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	<title>trasformazione societaria &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>trasformazione societaria &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Determinazione del costo fiscale della partecipazione in una Snc</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Determinazione-del-costo-fiscale-della-partecipazione-in-una-Snc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S.R.L.]]></category>
		<category><![CDATA[Partecipazione di società di persone in società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[Partecipazioni societarie cosa sono]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALUTAZIONE IMMOBILI]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.l. partecipazione in società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[Società in nome collettivo (Snc)]]></category>
		<category><![CDATA[Srl redditi da partecipazione in Snc]]></category>
		<category><![CDATA[Srl socia di SNC tassazione partecipazione s.r.l. in altra srl]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione ripartizione utili s.n.c. non proporzionale]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione societaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Quando una società di persone, come una Società in Nome Collettivo (Snc), effettua una rivalutazione dei propri immobili, come viene determinato il costo fiscale della partecipazione detenuta dai soci?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Determinazione-del-costo-fiscale-della-partecipazione-in-una-Snc/">Determinazione del costo fiscale della partecipazione in una Snc</a> was first posted on Settembre 6, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando una società di persone, come una Società in Nome Collettivo (Snc), effettua una rivalutazione dei propri immobili, come viene determinato il costo fiscale della partecipazione detenuta dai soci?</p>
<p style="text-align: justify;">Questo è un tema di particolare interesse per chi detiene quote di partecipazione in una Snc e intende eseguire operazioni di conferimento, specialmente nel contesto di una trasformazione societaria. L&#8217;Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 178 del 2 settembre 2024, fornisce chiarimenti importanti a riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Rivalutazione degli Immobili e Costo Fiscale della Partecipazione</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>La rivalutazione degli immobili, se effettuata da una società di persone in regime di contabilità semplificata, non influisce sul costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio persona fisica.</strong> Questo principio rimane valido anche se la società, successivamente alla rivalutazione, opta per il regime di contabilità ordinaria. Questo è stato chiarito dall&#8217;Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito posto da un socio di una società immobiliare costituita sotto forma di Snc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Caso Specifico: Conferimento di Partecipazioni in una NewCo</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso esaminato, un socio che detiene il 50% del capitale sociale di una Snc ha chiesto chiarimenti sull’applicazione del regime di conferimento di partecipazioni previsto dall’articolo 177, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il socio intende, insieme all’altro socio detentore del restante 50%, conferire le partecipazioni della Snc in una nuova società (NewCo). Gli immobili della Snc erano stati rivalutati nel 2008, quando la società operava sotto il regime di contabilità semplificata. Successivamente, la società è passata alla contabilità ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Dubbi e Chiarimenti Fiscali</h2>
<p style="text-align: justify;">Il contribuente aveva due dubbi principali:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Se l’imputazione di eventuali perdite fiscali per trasparenza al socio potesse determinare un costo fiscale negativo della partecipazione.</li>
<li>Se la rivalutazione dei beni effettuata dalla Snc in contabilità semplificata potesse incrementare il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’Agenzia ha ritenuto il primo quesito inammissibile per mancanza di una fattispecie concreta, poiché la società non aveva mai imputato perdite fiscali ai soci, quindi non si configurava il rischio di un costo fiscale negativo della partecipazione. In merito al secondo quesito, l’Agenzia ha confermato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non incrementa il costo fiscale della partecipazione, poiché in tale regime non è possibile iscrivere un saldo attivo di rivalutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni per il Regime dei Conferimenti</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>La corretta determinazione del costo fiscale della partecipazione è cruciale quando si intende avvalersi del regime di conferimento a “realizzo controllato” o “neutralità indotta” previsto dall’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR.</strong> Secondo questo regime, il reddito del soggetto conferente è determinato sulla base dell’incremento del patrimonio netto della società conferitaria risultante dal conferimento delle partecipazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se l’incremento del patrimonio netto della conferitaria è pari al costo fiscale della partecipazione conferita, non emergerà alcuna plusvalenza.</strong> Tuttavia, se l’aumento del patrimonio netto è superiore al costo fiscale, si realizzerà una plusvalenza corrispondente. In caso contrario, se l’aumento del patrimonio è inferiore, il regime consente comunque l’applicazione della normativa, ma senza la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate evidenzia l’importanza di una corretta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni in caso di rivalutazione immobiliare e conferimento delle stesse in nuove società. Questo aspetto riveste particolare rilievo per i soci di società di persone che intendono effettuare operazioni straordinarie, come trasformazioni societarie o conferimenti in altre entità. La comprensione e l&#8217;applicazione corretta delle normative fiscali vigenti sono fondamentali per evitare sorprese fiscali indesiderate e per ottimizzare il carico fiscale complessivo dell&#8217;operazione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Determinazione-del-costo-fiscale-della-partecipazione-in-una-Snc/">Determinazione del costo fiscale della partecipazione in una Snc</a> was first posted on Settembre 6, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasformazione-di-un-azienda-in-una-societa-a-responsabilita-limitata-SRL/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S.R.L.]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[srl]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione societaria]]></category>
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					<description><![CDATA[La trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL) è un processo complesso che comporta numerosi aspetti legali, fiscali e contabili. Motivi per la trasformazione in SRL La trasformazione in SRL può essere motivata da diversi fattori: Limitazione della responsabilità: I soci di una SRL rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasformazione-di-un-azienda-in-una-societa-a-responsabilita-limitata-SRL/">Trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL)</a> was first posted on Luglio 22, 2024 at 10:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL) è un processo complesso che comporta numerosi aspetti legali, fiscali e contabili.</p>
<h2>Motivi per la trasformazione in SRL</h2>
<p>La trasformazione in SRL può essere motivata da diversi fattori:</p>
<p><strong>Limitazione della responsabilità:</strong> I soci di una SRL rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto.<br />
<strong>Vantaggi fiscali:</strong> In alcuni casi, la tassazione di una SRL può essere più vantaggiosa rispetto a quella delle società di persone.<br />
<strong>Credibilità:</strong> Una SRL può conferire maggiore fiducia a clienti, fornitori e investitori, migliorando l&#8217;immagine dell&#8217;azienda.</p>
<h2>
Procedura di Trasformazione</h2>
<p><strong>1. Decisione di Trasformazione</strong><br />
La decisione di trasformare una società deve essere approvata dai soci attraverso un&#8217;assemblea straordinaria. La delibera deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza prevista dallo statuto o, in mancanza, dalla legge.</p>
<p><strong>2. Redazione del Progetto di Trasformazione</strong><br />
Il progetto di trasformazione deve contenere:</p>
<ul>
<li>La motivazione e gli obiettivi della trasformazione.La valutazione del patrimonio aziendale.</li>
<li>Le modalità di assegnazione delle quote della nuova SRL ai soci della vecchia società.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Perizia di Stima</strong><br />
Un perito indipendente deve valutare il patrimonio aziendale per assicurare che il capitale sociale della nuova SRL sia adeguato. In caso di patrimoni negativi, sarà necessario un apporto di capitali per raggiungere il capitale minimo richiesto per una SRL.</p>
<p><strong>4. Redazione e Approvazione dell&#8217;Atto di Trasformazione</strong><br />
L&#8217;atto di trasformazione deve essere redatto per iscritto da un notaio e successivamente approvato dai soci. Questo atto deve includere lo statuto della nuova SRL.</p>
<p><strong>5. Iscrizione al Registro delle Imprese</strong><br />
L&#8217;atto di trasformazione, una volta sottoscritto, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese per la sua pubblicazione. Solo con questa iscrizione la trasformazione diventa effettiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aspetti Fiscali della Trasformazione</h2>
<p>Dopo la trasformazione, la società deve presentare due dichiarazioni fiscali separate:</p>
<ul>
<li>Una per il periodo ante trasformazione.</li>
<li>Una per il periodo post trasformazione.</li>
</ul>
<p>Questo è necessario per rispettare le normative fiscali che prevedono la chiusura del periodo d&#8217;imposta della vecchia società e l&#8217;apertura di un nuovo periodo per la SRL.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>IVA e IRAP</h2>
<p>La trasformazione comporta l&#8217;obbligo di considerare separatamente l&#8217;IVA e l&#8217;IRAP per i due periodi contabili distinti. L&#8217;IRAP, in particolare, richiede un calcolo specifico per ogni periodo, con acconti e saldi da versare secondo le modalità stabilite dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aspetti Contabili</h2>
<p>La nuova SRL deve redigere un bilancio di apertura che rifletta la situazione patrimoniale alla data di trasformazione. Questo bilancio deve essere conforme ai principi contabili applicabili e deve includere tutte le attività e passività della precedente società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conservazione dei Libri Contabili</h2>
<p>I libri contabili della vecchia società devono essere conservati anche dopo la trasformazione. Questo è essenziale per eventuali controlli fiscali o per la ricostruzione della storia contabile della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi e Svantaggi della Trasformazione</h2>
<p><strong>Vantaggi</strong></p>
<p><strong>Responsabilità Limitata:</strong> I soci sono responsabili solo per il capitale sottoscritto.<br />
<strong>Continuità Aziendale:</strong> La trasformazione non comporta l&#8217;interruzione dell&#8217;attività aziendale.<br />
<strong>Credibilità:</strong> Una SRL può avere maggiore credibilità e accesso a finanziamenti.</p>
<p><strong>Svantaggi</strong></p>
<p><strong>Costi di Trasformazione:</strong> I costi notarili, legali e di perizia possono essere elevati.<br />
<strong>Obblighi Contabili e Fiscali:</strong> La SRL è soggetta a obblighi contabili e fiscali più rigorosi rispetto a una società di persone.</p>
<h2>
Conclusione</h2>
<p>La trasformazione di un&#8217;azienda in una SRL può rappresentare una scelta strategica importante per molti imprenditori, ma richiede un&#8217;attenta pianificazione e consulenza professionale per garantire che tutti gli aspetti legali, fiscali e contabili siano correttamente gestiti. I vantaggi in termini di responsabilità limitata e credibilità devono essere bilanciati con i costi e gli obblighi aggiuntivi che una SRL comporta.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasformazione-di-un-azienda-in-una-societa-a-responsabilita-limitata-SRL/">Trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL)</a> was first posted on Luglio 22, 2024 at 10:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vantaggi e criticità delle Holding Immobiliari in Società Semplici</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vantaggi-e-criticita-delle-Holding-Immobiliari-in-Societa-Semplici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holding immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[Holding Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Società semplice]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione societaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Le società semplici rappresentano una forma giuridica utilizzata per la gestione di patrimoni immobiliari, con un incremento della loro popolarità negli ultimi anni per via delle agevolazioni fiscali e della semplicità gestionale. Tuttavia, queste entità presentano anche diverse criticità che richiedono un&#8217;attenta analisi. Questo articolo esplora i vantaggi e le criticità delle holding immobiliari costituite [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vantaggi-e-criticita-delle-Holding-Immobiliari-in-Societa-Semplici/">Vantaggi e criticità delle Holding Immobiliari in Società Semplici</a> was first posted on Luglio 16, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le società semplici rappresentano una forma giuridica utilizzata per la <strong>gestione di patrimoni immobiliari</strong>, con un incremento della loro popolarità negli ultimi anni per via delle agevolazioni fiscali e della semplicità gestionale.</p>
<p>Tuttavia, queste entità presentano anche diverse criticità che richiedono un&#8217;attenta analisi. Questo articolo esplora i vantaggi e le criticità delle holding immobiliari costituite in società semplici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi delle Holding Immobiliari in Società Semplici</h2>
<h4>1. <strong>Semplificazione Gestionale</strong></h4>
<p>Le società semplici godono di una gestione amministrativa meno complessa rispetto alle società di capitali. Non sono richiesti bilanci, libri sociali, o particolari formalità per le delibere, riducendo significativamente i costi operativi e burocratici.</p>
<p>Questo rende la società semplice una scelta attraente per la gestione patrimoniale e il passaggio generazionale​.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>2. <strong>Vantaggi Fiscali</strong></h4>
<p>I benefici fiscali delle società semplici includono:</p>
<ul>
<li><strong>Trasparenza fiscale</strong>: I redditi prodotti dalla società semplice sono tassati direttamente in capo ai soci, evitando la doppia imposizione tipica delle società di capitali. Questo può risultare in una minore pressione fiscale complessiva, specialmente per soci che si trovano in scaglioni di reddito inferiori​.</li>
<li><strong>Esenzione per immobili detenuti a lungo termine</strong>: La cessione di immobili detenuti da oltre cinque anni da parte di una società semplice non genera plusvalenze tassabili, un beneficio significativo rispetto alle società di capitali, dove tali transazioni sono tassate sia a livello societario che personale​.</li>
<li><strong>Esclusione dalla disciplina delle società di comodo</strong>: Le società semplici non sono soggette alla normativa sulle società di comodo, evitando così le complesse verifiche sui ricavi effettivi e presunti che affliggono altre forme societarie​.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h4>3. <strong>Strumenti di Pianificazione Patrimoniale</strong></h4>
<p>Le società semplici offrono strumenti efficaci per la pianificazione patrimoniale e il passaggio generazionale:</p>
<ul>
<li><strong>Donazioni con riserva di usufrutto</strong>: Permettono all&#8217;imprenditore di mantenere il controllo e i benefici economici (usufrutto) mentre trasferiscono la nuda proprietà, riducendo la base imponibile per l&#8217;imposta di donazione e successione​.</li>
<li><strong>Flessibilità nella governance</strong>: Mediante la stipula di patti parasociali e la regolamentazione negli statuti, le società semplici possono gestire efficacemente la governance aziendale, riducendo conflitti familiari e facilitando il subentro degli eredi​.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Criticità delle Holding Immobiliari in Società Semplici</h2>
<h4>1. <strong>Incertezze normative</strong></h4>
<p>Le società semplici si trovano spesso al centro di dibattiti interpretativi in ambito fiscale. Recenti orientamenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza possono creare incertezze:</p>
<ul>
<li><strong>Imposta di registro sui conferimenti</strong>: La questione se i conferimenti in società semplici debbano essere soggetti a imposta di registro in misura fissa o proporzionale resta aperta, con potenziali implicazioni fiscali significative per la costituzione di queste società​.</li>
<li><strong>Esonero da imposte su successioni e donazioni</strong>: Interpretazioni restrittive potrebbero escludere molte società semplici dall&#8217;esenzione prevista per il trasferimento di partecipazioni che conferiscono controllo su un&#8217;impresa, limitando l&#8217;efficacia delle società semplici come strumenti di pianificazione patrimoniale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h4>2. <strong>Limitazioni alla cedolare secca</strong></h4>
<p>A differenza delle persone fisiche, le società semplici non possono beneficiare del regime della cedolare secca sui redditi da locazione di immobili. Questo rappresenta un svantaggio competitivo rispetto ad altre forme di gestione immobiliare​.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>3. <strong>Requisiti di Trasformazione</strong></h4>
<p>La trasformazione di altre forme societarie in società semplici può presentare complessità e limitazioni. Ad esempio, la trasformazione di una Srl unipersonale in una società semplice è soggetta a restrizioni e, se non viene ricostituita la pluralità dei soci entro sei mesi, si innesca una causa di liquidazione con conseguenti implicazioni fiscali​.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>4. <strong>Criticità nella Gestione degli Immobili</strong></h4>
<p>L&#8217;attività di gestione immobiliare in una società semplice deve essere attentamente monitorata per evitare che si configuri come attività commerciale, il che escluderebbe la società dai benefici fiscali specifici delle società semplici​.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Le holding immobiliari costituite in società semplici offrono vantaggi significativi, soprattutto in termini di semplicità gestionale e benefici fiscali.</p>
<p>Tuttavia, queste società devono navigare una serie di criticità e incertezze normative che possono influenzarne l&#8217;efficacia.</p>
<p>È essenziale valutare attentamente le implicazioni fiscali e gestionali specifiche di ogni situazione, potenzialmente con l&#8217;assistenza di esperti legali e fiscali, per massimizzare i vantaggi e minimizzare i rischi associati a questa forma giuridica.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vantaggi-e-criticita-delle-Holding-Immobiliari-in-Societa-Semplici/">Vantaggi e criticità delle Holding Immobiliari in Società Semplici</a> was first posted on Luglio 16, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operazioni straordinarie: definizione, presupposti e modalità operative. Trasformazione, fusione e scissione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Operazioni-straordinarie-definizione-presupposti-e-modalita-operative-Trasformazione-fusione-e-scissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[fusione]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni straordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[scissione]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione societaria]]></category>
		<category><![CDATA[trasfprmazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Le operazioni societarie straordinarie: che cosa si intende? Con il presente contributo si intende offrire uno strumento d’azione alle imprese. Detto strumento d’azione è rappresentato dalle cc.dd. operazioni straordinarie. Commercialista.it e la partner neonata Roberto Pusceddu &#38; Partners Law Firm Sta offrono alle proprie assistite dei meccanismi finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche manifestate dalle [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Operazioni-straordinarie-definizione-presupposti-e-modalita-operative-Trasformazione-fusione-e-scissione/">Operazioni straordinarie: definizione, presupposti e modalità operative. Trasformazione, fusione e scissione</a> was first posted on Ottobre 20, 2023 at 9:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Le operazioni societarie straordinarie: che cosa si intende?</strong></h2>
<p>Con il presente contributo si intende offrire uno strumento d’azione alle imprese.</p>
<p>Detto strumento d’azione è rappresentato dalle cc.dd. operazioni straordinarie.</p>
<p>Commercialista.it e la partner neonata Roberto Pusceddu &amp; Partners Law Firm Sta offrono alle proprie assistite dei meccanismi finalizzati a soddisfare le esigenze specifiche manifestate dalle aziende che hanno sottoposto all’attenzione dello scrivente problematiche che attengono le fasi dinamiche di vita delle imprese</p>
<p>Le <strong>operazioni straordinarie</strong>, in particolare, quelle consistenti nella <strong>trasformazione</strong>,<strong> fusione e scissione</strong>, costituiscono dei momenti fondamentali della vita di una società: infatti, nel corso della sua esistenza, ogni impresa può avvertire il bisogno di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando di fatto il suo assetto giuridico o patrimoniale.</p>
<h2><strong>Quanti tipi di trasformazione societaria sono previsti dal codice civile?</strong></h2>
<p>Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all’atto di costituzione. Il codice civile contempla due tipi di trasformazione: — <strong>trasformazione omogenea</strong>, in relazione a quelle vicende modificative che vedono la trasformazione di società commerciali di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) in società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone. Si qualifica come trasformazione omogenea anche quella da un tipo di società di persone ad un altro appartenente alla stessa categoria o da un tipo di società di capitali ad un altro; — <strong>trasformazione eterogenea</strong>, quando c’è una variazione di una società di capitali in enti di tipo diverso (come società cooperative, società consortili, consorzi, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni) o, viceversa, la trasformazione di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in società di capitali.</p>
<h2><strong>Che cosa accade con la trasformazione? Principio di continuità dei rapporti giuridici</strong></h2>
<p>L’articolo 2498 c.c. sancisce che <strong>con la</strong> <strong>trasformazione</strong> l’ente trasformato <strong>conserva i diritti e gli</strong> <strong>obblighi e prosegue in tutti i rapporti</strong> anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.</p>
<p>Ciò significa che la trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la <strong>continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica</strong>: la società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione.</p>
<p>La delibera di trasformazione, in quanto comporta la <strong>continuità dei rapporti giuridici</strong>, ha natura modificativa e non novativo-successoria.</p>
<h2><strong>La fusione: in che cosa consiste e in quali modi può essere realizzata?</strong></h2>
<p>A norma dell’articolo 2501 c.c. la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una <strong>nuova società</strong> o mediante l’<strong>incorporazione in una società</strong> di una o più altre.</p>
<p>Nel primo caso si parla di <strong>fusione propria</strong>, che si realizza con la nascita di un nuovo ente che sostituisce tutte le società che si fondono; in concreto, le società preesistenti si estinguono, vengono meno come entità autonome, anche se ciò non comporta la definizione dei loro rapporti giuridici, anche processuali, che proseguono in capo alla società risultante dalla fusione.</p>
<p>Nel secondo caso si parla di <strong>fusione per incorporazione</strong> in cui una delle società partecipanti (incorporante) sopravvive ed ingloba tutte le altre, che si estinguono (incorporate). I soci di queste ultime ricevono, in sostituzione della partecipazione detenuta, secondo il rapporto di cambio, le azioni o quote della società incorporante: ciò non avviene quando la società incorporante possiede la totalità delle partecipazioni dell’incorporata (cd. <em>fusione impropria</em>).</p>
<p>La fusione può aver luogo sia tra società dello stesso tipo (<strong>fusione omogenea</strong>), sia atra società di tipo diverso (<strong>fusione eterogenea</strong>), sia fra società ed enti non societari nei limiti della disciplina della trasformazione omogenea.</p>
<p>La <em>fusione per incorporazione</em> si realizza attraverso un procedimento complesso e articolato che, per semplificazione espositiva, possiamo schematizzare in <strong>tre fasi</strong>:</p>
<ol>
<li>redazione del <strong>progetto </strong>di fusione;</li>
<li><strong>approvazione </strong>del progetto di fusione;</li>
<li>stipula dell’<strong>atto di fusione </strong>per incorporazione.</li>
</ol>
<p>Il procedimento, inoltre, è arricchito da una serie di <strong>adempimenti pubblicitari</strong>, aventi lo scopo di tutelare i diritti dei terzi. In alcuni casi il legislatore consente di fare ricorso ad <strong>una procedura semplificata </strong>rispetto a quella ordinaria.</p>
<p>La <strong>fusione</strong> è uno strumento di unione tra imprese societarie che consente di fortificarne l’immagine sul mercato incrementandone la presa sul pubblico dei risparmiatori.</p>
<p>Essa di solito interviene:</p>
<p>— tra società di grandi dimensioni, allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad una sola impresa a carattere monopolistico, ovvero al fine di riorganizzare e sistemare le strutture interne del gruppo;</p>
<p>— tra società di piccole e medie dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese.</p>
<p>La fusione è un istituto che dà luogo ad una <strong>concentrazione giuridica e non solo economica</strong>.</p>
<p>Con essa, infatti, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola: la società incorporante o la nuova società che risulta dalla fusione. La fusione, quindi, determina la <em>riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società </em>e <em>la confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa </em>che continua l’attività di tutte le società preesistenti, mentre queste ultime si estinguono senza che ciò comporti alcuna definizione dei rapporti con i terzi e tra i soci.</p>
<h2><strong>Scissione: nozione e forme</strong></h2>
<p>L’operazione di scissione si caratterizza per <em>la scomposizione del patrimonio di una società, </em>che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o nuove (<em>società beneficiarie</em>), e per <em>l’attribuzione ai soci della società originaria di azioni o quote delle società beneficiarie </em>del trasferimento patrimoniale.</p>
<p>Sono specificamente disciplinate le possibili forme dell’operazione:</p>
<ol>
<li>la <strong>scissione</strong> può innanzitutto essere <strong>totale</strong><em>; </em>in tale ipotesi la società originaria (<em>che si estingue</em>) assegna tutto il suo patrimonio ad almeno due altre società, sicché i soci della società originaria cessano di essere tali per divenire soci delle società assegnatarie;</li>
<li>nella <strong>scissione parziale</strong>, invece, la società originaria (<em>che perdura</em>) assegna parte del suo patrimonio ad una o più altre società, sicché i soci della società originaria rimangono tali pur divenendo anche soci di una o più delle società beneficiarie.</li>
</ol>
<p>Sia nella scissione totale che in quella parziale <em>le società beneficiarie possono essere preesistenti alla scissione, </em>ed in tal caso si parlerà di «scissione per incorporazione», <em>oppure possono essere di nuova costituzione</em>, ed in tal caso si parlerà di «scissione in senso stretto».</p>
<p>Quanto all’<em>ambito di applicazione dell’istituto </em>della scissione, come in caso di fusione, non possono sicuramente partecipare ad operazioni di scissione <em>le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo </em>(art. 2506, comma 4, c.c.). Inoltre, l’art. 2506 c.c., che disciplina le forme di scissione, prevede la possibilità di un conguaglio in danaro, purché non superiore il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.</p>
<p>Infine, la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, oppure continuare la propria attività.</p>
<h2><strong>Procedimento di scissione </strong></h2>
<p>Il procedimento di scissione è simile a quello dettato per la fusione.</p>
<p>Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime (art. 2506bis c.c.).</p>
<p>Il progetto di scissione deve essere <em>iscritto nel registro delle imprese </em>dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti oppure pubblicato sul sito internet della società.</p>
<p>Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono, altresì, predisporre un’apposita <em>situazione patrimoniale</em>, redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio e riferita ad una data non anteriore ai centoventi giorni rispetto a quella del deposito nella sede sociale del progetto di scissione.</p>
<p>Tale situazione patrimoniale, peraltro, potrà anche essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima.</p>
<h2><strong>Decorrenza degli effetti </strong></h2>
<p>Gli <strong>effetti della scissione</strong> decorrono dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente in relazione alle società beneficiarie.</p>
<p>A partire dal momento in cui la scissione sortisce effetto (verso i terzi) ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e risponde degli obblighi della società scissa in conformità all’atto di scissione.</p>
<p>Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese delle sedi delle società partecipanti, <em>non può più essere pronunciata l’invalidità di esso</em>: nessun vizio dell’atto medesimo, né delle deliberazioni assembleari che l’hanno preceduto, potrà più essere eccepito e resterà solo aperta la possibilità di agire per il risarcimento dei danni ove ne ricorrano gli estremi (art. 2504quater c.c., richiamato dall’art. 2506ter c.c.).</p>
<h2><strong>Come sono tutelati i creditori sociali nelle operazioni di scissione?</strong></h2>
<p>La scissione è potenzialmente più rischiosa della fusione per i creditori delle società partecipanti, perché, in conseguenza dello smembramento della società loro debitrice, essi si vedono ridotta la garanzia patrimoniale su cui originariamente potevano fare affidamento. È per questo che l’art. 2506quater c.c. prevede che ogni società nata dalla scissione sia solidalmente responsabile per i debiti relativi alla società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto.</p>
<p>In <strong>pratica</strong>, il creditore deve rivolgersi alla società beneficiaria cui il credito/debito sia stato trasferito e, se questa risulti inadempiente, può rivolgersi alle altre beneficiarie (ed anche alla società scissa, nella scissione parziale) nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito (o rimasto in capo alla società scissa).</p>
<h2><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p>È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.</p>
<p>Per tali ragioni, ci si rivolga alle imprese per valutare la propria posizione e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa da vicende societarie in cui le stesse potrebbero essere coinvolte.</p>
<p>Alla prossima!</p>
<p>Quartu Sant’Elena, 19 ottobre 2023</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Operazioni-straordinarie-definizione-presupposti-e-modalita-operative-Trasformazione-fusione-e-scissione/">Operazioni straordinarie: definizione, presupposti e modalità operative. Trasformazione, fusione e scissione</a> was first posted on Ottobre 20, 2023 at 9:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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