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	<title>CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Classificazione merceologica: come presentare istanza all’agenzia delle dogane</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Classificazione-merceologica-come-presentare-istanza-all-agenzia-delle-dogane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
		<category><![CDATA[Categoria merceologica azienda]]></category>
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		<category><![CDATA[CATEGORIE merceologiche italiane]]></category>
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					<description><![CDATA[La classificazione merceologica è essenziale nel commercio internazionale, poiché assegna codici alle merci, influenzando tassazione, normative e tracciabilità.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Classificazione-merceologica-come-presentare-istanza-all-agenzia-delle-dogane/">Classificazione merceologica: come presentare istanza all’agenzia delle dogane</a> was first posted on Ottobre 17, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La classificazione merceologica è un processo cruciale per le imprese che operano nel commercio internazionale. Essa determina la corretta codifica delle merci secondo il sistema armonizzato, fondamentale per la tassazione doganale, la determinazione delle normative da seguire e la tracciabilità delle merci.</p>
<p style="text-align: justify;">Presentare un’istanza di classificazione all’Agenzia delle Dogane è un passo importante, soprattutto per le aziende che vogliono evitare sanzioni e garantire una corretta gestione dei propri beni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è la Classificazione Merceologica?</h2>
<p style="text-align: justify;">La classificazione merceologica consiste nell’assegnare un codice specifico a ciascun prodotto, utilizzando il sistema armonizzato di codificazione. Questo sistema facilita le operazioni di importazione ed esportazione e aiuta le autorità doganali a identificare le merci, stabilendo le relative tariffe e controlli. Una classificazione errata può comportare multe, ritardi e problemi burocratici.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Quando Presentare un’Istanza di Classificazione?</h2>
<p style="text-align: justify;">Le istanze di classificazione devono essere presentate nei seguenti casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Nuove merci</strong>: Quando un’azienda introduce sul mercato un nuovo prodotto.</li>
<li><strong>Modifiche significative</strong>: Se ci sono cambiamenti nella composizione del prodotto che potrebbero influenzare la classificazione.</li>
<li><strong>Dubbio sulla classificazione</strong>: Quando un’impresa non è sicura di come classificare una merce specifica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Documentazione Necessaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Per presentare un’istanza di classificazione all’Agenzia delle Dogane, è fondamentale preparare una documentazione dettagliata. Ecco i principali documenti richiesti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Descrizione dettagliata della merce</strong>: Include specifiche tecniche, composizione e uso previsto.</li>
<li><strong>Documentazione commerciale</strong>: Fatture, contratti di vendita o schede tecniche del prodotto.</li>
<li><strong>Campioni del prodotto</strong>: Se necessario, è utile fornire un campione fisico per facilitarne l’analisi.</li>
<li><strong>Normative e certificazioni</strong>: Qualsiasi certificato che dimostri la conformità alle normative di settore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Procedura per Presentare l’Istanza</h2>
<p style="text-align: justify;">La presentazione dell’istanza di classificazione all’Agenzia delle Dogane avviene generalmente in questo modo:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Compilazione del Modulo</strong>: L’istanza deve essere redatta utilizzando il modulo specifico fornito dall’Agenzia delle Dogane. È fondamentale compilare ogni campo in modo chiaro e preciso.</li>
<li><strong>Invio dell’Istanza</strong>: Una volta completato il modulo, l’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Dogane attraverso i canali ufficiali, che possono includere:
<ul>
<li><strong>Pec (Posta Elettronica Certificata)</strong>: Un modo sicuro e ufficiale per inviare documentazione.</li>
<li><strong>Presentazione fisica</strong>: In alcuni casi, l’istanza può essere presentata presso gli uffici doganali competenti.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Attendere il Riscontro</strong>: Dopo l’invio dell’istanza, l’Agenzia delle Dogane procederà con l’analisi e fornirà un riscontro, generalmente entro un termine stabilito. È importante monitorare eventuali comunicazioni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa Aspettarsi Dopo la Presentazione?</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta che l’istanza è stata ricevuta, l’Agenzia delle Dogane può:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Richiedere ulteriori informazioni</strong>: Se necessitano di chiarimenti, potrebbero chiedere documentazione aggiuntiva.</li>
<li><strong>Fornire un codice di classificazione</strong>: Se l’istanza viene accettata, verrà assegnato un codice merceologico ufficiale, che dovrà essere utilizzato per tutte le future transazioni.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Risoluzione di Controversie</h2>
<p style="text-align: justify;">Se la classificazione proposta dall’Agenzia delle Dogane non è soddisfacente, le aziende possono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Richiedere un riesame</strong>: Presentando motivazioni dettagliate e documentazione aggiuntiva.</li>
<li><strong>Presentare un ricorso</strong>: Se non si raggiunge un accordo, è possibile procedere con un ricorso legale presso le autorità competenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La classificazione merceologica è un aspetto fondamentale per le aziende che operano nel settore del commercio internazionale. Presentare un’istanza all’Agenzia delle Dogane in modo preciso e ben documentato è essenziale per garantire una corretta gestione dei propri prodotti e prevenire problematiche future. Assicurati di rispettare tutte le procedure e di fornire informazioni chiare, per facilitare il processo e ottenere un riscontro positivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Classificazione-merceologica-come-presentare-istanza-all-agenzia-delle-dogane/">Classificazione merceologica: come presentare istanza all’agenzia delle dogane</a> was first posted on Ottobre 17, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 11:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/">Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</a> was first posted on Marzo 4, 2017 at 12:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Come funziona la fatturazione nelle transazioni commerciali di Dropshipping e in caso di classico E-Commerce? Come si applica l&#8217;Iva in caso di triangolazioni extra UE ad esempio nei rapporti con la Cina? La guida operativa e il caso pratico con tutte le risposte. </p>
<p>Il contratto di Dropshipping sotto il profilo fiscale rientra nella categoria dell’E-commerce quindi occorre rispettare la stessa normativa prevista per la seconda. </p>
<p> Come si fa la fatturazione? </p>
<p> La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping sono le medesime che si applicherebbero ad un classico negozio di E-commerce online, quindi le dinamiche saranno le seguenti: </p>
<p> a) Il venditore – Marketer </p>
<p> riceverà fattura per i prodotti dal Dropshipper ( fornitore);</p>
<p> registrerà l&#8217;operazione nel proprio registro acquisti;</p>
<p> annoterà le vendite tra i corrispettivi;</p>
<p> emetterà fattura qualora venga richiesta. </p>
<p> NB occorre evidenziare che, nell&#8217;ipotesi di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, essendo sufficiente annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura su domanda. </p>
<p> b) il Dropshipper (cioè il fornitore dei beni che gestisce il magazzino fisico):</p>
<p> emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce;</p>
<p> allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line. </p>
<p> Esempio pratico di fatturazione</p>
<p> Caso pratico</p>
<p> Ipotizziamo che una società italiana “I” stipuli un contratto di dropshipping con una società cinese  “C”, che quindi gestirà il magazzino fisico e si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana. </p>
<p> Ipotizziamo che il marketer italiano abbia acquisito come cliente una società francese “F” e trasmetta il relativo ordine alla società cinese la quale provvederà all&#8217;imballaggio e alla spedizione della merce in Francia. </p>
<p> Analisi dell&#8217;operazione economica  </p>
<p> Il caso in specie costituisce una  “operazione triangolare Iva“ in quanto eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, per la quale per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni: quindi due trasferimenti giuridici in un unica traslazione fisica  </p>
<p> In particolare si tratta tecnicamente di triangolazione extracomunitaria perché nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea ( la Cina) mentre gli altri due soggetti ( Italia e Francia) risiedono in un paese comunitario. </p>
<p> NB L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione  </p>
<p> Attenzione E’ fondamentale, quindi, ai fini della corretta “chiusura” della triangolazione, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente (società cinese dropshopper) al cessionario o destinatario finale (società francese cliente), senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il marketer cioè venditore proprietario del sito di E-commerce). </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Riguardo gli obblighi di fatturazione, la società italiana venditrice (e procacciatrice del cliente) </p>
<p> non realizzerà un’operazione intracomunitaria in quanto la merce non proviene da uno Stato membro;</p>
<p>  né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria. </p>
<p> Da un punto di vista Iva:</p>
<p> La società italiana “I” realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura alla società cliente francese “F”, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato. </p>
<p> Sarà, quindi, il soggetto francese  ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce. </p>
<p> La società italiana marketer riceverà poi la fattura dal fornitore cinese dropshipper che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese. </p>
<p> Per ricevere serenamente consulenza tributaria sull&#8217;E-Commerce e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata step by step dal punto di vista commerciale, legale e fiscale,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fatturare-con-il-drop-shipping-e-con-il-classico-e-commerce-lesempio-pratico-di-una-triangolazione-extra-ue-italia-cina-francia/">Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L&#8217;esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia &#8211; Cina &#8211; Francia)</a> was first posted on Marzo 4, 2017 at 12:01 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell&#8217;E– Commerce.  Vantaggi e guida pratica per avviare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-on-line-senza-magazzino-fisico-arriva-il-drop-shipping-la-nuova-frontiera-delle-commerce-vantaggi-e-guida-pratica-per-avviare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 17:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.0 Non titolare di partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[2.0 Lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[3.0 Reddito di impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-on-line-senza-magazzino-fisico-arriva-il-drop-shipping-la-nuova-frontiera-delle-commerce-vantaggi-e-guida-pratica-per-avviare/">Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell&#8217;E– Commerce.  Vantaggi e guida pratica per avviare</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 6:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Hai in mente un nuovo progetto Business &#8220;a misura&#8221; di  “E &#8211; Commerce” ma vuoi tagliare le spese legate alla gestione di un magazzino fisico? Leggi la nostra guida pratica dedicata alla vendita in Dropshipping per avviare la tua attività in modo efficiente e redditizio, con riduzione dei costi di gestione e senza le incombenze di un magazzino. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona il Drop Shipping  </p>
<p> Il Drop Shipping è l&#8217;ultima frontiera dell&#8217;E &#8211; Commerce, che in sintesi consente di vendere i propri prodotti online senza disporre di un magazzino fisico, evitando quindi il problema legato alle eventuali rimanenze dell’invenduto, ma affidandosi al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto. </p>
<p> Il venditore online, assume la figura del “procacciatore d’affari”, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio mark-up al prezzo finale. Quindi passerà l’ordine del suo cliente al fornitore, appunto il dropshipper che preparerà il prodotto e lo spedirà direttamente al domicilio del cliente finale. </p>
<p> In sostanza la gestione del magazzino, viene affidata in outsourching direttamente al Dropshipper (di solito il produttore), e questa modalità di transazione implica un forte risparmio di tempi e costi. </p>
<p> I vantaggi del Dropshipping  </p>
<p> Il fornitore &#8211; dropshipper potrà aumentare in modo esponenziale la visibilità del Brand e dei prodotti implementando la rete di vendita e il fatturato attraverso la diffusione capillare sul territorio, toccando località o target specifici difficili da raggiungere in regime tradizionale. Inoltre ottiene maggiori garanzie sui pagamenti in virtù degli accordi stipulati con i gestori dei siti di e &#8211; commerce. </p>
<p> Il venditore o Marketer  non dovrà impiegare liquidità nella gestione logistica di un magazzino prodotti, evitando problemi legati alla rotazione, all&#8217;invenduto e ai costi di produzione, stoccaggio, imballaggio e spedizione. Necessita solo di un sito internet di ecommerce funzionante, l’abilità nel selezionare dropshipper di qualità e una buona predisposizione nella comunicazione online. Se poi il prodotto funziona sul mercato potrà lanciare un grande business perché comunque pagherà al produttore il prezzo di listinocatalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico. Inoltre sarà esonerato dalla responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovuti a difetti del prodotto o comunque all’utilizzo dello stesso da parte degli acquirenti o consumatori finali che ricadrà sul dropshipper / produttore. </p>
<p> Il cliente con il dropshipping risparmia grazie al fatto che diminuiscono i passaggi commerciali il che equivale a minori ricarichi fiscali giovandosi della possibilità di acquistare a prezzi più bassi senza rinunciare alla qualità. </p>
<p> Il contratto di dropshipping</p>
<p> Lo schema di funzionamento del Dropshipping, prevede la redazione di contratti di collaborazione commerciale tra il Dropshipper (fornitore) e il Marketer (gestore del sito di E-commerce), legati alla gestione ed evasione degli ordini, nonché alle commissioni applicabili dal gestore del portale sui prodotti da lui venduti. Il contratto di Dropship dovrà indicare:</p>
<p> le tipologie di spedizione;</p>
<p> la tempistica e i costi indicativi (fissando dei termini, a carico del fornitoreproduttore, per l’invio dei prodotti entro una certo tempo dal ricevimento dell’ordine)</p>
<p> Gestione del software</p>
<p> Fondamentale per la gestione di tutta la procedura di vendita è disporre di un software di gestione integrato tra Dropshipper e ed E-commerce che sia efficiente ed efficace. </p>
<p> Come aprire l&#8217;impresa di dropshipping</p>
<p> Ecco gli step principali per avviare la vostra impresa di Dropshipping I</p>
<p> Apertura della partita Iva (codice Ateco 47. 91. 10 – “Commercio al dettaglio di prodotti via internet“);</p>
<p> Iscrizione al Registro Imprese della provincia competente;</p>
<p> Iscrizione alla gestione Inps commercianti (che prevede il versamento di contributi fissi per circa €. 4. 000 annue, oltre a contributi variabili in base al reddito annuo dell’attività);</p>
<p> Presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del comune dove ha sede legale l’impresa;</p>
<p> Scelta del regime fiscale applicabile ( valutare il “Regime forfettario“, di cui alla Legge n. 190/2014. </p>
<p> Tutti questi adempimenti saranno attuati tramite l&#8217;invio della  Comunicazione Unica alla Camera di Commercio competente. </p>
</p>
<p> Per pianificare e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata  step by step dal  punto di vista commerciale, legale e fiscale, </p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p></p>
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		<title>Il Business del Marchio Collettivo Europeo: guida alla registrazione semplificata e costi ridotti con il deposito on line</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-con-il-vostro-brand-in-tutta-lunione-europea-caratteri-e-vantaggi-del-marchio-collettivo-europeo-registrazione-semplificata-e-costo-ridotto-con-il-deposito-on-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 15:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla registrazione del marchio collettivo: tutela, vantaggi, costi, regolamento d'uso e marchio collettivo UE<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-fare-business-con-il-vostro-brand-in-tutta-lunione-europea-caratteri-e-vantaggi-del-marchio-collettivo-europeo-registrazione-semplificata-e-costo-ridotto-con-il-deposito-on-line/">Il Business del Marchio Collettivo Europeo: guida alla registrazione semplificata e costi ridotti con il deposito on line</a> was first posted on Febbraio 10, 2017 at 4:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica, illustriamo caratteri e vantaggi di un Brand di qualità che vi consentirà di fare affari in tutto l&#8217;ambito territoriale dell&#8217;Unione Europea: il Marchio Collettivo Europeo, esaminando anche la relativa registrazione semplificata e i costi ridotti con il deposito on line. </p>
<p> Con questa guida pratica, illustriamo caratteri e vantaggi di un Brand di qualità che vi consentirà di fare affari in tutto l&#8217;ambito territoriale dell&#8217;Unione Europea: il  Marchio Collettivo Europeo, esaminando anche la relativa registrazione semplificata e il costo ridotto con il deposito on line. </p>
<p>Tipologie di registrazione territoriale del marchio</p>
<p> In primis, occorre evidenziare una tripartizione relativa alla registrazione del marchio, distinguendo le diverse aree territoriali all&#8217;interno delle quali farlo circolare, “spenderlo” commercialmente, godendo della relativa tutela giuridica e impedendo a terzi di farne uso abusivamente. </p>
<p> • Registrazione Nazionale</p>
<p> Questa registrazione  attribuisce il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in quel dato Stato all&#8217;interno del quale è stato perfezionato l&#8217;iter di registrazione. Dunque, se l&#8217;istanza di registrazione del marchio è presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si otterrà il diritto esclusivo in Italia e soltanto in Italia. </p>
<p> • Registrazione nell’Unione Europea</p>
<p> Se si richiede la registrazione del marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna), si otterrà il diritto a tutelare il proprio marchio europeo in tutti e 28 i Paesi dell’Unione Europea. </p>
<p> • Registrazione Internazionale</p>
<p> Se si richiede la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, sarà possibile con un&#8217;unica procedura amministrata dall&#8217;Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO), registrare lo stesso marchio in uno o più dei 97 Paesi aderenti all&#8217;Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). </p>
<p> Cos&#8217;è il Marchio Collettivo Europeo (Marchio Collettivo UE)? </p>
<p> Costituisce marchio collettivo dell’Unione europea (marchio collettivo UE) quel tipo specifico di marchio dell’Unione europea che, in base all&#8217;articolo 66, paragrafo 1, RMUE (Regolamento marchio Unione Europea), si propone di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono all’associazione. </p>
<p> Un marchio collettivo UE qualifica l’origine commerciale di alcuni prodotti e servizi e solitamente è utilizzato dalle imprese, insieme al rispettivo marchio individuale, per indicare e informare il consumatore che esse appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzarlo. </p>
<p> I marchi collettivi UE, a differenza nei marchi collettivi nazionali, possono essere richiesti solo da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché da persone giuridiche di diritto pubblico. </p>
<p> Vantaggi del Marchio Collettivo Europeo nelle relazioni commerciali: </p>
<p> Il marchio collettivo europeo, consente di potenziare esponenzialmente gli effetti attrattivi sul mercato propri di una marchio collettivo nazionale, con plurimi vantaggi in termini di costi e procedure burocratiche. </p>
<p> Il marchio collettivo U. E. Come sopra indicato, è un marchio registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti che lo disciplinano. </p>
<p> Esso presenta la peculiarità di proiettare la sua validità in tutto il territorio dell’Unione europea, (annullando la limitazione della portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri). </p>
<p> Ad ogni successivo allargamento dell’U. E. , ogni marchio dell’Unione europea registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di formalità o di pagare ulteriori tasse. </p>
<p> Cosa accade se la domanda di registrazione del Marchio Collettivo UE viene rifiutata? </p>
<p> Nel caso di rifiuto alla registrazione, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei Paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione. </p>
<p> Come qualsiasi marchio, anche il marchio U. E. Deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. (si veda l’articolo 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali. </p>
<p> Com&#8217;è la procedura di registrazione? </p>
<p> Il sistema prevede un iter di registrazione semplificato, che consiste in:</p>
<p> &#8211; un’unica domanda;</p>
<p> &#8211; un’unica lingua procedurale;</p>
<p> &#8211; un unico centro amministrativo;</p>
<p> &#8211; un unico fascicolo da gestire;</p>
<p> &#8211; un’unica tassa da pagare. </p>
<p> Il marchio dell’Unione Europea, come quello nazionale, è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni. </p>
<p> Il regolamento d’uso dei Marchi Collettivi UE  </p>
<p> L&#8217;Articolo 67 del Regolamento comunitario 2424/ 2015, prescrive anche per il marchio collettivo UE la necessità di un regolamento d&#8217;uso con facoltà di presentarlo  entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di registrazione. </p>
<p> Contenuto necessario del regolamento d&#8217;uso UE:</p>
<p> 1) Condizioni di ammissione e di permanenza nell’associazione;</p>
<p> 2) Eventuali condizioni di utilizzazione del marchio collettivo;</p>
<p> 3) “Porta aperta” all’ammissione di “persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione”. </p>
<p> Risparmio con il Marchio Collettivo UE depositato online  </p>
<p> ATTENZIONE: in caso di deposito di un marchio collettivo online, si può ottenere una riduzione della tassa di base con un risparmio di € 300. Infatti, la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato utilizzando il modulo in formato cartaceo (per posta/via fax) è di € 1. 800, mentre la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato online è di € 1. 500. </p>
<p>
</p>
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<p>
</p>
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		<title>Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
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					<description><![CDATA[Applica l'aliquota iva agevolata per ottenere importanti vantaggi competitivi (IVA a credito e maggior competitività in termini di prezzo rispetto ai concorrenti)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/">Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</a> was first posted on Aprile 22, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contattaci per presentare interpello, o comprendere se in via immediata già puoi applicare l’aliquota iva agevolata ai tuoi beni o servizi, ottenendo risparmio, maggior liquidità e vantaggi competitivi rispetto al prezzo offerto al mercato dai tuoi concorrenti…</p>
<p>
</p>
<p>Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</p>
<p>Parere convergente della Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Dogane  sulla cessione di frullati ottenuti solamente con pura frutta applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%. </p>
<p>Questa è la risposta fornita dall&#8217;agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272/E del 5 novembre 2009 alla richiesta di un contribuente di conoscere l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta da applicare al prodotto. Per il contribuente, il frullato in questione rientrava all&#8217;interno della categoria &#8220;frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri&#8221;, indicata al n. 8) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 e, quindi, sconta l&#8217;Iva del 4%. </p>
<p>Come spesso accade, in prima battuta, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha cassato l’interpello motivando che per rispondere all’istanza, così come è successo per altre analoghe, fosse necessario un preliminare accertamento tecnico sulla natura e la composizione merceologica del prodotto. Per questo motivo, l&#8217;Agenzia ha trattato la questione solo nell&#8217;ambito di una consulenza giuridica, dopo aver acquisito il parere dell&#8217;agenzia delle Dogane. </p>
<p>
Quest&#8217;ultima, in seguito all&#8217;analisi chimica del prodotto, ha ritenuto che non fosse possibile considerare un succo di frutta perché costituito non solo da frutta frullata ma anche da &#8220;un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa&#8221;. Pertanto, le Dogane hanno chiarito che il prodotto in esame appartiene a una categoria merceologica diversa da quella proposta dal contribuente e che, in particolare, rientri in quella individuata dal punto 74 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972: &#8220;frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio&#8221;. </p>
<p>
A fronte della classificazione merceologica della Agenzia delle Dogane, i tecnici delle Entrate, hanno ritenuto valida l’applicazione dell&#8217;aliquota del 10 per cento alla cessione di frullati interamente naturali. </p>
<p>OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211;  Aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta &#8211;  articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633    </p>
<p>Con istanza d’interpello presentata dalla società ALFA S. R. L. è stato  esposto il seguente quesito.     </p>
<p>Quesito  </p>
<p>L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni  riguardanti il prodotto denominato X.   Il prodotto X appartiene alla categoria dei frullati e, come dichiarato  dall’istante, consiste in un frullato di frutta ottenuto solo con pura frutta al  naturale.     </p>
<p>Soluzione interpretativa prospettata dall’istante  </p>
<p>La società istante ritiene che il prodotto X possa, sotto il profilo  merceologico, rientrare nella più generica voce “Frutta commestibile, fresche o  secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate  senza aggiunta di zuccheri”, di cui al n. 8) della tabella A, parte II, allegata al  DPR n. 633/1972, per cui assoggettabile all’aliquota ridotta del 4%.      </p>
<p>Parere dell’Agenzia delle entrate  </p>
<p>In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi  inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle  istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e  successivi provvedimenti d’attuazione.   </p>
<p>Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della  trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura  di interpello &#8211; di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 &#8211; le istanze che  prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di  incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la  necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione  dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti  tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva  composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano  dall’ambito di competenza della scrivente.   </p>
<p>Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza  giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18  maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello  di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.   </p>
<p>Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che,  con nota n. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto  inquadramento doganale dei prodotti in esame.   </p>
<p>In particolare la predetta Agenzia, “sulla base della dichiarazione del  produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in  oggetto”, ritiene “che la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa  essere considerata un succo di frutta”.   </p>
<p>Infatti, precisa l’Agenzia delle dogane, “le Note Esplicative al SA, relative  alla voce 2009, prevedono che: ‘I succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa  voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi   freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista -come avviene per gli  agrumi- in un’estrazione a mezzo di macchine dette “estrattori” funzionanti con  il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no  da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con  acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del  ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano). </p>
<p>I liquidi così ottenuti  sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti:  </p>
<p>a) Chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli  elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra  d’infusori, ecc), mediante enzimi o per centrifugazione.   </p>
<p>b) Filtrazione, specialmente con filtri a piastre Kieselgur, di amianto, di  cellulosa, ecc.   </p>
<p>c) Disaerazione, destinata a eliminare l’ossigeno che sarebbe nocivo al  colore e al sapore.   </p>
<p>Grazie a questi vari trattamenti, i succhi di frutta o di ortaggi o di legumi si  presentano sottoforma di liquidi non fermentati, limpidi. Accade tuttavia che  alcuni succhi- soprattutto quelli ricavati da frutti polposi (per esempio,  albicocche, pesche, pomodori)- contengano ancora, in sospensione o sotto forma  di deposito, una parte della “polpa finemente suddivisa”.   </p>
<p>L’Agenzia delle dogane, precisando che i prodotti in oggetto sono  “costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non  finemente suddivisa”, ritiene di considerare tali “prodotti come ‘frutta ed altre  parti commestibili di piante, altrimenti preparate’, costituiti da miscugli di frutta,  in prevalenza diversa dalla frutta a guscio, da classificare al codice 2008 92. Il  suddetto codice NC 2008 92 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale  in vigore al 31. 12. 87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al  DPR n. 633 del 1972”.   </p>
<p>In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente  ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l’aliquota  IVA del 10 per cento.    </p>
<p><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   un parere tributario in materia IVA</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   presentare una istanza di interpello e/o di classificazione merceologica</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   un checkup Fiscale </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   una istanza di rimborso IVA</p>
<p>
</p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/">Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</a> was first posted on Aprile 22, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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