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	<title>Diritto Civile | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Diritto Civile | Commercialista.it</title>
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		<title>Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si possono cumulare davvero?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennizzo-assicurativo-e-risarcimento-danni-quando-si-possono-cumulare-davvero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Quando ci si trova coinvolti in un sinistro, un incidente o un evento dannoso, è facile imbattersi nei termini &#8220;indennizzo assicurativo&#8221; e &#8220;risarcimento del danno&#8221;. Spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma in realtà hanno significati giuridici differenti e implicano dinamiche completamente diverse, sia dal punto di vista legale che fiscale. Comprendere quando è possibile cumulare [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennizzo-assicurativo-e-risarcimento-danni-quando-si-possono-cumulare-davvero/">Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si possono cumulare davvero?</a> was first posted on Giugno 8, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="455" data-end="956">Quando ci si trova coinvolti in un sinistro, un incidente o un evento dannoso, è facile imbattersi nei termini &#8220;indennizzo assicurativo&#8221; e &#8220;risarcimento del danno&#8221;. Spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma in realtà <strong data-start="674" data-end="716">hanno significati giuridici differenti</strong> e implicano dinamiche completamente diverse, sia dal punto di vista legale che fiscale. Comprendere <strong data-start="817" data-end="867">quando è possibile cumulare le due prestazioni</strong> può fare la differenza, soprattutto in termini di vantaggi economici e strategia legale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="958" data-end="1360">Questo articolo esplorerà nel dettaglio <strong data-start="998" data-end="1045">le differenze tra indennizzo e risarcimento</strong>, i casi in cui è ammesso il cumulo, le sentenze più rilevanti della Cassazione sul tema, e i <strong data-start="1139" data-end="1166">rischi fiscali o penali</strong> derivanti da un’errata gestione delle due voci. Scopriremo anche come tutelarsi e <strong data-start="1249" data-end="1279">risparmiare in modo legale</strong>, sfruttando correttamente le coperture assicurative e i diritti al risarcimento.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="958" data-end="1360"><strong>Il caso Intesa Sanpaolo Assicura</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="224" data-end="652">Un caso emblematico che ha posto sotto la lente della giustizia la possibilità di cumulare l’indennizzo assicurativo e il risarcimento danni riguarda una donna che, nel 2014, fu coinvolta in un grave incidente stradale. Aveva sottoscritto con <strong data-start="467" data-end="495">Intesa Sanpaolo Assicura</strong> una polizza contro gli infortuni, e, in seguito alle lesioni personali riportate, chiese alla compagnia il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="654" data-end="1044">La compagnia assicurativa, tuttavia, rifiutò di liquidare l’indennizzo, sostenendo la necessità di applicare il principio della <strong data-start="782" data-end="813">compensatio lucri cum damno</strong>, ovvero l&#8217;impossibilità di ricevere due ristori per il medesimo pregiudizio. Secondo l&#8217;assicuratore, la donna avrebbe prima dovuto dimostrare quanto eventualmente percepito come risarcimento dal responsabile civile dell’incidente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1046" data-end="1454">La controversia arrivò davanti al Tribunale, che ordinò alla donna di depositare la documentazione relativa al risarcimento RCA eventualmente già ricevuto. Non essendoci stato alcun deposito, sia il Tribunale che la <strong data-start="1262" data-end="1298">Corte d’Appello di Milano (2021)</strong> respinsero la domanda dell’assicurata, affermando l&#8217;incompatibilità tra indennizzo e risarcimento e la mancanza di prova sufficiente sul danno alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1456" data-end="1973">Tuttavia, la <strong data-start="1469" data-end="1492">Corte di Cassazione</strong> è intervenuta ribaltando la decisione d’appello, chiarendo alcuni principi fondamentali: il giudice di secondo grado aveva errato nel non disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), nonostante la documentazione medica presentata fosse idonea a giustificarla. Inoltre, il comportamento della compagnia, che aveva ammesso l’esistenza del danno chiedendo solo la detrazione dell’eventuale risarcimento, implicava una sorta di <strong data-start="1921" data-end="1972">riconoscimento implicito del pregiudizio subito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1975" data-end="2196">Questa sentenza ha stabilito un principio importante: <strong data-start="2029" data-end="2196">spetta all’assicurato provare l’infortunio e i suoi effetti, ma è onere dell’assicuratore dimostrare l’eventuale pagamento ricevuto da terzi a titolo risarcitorio.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1975" data-end="2196"><strong>Il cumulo tra indennizzo e risarcimento</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="244" data-end="692">Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel caso citato, <strong data-start="312" data-end="401">il cumulo tra l’indennizzo assicurativo e il risarcimento del danno non è ammissibile</strong> quando entrambi sono finalizzati a compensare il medesimo pregiudizio. In altre parole, non si può ottenere un “doppio ristoro” per uno stesso danno alla salute o al patrimonio. Questo principio si fonda sulla natura indennitaria del contratto assicurativo contro gli infortuni non mortali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="694" data-end="903">Tale contratto, infatti, è disciplinato dagli <strong data-start="740" data-end="794">articoli 1904, 1908, 1909 e 1910 del Codice Civile</strong>, i quali regolano le condizioni in cui l’assicuratore è tenuto a intervenire economicamente. In particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="905" data-end="1554">
<li data-start="905" data-end="1097">
<p data-start="907" data-end="1097"><strong data-start="907" data-end="976">L’indennizzo può essere erogato solo se il danno esiste realmente</strong> e non è stato già coperto, in tutto o in parte, da un’altra fonte, come il risarcimento da parte del terzo responsabile;</p>
</li>
<li data-start="1098" data-end="1308">
<p data-start="1100" data-end="1308">Anche se l’importo dell’indennizzo è pattuito contrattualmente, questo non può snaturare la finalità del contratto, che è <strong data-start="1222" data-end="1290">ristorare un danno, non generare un arricchimento ingiustificato</strong> per l’assicurato;</p>
</li>
<li data-start="1309" data-end="1554">
<p data-start="1311" data-end="1554">Infine, <strong data-start="1319" data-end="1388">la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione ex art. 1916 c.c.</strong> (cioè al diritto di rivalersi sul terzo responsabile) non autorizza automaticamente l’assicurato a trattenere due compensazioni distinte per lo stesso fatto dannoso.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1556" data-end="1862">La <strong data-start="1559" data-end="1582">logica indennitaria</strong>, quindi, prevede che se il danneggiato ha già ricevuto un risarcimento, anche parziale, il corrispondente diritto all’indennizzo si riduce o si estingue proporzionalmente. Questo evita il rischio di un indebito vantaggio economico e tutela l’equilibrio contrattuale tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-32827 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/immagine-ritagliata-di-mano-che-rompe-il-porcellino-con-un-martello-sullo-sfondo-grigio.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Quando il cumulo è possibile</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="275" data-end="681">Sebbene la regola generale vieti il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno per lo stesso pregiudizio, <strong data-start="398" data-end="426">esistono delle eccezioni</strong> riconosciute dalla giurisprudenza e dalla prassi contrattuale. Il primo aspetto da valutare è se <strong data-start="524" data-end="619">l’indennizzo e il risarcimento facciano riferimento a danni diversi o a funzioni differenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="275" data-end="681">In tali casi, <strong data-start="635" data-end="680">il cumulo può essere pienamente legittimo</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="683" data-end="738">1. Danni patrimoniali e non patrimoniali distinti</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="739" data-end="1030">Se, ad esempio, un soggetto subisce un danno alla salute e riceve un indennizzo per invalidità permanente dall’assicurazione infortuni, potrebbe essere legittimato a ottenere anche un risarcimento dal terzo responsabile per <strong data-start="963" data-end="1005">danni morali, biologici o esistenziali</strong>, purché non sovrapposti.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1032" data-end="1077">2. Polizze a contenuto non indennitario</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1078" data-end="1460">Vi sono poi contratti assicurativi di <strong data-start="1116" data-end="1143">natura non indennitaria</strong>, come le polizze “caso vita” o “caso morte”, oppure le <strong data-start="1199" data-end="1251">assicurazioni a premio fisso con somma garantita</strong>, in cui la prestazione è dovuta a prescindere dal danno effettivamente subito. In questi casi, l’indennizzo può cumularsi con eventuali risarcimenti, poiché <strong data-start="1409" data-end="1459">non dipende da un danno reale, ma da un evento</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1462" data-end="1516">3. Clausole contrattuali che ammettono il cumulo</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1517" data-end="1809">In alcuni contratti, le parti possono prevedere espressamente la <strong data-start="1582" data-end="1629">compatibilità tra indennizzo e risarcimento</strong>, purché ciò non violi norme imperative. Tali clausole sono più frequenti in ambito <strong data-start="1713" data-end="1769">corporate, professionale o assicurazioni integrative</strong>, dove si cerca una tutela multilivello.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1811" data-end="1841">4. Risarcimenti parziali</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1842" data-end="2104">Anche nel caso in cui il risarcimento ricevuto da un terzo sia solo <strong data-start="1910" data-end="1922">parziale</strong>, il danneggiato ha diritto a ottenere l’indennizzo per la quota non ancora coperta. Qui il cumulo si realizza <strong data-start="2033" data-end="2046">pro quota</strong>, garantendo al soggetto una copertura completa del danno.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2106" data-end="2350">In sostanza, il confine tra cumulo lecito e illecito non è sempre netto. La <strong data-start="2182" data-end="2308">valutazione giuridica richiede una distinzione analitica tra danni risarciti, coperture contrattuali, natura della polizza</strong> e prove effettive del pregiudizio subito.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Oneri probatori</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="263" data-end="564">Un nodo cruciale nelle controversie su indennizzo e risarcimento è quello relativo alla <strong data-start="351" data-end="389">ripartizione degli oneri probatori</strong>. La <strong data-start="394" data-end="436">Cassazione, con la sentenza analizzata</strong>, ha chiarito in modo netto i rispettivi obblighi di dimostrazione, definendo un principio molto utile nella prassi processuale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="566" data-end="598">1. L’onere dell’assicurato</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="599" data-end="640">Spetta all’assicurato l’onere di provare:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="642" data-end="851">
<li data-start="642" data-end="683">
<p data-start="644" data-end="683"><strong data-start="644" data-end="660">l’infortunio</strong> oggetto della polizza;</p>
</li>
<li data-start="684" data-end="780">
<p data-start="686" data-end="780"><strong data-start="686" data-end="712">le conseguenze dannose</strong> da esso derivate, come lesioni, invalidità o incapacità lavorativa;</p>
</li>
<li data-start="781" data-end="851">
<p data-start="783" data-end="851">la <strong data-start="786" data-end="836">riconducibilità dell’evento al rischio coperto</strong> dal contratto.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="853" data-end="1162">Tale prova può avvenire attraverso documentazione medica, referti ospedalieri, certificati INAIL o perizie di parte. Importante è che la documentazione non sia generica ma <strong data-start="1025" data-end="1066">coerente con le clausole contrattuali</strong> e sufficiente a giustificare, se necessario, l’avvio di una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio).</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1164" data-end="1198">2. L’onere dell’assicuratore</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1199" data-end="1267">In parallelo, è l’assicuratore che deve dimostrare, se lo eccepisce:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1269" data-end="1472">
<li data-start="1269" data-end="1347">
<p data-start="1271" data-end="1347">che l’assicurato <strong data-start="1288" data-end="1346">ha già ricevuto un risarcimento dal terzo responsabile</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1348" data-end="1394">
<p data-start="1350" data-end="1394">l’<strong data-start="1352" data-end="1393">entità effettiva di tale risarcimento</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1395" data-end="1472">
<p data-start="1397" data-end="1472">l’eventuale <strong data-start="1409" data-end="1437">duplicazione del ristoro</strong> rispetto all’indennizzo richiesto.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1474" data-end="1743">In assenza di questa prova da parte dell’assicuratore, <strong data-start="1529" data-end="1600">non può essere automaticamente rigettata la domanda dell’assicurato</strong>. Il rifiuto di erogare l’indennizzo, fondato unicamente sulla possibilità astratta di un precedente risarcimento, non è giuridicamente valido.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1745" data-end="1774">3. Il ruolo del giudice</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1775" data-end="2150">La Cassazione ha ricordato che il giudice, in presenza di documentazione medica non generica, <strong data-start="1869" data-end="1928">non può rifiutare la CTU invocando la mancanza di prove</strong>, come avvenuto nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Milano. Inoltre, in base all’<strong data-start="2014" data-end="2066">art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione)</strong>, un fatto non contestato espressamente dalla controparte deve considerarsi provato.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1775" data-end="2150"><strong>Trattamento fiscale</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="299" data-end="729">Oltre alla distinzione giuridica tra indennizzo e risarcimento, è fondamentale comprendere le <strong data-start="393" data-end="417">implicazioni fiscali</strong> delle somme percepite a seguito di un sinistro. In alcuni casi, l’importo ricevuto <strong data-start="501" data-end="541">va dichiarato nel reddito imponibile</strong>, mentre in altri è <strong data-start="561" data-end="585">esente da tassazione</strong>. A stabilirlo sono sia le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sia l’interpretazione consolidata dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="731" data-end="784">1. Indennizzo assicurativo: imponibilità parziale</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="786" data-end="1047">L’indennizzo corrisposto da una polizza contro gli infortuni <strong data-start="847" data-end="886">è generalmente esente da tassazione</strong>, se si tratta di un contratto stipulato a <strong data-start="929" data-end="964">copertura di danni alla persona</strong> (invalidità permanente, inabilità temporanea, ecc.). Tuttavia, esistono eccezioni:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1049" data-end="1335">
<li data-start="1049" data-end="1200">
<p data-start="1051" data-end="1200">Se il premio della polizza è stato <strong data-start="1086" data-end="1109">dedotto fiscalmente</strong> (es. per polizze collettive aziendali), <strong data-start="1150" data-end="1199">l’indennizzo può concorrere a formare reddito</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1201" data-end="1335">
<p data-start="1203" data-end="1335">Se l’assicurazione ha <strong data-start="1225" data-end="1241">natura mista</strong> (es. una parte protezione e una parte investimento), solo una quota può risultare imponibile.</p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1337" data-end="1412">2. Risarcimento del danno: tassazione dipendente dalla natura del danno</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1414" data-end="1795">Il <strong data-start="1417" data-end="1456">risarcimento per danni patrimoniali</strong> (es. perdita di reddito, lucro cessante) <strong data-start="1498" data-end="1534">può essere soggetto a tassazione</strong> se sostituisce un reddito che, in condizioni normali, sarebbe stato imponibile. Ad esempio, se un lavoratore autonomo riceve un risarcimento per la perdita di parcelle causata da un incidente, tale somma <strong data-start="1739" data-end="1778">è considerata reddito professionale</strong> e va dichiarata.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1797" data-end="2074">Al contrario, il <strong data-start="1814" data-end="1857">risarcimento per danni non patrimoniali</strong> (come il danno biologico, morale o esistenziale) è <strong data-start="1909" data-end="1939">totalmente esente da IRPEF</strong>, secondo quanto previsto dall’art. 6 del TUIR e confermato da numerose risposte dell’Agenzia delle Entrate (es. risposta n. 428/2019).</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2076" data-end="2116">3. Attenzione alla doppia percezione</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2118" data-end="2408">Nel caso di cumulo tra indennizzo e risarcimento, se legittimo, il contribuente deve comunque <strong data-start="2212" data-end="2266">valutare la natura e la fonte delle somme ricevute</strong>, per evitare errori dichiarativi. Un&#8217;errata qualificazione fiscale può generare <strong data-start="2347" data-end="2407">sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2410" data-end="2600">Per questo, è sempre consigliabile confrontarsi con un commercialista esperto in materia assicurativa e tributaria, specie in caso di polizze aziendali o risarcimenti di elevato importo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2410" data-end="2600"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-32828 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/06/mano-che-posiziona-il-blocco-di-legno-per-rappresentare-la-crescita.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2410" data-end="2600"><strong>Strategie legali e fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="289" data-end="636">Gestire in modo corretto e strategico la combinazione tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno può generare <strong data-start="409" data-end="445">vantaggi economici significativi</strong>, purché si rispettino i vincoli normativi e si abbia chiarezza sulla natura delle somme ricevute. È qui che entrano in gioco <strong data-start="571" data-end="635">consulenza legale mirata e pianificazione fiscale preventiva</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="638" data-end="686">1. Analizzare la polizza in ogni dettaglio</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="687" data-end="1052">La prima mossa strategica è leggere con attenzione il <strong data-start="741" data-end="767">contratto assicurativo</strong>. Alcune polizze prevedono clausole che <strong data-start="807" data-end="844">limitano o escludono l’indennizzo</strong> in caso di risarcimento percepito da terzi, mentre altre possono ammettere un cumulo parziale. Conoscere questi dettagli aiuta a <strong data-start="974" data-end="999">prevenire contenziosi</strong> e a gestire con coerenza le richieste da presentare.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1054" data-end="1111">2. Documentare in modo completo e coerente il danno</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1112" data-end="1453">È essenziale raccogliere <strong data-start="1137" data-end="1208">documentazione medica, perizie tecniche, certificati e attestazioni</strong> che permettano di provare il danno subito in modo autonomo e inequivocabile, anche a prescindere da quanto risarcito dal terzo. Questo permette di <strong data-start="1356" data-end="1409">fondare legittimamente la richiesta di indennizzo</strong> e rafforza la posizione in eventuali cause.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1489">3. Separare le voci di danno</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1490" data-end="1851">Quando possibile, occorre strutturare la richiesta risarcitoria in <strong data-start="1557" data-end="1574">voci distinte</strong> (es. danno biologico, danno patrimoniale, danno esistenziale), in modo da <strong data-start="1649" data-end="1676">evitare sovrapposizioni</strong> con quanto previsto dalla polizza. Questa separazione può giustificare <strong data-start="1748" data-end="1771">un cumulo legittimo</strong> e ridurre il rischio che l’assicurazione eccepisca la duplicazione del ristoro.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1853" data-end="1910">4. Valutare con un commercialista l’impatto fiscale</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1911" data-end="2261">Una volta ottenuti indennizzo e/o risarcimento, è cruciale comprendere <strong data-start="1982" data-end="2017">quali importi vadano dichiarati</strong>, come e in quale sezione del modello Redditi o 730. Ad esempio, un risarcimento per lucro cessante potrebbe dover essere incluso nei redditi professionali, mentre un indennizzo per inabilità permanente potrebbe risultare <strong data-start="2239" data-end="2260">totalmente esente</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2263" data-end="2309">5. Ricorrere alla mediazione o arbitrato</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2310" data-end="2598">In caso di controversia con la compagnia assicurativa, la via giudiziale non è l’unica strada. <strong data-start="2405" data-end="2451">Mediazione civile e arbitrato assicurativo</strong> sono strumenti alternativi che permettono spesso di ottenere <strong data-start="2513" data-end="2562">soluzioni più rapide, economiche e flessibili</strong>, evitando il contenzioso ordinario.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="156" data-end="223"><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="225" data-end="638">Il rapporto tra <strong data-start="241" data-end="293">indennizzo assicurativo e risarcimento del danno</strong> non è solo una questione tecnica: coinvolge <strong data-start="338" data-end="362">diritti fondamentali</strong>, <strong data-start="364" data-end="399">tutela del patrimonio personale</strong> e <strong data-start="402" data-end="435">corretta gestione del rischio</strong>. Comprendere <strong data-start="449" data-end="496">quando è lecito cumulare le due prestazioni</strong> e quando invece si rischia una duplicazione indebita può fare la differenza tra una pratica ben gestita e una lunga controversia giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="640" data-end="696">Dalla giurisprudenza più recente emerge chiaramente che:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="698" data-end="1223">
<li data-start="698" data-end="791">
<p data-start="700" data-end="791">Il cumulo è vietato solo <strong data-start="725" data-end="790">quando le due prestazioni si sovrappongono sul medesimo danno</strong>;</p>
</li>
<li data-start="792" data-end="964">
<p data-start="794" data-end="964">È possibile cumulare <strong data-start="815" data-end="844">indennizzo e risarcimento</strong> se fanno riferimento a <strong data-start="868" data-end="904">diverse tipologie di pregiudizio</strong> o se la polizza non ha carattere strettamente indennitario;</p>
</li>
<li data-start="965" data-end="1100">
<p data-start="967" data-end="1100">L’assicurato deve provare il danno, ma è <strong data-start="1008" data-end="1099">l’assicuratore a dover dimostrare l’eventuale pagamento da parte del terzo responsabile</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1101" data-end="1223">
<p data-start="1103" data-end="1223">La corretta <strong data-start="1115" data-end="1141">qualificazione fiscale</strong> di quanto percepito è essenziale per evitare errori in dichiarazione dei redditi.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1225" data-end="1549">È quindi consigliabile, soprattutto nei casi complessi, <strong data-start="1281" data-end="1424">farsi assistere da un team composto da avvocati esperti in diritto assicurativo e da commercialisti specializzati in fiscalità dei sinistri</strong>. Solo così si può massimizzare il beneficio economico, evitare contestazioni future e agire nel pieno rispetto delle regole.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1551" data-end="1841">Ricordiamo infine che ogni contratto fa storia a sé: <strong data-start="1604" data-end="1639">non esistono soluzioni standard</strong>, ma strumenti giuridici da modulare sul caso concreto. Se hai subito un danno o hai dubbi sulla tua polizza, <strong data-start="1749" data-end="1841">chiedere consulenza prima di accettare una liquidazione è il miglior modo per tutelarti.</strong></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Indennizzo-assicurativo-e-risarcimento-danni-quando-si-possono-cumulare-davvero/">Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si possono cumulare davvero?</a> was first posted on Giugno 8, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>L’usura:  di che cosa si tratta e come è disciplinata?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-usura-di-che-cosa-si-tratta-e-come-e-disciplinata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 13:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[CODICE CIVILE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERESSI USURARI]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[USURA]]></category>
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					<description><![CDATA[Premessa. Nell’ambito della consulenza alle imprese, lo scrivente Avvocato si soffermerà su un fenomeno di rilievo tanto civilistico quanto penalistico: la fattispecie di usura. Usura: la definizione L’usura bancaria è una particolare forma di usura (reato previsto dall’art. 644 c.p. e modifiche apportate dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108) che consiste nell’erogazione di un credito [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-usura-di-che-cosa-si-tratta-e-come-e-disciplinata/">L’usura:  di che cosa si tratta e come è disciplinata?</a> was first posted on Novembre 10, 2023 at 2:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Premessa.</strong></h2>
<p>Nell’ambito della consulenza alle imprese, lo scrivente Avvocato si soffermerà su un fenomeno di rilievo tanto civilistico quanto penalistico: la fattispecie di usura.</p>
<h2><strong>Usura: la definizione</strong></h2>
<p>L’usura bancaria è una particolare forma di usura (reato previsto dall’<strong><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/22/dei-delitti-contro-il-patrimonio#art644">art. 644 c.p.</a></strong> e modifiche apportate dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108) che consiste nell’erogazione di un credito (mutuo, prestito personale) concesso da un istituto finanziario (banca, finanziaria) a fronte di un tasso di interesse superiore a quello legale cosiddetto tasso di interesse usurario la cui determinazione viene fatta tenendo conto <em>“delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”</em>.</p>
<h2><strong>La normativa di riferimento</strong></h2>
<p>La tematica degli <strong>interessi usurari</strong> è stata oggetto negli anni di rilevanti interventi legislativi (l. n. 108/1996, che ha modificato le previsioni normative penali e civili in materia, e <strong>L. n. 24/2001</strong>, di interpretazione autentica) nonché di significativi mutamenti giurisprudenziali (da ultimo Cass., Sez. Un., <strong><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/20/usura-sopravvenuta-sezioni-unite">n. 24675/2017</a></strong> e <strong><a href="https://www.altalex.com/documents/2018/06/26/commissione-di-massimo-scoperto-e-usura-le-sezioni-unite-risolvono-il-contrasto">n. 16303/2018</a></strong>).</p>
<p>Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, nonché dal d.l. 29.12.2000, n. 394, Interpretazione autentica della l. 7.3.1996, n. 108, convertito, con modificazioni, in <strong>l. 28.2.2001, n. 24</strong>. In particolare, la l. n. 108/1996, nel dichiarato intento di contrastare l’odioso fenomeno criminale dell’usura agevolandone la repressione e inasprendo le sanzioni civili e penali, ha provveduto a ridisegnare l’art. 644 c.p. e l’<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/18/del-mutuo#art1815"><strong>art. 1815 c.c.</strong> </a>Completano il quadro delle fonti normative le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia e i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che trimestralmente pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF (che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate).</p>
<h2><strong>Quando un tasso è usurario</strong></h2>
<p>Il legislatore, con il <strong>d.l. 29.12.2000, n. 394</strong> (c.d. Decreto “salva banche”), convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24, “Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”, ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, <strong>si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento</strong>» (art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001).</p>
<p>Per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. È convincimento diffuso che la l. n. 24/2001, di interpretazione autentica, trovi applicazione non soltanto al contratto di mutuo, ma a tutti i contratti di finanziamento. L’usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto (non configurabile <em>ex post</em>: c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell’insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari»: art. 1815, comma 2, c.c.). Se tale è l’assunto di fondo, la clausola contrattuale è illecita e viola l’art. 644 c.p. se il tasso pattuito per quell’onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarlo per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l’esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento.</p>
<h2><strong>L’usura nel codice penale: articolo 644 c.p. </strong></h2>
<p>L&#8217;<strong><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/22/dei-delitti-contro-il-patrimonio#art644">art. 644 c.p.</a></strong>, oltre a sanzionare «Chiunque &#8230; si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari» (comma 1), prevede un criterio obiettivo per la rilevazione dell’usurarietà dell’interesse: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 644, comma 3, c.p.). Tale limite, denominato anche “tasso-soglia”, è individuato, come detto, con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il quale «sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, l. n. 108/1996).</p>
<p>In sostanza, la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d’interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia. Di conseguenza, la norma di cui all’art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una articolata procedura amministrativa.</p>
<h2><strong>Usura e sanzioni: l’articolo 1815 c.c.</strong></h2>
<p>L’<strong>art. 1815, comma 2, c.c.</strong>, come riformulato dall’art. 4, l. n. 108/1996, dispone che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Tale drastica previsione &#8211; che evidentemente riguarda gli interessi usurari <em>ab origine</em>, ossia al momento della pattuizione del contratto di mutuo<em> &#8211; </em>costituisce una rilevante sanzione di tipo civilistico (taluni parlano di pena privata), essendo destinata ad incidere sulla natura del finanziamento, degradandolo d’imperio da oneroso a gratuito (nullità della clausola usuraria). Alla base di questa rigorosa scelta, il legislatore ha posto la duplice necessità di sanzionare drasticamente la pratica dell’usura nonché di conservare la validità del contratto di finanziamento, evitando la declaratoria di nullità totale dello stesso e quindi non gravando il soggetto finanziato dell’ulteriore onere di immediata restituzione dell’importo erogato.</p>
<p>La nullità della clausola sugli interessi usurari determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati. L’azione di ripetizione <em>ex</em><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/21/del-pagamento-dell-indebito#art2033"> <strong>art. 2033 c.c.</strong></a> degli interessi usurari si prescrive in dieci anni. La disposizione in commento (art. 1815, comma 2, c.c.) è generalmente ritenuto trovi applicazione a tutte le forme di finanziamento (e non solo al mutuo cui espressamente si riferisce). La Cassazione ha di recente evidenziato che l’art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell’<strong><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/18/del-mutuo#art1815">art. 1815, comma 2, c.c.</a></strong>, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano (<strong>Cass. n. 21470/2017</strong>).</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-usura-di-che-cosa-si-tratta-e-come-e-disciplinata/">L’usura:  di che cosa si tratta e come è disciplinata?</a> was first posted on Novembre 10, 2023 at 2:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>La simulazione: fenomeno giuridico nella disciplina del diritto privato e diritto societario</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-simulazione-fenomeno-giuridico-nella-disciplina-del-diritto-privato-e-diritto-societario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 16:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[accordo simulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[effetti per i creditori]]></category>
		<category><![CDATA[effetti tra le parti]]></category>
		<category><![CDATA[simulazione]]></category>
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					<description><![CDATA[La simulazione si ha quando le parti, d’accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall’interno volere. I motivi per cui le parti possono simulare una realtà diversa possono essere i più disparati: far apparire come altrui un bene che si vuole sottrarre ad azioni esecutive; motivi fiscali; stipulare una finta vendita per dissimulare una donazione onde evitare l’azione di riduzione.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-simulazione-fenomeno-giuridico-nella-disciplina-del-diritto-privato-e-diritto-societario/">La simulazione: fenomeno giuridico nella disciplina del diritto privato e diritto societario</a> was first posted on Novembre 4, 2023 at 5:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Premessa</h2>
<p>La simulazione si ha quando le parti, d’accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall’interno volere. I motivi per cui le parti possono simulare una realtà diversa possono essere i più disparati: far apparire come altrui un bene che si vuole sottrarre ad azioni esecutive; motivi fiscali; stipulare una finta vendita per dissimulare una donazione onde evitare l’azione di riduzione. Non sempre comunque la simulazione è preordinata a frodare i terzi o perlomeno a raggiungere fini illeciti; si fa l’esempio del contratto simulato stipulato ad pompam, oppure per motivi di riservatezza,<br />
Il negozio simulato infatti presenta aspetti assai singolari: abbiamo una realtà giuridica finta, quindi un inganno, a cui però il legislatore attribuisce effetti. Abbiamo cioè un negozio, abilitato dalla stessa legge a non produrre effetto alcuno (o produrne diversi) rispetto a quelli tipici. Il che pone all’interprete il seguente dilemma: il negozio simulato è illecito, e dunque il legislatore lo ha disciplinato unicamente in vista di determinati effetti? Oppure le parti, n<br />
Nell’ambito della loro autonomia privata, possono concludere contratti simulati dato che, in effetti, la stessa legge mostra di ritenerli meritevoli di tutela e li considera ammissibili (come è dimostrato dagli articoli 1414 e ss.)?</p>
<h2>Simulazione assoluta o relativa</h2>
<p>La simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno.<br />
È relativa quando pongono in essere un negozio diverso (ad esempio stipulano una compravendita ma in realtà vogliono una donazione).<br />
Se la simulazione è assoluta, dice l’articolo 1414, il contratto simulato non produce effetto tra le parti.<br />
Se la simulazione è relativa, invece, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.</p>
<h2>Simulazione totale o parziale</h2>
<p>A seconda che il negozio sia simulato per intero o parzialmente (cioè in un singolo elemento o solo in alcune parti, come la data il prezzo o i soggetti) la simulazione è totale o parziale.<br />
In realtà si è osservato che questa distinzione non ha pregio, perché la simulazione relativa è sempre, anche parziale; ad es. se io simulo una vendita, ma in realtà il negozio è una donazione, la simulazione attiene alla causa, cioè ad un elemento del contratto.</p>
<h2>Simulazione soggettiva e oggettiva</h2>
<p>La simulazione è oggettiva o soggettiva a seconda che sia simulato il soggetto del negozio o l’oggetto. La simulazione soggettiva prende il nome di interposizione di persona.<br />
Natura giuridica della simulazione<br />
La tesi del contrasto tra volontà e dichiarazione<br />
Secondo la tesi tradizionale il fenomeno della simulazione si spiega in termini di contrasto tra voluto e dichiarato. Le parti cioè pongono in essere un negozio diverso da quello apparente, valido per i terzi ma non tra di esse, al fine di ingannare, e quindi il nucleo del fenomeno simulatorio è ravvisabile in questa divergenza tra la volontà e la dichiarazione.<br />
Contro questa teoria si è detto che in realtà non c’è alcuna divergenza tra voluto e dichiarato; le parti pongono in essere una fattispecie complessa, ma che è realmente voluta, costituita due negozi aventi finalità differenti, ma comunque in linea con le finalità delle parti: il primo è il negozio dissimulato, voluto, e il secondo è il negozio volto a creare l’apparenza diversa. Si tratta di due negozi, ma non c’è alcun contrasto tra volontà e dichiarazione, perché ciascuno dei due negozi è voluto e ha una propria finalità ben precisa.</p>
<h2>Elementi essenziali e non essenziali</h2>
<p>La simulazione consta, quindi, di quattro elementi, di cui due essenziali e due eventuali.<br />
1) il negozio simulato (cioè il negozio che appare all’esterno;<br />
2) il negozio dissimulato (cioè quello interno, realmente voluto);<br />
3) l’accordo simulatorio o la volontà di simulare;<br />
4) una eventuale controdichiarazione.<br />
Per ciascuno di essi può darsi una ricostruzione differente, si che risulta poi impossibile spiegare in modo appagante tutto l’istituto, perché ciascuna di queste ricostruzioni si combina poi in modo differente con le altre, relative agli ulteriori elementi. In effetti le difficoltà teoriche nella ricostruzione dell’istituto sono tutte qui e i motivi per cui ancora non è stata trovata una sistemazione teorica all’istituto sono da rinvenire sono nella molteplicità degli elementi di cui si compone cui corrisponde una varietà di ricostruzioni dottrinali che numericamente sono elevate al quadrato.<br />
Inoltre, nel momento in cui si passa a spiegare il problema di fondo dell’istituto, e cioè come sia possibile che un contratto formalmente perfetto e completo in tutti i suoi elementi possa non avere effetto tra le parti, nascono visioni totalmente differenti, a seconda che si veda il fulcro dell’istituto nell’accordo, nella controdichiarazione o nel negozio simulato.<br />
Insomma, è solo per questo che molti autori sostengono che quello della natura giuridica e dell’essenza della simulazione è un problema ancora aperto, o, addirittura, rinunciano a prendere posizione.<br />
Non resta quindi che passare in rassegna i singoli elementi del negozio simulato e vedere per ognuno di essi lo stato del dibattito dottrinale.</p>
<h2>Il negozio simulato</h2>
<p>Il negozio simulato è quello apparente, cioè quello destinato ad avere effetti nei riguardi dei terzi.<br />
Secondo una prima teoria tale negozio sarebbe nullo tra le parti, ma produttivo di effetti nei riguardi del terzi. La nullità discenderebbe dalla mancanza di un elemento essenziale, salvo poi a discutere su quale sia questo elemento: la volontà, per alcuni autori, la causa, per altri.<br />
A tale teoria sono state mosse numerose obiezioni.<br />
Anzitutto si tratterebbe di una nullità anomala, perché non potrebbe pensarsi che un atto sia nullo tra le parti ma valido versi i terzi.<br />
In secondo luogo, al negozio simulato non manca alcun elemento essenziale, in quanto la volontà c’è, solo che è diretta a produrre effetti diversi; il negozio è in realtà perfetto e completo di tutti i suoi elementi ma, in virtù dell’accordo simulatorio che intercorre tra le parti, è destinato a non produrre alcun effetto. Si tratta di un fenomeno, cioè, che corrisponde in pieno alla volontà delle parti.<br />
In terzo luogo – ma si tratta di un’affermazione assolutamente discutibile – il fenomeno della simulazione non contrasterebbe con nessuno principio fondamentale dell’ordinamento, tale da giustificarne il vizio in termini di nullità.<br />
Infine il giudice non potrebbe rilevare d’ufficio la simulazione, essendo questo un compito che spetta alle parti.</p>
<h2>Il negozio dissimulato</h2>
<p>Il negozio dissimulato è quello reale, che le parti vogliono effettivamente.<br />
Ci si è chiesti quale forma debba rivestire il negozio dissimulato. la legge non è molto chiara al riguardo perché, nel momento in cui dice “ha effetto tra esse il negozio dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma” non si capisce se tali requisiti vadano riferiti al negozio simulato o a quello dissimulato.<br />
I requisiti di forma, sono quelli che la legge prescrive per la validità del contratto.<br />
I requisiti di sostanza sono anzitutto gli effetti (reali o obbligatori, ad esempio) nonché quelli attinenti al contenuto, cioè i requisiti di possibilità, determinatezza, liceità. Altri autori hanno detto che la medesimezza dei requisiti di sostanza ricorrerebbe quando ci sia una “corrispondenza almeno parziale del precetto del negozio simulato col regolamento di interessi occultamente disposto” (Betti).<br />
Quindi, ad esempio, le parti non potrebbero concludere una vendita che dissimula una locazione, perché i requisiti di sostanza sono diversi, l’uno avendo effetti reali e l’altro effetti obbligatori. Né una vendita di cosa futura potrebbe dissimulare una donazione, dal momento che la donazione non può avere ad oggetto beni futuri.<br />
Anche se qualche autore, come Carresi, sostiene che tali requisiti debbano essere presenti nel negozio dissimulato, è preferibile l’opinione che ritiene che essi debbano riferirsi al negozio simulato anche perché, nell’esempio della donazione simulata mediante una finta vendita, sembra assurdo pretendere che il negozio occulto (cioè la donazione) debba essere redatta con una controdichiarazione nelle forme prescritte per legge, attesa la pubblicità che è richiesta per l’atto pubblico.<br />
I requisiti di forma e sostanza andrebbero quindi riferiti al negozio simulato, il quale contiene quello dissimulato.<br />
In realtà a noi sembra che questo sia un falso problema. Il negozio e il contronegozio, infatti, saranno di regola contenuti nello stessi documento e quindi i requisiti di forma e sostanza di cui parla la legge saranno sempre presenti in entrambi i negozi.</p>
<h2>L’accordo simulatorio</h2>
<p>L’accordo simulatorio consiste nell’intesa tra le parti mirante a far divergere la realtà dall’apparenza.<br />
L’accordo simulatorio non va confuso con il negozio dissimulato. Tra accordo simulatorio e negozio dissimulato passa la stessa differenza che c’è tra la nozione di contratto e quella di accordo tra le parti (articolo 1321). Come le parti di un contratto qualsiasi prima raggiungono un accordo e poi lo trasfondono nel documento contrattuale, si che risultano distinti l’accordo (antecedente) e il contratto (successivo), così le parti della simulazione devono in precedenza accordarsi su esso. L’accordo simulatorio cioè da origine al negozio dissimulato e si esternerà in quest’ultimo, senza però confondersi con esso.</p>
<h2>Effetti tra le parti</h2>
<p>In caso di simulazione assoluta il contratto non ha effetto tra le parti, e la situazione giuridica rimane immutata.<br />
In caso di simulazione relativa, invece, tra le parti produce effetto il contratto dissimulato.<br />
Ci si domanda se il contratto simulato, che, come abbiamo detto, è viziato, possa essere convalidato. La risposta, ovviamente, deriva dalla diversa ricostruzione che si accoglie in ordine al vizio da cui è affetto il negozio simulato; propendono per la tesi positiva coloro che vi ravvisano una forma di annullabilità, o di inefficacia mentre propendono per l’opinione negativa coloro che vi ravvisano una nullità o addirittura l’inesistenza.<br />
La giurisprudenza invece è sempre stata per l’opinione negativa.<br />
Tuttavia a noi sembra che la questione sia in questo modo mal impostata. A parte infatti il non secondario rilievo che, anche a voler accogliere la teoria della nullità, questa si atteggia in modo differente dagli altri casi di nullità previsti dal codice, e non trova il suo fondamento nell’interesse pubblico, c’è da dire che se la nullità discende dall’avere le parti stipulato un secondo contratto (quello dissimulato) che toglie efficacia al primo, allora per dare vita al negozio apparente è sufficiente porre nel nulla quello dissimulato. Il Bianca, infatti, sostiene che può rendersi efficace un negozio simulato revocando quello dissimulato.</p>
<h2>Effetti rispetto ai terzi</h2>
<p>Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall’articolo 1415: La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.<br />
In altre parole:<br />
• i terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, cioè dal simulato acquirente, non possono essere pregiudicati dalla simulazione; nei loro confronti vale cioè l’apparenza rispetto alla realtà;<br />
• i terzi che acquistano in buona fede dal simulato alienante faranno valere la simulazione, che non può essere opposta loro; nei loro confronti vale quindi la realtà e non l’apparenza;<br />
• nel conflitto tra terzi che hanno acquistato diritti dal simulato acquirente e terzi che hanno acquistato dal simulato alienante, prevalgono i primi; vale a dire che in tal caso torna a prevalere l’apparenza, per l’esigenza di evitare che la simulazione possa pregiudicare la certezza nella circolazione del diritti;<br />
• se però la trascrizione dell’acquisto è effettuata dopo la trascrizione della domanda di simulazione, allora il terzo perde il diritto acquistato; prevale<br />
Terzi sono coloro che sono estranei all’accordo simulatorio. Saranno terzi quindi gli aventi causa a titolo particolare dal simulato acquirente ma non quelli a titolo universale.<br />
Rispetto a questi ultimi produce effetto il contratto simulato. Va ricordato però che il legittimario leso nella quota di legittima da un atto posto in essere dal de cuius non è considerato parte ma terzo.</p>
<h2>Effetti rispetto ai creditori</h2>
<p>Quanto ai creditori, una prima regola è quella valevole in generale per qualunque terzo, cioè che i creditori del titolare apparente non subiscono danni dalla simulazione.<br />
Nel conflitto tra un avente causa dal simulato alienante in buona fede e dal simulato acquirente prevale il primo.<br />
Il creditore privilegiato è parificato ad un avente causa. I conflitti si risolvono in base alla regola della trascrizione.<br />
Nel conflitto tra un creditore del simulato alienante e uno del simulato acquirente occorre vedere quando è sorto il credito;<br />
a) se è sorto prima della simulazione prevale il creditore del simulato alienante.<br />
b) Se il credito è sorto posteriormente alla stipula dell’atto prevale il creditore del simulato acquirente se questi ha trascritto la sua domanda prima della trascrizione del pignoramento da parte del creditore del simulato acquirente.<br />
c) Se il creditore del simulato acquirente ha un privilegio speciale prevale sul creditore del simulato alienante.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-simulazione-fenomeno-giuridico-nella-disciplina-del-diritto-privato-e-diritto-societario/">La simulazione: fenomeno giuridico nella disciplina del diritto privato e diritto societario</a> was first posted on Novembre 4, 2023 at 5:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Le sedi nelle associazioni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-sedi-nelle-associazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 04:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura sede operativa associazione]]></category>
		<category><![CDATA[sede legale e sede operativa]]></category>
		<category><![CDATA[sedi associazione e portata nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[Tipologie e adempimenti per assumere carattere nazionale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-sedi-nelle-associazioni/">Le sedi nelle associazioni</a> was first posted on Aprile 11, 2022 at 6:39 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune definizioni per fare chiarezza sulle sedi di un’associazione: che impatto ha il loro numero sullo statuto e sulla portata nazionale?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sede legale e sede operativa</h2>
<p>La sede legale dell&#8217;associazione è quella inserita nell&#8217;atto costitutivo, nello statuto e nel certificato di attribuzione del Codice Fiscale.</p>
<p>Per modificare la sede legale è necessario indire un&#8217;assemblea straordinaria dei soci, a cui solitamente devono partecipare almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.</p>
<p>I rappresentati dell&#8217;associazione dovranno poi comunicare la modifica all&#8217;Agenzia delle Entrate, tramite l&#8217;aggiornamento del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e della eventuale partita Iva. La modifica dovrà essere poi comunicata, eventualmente, ai registri speciali a cui l&#8217;associazione è iscritta (anagrafe onlus, registro CONI, registro associazioni di volontariato, APS ecc).</p>
<p>Poiché l’indirizzo della sede legale dell&#8217;associazione è un&#8217;informazione fondamentale, che risulta dagli atti associativi, si consiglia di registrare almeno il verbale di assemblea che modifica la sede ( tramite la procedura &#8220;Registrazione atti privati&#8221; presso un qualsiasi ufficio provinciale dell&#8217;Agenzia delle Entrate).</p>
<p>Si precisa che il mutamento dell’indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso Comune comporta l’obbligo di modifica statutaria, nel caso in cui l’indirizzo (via, piazza, eccetera) sia indicato in Statuto. Pertanto, in questo caso l’Ente deve procedere ad un’istanza di modifiche allo Statuto</p>
<p>L&#8217;obbligo di modifica non sussiste nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell&#8217;ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l&#8217;indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: &#8220;Il trasferimento della sede legale nell&#8217;ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria&#8221;.</p>
<p>La sede operativa è invece il luogo dove l&#8217;associazione svolge la sua attività e può non coincidere con la sede legale. Solitamente le associazioni, se non sono sottoposte a particolari limitazioni, possono avere anche più sedi operative, diffuse sul territorio.</p>
<p>è possibile aprire contestualmente e progressivamente, sedi o sezioni operative (articolazioni della stessa ed unica associazione), senza conferire a queste autonomia giuridica, bensì solo autonomia operativa. Quindi, non c&#8217;é la necessità di costituire altre associazioni autonome per le quali sarebbe opportuno stabilire un adeguato modello di governance per creare un legame stretto con la &#8216;casa madre&#8217;.</p>
<p>Modificare o cambiare sedi operative non comporta alcun procedimento burocratico, ma solo il deposito presso l’Agenzia delle entrate, di un apposito modulo nel quale specificare gli indirizzi delle sedi secondarie.</p>
<p>Si tratta del modello AA 5/6 oppure il modello AA 7/10. Il primo è previsto per l’ente sprovvisto di partita Iva, il modulo AA7/10 per l’associazione che ne sia dotata.</p>
<p>Si segnala che, per le associazioni iscritte al Rea, sarà necessario comunicare l’apertura delle unità locali (indirizzo e attività in esse svolta) presso la Camera di Commercio, sia della provincia in cui l’associazione ha sede legale, sia della provincia in cui sarà aperta l’unità locale.</p>
<p>Sono iscrivibili al Rea tutte quelle associazioni e fondazione che svolgono un&#8217;attività economica commerciale in via non prevalente rispetto allo scopo principale. Qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o prevalente, mentre l&#8217;attività destinata al raggiungimento degli scopi ideali del soggetto è secondaria, scatta l&#8217;obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese, secondo le normative previste dagli appositi articoli del Codice Civile.<br />
Per l&#8217;iscrizione al Rea occorre iniziare un&#8217;attività economica avente le caratteristiche indicate e inoltre, l&#8217;attività economica deve essere esercitata nei confronti dei terzi e non nei confronti dei propri soci, in via continuativa e non occasionale.</p>
<h2></h2>
<h2>Quante sedi operative per assumere carattere nazionale?</h2>
<p>Per assumere il carattere nazionale, la legge non impone un numero minimo necessario di sedi operative (esistente, invece, per le APS che devono avere sedi in minimo 5 regioni e in 20 province), né richiede la personalità giuridica.</p>
<p>Portata nazionale e personalità giuridica sono due scelte indipendenti.</p>
<p>Presso le Prefetture avviene il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni con dati requisiti patrimoniali e sedi operative effettive, purchè fuori regione. è irrilevante il loro numero.</p>
<p>Invece, la personalità giuridica dovrà essere riconosciuta tramite iscrizione nel registro tenuto dalla Regione qualora l’associazione intenda aprire ulteriori sedi operative ma all’interno della stessa Regione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-sedi-nelle-associazioni/">Le sedi nelle associazioni</a> was first posted on Aprile 11, 2022 at 6:39 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da &#8220;coronavirus&#8221; occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni. </p>
<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:</p>
<p>·        la causa violenta;</p>
<p>·        la lesione;</p>
<p>·        l’occasione di lavoro. </p>
<p>Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. </p>
<p>L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale. </p>
<p>Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. </p>
<p>Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi. </p>
<p>La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria. </p>
<p>Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro. </p>
<p>L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie. </p>
<p>Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. </p>
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		<title>La naspi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi della Naspi in merito al campo di applicazione, alla  durata, all’importo dell’indennità e come viene  calcolata.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-naspi/">La naspi</a> was first posted on Febbraio 22, 2019 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 38 della costituzione stabilisce il diritto per il lavoratore ad avere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso (tra gli altri) di disoccupazione involontaria; il legislatore prevede quindi una forma di tutela nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi senza lavoro e di conseguenza privo delle fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. </p>
<p>La naspi </p>
<p>Analisi della Naspi in merito al campo di applicazione, alla  durata, all’importo dell’indennità e come viene calcolata. </p>
<p>L’articolo 38 della costituzione stabilisce il diritto per il lavoratore ad avere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso (tra gli altri) di disoccupazione involontaria; il legislatore prevede quindi una forma di tutela nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi senza lavoro e di conseguenza privo delle fonti di sostentamento per sé e per la sua famiglia. </p>
<p>Dal 01. 05. 2018 per effetto del d. Lgs 22/2015 di attuazione del Jobs Act, opera la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego la cd NASPI, che ha sostituito l’ASPI e la mini Aspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatasi dalla predetta data; anche questa forma assicurativa fa capo all’INPS nell’ambito della Gestione delle prestazioni temporanee. </p>
<p>L’ASPI prima e ora la NASPI prendono il posto delle principale indennità per la copertura della perdita economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro: in particolare la NASPI sostituisce a tutti gli effetti:</p>
<p>·         la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;</p>
<p>·         la disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;</p>
<p>·         la disoccupazione speciale edile;</p>
<p>·         la mobilità. </p>
<p>IL CAMPO DI APPLICAZIONE</p>
<p>La NASPI interviene nei casi di disoccupazione, cioè di cessazione del rapporto di lavoro, che comporta lo stato di disoccupazione del soggetto interessato: essa interviene in tutti i casi di licenziamento sia individuale, compresi anche i casi di licenziamento disciplinare, che collettivo. La NASPI resta invece esclusa nei casi di licenziamento per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) ad eccezione delle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino). </p>
<p>Sono considerate dimissioni per giusta causa le dimissioni determinate da:</p>
<p>·         mancato pagamento della retribuzione;</p>
<p>·         aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;</p>
<p>·         modifiche che comportano un peggioramento delle condizioni lavorative;</p>
<p>·         dal cd mobbing;</p>
<p>·         dalle rilevanti variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessazione a terzi dell’azienda;</p>
<p>·         dal trasferimento immotivato ( spostamento del lavoratore da una sede all’altra, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive);</p>
<p>·         dal comportamento ingiurioso posto in essere nei confronti del lavoratore da parte del suo superiore gerarchico. </p>
<p>La NASPI interviene anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:</p>
<p>·         accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica cd. Agevolata propostagli dal datore di lavoro;</p>
<p>·         esito positivo della conciliazione obbligatoria prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;</p>
<p>·         rifiuto del dipendente al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda che però dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;</p>
<p>La NASPI si applica alla generalità dei settori produttivi e comprende tutti i lavoratori subordinati sia con un contratto a tempo indeterminato, sia con un contratto a termine compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che hanno stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata; sono invece esclusi i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e gli operai agricoli assunti a tempo determinato od indeterminato che continuano a beneficiare della disoccupazione agricola anche speciale. </p>
<p>I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI</p>
<p>Per poter accedere alla NASPI ci sono alcuni requisiti importanti che devono essere soddisfatti:</p>
<p>·         stato di disoccupazione involontario che deriva dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro; la presentazione della domanda per la NASPI, equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e viene trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;</p>
<p>·         almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione. Oltre ai contributi obbligatori sono considerati utili anche i contributi figurativi per maternità obbligatoria, per congedo parentale in caso di assenza per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare; non sono considerati utili invece i periodi di malattia o infortunio sul lavoro nel caso in cui non ci sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, CIG e CIGS a zero ore e  periodi di aspettativa per motivi politici o sindacali;</p>
<p>·         almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione; ci sono però dei casi in cui l’arco dei 30 giorni può essere ampliato come in caso di malattia ed infortunio sul lavoro, CIG CIGS a zero ore, assenza per congedi o permessi 104 , congedo obbligatorio di maternità, congedo parentale periodi di assenza per maternità obbligatoria. </p>
<p>LA MISURA DELL’INDENNITA’</p>
<p>Una volta che si sono verificati i presupposti oggettivi (stato di disoccupazione) e soggettivi (requisito contributivo e lavorativo), la NASPI eroga un’apposita indennità mensile; durante questo periodo al disoccupato spetta la contribuzione figurativa con determinate limitazioni di computo. L’importo dell’indennità su base mensile, varia a seconda che la retribuzione mensile sia inferiore o superiore ad una certa soglia, soggetta a rivalutazione annuale; per il 20190 in particolare è previsto che in caso di retribuzione pari od inferiore a € 1. 221,24 l’importo dell’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media mensile, se invece la retribuzione è superiore a 1. 221,24 l’indennità sarà pari al 75% di tale importo più una somma pari al 25% del differenziale  tra la retribuzione media mensile e il predetto importo; in ogni caso l’importo della NASPI non potrà superare € 1. 328,76 al mese. In ogni caso a partire dal 91 giorno l’importo di riduce del 3% ogni mese. </p>
<p>La retribuzione mensile da prendere in considerazione è quella imponibile ai fini previdenziale degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. </p>
<p>La NASPI generalmente viene corrisposta mensilmente ma il lavoratore avrà la possibilità di scegliere che gli venga erogata in un’unica rata: egli potrà richiedere che il trattamento NASPI spettante e non ancora erogato a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa o di un’impresa individuale; se però in seguito il lavoratore instaura un rapporto di lavoro prima della scadenza della NASPI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. </p>
<p>LA DURATA DELL’INDENNITA’</p>
<p>La durata della NASPI dipende dall’anzianità lavorativa del soggetto interessato ed è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione degli ultimi 4  anni; la durata dell’indennità erogata nell’ambito della NASPI, dipende dalla contribuzione maturata dal lavoratore nei 4 anni che precedono la perdita dell’occupazione, esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di prestazioni di disoccupazione: ad esempio un lavoratore che ha lavorato continuativamente per 4 anni ha diritto a due anni di disoccupazione (104 settimane). </p>
<p>LA PROCEDURA E LA DECORRENZA </p>
<p>L’indennità di disoccupazione è concessa su domanda dell’interessato da presentare per via telematica, a pena di decadenza, all’INPS, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’indennità sarà corrisposta:</p>
<p>·         dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;</p>
<p>·         dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda nel caso in cui questa venga presentata successivamente all’ottavo giorno. </p>
<p>Nel caso in cui venga impugnato il recesso datoriale o in caso di vertenza sindacale, la decorrenza della NASPI può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, fermo restando la necessità della sua verifica una volta emesso il verdetto definitivo. </p>
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		<title>La legge di bilancio 2019</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 16:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
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					<description><![CDATA[Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-legge-di-bilancio-2019/">La legge di bilancio 2019</a> was first posted on Gennaio 24, 2019 at 5:43 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio è sicuramente uno dei momenti economici più importanti per il bilancio di un paese perché è la manovra dalla quale dipendono i conti pubblici per l’anno che verrà e gli obiettivi finanziari da perseguire per i prossimi tre anni; in attesa dei decreti attuativi, il testo definitivo della legge di bilancio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. </p>
<p>La legge di bilancio 2019</p>
<p>Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2019</p>
<p>La legge di bilancio è sicuramente uno dei momenti economici più importanti per il bilancio di un paese perché è la manovra dalla quale dipendono i conti pubblici per l’anno che verrà e gli obiettivi finanziari da perseguire per i prossimi tre anni; in attesa dei decreti attuativi, il testo definitivo della legge di bilancio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. </p>
<p>La legge di bilancio insieme al Def 2019 è il più importante strumento economico con il quale l’Italia o un altro paese provvede a definire gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per i successivi 3 anni: lo stato italiano grazie alla manovra di bilancio provvede ad attuare gli obiettivi fissati all’interno del Def (documento economico e delle finanze); una volta approvato il Def si passa alla Manovra che ha tempi e modalità prestabilite dalla legge o dovrà essere presentata attraverso un apposito disegno di legge in parlamento entro un termine ben preciso e cioè entro il 15 ottobre di ogni anno ossia entro un mese dalla presentazione del Def. </p>
<p>La legge di bilancio 2019 contiene 108 articoli che hanno introdotto importanti novità in diversi ambiti, è quindi un contenitore abbastanza complesso che comprende diverse misure. </p>
<p>Una delle novità introdotte è sicuramente quella relativa alle pensioni e alla quota 100, anche se in realtà all’interno della manovra non è tecnicamente previsto un provvedimento, ma la manovra stabilisce i fondi a disposizione: si potrà andare a pensione con 38 anni di contributi e minimo 62 anni di età; questa disposizione resta in vigore in via sperimentale per tre anni e gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive delle medesima che sono gestite dall’INPS nonché dalla gestione separata, possono andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contributi. </p>
<p>Con la legge di bilancio viene prorogata la misura &#8220;Opzione donna&#8221; che consente alle lavoratrici di andare in pensione a 57/58 anni di età (più gli adeguamenti con le aspettative di vita) e 35 anni di contributi</p>
<p>In riferimento alle pensioni d’oro, a seconda dell’importo dell’assegno, ci potranno essere dei tagli fino al 40% (al momento fissati al 25 %), con cinque aliquote partendo da chi percepisce 100. 000 € lordi all’anno; al contrario invece i pensionati che soddisfano determinati requisiti legati al reddito possono beneficiare di un’integrazione del minimo della pensione fino al raggiungimento di€ 780,00. </p>
<p>Anche il provvedimento relativo al reddito di cittadinanza non è presente in manovra ma è stato oggetto di un apposito decreto, nella manovra sono stati inseriti i fondi a disposizione che saranno pari ad € 7,1 miliardi compresi i soldi per i centri per l’impiego. Il contributo mensile di € 780,00 potrà crescere in base alla composizione della famiglia con l’importo che verrà caricato sul bancomat e verranno monitorati gli acquisti; ci sarà l’obbligo di frequenza a corsi di formazione e di accettare una delle prime tre offerte di lavoro. L’erogazione dovrebbe iniziare ad aprile dopo la riforma dei centri per l’impiego. </p>
<p>Per le famiglie sono stati stanziati 100 milioni anche per cercare di contrastare il calo demografico ed è stato prorogato il bonus bebè con un aumento del 20% dell’importo per ogni figlio successivo al primo; inoltre per 20 anni vengono concessi gratuitamente terreni nelle famiglie in cui nasce il terzo figlio e per chi acquisterà la prima casa in vicinanza dei terreni è previsto un mutuo fino a 200. 000 euro a tasso zero. Sono state raddoppiate le detrazioni per i figli con disabilità da 400 a 800 €;</p>
<p>Un altro aspetto della legge di bilancio riguarda la pace fiscale e il saldo a stralcio  per i contribuenti in difficoltà economica: c’è infatti la possibilità di cancellare i debiti fiscali e contributivi affidati all’agenzia delle entrate e riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: il requisito è la grave situazione economica del nucleo familiare misurabile con un ISEE inferiore a 20. 000€. : spetta alle persone fisiche anche titolari di impresa individuale, per i contributi omessi alle casse professionali ed alla gesione lavoratori autonomi Inps. Si potrà pagare solo il capitale e gli interessi nella misura del:</p>
<p>·         16% se l’ISEE è inferiore a 8500€;</p>
<p>·         20% se l’indicatore ISEE è superiore a 8500 ma inferiore a 12500€;</p>
<p>·         35% se l’ISEE è supriore a 12500€. </p>
<p> </p>
<p>Verranno inoltre rottamate le cartelle esattoriali, senza pagare interessi e sanzioni con la previsione di una rateizzazione fino a 10 rate in 5 anni e verrà abolita la norma che prevedeva il carcere per i grandi evasori fiscali; verranno inoltre cancellate le multe e tasse non pagate (compreso il bollo auto) di importi inferiori ad € 1000,00 riferite la periodo 2000-2010. </p>
<p>Le aliquote iva rimangono invariate mentre con riferimento alla flat tax, per i contribuenti con partita iva che esercitano attività d’impresa arti e professioni potranno pagare il 15% delle imposta sino ad un reddito non superiore a 65. 000 €. </p>
<p>Per la ristrutturazione della casa per il 2019 è previsto:</p>
<p>·         un bonus del 50% per la ruistrutturazione degli immobili da dividere in 10 quote annuali;</p>
<p>·         bonus mobili fino al 50% fino al 2019;</p>
<p>·         ecobonus del 50% oer ka sostituzione degli infissi, schermate solari, impianti di climatizzazione inveranli;</p>
<p>·         ecobonus del 50% per le caldaie a condensazione e le riqualificazione totale degli edifici e le coibentazioni. </p>
<p> </p>
<p>Dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica per i primi sei mesi non sono previste sanzioni e sono previste anche semplificazioni come la possibilità di emissione entro 10 giorni dalla data dell’operazione; è stata inoltre prorogata la riduzione del canone RAI a € 90,00 anche per gli anni successivi al 2018.   Per chi, tra il 2019 e il 2021, acquista un’auto elettrica o a basse emissioni con un costo inferiore ai 45. 000 € ci sarà un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi. </p>
<p>Per chi produce pane, creakers con saccarosio, grassi ed olio alimentari industriali, cereali interi o in granelle e semi, erbe aromatiche e spezie è prevista un’iva agevolata. Aumentato da 10. 000 a 15. 000 il tetto massimo per l’uso del contante da parte di turisti anche cittadini UE e per i trasferimenti di denaro effettuati con Money transfer verso paesi fuori dall’Unione Europea, la tassa sarà dell’1,5 %. </p>
<p>è prevista una detassazione per le sigarette elettroniche e per i metri quadrati di ombra degli ombrelloni presenti negli stabilimenti balneari; ci sarà il prelievo del 3% dell’ammontare dei ricavi tassabili delle imprese che vendono online e in Liguria ci sarà un aumento di 5 centesimi al litro per la benzina. </p>
<p>L&#8217;ires invece subisce un taglio dal 24 % al 15% in riferimento agli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e l’occupazione stabile; per i nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni, è prevista una flat tax del 21% sui nuovi contratti d’affitto anche commerciali. </p>
<p>Le imprese che riducono l’inquinamento usando tecniche di produzione con minori emissioni avranno degli incentivi fiscali; le vittime delle crisi bancarie verranno risarcite grazie allo stanziamento di un fondo pari ad 1,5 miliardi ( è stato ampliato di ben 14 volte rispetto a prima)</p>
<p>Il Governo ha stanziato inoltre 500 milioni per un grande piano di assunzione di poliziotti, magistrati e personale amministrativo in modo da poter assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza, processi civili più rapidi ed una pubblica amministrazione più efficiente. </p>
<p>Un‘altra misura importante riguarda la riduzione delle liste d’attesa sanitarie grazie allo stanziamento di un fondo da 50 milioni per le regioni; con l’istituzione del centro unico di prenotazione (CUP) digitale nazionale, si potrà monitorare quando effettivamente sono stati presi gli appuntamenti in modo da evitare possibili episodi di indebito avanzamento delle liste d’attesa; inoltre sono stati stanziati 284 milioni per i rinnovi contrattuali di tutto il personale del servizio sanitario nazionale e altri 505 milioni saranno attribuiti alle regioni per le spese farmaceutiche. Viene abolito inoltre il numero chiuso nelle facoltà di medicina permettendo così a tutti di poter acceder agli studi. </p>
<p>è prevista la decontribuzione per chi assume al sud giovani under 35 o con più di 35 anni di età ma disoccupati da almeno 6 mesi, è prevista inoltre la proroga dell’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità elevandolo dal 50 al 100% per le categorie sopracitate. </p>
<p>Per chi assume laureati under 30 o dottori di ricerca under 34 con carriere univeristarie eccellenti è previsto l’esonero dai contributi per un anno e con un tetto di 8000€, eccezion fatta per premi e contributi inail, a tal proposito le tariffe Inail sono state ridotte. </p>
<p>Un autotrasportatore under 35 assunto a tempo indeterminato, potrà ottenere dal datore di lavoroun rimborso pari al 50% dei costi sostenuti per il conseguimento della patenti e delle abilitazioni; inoltre sono stati stanziati 4,2 miliardi nel prossimo triennio per il rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione. </p>
<p>Per il 2019 è stato prorogato il credito d’imposta per attività di formazione 4. 0: il bonus avrà un tetto annuale di 300. 000€ e sarà distribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute nei confronti delle piccole imprese, del 40% per le medie imprese e per le grandi imprese ci sarà un limite annuale di 200. 000 e nella misura del 30%; nei prossimi tre anni saranno inoltre assunti  1000 nuovi ispettori del lavoro e circa 4000 sono le assunzioni previste nei centri per l’impiego. Sono stai invece ridotti gli incentivi per l’apprendistato a 5 milioni contro i 15,8 milioni previsti dalla precedente manovra per il 2019. </p>
<p>La legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. </p>
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		<title>IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-trasferimento-dazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 17:09:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Analisi delle fattispecie disciplinata dall’articolo 1112 del codice civile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-trasferimento-dazienda/">IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</a> was first posted on Gennaio 23, 2019 at 6:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il legislatore disciplina il trasferimento d’azienda grazie all’articolo 2112 del codice civile la cui funzione è quella di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di cambiamenti nella titolarità dell’impresa e passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; la norma ha come scopo quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro in atto presso l’azienda interessata al trasferimento e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi al rapporto di lavoro. </p>
<p>IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</p>
<p>Analisi delle fattispecie disciplinata dall’articolo 1112 del codice civile</p>
<p>Il legislatore disciplina il trasferimento d’azienda grazie all’articolo 2112 del codice civile la cui funzione è quella di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di cambiamenti nella titolarità dell’impresa e passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; la norma ha come scopo quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro in atto presso l’azienda interessata al trasferimento e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi al rapporto di lavoro. </p>
<p>Un’ulteriore finalità perseguita dal legislatore è quella di impedire fraudolente cessioni d’azienda che magari possono essere realizzate per un interesse diverso da quello economico o commerciale dichiarato e cioè per consentire l’esclusione dei lavoratori eccedenti attraverso il passaggio immediato della titolarità dei rapporti di lavoro in capo ad un altro datore di lavoro senza il loro consenso; con il trasferimento d’azienda si configura una forma di successione nel contratto di lavoro che, a differenza della cessione di contratto, non richiede il consenso dei lavoratori. </p>
<p>La tutela viene estesa:</p>
<p>·         a qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o a fusione comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica, organizzata con o senza scopo di lucro che preesiste al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità;</p>
<p>·         alle ipotesi in cui oggetto del trasferimento è solo una parte d’azienda (ramo) dotata di autonomia funzionale e riconosciuta come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento. </p>
<p>Il lavoratore in caso di trasferimento d’azienda avrà le seguenti garanzie:</p>
<p>·         il rapporto di lavoro continuerà con il nuovo titolare dell’azienda;</p>
<p>·         il lavoratore mantiene i diritti già maturati, come l’anzianità di servizio e il diritto alla percezione della retribuzione non ancora corrisposte;</p>
<p>·         esiste una responsabilità solidale del cedente e del cessionario a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati dal lavoratore durante il trasferimento ( in caso di cessione di ramo d’azienda e di contemporaneo contratto d’appalto che ha ad oggetto la stessa parte dell’azienda, cedente e cessionario assumono anche la posizione di appaltante e appaltatore e sono soggetti al regime di responsabilità solidale);</p>
<p>·         il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi che possono essere applicati dall’impresa del cessionario;</p>
<p>·         il trasferimento d’azienda non costituisce un giustificato motivo di licenziamento ma resta comunque ferma la facoltà del cedente e cessionario di esercitare il recesso secondo la normativa vigente;</p>
<p>·         il lavoratore, nei tre mesi successivi al trasferimento, potrà rassegnare le sue dimissioni se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica (recesso per giusta causa):</p>
<p>·         il lavoratore potrà impugnare il trasferimento d’azienda con le modalità e i termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento. </p>
<p>Nelle aziende con più di 15 dipendenti in caso di trasferimento d’azienda è necessario attivare la procedura sindacale prevista dall’articolo 47 della legge 428/1990; il cedente ed il cessionario dovranno dare la comunicazione scritta del trasferimento alle RSU o RSA, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento almeno 25 giorni prima che venga perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti. </p>
<p>La comunicazione dovrà indicare:</p>
<p>·         data e motivi del trasferimento;</p>
<p>·         le conseguenze giuridiche, economiche e sociali e le eventuali misure per i lavoratori. </p>
<p>Se le rappresentanze sindacali o i sindacati di categoria ne fanno richiesta per iscritto entro i termini tassativi, il cedente e cessionario sono tenuti ad avviare entro termini brevi e tassativi, un esame congiunto della situazione con le forze sindacali richiedenti; la consultazione terminerà nel momento in cui, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. </p>
<p>Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario, dell’obbligo di comunicazione e di avvio dell’esame, rappresenta una condotta antisindacale. </p>
<p>La disciplina prevista dall’articolo 2112 del codice civile può essere derogata solo nelle ipotesi previste dal legislatore all’articolo 47 comma 4 bis e 5 della L. 428/1990: la derogabilità è ammessa perché la situazione di crisi dell’azienda interessata al trasferimento è tale da far prevalere, rispetto alla disciplina garantista dell’articolo 2112 c. C. , l’obiettivo della salvezza dell’impresa ed in particolare:</p>
<p>·         per le aziende nelle quali è stato accertato lo stato di crisi aziendale o in amministrazione straordinaria in caso di continuazione dell’attività o per le quali ci sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’articolo 2112 c. C. Trova applicazione con le limitazioni previste dall’accordo che stabilisce il mantenimento anche parziale dell’occupazione;</p>
<p>·         per le imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o nel caso in cui l’amministrazione dell’attività non sia disposta o sia cessata o sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cuio rapporto di lavoro continua con l’acquirente non troverà applicazione l’articolo 2112 del codice civile a meno che dall’accordo non risultino condizioni di miglior favore. </p>
<p>I lavoratori che non passano alle dipendenze del cessionario al momento del trasferimento viene riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni che il cessionario effettua entro un anno dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. In caso di successiva riassunzione, non troveranno applicazione le tutele dell’articolo 2112 del c. C. </p>
<p>La disciplina dell’articolo 2112 potrà essere derogata anche in caso di imprese non commerciali alle quali non si applicano le disposizioni in materia di procedure concorsuali ma che versino inequivocabilmente in condizioni del tutto analoghe a quelle descritte in precedenza e con lo strumento del trasferimento d’azienda possono mantenere almeno parzialmente il loro standard occupazionale. </p>
<p>La morte del datore di lavoro non è causa di estinzione del rapporto di lavoro che proseguirà con i suoi eredi; in caso di estinzione di società il rapporto di lavoro proseguirà fino alla conclusione della fase di liquidazione dell’ente. </p>
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		<title>Le regole della contrattazione collettiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-regole-della-contrattazione-collettiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbitrato o Conciliazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi in merito alle regole della contrattazione collettiva con riferimento ai livelli contrattuali e alla loro efficacia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-regole-della-contrattazione-collettiva/">Le regole della contrattazione collettiva</a> was first posted on Novembre 14, 2018 at 10:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La struttura, le modalità e gli effetti della contrattazione collettiva sono stati a lungo disciplinati dall’accordo interconfederale del 23/07/1993, che ha costituito una vera e propria colonna nel nostro sistema di relazioni industriali; questo sistema è durato per 15 anni fino a quando, verso la fine del primo decennio del nuovo secolo, è nata l’esigenza di una revisione delle regole che è avvenuta gradualmente attraverso diversi accordi interconfederali a partire dal 2009. </p>
<p>Le regole della contrattazione collettiva</p>
<p>Analisi in merito alle regole della contrattazione collettiva con riferimento ai livelli contrattuali e alla loro efficacia</p>
<p>La struttura, le modalità e gli effetti della contrattazione collettiva sono stati a lungo disciplinati dall’accordo interconfederale del 23/07/1993, che ha costituito una vera e propria colonna nel nostro sistema di relazioni industriali; questo sistema è durato per 15 anni fino a quando, verso la fine del primo decennio del nuovo secolo, è nata l’esigenza di una revisione delle regole che è avvenuta gradualmente attraverso diversi accordi interconfederali a partire dal 2009. </p>
<p>Attualmente quindi la contrattazione collettiva è regolata da un articolato sistema di regole che fanno capo a diversi accordi interconfederali: il protocollo del 1993, gli accordi del 22/01/2009 e del 28/06/2011, il Protocollo d’Intesa del 31/05/2013 e l’accordo Confindustria &#8211; CGIL, CISL, UIL del 10/01/2014, recante il testo Unico sulla rappresentanza, modificato poi parzialmente dall’accordo 04/07/2017; in ultimo è stato concluso un ulteriore accordo tra Confindustria – CGIL, CISL, UIL del 28/02/2018 che definisce gli indirizzi in materia di contrattazione collettiva e dà completa attuazione alle procedure dell’accordo del 2014. Le nuove regole della contrattazione collettiva si applicano soltanto alle parti firmatarie degli accordi interconfederali (CGIL, CISL e UIL, CONFINDUSTRIA e le relative associazioni affiliate) mentre le altre associazioni datoriali possono aderirvi. </p>
<p>In base agli accordi stipulati nel 2009, 2011, 2014 e 2018 la struttura della contrattazione collettiva è articolata su due livelli: quello nazionale e quello decentrato; il contratto collettivo nazionale ha la funzione di regolare i rapporti di lavoro e garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale mentre il contratto collettivo aziendale o territoriale è finalizzato ad adottare la disciplina generale alle specifiche realtà produttive; il contratto collettivo nazionale, regola anche le relazioni sindacali nel settore e disciplina le iniziative di bilateralità  in coerenza con gli indirizzi stabiliti negli accordi interconfederali. </p>
<p>Il rapporto che c’è tra i due livelli di contrattazione collettiva è un rapporto funzionale: il contratto collettivo nazionale è gerarchicamente sovraordinato rispetto al contratto collettivo aziendale che si esercita relativamente alle materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, di categoria o dalla legge. Il livello nazionale ha un ruolo centrale in quanto stabilisce le materie e le voci della contrattazione decentrata che però può anche derogare in via temporanea su singoli istituti economici e normativi disciplinati dai contratti nazionali (cosiddette clausole di uscita). </p>
<p>L’accordo interconfederale del 2014 prevede la possibilità di stipulare a livello aziendale intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali; è necessario quindi rispettare i limiti e le procedure previste dal contratto collettivo nazionale per evitare uno sganciamento totale dalla linea nazionale ma lo stesso accordo prevede che, per poter gestire situazioni di crisi o viceversa, in presenza di investimenti finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, le intese modificative possono essere stipulate indipendentemente da ciò che prevede il contratto collettivo nazionale e disciplinare, anche in deroga a quest’ultimo, aspetti relativi alla prestazione lavorativa , all’orario e all’organizzazione del lavoro, acquisendo efficacia generale. </p>
<p>In base all’accordo del 2009 la durata del contratto collettivo, sia con riferimento alla parte economica che normativa, è di 3 anni; per rendere più veloce il rinnovo del contratto collettivo ed evitare eccessivi ritardi nei negoziati tra le parti, le piattaforme sindacali devono essere presentate anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto collettivo ed in particolare 6 mesi prima per il contratto nazionale e 2 mesi prima per il contratto di secondo livello. Entro questi termini si deve dare un avvio alle trattative e per incentivarle, l’accordo fissa un periodo di tregua sindacale di 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e 3 mesi per quelli di secondo livello. </p>
<p>L’accordo inoltre prevede che per il periodo di vacanza contrattuale cioè il periodo dalla scadenza del contratto fino alla stipula del rinnovo, deve essere riconosciuta ai lavoratori una copertura  economica  il cui importo è stabilito dai singoli contratti collettivi nazionali di categoria; questa copertura sostituisce l’indennità di vacanza contrattuale e ha la stessa funzione di incentivare il rispetto dei tempi e delle procedure per il rinnovo dei contratti. </p>
<p>Il rinnovo del contratto collettivo ha come obiettivo anche quello di permettere la negoziazione di aumenti salariali che sono per lo più riferiti alla necessità di compensare la perdita del valore reale delle retribuzioni; in base all’accordo del 2009, l’adeguamento delle retribuzioni all’andamento dell’inflazione, avviene in base ad un nuovo parametro costituito dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati (IPCA); questo sistema si sostituisce a quello previsto dal protocollo del 1993, basato sul tasso di inflazione programmata. </p>
<p>L’accordo del 2009 valorizza il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale o aziendale, come strumento di ripresa della crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali; è previsto che il contratto aziendale o quello territoriale, possano stabilire l’erogazione di premi variabili a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, efficienza e competitività delle imprese. </p>
<p>Per garantire una maggiore equità salariale è comunque previsto un elemento di garanzia retributiva per i lavoratori di quelle aziende che sono prive di contrattazione di secondo livello e che quindi non potrebbero usufruire dei premi variabili da essa disposti. </p>
<p>L’accordo Confindustria – CGIL, CISL, UIL del 28/02/2018 prevede due nuovi indicatori in materia di retribuzioni: il trattamento economico minimo e il trattamento economico complessivo; la loro determinazione per ciascuna categoria è demandata ai singoli contratti collettivi nazionali. </p>
<p>Il trattamento economico minimo (TEM) è costituito dai minimi tabellari per il periodo di vigenza contrattuale; l’adeguamento salariale dei rinnovi contrattuali corrisponderà alla variazione dei valori del TEM ed avverrà in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’IPCA; il contratto collettivo nazionale di categoria potrà modificare il valore del TEM anche in ragione dei processi di trasformazione o di innovazione organizzativa. Il trattamento economico complessivo (TEC) sarà costituito dal trattamento economico minimo TEM e da ogni altra attribuzione economica prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e qualificata come comune a tutti i lavoratori del settore a prescindere dal livello di contrattazione a cui il medesimo contratto collettivo nazionale di categoria ne affiderà la disciplina. Nelle altre attribuzioni di cui tenere conto potranno essere comprese anche eventuali forme di welfare aziendale; il contratto collettivo nazionale determinerà la durata e la causa di tali trattamenti economici aggiuntivi al minimo tabellare e il livello di contrattazione a cui vengono affidati. </p>
<p>Con l’accordo del 2011, il protocollo 2013 e l’accordo del 2014 sono stati definiti i criteri per accertare la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale: il meccanismo si basa su requisiti di rappresentatività da accertare con riferimento alla consistenza associativa e/o effettiva presenza del sindacato nelle aziende; in particolare l’accordo del 2014 stabilisce che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, le federazioni delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi 2011,2013 e 2014 che hanno una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale come risultante dalla ponderazione effettuata dal CNEL. Per effetto dell’accordo del 04/07/2017 la ponderazione precedentemente affidata al CNEL viene affidata all’INPS. </p>
<p>A causa della mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, l’esito della contrattazione collettiva e quindi il contratto collettivo ha natura civilistica quindi non è fonte di diritto obiettivo ed è vincolante solo per le parti che sono iscritte alle associazioni stipulanti, anche se in un sistema caratterizzato dall’unità sindacale, il problema di definire a quali lavoratori si applica il contratto collettivo non si è posto perché una volta stipulato o rinnovato, il datore di lavoro ha provveduto ad applicare il contratto a tutti i lavoratori della categoria; in tempi più recenti la conflittualità che si è sviluppata tra in alcuni settori economici con la definizione di contratti separati, o di contratti stipulati solo da alcune sigle sindacali, hanno posto con impellenza la necessità di un sistema di regole certe quindi gli accordi del 2011, 2013 e 2014 individuano un procedimento per conferire efficacia vincolante ai contratti collettivi: questi accordi definiscono un iter a cui devono ritenersi assoggettate le confederazioni che hanno sottoscritto gli accordi, queste confederazioni sono poi garantite dell’osservanza delle predette regole da parte delle Federazioni di categoria e delle rappresentanze sindacali aziendali ad esse aderenti. </p>
<p>Gli accordi interconfederali definiscono i requisiti di rappresentatività per selezionare le organizzazioni sindacali legittimate alla contrattazione collettiva; è richiesta una rappresentatività non inferiore allo 5% nello specifico settore di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale i sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie degli accordi 2011, 2012 e 2014 devono verificare la possibilità di  convergere verso una piattaforma unitaria, nel caso in cui ci sia un dissenso tra le sigle sindacali e non si riesca a pervenire ad una piattaforma unitaria; l’associazione rappresentativa dei datori di lavoro è tenuta ad avviare le trattative sulla base della piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali che hanno un rappresentatività nel settore pari almeno al 50% più 1. In entrambi i casi (piattaforma unitaria e non) si prevede che acquistino per tutti i lavoratori efficacia i contratti collettivi nazionali di lavoro che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:</p>
<p>·         sono stati sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che costituiscono almeno il 50 %più uno della rappresentanza nel settore;</p>
<p>·         sono stati approvati dai lavoratori attraverso una preventiva consultazione certificata sull’esito di negoziazione. </p>
<p>La funzione delle regole poste, dai nuovi accordi interconfederali si manifesta in caso di dissenso tra le associazioni sindacali infatti in queste ipotesi il contratto che è stato concluso solo da alcune sigle sindacali è ugualmente esigibile ed impegna tutte le organizzazioni aderenti alle confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali. </p>
<p>L’accordo del 2011 individua un metodo per rendere il contratto collettivo nazionale aziendale efficace erga omnes quindi nei confronti di tutti i lavoratori dell’impresa; i criteri sono diversi a seconda della presenza nel contesto aziendale di RSU o RSA e sono i seguenti:</p>
<p>·         nel caso in cui a livello aziendale vi siano RSU che negoziano unitariamente il contratto aziendale deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti della RSU presenti in azienda;</p>
<p>·         nel caso in cui a livello aziendale vi sia RSA, è necessaria l’approvazione delle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che singolarmente o insieme ad altre, sono destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite ai lavoratori dell’azienda nell’annoi precedente a quello in cui avviene la stipulazione. </p>
<p>Le parti economiche e normative del contratto aziendale stipulato nell’osservanza dei criteri precedentemente citati, diventano efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali presenti nell’azienda che aderiscono alle confederazioni firmatarie dell’accordo interconfederale del 2011, 2013 e 2014. </p>
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		<title>Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:12:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Rating di legalità 2017: avviso alle imprese  per gli aggiornamenti delle visure camerali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ultime-news-rating-di-legalit224-2017-imminente-la-tracciabilit224-nel-registro-delle-imprese/">Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 12:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa accadrà dal prossimo autunno per le imprese in possesso del rating di legalità? Ecco le ultime news sulla visibilità delle stellette aziendali in visura camerale! </p>
<p>L’importanza del Rating di legalità, quale strumento innovativo che misura trasparenza ed eticità delle imprese nella gestione del Business, valorizzando quelle “stellate” in sede di gare, finanziamenti pubblici e immagine sul mercato, è tale da aver determinato l’ACGM (Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato) in accordo  con InfoCamere a prevedere che dal prossimo autunno lo stesso sarà visibile anche sul Registro delle Imprese: le visure camerali riporteranno infatti l’indicazione dei dati del rating legalità delle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell&#8217;Autorità Antitrust. </p>
<p>Controllo più efficace delle soglia di rischio delle imprese </p>
<p>N. B. Si tratta di un nuovo servizio che consentirà di avere nuove informazioni per accertare con facilità il profilo di affidabilità delle aziende. Ciò consentirà in particolare di migliorare qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese, gestite da altre Pubbliche Amministrazioni. </p>
<p>ATTENZIONE: Per verificare adesso se possedete i requisiti richiesti per ottenere il rating, quali sono le nuove condizioni 2017 e la procedura da seguire, leggete <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti">la nostra guida dedicata a come aderire al rating di legalità 2017</a>! </p>
<p>Alcune statistiche </p>
<p>Stando alle percentuali registrate fino ad un mese fa, sono già 3460 le imprese in possesso di un rating di legalità, concentrate soprattutto in cinque regioni: Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. </p>
<p>Altissima la percentuale del rating di legalità tra le PMI (piccole e medie imprese), che tocca il 90% con una prevalenza di aziende di piccola dimensione (fino a 50 addetti e 10. 000. 000 di fatturato) ed una buona presenza nel settore manifatturiero (40%). </p>
<p>Sul sito dell’Authority per la Concorrenza è pubblicato e costantemente aggiornato l’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità: consultate l’elenco cliccando sull’<a href="http://www. Agcm. It/rating-di-legalita/elenco. Html">apposita sezione</a> dell’AGCM. </p>
<p>N. B. Dal prossimo ottobre tale elenco sarà integrato nelle visure del Registro delle Imprese  (clicca per controllare su <a href="http://www. Registroimprese. It/">sito del Registro delle Imprese</a>) rilasciate dalle Camere di Commercio. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ultime-news-rating-di-legalit224-2017-imminente-la-tracciabilit224-nel-registro-delle-imprese/">Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!</a> was first posted on Gennaio 2, 2018 at 12:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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