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	<title>termine di prescrizione degli accertamenti - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>termine di prescrizione degli accertamenti - Commercialista.it</title>
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		<title>Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[termini per la prescrizione delle imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi termini dal 2016]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Prescrizione degli accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[termine di prescrizione degli accertamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con decorrenza per il periodo di imposta 2016 Unico 2017</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prescrizione-degli-accertamenti-nuovi-termini-dal-2016/">Termine di prescrizione degli avvisi di accertamento</a> was first posted on Gennaio 9, 2017 at 12:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ utile ribadire quanto disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 in merito ai termini di prescrizione per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prescrizione degli accertamenti: nuovi termini dal 2016</h2>
<p>La Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che l’Agenzia delle Entrate può accertare i redditi da 730, Unico PF o la dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.</p>
<p>Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, saranno operative dal 1° gennaio 2016 e le vivremo dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi il 31/12/2022 (e non più 31/12/2021), in altri termini, le novità si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successive. Quindi sono da considerarsi operative a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nuovo termine di prescrizione per l’accertamento delle imposte dirette</h2>
<p>A disciplinare il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini reddituali è l’art. 43 del D. P. R. N. 600/1973. Tale articolo era stato già modificato dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e prevede il seguente termine per l’accertamento (valido fino a 31 dicembre 2015): “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi diomessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I, l&#8217;avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Con la Legge di Stabilità 2015 tale disposizione dell’art. 43 ha subito seguenti modifiche.</h2>
<p>Il comma 131 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:</p>
<p>Art. 43. – Termine per l’accertamento – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>
<p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.</p>
<p>Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.</p>
<p>Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il termine per gli accertamenti IVA</h2>
<p>A disciplinare il termine per gli accertamenti ai fini IVA è l’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972.  Il testo in vigore fino al 31 dicembre 2015 e quindi per le dichiarazione presentate nel 2016 è il seguente:</p>
<p>Art. 57 – Termine per gli accertamenti: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell&#8217;art.    54 e nel secondo comma dell&#8217;art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l&#8217;avviso di accertamento dell&#8217;imposta a norma del primo comma dell&#8217;art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.</p>
<p>Il comma 130 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:</p>
<p>«Art. 57. – Termine per gli accertamenti – 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p>
<p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p>
<p>Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.</p>
<p>Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sintesi delle novità della Legge di Stabilità 2016</h2>
<p>E’ stata modificata in maniera importante la vigente normative sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Irap ecc. ) e dell’IVA. Le novità sono le seguenti:</p>
<p>Aumento di un anno dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi:</p>
<ul>
<li>si passa dal termine del 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al termine del 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;</li>
<li>è esteso al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso il termine per l’accertamento è fino all’8° anno successivo a quello di dichiarazione;</li>
<li>è abrogata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia.</li>
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