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	<title>tutela del patrimonio | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>tutela del patrimonio | Commercialista.it</title>
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		<title>Composizione negoziata e revoca misure protettive: la sentenza del Tribunale di Prato e l’importanza della condotta dell’impresa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
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					<description><![CDATA[Quando un’impresa si trova in difficoltà finanziaria, la composizione negoziata della crisi rappresenta oggi uno strumento prezioso per prevenire la definitiva uscita dal mercato e tentare un risanamento. Tuttavia, non tutte le imprese possono beneficiare pienamente delle tutele offerte da questo istituto, in particolare delle cosiddette &#8220;misure protettive&#8221;, che sospendono le azioni esecutive da parte [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Composizione-negoziata-e-revoca-misure-protettive-la-sentenza-del-Tribunale-di-Prato-e-l-importanza-della-condotta-dell-impresa/">Composizione negoziata e revoca misure protettive: la sentenza del Tribunale di Prato e l’importanza della condotta dell’impresa</a> was first posted on Dicembre 10, 2025 at 11:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="168" data-end="587">Quando un’impresa si trova in difficoltà finanziaria, la composizione negoziata della crisi rappresenta oggi uno strumento prezioso per prevenire la definitiva uscita dal mercato e tentare un risanamento. Tuttavia, non tutte le imprese possono beneficiare pienamente delle tutele offerte da questo istituto, in particolare delle cosiddette &#8220;misure protettive&#8221;, che sospendono le azioni esecutive da parte dei creditori.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="589" data-end="873">Un recente provvedimento del <strong data-start="618" data-end="665">Tribunale di Prato (Ordinanza n. 1105/2025)</strong> ha sollevato un tema centrale nella gestione della crisi d’impresa: <strong data-start="734" data-end="872">la condotta pregressa dell’imprenditore può incidere in modo determinante sulla concessione e sulla permanenza delle misure protettive</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="875" data-end="1221">Ma cosa significa in concreto? Vuol dire che non basta attivare la procedura per accedere automaticamente alla protezione. I giudici, infatti, iniziano a valutare <strong data-start="1038" data-end="1127">se l’impresa ha agito con correttezza, trasparenza e responsabilità prima della crisi</strong>. In caso contrario, anche uno strumento pensato per aiutare può trasformarsi in un boomerang.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1223" data-end="1269">In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa prevede la normativa sulla composizione negoziata, il significato e la funzione delle misure protettive, la centralità della condotta pregressa, anche alla luce dell’ordinanza del Tribunale di Prato, cosa deve fare un’impresa per evitare la revoca delle tutele e i risvolti pratici e le strategie per un risanamento efficace e credibile.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1223" data-end="1269"><strong>Composizione negoziata</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="299" data-end="1018">La <strong data-start="302" data-end="350">composizione negoziata della crisi d’impresa</strong> rappresenta uno degli strumenti più innovativi introdotti dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), pensato per aiutare le imprese in difficoltà a risanare la propria posizione economico-finanziaria senza dover accedere immediatamente a procedure concorsuali. Uno degli elementi centrali di questa procedura è la possibilità, da parte dell’impresa, di <strong data-start="726" data-end="779">ottenere misure protettive del proprio patrimonio</strong>. Queste misure, se confermate dal giudice, impediscono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali da parte dei creditori, concedendo così all’imprenditore un “tempo protetto” per cercare un accordo con i soggetti coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1020" data-end="1548">Tuttavia, la recente <strong data-start="1041" data-end="1090">Ordinanza n. 1105/2025 del Tribunale di Prato</strong> ha evidenziato che l’accesso e la permanenza sotto queste misure non sono affatto automatici. Il giudice, infatti, <strong data-start="1206" data-end="1272">valuta in modo approfondito la condotta pregressa dell’impresa</strong> e la disponibilità concreta dei principali creditori, come l’Agenzia delle Entrate, ad avviare una trattativa negoziale. Se emergono gravi inadempienze pregresse o atteggiamenti poco collaborativi dell’imprenditore, le misure possono essere revocate anche in fase iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1550" data-end="1817">Questa pronuncia segna un cambio di passo nella prassi giurisprudenziale, ponendo un limite chiaro: la protezione patrimoniale non può essere usata come scudo da chi ha agito in modo irresponsabile o in mala fede nei confronti dell’Erario o degli altri creditori.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="139" data-end="225"><strong data-start="142" data-end="225">Il caso concreto</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="227" data-end="786">Nel caso esaminato dal <strong data-start="250" data-end="301">Tribunale di Prato con l’Ordinanza n. 1105/2025</strong>, una società in stato di crisi ha presentato istanza per l’avvio della composizione negoziata tramite la piattaforma telematica, richiedendo contestualmente anche l’applicazione delle <strong data-start="486" data-end="522">misure protettive del patrimonio</strong>, previste dal Codice della crisi. Tale richiesta, come da prassi, ha comportato la convocazione di un’udienza per la conferma delle misure stesse, alla quale ha partecipato, in qualità di creditore, anche la <strong data-start="733" data-end="785">Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="788" data-end="1450">Nel corso del procedimento, la società ha proposto all’Amministrazione finanziaria un <strong data-start="874" data-end="938">accordo transattivo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, Ccii</strong>, ipotizzando uno stralcio di sanzioni e interessi e il pagamento di una quota compresa tra il 65% e il 70% delle imposte dovute (ritenute, imposte dirette e IVA). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato una <strong data-start="1155" data-end="1211">netta indisponibilità a qualsiasi tipo di trattativa</strong>, evidenziando come il debito tributario, pari a circa <strong data-start="1267" data-end="1318">1,2 milioni di euro su un totale di 1,7 milioni,</strong> si fosse formato in modo continuativo nel decennio 2015-2025, principalmente a causa del <strong data-start="1410" data-end="1449">mancato versamento annuale dell’IVA</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1452" data-end="1917">L’Amministrazione ha anche sottolineato che l’impresa aveva <strong data-start="1512" data-end="1643">sistematicamente finanziato la propria continuità aziendale tramite l’omissione del versamento dell’imposta sul valore aggiunto</strong>, compromettendo gravemente la propria meritevolezza. Un comportamento che, agli occhi del giudice, ha reso <strong data-start="1751" data-end="1818">insostenibile e poco credibile il piano di risanamento proposto</strong>, anche perché basato su una regolarità fiscale che la società non aveva mai dimostrato in passato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1452" data-end="1917"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-34004 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="203" data-end="296"><strong data-start="206" data-end="296">Le motivazioni della revoca</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="298" data-end="795">La decisione del <strong data-start="315" data-end="337">Tribunale di Prato</strong> si fonda su un’analisi rigorosa della condotta pregressa dell’impresa e dei presupposti richiesti per la concessione delle misure protettive. In particolare, il giudice ha evidenziato che <strong data-start="526" data-end="614">l’accesso alla composizione negoziata non può essere considerato un diritto assoluto</strong>, ma è subordinato alla <strong data-start="638" data-end="668">meritevolezza dell’impresa</strong> e alla <strong data-start="676" data-end="718">disponibilità dei creditori strategici, </strong>come l’Agenzia delle Entrate, a partecipare a una trattativa costruttiva.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="797" data-end="1404">Nel caso specifico, la condotta della società, che per anni ha deliberatamente <strong data-start="876" data-end="932">finanziato la propria operatività non versando l’IVA</strong>, ha rappresentato un elemento dirimente. Tale comportamento ha mostrato una gestione irresponsabile, ai limiti del doloso, che <strong data-start="1060" data-end="1128">ha minato il presupposto fondamentale della lealtà e correttezza</strong>, su cui si basa l’intera procedura di composizione negoziata. Il piano di risanamento presentato, inoltre, si fondava su proiezioni ottimistiche e su una regolarità fiscale futura che appariva del tutto irrealistica, considerato lo storico comportamento fiscale dell’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1406" data-end="1886">Un altro punto critico sottolineato dal giudice è stato il ruolo centrale dell’Erario nel piano di risanamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, era creditore della quasi totalità dell’esposizione debitoria. La sua indisponibilità a partecipare alla trattativa ha reso impraticabile l’intero progetto di risanamento, venendo meno uno dei requisiti fondamentali previsti dall’articolo 19 del Ccii: la possibilità concreta di pervenire a un accordo con i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1888" data-end="2106">Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha quindi <strong data-start="1941" data-end="1987">negato la conferma delle misure protettive</strong>, sancendo che non vi erano le condizioni giuridiche e sostanziali per mantenere la sospensione delle azioni esecutive.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1888" data-end="2106"><strong data-start="72" data-end="97">Implicazioni pratiche</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="311" data-end="750">L’Ordinanza del Tribunale di Prato lancia un messaggio chiaro a tutte le imprese che intendono ricorrere alla composizione negoziata: <strong data-start="445" data-end="557">la procedura non può essere usata come “scudo” per guadagnare tempo o sottrarsi a obblighi fiscali pregressi</strong>. Al contrario, la sua attivazione richiede <strong data-start="601" data-end="663">serietà, trasparenza e un’autentica volontà di risanamento</strong>, elementi che devono emergere in maniera documentata e coerente sin dal primo momento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="752" data-end="1337">Una delle principali implicazioni pratiche riguarda la necessità, per l’imprenditore, di <strong data-start="841" data-end="880">dimostrare la propria meritevolezza</strong>, ossia di non aver agito con dolo o grave colpa nella gestione dell’impresa. In particolare, il <strong data-start="977" data-end="1012">rispetto degli obblighi fiscali</strong> è un parametro fondamentale per i giudici e per i creditori pubblici, in primis l’Agenzia delle Entrate. Il mancato versamento sistematico dell’IVA, come nel caso esaminato, è spesso interpretato non solo come un inadempimento, ma come un <strong data-start="1252" data-end="1336">sintomo di una strategia aziendale basata sull’elusione degli obblighi tributari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1339" data-end="1822">Inoltre, è fondamentale che l’impresa presenti un <strong data-start="1389" data-end="1481">piano di risanamento credibile, sostenibile e coerente con la situazione economica reale</strong>, evitando proposte che presuppongono concessioni difficilmente accettabili dai creditori o piani irrealistici. La presenza di <strong data-start="1608" data-end="1641">creditori pubblici strategici</strong>, con quote rilevanti del debito, richiede un approccio particolarmente attento: <strong data-start="1722" data-end="1821">senza il loro coinvolgimento concreto, il piano perde di efficacia e rischia di essere respinto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1824" data-end="2034">In sostanza, la composizione negoziata è un’opportunità reale, ma solo per chi dimostra di volerla usare in buona fede e con piena consapevolezza degli obblighi assunti verso il sistema economico e fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1824" data-end="2034"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-34003 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/still-life-dollar-coins-scale-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="178" data-end="262"><strong data-start="181" data-end="262">Strategie operative e fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="264" data-end="711">Per evitare che il giudice revochi le <strong data-start="302" data-end="323">misure protettive</strong> richieste nell’ambito della composizione negoziata della crisi, è essenziale che l’impresa adotti un comportamento proattivo, trasparente e conforme ai principi di <strong data-start="488" data-end="521">meritevolezza e sostenibilità</strong>. Il primo passo è <strong data-start="540" data-end="600">presentare un piano di risanamento realistico e coerente</strong> con la situazione economico-finanziaria dell’azienda, evitando previsioni ottimistiche o prive di solide basi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="713" data-end="1314">Un elemento spesso sottovalutato, ma fondamentale, riguarda la <strong data-start="776" data-end="826">gestione dei rapporti con i creditori pubblici</strong>. Se l’impresa ha accumulato debiti con l’Agenzia delle Entrate o con l’INPS, è indispensabile avviare <strong data-start="929" data-end="958">interlocuzioni tempestive</strong> con tali enti e, se possibile, presentare <strong data-start="1001" data-end="1037">proposte transattive sostenibili</strong>, in linea con quanto previsto dall’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi. Il mancato coinvolgimento di questi soggetti o la presentazione di piani poco credibili può portare a un rigetto immediato delle misure di protezione, come nel caso deciso dal Tribunale di Prato.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1316" data-end="1362">Dal punto di vista operativo, è consigliabile:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1363" data-end="1762">
<li data-start="1363" data-end="1515">
<p data-start="1365" data-end="1515"><strong data-start="1365" data-end="1427">regolarizzare, per quanto possibile, i versamenti correnti</strong> (IVA, ritenute, contributi), per dimostrare un cambio di passo concreto nella gestione;</p>
</li>
<li data-start="1516" data-end="1624">
<p data-start="1518" data-end="1624"><strong data-start="1518" data-end="1546">documentare puntualmente</strong> la situazione patrimoniale e finanziaria, con dati aggiornati e verificabili;</p>
</li>
<li data-start="1625" data-end="1762">
<p data-start="1627" data-end="1762"><strong data-start="1627" data-end="1666">coinvolgere un esperto indipendente</strong> credibile e competente, capace di supportare il piano e di favorire il dialogo con i creditori.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1764" data-end="2194">Infine, è utile ricordare che il comportamento del passato <strong data-start="1823" data-end="1852">non può essere cancellato</strong>, ma può essere controbilanciato da <strong data-start="1888" data-end="1920">azioni concrete e tempestive</strong> che dimostrino la volontà reale di risanare l’azienda e rispettare gli obblighi fiscali e contributivi. Solo in questo modo le misure protettive potranno essere mantenute e utilizzate per il loro vero scopo: garantire il successo della trattativa e la continuità aziendale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="0" data-end="169"><strong data-start="132" data-end="168">Responsabilità dell’imprenditore</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="268" data-end="729">L’ordinanza del Tribunale di Prato offre un chiaro monito contro l’utilizzo distorto della composizione negoziata della crisi. Questo strumento, pensato per offrire una via d’uscita anticipata alle imprese in difficoltà, rischia infatti di essere strumentalizzato da soggetti che non intendono realmente risanare l’attività, ma solo <strong data-start="601" data-end="663">ottenere una sospensione temporanea delle azioni esecutive</strong> per guadagnare tempo o per sottrarsi alle proprie responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="731" data-end="1341">Quando un’impresa si presenta davanti al giudice chiedendo l’attivazione delle misure protettive, ma si scopre che per anni ha finanziato la propria operatività attraverso sistematici inadempimenti tributari, come il mancato versamento dell’IVA, si configura un abuso della procedura, che può determinare non solo la revoca delle tutele, ma anche profili di responsabilità. In casi estremi, possono emergere violazioni che sfociano in responsabilità penale, come l’indebita compensazione, l’omesso versamento di imposte o contributi, o la bancarotta fraudolenta, se si arriva al fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1343" data-end="1729">Oltre ai profili penali, va tenuto presente che il comportamento scorretto può anche comportare <strong data-start="1439" data-end="1470">responsabilità civilistiche</strong> dell’imprenditore o degli amministratori per mala gestio. In un contesto in cui la giurisprudenza è sempre più attenta a valutare la condotta dell’impresa anche prima della crisi, non è più tollerato un uso opportunistico degli strumenti previsti dal Codice.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1731" data-end="2035">Per evitare questi rischi, è fondamentale che l’imprenditore si affidi a consulenti esperti, che lo aiutino a muoversi con trasparenza e prudenza, rispettando le finalità del legislatore. La composizione negoziata è un’opportunità, ma solo per chi la affronta con serietà e rispetto delle regole.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="262" data-end="349"><strong data-start="265" data-end="349">Vantaggi per le imprese </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="351" data-end="929">Nonostante i rischi legati a un uso scorretto, la <strong data-start="401" data-end="439">composizione negoziata della crisi</strong> rappresenta uno <strong data-start="456" data-end="523">strumento estremamente vantaggioso per le imprese in difficoltà</strong>, se utilizzato con consapevolezza e trasparenza. Il primo beneficio è di tipo <strong data-start="602" data-end="615">temporale</strong>: l’attivazione delle misure protettive, se concesse e mantenute, consente all’impresa di <strong data-start="705" data-end="748">sospendere azioni esecutive e cautelari</strong>, bloccando pignoramenti, sequestri e altri atti aggressivi da parte dei creditori. Questo permette di recuperare margini di manovra per impostare un vero piano di ristrutturazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="931" data-end="1421">Un secondo vantaggio riguarda l’<strong data-start="963" data-end="990">approccio collaborativo</strong> della procedura: a differenza delle procedure concorsuali tradizionali (come il fallimento o la liquidazione giudiziale), la composizione negoziata <strong data-start="1139" data-end="1187">favorisce il dialogo tra impresa e creditori</strong>, incentivando soluzioni condivise e meno traumatiche. La presenza dell’<strong data-start="1259" data-end="1283">esperto indipendente</strong>, nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio, garantisce un supporto tecnico e imparziale nella gestione della trattativa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1423" data-end="1907">Inoltre, il nuovo impianto normativo (D.lgs. 14/2019) riconosce alla composizione negoziata un importante ruolo nel <strong data-start="1539" data-end="1577">preservare la continuità aziendale</strong> e nel tutelare i livelli occupazionali. Le imprese che dimostrano volontà reale di risanamento possono beneficiare anche di <strong data-start="1702" data-end="1750">agevolazioni fiscali e strumenti transattivi</strong>, come la possibilità di proporre accordi all’Agenzia delle Entrate con stralcio parziale del debito (interessi e sanzioni) e piani di pagamento dilazionati.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1909" data-end="2229">Infine, utilizzare correttamente questa procedura <strong data-start="1959" data-end="2001">può migliorare l’immagine dell’impresa</strong> agli occhi di fornitori, banche e clienti, mostrando una gestione responsabile e orientata alla salvaguardia del business. Un fattore cruciale in un mercato sempre più attento alla trasparenza e alla solidità delle controparti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1909" data-end="2229"><strong>Altre procedure di gestione della crisi d’impresa</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="373" data-end="801">Nell’ambito della gestione delle crisi aziendali, il legislatore italiano ha previsto diverse procedure, ciascuna con finalità, caratteristiche e impatti differenti. Tra queste, la <strong data-start="554" data-end="592">composizione negoziata della crisi</strong> si distingue per il suo approccio stragiudiziale, volontario e preventivo, pensato per <strong data-start="680" data-end="715">intervenire in una fase precoce</strong> del deterioramento aziendale, ben prima che si configuri l’insolvenza vera e propria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="803" data-end="1297">A differenza degli <strong data-start="822" data-end="864">accordi di ristrutturazione dei debiti</strong> (artt. 57 ss. Ccii) e del <strong data-start="891" data-end="916">concordato preventivo</strong> (artt. 40 ss. Ccii), la composizione negoziata <strong data-start="964" data-end="1020">non comporta l’apertura di una procedura concorsuale</strong> e non determina lo &#8220;stigma&#8221; giuridico associato a esse. Si tratta di un percorso <strong data-start="1102" data-end="1119">confidenziale</strong>, attivabile su istanza dell’imprenditore tramite una piattaforma telematica, e fondato sull’intervento di un <strong data-start="1229" data-end="1261">esperto terzo e indipendente</strong> nominato dalla Camera di Commercio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1299" data-end="1818">Gli <strong data-start="1303" data-end="1334">accordi di ristrutturazione</strong>, invece, pur essendo anch’essi strumenti negoziali, richiedono il raggiungimento di un’intesa con almeno il <strong data-start="1443" data-end="1464">60% dei creditori</strong> (o il 30% nel caso di accordi agevolati), e prevedono l’omologazione da parte del tribunale. Sono più strutturati, ma anche più complessi e costosi. Il <strong data-start="1617" data-end="1642">concordato preventivo</strong>, infine, è una vera e propria procedura concorsuale, pubblica e soggetta a stretti controlli giudiziari, rivolta a imprese già in <strong data-start="1773" data-end="1817">stato di crisi o di insolvenza accertata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1820" data-end="2278">In sintesi, la composizione negoziata offre all’imprenditore la possibilità di <strong data-start="1899" data-end="1930">intervenire tempestivamente</strong>, tutelando la continuità aziendale e limitando la visibilità della crisi, ma richiede un <strong data-start="2020" data-end="2047">forte impegno negoziale</strong> e la disponibilità effettiva dei creditori, come sottolineato nella sentenza del Tribunale di Prato. Le altre procedure, invece, sono più adatte a situazioni avanzate di dissesto, con implicazioni legali e operative più invasive.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="270" data-end="340"><strong data-start="273" data-end="340">Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="342" data-end="699">La <strong data-start="345" data-end="383">composizione negoziata della crisi</strong> non è una scorciatoia né un escamotage per sfuggire alle responsabilità verso l’Erario o i creditori. È uno <strong data-start="492" data-end="553">strumento serio, strutturato e finalizzato al risanamento</strong>, pensato per aiutare imprenditori onesti che riconoscono per tempo le difficoltà e decidono di affrontarle con trasparenza e spirito costruttivo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="701" data-end="1227">La <strong data-start="704" data-end="764">sentenza del Tribunale di Prato (Ordinanza n. 1105/2025)</strong> lo ribadisce con chiarezza: chi ha fatto un uso distorto della fiscalità, ha accumulato debiti in modo sistematico e non mostra disponibilità concreta al cambiamento, non può accedere alle tutele previste dal Codice della crisi, in particolare alle misure protettive. Non basta attivare la procedura per ottenere la protezione: serve un piano credibile, una gestione attenta e il coinvolgimento dei creditori strategici, come l’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1229" data-end="1683">Per gli imprenditori e i consulenti, il messaggio è netto: iniziare presto, con la giusta documentazione e il supporto di esperti, fa la differenza. Chi utilizza correttamente la composizione negoziata può evitare il fallimento, salvaguardare i posti di lavoro, ristrutturare i debiti e rilanciare la propria attività. Chi la strumentalizza, invece, rischia sanzioni, responsabilità personali e un peggioramento irreversibile della propria posizione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1685" data-end="1828">Prevenire è ancora meglio che curare: oggi più che mai, la crisi d’impresa si affronta con competenza, trasparenza e rispetto delle regole.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Composizione-negoziata-e-revoca-misure-protettive-la-sentenza-del-Tribunale-di-Prato-e-l-importanza-della-condotta-dell-impresa/">Composizione negoziata e revoca misure protettive: la sentenza del Tribunale di Prato e l’importanza della condotta dell’impresa</a> was first posted on Dicembre 10, 2025 at 11:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Tutela il tuo patrimonio attraverso una scissione societaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tutela-il-tuo-patrimonio-attraverso-una-scissione-societaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scissione]]></category>
		<category><![CDATA[Scissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Riorganizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[scissione societaria]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[La scissione societaria è una strategia di riorganizzazione aziendale che consente di tutelare il patrimonio, redistribuendo le attività e le passività di una società in due o più entità separate. Questa operazione è regolata dall&#8217;articolo 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ed è considerata fiscalmente neutrale, purché vengano rispettate determinate condizioni e [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tutela-il-tuo-patrimonio-attraverso-una-scissione-societaria/">Tutela il tuo patrimonio attraverso una scissione societaria</a> was first posted on Luglio 16, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La scissione societaria è una strategia di riorganizzazione aziendale che consente di tutelare il patrimonio, redistribuendo le attività e le passività di una società in due o più entità separate. Questa operazione è regolata dall&#8217;articolo 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ed è considerata fiscalmente neutrale, purché vengano rispettate determinate condizioni e finalità economiche.</p>
<h2>Vantaggi della Scissione Societaria</h2>
<ol>
<li><strong>Tutela del Patrimonio Personale e Aziendale</strong>: La scissione permette di isolare il patrimonio personale dei soci dai rischi d’impresa. Trasferendo una parte del patrimonio a una nuova società, si riduce l’esposizione a potenziali passività e problematiche legali della società originale.</li>
<li><strong>Efficienza Operativa e Fiscale</strong>: La scissione consente di ottimizzare la gestione delle risorse e delle attività, separando attività eterogenee e creando unità operative più focalizzate e specializzate. Questo può portare a una maggiore efficienza operativa e a risparmi fiscali, grazie alla possibilità di sfruttare meglio le deduzioni fiscali e altre agevolazioni specifiche per diversi settori.</li>
<li><strong>Pianificazione e Successione Aziendale</strong>: La scissione può essere utilizzata come strumento di pianificazione successoria, facilitando il trasferimento delle quote societarie ai discendenti o ad altri soci. Ad esempio, una scissione può permettere di attribuire a diversi rami familiari o partner di business le attività di loro interesse, semplificando la gestione futura.</li>
<li><strong>Attrazione di Investimenti</strong>: Creare entità separate può rendere una parte dell’azienda più attraente per potenziali investitori o partner strategici, che potrebbero essere interessati solo a un determinato ramo dell’attività.</li>
<li><strong>Gestione del Rischio</strong>: Isolando attività rischiose da quelle più stabili, la scissione permette di proteggere le parti più sicure dell’azienda da eventuali fallimenti o passività significative. Questo può essere particolarmente utile in settori ad alto rischio.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Criticità della Scissione Societaria</h2>
<ol>
<li><strong>Complicazioni Normative e Fiscali</strong>: La scissione comporta una serie di adempimenti normativi e fiscali complessi. Ad esempio, la ripartizione delle perdite e delle passività tra le società scisse deve seguire criteri rigorosi per evitare contestazioni da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. In particolare, la mancanza di vitalità economica del compendio trasferito può influire sulla possibilità di riportare le perdite fiscali​​.</li>
<li><strong>Responsabilità Solidale</strong>: Nel caso di scissione parziale, le società beneficiarie e la società originaria rimangono responsabili in solido per le imposte e le sanzioni derivanti da violazioni commesse prima della scissione​. Questo significa che tutte le entità risultanti dalla scissione possono essere chiamate a rispondere dei debiti fiscali della società originaria, aumentando il rischio per i soci e le nuove entità.</li>
<li><strong> Costi di Implementazione</strong>: Le operazioni di scissione comportano costi legali, notarili e amministrativi significativi. Inoltre, le attività di valutazione e consulenza necessarie per una scissione efficace richiedono risorse finanziarie e manageriali.</li>
<li><strong>Rischio di Elusione Fiscale</strong>: Le autorità fiscali monitorano attentamente le scissioni per evitare che vengano utilizzate a scopo elusivo. Operazioni senza valide ragioni economiche possono essere considerate elusione fiscale e, quindi, sanzionate​. È essenziale dimostrare che la scissione è motivata da effettive necessità economiche e strategiche e non solo dal desiderio di ridurre l’imposizione fiscale.</li>
<li><strong>Impatto sulla Governance e sulla Cultura Aziendale</strong>: La separazione delle attività può avere un impatto sulla governance e sulla cultura aziendale. La creazione di nuove entità può portare a problemi di coordinamento e comunicazione, specialmente se non viene gestita con attenzione.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>La scissione societaria rappresenta un efficace strumento di tutela patrimoniale e riorganizzazione aziendale, capace di offrire significativi vantaggi operativi e fiscali. Tuttavia, è una procedura complessa che richiede un&#8217;attenta pianificazione e gestione per evitare criticità normative e fiscali. Le società devono garantire che le scissioni siano supportate da valide ragioni economiche per evitare contestazioni da parte delle autorità fiscali e assicurare che i benefici superino i costi e i rischi associati all’operazione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tutela-il-tuo-patrimonio-attraverso-una-scissione-societaria/">Tutela il tuo patrimonio attraverso una scissione societaria</a> was first posted on Luglio 16, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Il registro del titolare effettivo e i suoi effetti sulla riservatezza</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-registro-del-titolare-effettivo-e-i-suoi-effetti-sulla-riservatezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 08:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[accesso registro del titolare effettivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Cos’è? In seguito alle modifiche previste dal d. lgs. 125/2019, l’art. 21 comma 1 del Decreto antiriciclaggio (d. lgs. 231/2007) ha istituito il registro del titolare effettivo, che sarà attivo entro fine anno e al quale dovranno essere comunicate in via telematica le informazioni relative ai titolari effettivi, da inserirsi in una apposita sezione del [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-registro-del-titolare-effettivo-e-i-suoi-effetti-sulla-riservatezza/">Il registro del titolare effettivo e i suoi effetti sulla riservatezza</a> was first posted on Luglio 5, 2023 at 10:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Cos’è?</strong></h2>
<p>In seguito alle modifiche previste dal d. lgs. 125/2019, l’art. 21 comma 1 del Decreto antiriciclaggio (d. lgs. 231/2007) ha istituito il registro del titolare effettivo, che sarà attivo entro fine anno e al quale dovranno essere comunicate in via telematica le informazioni relative ai titolari effettivi, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese.</p>
<h2><strong>Chi sono i titolari effettivi?</strong></h2>
<p>Il titolare effettivo è sempre una persona fisica. L’art. 20 del d. lgs. 231/2007 stabilisce che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell&#8217;ente ovvero il relativo controllo, secondo i criteri di cui al medesimo articolo.</p>
<h2><strong>Chi deve presentare e firmare la comunicazione?</strong></h2>
<p>L’obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva per la sua iscrizione al registro è attribuito a:</p>
<ul>
<li>imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali (S.R.L., S.P.A., S.A.P.A., Soc. coop.);</li>
<li>persone giuridiche private iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, nel RUNTS o nei registri prefettizi;</li>
<li>trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari).</li>
</ul>
<p>La comunicazione dovrà essere firmata digitalmente da:</p>
<ul>
<li>gli amministratori per le società di capitali;</li>
<li>il fondatore i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private;</li>
<li>i fiduciari e gli altri soggetti indicati dall’art. 21 comma 3 del d. lgs. 231/2007 per i trust e gli istituti giuridici affini.</li>
</ul>
<h2><strong>Come procedere alla comunicazione</strong></h2>
<p>La comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione e non è consentito il conferimento dell’incarico ad altri, neanche professionisti, i quali possono procedere esclusivamente alla trasmissione telematica delle pratiche. Pertanto, i soggetti obbligati dovranno munirsi di firma digitale.<br />
Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica, tramite l’ambiente di compilazione DIRE (o software di terze parti) e esclusivamente con nuovo modello base TE, il quale può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap).<br />
Nella pratica vanno indicate le informazioni su eventuali controinteressati alla consultazione e/o all’accesso.</p>
<p>Dati da comunicare<br />
Le imprese con personalità giuridica dovranno comunicare:</p>
<ul>
<li>entità della partecipazione al capitale;</li>
<li>modalità di esercizio del controllo;</li>
<li>poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione.</li>
</ul>
<p>Le persone giuridiche private dovranno comunicare:</p>
<ul>
<li>dati anagrafici;</li>
<li>codice fiscale;</li>
<li>denominazione dell’ente;</li>
<li>sede legale o amministrativa;</li>
<li>indirizzo PEC.</li>
</ul>
<p>I Trust e gli istituti giuridici affini dovranno comunicare:</p>
<ul>
<li>codice fiscale;</li>
<li>denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;</li>
<li>data, luogo e dati sull’atto di costituzione del trust o istituto giuridico.</li>
</ul>
<h2><strong>Termini, adempimenti e sanzioni</strong></h2>
<p>Dalla data di pubblicazione del decreto di avvio dell’operatività del sistema in Gazzetta Ufficiale, i soggetti già costituiti avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione, pena sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00 (art. 2630 c.c.).<br />
Per le società (srl, spa, saa e cooperative) e le P.G.P. costituite dopo la pubblicazione del decreto di avvio dell’operatività del sistema, il termine di presentazione è 30 giorni dall’iscrizione nel registro (RI, Registro P.G.P. Regione Lombardia, RUNTS, Prefettura), a prescindere dal termine che verrà stabilito come primo popolamento. Invece, per i Trust e gli istituti giuridici affini, il termine di presentazione è di 30 giorni dalla costituzione, sempre a prescindere dal termine che verrà stabilito per il primo popolamento. In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà sanzionato.</p>
<p>A regime, ogni volta che il titolare effettivo viene modificato deve essere presentata la pratica di modifica entro 30 giorni dall’atto che dà luogo alla variazione. In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà sanzionato.</p>
<p>Ogni anno, gli stessi soggetti devono comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare il deposito in occasione del deposito del bilancio annuale.</p>
<p>In caso di falsa comunicazione dei dati è prevista una sanzione di natura penale che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché una multa da euro 10.000,00 a euro 30.000.</p>
<h2><strong>Chi può consultarlo?</strong></h2>
<p>Il registro del titolare effettivo è consultabile da:</p>
<ul>
<li>le Autorità di cui all’art. 21 commi 2 lettere a), b), c) e d) e 4 lettere a), b) , c) del decreto antiriciclaggio, le quali accedono ai dati e alle informazioni presenti nella sezione autonoma e speciale;</li>
<li>i soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela di cui all’art. 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, per poi trasmettere tempestivamente alla Camera di commercio le segnalazioni di eventuali difformità tra i dati iscritti nel registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica. Tali segnalazioni sono consultabili dalle autorità ed è garantito l’anonimato dei soggetti segnalanti;</li>
<li>altri soggetti (pubblico e soggetti legittimati), senza limitazioni purché non vi sia la presenza di controinteressati. In tal caso l’accesso può essere consentito solo a seguito di richiesta motivata alla Camera di Commercio, la quale trasmette tramite PEC la richiesta di accesso al controinteressato che, entro dieci giorni dalla ricezione, può trasmettere a mezzo PEC una motivata opposizione. Il diniego motivato dell&#8217;accesso è comunicato al richiedente tramite PEC, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, l&#8217;accesso si intende respinto.<br />
Per l’accesso dei dati e delle informazioni di trust e istituti giuridici affini occorre in ogni caso formulare apposita richiesta motivata alla Camera di Commercio.</li>
</ul>
<h2><strong>Dati consultabili</strong></h2>
<p>Autorità e soggetti obbligati godono del diritto di consultazione completa; pertanto, hanno accesso a:</p>
<ul>
<li>codice fiscale, nome e cognome;</li>
<li>giorno, mese e anno di nascita;</li>
<li>luogo di nascita, residenza e cittadinanza;</li>
<li>condizione da cui deriva lo status di titolare effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, ecc.);</li>
<li>le autorità hanno accesso anche a eventuali difformità segnalate dai soggetti obbligati.</li>
</ul>
<p>Al pubblico spetta invece una consultazione ridotta; infatti, nel caso di consultazione di imprese e persone giuridiche private e solo se non sono presenti controinteressati per ogni titolare effettivo, sono consultabili:</p>
<ul>
<li>nome e cognome;</li>
<li>mese e anno di nascita;</li>
<li>paese di residenza e cittadinanza;</li>
<li>condizione da cui deriva lo status di titolare effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, ecc.).</li>
</ul>
<h2><strong>Impatto sulla riservatezza e sulla tutela del patrimonio</strong></h2>
<p>Questo registro costituisce una garanzia di informazioni per individuare i titolari effettivi delle società, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro; tuttavia, esso ha ricadute sulla riservatezza di tali dati e, pertanto, anche su eventuali strategie aziendali che implichino tale riservatezza.<br />
Indubbiamente questa novità avrà un forte impatto sull’attività delle società fiduciarie e sui vantaggi che il soggetto ne trae. Infatti, fino ad oggi, avvalendosi di una società fiduciaria era possibile ottenere la totale riservatezza del titolare effettivo della quota di partecipazione sociale, il quale, non risultando nella visura camerale della società, poteva avviare il proprio progetto imprenditoriale mantenendo anonima la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.<br />
In seguito all’istituzione del registro, questa possibilità di anonimato sarà indubbiamente intaccata, sia nel caso di società fiduciarie che schermano quote sociali che in caso di società fiduciarie che gestiscono patrimoni immobiliari. In caso di società fiduciaria con quote superiori al 20%, la società di capitali è infatti tenuta alla comunicazione del titolare effettivo in Camera di Commercio, con conseguente pubblicazione nel pubblico registro.<br />
Si potrebbe pensare che la via ideale possa essere quella di costituire quattro società fiduciarie, in modo che ognuna di esse possa gestire il 20% del patrimonio; tuttavia, ciò comporterebbe una spesa quadruplicata.<br />
Ci si chiede dunque che senso abbia costituire una società fiduciaria e se avranno ancora ragione di esistere, dato che l’istituzione di tale registro consentirebbe anche ai creditori di venire a conoscenza della titolarità effettiva da parte del debitore, che potrebbe vedersi perseguito in seguito alla conoscenza di tali informazioni.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-registro-del-titolare-effettivo-e-i-suoi-effetti-sulla-riservatezza/">Il registro del titolare effettivo e i suoi effetti sulla riservatezza</a> was first posted on Luglio 5, 2023 at 10:59 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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