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	<title>CONVENZIONI | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>CONVENZIONI | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Convenzione contro le doppie imposizioni: cos&#8217;è, come funziona e perché è importante</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Convenzione-contro-le-doppie-imposizioni-cos-e-come-funziona-e-perche-e-importante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI)]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
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					<description><![CDATA[La Convenzione contro le doppie imposizioni evita che individui o imprese siano tassati due volte sullo stesso reddito o patrimonio in diverse giurisdizioni fiscali.
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Convenzione-contro-le-doppie-imposizioni-cos-e-come-funziona-e-perche-e-importante/">Convenzione contro le doppie imposizioni: cos&#8217;è, come funziona e perché è importante</a> was first posted on Settembre 27, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>Convenzione contro le doppie imposizioni</strong> (CDI) è un accordo internazionale stipulato tra due o più Stati per evitare che un individuo o un&#8217;impresa siano tassati due volte sullo stesso reddito o patrimonio, quando tali soggetti svolgono attività in più giurisdizioni fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di accordo, fondamentale per incentivare gli investimenti e facilitare il commercio internazionale, è uno degli strumenti chiave utilizzati da molti paesi per garantire un regime fiscale equo e sostenibile per i contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Natura della Doppia Imposizione</h2>
<p style="text-align: justify;">La doppia imposizione si verifica quando due Stati diversi ritengono di avere la giurisdizione per tassare lo stesso reddito o patrimonio. Questo può accadere, ad esempio, quando una persona fisica risiede in un Paese, ma genera redditi da un altro Stato, o quando una società opera in più Paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza una Convenzione contro la doppia imposizione, lo stesso reddito potrebbe essere tassato sia nel Paese di residenza del contribuente che in quello in cui il reddito è prodotto. Questo fenomeno è particolarmente rilevante in un contesto economico globalizzato, dove lavoratori e aziende sono sempre più mobili e interconnessi a livello internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obiettivi della Convenzione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo principale di una Convenzione contro le doppie imposizioni è eliminare o ridurre significativamente la tassazione duplicata, attraverso due metodi principali:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Esenzione fiscale</strong>: Uno dei Paesi coinvolti nell&#8217;accordo rinuncia al diritto di tassare il reddito o il patrimonio di un soggetto, lasciando la competenza esclusivamente all&#8217;altro Paese.</li>
<li><strong>Credito d&#8217;imposta</strong>: Un Paese consente al contribuente di detrarre dalle tasse dovute nel proprio Stato d&#8217;origine un importo pari alle imposte già pagate all&#8217;estero, riducendo così il carico fiscale complessivo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Struttura di una Convenzione contro le Doppie Imposizioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le convenzioni seguono generalmente uno schema basato sul modello elaborato dall&#8217;<strong>Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico</strong> (OCSE). Questo modello, riconosciuto a livello internazionale, stabilisce regole chiare e condivise che ogni Paese può adattare in base alle proprie necessità. Tra i punti chiave coperti da queste convenzioni troviamo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Residenza fiscale</strong>: Definisce quale Stato ha il diritto di considerare un soggetto come &#8220;residente&#8221; ai fini fiscali.</li>
<li><strong>Tipi di reddito</strong>: Stabilisce come e dove devono essere tassati vari tipi di reddito, come redditi da lavoro, interessi, dividendi, royalties e plusvalenze.</li>
<li><strong>Metodi per eliminare la doppia imposizione</strong>: Spiega in che modo uno Stato applicherà esenzioni o crediti per evitare la tassazione duplicata.</li>
<li><strong>Scambio di informazioni</strong>: Promuove la collaborazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati coinvolti per combattere l&#8217;evasione fiscale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Benefici per i Contribuenti e le Imprese</h2>
<p style="text-align: justify;">La Convenzione contro le doppie imposizioni è vantaggiosa sia per le persone fisiche che per le imprese. Alcuni dei principali benefici includono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione del carico fiscale</strong>: I contribuenti non devono pagare le imposte due volte su uno stesso reddito, migliorando la loro situazione economica e incentivando la mobilità internazionale.</li>
<li><strong>Prevedibilità e certezza fiscale</strong>: Le imprese internazionali possono operare con maggiore tranquillità, sapendo in anticipo come saranno tassate in ciascun Paese.</li>
<li><strong>Incentivazione degli investimenti esteri</strong>: Le convenzioni incoraggiano l&#8217;ingresso di investimenti stranieri nei Paesi firmatari, riducendo i rischi di sovra-tassazione e migliorando il clima imprenditoriale.</li>
<li><strong>Prevenzione delle dispute fiscali</strong>: Grazie a regole chiare, si riduce il rischio di controversie tra contribuenti e amministrazioni fiscali, migliorando le relazioni commerciali e diplomatiche tra gli Stati.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Un Esempio di Applicazione: Italia e Stati Uniti</h2>
<p style="text-align: justify;">Un esempio classico di Convenzione contro le doppie imposizioni è quella tra l&#8217;<strong>Italia</strong> e gli <strong>Stati Uniti</strong>, che prevede, tra le altre cose, una serie di esenzioni fiscali e riduzioni d&#8217;imposta sui dividendi, interessi e royalties pagati tra soggetti residenti in entrambi i Paesi. Attraverso questo accordo, un cittadino italiano che riceve dividendi da una società statunitense non sarà tassato due volte sullo stesso reddito. La stessa regola si applica anche nel caso inverso, per i cittadini americani che generano reddito in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Le Convenzioni contro le doppie imposizioni rappresentano uno strumento essenziale per la corretta gestione delle imposte in un contesto internazionale. Grazie a questi accordi, i contribuenti possono evitare la tassazione duplicata e beneficiare di un regime fiscale più favorevole, mentre gli Stati riescono a migliorare la collaborazione economica e fiscale con altre nazioni. Queste convenzioni, adottate in linea con gli standard OCSE, facilitano lo scambio di beni e servizi, promuovendo al contempo un&#8217;equa distribuzione della ricchezza e la lotta all&#8217;evasione fiscale.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Convenzione-contro-le-doppie-imposizioni-cos-e-come-funziona-e-perche-e-importante/">Convenzione contro le doppie imposizioni: cos&#8217;è, come funziona e perché è importante</a> was first posted on Settembre 27, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
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		<category><![CDATA[中国和意大利的律师，法律咨询]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Ferretti]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialista.it]]></category>
		<category><![CDATA[LeFonti Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Professionale Anno 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/</guid>

					<description><![CDATA[Bis dell'affermazione del 2019<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall&#8217;Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell&#8217;ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l&#8217;assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell&#8217;anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d&#8217;imposta ed a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.</p>
<p>Il Team di Commercialista.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/commercialistait-studio-professionale-anno-2020-lefonti-awards-tv/">Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV</a> was first posted on Luglio 22, 2021 at 5:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARTNERSHIP: COMMERCIALISTA.IT E STUDIO FELLI 🤝💯</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicato-stampa-partnership-commercialistait-e-studio-felli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 06:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialista.it]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Felli]]></category>
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					<description><![CDATA[Siglato l'accordo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicato-stampa-partnership-commercialistait-e-studio-felli/">PARTNERSHIP: COMMERCIALISTA.IT E STUDIO FELLI 🤝💯</a> was first posted on Aprile 19, 2021 at 8:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio Giuslavoristico Roberto Felli, esperto in Consulenza del lavoro, Amministrazione del Personale e Gestione delle Risorse Umane  e Commercialista. It primaria azienda italiana di consulenza fiscale e pluripremiata per i benefici generati alla propria clientela con la contabilità in cloud e la cultura del risparmio lecito d’imposta </p>
<p>Comunicato Stampa: Commercialista. It e Studio Felli siglano un accordo di partnership</p>
<p> </p>
<p>Lo studio Giuslavoristico Roberto Felli, esperto in Consulenza del lavoro, Amministrazione del Personale e Gestione delle Risorse Umane  e Commercialista. It primaria azienda italiana di consulenza fiscale e pluripremiata per i benefici generati alla propria clientela con la contabilità in cloud e la cultura del risparmio lecito d’imposta, hanno stretto un’alleanza mirata ad offrire servizi di consulenza di elevato livello alla clientela assistita, in numero sempre maggiore e diffusa su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>L’accordo consentirà di fornire aggiornamenti, formazione, controlli procedurali ed erogazione di servizi ad alto valore alle aziende e agli imprenditori clienti con lo scopo di far ottenere agli stessi benefici reali, in termini di risparmio fiscale e contributivo, di accesso alle agevolazioni vigenti, assicurare tutela in ambito giuslavoristico, garantire assistenza consulenziale e crescita manageriale nelle Aree Fiscali e della Gestione del Personale. </p>
<p> </p>
<p>          </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comunicato-stampa-partnership-commercialistait-e-studio-felli/">PARTNERSHIP: COMMERCIALISTA.IT E STUDIO FELLI 🤝💯</a> was first posted on Aprile 19, 2021 at 8:52 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuoi efficientare al massimo la tua attività? Avvia o affiliati ad un franchising! 💥</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vuoi-efficientare-al-massimo-la-tua-attivit224-avvia-o-affiliati-ad-un-franchising/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Analizziamo l'accordo...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vuoi-efficientare-al-massimo-la-tua-attivit224-avvia-o-affiliati-ad-un-franchising/">Vuoi efficientare al massimo la tua attività? Avvia o affiliati ad un franchising! 💥</a> was first posted on Aprile 6, 2021 at 9:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Che cos’è?</h2>
<p>Il franchising è un accordo commerciale con cui un’azienda concede ad un’altra, a fronte del pagamento di un canone, il diritto di usare il proprio marchio, la propria insegna ed il proprio know-how, fornendo assistenza e formazione.</p>
<p>Nel franchising i due soggetti sono giuridicamente ed economicamente indipendenti, ma hanno oneri e benefici reciproci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi sono i soggetti?</h2>
<p>&#8211;       Affiliante, o franchisor, è la “mente” dell’idea imprenditoriale, possiede già un marchio ed eroga servizi o vende prodotti con il proprio know-how.</p>
<p>&#8211;       Affiliato, o franchisee, è un’attività, in genere nascente, che spinta dall’iniziativa di avviare un business &#8220;vincente&#8221;, utilizza il marchio del franchisor.</p>
<h3>In base agli accordi contrattuali, il franchisor metterà a disposizione del franchisee:</h3>
<p>&#8211;       utilizzo del marchio;</p>
<p>&#8211;       know-how, conoscenze e competenze;</p>
<p>&#8211;       formazione e consulenza;</p>
<p>&#8211;       assistenza.</p>
<h3>Il franchisee, nei confronti del franchisor:</h3>
<p>&#8211;       rispetta gli standard e modelli stabiliti;</p>
<p>&#8211;       riconosce al franchisor una fee di ingresso;</p>
<p>&#8211;       riconosce al franchisor una royalty, ovvero percentuale sugli utili prodotti;</p>
<p>&#8211;       può riconoscere un canone per le campagne di marketing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono i vantaggi del franchising?</h2>
<p>In questo accordo commerciale, il franchisee ha la possibilità di avviare un’attività in autonomia ma all’interno di una rete commerciale già avviata, ciò diminuisce il rischio imprenditoriale e consente di operare in un’attività con maggiore possibilità di riuscita grazie al brand, alla formazione, alla consulenza ed all’assistenza dei “big”, già pronti ad affrontare la realtà commerciale.</p>
<p>Pertanto, il franchisee avrà:</p>
<p>&#8211;       minor rischio d’impresa;</p>
<p>&#8211;       trasmissione del know-how;</p>
<p>&#8211;       formazione ed assistenza.</p>
<p>Allo stesso tempo, il franchisor ha la possibilità di veder crescere la sua idea imprenditoriale con il supporto dei vari partner coinvolti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un franchising è il miglior modo per espandere la propria attività e rendere conosciuto, a livello nazionale ed internazionale, il proprio marchio.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vuoi-efficientare-al-massimo-la-tua-attivit224-avvia-o-affiliati-ad-un-franchising/">Vuoi efficientare al massimo la tua attività? Avvia o affiliati ad un franchising! 💥</a> was first posted on Aprile 6, 2021 at 9:38 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-legge-di-conversione-del-decreto-legge-liquidit224-e-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[conversione in legge]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[decreto Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[legge 40]]></category>
		<category><![CDATA[legge 41]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/covid-19-legge-di-conversione-del-decreto-legge-liquidit224-e-scuola/</guid>

					<description><![CDATA[Con l'approvazione del Senato il 4 giugno 2020...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-legge-di-conversione-del-decreto-legge-liquidit224-e-scuola/">COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</a> was first posted on Giugno 8, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 5 giugno 2020 n. 40 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. ” </p>
<p>COVID-19: Legge di conversione del decreto-legge “Liquidità” e “Scuola”</p>
<p>Con l&#8217;approvazione del Senato il 4 giugno 2020. </p>
<p>E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la legge 5 giugno 2020 n. 40 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. ” e la legge 6 giugno 2020 n. 41 annunciante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. ”. </p>
<p>
</p>
<p>Scarica il pdf nella sezione “Documenti da scaricare”</p>
<p>
</p>
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		<title>DECRETO LIQUIDITA’: MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-liquidita-modulo-da-presentare-per-la-richiesta-di-garanzia-sui-finanziamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[25.000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[modulo da presentare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/decreto-liquidita-modulo-da-presentare-per-la-richiesta-di-garanzia-sui-finanziamenti/</guid>

					<description><![CDATA[Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-liquidita-modulo-da-presentare-per-la-richiesta-di-garanzia-sui-finanziamenti/">DECRETO LIQUIDITA’: MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI!</a> was first posted on Aprile 14, 2020 at 2:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate. </p>
<p>Pertanto è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail, anche non certificata, alla banca, al confidi o intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. </p>
<p>DECRETO LIQUIDITA’: DOWNLOAD DEL MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI! </p>
<p>Per finanziamenti di importo fino a 25. 000 euro</p>
<p>
</p>
<p>A seguito della pubblicazione del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate. </p>
<p>Pertanto è già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail, anche non certificata, alla banca, al confidi o intermediario finanziario al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. </p>
<p>Come stabilito dalla lettera m), comma 1 dell’art. 13, fino al 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure. </p>
<p>Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche, intermediari finanziari, di cui  all&#8217;articolo 106  del  Testo  Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.   385  e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attività di impresa, arti o professioni la cui attività d&#8217;impresa  è  stata danneggiata   dall&#8217;emergenza   COVID-19   come    da    dichiarazione autocertificata, purchè tali  finanziamenti prevedano l&#8217;inizio del rimborso del capitale non  prima  di  24  mesi dall&#8217;erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo  non superiore al 25 per cento  dell&#8217;ammontare  dei  ricavi  del  soggetto beneficiario,  come  risultante  dall&#8217;ultimo  bilancio  depositato  o dall&#8217;ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, risultante da altra idonea  documentazione,   anche   mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 25. 000,00 euro. </p>
<p>Si ha un nuovo finanziamento  quando,  ad esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia, l&#8217;ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all&#8217;ammontare  di esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute  tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. </p>
<p>Nei casi  di  cessione  o affitto di azienda  con  prosecuzione  della  medesima  attività si considera altresì l&#8217;ammontare  dei  ricavi  risultante  dall&#8217;ultima dichiarazione dei  redditi  o  dall&#8217;ultimo  bilancio  depositato  dal cedente o dal locatore. In relazione alle  predette  operazioni,  il soggetto richiedente applica all&#8217;operazione finanziaria un  tasso  di interesse, nel caso di garanzia diretta o un  premio  complessivo  di garanzia, nel caso di riassicurazione, che  tiene  conto  della  sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell&#8217;operazione finanziaria e, comunque, non superiore al  tasso  di  Rendistato  con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA  a  5  anni,  come definiti dall&#8217;accordo quadro per l&#8217;anticipo  finanziario  a  garanzia pensionistica di cui all&#8217;articolo 1, commi da 166 a 178  della  legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. </p>
<p>In  favore di tali soggetti  beneficiari  l&#8217;intervento  del  Fondo  centrale  di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso  automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere  l&#8217;esito definitivo dell&#8217;istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. </p>
<p> </p>
<p>E&#8217; possibile effettuare il download del modello in fondo all’articolo, nella sezione “Documenti da scaricare”. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-liquidita-modulo-da-presentare-per-la-richiesta-di-garanzia-sui-finanziamenti/">DECRETO LIQUIDITA’: MODULO DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA SUI FINANZIAMENTI!</a> was first posted on Aprile 14, 2020 at 2:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[10.000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a tasso zero]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/</guid>

					<description><![CDATA[Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/">REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19. </p>
<p>Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio. </p>
<p>La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità. </p>
<p>REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI! </p>
<p>Sezione V “Fondo Rotativo per il piccolo credito”</p>
<p>
</p>
<p>Arriva dalla Regione Lazio il piano “Pronto Cassa” per far fronte alle difficoltà economiche generate dalla crisi epidemiologica da Covid-19. </p>
<p>Si tratta di una misura a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio. </p>
<p>La Regione interviene a protezione delle attività con una risposta concreta alla crisi di liquidità. </p>
<p>DI CHE MISURA SI TRATTA? </p>
<p>Viene aperta una nuova Sezione, la V – “Emergenza COVID 19-Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – del Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinata a erogare con modalità semplificata prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità. </p>
<p>I 55 milioni, che, saranno accessibili sulla piattaforma FARE Lazio, a partire dalla prima decade di aprile, saranno destinati a prestiti di liquidità di piccola entità per aiutare le MPMI e professionisti a superare il momento di difficoltà generato dal forte rallentamento dell’attività provocato dall’emergenza Coronavirus. </p>
<p>ENTITA’ E FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO</p>
<p>L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:</p>
<p>&#8211;          L’importo è di 10 mila euro;</p>
<p>&#8211;          Finalizzato a coprire le esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19;</p>
<p>&#8211;          La durata è da 1 a 5 anni;</p>
<p>&#8211;          Il tasso di interesse è zero;</p>
<p>&#8211;          Preammortamento di 12 mesi (per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi);</p>
<p>&#8211;          La rata è rimborsata mensilmente in modo costante posticipata;</p>
<p>Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate. </p>
<p>CHI SONO I BENEFICIARI? </p>
<p>1)      Le micro, le piccole e le medie imprese;</p>
<p>2)      i consorzi e le reti di imprese aventi soggettività giuridica;</p>
<p>3)      liberi professionisti. </p>
<p>Con i seguenti requisiti: abbiano fino a 9 dipendenti (ULA 2019) e siano costituiti entro la data dell’8 marzo 2020. </p>
<p> </p>
<p>I beneficiari, al momento della domanda devono:</p>
<p>&#8211;          essere iscritti al Registro delle Imprese;</p>
<p>&#8211;          avere Sede Operativa nel territorio del Lazio;</p>
<p>&#8211;          ovvero, nel caso dei liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere domicilio fiscale nel Lazio;</p>
<p>&#8211;        avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100. 000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa. </p>
<p>ll possesso dei seguenti requisiti, è attestato da dichiarazione auto certificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 rilasciata al momento della domanda di finanziamento:</p>
<p>&#8211;          aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività</p>
<p>&#8211;          avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10. 000,00 in conseguenza dei danni subiti. </p>
<p>Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019, i beneficiari devono dichiarare:</p>
<p>&#8211;          di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;</p>
<p>&#8211;          non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;</p>
<p>&#8211;          non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse. </p>
<p> </p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>
<p>La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente tramite il portale farelazio. It, nei seguenti passaggi:</p>
<p>&#8211;          registrazione utente;</p>
<p>&#8211;          compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda: dalle ore 10 del 10 aprile 2020;</p>
<p>&#8211;          protocollazione della domanda, per l&#8217;ordine cronologico: dalle ore 10 del 20 aprile 2020. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/regione-lazio-finanziamenti-a-tasso-zero/">REGIONE LAZIO: FINANZIAMENTI A TASSO ZERO! 👍</a> was first posted on Aprile 10, 2020 at 2:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aggregazioni di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/</guid>

					<description><![CDATA[L’unione fa la forza!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/">AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le aziende hanno alcune opportunità con cui possono unirsi in un gruppo; generalmente si fa riferimento a questi tipi di gruppi con il termine di aggregazione d’impresa, cioè accordi che possono essere instaurati tra più aziende e che permettono alle imprese di mettere in comune attività o risorse. </p>
<p>AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</p>
<p>L’unione fa la forza! </p>
<p>
</p>
<p>Le aziende hanno alcune opportunità con cui possono unirsi in un gruppo; generalmente si fa riferimento a questi tipi di gruppi con il termine di aggregazione d’impresa, cioè accordi che possono essere instaurati tra più aziende e che permettono alle imprese di mettere in comune attività o risorse. </p>
<p>Analizziamo il Consorzio e la Joint Venture. </p>
<p>Il Consorzio</p>
<p>Una delle modalità con le quali più imprenditori possono associarsi è quella della creazione di un consorzio. </p>
<p>Con il termine consorzio si indica un’associazione fra imprenditori, che prevede un coordinamento comune su determinate fasi d’impresa. </p>
<p>Il consorzio è disciplinato dal Codice Civile: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un&#8217;organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. ”</p>
<p>I consorzi dal punto di vista contrattuale rientrano nella categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, cioè contratti con più parti che si prefiggono un obiettivo comune e condiviso. </p>
<p>Si tratta di una serie di scelte collettive che hanno l’obiettivo di creare guadagni per i singoli imprenditori coinvolti, aumentando gli utili, grazie alla garanzia di mantenere una determina posizione sul mercato, più facilmente conservabile grazie alla forza del consorzio. </p>
<p>Per la creazione del consorzio dev’essere stipulato un contratto, posto per iscritto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contente gli obblighi reciproci a cui i singoli imprenditori si sottopongono, facendo parte del consorzio:</p>
<p>&#8211;         l’oggetto e la durata del consorzio;</p>
<p>&#8211;         la sede dell&#8217;eventuale ufficio;</p>
<p>&#8211;         gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;</p>
<p>&#8211;         le attribuzioni e i poteri degli organi consortili;</p>
<p>&#8211;         le condizioni di ammissione di nuovi consorziati. </p>
<p>In mancanza di specifiche indicazioni, il contratto di consorzio ha validità di dieci anni. </p>
<p>I consorzi in base al tipo di attività che svolgono vengono distinti in:</p>
<p>&#8211;         consorzi con sola attività interna: non instaurano rapporti con terzi ma si limitano a regolare i rapporti reciproci fra i consorziati;</p>
<p>&#8211;         consorzi con attività esterna: svolgono attività ed hanno rapporti con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. </p>
<p>In questo caso, il consorzio è tenuto ad iscriversi al Registro Imprese. </p>
<p>La Joint Venture</p>
<p>Una joint venture, associazione temporanea di imprese, è un contratto con cui due o più imprese si accordano per collaborare al fine del raggiungimento di un determinato scopo o all’esecuzione di un progetto. </p>
<p>A volte, unire le proprie forze, permettere di raggiungere gli obiettivi in modo più celere, facile e soddisfacente. </p>
<p>Essendo un’associazione “temporanea”, le imprese uniscono le loro risorse solo per un certo periodo di tempo, ovvero finchè non raggiungono l’obiettivo prefissato. </p>
<p>I partecipanti sono liberi di definire il contenuto del loro accordo, individuando le reciproche obbligazioni ed i diritti sulla base della legislazione vigente nel paese ove opereranno. </p>
<p>La joint venture è particolarmente adatta per la realizzazione di progetti di grandi dimensioni che per una sola azienda sarebbero troppo gravosi o comunque perlomeno molto impegnativi, per il rafforzamento della posizione rispetto alla concorrenza e per una diminuzione o meglio una suddivisione dei rischi che non gravano sul singolo. </p>
<p>Si distinguono in:</p>
<p>&#8211;         joint venture contrattuale: sorge attraverso la stipulazione di un contratto. </p>
<p>Essendo solo un accordo contrattuale, le aziende non danno vita ad un nuovo soggetto giuridico ma rimangono distinte. </p>
<p>Sono pertanto utilizzate in ambiti di progetti “semplici” e già individuati;</p>
<p>&#8211;         joint venture societaria: sorge con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico. </p>
<p>Sono pertanto utilizzate in ambiti di progetti più complessi e duraturi. </p>
<p>Si costituisce una società autonoma e distinta rispetto ai partecipanti. </p>
<p>Ha una struttura contrattuale più complessa che si compone di più contratti. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aggregazioni-di-impresa-consorzio-e-joint-venture/">AGGREGAZIONI DI IMPRESA: CONSORZIO E JOINT VENTURE</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/anticipo-cassa-integrazione-ai-lavoratori-da-parte-delle-banche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo dalle banche]]></category>
		<category><![CDATA[CASSA INTEGRAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione abi]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione salariale]]></category>
		<category><![CDATA[ministro del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/anticipo-cassa-integrazione-ai-lavoratori-da-parte-delle-banche/</guid>

					<description><![CDATA[Anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/anticipo-cassa-integrazione-ai-lavoratori-da-parte-delle-banche/">ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE</a> was first posted on Aprile 1, 2020 at 1:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione. 
</p>
<p>E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione. </p>
<p>E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione. </p>
<p>ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE! </p>
<p>Intesa per anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia</p>
<p>
</p>
<p>E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione. </p>
<p>Tale convenzione prevede che; saranno le banche ad anticipare le somme ai lavoratori, poi rimborsate da parte dell’INPS, che si impegna ad effettuare il rimborso con i tempi più celeri possibili, e comunque non oltre i 7 mesi. </p>
<p>Il lavoratore sarà esentato dal pagamento di oneri ed interessi. </p>
<p>La misura dell’anticipazione è fissata in un importo forfettario complessivo massimo pari a 1. 400 euro in caso di sospensione a zero ore per 9 settimane, riproporzionati se di durata inferiore. </p>
<p>I lavoratori dovranno presentare domanda ad una delle banche aderenti, con modalità telematiche in modo da limitare il più possibile l’accesso fisico presso le filiali ed evitare di contribuire alla diffusione del Coronavirus. Per questa ragione si raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi per telefono alla propria banca. </p>
<p>L’anticipo avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca e cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. </p>
<p>Allo scadere del termine dei 7 mesi se l’Inps non avrà versato la somma, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che sarà tenuto ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. </p>
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<p>SCARICA NELLA SEZIONE “DOCUMENTI DA SCARICARE” I DOCUMENTI DA COMPILARE PER PRESENTARE LA DOMANDA! </p>
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<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/anticipo-cassa-integrazione-ai-lavoratori-da-parte-delle-banche/">ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE</a> was first posted on Aprile 1, 2020 at 1:56 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Convenzione Lapet &#8211; Network Fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-lapet-network-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[LAPET]]></category>
		<category><![CDATA[CERCA PROFESSIONISTA]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONE LAPET]]></category>
		<category><![CDATA[CONVEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[tributarista]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARISTA NELLA TUA REGIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[Agevolazioni per i Tributaristi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-lapet-network-fiscale/">Convenzione Lapet &#8211; Network Fiscale</a> was first posted on Maggio 9, 2017 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In Vigore la Convenzione tra la Lapet (la Libera  Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani) ed il portale NetworkFiscale.Com. Gli Associati Lapet, potranno usufruire di una serie di agevolazioni tra cui la registrazione annuale gratuita al portale NF.Com</p>
<p>Gli utenti di networkfiscale.Com avranno a disposizione oltre 7. 000 tributaristi esperti, presenti in modo capillare in tutto il territorio nazionale da individuare facilmente nell’area “Cerca il Professionista”.</p>
<h2></h2>
<h2>Registrati al network ed inviaci il tuo curriculum con il numero di adesione alla Lapet</h2>
<p>Il Tributarista Lapet è figura professionale innovativa ed evoluta, la cui eccellenza e formazione è garantita dalla stessa Associazione Nazionale.</p>
<p>Il Tributarista oltre ad offrire i servizi tradizionali di uno studio professionale, offre ai propri clienti Pianificazione, Prevenzione e Tutela Fiscale in adempimento del Codice Etico disciplinato dalla Lapet, la quale vigile affinché esso venga rispettato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi per gli associati Lapet</h2>
<ul>
<li><strong>Registrazione gratuita</strong> al portale: nell&#8217;area cerca il professionista con indicazione territoriale (provincia), indicazione del nominativo, area geografica, recapiti telefonici ed indirizzo.</li>
<li><strong>Visibilità</strong> da parte di una utenza in prevalenza costituita da aziende e professionisti, superiore al milione negli ultimi tre anni.</li>
<li><strong>Sconto del 20%</strong> sulle formule di adesione ai servizi del portale.</li>
</ul>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-lapet-network-fiscale/">Convenzione Lapet &#8211; Network Fiscale</a> was first posted on Maggio 9, 2017 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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