Compatibilità con il TFUE</h2>
<p>Il regolamento non si limita a trasferire competenze, ma le ripartisce con precisione per rispettare il principio di certezza del diritto. Le materie delegate al Tribunale dell&#8217;Unione Europea sono state selezionate in modo da permettere una chiara e circoscritta individuazione delle competenze, in linea con l&#8217;articolo 256, paragrafo 3, del TFUE. Inoltre, queste materie sono state scelte in considerazione della consolidata giurisprudenza che la Corte di giustizia ha già sviluppato nel corso degli anni, facilitando così il lavoro del Tribunale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ambito Procedurale e Coordinamento tra le Giurisdizioni</h2>
<p>Nonostante il trasferimento di competenze, rimane ferma la necessità di presentare le domande di pronuncia pregiudiziale in materia di diritto dell&#8217;Unione esclusivamente alla Corte di giustizia. Questo è previsto per garantire certezza del diritto e celerità nelle decisioni, evitando che siano i giudici nazionali a determinare quale organo giurisdizionale sia competente. Tuttavia, una volta che la Corte accerta che una domanda riguarda una delle materie specifiche elencate, la trasmette al Tribunale dell&#8217;Unione Europea, il quale la esaminerà secondo le modalità stabilite nel suo regolamento di procedura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Decorrenza delle Nuove Competenze Pregiudiziali</h2>
<p>Le nuove competenze pregiudiziali del Tribunale dell&#8217;Unione Europea entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e si applicheranno a tutte le domande pendenti a quella data. Da quel momento, il Tribunale sarà incaricato di trattare questioni riguardanti, ad esempio, l&#8217;IVA e i diritti di accisa, a meno che la Corte di giustizia, per ragioni di rispetto dei principi generali del diritto unionale o di questioni &#8220;trasversali&#8221;, non decida di avocare a sé la trattazione di tali domande.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/30396/">Nuove Competenze per il Tribunale dell&#8217;Unione Europea: Dal 1° Ottobre 2024, Cambiano le Regole per le Pronunce Pregiudiziali</a> was first posted on Agosto 20, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogana: la classificazione merceologica, un tassello fondamentale per il commercio internazionale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dogana-la-classificazione-merceologica-un-tassello-fondamentale-per-il-commercio-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Classificazione merceologica]]></category>
		<category><![CDATA[Codice doganale]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29999</guid>

					<description><![CDATA[Nel complesso panorama del commercio internazionale, la dogana riveste un ruolo cruciale nel regolamentare il flusso di merci tra nazioni. Tra le sue diverse responsabilità, una delle più importanti è la classificazione merceologica. Questa procedura consiste nell&#8217;assegnare ad ogni prodotto importato o esportato un codice univoco, chiamato voce doganale. Tale codice, composto da 8 o [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dogana-la-classificazione-merceologica-un-tassello-fondamentale-per-il-commercio-internazionale/">Dogana: la classificazione merceologica, un tassello fondamentale per il commercio internazionale</a> was first posted on Giugno 27, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:83">Nel complesso panorama del commercio internazionale, la <strong>dogana</strong> riveste un ruolo cruciale nel regolamentare il flusso di merci tra nazioni. Tra le sue diverse responsabilità, una delle più importanti è la <strong>classificazione merceologica</strong>.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:127">Questa procedura consiste nell&#8217;assegnare ad ogni prodotto importato o esportato un <strong>codice univoco</strong>, chiamato <strong>voce doganale</strong>. Tale codice, composto da 8 o 10 cifre, identifica le caratteristiche specifiche della merce, permettendo di stabilirne il dazio applicabile, l&#8217;IVA e altre misure doganali, fiscali e commerciali.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:127">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:61">Perché la classificazione merceologica è così importante?</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:75">La corretta classificazione merceologica è fondamentale per diversi motivi:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-12:85">
<li data-sourcepos="11:1-11:145"><strong>Dazio e fiscalità:</strong> Permette di applicare correttamente il dazio doganale e l&#8217;IVA, garantendo equità e trasparenza negli scambi commerciali.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:85"><strong>Statistiche:</strong> Fornisce dati statistici precisi sui flussi commerciali, utili per le politiche economiche e la definizione di strategie di import-export.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:180"><strong>Controllo normativo:</strong> Facilita il rispetto di norme e divieti relativi alla movimentazione di merci, come quelle sanitarie, fitosanitarie e di tutela della sicurezza pubblica.</li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0"><strong>Semplificazioni doganali:</strong> Permette di usufruire di procedure doganali semplificate, come l&#8217;autorizzazione al rilascio immediato della merce.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:49">Come avviene la classificazione merceologica</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:262">La classificazione merceologica si basa sul <strong>Sistema Armonizzato (HS)</strong>, una nomenclatura internazionale standardizzata adottata da oltre 200 paesi. L&#8217;HS suddivide le merci in 99 capitoli e 21 sezioni, a loro volta articolati in sottocapitoli, voci e sottovoci.</p>
<p data-sourcepos="20:1-20:120">Per determinare la voce doganale corretta, è necessario analizzare attentamente le caratteristiche della merce, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="22:1-22:128">
<li data-sourcepos="22:1-22:128"><strong>Natura merceologica:</strong> Il tipo di prodotto, ad esempio, un giocattolo, un capo di abbigliamento o un componente elettronico.</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:103"><strong>Materiali utilizzati:</strong> I materiali che compongono la merce, ad esempio, plastica, legno o metallo.</li>
<li data-sourcepos="24:1-24:172"><strong>Funzione d&#8217;uso:</strong> La destinazione d&#8217;uso prevista per la merce, ad esempio, un giocattolo per bambini, un capo di abbigliamento sportivo o un componente per un computer.</li>
<li data-sourcepos="25:1-26:0"><strong>Processo di produzione:</strong> Il processo produttivo utilizzato per ottenere la merce.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="27:1-27:210">Oltre al Sistema Armonizzato, per la classificazione merceologica si fa riferimento anche alle <strong>Note esplicative dell&#8217;HS</strong> e ai <strong>Pareri di classifica</strong> emanati dall&#8217;Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD).</p>
<p data-sourcepos="27:1-27:210">
<h2 data-sourcepos="40:1-40:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="42:1-42:532">La classificazione merceologica rappresenta un tassello fondamentale per il corretto funzionamento del commercio internazionale. Attraverso una corretta classificazione, è possibile garantire la trasparenza negli scambi commerciali, facilitare il controllo normativo e semplificare le procedure doganali. Per gli operatori economici, conoscere le regole e gli strumenti per la classificazione merceologica è quindi essenziale per operare in modo conforme alle normative doganali e per ottimizzare i propri processi di import-export.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dogana-la-classificazione-merceologica-un-tassello-fondamentale-per-il-commercio-internazionale/">Dogana: la classificazione merceologica, un tassello fondamentale per il commercio internazionale</a> was first posted on Giugno 27, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Export in Vaticano 2017: e&#8217; dovuta l&#8217;IVA?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercio in vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione iva art 72]]></category>
		<category><![CDATA[export in vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[iva esportazioni fuori UE]]></category>
		<category><![CDATA[non imponibile art 71 del dpr 633/72]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[vendite extra ue art 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/</guid>

					<description><![CDATA[Export in Vaticano 2017: guida fiscale all’IVA<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/">Export in Vaticano 2017: e&#8217; dovuta l&#8217;IVA?</a> was first posted on Novembre 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Analisi normativa</h2>
<p>La fattispecie in oggetto è quella dell’esportazione (cioè il trasporto e spedizione dei beni fuori dal territorio UE) temporanea di beni in Vaticano per la tentata vendita che rientra in una disciplina speciale perché il territorio dello Stato del Vaticano non costituisce parte del territorio dell&#8217;Unione Europea, né ai fini IVA (non essendo ricompreso tra i territori di cui all&#8217;articolo 7 comma 1 lett. B) del DPR 633/72), né ai fini doganali.</p>
<h2></h2>
<h2>IVA</h2>
<p>Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio del Vaticano (compresi gli uffici e le istituzioni della Santa Sede al di fuori del Vaticano) costituiscono operazioni non imponibili IVA ex articolo 71 del DPR 633/72, analogamente alle esportazioni ed ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Inoltre, la cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non assoggettabilità all’IVA di cui all’articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond, anche se l’effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito dell’evento organizzato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Diritti doganali</h2>
<p>In virtù del Trattato tra la Santa Sede e l&#8217;Italia datato 11. 2. 29, le merci estere in transito sul territorio italiano destinate allo Stato di Città del Vaticano o ad uffici e istituzioni della Santa Sede ubicati al di fuori del territorio Vaticano sono ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti doganali.</p>
<p>Tuttavia il citato art 8 Decreto IVA stabilisce che nel caso di specie l’esportazione debba risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall&#8217;ufficio doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento o se non prescritti, dal DDT (documento di trasporto) emesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Soluzione</h2>
<p>Le operazioni di vendita poste in essere dal commerciante effettuate con la città del Vaticano dovranno risultare dal DDT, e dato che rileveranno come esportazioni dirette (ex articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72), lo scontrino fiscale sarà emesso senza addebito IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/export-in-vaticano-2017-e-dovuta-liva/">Export in Vaticano 2017: e&#8217; dovuta l&#8217;IVA?</a> was first posted on Novembre 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendite verso San Marino: come fatturare senza IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendite-verso-san-marino-come-fatturare-senza-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[art 71 dpr 633 1972]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni san marino intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[commercio a san marino]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni fuori UE]]></category>
		<category><![CDATA[export san marino fattura]]></category>
		<category><![CDATA[fattura san marino]]></category>
		<category><![CDATA[iva cessioni beni a san marino]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[vendita extra UE art 8]]></category>
		<category><![CDATA[vendite a san marino 2017]]></category>
		<category><![CDATA[vendite a san marino fatturazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/vendite-verso-san-marino-come-fatturare-senza-iva/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alla fatturazione per le esportazioni nella Repubblica di San Marino 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendite-verso-san-marino-come-fatturare-senza-iva/">Vendite verso San Marino: come fatturare senza IVA</a> was first posted on Novembre 24, 2017 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se siete commercianti italiani e desiderate effettuare cessioni di beni nella Repubblica di San Marino per estendere il vostro giro d’affari, come dovrete fatturare per evitare l’IVA? Seguite la nostra guida operativa che vi indica step by step come farlo correttamente.</p>
<p>L’articolo 71 DPR n° 633 del 1972 equipara ai fini IVA le cessioni di beni, ed i servizi connessi, effettuati con il trasporto e la consegna nei territori della Repubblica di San Marino (e anche della Città del Vaticano) alle cessioni all’esportazione, alle operazioni assimilate, e ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 D. P. R. N. 633/72. Questo significa che trattasi di transazioni commerciali non imponibili IVA.</p>
<p>Tuttavia, per godere pro norma di tale beneficio fiscale, il commerciante italiano dovrà osservare le seguenti regole nella fatturazione:</p>
<p>1) emettere un documento di trasporto (DDT) per i beni che vengono trasportati o spediti nel territorio di San Marino dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, in minimo 3 esemplari, uno dei quali deve essere conservato dell’emittente, mentre le altre due copie devono essere esibite al competente ufficio tributario sammarinese all’atto di introduzione dei beni nel territorio;</p>
<p>2) emettere la fattura in 4 copie, indicando il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese, preceduto dal prefisso SM. La fattura potrà essere immediata, ovvero differita e riportare la dicitura “non imponibile ex art. 71 e 8 D. P. R. N. 633/72”;</p>
<p>3) registrare la fattura emessa secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 23 D. P. R. N. 633/72;</p>
<p>N. B. L’operatore italiano deve aver annotato a margine della registrazione della fattura effettuata sul registro, l’avvenuta restituzione dell’esemplare vistato dall’ufficio tributario sammarinese, con la dicitura sopra indicata;</p>
<p>4) spedire 3 copie della fattura al cliente sammarinese;</p>
<p>5) allegare al documento di trasporto dei beni in transito la copia della fattura spedita all’acquirente sammarinese, debitamente perforata, riportante l’indicazione della data e munita di timbro a secco circolare dell’ufficio tributario di San Marino che dovrà aver apposto anche:</p>
<p>dichiarazione dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese e la corrispondente imposta liquidata;<br />
la marca contente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura: “Rep. Di San Marino – Ufficio Tributario” e recante nella parte sinistra la riproduzione della Statua della Libertà, e le scritte: “Repubblica di San Marino”; “imposta assolta”, ovvero “in franchigia”, “originale” e “imposta sulle importazioni”, nonché il numero progressivo di ciascuna marca;</p>
<p>6) l’operatore italiano dovrà inoltre conservare la fattura restituita dall’acquirente sammarinese con i requisiti previsti e presentare il modello INTRA-1 riepilogativo delle cessioni per la sola parte fiscale.</p>
<p>Attenzione: Per i beni acquistati da un operatore sammarinese non è necessario compilare il modello INTRA-2 in quanto allo stesso provvede l’Ufficio tributario di San Marino.</p>
<p>Se desiderate ricevere assistenza tributaria specializzata in materia di IVA,</p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">cliccate qui</a> per avere un preventivo su misura!</p>
<p>Oppure</p>
<p>chiedeteci subito un parere <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">cliccando qui</a>!</p>
<p>Per avviare la vostra attività e scegliere il regime fiscale più conveniente,</p>
<p><a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">cliccate qui</a>, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!</p>
<p>PER URGENZE</p>
<p>chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!</p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendite-verso-san-marino-come-fatturare-senza-iva/">Vendite verso San Marino: come fatturare senza IVA</a> was first posted on Novembre 24, 2017 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrazione beni da deposito IVA dal 1 aprile 2017: come gestire l’assolvimento dell’imposta? Guida pratica con le istruzioni per l’uso</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/estrazione-beni-da-deposito-iva-dal-1-aprile-2017-come-gestire-lassolvimento-dellimposta-guida-pratica-con-le-istruzioni-per-luso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 08:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[REVERSE CHARGE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[SPEDIZIONIERI & DOGANALISTI]]></category>
		<category><![CDATA[art 4 comma 8 DL 193/2016]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 4 comma 7 Dl 193/2016]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 50-bis Dl 331/1993]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto deposito iva]]></category>
		<category><![CDATA[depositi iva novità 2017]]></category>
		<category><![CDATA[deposito iva autofattura]]></category>
		<category><![CDATA[deposito iva cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione deposito iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/estrazione-beni-da-deposito-iva-dal-1-aprile-2017-come-gestire-lassolvimento-dellimposta-guida-pratica-con-le-istruzioni-per-luso/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale completa deposito IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/estrazione-beni-da-deposito-iva-dal-1-aprile-2017-come-gestire-lassolvimento-dellimposta-guida-pratica-con-le-istruzioni-per-luso/">Estrazione beni da deposito IVA dal 1 aprile 2017: come gestire l’assolvimento dell’imposta? Guida pratica con le istruzioni per l’uso</a> was first posted on Giugno 5, 2017 at 10:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica esaminiamo come gestire correttamente, a partire dal 1 aprile 2017, l’assolvimento dell’Imposta sul Valore Aggiunto nel caso di depositi IVA, sulla base dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito della Manovra di Bilancio 2017.</p>
<h2>Cos’è e come funziona il deposito IVA</h2>
<p>Il deposito IVA è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e per l’effetto gode di determinate “agevolazioni” dal punto di vista dell’Imposta sul Valore Aggiunto.</p>
<p>L’obiettivo principale di questo strumento fiscale è quello di differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa è spostato dal momento in cui i beni sono introdotti nel deposito al momento in cui vengono estratti (e non sempre), consentendo alle aziende di ridurre il ricorso al mercato del credito, abbassando a sua volta gli oneri finanziari potenzialmente gravanti sulle stesse.</p>
<p>Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. I beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.<br />
Le operazioni che in base all’articolo 50-bis, comma 4 del D. L. 331/93 possono essere realizzate senza “scontare” l’imposta sono quelle eseguite:</p>
<p>1) mediante l’introduzione o l’estrazione delle merci nei o dai depositi fiscali;<br />
2) durante la giacenza delle merci nei depositi IVA;<br />
3) mediante trasferimento delle merci tra depositi IVA.</p>
<h2>La riforma del 2017: sintesi</h2>
<p>La disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA (articolo 50-bis, Dl 331/1993) è stata incisivamente riformata dal decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (articolo 4, commi 7 e 8, Dl 193/2016).</p>
<p>Nel dettaglio, a decorrere dal 1°aprile 2017:</p>
<p>a) per l’estrazione dei beni dai depositi IVA, non sarà più necessaria l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno nonché il requisito dell&#8217;effettiva operatività;</p>
<p>b) tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza e dalla tipologia di beni, sono effettuate senza pagamento dell’IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c);</p>
<p>c) a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito;</p>
<p>d) si potrà continuare a estrarre da un deposito IVA con autofattura (e quindi senza versare l&#8217;imposta) i beni che, provenendo da Paesi terzi, sono stati immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso.</p>
<h2>I recenti chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Con la risoluzione n°55/E del 3 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p>
<p>a) l’individuazione della corretta modalità di estrazione e, quindi, della modalità di assolvimento dell’IVA (versamento diretto o inversione contabile) è collegata all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito;</p>
<p>b) a nulla rilevano le successive cessioni di cui il bene eventualmente è stato oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito;</p>
<p>c) la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima di tali cessioni;</p>
<p>d) nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l’IVA da versare tramite F24, da parte di colui che procede all’estrazione, la base imponibile deve essere calcolata applicando il valore percentuale dei beni di provenienza italiana introdotti nel deposito al corrispettivo o valore pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione.</p>
<h2>Istruzioni estrazione dei beni dai depositi IVA dal 1°aprile 2017</h2>
<p>Sulla base delle novità introdotte dalla L. N°225/2016, di conversione del D. L. N. 193/2016, in vigore il 1°aprile 2017 che hanno modificato la precedente disciplina, è stato puntualizzato che:</p>
<p>1) le cessioni di beni con consegna in Stati membri diversi dall’Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini IVA nello Stato membro di destinazione costituiscono cessioni intracomunitarie per le quali deve essere presentato il modello INTRA 1-bis;</p>
<p>2) tali cessioni rilevano ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale;</p>
<p>3) le cessioni di beni con consegna in Stati non facenti parte dell’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione, anch’esse rilevanti ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale;</p>
<p>4) per queste ultime operazioni, qualora il cedente sia un soggetto estero, non identificato o stabilito in Italia, i relativi adempimenti possono essere assolti dal gestore del deposito, in veste di rappresentante fiscale cd. “leggero”, ex articolo 50-bis comma 7 DL n°331/1993;</p>
<p>5) per le operazioni di estrazione in esecuzione di atti di utilizzazione o di commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato, per le quali il comma 6 del citato articolo è stato modificato dalla L. N°225/2016, il proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione continuerà ad essere tenuto al pagamento dell’IVA, ma con modalità che dipendono dalla provenienza dei beni precedentemente introdotti nel deposito, che può essere interna, intracomunitaria o extracomunitaria;</p>
<p>N. B. Per i beni di origine nazionale, non si applicherà più il meccanismo del Reverse Charge, essendo previsto il versamento “diretto” dell’imposta da parte del gestore del deposito IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, con divieto di compensazione “orizzontale”. Il versamento dovrà essere effettuato in nome e per conto del proprietario dei beni, il quale documenta l’operazione con autofattura da annotare esclusivamente nel registro degli acquisti unitamente agli estremi del versamento dell’imposta effettuato dal depositario.</p>
<p>6) l’estrazione non darà luogo al pagamento dell’IVA se il proprietario dei beni è un esportatore abituale che decide di avvalersi del plafond disponibile, nel qual caso la dichiarazione d’intento va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica (Risoluzione Agenzia Entrate n°35/E/2017).</p>
<h2>Quali sanzioni si applicano?</h2>
<p>In caso di mancato versamento dell’imposta si applicherà la sanzione del 30% di cui all’articolo 13 D. Lgs 471/1997 al cui pagamento sarà tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, fermo restando che se l’estrazione sarà effettuata dall’esportatore abituale che abbia presentato la dichiarazione d’intento in assenza dei presupposti troverà applicazione la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta nei confronti del solo esportatore abituale.</p>
<p>N. B. La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di applicazione dell’imposta sarà valutata ai fini della revoca sia dell’autorizzazione rilasciata per la custodia dei beni in deposito, sia dell’abilitazione a gestire in regime di deposito IVA i magazzini generali, i depositi franchi, i depositi fiscali e quelli doganali.</p>
<h2>Reverse charge intra ed extracomunitario</h2>
<p>Occorre evidenziare che per i beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria, anche dal 1°aprile 2017 si applicherà la procedura di inversione contabile in capo al soggetto che estrae e in particolare:</p>
<p>a) beni di origine intracomunitaria: per effetto dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 50 bis comma 4 lettera a) DL 331/1993, il comma 6 del citato articolo, anche a seguito della riformulazione operata dalla L. N°225/2016, conferma che il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo all’integrazione della relativa fattura, con l’indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, e all’annotazione della variazione in aumento sia nel registro delle fatture emesse (entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data), sia nel registro degli acquisti (entro il mese successivo a quello dell’estrazione);</p>
<p>b) beni di origine extracomunitaria: per effetto dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 50-bis comma 4 lettera b) del DL 331/1993, l’imposta resterà dovuta, anche dal 1°aprile 2017, con il sistema del Reverse Charge. La novità è rappresentata dall’obbligo, del soggetto che procede all’estrazione, di prestare un’idonea garanzia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 38 bis comma 5 DPR 633/1972, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione.</p>
<p>Attenzione: il D. M. 23 febbraio 2017, esclude dalla prestazione della garanzia ex articolo 38 bis comma 5 DPR 633/1972, le seguenti categorie di soggetti:</p>
<p>1) i prestatori di garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, come previsto dall’articolo 50 bis comma 4 lettera b) DL n°331/1993 nonché quelli esonerati da tale obbligo in quanto in possesso della certificazione AEO o perché rientrano nella previsione dell’articolo 90 DPR 43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);</p>
<p>2) i contribuenti “virtuosi” cioè quei soggetti che cioè soddisfano specifici requisiti di affidabilità (ad esempio regolarità nella presentazione delle dichiarazioni IVA, nell’esecuzione dei relativi versamenti; assenza di avvisi di rettifica o di accertamento riferiti ad emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; assenza di procedimenti penali-tributari).</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/estrazione-beni-da-deposito-iva-dal-1-aprile-2017-come-gestire-lassolvimento-dellimposta-guida-pratica-con-le-istruzioni-per-luso/">Estrazione beni da deposito IVA dal 1 aprile 2017: come gestire l’assolvimento dell’imposta? Guida pratica con le istruzioni per l’uso</a> was first posted on Giugno 5, 2017 at 10:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge:  il marchio collettivo “Italian Quality”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 08:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[PATENT BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Società Estere]]></category>
		<category><![CDATA[art 11 cpi]]></category>
		<category><![CDATA[art 2570 cc]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge 1061 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte und Produktsichereitsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo italian quality]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[marchio collettivo vantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[patent box cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà intellettuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/</guid>

					<description><![CDATA[Guida al  disegno di legge n° 1061/2013  per l'istituzione del marchio collettivo “Italian Quality”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/">L&#8217;eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge:  il marchio collettivo “Italian Quality”</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 9:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato  l’iter normativo volto all&#8217;istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. E&#8217; quindi evidente l&#8217;importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo,  recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso.   </p>
<p> Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato  l’iter normativo volto all&#8217;istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. </p>
<p> Questo Brand sembra ricalcare il modello tedesco di marchio collettivo volontario “Geräte und Produktsichereitsgesetz” del 2004. </p>
<p> NB E&#8217; quindi evidente l&#8217;importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo,  recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso. </p>
<p> Il marchio “Italian Quality” vuole porsi come : </p>
<p> uno strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività attraendo investimenti e quindi per il rilancio del commercio estero;</p>
<p> brand che punta alla valorizzazione della produzione nazionale di qualità e a contrastare il crescente fenomeno della contraffazione del Made in Italy, prevenendo pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori;</p>
<p> strategia per favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani;</p>
<p> strumento per garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, fornendo un&#8217;informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare ( indicazione di provenienza del prodotto e indicatori che attestano l&#8217;esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto ed un determinato luogo di produzione)</p>
<p> marchio volto alla promozione nei mercati globali dei prodotti certificati in tal modo, per tutelare e valorizzare la qualità e l&#8217;eccellenza della produzione italiana nel mondo. </p>
<p> NB Quelli sopra elencati sono già i punti di forza di un marchio collettivo ex art 11 CPI e 2570 cc che attualmente è possibile registrare per creare il proprio Business e realizzare fatturati molto elevati, ottenendo anche fortissimi sgravi fiscali del Patent Box  se si investe in ricerca e innovazione, attraverso la detassazione dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale. </p>
<p> Le caratteristiche di eccellenza del marchio in lavorazione “Italian Quality” presuppongono la co-presenza dei seguenti requisiti:</p>
<p> la realizzazione del prodotto da parte di professionisti, artigiani ed imprese iscritti alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio italiano;</p>
<p> la presenza della marcatura d’origine “Made in Italy” in ottemperanza al Regolamento Doganale UE n. 952/2013;</p>
<p> aver subito nel territorio italiano almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima lavorazione ai sensi dell’art. 60 Regolamento Doganale UE n. 952/2013;</p>
<p> rientrare nei cc. Dd. “disciplinari di settore” che verranno predisposti in concerto con le principali associazioni di categoria e contempleranno le modalità d’uso del marchio e i successivi controlli, da effettuarsi ad opera di una società di certificazione. </p>
<p> NB L’uso del marchio verrà concesso sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà anche alla registrazione del marchio in sede nazionale, comunitaria e internazionale. </p>
<p> Chi potrà ottenere il marchio collettivo Italian Quality? 
</p>
<p> società semplici; </p>
<p> società in nome collettivo; </p>
<p> società cooperative; </p>
<p> società in accomandita semplice; </p>
<p> società a responsabilità limitata; </p>
<p> reti di imprese; </p>
<p> organizzazioni di produttori; </p>
<p> consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive. </p>
<p> Sarà previsto anche uno specifico sistema di etichettatura, nonché campagne annuali di promozione sul mercato domestico e sui principali mercati internazionali. </p>
<p> In particolare, l&#8217;art 5 del disegno di legge prevede la possibilità per le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio implementando ulteriormente e a livello esponenziale la potenza di questo Brand d&#8217;eccelolenza </p>
<p> Attenzione:  si tratta di un marchio “collettivo”, aggiuntivo rispetto alla normativa sulla marcatura che indica l’origine del prodotto e che rimarrebbe quella oggi in vigore (si delinea quindi una netta distinzione tra marchio in senso proprio e marcatura d’origine). Si attende il completamento dell&#8217;iter di approvazione  </p>
</p>
<p> Per registrare il vostro marchio collettivo, pianificare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa e godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/leccellenza-del-marchio-collettivo-diventa-un-disegno-di-legge-il-marchio-collettivo-italian-quality/">L&#8217;eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge:  il marchio collettivo “Italian Quality”</a> was first posted on Marzo 15, 2017 at 9:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 11:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Europeo - Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[FATTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITA DIRETTA]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITA INDIRETTA]]></category>
		<category><![CDATA[avviare un'attività di e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità dropshipping]]></category>
		<category><![CDATA[drop shipping come aprire]]></category>
		<category><![CDATA[drop shipping fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[dropshipping cos'è]]></category>
		<category><![CDATA[dropshipping fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[dropshipping fuori campo iva]]></category>
		<category><![CDATA[dropshipping normativa fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[shopping on line]]></category>
		<category><![CDATA[triangolazione extra UE esempi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/</guid>

					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/">Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</a> was first posted on Marzo 4, 2017 at 12:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Come funziona la fatturazione nelle transazioni commerciali di Dropshipping e in caso di classico E-Commerce? Come si applica l&#8217;Iva in caso di triangolazioni extra UE ad esempio nei rapporti con la Cina? La guida operativa e il caso pratico con tutte le risposte. </p>
<p>Il contratto di Dropshipping sotto il profilo fiscale rientra nella categoria dell’E-commerce quindi occorre rispettare la stessa normativa prevista per la seconda. </p>
<p> Come si fa la fatturazione? </p>
<p> La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping sono le medesime che si applicherebbero ad un classico negozio di E-commerce online, quindi le dinamiche saranno le seguenti: </p>
<p> a) Il venditore – Marketer </p>
<p> riceverà fattura per i prodotti dal Dropshipper ( fornitore);</p>
<p> registrerà l&#8217;operazione nel proprio registro acquisti;</p>
<p> annoterà le vendite tra i corrispettivi;</p>
<p> emetterà fattura qualora venga richiesta. </p>
<p> NB occorre evidenziare che, nell&#8217;ipotesi di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, essendo sufficiente annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura su domanda. </p>
<p> b) il Dropshipper (cioè il fornitore dei beni che gestisce il magazzino fisico):</p>
<p> emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce;</p>
<p> allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line. </p>
<p> Esempio pratico di fatturazione</p>
<p> Caso pratico</p>
<p> Ipotizziamo che una società italiana “I” stipuli un contratto di dropshipping con una società cinese  “C”, che quindi gestirà il magazzino fisico e si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana. </p>
<p> Ipotizziamo che il marketer italiano abbia acquisito come cliente una società francese “F” e trasmetta il relativo ordine alla società cinese la quale provvederà all&#8217;imballaggio e alla spedizione della merce in Francia. </p>
<p> Analisi dell&#8217;operazione economica  </p>
<p> Il caso in specie costituisce una  “operazione triangolare Iva“ in quanto eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, per la quale per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni: quindi due trasferimenti giuridici in un unica traslazione fisica  </p>
<p> In particolare si tratta tecnicamente di triangolazione extracomunitaria perché nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea ( la Cina) mentre gli altri due soggetti ( Italia e Francia) risiedono in un paese comunitario. </p>
<p> NB L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione  </p>
<p> Attenzione E’ fondamentale, quindi, ai fini della corretta “chiusura” della triangolazione, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente (società cinese dropshopper) al cessionario o destinatario finale (società francese cliente), senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il marketer cioè venditore proprietario del sito di E-commerce). </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Riguardo gli obblighi di fatturazione, la società italiana venditrice (e procacciatrice del cliente) </p>
<p> non realizzerà un’operazione intracomunitaria in quanto la merce non proviene da uno Stato membro;</p>
<p>  né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria. </p>
<p> Da un punto di vista Iva:</p>
<p> La società italiana “I” realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura alla società cliente francese “F”, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato. </p>
<p> Sarà, quindi, il soggetto francese  ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce. </p>
<p> La società italiana marketer riceverà poi la fattura dal fornitore cinese dropshipper che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese. </p>
<p> Per ricevere serenamente consulenza tributaria sull&#8217;E-Commerce e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata step by step dal punto di vista commerciale, legale e fiscale,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/">Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</a> was first posted on Marzo 4, 2017 at 12:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[entrate]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[frullati]]></category>
		<category><![CDATA[frullato]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[interpello]]></category>
		<category><![CDATA[istanza]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[succhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/classificazione-merceologica/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/</guid>

					<description><![CDATA[Applica l'aliquota iva agevolata per ottenere importanti vantaggi competitivi (IVA a credito e maggior competitività in termini di prezzo rispetto ai concorrenti)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/">Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</a> was first posted on Aprile 22, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contattaci per presentare interpello, o comprendere se in via immediata già puoi applicare l’aliquota iva agevolata ai tuoi beni o servizi, ottenendo risparmio, maggior liquidità e vantaggi competitivi rispetto al prezzo offerto al mercato dai tuoi concorrenti…</p>
<p>
</p>
<p>Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</p>
<p>Parere convergente della Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Dogane  sulla cessione di frullati ottenuti solamente con pura frutta applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%. </p>
<p>Questa è la risposta fornita dall&#8217;agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272/E del 5 novembre 2009 alla richiesta di un contribuente di conoscere l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta da applicare al prodotto. Per il contribuente, il frullato in questione rientrava all&#8217;interno della categoria &#8220;frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri&#8221;, indicata al n. 8) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 e, quindi, sconta l&#8217;Iva del 4%. </p>
<p>Come spesso accade, in prima battuta, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha cassato l’interpello motivando che per rispondere all’istanza, così come è successo per altre analoghe, fosse necessario un preliminare accertamento tecnico sulla natura e la composizione merceologica del prodotto. Per questo motivo, l&#8217;Agenzia ha trattato la questione solo nell&#8217;ambito di una consulenza giuridica, dopo aver acquisito il parere dell&#8217;agenzia delle Dogane. </p>
<p>
Quest&#8217;ultima, in seguito all&#8217;analisi chimica del prodotto, ha ritenuto che non fosse possibile considerare un succo di frutta perché costituito non solo da frutta frullata ma anche da &#8220;un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa&#8221;. Pertanto, le Dogane hanno chiarito che il prodotto in esame appartiene a una categoria merceologica diversa da quella proposta dal contribuente e che, in particolare, rientri in quella individuata dal punto 74 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972: &#8220;frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio&#8221;. </p>
<p>
A fronte della classificazione merceologica della Agenzia delle Dogane, i tecnici delle Entrate, hanno ritenuto valida l’applicazione dell&#8217;aliquota del 10 per cento alla cessione di frullati interamente naturali. </p>
<p>OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211;  Aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta &#8211;  articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633    </p>
<p>Con istanza d’interpello presentata dalla società ALFA S. R. L. è stato  esposto il seguente quesito.     </p>
<p>Quesito  </p>
<p>L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni  riguardanti il prodotto denominato X.   Il prodotto X appartiene alla categoria dei frullati e, come dichiarato  dall’istante, consiste in un frullato di frutta ottenuto solo con pura frutta al  naturale.     </p>
<p>Soluzione interpretativa prospettata dall’istante  </p>
<p>La società istante ritiene che il prodotto X possa, sotto il profilo  merceologico, rientrare nella più generica voce “Frutta commestibile, fresche o  secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate  senza aggiunta di zuccheri”, di cui al n. 8) della tabella A, parte II, allegata al  DPR n. 633/1972, per cui assoggettabile all’aliquota ridotta del 4%.      </p>
<p>Parere dell’Agenzia delle entrate  </p>
<p>In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi  inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle  istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e  successivi provvedimenti d’attuazione.   </p>
<p>Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della  trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura  di interpello &#8211; di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 &#8211; le istanze che  prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di  incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la  necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione  dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti  tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva  composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano  dall’ambito di competenza della scrivente.   </p>
<p>Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza  giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18  maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello  di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.   </p>
<p>Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che,  con nota n. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto  inquadramento doganale dei prodotti in esame.   </p>
<p>In particolare la predetta Agenzia, “sulla base della dichiarazione del  produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in  oggetto”, ritiene “che la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa  essere considerata un succo di frutta”.   </p>
<p>Infatti, precisa l’Agenzia delle dogane, “le Note Esplicative al SA, relative  alla voce 2009, prevedono che: ‘I succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa  voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi   freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista -come avviene per gli  agrumi- in un’estrazione a mezzo di macchine dette “estrattori” funzionanti con  il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no  da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con  acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del  ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano). </p>
<p>I liquidi così ottenuti  sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti:  </p>
<p>a) Chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli  elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra  d’infusori, ecc), mediante enzimi o per centrifugazione.   </p>
<p>b) Filtrazione, specialmente con filtri a piastre Kieselgur, di amianto, di  cellulosa, ecc.   </p>
<p>c) Disaerazione, destinata a eliminare l’ossigeno che sarebbe nocivo al  colore e al sapore.   </p>
<p>Grazie a questi vari trattamenti, i succhi di frutta o di ortaggi o di legumi si  presentano sottoforma di liquidi non fermentati, limpidi. Accade tuttavia che  alcuni succhi- soprattutto quelli ricavati da frutti polposi (per esempio,  albicocche, pesche, pomodori)- contengano ancora, in sospensione o sotto forma  di deposito, una parte della “polpa finemente suddivisa”.   </p>
<p>L’Agenzia delle dogane, precisando che i prodotti in oggetto sono  “costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non  finemente suddivisa”, ritiene di considerare tali “prodotti come ‘frutta ed altre  parti commestibili di piante, altrimenti preparate’, costituiti da miscugli di frutta,  in prevalenza diversa dalla frutta a guscio, da classificare al codice 2008 92. Il  suddetto codice NC 2008 92 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale  in vigore al 31. 12. 87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al  DPR n. 633 del 1972”.   </p>
<p>In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente  ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l’aliquota  IVA del 10 per cento.    </p>
<p><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   un parere tributario in materia IVA</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   presentare una istanza di interpello e/o di classificazione merceologica</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   un checkup Fiscale </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   una istanza di rimborso IVA</p>
<p>
</p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/">Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</a> was first posted on Aprile 22, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spedizionieri e Doganalisti: Come aprire la partita IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spedizionieri-e-doganalisti-come-aprire-la-partita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[SPEDIZIONIERI & DOGANALISTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/spedizionieri-e-doganalisti-come-aprire-la-partita-iva/</guid>

					<description><![CDATA[Gli spedizionieri ed i doganalisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS. Spedizionieri  &#38; Doganalisti: guida [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spedizionieri-e-doganalisti-come-aprire-la-partita-iva/">Spedizionieri e Doganalisti: Come aprire la partita IVA</a> was first posted on Febbraio 1, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli spedizionieri ed i doganalisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.</p>
<h2>Spedizionieri  &amp; Doganalisti: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva</h2>
<p>Gli spedizionieri ed i dogananilisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.</p>
<h2>Aspetti Previdenziali</h2>
<p>La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.</p>
<p>A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.</p>
<p>Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.</p>
<h2>Aspetti Fiscali</h2>
<p>La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.</p>
<p>Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.</p>
<p>Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.</p>
<p>Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.</p>
<p>Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.</p>
<p>Potete scegliere due pacchetti di assistenza:</p>
<p>a)     Finalizzato alla Scelta del regime</p>
<p>b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale</p>
<p>c)     a + b</p>
<p>Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sintesi e Vademecum</strong></span></p>
<h2>Apertura partita IVA</h2>
<p>Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).</p>
<p>Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.</p>
<p>Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.<br />
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA.</strong></span></p>
<h2>Iscrizione Gestione Separata INPS</h2>
<p>La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.<br />
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.<br />
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.</p>
<p>Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).<br />
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.</p>
<p>Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spedizionieri-e-doganalisti-come-aprire-la-partita-iva/">Spedizionieri e Doganalisti: Come aprire la partita IVA</a> was first posted on Febbraio 1, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
