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	<title>CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cessione a Clienti Extra UE]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO DI LEASING]]></category>
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		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
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		<category><![CDATA[Conferimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate. Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/">Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni</h2>
<p>Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate.</p>
<p>Questo si applica anche a chi effettua <strong>cessioni di beni, aziende o rami di azienda</strong> nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aliquota e Maggiorazione</h2>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva è pari al <strong>19% delle plusvalenze realizzate</strong>, con un&#8217;aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un&#8217;unica soluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di Versamento</h2>
<p>Il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:</p>
<ul>
<li><strong>Servizi &#8220;F24 web&#8221; o &#8220;F24 online&#8221; dell&#8217;Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.</strong></li>
<li><strong>Home banking del proprio istituto di credito.</strong></li>
<li><strong>Intermediario abilitato.</strong></li>
</ul>
<p>I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall&#8217;ente impositore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Codice Tributo</h2>
<p>Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo &#8220;2728&#8221;, relativo all&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimenti-e-cessioni-ai-Caf-imposta-sostitutiva/">Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva</a> was first posted on Luglio 30, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferimento di proprietà o diritti reali: un&#8217;analisi approfondita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimento-di-proprieta-o-diritti-reali-un-analisi-approfondita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<category><![CDATA[Formalità per il conferimento di beni immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Formalità per il conferimento di beni mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Regime fiscale del conferimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Il conferimento di proprietà o diritti reali consiste nel trasferimento di un bene o di un diritto da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso, e può riguardare diverse tipologie di beni, mobili o immobili, e diritti, reali o di credito. Disciplina giuridica Il conferimento di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimento-di-proprieta-o-diritti-reali-un-analisi-approfondita/">Conferimento di proprietà o diritti reali: un&#8217;analisi approfondita</a> was first posted on Maggio 20, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:306">Il conferimento di proprietà o diritti reali consiste nel trasferimento di un bene o di un diritto da un soggetto (conferente) ad un altro (conferitario). Tale operazione può avvenire a titolo gratuito o oneroso, e può riguardare diverse tipologie di beni, mobili o immobili, e diritti, reali o di credito.</p>
<p data-sourcepos="3:1-3:306">
<h2 data-sourcepos="5:1-5:25">Disciplina giuridica</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:338">Il conferimento di proprietà o diritti reali è disciplinato in Italia dal <strong>Codice Civile</strong>, in particolare dai libri IV e VIII. La normativa stabilisce le regole e le formalità necessarie per il perfezionamento del trasferimento, i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte, nonché gli effetti del conferimento nei confronti di terzi.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:338">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:25">Tipi di conferimento</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:170">Esistono diverse tipologie di conferimento di proprietà o diritti reali, a seconda del bene o del diritto oggetto del trasferimento e delle modalità con cui esso avviene:</p>
<ul data-sourcepos="13:1-16:0">
<li data-sourcepos="13:1-13:185"><strong>Conferimento di beni mobili:</strong> può avvenire mediante semplice consegna del bene al conferitario, o con la redazione di un atto scritto, se si tratta di beni di valore significativo.</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:167"><strong>Conferimento di beni immobili:</strong> richiede sempre la redazione di un atto scritto, con la formalità del rogito notarile, e la trascrizione nei registri immobiliari.</li>
<li data-sourcepos="15:1-16:0"><strong>Conferimento di diritti reali:</strong> la disciplina varia a seconda del tipo di diritto conferito (ad esempio, usufrutto, servitù, ipoteca).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="17:1-17:45">Conferimento a titolo gratuito o oneroso</h2>
<p data-sourcepos="19:1-19:179">Il conferimento può avvenire a titolo gratuito, ossia senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte del conferitario, oppure a titolo oneroso, dietro pagamento di un prezzo.</p>
<p data-sourcepos="19:1-19:179">
<h2 data-sourcepos="21:1-21:29">Effetti del conferimento</h2>
<p data-sourcepos="23:1-23:318">Il conferimento di proprietà o diritti reali determina il trasferimento del bene o del diritto dal conferente al conferitario, con tutti i suoi diritti e oneri. Il conferitario diviene l&#8217;unico ed esclusivo titolare del bene o del diritto conferito, potendone disporre in piena libertà, nei limiti previsti dalla legge.</p>
<p data-sourcepos="23:1-23:318">
<h2 data-sourcepos="25:1-25:25">Tutela dei creditori</h2>
<p data-sourcepos="27:1-27:200">Il conferimento di proprietà o diritti reali può essere soggetto ad impugnazione da parte dei creditori del conferente, se sussistono i presupposti previsti dalla legge (ad esempio, frode creditoria).</p>
<p data-sourcepos="27:1-27:200">
<h2 data-sourcepos="29:1-29:29">Consulenza professionale</h2>
<p data-sourcepos="31:1-31:217">In considerazione della complessità della materia, è consigliabile sempre rivolgersi ad un professionista legale per ricevere assistenza nella predisposizione dell&#8217;atto di conferimento e per tutelare i propri diritti.</p>
<p data-sourcepos="31:1-31:217">
<h2 data-sourcepos="33:1-33:17">Casi pratici</h2>
<p data-sourcepos="35:1-35:104">Il conferimento di proprietà o diritti reali trova applicazione in diverse casistiche concrete, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="37:1-41:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:162"><strong>Donazione di beni mobili o immobili:</strong> un soggetto trasferisce gratuitamente un bene ad un altro, ad esempio per spirito di liberalità o per motivi familiari.</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:125"><strong>Costituzione di usufrutto:</strong> un soggetto concede ad un altro il diritto di godere di un bene, pur non potendone disporre.</li>
<li data-sourcepos="39:1-39:192"><strong>Concessione di servitù:</strong> un soggetto concede ad un altro il diritto di utilizzare un proprio bene in un modo determinato, ad esempio per il passaggio o per la costruzione di un manufatto.</li>
<li data-sourcepos="40:1-41:0"><strong>Conferimento di beni in società:</strong> un soggetto apporta un bene o un diritto ad una società in cambio di una partecipazione al suo capitale sociale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="42:1-42:18">Aggiornamenti</h2>
<p data-sourcepos="44:1-44:237">La disciplina del conferimento di proprietà o diritti reali è soggetta a modifiche nel tempo, pertanto è consigliabile consultare le fonti normative e la giurisprudenza più recenti per avere un quadro completo e aggiornato della materia.</p>
<p data-sourcepos="44:1-44:237">
<h2 data-sourcepos="46:1-46:16">Conclusioni</h2>
<p data-sourcepos="48:1-48:333">Il conferimento di proprietà o diritti reali è un istituto giuridico di grande importanza, che consente di trasferire beni e diritti tra soggetti con diverse finalità. La complessità della materia rende opportuno l&#8217;affidamento ad un professionista legale per la redazione dell&#8217;atto di conferimento e per la tutela dei propri diritti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Conferimento-di-proprieta-o-diritti-reali-un-analisi-approfondita/">Conferimento di proprietà o diritti reali: un&#8217;analisi approfondita</a> was first posted on Maggio 20, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come indicare il prezzo di vendita d&#8217;azienda comprensiva di marchio e beni immobili per risparmiare notevolmente sull&#8217;imposta di registro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-indicato-il-prezzo-di-cessione-dazienda-comprensivo-di-marchio-e-beni-immobili-per-ottenere-un-notevole-risparmio-lecito-sullimposta-di-registro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 10:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO]]></category>
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		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[Proprietà Intellettuale]]></category>
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		<category><![CDATA[aliquote imposta registro cessione azienda]]></category>
		<category><![CDATA[art 2555 codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 23 dpr 131/86]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 51 comma 4 dpr 131 /86]]></category>
		<category><![CDATA[base imponibile imposta di registro cessione azien]]></category>
		<category><![CDATA[cessione d'azienda aspetti fiscali]]></category>
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		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[testo unico imposta di registro 2016]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale tributaria all'applicazione dell'imposta di registro e Iva nelle operazioni di cessione del marchio d'impresa da società di capitali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-indicato-il-prezzo-di-cessione-dazienda-comprensivo-di-marchio-e-beni-immobili-per-ottenere-un-notevole-risparmio-lecito-sullimposta-di-registro/">Come indicare il prezzo di vendita d&#8217;azienda comprensiva di marchio e beni immobili per risparmiare notevolmente sull&#8217;imposta di registro</a> was first posted on Febbraio 8, 2017 at 11:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d&#8217;impresa (asset immateriale) unitamente all&#8217;azienda, alla società Beta e nel trasferimento sono compresi anche altri beni immobili e mobili. Come va stabilito il prezzo di vendita per non pagare una imposta di registro troppo onerosa? Con questa breve guida illustriamo le modalità operative per evitare di incorrere in dispendiosi, eccessivi e inutili versamenti fiscali, nelle ipotesi di cessione contestuale di azienda, marchio d&#8217;impresa e beni immobili, conseguendo un notevole risparmio lecito d&#8217;imposta. </p>
<p> Il caso  </p>
<p> La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d&#8217;impresa (asset immateriale) unitamente all&#8217;azienda, alla società Beta e nel trasferimento sono compresi anche altri beni immobili e mobili. Come va stabilito il prezzo di vendita per non pagare una imposta di registro troppo onerosa? Con questa breve guida illustriamo le modalità operative per evitare di incorrere in dispendiosi, eccessivi e inutili versamenti di imposte nelle ipotesi di cessione contestuale di azienda, marchio d&#8217;impresa e beni immobili, conseguendo un notevole risparmio lecito d&#8217;imposta. </p>
<p>Come si applica l&#8217;imposta di registro proporzionale in caso di cessione d&#8217;azienda? </p>
<p> L’azienda, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, è costituita da un insieme di singoli beni che, nel contesto di una cessione d’azienda, vengono trasferiti a terzi con un medesimo atto. </p>
<p>Per individuare le aliquote dell’imposta di registro applicabili alle diverse componenti dell’azienda (mobiliare ed immobiliare), si deve aver riguardo all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al D. P. R. N. 131/1986 per i beni immobili, ed agli articoli 2 e 9 della medesima tariffa per la componente mobiliare. </p>
<p>Quindi, a seconda del caso in esame, è opportuno procedere al computo delle imposte onde determinare la strada conveniente da adottare, perchè, in merito alla prima ipotesi ai fini dell&#8217;imposta di registro le aliquote variane in funzione della tipologia dei beni  che compongono l’azienda e trovano per ognuno di essi, autonoma e distinta applicazione. 
</p>
<p>Tuttavia la questione non è così semplice : questo principio non opera automaticamente </p>
<p>Analizziamo il perché e la disciplina applicabile.  </p>
<p> Base imponibile dell’imposta di registro. Quale aliquota si applica? </p>
<p>L’articolo 51 comma 4 del DPR n. 131/86 (Testo Unico sull’Imposta di Registro) stabilisce che, nell&#8217;ipotesi di cessione d’azienda a titolo oneroso, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro venga  determinata con riferimento al valore complessivo dei beni materiali e immateriali che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività esistenti al momento del trasferimento, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa anteriori alla cessione. A questa norma fa da pendant l&#8217; 23 del citato decreto il quale stabilisce che quando un atto ha per oggetto più beni o diritti si applica sull’intero valore dell’atto, l’aliquota più elevata tra quelle applicabili ai singoli beni o diritti in esso racchiusi, a meno che nell’attivo non vengano previsti corrispettivi distinti per i singoli beni, nel qual caso è possibile applicare in corrispondenza di ciascuno di essi l’aliquota espressamente prevista. </p>
<p> In sintesi quindi, posto il principio di alternatività Iva-registro l’applicazione dell’imposta di registro nelle cessioni d’azienda nel caso di atti relativi a beni soggetti ad aliquote diverse (comparti mobiliare,immateriale ed immobiliare), occorre distinguere tra i due seguenti casi:</p>
<p> nell’atto sono stati distinti i corrispettivi con riferimento ai singoli beni aziendali ad ognuno dei quali si applicherà l’aliquota “propria” dell’imposta di registro;</p>
<p> nell’atto è stato previsto un unico corrispettivo indistinto, sia per la parte mobiliare che per quella immobiliare dell’azienda, con conseguente applicazione prevalente dell’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda. </p>
<p> Si ricava quindi che in linea di principio le aliquote saranno applicate effettivamente in modo variabile e distinto a seconda della tipologia dei beni che compongono l’azienda e non secondo il criterio “fisso” dell&#8217;aliquota più elevata prevalente in automatico su tutte le altre , nelle  sole ipotesi in cui i corrispettivi nell&#8217;atto di cessione vengano differenziati per ciascun bene trasferito. </p>
<p> Per comprendere meglio quanto sopra spiegato, riportiamo a titolo esemplificativo uno schema riepilogativo delle aliquote applicabili secondo le due modalità:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>IMPOSTA REGISTRO CESSIONE D’AZIENDA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Atto con indicazione differenziata del corrispettivo pattuito per ciascuna categoria</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3%</p>
</td>
<td>
<p>Avviamento d’azienda</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9%</p>
</td>
<td>
<p>Fabbricati e relative pertinenze</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>2%</p>
</td>
<td>
<p>Fabbricati abitativi non di lusso</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9%</p>
</td>
<td>
<p>Terreni edificabili</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12%</p>
</td>
<td>
<p>Terreni agricoli (acquirente non IAP)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9%</p>
</td>
<td>
<p>Terreni agricoli (acquirente IAP)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Atto senza indicazione differenziata del corrispettivo pattuito per ciascuna categoria</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>3%</p>
</td>
<td>
<p>Se nel complesso ceduto non vi fanno parte beni immobili</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>9%</p>
</td>
<td>
<p>Se nel complesso ceduto vi è almeno un fabbricato cui non si applica l’aliquota del 2%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12%</p>
</td>
<td>
<p>Se nel complesso aziendale ceduto è compreso un terreno agricolo ceduto a soggetto diverso da IAP</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> Cosa accadrebbe in caso di indicazione unitaria del prezzo di vendita? </p>
<p> Quindi, nel caso in esame , nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;imprenditore non provvedesse a indicazione separata, anziché applicare al trasferimento del marchio con l&#8217;azienda l&#8217;aliquota del 3%, anche questa operazione sarebbe soggetta insieme agli altri trasferimenti, all&#8217;aliquota del 9% considerando  che viene ceduto anche un fabbricato &#8211; al quale non si applica l&#8217;aliquota del 2% &#8211; o addirittura all&#8217;aliquota più elevata del 12% se la vendita comprendesse anche un terreno agricolo. Ne conseguirebbe un dispendioso esborso fiscale che avrebbe potuto essere evitato procedendo come ut sopra correttamente e diligentemente alla  specificazione differenziata dei prezzi nell&#8217;atto di vendita. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> Per effettuare l&#8217;operazione di cessione dell&#8217;azienda conseguendo tax saving pro norma dunque, sarà opportuno che nel contratto di cessione di azienda, nel caso in siano compresi oltre agli asset immateriali come il marchio, anche uno o più beni o diritti immobiliari, il prezzo  non venga quantificato e indicato come importo unico. In pratica risulta opportuno redigere l’atto di vendita  evidenziando separatamente la parte di corrispettivo pattuita riferibile, se non ai singoli beni o diritti, quanto meno alle categorie di beni raggruppate in funzione dell’aliquota d’imposta di registro applicabile. </p>
<p> In tal modo ad ogni bene potrà essere applicata l&#8217; aliquota pertinente, evitando che sull’intero prezzo pattuito sia applicata l’aliquota più elevata in funzione dei singoli beni trasferiti. </p>
<p> Se desiderate pianificare in modo efficace ed efficiente  le operazioni di cessione aziendale e dei vostri asset immateriali ottenendo tutti i possibili benefits fiscali, </p>
<p>contattateci serenamente per una consulenza al NUMERO VERDE 800192752! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-va-indicato-il-prezzo-di-cessione-dazienda-comprensivo-di-marchio-e-beni-immobili-per-ottenere-un-notevole-risparmio-lecito-sullimposta-di-registro/">Come indicare il prezzo di vendita d&#8217;azienda comprensiva di marchio e beni immobili per risparmiare notevolmente sull&#8217;imposta di registro</a> was first posted on Febbraio 8, 2017 at 11:33 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/conferimento-di-propriet-192-o-diritti-reali-di-godimento-su-fabbricato-strumentale-da-parte-di-soggetto-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IMPOSTA DI REGISTRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/conferimento-di-propriet-192-o-diritti-reali-di-godimento-su-fabbricato-strumentale-da-parte-di-soggetto-iva/</guid>

					<description><![CDATA[Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR. CONFERIMENTO DI PROPRIETà O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA   [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/conferimento-di-propriet-192-o-diritti-reali-di-godimento-su-fabbricato-strumentale-da-parte-di-soggetto-iva/">CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA</a> was first posted on Ottobre 29, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR. </p>
<p>CONFERIMENTO DI PROPRIETà O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA</p>
<p> </p>
<p>Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR. </p>
<p>Le cessioni di fabbricati strumentali, rientrano, in via generale nel regime di esenzione IVA, fatte salve alcune eccezioni, espressamente disciplinate dall’articolo 10, n. 8-ter, del D. P. R. N. 633/1972. </p>
<p>Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia nel caso in cui il  conferimento  di  beni  strumentali  è  esente  da  IVA,  sia  nel  caso  in  cui l&#8217;operazione è imponibile (obbligatoriamente o per opzione), trova applicazione la seguente tassazione:</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>TIPOLOGIA DI IMPOSTA</p>
</td>
<td>
<p>IMPOSTA DOVUTA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposta di registro</p>
</td>
<td>
<p>Euro 168</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposta ipotecaria</p>
</td>
<td>
<p>3%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposta catastale</p>
</td>
<td>
<p>1%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposta di bollo</p>
</td>
<td>
<p>Euro 300</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1-bis della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/1990 e art. 10, comma 1 del D. Lgs. 347/1990. </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p>            <a href="https://form.commercialista.it/?campagna=piede_articoli&#038;pagina=article&#038;posizione=article-end">PER RICHIEDERE UN PARERE TRIBUTARIO UNA TANTUM O CON ABBONAMENTI PERIODICI </a></p>
<p></p>
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<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/conferimento-di-propriet-192-o-diritti-reali-di-godimento-su-fabbricato-strumentale-da-parte-di-soggetto-iva/">CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA</a> was first posted on Ottobre 29, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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