<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tasse &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/tasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 15:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>tasse &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guida al ravvedimento operoso: tutte le regole, le scadenze e i vantaggi fiscali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-al-ravvedimento-operoso-tutte-le-regole-le-scadenze-e-i-vantaggi-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 05:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[come ravvedersi agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[cumulo giuridico ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[guida ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[interessi legali ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[modello F24 ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[novità fisco 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento frazionato]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento IVA]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento operoso 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento post-verifica]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento sprint]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni ridotte fisco]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[versamento tardivo imposte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=34007</guid>

					<description><![CDATA[Hai dimenticato di pagare una tassa nei termini previsti? Hai commesso un errore nella dichiarazione? Non tutto è perduto. Il ravvedimento operoso è lo strumento che il legislatore ti mette a disposizione per rimediare spontaneamente, beneficiando di sanzioni molto più leggere rispetto a quelle ordinarie. Si tratta di un’arma potentissima nelle mani del contribuente, spesso [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-al-ravvedimento-operoso-tutte-le-regole-le-scadenze-e-i-vantaggi-fiscali/">Guida al ravvedimento operoso: tutte le regole, le scadenze e i vantaggi fiscali</a> was first posted on Novembre 11, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="490" data-end="1006">Hai dimenticato di pagare una tassa nei termini previsti? Hai commesso un errore nella dichiarazione? Non tutto è perduto. Il ravvedimento operoso è lo strumento che il legislatore ti mette a disposizione per rimediare spontaneamente, beneficiando di sanzioni molto più leggere rispetto a quelle ordinarie. Si tratta di un’arma potentissima nelle mani del contribuente, spesso sottovalutata, che consente di mettersi in regola senza attendere accertamenti o controlli da parte dell’<strong data-start="906" data-end="1005">Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1008" data-end="1572">La disciplina del ravvedimento operoso è contenuta nell’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, ma è stata recentemente aggiornata dalla <strong data-start="1142" data-end="1199">riforma delle sanzioni tributarie del D. Lgs. 87/2024</strong>, che ha introdotto importanti novità sia per la <strong data-start="1248" data-end="1282">quantificazione delle sanzioni</strong> che per <strong data-start="1291" data-end="1325">l’ampliamento delle casistiche</strong> in cui è possibile ricorrere al ravvedimento. Una delle modifiche più significative riguarda il <strong data-start="1422" data-end="1442">cumulo giuridico</strong>, prima riservato solo all’Agenzia in fase di accertamento e ora accessibile anche ai contribuenti che scelgono di regolarizzarsi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1574" data-end="1956">In questa guida completa al ravvedimento operoso ti spiegheremo come funziona, quando conviene usarlo, quali sono le tempistiche da rispettare e soprattutto cosa cambia con le nuove regole entrate in vigore dal 1° settembre 2024.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="190" data-end="256"><strong>Quali violazioni si possono sanare </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="258" data-end="673">Uno dei punti di forza del ravvedimento operoso è la sua <strong data-start="315" data-end="338">ampia applicabilità</strong>. Questo istituto permette infatti di sanare <strong data-start="383" data-end="426">diverse tipologie di violazioni fiscali</strong>, a condizione che il contribuente agisca <strong data-start="468" data-end="486">spontaneamente</strong>, prima dell’avvio di accertamenti o ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="258" data-end="673">Le violazioni sanabili si distinguono principalmente in <strong data-start="632" data-end="657">formali e sostanziali</strong>, e comprendono:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="675" data-end="1931">
<li data-start="675" data-end="1070">
<p data-start="677" data-end="1070"><strong data-start="677" data-end="699">Violazioni formali</strong>: si tratta di irregolarità che non influenzano il calcolo dell’imposta dovuta né il suo versamento. Un esempio tipico è l’errata compilazione di un quadro della dichiarazione, oppure l’omissione di dati non rilevanti ai fini del tributo. Queste violazioni possono essere sanate versando una <strong data-start="991" data-end="1017">sanzione ridotta fissa</strong>, spesso pari a 200 euro, in base alle ultime regole.</p>
</li>
<li data-start="1072" data-end="1352">
<p data-start="1074" data-end="1352"><strong data-start="1074" data-end="1100">Violazioni sostanziali</strong>: rientrano in questa categoria gli errori che <strong data-start="1147" data-end="1222">incidono direttamente sulla base imponibile o sull’importo dell’imposta</strong>, come l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, l’indicazione di costi non deducibili, o l’omesso versamento delle imposte.</p>
</li>
<li data-start="1354" data-end="1616">
<p data-start="1356" data-end="1616"><strong data-start="1356" data-end="1392">Violazioni relative ai pagamenti</strong>: è il caso più frequente. Il ravvedimento è utilizzabile per <strong data-start="1454" data-end="1508">regolarizzare un mancato o insufficiente pagamento</strong> di imposte come IVA, IRPEF, IRES, IMU, etc. Anche qui, le sanzioni sono ridotte in base al tempo trascorso.</p>
</li>
<li data-start="1618" data-end="1931">
<p data-start="1620" data-end="1931"><strong data-start="1620" data-end="1662">Violazioni relative alla dichiarazione</strong>: il ravvedimento è possibile anche per errori nella presentazione della dichiarazione dei redditi, purché <strong data-start="1769" data-end="1810">non si tratti di omessa presentazione</strong>. Se la dichiarazione è stata presentata in ritardo ma entro 90 giorni, può essere regolarizzata con una sanzione minima.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1933" data-end="2100">Attenzione: <strong data-start="1945" data-end="2040">non rientrano nel ravvedimento operoso le violazioni in materia di contributi previdenziali</strong> (INPS, INAIL, etc.), che restano soggette a regole diverse.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="392" data-end="485"><strong>Misura delle sanzioni e scadenze</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="487" data-end="941">La possibilità di usufruire del ravvedimento operoso è legata non solo alla <strong data-start="563" data-end="590">tipologia di violazione</strong>, ma anche al <strong data-start="604" data-end="686">tempismo con cui il contribuente interviene per regolarizzare la sua posizione</strong>. L’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 stabilisce infatti che le sanzioni sono ridotte se il ravvedimento avviene <strong data-start="794" data-end="838">prima che la violazione venga constatata</strong> o che il contribuente riceva formale comunicazione di controlli (accessi, ispezioni, verifiche, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="943" data-end="1258">Con la riforma introdotta dal <strong data-start="973" data-end="992">D. Lgs. 87/2024</strong>, in vigore per le violazioni commesse a partire dal <strong data-start="1045" data-end="1066">1° settembre 2024</strong>, si assiste a un <strong data-start="1084" data-end="1140">riordino e ampliamento delle ipotesi di ravvedimento</strong>, con l’introduzione di nuovi termini e sanzioni ridotte, in alcuni casi anche dopo l’intervento dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="943" data-end="1258"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-34008 size-full" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346.png" alt="" width="1097" height="515" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346.png 1097w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-300x141.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-1024x481.png 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-768x361.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-895x420.png 895w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-150x70.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-600x282.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-696x327.png 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124346-1068x501.png 1068w" sizes="(max-width: 1097px) 100vw, 1097px" /></p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2735" data-end="2763">Cosa cambia, in sintesi?</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2765" data-end="3225">
<li data-start="2765" data-end="2843">
<p data-start="2767" data-end="2843">Le <strong data-start="2770" data-end="2814">sanzioni restano simili nelle prime fasi</strong> (entro 30, 90 giorni, ecc.).</p>
</li>
<li data-start="2844" data-end="3046">
<p data-start="2846" data-end="3046">Si introduce la possibilità di <strong data-start="2877" data-end="2918">ravvedersi anche in fasi più avanzate</strong> del procedimento, <strong data-start="2937" data-end="3001">dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC)</strong> o <strong data-start="3004" data-end="3045">dopo la notifica dello schema di atto</strong>.</p>
</li>
<li data-start="3047" data-end="3225">
<p data-start="3049" data-end="3225">È stata creata una <strong data-start="3068" data-end="3112">nuova categoria di ravvedimento post-PVC</strong> (lett. b-quinquies), <strong data-start="3134" data-end="3169">inesistente prima della riforma</strong>, che consente comunque di beneficiare di una riduzione.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="3227" data-end="3407">Questo significa che <strong data-start="3248" data-end="3326">il contribuente ha oggi più strumenti e più tempo per sanare le violazioni</strong>, anche in momenti che prima erano preclusi, sempre con riduzione delle sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="3227" data-end="3407"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33736 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/man-holding-carta-di-credito-mano-e-l-immissione-di-codice-di-sicurezza-utilizzando-la-tastiera-del-computer-portatile.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="369" data-end="444"><strong>Aliquote ridotte e tempi di versamento</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="446" data-end="888">Una delle domande più frequenti quando si parla di ravvedimento operoso riguarda le <strong data-start="530" data-end="577">sanzioni ridotte effettivamente applicabili</strong> in base al momento in cui si effettua il pagamento. Le aliquote variano sensibilmente in funzione del <strong data-start="680" data-end="729">tempo trascorso dalla scadenza del versamento</strong>, e cambiano anche con l’entrata in vigore delle <strong data-start="778" data-end="823">nuove regole previste dal D. Lgs. 87/2024</strong>, operative per le violazioni commesse dal <strong data-start="866" data-end="887">1° settembre 2024</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="890" data-end="1057">Vediamo nel dettaglio il confronto tra vecchio e nuovo regime, riferito agli omessi o carenti versamenti di imposte e ritenute, purché regolarmente dichiarati.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="890" data-end="1057">Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 (ante riforma)</h3>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-34009 size-full" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937.png" alt="" width="878" height="363" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937.png 878w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937-300x124.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937-768x318.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937-150x62.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937-600x248.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-124937-696x288.png 696w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" /></p>
<h3 style="text-align: justify;">Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (post riforma)</h3>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-34010 size-full" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350.png" alt="" width="840" height="322" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350.png 840w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350-300x115.png 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350-768x294.png 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350-150x58.png 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350-600x230.png 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/Immagine-2025-10-22-125350-696x267.png 696w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" /></p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="3360" data-end="3393">Cosa cambia con la riforma?</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="3395" data-end="3415">Con il nuovo regime:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="3416" data-end="3758">
<li data-start="3416" data-end="3487">
<p data-start="3418" data-end="3487">Le <strong data-start="3421" data-end="3446">sanzioni si abbassano</strong> leggermente rispetto al vecchio sistema.</p>
</li>
<li data-start="3488" data-end="3623">
<p data-start="3490" data-end="3623">Viene ridotta la sanzione base di partenza: <strong data-start="3534" data-end="3554">dal 15% al 12,5%</strong> per i primi 90 giorni e <strong data-start="3579" data-end="3597">dal 30% al 25%</strong> per i termini successivi.</p>
</li>
<li data-start="3624" data-end="3758">
<p data-start="3626" data-end="3758">Il sistema è pensato per incentivare i contribuenti a <strong data-start="3680" data-end="3709">regolarizzare rapidamente</strong>, premiando chi interviene nei primissimi giorni.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="3760" data-end="3915">È quindi fondamentale calcolare con precisione il termine in cui si effettua il pagamento per applicare la sanzione corretta e non incorrere in errori.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="393" data-end="472"><strong>Come procedere con il ravvedimento operoso</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="474" data-end="635">Per regolarizzare una violazione fiscale tramite ravvedimento operoso, il contribuente deve procedere al <strong data-start="579" data-end="605">versamento contestuale</strong> di tre elementi fondamentali:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="637" data-end="898">
<li data-start="637" data-end="685">
<p data-start="640" data-end="685"><strong data-start="640" data-end="684">L’imposta (o la maggiore imposta) dovuta</strong>;</p>
</li>
<li data-start="686" data-end="743">
<p data-start="689" data-end="743"><strong data-start="689" data-end="713">Gli interessi legali</strong>, calcolati giorno per giorno;</p>
</li>
<li data-start="744" data-end="898">
<p data-start="747" data-end="898"><strong data-start="747" data-end="770">La sanzione ridotta</strong>, determinata in base al momento della regolarizzazione e alla tipologia della violazione (come visto nei paragrafi precedenti).</p>
</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="900" data-end="939">Come si calcolano gli interessi?</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="941" data-end="1036">Per il calcolo degli interessi legali nel ravvedimento operoso si utilizza la seguente formula:</p>
<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []">&#8220;Imposta non versata × tasso di interesse legale × giorni di ritardo / 365&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1119" data-end="1343">Il conteggio parte dal <strong data-start="1142" data-end="1203">giorno successivo alla scadenza del versamento originario</strong> e si conclude con <strong data-start="1222" data-end="1260">il giorno del pagamento effettuato</strong>. L’anno va sempre considerato di <strong data-start="1294" data-end="1308">365 giorni</strong>, anche nei casi di anno bisestile.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1345" data-end="1388">Attenzione a questi dettagli pratici</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1390" data-end="2365">
<li data-start="1390" data-end="1571">
<p data-start="1392" data-end="1571"><strong data-start="1392" data-end="1416">Scadenze nel weekend</strong>: se il termine per il ravvedimento cade di sabato o domenica, è considerato tempestivo il versamento effettuato <strong data-start="1529" data-end="1570">il primo giorno lavorativo successivo</strong>.</p>
</li>
<li data-start="1572" data-end="1860">
<p data-start="1574" data-end="1860"><strong data-start="1574" data-end="1613">Proroghe del 16 giugno al 16 luglio</strong>: per i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, il termine da cui decorre il ravvedimento va calcolato sulla <strong data-start="1750" data-end="1782">data scelta per il pagamento</strong>, che può essere il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
</li>
<li data-start="1861" data-end="2135">
<p data-start="1863" data-end="2135"><strong data-start="1863" data-end="1898">Contestualità degli adempimenti</strong>: anche se i tre versamenti (imposta, interessi, sanzione) possono essere eseguiti in momenti differenti, <strong data-start="2004" data-end="2096">devono tutti essere effettuati entro il termine previsto dal tipo di ravvedimento scelto</strong>, altrimenti l’operazione non è valida.</p>
</li>
<li data-start="2136" data-end="2365">
<p data-start="2138" data-end="2365"><strong data-start="2138" data-end="2152">Rateazione</strong>: le <strong data-start="2157" data-end="2220">somme dovute per sanzione e interessi non sono rateizzabili</strong>. Tuttavia, <strong data-start="2232" data-end="2245">l’imposta</strong> può essere frazionata se si utilizzano i normali canali di pagamento dilazionato (es. F24 con codice tributo corretto).</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2367" data-end="2637">Per effettuare i versamenti è necessario utilizzare il <strong data-start="2422" data-end="2437">Modello F24</strong>, indicando correttamente i <strong data-start="2465" data-end="2483">codici tributo</strong> relativi a imposta, interessi e sanzione. Il perfezionamento del ravvedimento avviene <strong data-start="2570" data-end="2629">solo con l’effettuazione completa di tutti i versamenti</strong> dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2367" data-end="2637"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-34004 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/10/midsection-businesswoman-8at-office.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="465" data-end="535">Ravvedimento parziale o frazionato</h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="537" data-end="982">Dal 2019, grazie al <strong data-start="557" data-end="592">Decreto Crescita (D.L. 34/2019)</strong> che ha introdotto l’art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, i contribuenti possono avvalersi del <strong data-start="684" data-end="722">ravvedimento parziale o frazionato</strong>, una soluzione flessibile per regolarizzare in modo graduale i propri debiti fiscali. Questa opzione è <strong data-start="826" data-end="891">ammessa solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate</strong>, quindi <strong data-start="900" data-end="933">sono esclusi i tributi locali</strong> (come IMU, TARI, ecc.) e i <strong data-start="961" data-end="981">diritti camerali</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="984" data-end="1024">Cos’è il Ravvedimento Frazionato?</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1026" data-end="1160">Il ravvedimento frazionato permette al contribuente di <strong data-start="1081" data-end="1124">versare l’imposta omessa in più momenti</strong>, applicando per ogni singola quota:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1161" data-end="1313">
<li data-start="1161" data-end="1232">
<p data-start="1163" data-end="1232">la <strong data-start="1166" data-end="1186">sanzione ridotta</strong>, calcolata in base al momento del versamento,</p>
</li>
<li data-start="1233" data-end="1313">
<p data-start="1235" data-end="1313">gli <strong data-start="1239" data-end="1259">interessi legali</strong> sul periodo di ritardo specifico per ciascun importo.</p>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="1315" data-end="1339">Esempio pratico:</h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="1341" data-end="1469">Debito IVA 1° trimestre 2025 pari a <strong data-start="1377" data-end="1388">€ 5.400</strong>, con scadenza il <strong data-start="1406" data-end="1420">16/05/2025</strong>.<br data-start="1421" data-end="1424" />Il contribuente decide di pagare in due rate:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1471" data-end="1694">
<li data-start="1471" data-end="1583">
<p data-start="1473" data-end="1535"><strong data-start="1473" data-end="1487">16/06/2025</strong>: versamento di € 3.400 (31 giorni di ritardo)</p>
<ul data-start="1538" data-end="1583">
<li data-start="1538" data-end="1559">
<p data-start="1540" data-end="1559">Interessi: € 5,78</p>
</li>
<li data-start="1562" data-end="1583">
<p data-start="1564" data-end="1583">Sanzione: € 47,26</p>
</li>
</ul>
</li>
<li data-start="1584" data-end="1694">
<p data-start="1586" data-end="1648"><strong data-start="1586" data-end="1600">16/07/2025</strong>: versamento di € 2.000 (61 giorni di ritardo)</p>
<ul data-start="1651" data-end="1694">
<li data-start="1651" data-end="1672">
<p data-start="1653" data-end="1672">Interessi: € 6,68</p>
</li>
<li data-start="1675" data-end="1694">
<p data-start="1677" data-end="1694">Sanzione: € 27,80</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1696" data-end="1857">In totale, pur frazionando il pagamento, il contribuente perfeziona il ravvedimento <strong data-start="1780" data-end="1802">per ciascuna quota</strong>, beneficiando delle relative riduzioni sulle sanzioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1859" data-end="1933">Ravvedimento “a posteriori”: cosa succede se paghi prima l’imposta?</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1935" data-end="2070">Può capitare che il contribuente versi <strong data-start="1974" data-end="1998">l’imposta in ritardo</strong>, e solo successivamente versi <strong data-start="2029" data-end="2053">sanzioni e interessi</strong>. In questo caso:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2071" data-end="2273">
<li data-start="2071" data-end="2161">
<p data-start="2073" data-end="2161">La <strong data-start="2076" data-end="2088">sanzione</strong> si calcola <strong data-start="2100" data-end="2160">in base alla data in cui viene pagata la sanzione stessa</strong>;</p>
</li>
<li data-start="2162" data-end="2273">
<p data-start="2164" data-end="2273">Gli <strong data-start="2168" data-end="2181">interessi</strong> vanno sempre calcolati <strong data-start="2205" data-end="2272">dalla scadenza originaria al momento del pagamento dell’imposta</strong>.</p>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="2275" data-end="2288">Esempio:</h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="2290" data-end="2323">Debito IVA agosto 2025: € 2.100</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2324" data-end="2435">
<li data-start="2324" data-end="2384">
<p data-start="2326" data-end="2384"><strong data-start="2326" data-end="2359">Imposta versata il 16/10/2025</strong> (30 giorni di ritardo)</p>
</li>
<li data-start="2385" data-end="2435">
<p data-start="2387" data-end="2435"><strong data-start="2387" data-end="2433">Sanzione e interessi versati il 16/11/2025</strong></p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="2437" data-end="2445">Calcolo:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="2446" data-end="2501">
<li data-start="2446" data-end="2467">
<p data-start="2448" data-end="2467">Interessi: € 3,45</p>
</li>
<li data-start="2468" data-end="2501">
<p data-start="2470" data-end="2501">Sanzione (12,5% × 1/9): € 29,19</p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2503" data-end="2557">Ravvedimento su versamenti rateali: due opzioni</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2559" data-end="2687">In caso di <strong data-start="2570" data-end="2606">versamento dilazionato (rateale)</strong>, come per le imposte da dichiarazioni annuali (Redditi, IVA, IRAP), è possibile:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="2688" data-end="2962">
<li data-start="2688" data-end="2830">
<p data-start="2691" data-end="2830">Applicare il ravvedimento <strong data-start="2717" data-end="2748">singolarmente per ogni rata</strong>, calcolando sanzioni e interessi sulla base della <strong data-start="2799" data-end="2829">data di ciascun versamento</strong>.</p>
</li>
<li data-start="2831" data-end="2962">
<p data-start="2834" data-end="2962">Fare un <strong data-start="2842" data-end="2875">ravvedimento unico sul totale</strong>, applicando la sanzione ridotta in base al momento complessivo della regolarizzazione.</p>
</li>
</ol>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="2964" data-end="3006">Esempio 1 – Ravvedimento su due rate:</h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="3007" data-end="3084">Maggiore IRES da dichiarazione integrativa: € 2.000<br data-start="3058" data-end="3061" />Versamento in due rate:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="3085" data-end="3259">
<li data-start="3085" data-end="3157">
<p data-start="3087" data-end="3108">30/09/2025: € 1.000</p>
<ul data-start="3111" data-end="3157">
<li data-start="3111" data-end="3133">
<p data-start="3113" data-end="3133">Interessi: € 27,56</p>
</li>
<li data-start="3136" data-end="3157">
<p data-start="3138" data-end="3157">Sanzione: € 37,50</p>
</li>
</ul>
</li>
<li data-start="3158" data-end="3259">
<p data-start="3160" data-end="3212">31/10/2025: € 1.004 (con maggiorazione dello 0,4%)</p>
<ul data-start="3215" data-end="3259">
<li data-start="3215" data-end="3237">
<p data-start="3217" data-end="3237">Interessi: € 28,27</p>
</li>
<li data-start="3240" data-end="3259">
<p data-start="3242" data-end="3259">Sanzione: € 37,65</p>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4 style="text-align: justify;" data-start="3261" data-end="3297">Esempio 2 – Ravvedimento unico:</h4>
<p style="text-align: justify;" data-start="3298" data-end="3342">Versamento unico di € 2.000 al 31/10/2025:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="3343" data-end="3403">
<li data-start="3343" data-end="3377">
<p data-start="3345" data-end="3377">Interessi complessivi: € 55,83</p>
</li>
<li data-start="3378" data-end="3403">
<p data-start="3380" data-end="3403">Sanzione unica: € 75,00</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="3405" data-end="3609">Questa possibilità consente una maggiore <strong data-start="3446" data-end="3462">flessibilità</strong> e può aiutare il contribuente a gestire meglio la propria <strong data-start="3521" data-end="3534">liquidità</strong>, senza rinunciare alla riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="406" data-end="471"><strong>Le tipologie di ravvedimento operoso</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="473" data-end="840">Per ogni violazione fiscale, il contribuente ha a disposizione diverse <strong data-start="544" data-end="581">tipologie di ravvedimento operoso</strong>, distinte in base al <strong data-start="603" data-end="637">tempo trascorso dalla scadenza</strong> e alla <strong data-start="645" data-end="672">fase in cui ci si trova</strong> rispetto all’eventuale accertamento. Scegliere la formula giusta consente di <strong data-start="750" data-end="784">ridurre al massimo le sanzioni</strong> e regolarizzarsi senza rischiare ulteriori conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="842" data-end="920">Ecco le principali forme di ravvedimento operoso riconosciute dalla normativa:</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="922" data-end="951">1. Ravvedimento sprint</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="952" data-end="1211">È il più vantaggioso, utilizzabile <strong data-start="987" data-end="1046">entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento</strong>. La sanzione è <strong data-start="1062" data-end="1081">quasi simbolica</strong>, partendo da <strong data-start="1095" data-end="1120">0,083% (post riforma)</strong>. Conviene sempre agire tempestivamente per beneficiare della sanzione più bassa possibile.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1213" data-end="1241">2. Ravvedimento breve</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1242" data-end="1459">Si applica <strong data-start="1253" data-end="1278">dal 15° al 30° giorno</strong> successivo alla scadenza. Anche qui la <strong data-start="1318" data-end="1342">sanzione è contenuta</strong>: ad esempio <strong data-start="1355" data-end="1377">1,25% post riforma</strong>. È la soluzione ideale quando si è dimenticato un versamento per poche settimane.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1461" data-end="1494">3. Ravvedimento intermedio</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1495" data-end="1758">Riguarda i versamenti <strong data-start="1517" data-end="1542">dal 31° al 90° giorno</strong> dalla scadenza. La sanzione sale leggermente (es. <strong data-start="1593" data-end="1617">1,3889% post riforma</strong>), ma è comunque molto più bassa rispetto alla sanzione ordinaria. È ancora un’ottima finestra per sanare l’irregolarità in modo conveniente.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1760" data-end="1798">4. Ravvedimento lungo (annuale)</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1799" data-end="2045">È utilizzabile <strong data-start="1814" data-end="1937">entro un anno dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione</strong>. La sanzione, pur più elevata, resta molto più vantaggiosa del 30% ordinario (<strong data-start="2016" data-end="2043">es. 3,125% post riforma</strong>).</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2047" data-end="2084">5. Ravvedimento ultra-biennale</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2085" data-end="2317">Si può utilizzare <strong data-start="2103" data-end="2136">oltre l’anno dalla violazione</strong>, ma sempre prima della notifica di accertamento. In questo caso, la sanzione è più alta (es. <strong data-start="2230" data-end="2254">3,5714% post riforma</strong>), ma resta ridotta rispetto al regime sanzionatorio ordinario.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2319" data-end="2355">6. Ravvedimento post-verifica</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2356" data-end="2601">È la vera novità della riforma 2024: consente di ravvedersi anche dopo la constatazione della violazione, ad esempio dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) o addirittura dopo la notifica dello schema d’atto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2603" data-end="2814">In questi casi, la sanzione ridotta arriva fino a 1/4 del minimo edittale (art. 13, comma 1, lett. b-quinquies D. Lgs. 472/1997) ed è applicabile solo se il contribuente non presenta istanza di adesione.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="499" data-end="565"><strong>Tutti i vantaggi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="567" data-end="993">Il <strong data-start="570" data-end="594">ravvedimento operoso</strong>, pur essendo spesso poco conosciuto dai contribuenti, è uno degli strumenti più efficaci messi a disposizione dall’ordinamento tributario per <strong data-start="737" data-end="766">sanare errori e omissioni</strong> senza attendere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a evitare l’avvio di procedimenti sanzionatori, presenta una serie di <strong data-start="900" data-end="921">vantaggi concreti</strong>, sia dal punto di vista <strong data-start="946" data-end="957">fiscale</strong> che <strong data-start="962" data-end="975">economico</strong> e <strong data-start="978" data-end="992">gestionale</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="995" data-end="1042">1. Riduzione significativa delle sanzioni</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1044" data-end="1139">Il vantaggio principale è la <strong data-start="1073" data-end="1116">riduzione delle sanzioni amministrative</strong>, che possono scendere:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1140" data-end="1358">
<li data-start="1140" data-end="1204">
<p data-start="1142" data-end="1204">fino a <strong data-start="1149" data-end="1159">0,083%</strong> per i ravvedimenti sprint (entro 14 giorni),</p>
</li>
<li data-start="1205" data-end="1289">
<p data-start="1207" data-end="1289">fino a <strong data-start="1214" data-end="1234">3,125% o 3,5714%</strong> anche nei casi di ravvedimento lungo o ultra-biennale,</p>
</li>
<li data-start="1290" data-end="1358">
<p data-start="1292" data-end="1358">fino a <strong data-start="1299" data-end="1326">1/4 del minimo edittale</strong> nel ravvedimento post-verifica.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1360" data-end="1464">In confronto alla sanzione piena del <strong data-start="1397" data-end="1426">30% per omesso versamento</strong>, i benefici sono evidenti e concreti.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1466" data-end="1502">2. Evitare contenziosi fiscali</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1504" data-end="1738">Ravvedersi <strong data-start="1515" data-end="1546">prima di ricevere notifiche</strong> da parte dell’Agenzia delle Entrate permette di <strong data-start="1595" data-end="1649">evitare l’apertura di procedimenti di accertamento</strong> e potenziali contenziosi tributari, risparmiando tempo, costi legali e rischi ulteriori.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1740" data-end="1777">3. Miglior gestione della cassa</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1779" data-end="2049">Il <strong data-start="1782" data-end="1809">ravvedimento frazionato</strong> consente di versare l’imposta in più momenti, gestendo meglio la propria <strong data-start="1883" data-end="1918">liquidità aziendale o personale</strong>. Questo è particolarmente utile per partite IVA, liberi professionisti e imprese che devono affrontare uscite fiscali consistenti.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2051" data-end="2101">4. Mantenimento del profilo fiscale &#8220;pulito&#8221;</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2103" data-end="2439">Effettuare il ravvedimento consente al contribuente di <strong data-start="2158" data-end="2204">preservare la propria affidabilità fiscale</strong>. Questo è importante, ad esempio, per chi partecipa a <strong data-start="2259" data-end="2277">gare pubbliche</strong>, richiede <strong data-start="2288" data-end="2313">finanziamenti bancari</strong>, o usufruisce di <strong data-start="2331" data-end="2350">regimi premiali</strong> (come il nuovo concordato preventivo biennale o il regime di adempimento collaborativo).</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="2441" data-end="2485">5. Strumento di pianificazione fiscale</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="2487" data-end="2823">Il ravvedimento può essere anche uno strumento di <strong data-start="2537" data-end="2575">programmazione e risparmio fiscale</strong>: valutando gli effetti nel tempo e la possibilità di rateizzazione dell’imposta (non della sanzione), è possibile gestire in modo intelligente eventuali errori, evitando sanzioni piene e concentrando le risorse disponibili nei tempi più opportuni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="447" data-end="519"><strong>Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="521" data-end="766">In un contesto normativo sempre più articolato e in continua evoluzione, il <strong data-start="597" data-end="621">ravvedimento operoso</strong> si conferma come una <strong data-start="643" data-end="685">risorsa preziosa per ogni contribuente</strong>, privato o azienda, che intenda sanare spontaneamente una violazione tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="768" data-end="1264">Grazie alle <strong data-start="780" data-end="832">recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 87/2024</strong>, l’istituto è stato <strong data-start="853" data-end="867">rafforzato</strong> e reso <strong data-start="875" data-end="894">più accessibile</strong>, includendo nuove possibilità di regolarizzazione anche <strong data-start="951" data-end="993">dopo la constatazione della violazione</strong>. L’introduzione del <strong data-start="1014" data-end="1061">cumulo giuridico in favore del contribuente</strong>, prima riservato esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, è un segnale chiaro: la normativa spinge verso una <strong data-start="1172" data-end="1201">collaborazione preventiva</strong> tra fisco e cittadini, premiando la <strong data-start="1238" data-end="1263">compliance volontaria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1266" data-end="1358">Il ravvedimento operoso, se utilizzato con tempestività e corretta valutazione, consente di:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1359" data-end="1540">
<li data-start="1359" data-end="1398">
<p data-start="1361" data-end="1398">ridurre <strong data-start="1369" data-end="1397">notevolmente le sanzioni</strong>,</p>
</li>
<li data-start="1399" data-end="1448">
<p data-start="1401" data-end="1448">evitare <strong data-start="1409" data-end="1433">accertamenti fiscali</strong> e contenziosi,</p>
</li>
<li data-start="1449" data-end="1489">
<p data-start="1451" data-end="1489">gestire meglio <strong data-start="1466" data-end="1488">il flusso di cassa</strong>,</p>
</li>
<li data-start="1490" data-end="1540">
<p data-start="1492" data-end="1540">preservare una <strong data-start="1507" data-end="1539">reputazione fiscale positiva</strong>.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1542" data-end="1596">Per ottenere il massimo beneficio è però fondamentale:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1597" data-end="1782">
<li data-start="1597" data-end="1657">
<p data-start="1599" data-end="1657">conoscere con precisione <strong data-start="1624" data-end="1656">le tipologie di ravvedimento</strong>,</p>
</li>
<li data-start="1658" data-end="1709">
<p data-start="1660" data-end="1709">calcolare correttamente <strong data-start="1684" data-end="1708">interessi e sanzioni</strong>,</p>
</li>
<li data-start="1710" data-end="1782">
<p data-start="1712" data-end="1782">rispettare <strong data-start="1723" data-end="1738">le scadenze</strong> e utilizzare i <strong data-start="1754" data-end="1781">codici tributo corretti</strong>.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1784" data-end="2063">Affidarsi a un commercialista esperto o a uno studio specializzato può fare la differenza tra un ravvedimento efficace e uno inefficace. In ogni caso, conoscere e usare questo strumento in modo consapevole è oggi una <strong data-start="2001" data-end="2047">vera leva di pianificazione fiscale legale</strong> e intelligente.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-al-ravvedimento-operoso-tutte-le-regole-le-scadenze-e-i-vantaggi-fiscali/">Guida al ravvedimento operoso: tutte le regole, le scadenze e i vantaggi fiscali</a> was first posted on Novembre 11, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravvedimento CPB 2025-2026: tempi, modalità e vantaggi della regolarizzazione agevolata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-CPB-2025-2026-tempi-modalita-e-vantaggi-della-regolarizzazione-agevolata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 04:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Concordato Preventivo Biennale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adesione CPB 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate provvedimento 19 settembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[codici tributo CPB]]></category>
		<category><![CDATA[come aderire al ravvedimento CPB]]></category>
		<category><![CDATA[compliance tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo biennale 2025]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imposte sostitutive CPB]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento imposte 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento speciale CPB]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione fiscale 2025]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali 2025]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze ravvedimento speciale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaggi fiscali CPB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=33956</guid>

					<description><![CDATA[La scadenza per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) è ormai imminente: il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2025. Ma oltre alla possibilità di fissare in anticipo il reddito imponibile per il biennio 2025-2026, c’è un’ulteriore opportunità da non perdere: il nuovo ravvedimento speciale, introdotto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-CPB-2025-2026-tempi-modalita-e-vantaggi-della-regolarizzazione-agevolata/">Ravvedimento CPB 2025-2026: tempi, modalità e vantaggi della regolarizzazione agevolata</a> was first posted on Ottobre 11, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="493" data-end="965">La scadenza per aderire al <strong data-start="553" data-end="593">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong> è ormai imminente: il termine ultimo è fissato al <strong data-start="644" data-end="665">30 settembre 2025</strong>. Ma oltre alla possibilità di fissare in anticipo il reddito imponibile per il biennio 2025-2026, c’è un’ulteriore opportunità da non perdere: il nuovo <strong data-start="818" data-end="843">ravvedimento speciale</strong>, introdotto con il <strong data-start="863" data-end="929">provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025</strong>, operativo <strong data-start="941" data-end="964">dal 1° gennaio 2026</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="967" data-end="1376">Questo strumento consente ai soggetti che hanno aderito al CPB di <strong data-start="1033" data-end="1089">regolarizzare le imposte pregresse in modo agevolato</strong>, beneficiando di sanzioni ridotte, pagamento rateale e, soprattutto, della protezione da futuri accertamenti fiscali. Un’occasione concreta per sistemare la propria posizione con il Fisco, evitando contenziosi e approfittando di un meccanismo di compliance fiscale che guarda al futuro.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1378" data-end="1717">In questo articolo analizzeremo chi può aderire, quali imposte possono essere oggetto del ravvedimento, come e quando si paga, e soprattutto quali vantaggi fiscali e strategici offre questa misura.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="283" data-end="344"><strong data-start="286" data-end="344">Chi può aderire</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="346" data-end="752">Il ravvedimento speciale previsto per gli aderenti al <strong data-start="400" data-end="440">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong> rappresenta una misura straordinaria pensata per incentivare la regolarizzazione fiscale da parte di contribuenti con una posizione trasparente e conforme ai criteri di affidabilità.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="346" data-end="752">Possono accedervi <strong data-start="642" data-end="743">solo coloro che hanno presentato regolarmente domanda di adesione al CPB entro i termini di legge</strong>, ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="754" data-end="982">
<li data-start="754" data-end="855">
<p data-start="756" data-end="855"><strong data-start="756" data-end="786">Entro il 30 settembre 2025</strong>, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;</p>
</li>
<li data-start="856" data-end="982">
<p data-start="858" data-end="982"><strong data-start="858" data-end="944">Entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta</strong>, per chi ha esercizi non coincidenti.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="984" data-end="1070">Inoltre, è necessario che nelle annualità oggetto del ravvedimento i soggetti abbiano:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1071" data-end="1667">
<li data-start="1071" data-end="1138">
<p data-start="1073" data-end="1138">applicato gli <strong data-start="1087" data-end="1137">ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1139" data-end="1367">
<p data-start="1141" data-end="1367">oppure, dichiarato una <strong data-start="1164" data-end="1187">causa di esclusione</strong> dagli ISA legata alla <strong data-start="1210" data-end="1234">pandemia da COVID-19</strong>, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020);</p>
</li>
<li data-start="1368" data-end="1503">
<p data-start="1370" data-end="1503">oppure, indicato condizioni di <strong data-start="1401" data-end="1442">non normale svolgimento dell’attività</strong>, come da art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017;</p>
</li>
<li data-start="1504" data-end="1667">
<p data-start="1506" data-end="1667">oppure, dichiarato <strong data-start="1525" data-end="1599">l’esercizio di più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA</strong>, con ricavi da attività non prevalente superiori al 30% del totale.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1669" data-end="1862">Per i soggetti misti (con redditi da impresa e da lavoro autonomo), l’adesione al ravvedimento speciale è consentita <strong data-start="1786" data-end="1861">solo se l’opzione viene esercitata per entrambe le categorie reddituali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1864" data-end="2114">Infine, la base imponibile su cui calcolare le imposte sostitutive va determinata utilizzando <strong data-start="1958" data-end="2011">i dati delle dichiarazioni fiscali già presentate</strong>, come precisato nell’Allegato n. 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="327" data-end="399"><strong data-start="330" data-end="399"> Modalità operative</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="401" data-end="997">L’adesione al <strong data-start="415" data-end="474">ravvedimento speciale per gli aderenti al CPB 2025-2026</strong> avviene in maniera formalmente semplice ma fiscalmente vincolante: l’opzione si esercita tramite il <strong data-start="575" data-end="610">versamento, tramite modello F24</strong>, dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della <strong data-start="659" data-end="673">prima rata</strong> (in caso di pagamento rateale). È fondamentale che, nel campo “<strong data-start="737" data-end="760">Anno di riferimento</strong>” del modello F24, venga indicata <strong data-start="794" data-end="847">una delle annualità cui il pagamento si riferisce</strong>, insieme al <strong data-start="860" data-end="888">numero totale delle rate</strong> previste e ai <strong data-start="903" data-end="921">codici tributo</strong> che verranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="999" data-end="1230">Nel caso di soggetti <strong data-start="1020" data-end="1037">“trasparenti”</strong> – come le <strong data-start="1048" data-end="1070">società di persone</strong> o le società di capitali che applicano il regime di trasparenza fiscale (artt. 5, 115 e 116 del TUIR) – l’opzione per il ravvedimento si perfeziona attraverso:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1231" data-end="1573">
<li data-start="1231" data-end="1319">
<p data-start="1233" data-end="1319">Il <strong data-start="1236" data-end="1280">versamento dell’imposta sostitutiva IRAP</strong> da parte della società o associazione;</p>
</li>
<li data-start="1320" data-end="1573">
<p data-start="1322" data-end="1573">Il versamento delle <strong data-start="1342" data-end="1400">imposte sostitutive sui redditi e relative addizionali</strong> da parte dei soci o associati. In alternativa, queste ultime possono essere versate direttamente dalla società stessa, ai sensi dell’art. 12-ter, comma 11 del D.L. 73/2022.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1575" data-end="1878">Nel caso si opti per il <strong data-start="1599" data-end="1620">pagamento rateale</strong>, l’adesione si considera perfezionata <strong data-start="1659" data-end="1708">solo con il pagamento di tutte le rate dovute</strong>. Tuttavia, se una rata diversa dalla prima viene pagata in <strong data-start="1768" data-end="1831">ritardo ma comunque entro la scadenza della rata successiva</strong>, il beneficio della rateazione <strong data-start="1863" data-end="1877">non decade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1880" data-end="2205">Attenzione: il ravvedimento <strong data-start="1908" data-end="1929">non si perfeziona</strong> se il pagamento – sia in unica soluzione sia della prima rata – viene effettuato <strong data-start="2011" data-end="2031">dopo la notifica</strong> di processi verbali di constatazione, <strong data-start="2070" data-end="2104">schemi di atti di accertamento</strong> o atti di recupero di <strong data-start="2127" data-end="2160">crediti d’imposta inesistenti</strong>, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1880" data-end="2205"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-33764 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1024x645.jpg" alt="" width="696" height="438" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1024x645.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-300x189.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-768x484.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1536x968.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-666x420.jpg 666w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-150x95.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-600x378.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-696x439.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1068x673.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="304" data-end="371"><strong>Imposte oggetto del ravvedimento</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="373" data-end="618">Il <strong data-start="376" data-end="415">ravvedimento speciale CPB 2025-2026</strong> si configura come uno strumento efficace per la <strong data-start="464" data-end="505">regolarizzazione agevolata di imposte</strong> dovute sulle annualità oggetto del Concordato Preventivo Biennale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="373" data-end="618">Le imposte interessate dal ravvedimento sono:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="620" data-end="1086">
<li data-start="620" data-end="701">
<p data-start="622" data-end="701">Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);</p>
</li>
<li data-start="702" data-end="774">
<p data-start="704" data-end="774">Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società (IRES);</p>
</li>
<li data-start="775" data-end="824">
<p data-start="777" data-end="824">Addizionali regionali e comunali all’IRPEF;</p>
</li>
<li data-start="825" data-end="957">
<p data-start="827" data-end="957">Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – in particolare nei casi di soggetti passivi IRAP, come società e imprese;</p>
</li>
<li data-start="958" data-end="1086">
<p data-start="960" data-end="1086">Eventuali altri tributi individuati nell’Allegato n. 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1088" data-end="1440">La regolarizzazione avviene tramite <strong data-start="1124" data-end="1147">imposte sostitutive</strong>, che si applicano sulla base imponibile calcolata in base ai dati delle dichiarazioni fiscali già trasmesse, anche ai fini dell’applicazione degli ISA. Non sono quindi richiesti nuovi accertamenti o ricostruzioni della posizione fiscale, il che garantisce <strong data-start="1404" data-end="1439">certezza e semplicità operativa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1442" data-end="1516">Tra i vantaggi principali per i contribuenti che aderiscono, si segnalano:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1518" data-end="1955">
<li data-start="1518" data-end="1608">
<p data-start="1520" data-end="1608"><strong data-start="1520" data-end="1548">Riduzione delle sanzioni</strong> rispetto al ravvedimento ordinario, con aliquote agevolate;</p>
</li>
<li data-start="1609" data-end="1745">
<p data-start="1611" data-end="1745"><strong data-start="1611" data-end="1659">Esclusione automatica da accertamenti futuri</strong> relativi alle annualità oggetto del CPB, salvo casi di frode o dichiarazioni mendaci;</p>
</li>
<li data-start="1746" data-end="1873">
<p data-start="1748" data-end="1873"><strong data-start="1748" data-end="1784">Possibilità di pagamento rateale</strong> con mantenimento dei benefici anche in caso di lieve ritardo (entro la rata successiva);</p>
</li>
<li data-start="1874" data-end="1955">
<p data-start="1876" data-end="1955">Maggiore <strong data-start="1885" data-end="1916">certezza del carico fiscale</strong> per il biennio oggetto del concordato.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1957" data-end="2187">In sostanza, il ravvedimento speciale non solo consente di regolarizzare la propria posizione in modo vantaggioso, ma anche di <strong data-start="2084" data-end="2124">blindare la propria fiscalità futura</strong>, evitando il rischio di contenziosi o accertamenti imprevisti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="355" data-end="433"><strong data-start="358" data-end="433">Decorrenza dei pagamenti e scadenze</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="435" data-end="746">Il <strong data-start="438" data-end="497">ravvedimento speciale per gli aderenti al CPB 2025-2026</strong> diventa operativo a partire dal <strong data-start="530" data-end="549">1° gennaio 2025</strong>, data dalla quale sarà possibile effettuare il primo versamento delle imposte sostitutive dovute. Tale versamento rappresenta <strong data-start="676" data-end="724">l’atto formale con cui si esercita l’opzione</strong> per il ravvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="748" data-end="1029">Il pagamento può avvenire in <strong data-start="777" data-end="796">unica soluzione</strong> oppure in <strong data-start="807" data-end="823">rate mensili</strong> di pari importo. Le scadenze specifiche per ogni rata saranno comunicate ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate, ma seguono regole simili a quelle già adottate in altri istituti di ravvedimento speciale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1031" data-end="1061">Modalità di versamento:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1062" data-end="1371">
<li data-start="1062" data-end="1190">
<p data-start="1064" data-end="1190"><strong data-start="1064" data-end="1083">Unica soluzione</strong>: da effettuare entro una <strong data-start="1109" data-end="1132">scadenza prefissata</strong> che sarà indicata nel provvedimento attuativo definitivo;</p>
</li>
<li data-start="1191" data-end="1371">
<p data-start="1193" data-end="1371"><strong data-start="1193" data-end="1214">Pagamento rateale</strong>: in un numero massimo di rate stabilite (verosimilmente tra le 4 e le 6), con la <strong data-start="1296" data-end="1335">prima rata entro il 31 gennaio 2025</strong>, e le successive a cadenza mensile.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1373" data-end="1506">Il pagamento avviene sempre tramite <strong data-start="1409" data-end="1424">modello F24</strong>, utilizzando i <strong data-start="1440" data-end="1458">codici tributo</strong> che saranno istituiti con apposita risoluzione.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1508" data-end="1553">Cosa succede in caso di inadempimento?</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1554" data-end="1829">Se il contribuente non versa l’unica soluzione o la prima rata entro i termini previsti, il ravvedimento si considera non perfezionato. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere con attività di controllo e accertamento secondo le modalità ordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1831" data-end="2103">Tuttavia, come già anticipato, in caso di ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima, purché la stessa venga versata entro la scadenza della rata immediatamente successiva, non si decade dalla rateazione né dal beneficio del ravvedimento speciale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2105" data-end="2271">Il rispetto del calendario è dunque essenziale per mantenere la validità dell’adesione e godere della protezione da controlli fiscali per le annualità concordate</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2105" data-end="2271"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-33765 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2105" data-end="2271"><strong data-start="75" data-end="110"> Vantaggi strategici e fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="494" data-end="817">L’adesione al <strong data-start="508" data-end="548">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong>, rafforzata dalla possibilità di accedere al <strong data-start="594" data-end="619">ravvedimento speciale</strong>, non rappresenta solo un’opportunità per “sanare” eventuali posizioni fiscali pregresse, ma costituisce una <strong data-start="728" data-end="773">leva strategica di pianificazione fiscale</strong> e finanziaria per imprese e professionisti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="819" data-end="855">Tra i principali vantaggi, spiccano:</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="857" data-end="896">Certezza fiscale per due anni</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="897" data-end="1160">Con il CPB, il contribuente conosce in anticipo il livello di reddito imponibile che sarà oggetto di imposizione per due esercizi consecutivi. Questo consente una <strong data-start="1060" data-end="1106">pianificazione accurata del carico fiscale</strong> e dell’impatto sulla liquidità aziendale o personale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1162" data-end="1198">Protezione da accertamenti</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1199" data-end="1557">L’adesione al CPB, unita al ravvedimento speciale, garantisce la <strong data-start="1264" data-end="1305">preclusione dell’accertamento fiscale</strong> da parte dell’Agenzia delle Entrate per le annualità interessate, salvo casi di frode, dichiarazioni false o infedeli. Questo <strong data-start="1432" data-end="1493">riduce l’incertezza e il rischio di contenziosi tributari</strong>, con evidenti vantaggi anche in termini di serenità gestionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1559" data-end="1594">Immagine e rating fiscale</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1595" data-end="1917">Un contribuente che aderisce volontariamente al CPB e si mette in regola attraverso il ravvedimento speciale <strong data-start="1704" data-end="1751">dimostra affidabilità e trasparenza fiscale</strong>, fattori che possono incidere positivamente sul <strong data-start="1800" data-end="1832">rating di affidabilità (ISA)</strong>, ma anche su rapporti bancari, accesso al credito e partecipazione a gare pubbliche.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1919" data-end="1971">Benefici anche in ottica di compliance 231</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1972" data-end="2201">Per le imprese più strutturate, l’adesione al CPB e il ravvedimento rappresentano anche un segnale di attenzione alla <strong data-start="2090" data-end="2112">compliance fiscale</strong>, aspetto sempre più integrato nei <strong data-start="2147" data-end="2162">modelli 231</strong> e nei sistemi di governance aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2203" data-end="2381">In sintesi, chi aderisce a questo strumento non fa solo una scelta tattica, ma anche una <strong data-start="2292" data-end="2356">scelta strategica di trasparenza e di posizionamento fiscale</strong> sul medio-lungo termine.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="404" data-end="496"><strong data-start="407" data-end="496">Documenti e operazioni necessarie</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="498" data-end="1008">Per aderire correttamente al <strong data-start="527" data-end="579">ravvedimento speciale collegato al CPB 2025-2026</strong>, i contribuenti interessati devono intraprendere una serie di passaggi concreti e prestare particolare attenzione agli aspetti formali. Il primo requisito essenziale è, ovviamente, <strong data-start="761" data-end="803">l’adesione valida e nei termini al CPB</strong>, che deve avvenire entro il <strong data-start="850" data-end="871">30 settembre 2025</strong>, o entro il <strong data-start="884" data-end="944">nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta</strong> per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1010" data-end="1072">Una volta confermata l’adesione al CPB, il contribuente dovrà:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="1074" data-end="1751">
<li data-start="1074" data-end="1186">
<p data-start="1077" data-end="1186"><strong data-start="1077" data-end="1120">Verificare la propria posizione fiscale</strong> relativa alle annualità oggetto del ravvedimento (2023 e/o 2024);</p>
</li>
<li data-start="1187" data-end="1378">
<p data-start="1190" data-end="1378"><strong data-start="1190" data-end="1254">Analizzare i dati delle dichiarazioni fiscali già presentate</strong>, in particolare quelli utilizzati per l’applicazione degli ISA e rilevanti per la determinazione delle imposte sostitutive;</p>
</li>
<li data-start="1379" data-end="1492">
<p data-start="1382" data-end="1492"><strong data-start="1382" data-end="1412">Calcolare l’importo dovuto</strong> per ciascuna imposta oggetto del ravvedimento (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP);</p>
</li>
<li data-start="1493" data-end="1751">
<p data-start="1496" data-end="1538"><strong data-start="1496" data-end="1526">Predisporre il modello F24</strong>, indicando:</p>
<ul data-start="1542" data-end="1751">
<li data-start="1542" data-end="1582">
<p data-start="1544" data-end="1582">il corretto <strong data-start="1556" data-end="1581">“Anno di riferimento”</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1586" data-end="1641">
<p data-start="1588" data-end="1641">il <strong data-start="1591" data-end="1609">numero di rate</strong> (se si opta per la rateazione);</p>
</li>
<li data-start="1645" data-end="1751">
<p data-start="1647" data-end="1751">i <strong data-start="1649" data-end="1667">codici tributo</strong> che saranno comunicati a breve dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1753" data-end="2168">È consigliabile affidarsi a un <strong data-start="1784" data-end="1810">commercialista esperto</strong>, in grado di assistere non solo nel calcolo preciso delle imposte dovute, ma anche nella gestione corretta dell’adempimento in tutte le sue fasi. Ricordiamo inoltre che, in caso di adesione da parte di società trasparenti, sarà necessario coordinare anche il versamento da parte dei soci o associati (salvo versamento effettuato direttamente dalla società).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2170" data-end="2415">Infine, è utile <strong data-start="2186" data-end="2258">monitorare costantemente le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate</strong>, per verificare eventuali aggiornamenti o chiarimenti operativi (inclusa la pubblicazione dei codici tributo o delle istruzioni aggiornate sul modello F24).</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="442" data-end="551"><strong data-start="445" data-end="551"> Quadro normativo</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="553" data-end="933">Il ravvedimento speciale riservato ai contribuenti che aderiscono al <strong data-start="622" data-end="672">Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026</strong> è disciplinato da una serie di <strong data-start="704" data-end="752">disposizioni normative e atti amministrativi</strong> che ne definiscono struttura, condizioni di accesso, limiti e modalità operative. Comprendere il quadro normativo è essenziale per garantire un’adesione conforme e priva di rischi.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="935" data-end="979">La base giuridica dell’istituto si fonda su:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="981" data-end="1696">
<li data-start="981" data-end="1169">
<p data-start="983" data-end="1169"><strong data-start="983" data-end="1031">Articolo 12-ter del Decreto-Legge n. 73/2022</strong> (c.d. &#8220;Decreto Semplificazioni&#8221;), convertito nella Legge n. 122/2022, che ha introdotto il meccanismo del Concordato Preventivo Biennale;</p>
</li>
<li data-start="1170" data-end="1342">
<p data-start="1172" data-end="1342"><strong data-start="1172" data-end="1217">Articolo 148 del Decreto-Legge n. 34/2020</strong>, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, relativo alle esclusioni ISA per motivi legati alla pandemia COVID-19;</p>
</li>
<li data-start="1343" data-end="1510">
<p data-start="1345" data-end="1510"><strong data-start="1345" data-end="1402">Articolo 9-bis, comma 6, lett. a) del D.L. n. 50/2017</strong>, che disciplina le condizioni di non normale svolgimento dell’attività ai fini dell&#8217;applicazione degli ISA;</p>
</li>
<li data-start="1511" data-end="1696">
<p data-start="1513" data-end="1696"><strong data-start="1513" data-end="1555">Articolo 6-bis della Legge n. 212/2000</strong> (Statuto del contribuente), che individua gli atti ostativi alla possibilità di accesso al ravvedimento in caso di accertamenti già avviati.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1698" data-end="2198">Il riferimento pratico principale è però il <strong data-start="1742" data-end="1808">provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025</strong>, che fornisce tutte le istruzioni operative per l’esercizio dell’opzione, i criteri di calcolo, le modalità di versamento, i casi di esclusione e le specifiche tecniche per la compilazione del modello F24. In allegato al provvedimento è presente anche l’<strong data-start="2063" data-end="2080">Allegato n. 1</strong>, che individua con precisione i campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti per il calcolo delle imposte sostitutive.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2200" data-end="2500">Va inoltre ricordato che saranno adottate a breve <strong data-start="2250" data-end="2276">specifiche risoluzioni</strong> dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione dei <strong data-start="2326" data-end="2344">codici tributo</strong> necessari al versamento. Questi codici saranno essenziali per garantire la corretta imputazione dei pagamenti ai fini del perfezionamento del ravvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2502" data-end="2743">Per una corretta interpretazione e applicazione delle norme, è fortemente consigliato tenere monitorato il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e le circolari esplicative che verranno presumibilmente pubblicate nelle prossime settimane.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="316" data-end="414"><strong data-start="319" data-end="414">Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="231" data-end="665">Il <strong data-start="234" data-end="274">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong> è una delle principali novità fiscali del biennio 2025-2026. Pensato per imprese e professionisti, permette di <strong data-start="386" data-end="438">bloccare per due anni l’imponibile da dichiarare</strong>, offrendo certezza e stabilità nella pianificazione fiscale. Ma non solo: l’adesione al CPB consente anche di accedere a un’importante misura agevolativa, ovvero il <strong data-start="604" data-end="629">ravvedimento speciale</strong>, operativo <strong data-start="641" data-end="664">dal 1° gennaio 2026</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="667" data-end="978">Il termine per aderire al CPB era fissato al <strong data-start="712" data-end="733">30 settembre 2025</strong> per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare. Tuttavia, <strong data-start="804" data-end="883">chi ha un periodo d’imposta non allineato all’anno solare è ancora in tempo</strong>: in questi casi, la scadenza è <strong data-start="915" data-end="977">entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="980" data-end="1264">Si tratta quindi di un’occasione ancora aperta per numerose imprese, che possono beneficiare sia della definizione anticipata del reddito imponibile, sia della possibilità di sanare eventuali irregolarità fiscali a condizioni più favorevoli, evitando contenziosi e incertezze.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-CPB-2025-2026-tempi-modalita-e-vantaggi-della-regolarizzazione-agevolata/">Ravvedimento CPB 2025-2026: tempi, modalità e vantaggi della regolarizzazione agevolata</a> was first posted on Ottobre 11, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: chi può aderire, come funziona e quando pagare</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-speciale-CPB-2025-2026-chi-puo-aderire-come-funziona-e-quando-pagare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 04:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Concordato Preventivo Biennale]]></category>
		<category><![CDATA[adesione CPB 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate provvedimento 19 settembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[codici tributo CPB]]></category>
		<category><![CDATA[come aderire al ravvedimento CPB]]></category>
		<category><![CDATA[compliance tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[concordato preventivo biennale 2025]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imposte sostitutive CPB]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento imposte 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento speciale CPB]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione fiscale 2025]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali 2025]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze ravvedimento speciale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaggi fiscali CPB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=33763</guid>

					<description><![CDATA[La scadenza per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) è ormai imminente: il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2025. Ma oltre alla possibilità di fissare in anticipo il reddito imponibile per il biennio 2025-2026, c’è un’ulteriore opportunità da non perdere: il nuovo ravvedimento speciale, introdotto con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-speciale-CPB-2025-2026-chi-puo-aderire-come-funziona-e-quando-pagare/">Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: chi può aderire, come funziona e quando pagare</a> was first posted on Settembre 24, 2025 at 6:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="493" data-end="965">La scadenza per aderire al <strong data-start="553" data-end="593">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong> è ormai imminente: il termine ultimo è fissato al <strong data-start="644" data-end="665">30 settembre 2025</strong>. Ma oltre alla possibilità di fissare in anticipo il reddito imponibile per il biennio 2025-2026, c’è un’ulteriore opportunità da non perdere: il nuovo <strong data-start="818" data-end="843">ravvedimento speciale</strong>, introdotto con il <strong data-start="863" data-end="929">provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025</strong>, operativo <strong data-start="941" data-end="964">dal 1° gennaio 2026</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="967" data-end="1376">Questo strumento consente ai soggetti che hanno aderito al CPB di <strong data-start="1033" data-end="1089">regolarizzare le imposte pregresse in modo agevolato</strong>, beneficiando di sanzioni ridotte, pagamento rateale e, soprattutto, della protezione da futuri accertamenti fiscali. Un’occasione concreta per sistemare la propria posizione con il Fisco, evitando contenziosi e approfittando di un meccanismo di compliance fiscale che guarda al futuro.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1378" data-end="1717">In questo articolo analizzeremo chi può aderire, quali imposte possono essere oggetto del ravvedimento, come e quando si paga, e soprattutto quali vantaggi fiscali e strategici offre questa misura.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="283" data-end="344"><strong data-start="286" data-end="344">Chi può aderire</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="346" data-end="752">Il ravvedimento speciale previsto per gli aderenti al <strong data-start="400" data-end="440">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong> rappresenta una misura straordinaria pensata per incentivare la regolarizzazione fiscale da parte di contribuenti con una posizione trasparente e conforme ai criteri di affidabilità.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="346" data-end="752">Possono accedervi <strong data-start="642" data-end="743">solo coloro che hanno presentato regolarmente domanda di adesione al CPB entro i termini di legge</strong>, ovvero:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="754" data-end="982">
<li data-start="754" data-end="855">
<p data-start="756" data-end="855"><strong data-start="756" data-end="786">Entro il 30 settembre 2025</strong>, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;</p>
</li>
<li data-start="856" data-end="982">
<p data-start="858" data-end="982"><strong data-start="858" data-end="944">Entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta</strong>, per chi ha esercizi non coincidenti.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="984" data-end="1070">Inoltre, è necessario che nelle annualità oggetto del ravvedimento i soggetti abbiano:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1071" data-end="1667">
<li data-start="1071" data-end="1138">
<p data-start="1073" data-end="1138">applicato gli <strong data-start="1087" data-end="1137">ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1139" data-end="1367">
<p data-start="1141" data-end="1367">oppure, dichiarato una <strong data-start="1164" data-end="1187">causa di esclusione</strong> dagli ISA legata alla <strong data-start="1210" data-end="1234">pandemia da COVID-19</strong>, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020);</p>
</li>
<li data-start="1368" data-end="1503">
<p data-start="1370" data-end="1503">oppure, indicato condizioni di <strong data-start="1401" data-end="1442">non normale svolgimento dell’attività</strong>, come da art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017;</p>
</li>
<li data-start="1504" data-end="1667">
<p data-start="1506" data-end="1667">oppure, dichiarato <strong data-start="1525" data-end="1599">l’esercizio di più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA</strong>, con ricavi da attività non prevalente superiori al 30% del totale.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1669" data-end="1862">Per i soggetti misti (con redditi da impresa e da lavoro autonomo), l’adesione al ravvedimento speciale è consentita <strong data-start="1786" data-end="1861">solo se l’opzione viene esercitata per entrambe le categorie reddituali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1864" data-end="2114">Infine, la base imponibile su cui calcolare le imposte sostitutive va determinata utilizzando <strong data-start="1958" data-end="2011">i dati delle dichiarazioni fiscali già presentate</strong>, come precisato nell’Allegato n. 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="327" data-end="399"><strong data-start="330" data-end="399"> Modalità operative</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="401" data-end="997">L’adesione al <strong data-start="415" data-end="474">ravvedimento speciale per gli aderenti al CPB 2025-2026</strong> avviene in maniera formalmente semplice ma fiscalmente vincolante: l’opzione si esercita tramite il <strong data-start="575" data-end="610">versamento, tramite modello F24</strong>, dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della <strong data-start="659" data-end="673">prima rata</strong> (in caso di pagamento rateale). È fondamentale che, nel campo “<strong data-start="737" data-end="760">Anno di riferimento</strong>” del modello F24, venga indicata <strong data-start="794" data-end="847">una delle annualità cui il pagamento si riferisce</strong>, insieme al <strong data-start="860" data-end="888">numero totale delle rate</strong> previste e ai <strong data-start="903" data-end="921">codici tributo</strong> che verranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="999" data-end="1230">Nel caso di soggetti <strong data-start="1020" data-end="1037">“trasparenti”</strong> – come le <strong data-start="1048" data-end="1070">società di persone</strong> o le società di capitali che applicano il regime di trasparenza fiscale (artt. 5, 115 e 116 del TUIR) – l’opzione per il ravvedimento si perfeziona attraverso:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1231" data-end="1573">
<li data-start="1231" data-end="1319">
<p data-start="1233" data-end="1319">Il <strong data-start="1236" data-end="1280">versamento dell’imposta sostitutiva IRAP</strong> da parte della società o associazione;</p>
</li>
<li data-start="1320" data-end="1573">
<p data-start="1322" data-end="1573">Il versamento delle <strong data-start="1342" data-end="1400">imposte sostitutive sui redditi e relative addizionali</strong> da parte dei soci o associati. In alternativa, queste ultime possono essere versate direttamente dalla società stessa, ai sensi dell’art. 12-ter, comma 11 del D.L. 73/2022.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1575" data-end="1878">Nel caso si opti per il <strong data-start="1599" data-end="1620">pagamento rateale</strong>, l’adesione si considera perfezionata <strong data-start="1659" data-end="1708">solo con il pagamento di tutte le rate dovute</strong>. Tuttavia, se una rata diversa dalla prima viene pagata in <strong data-start="1768" data-end="1831">ritardo ma comunque entro la scadenza della rata successiva</strong>, il beneficio della rateazione <strong data-start="1863" data-end="1877">non decade</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1880" data-end="2205">Attenzione: il ravvedimento <strong data-start="1908" data-end="1929">non si perfeziona</strong> se il pagamento – sia in unica soluzione sia della prima rata – viene effettuato <strong data-start="2011" data-end="2031">dopo la notifica</strong> di processi verbali di constatazione, <strong data-start="2070" data-end="2104">schemi di atti di accertamento</strong> o atti di recupero di <strong data-start="2127" data-end="2160">crediti d’imposta inesistenti</strong>, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1880" data-end="2205"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-33764 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1024x645.jpg" alt="" width="696" height="438" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1024x645.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-300x189.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-768x484.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1536x968.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-666x420.jpg 666w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-150x95.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-600x378.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-696x439.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo-1068x673.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/vista-ad-alta-angolazione-dell-uomo-sul-tavolo.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="304" data-end="371"><strong>Imposte oggetto del ravvedimento</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="373" data-end="618">Il <strong data-start="376" data-end="415">ravvedimento speciale CPB 2025-2026</strong> si configura come uno strumento efficace per la <strong data-start="464" data-end="505">regolarizzazione agevolata di imposte</strong> dovute sulle annualità oggetto del Concordato Preventivo Biennale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="373" data-end="618">Le imposte interessate dal ravvedimento sono:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="620" data-end="1086">
<li data-start="620" data-end="701">
<p data-start="622" data-end="701">Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);</p>
</li>
<li data-start="702" data-end="774">
<p data-start="704" data-end="774">Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società (IRES);</p>
</li>
<li data-start="775" data-end="824">
<p data-start="777" data-end="824">Addizionali regionali e comunali all’IRPEF;</p>
</li>
<li data-start="825" data-end="957">
<p data-start="827" data-end="957">Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – in particolare nei casi di soggetti passivi IRAP, come società e imprese;</p>
</li>
<li data-start="958" data-end="1086">
<p data-start="960" data-end="1086">Eventuali altri tributi individuati nell’Allegato n. 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1088" data-end="1440">La regolarizzazione avviene tramite <strong data-start="1124" data-end="1147">imposte sostitutive</strong>, che si applicano sulla base imponibile calcolata in base ai dati delle dichiarazioni fiscali già trasmesse, anche ai fini dell’applicazione degli ISA. Non sono quindi richiesti nuovi accertamenti o ricostruzioni della posizione fiscale, il che garantisce <strong data-start="1404" data-end="1439">certezza e semplicità operativa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1442" data-end="1516">Tra i vantaggi principali per i contribuenti che aderiscono, si segnalano:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1518" data-end="1955">
<li data-start="1518" data-end="1608">
<p data-start="1520" data-end="1608"><strong data-start="1520" data-end="1548">Riduzione delle sanzioni</strong> rispetto al ravvedimento ordinario, con aliquote agevolate;</p>
</li>
<li data-start="1609" data-end="1745">
<p data-start="1611" data-end="1745"><strong data-start="1611" data-end="1659">Esclusione automatica da accertamenti futuri</strong> relativi alle annualità oggetto del CPB, salvo casi di frode o dichiarazioni mendaci;</p>
</li>
<li data-start="1746" data-end="1873">
<p data-start="1748" data-end="1873"><strong data-start="1748" data-end="1784">Possibilità di pagamento rateale</strong> con mantenimento dei benefici anche in caso di lieve ritardo (entro la rata successiva);</p>
</li>
<li data-start="1874" data-end="1955">
<p data-start="1876" data-end="1955">Maggiore <strong data-start="1885" data-end="1916">certezza del carico fiscale</strong> per il biennio oggetto del concordato.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1957" data-end="2187">In sostanza, il ravvedimento speciale non solo consente di regolarizzare la propria posizione in modo vantaggioso, ma anche di <strong data-start="2084" data-end="2124">blindare la propria fiscalità futura</strong>, evitando il rischio di contenziosi o accertamenti imprevisti.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="355" data-end="433"><strong data-start="358" data-end="433">Decorrenza dei pagamenti e scadenze</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="435" data-end="746">Il <strong data-start="438" data-end="497">ravvedimento speciale per gli aderenti al CPB 2025-2026</strong> diventa operativo a partire dal <strong data-start="530" data-end="549">1° gennaio 2025</strong>, data dalla quale sarà possibile effettuare il primo versamento delle imposte sostitutive dovute. Tale versamento rappresenta <strong data-start="676" data-end="724">l’atto formale con cui si esercita l’opzione</strong> per il ravvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="748" data-end="1029">Il pagamento può avvenire in <strong data-start="777" data-end="796">unica soluzione</strong> oppure in <strong data-start="807" data-end="823">rate mensili</strong> di pari importo. Le scadenze specifiche per ogni rata saranno comunicate ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate, ma seguono regole simili a quelle già adottate in altri istituti di ravvedimento speciale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1031" data-end="1061">Modalità di versamento:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1062" data-end="1371">
<li data-start="1062" data-end="1190">
<p data-start="1064" data-end="1190"><strong data-start="1064" data-end="1083">Unica soluzione</strong>: da effettuare entro una <strong data-start="1109" data-end="1132">scadenza prefissata</strong> che sarà indicata nel provvedimento attuativo definitivo;</p>
</li>
<li data-start="1191" data-end="1371">
<p data-start="1193" data-end="1371"><strong data-start="1193" data-end="1214">Pagamento rateale</strong>: in un numero massimo di rate stabilite (verosimilmente tra le 4 e le 6), con la <strong data-start="1296" data-end="1335">prima rata entro il 31 gennaio 2025</strong>, e le successive a cadenza mensile.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1373" data-end="1506">Il pagamento avviene sempre tramite <strong data-start="1409" data-end="1424">modello F24</strong>, utilizzando i <strong data-start="1440" data-end="1458">codici tributo</strong> che saranno istituiti con apposita risoluzione.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1508" data-end="1553">Cosa succede in caso di inadempimento?</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1554" data-end="1829">Se il contribuente non versa l’unica soluzione o la prima rata entro i termini previsti, il ravvedimento si considera non perfezionato. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere con attività di controllo e accertamento secondo le modalità ordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1831" data-end="2103">Tuttavia, come già anticipato, in caso di ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima, purché la stessa venga versata entro la scadenza della rata immediatamente successiva, non si decade dalla rateazione né dal beneficio del ravvedimento speciale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2105" data-end="2271">Il rispetto del calendario è dunque essenziale per mantenere la validità dell’adesione e godere della protezione da controlli fiscali per le annualità concordate</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2105" data-end="2271"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-33765 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/sezione-centrale-di-persone-con-testo-sul-tavolo.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="2105" data-end="2271"><strong data-start="75" data-end="110"> Vantaggi strategici e fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="494" data-end="817">L’adesione al <strong data-start="508" data-end="548">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong>, rafforzata dalla possibilità di accedere al <strong data-start="594" data-end="619">ravvedimento speciale</strong>, non rappresenta solo un’opportunità per “sanare” eventuali posizioni fiscali pregresse, ma costituisce una <strong data-start="728" data-end="773">leva strategica di pianificazione fiscale</strong> e finanziaria per imprese e professionisti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="819" data-end="855">Tra i principali vantaggi, spiccano:</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="857" data-end="896">Certezza fiscale per due anni</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="897" data-end="1160">Con il CPB, il contribuente conosce in anticipo il livello di reddito imponibile che sarà oggetto di imposizione per due esercizi consecutivi. Questo consente una <strong data-start="1060" data-end="1106">pianificazione accurata del carico fiscale</strong> e dell’impatto sulla liquidità aziendale o personale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1162" data-end="1198">Protezione da accertamenti</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1199" data-end="1557">L’adesione al CPB, unita al ravvedimento speciale, garantisce la <strong data-start="1264" data-end="1305">preclusione dell’accertamento fiscale</strong> da parte dell’Agenzia delle Entrate per le annualità interessate, salvo casi di frode, dichiarazioni false o infedeli. Questo <strong data-start="1432" data-end="1493">riduce l’incertezza e il rischio di contenziosi tributari</strong>, con evidenti vantaggi anche in termini di serenità gestionale.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1559" data-end="1594">Immagine e rating fiscale</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1595" data-end="1917">Un contribuente che aderisce volontariamente al CPB e si mette in regola attraverso il ravvedimento speciale <strong data-start="1704" data-end="1751">dimostra affidabilità e trasparenza fiscale</strong>, fattori che possono incidere positivamente sul <strong data-start="1800" data-end="1832">rating di affidabilità (ISA)</strong>, ma anche su rapporti bancari, accesso al credito e partecipazione a gare pubbliche.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1919" data-end="1971">Benefici anche in ottica di compliance 231</h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1972" data-end="2201">Per le imprese più strutturate, l’adesione al CPB e il ravvedimento rappresentano anche un segnale di attenzione alla <strong data-start="2090" data-end="2112">compliance fiscale</strong>, aspetto sempre più integrato nei <strong data-start="2147" data-end="2162">modelli 231</strong> e nei sistemi di governance aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2203" data-end="2381">In sintesi, chi aderisce a questo strumento non fa solo una scelta tattica, ma anche una <strong data-start="2292" data-end="2356">scelta strategica di trasparenza e di posizionamento fiscale</strong> sul medio-lungo termine.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="404" data-end="496"><strong data-start="407" data-end="496">Documenti e operazioni necessarie</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="498" data-end="1008">Per aderire correttamente al <strong data-start="527" data-end="579">ravvedimento speciale collegato al CPB 2025-2026</strong>, i contribuenti interessati devono intraprendere una serie di passaggi concreti e prestare particolare attenzione agli aspetti formali. Il primo requisito essenziale è, ovviamente, <strong data-start="761" data-end="803">l’adesione valida e nei termini al CPB</strong>, che – lo ricordiamo – deve avvenire entro il <strong data-start="850" data-end="871">30 settembre 2025</strong>, o entro il <strong data-start="884" data-end="944">nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta</strong> per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1010" data-end="1072">Una volta confermata l’adesione al CPB, il contribuente dovrà:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="1074" data-end="1751">
<li data-start="1074" data-end="1186">
<p data-start="1077" data-end="1186"><strong data-start="1077" data-end="1120">Verificare la propria posizione fiscale</strong> relativa alle annualità oggetto del ravvedimento (2023 e/o 2024);</p>
</li>
<li data-start="1187" data-end="1378">
<p data-start="1190" data-end="1378"><strong data-start="1190" data-end="1254">Analizzare i dati delle dichiarazioni fiscali già presentate</strong>, in particolare quelli utilizzati per l’applicazione degli ISA e rilevanti per la determinazione delle imposte sostitutive;</p>
</li>
<li data-start="1379" data-end="1492">
<p data-start="1382" data-end="1492"><strong data-start="1382" data-end="1412">Calcolare l’importo dovuto</strong> per ciascuna imposta oggetto del ravvedimento (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP);</p>
</li>
<li data-start="1493" data-end="1751">
<p data-start="1496" data-end="1538"><strong data-start="1496" data-end="1526">Predisporre il modello F24</strong>, indicando:</p>
<ul data-start="1542" data-end="1751">
<li data-start="1542" data-end="1582">
<p data-start="1544" data-end="1582">il corretto <strong data-start="1556" data-end="1581">“Anno di riferimento”</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1586" data-end="1641">
<p data-start="1588" data-end="1641">il <strong data-start="1591" data-end="1609">numero di rate</strong> (se si opta per la rateazione);</p>
</li>
<li data-start="1645" data-end="1751">
<p data-start="1647" data-end="1751">i <strong data-start="1649" data-end="1667">codici tributo</strong> che saranno comunicati a breve dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione.</p>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1753" data-end="2168">È consigliabile affidarsi a un <strong data-start="1784" data-end="1810">commercialista esperto</strong>, in grado di assistere non solo nel calcolo preciso delle imposte dovute, ma anche nella gestione corretta dell’adempimento in tutte le sue fasi. Ricordiamo inoltre che, in caso di adesione da parte di società trasparenti, sarà necessario coordinare anche il versamento da parte dei soci o associati (salvo versamento effettuato direttamente dalla società).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2170" data-end="2415">Infine, è utile <strong data-start="2186" data-end="2258">monitorare costantemente le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate</strong>, per verificare eventuali aggiornamenti o chiarimenti operativi (inclusa la pubblicazione dei codici tributo o delle istruzioni aggiornate sul modello F24).</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="442" data-end="551"><strong data-start="445" data-end="551"> Quadro normativo</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="553" data-end="933">Il ravvedimento speciale riservato ai contribuenti che aderiscono al <strong data-start="622" data-end="672">Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026</strong> è disciplinato da una serie di <strong data-start="704" data-end="752">disposizioni normative e atti amministrativi</strong> che ne definiscono struttura, condizioni di accesso, limiti e modalità operative. Comprendere il quadro normativo è essenziale per garantire un’adesione conforme e priva di rischi.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="935" data-end="979">La base giuridica dell’istituto si fonda su:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="981" data-end="1696">
<li data-start="981" data-end="1169">
<p data-start="983" data-end="1169"><strong data-start="983" data-end="1031">Articolo 12-ter del Decreto-Legge n. 73/2022</strong> (c.d. &#8220;Decreto Semplificazioni&#8221;), convertito nella Legge n. 122/2022, che ha introdotto il meccanismo del Concordato Preventivo Biennale;</p>
</li>
<li data-start="1170" data-end="1342">
<p data-start="1172" data-end="1342"><strong data-start="1172" data-end="1217">Articolo 148 del Decreto-Legge n. 34/2020</strong>, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, relativo alle esclusioni ISA per motivi legati alla pandemia COVID-19;</p>
</li>
<li data-start="1343" data-end="1510">
<p data-start="1345" data-end="1510"><strong data-start="1345" data-end="1402">Articolo 9-bis, comma 6, lett. a) del D.L. n. 50/2017</strong>, che disciplina le condizioni di non normale svolgimento dell’attività ai fini dell&#8217;applicazione degli ISA;</p>
</li>
<li data-start="1511" data-end="1696">
<p data-start="1513" data-end="1696"><strong data-start="1513" data-end="1555">Articolo 6-bis della Legge n. 212/2000</strong> (Statuto del contribuente), che individua gli atti ostativi alla possibilità di accesso al ravvedimento in caso di accertamenti già avviati.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1698" data-end="2198">Il riferimento pratico principale è però il <strong data-start="1742" data-end="1808">provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025</strong>, che fornisce tutte le istruzioni operative per l’esercizio dell’opzione, i criteri di calcolo, le modalità di versamento, i casi di esclusione e le specifiche tecniche per la compilazione del modello F24. In allegato al provvedimento è presente anche l’<strong data-start="2063" data-end="2080">Allegato n. 1</strong>, che individua con precisione i campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti per il calcolo delle imposte sostitutive.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2200" data-end="2500">Va inoltre ricordato che saranno adottate a breve <strong data-start="2250" data-end="2276">specifiche risoluzioni</strong> dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione dei <strong data-start="2326" data-end="2344">codici tributo</strong> necessari al versamento. Questi codici saranno essenziali per garantire la corretta imputazione dei pagamenti ai fini del perfezionamento del ravvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2502" data-end="2743">Per una corretta interpretazione e applicazione delle norme, è fortemente consigliato tenere monitorato il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e le circolari esplicative che verranno presumibilmente pubblicate nelle prossime settimane.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="316" data-end="414"><strong data-start="319" data-end="414">Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="419" data-end="823">Con la scadenza del <strong data-start="439" data-end="460">30 settembre 2025</strong> ormai alle porte, il tempo per decidere se aderire al <strong data-start="515" data-end="555">Concordato Preventivo Biennale (CPB)</strong> si sta esaurendo. Si tratta di una scelta fiscale che non solo permette di fissare il proprio imponibile per due anni con certezza, ma consente anche di accedere a un&#8217;opportunità senza precedenti: il <strong data-start="756" data-end="781">ravvedimento speciale</strong>, che sarà attivo <strong data-start="799" data-end="822">dal 1° gennaio 2026</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="825" data-end="1156">Questo strumento permette a chi ha aderito al CPB di <strong data-start="878" data-end="919">sanare le proprie posizioni pregresse</strong> con imposte sostitutive, sanzioni ridotte e la possibilità di <strong data-start="982" data-end="1009">rateizzare i versamenti</strong>, evitando l’attivazione di accertamenti da parte del Fisco sulle annualità interessate. Una vera e propria tutela fiscale per il biennio a venire.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1158" data-end="1524">Per imprese, professionisti e società che vogliono operare in un contesto di <strong data-start="1235" data-end="1256">stabilità fiscale</strong>, questa è una misura da cogliere al volo. Il consiglio è di <strong data-start="1317" data-end="1366">valutare subito con il proprio commercialista</strong> l’adesione al CPB e predisporre ogni documento utile per beneficiare, fin dal 1° gennaio 2026, del ravvedimento speciale previsto dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1526" data-end="1751"><strong data-start="1526" data-end="1575">Agire oggi significa evitare problemi domani.</strong> Il Fisco offre una finestra di regolarizzazione vantaggiosa e chi la sfrutta potrà affrontare il biennio 2025-2026 con maggiore tranquillità, chiarezza e solidità finanziaria.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Ravvedimento-speciale-CPB-2025-2026-chi-puo-aderire-come-funziona-e-quando-pagare/">Ravvedimento speciale CPB 2025-2026: chi può aderire, come funziona e quando pagare</a> was first posted on Settembre 24, 2025 at 6:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-italia-ucraina-per-evitare-le-doppie-imposizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONE ITALIA UCRAINA]]></category>
		<category><![CDATA[CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[contro le doppie imposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione italia ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tax advisor]]></category>
		<category><![CDATA[tributarista]]></category>
		<category><![CDATA[ucraino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/convenzione-italia-ucraina-per-evitare-le-doppie-imposizioni/</guid>

					<description><![CDATA[Guida alla fiscalità internazionale ed alla tassazione dei redditi tra Italia ed Ucraina<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-italia-ucraina-per-evitare-le-doppie-imposizioni/">CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI</a> was first posted on Aprile 16, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nostra equipe di professionisti offre consulenza per la pianificazione fiscale internazionale Italia – Ucraina fornendo assistenza a società, persone fisiche e nuclei familiari in materia, verifica dove, come e quanto deve tassato il reddito prodotto in Italia e/o in Ucraina e la tutela sugli immobili. </p>
<p>La nostra equipe di professionisti offre consulenza per la pianificazione fiscale internazionale Italia – Ucraina fornendo assistenza a società, persone fisiche e nuclei familiari in materia: </p>
<p>gestione giuridica e tassazione del patrimonio immobiliare;</p>
<p>gestione società di capitali con sedi in Ucraina ed in Italia;</p>
<p>conoscenza ed applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in essere tra Italia ed Ucraina;</p>
<p>ottimizzazione delle struttura societaria, definizione strategie fiscali e tax planning internazionale perseguendo risparmio lecito di imposta;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" />Contattaci per ricevere Assistenza </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>o inviando mail a: info@networkfiscale. Com</p>
<p></p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL&#8217;UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell&#8217;Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 1</p>
<p>Soggetti. </p>
<p> </p>
<p>La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 2</p>
<p>Imposte considerate. </p>
<p> </p>
<p>1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. </p>
<p> </p>
<p>2.   Sono  considerate  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  le  imposte  prelevate  sul  reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull&#8217;ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. </p>
<p> </p>
<p>3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:</p>
<p> </p>
<p>a) per quanto concerne l&#8217;Italia:</p>
<p> </p>
<p>i) l&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche;</p>
<p> </p>
<p>ii) l&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche;</p>
<p> </p>
<p>iii) l&#8217;imposta locale sul reddito;</p>
<p> </p>
<p>iv) l&#8217;imposta sul patrimonio netto delle imprese;</p>
<p> </p>
<p>ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»). </p>
<p> </p>
<p>b) per quanto concerne l&#8217;Ucraina:</p>
<p> </p>
<p>i) l&#8217;imposta sugli utili delle imprese;</p>
<p> </p>
<p>ii) l&#8217;imposta sul reddito dei cittadini;</p>
<p></p>
<p>iii) l&#8217;imposta sui beni delle imprese;</p>
<p> </p>
<p>iv) l&#8217;imposta sui beni immobili dei cittadini;</p>
<p> </p>
<p>v) l&#8217;imposta locale sul reddito;</p>
<p> </p>
<p>ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»)</p>
<p> </p>
<p>4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 3</p>
<p>Definizioni generali. </p>
<p> </p>
<p>1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:</p>
<p> </p>
<p>a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale  italiano  le  quali,  ai  sensi  della  legislazione  italiana  concernente  la  ricerca  e  lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l&#8217;Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;</p>
<p> </p>
<p>b) il termine «Ucraina» designa il territorio dell&#8217;Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell&#8217;Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all&#8217;interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell&#8217;Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;</p>
<p> </p>
<p>c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l&#8217;altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l&#8217;Italia o l&#8217;Ucraina;</p>
<p> </p>
<p>d) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;</p>
<p> </p>
<p>e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell&#8217;impostazione;</p>
<p> </p>
<p>f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell&#8217;altro Stato contraente» designano rispettivamente un&#8217;impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un&#8217;impresa esercitata da un residente dell&#8217;altro Stato contraente;</p>
<p> </p>
<p>g) l&#8217;espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un&#8217;impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l&#8217;aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell&#8217;altro Stato contraente;</p>
<p></p>
<p> </p>
<p>h) il termine «cittadino» designa:</p>
<p> </p>
<p>i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;</p>
<p> </p>
<p>ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;</p>
<p> </p>
<p>i) l&#8217;espressione «autorità competente» designa:</p>
<p> </p>
<p>i)  per quanto concerne l&#8217;Italia, il Ministero delle finanze, e,</p>
<p> </p>
<p>ii) per quanto concerne l&#8217;Ucraina, il Ministero delle finanze dell&#8217;Ucraina od il suo rappresentante autorizzato. </p>
<p> </p>
<p>2. Per l&#8217;applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 4</p>
<p>Residenti. </p>
<p> </p>
<p>1. Ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:</p>
<p> </p>
<p>a)  detta  persona  è  considerata  residente  dello  Stato  contraente  nel  quale  ha  un&#8217;abitazione permanente; quando essa dispone di un&#8217;abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);</p>
<p> </p>
<p>b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un&#8217;abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;</p>
<p> </p>
<p>c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;</p>
<p> </p>
<p>d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la cittadinanza di alcuno  di  essi,  le  autorità  competenti  degli  Stati  contraenti  risolvono  la  questione  di  comune accordo. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 5</p>
<p>Stabile organizzazione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>1. Ai fini della presente Convenzione, l&#8217;espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l&#8217;impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. </p>
<p> </p>
<p>2. L&#8217;espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:</p>
<p> </p>
<p>a) una sede di direzione;</p>
<p> </p>
<p>b) una succursale;</p>
<p> </p>
<p>c) un ufficio;</p>
<p> </p>
<p>d) un&#8217;officina;</p>
<p> </p>
<p>e) un laboratorio;</p>
<p> </p>
<p>f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;</p>
<p> </p>
<p>g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12 mesi. </p>
<p> </p>
<p>3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:</p>
<p> </p>
<p>a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all&#8217;impresa;</p>
<p> </p>
<p>b)  i  beni  o  le  merci  appartenenti  all&#8217;impresa  sono  immagazzinate  ai  soli  fini  di  deposito,,  di esposizione o di consegna;</p>
<p> </p>
<p>c) i beni o le merci appartenenti all&#8217;impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un&#8217;altra impresa;</p>
<p> </p>
<p>d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l&#8217;impresa;</p>
<p> </p>
<p>e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l&#8217;impresa. </p>
<p> </p>
<p>4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente</p>
<p>&#8211; diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 &#8211; è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell&#8217;impresa, salvo il caso in cui l&#8217;attività di detta persona sia limitata all&#8217;acquisto di beni o merci per l&#8217;impresa. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>5.   Non  si  considera  che  un&#8217;impresa  di  uno  Stato  contraente  abbia  uno  stabile  organizzazione nell&#8217;altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell&#8217;àmbito della loro ordinaria attività. </p>
<p> </p>
<p>6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell&#8217;altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell&#8217;altra. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 6</p>
<p>Redditi immobiliari. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. L&#8217;espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L&#8217;espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l&#8217;usufrutto dei beni immobili e di diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. </p>
<p> </p>
<p>3.   Le disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente articolo  si  applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. </p>
<p> </p>
<p>4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un&#8217;impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l&#8217;esercizio di una professione indipendente. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 7</p>
<p>Utili delle imprese. </p>
<p> </p>
<p>1. Gli utili di un&#8217;impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l&#8217;impresa  non  svolga  la  sua  attività  nell&#8217;altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile organizzazione ivi situata. Se l&#8217;impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell&#8217;impresa sono imponibili nell&#8217;altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. </p>
<p> </p>
<p>2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un&#8217;impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell&#8217;altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene  sarebbero  stati  da  essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di  un&#8217;impresa  distinta  e  separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall&#8217;impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. </p>
<p></p>
<p>3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,  sia  altrove.  Tuttavia,  tale  deduzione  non  verrà  ammessa  con  riferimento  ad eventuali somme pagate (diverse da quelle relative al rimborso delle spese effettive) dalla stabile organizzazione all&#8217;impresa o a uno dei suoi uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in corrispettivo per l&#8217;utilizzo di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici eseguiti o per l&#8217;amministrazione, o a titolo di interessi derivanti da prestiti concessi alla stabile organizzazione dall&#8217;impresa, eccetto nel caso di istituti bancari. </p>
<p> </p>
<p>4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili, in conformità alla propria legislazione, da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell&#8217;impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo  non impedisce  a  detto  Stato  contraente di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo. </p>
<p> </p>
<p>5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l&#8217;impresa. </p>
<p> </p>
<p>6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. </p>
<p> </p>
<p>7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 8</p>
<p>Navigazione marittima ed aerea. </p>
<p> </p>
<p>1. Gli utili derivanti dall&#8217;esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un&#8217;impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato contraente. </p>
<p> </p>
<p>2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 9</p>
<p>Imprese associate. </p>
<p> </p>
<p>Allorché</p>
<p> </p>
<p>a) un&#8217;impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente;</p>
<p>o</p>
<p>b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un&#8217;impresa di uno Stato contraente e di un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente,</p>
<p></p>
<p>e, nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 10</p>
<p>Dividendi. </p>
<p> </p>
<p>1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l&#8217;effettivo beneficiario, l&#8217;imposta così applicata non può eccedere:</p>
<p> </p>
<p>a) il 5 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;</p>
<p> </p>
<p>b) il 15 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. </p>
<p>Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. </p>
<p> </p>
<p>Il presente paragrafo non riguarda l&#8217;imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. </p>
<p> </p>
<p>3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. </p>
<p> </p>
<p>4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell&#8217;altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un&#8217;attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione, generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. </p>
<p> </p>
<p>5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall&#8217;altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,  sugli  utili  non  distribuiti  della  società,  anche  se  i  dividendi  pagati  o  gli  utili  non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. </p>
<p></p>
<p>Articolo 11</p>
<p>Interessi. </p>
<p> </p>
<p>1.   Gli  interessi  provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un  residente  dell&#8217;altro  Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l&#8217;effettivo beneficiario, l&#8217;imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell&#8217;ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. </p>
<p> </p>
<p>3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:</p>
<p> </p>
<p>a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o</p>
<p> </p>
<p>b) gli interessi sono pagati al Governo dell&#8217;altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente  od  organismo  (compresi  gli  istituti  finanziari)  interamente  di  proprietà  di  questo  Stato contraente o di un suo ente locale; o</p>
<p> </p>
<p>c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. </p>
<p> </p>
<p>4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. </p>
<p> </p>
<p>5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un&#8217;attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. </p>
<p> </p>
<p>6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione  o  della  base  fissa,  gli  interessi  stessi  si  considerano  provenienti  dallo  Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. </p>
<p> </p>
<p>7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest&#8217;ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. </p>
<p></p>
<p>Articolo 12</p>
<p>Canoni. </p>
<p> </p>
<p>1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l&#8217;effettivo beneficiario, l&#8217;imposta così applicata non può eccedere il 7 per cento dell&#8217;ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. </p>
<p> </p>
<p>3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l&#8217;uso o la concessione in uso, di un diritto d&#8217;autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l&#8217;uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. </p>
<p> </p>
<p>4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un&#8217;attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. </p>
<p> </p>
<p>5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. </p>
<p> </p>
<p>6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l&#8217;ammontare dei canoni, tenuto conto dell&#8217;uso, diritto informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest&#8217;ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 13</p>
<p>Utili di capitale. </p>
<p> </p>
<p>1. Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell&#8217;articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. </p>
<p></p>
<p>2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall&#8217;alienazione di:</p>
<p> </p>
<p>a) azioni, diverse da azioni quotate in una Borsa Valori riconosciuta, il cui valore deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell&#8217;altro Stato contraente, o</p>
<p> </p>
<p>b) una partecipazione in una società di persone il cui patrimonio consiste di beni immobili situati nell&#8217;altro Stato contraente, ovvero di azioni di cui al precedente sottoparagrafo a), sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>3. Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di beni mobili facenti parte dell&#8217;attivo di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall&#8217;alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l&#8217;intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>4. Gli utili che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ritrae dall&#8217;alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all&#8217;esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente l&#8217;impresa. </p>
<p> </p>
<p>5. Gli utili derivanti dall&#8217;alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2,</p>
<p>3 e 4 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l&#8217;alienante è residente. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 14</p>
<p>Professioni indipendenti. </p>
<p> </p>
<p>1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall&#8217;esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell&#8217;altro Stato contraente di una base fissa per l&#8217;esercizio delle sue  attività.   Se  egli  dispone  di  tale  base  fissa,  i  redditi  sono  imponibili  nell&#8217;altro  Stato  ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. </p>
<p> </p>
<p>2. L&#8217;espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 15</p>
<p>Lavoro subordinato. </p>
<p> </p>
<p>1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un&#8217;attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell&#8217;altro Stato contraente. Se l&#8217;attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo,  le  remunerazioni  che  un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un&#8217;attività dipendente svolta nell&#8217;altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:</p>
<p></p>
<p> </p>
<p>a) il beneficiario soggiorna nell&#8217;altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale</p>
<p>183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell&#8217;anno fiscale considerato, e</p>
<p> </p>
<p>b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell&#8217;altro</p>
<p>Stato, e</p>
<p> </p>
<p>c) l&#8217;onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell&#8217;altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo  di  un  lavoro  subordinato  svolto  a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  da un&#8217;impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente l&#8217;impresa esercente dette navi o aeromobili. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 16</p>
<p>Compensi e gettoni di presenza. </p>
<p> </p>
<p>I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell&#8217;altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 17</p>
<p>Artisti e sportivi. </p>
<p> </p>
<p>1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell&#8217;altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno  sportivo  in  tale  qualità,  è  attribuito  ad  una  persona  diversa  dall&#8217;artista  o  dallo  sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da tassazione nello Stato contraente in cui le attività dell&#8217;artista di spettacolo o dello sportivo vengono esercitate, qualora tali attività siano interamente finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati, o vengano svolte nell&#8217;àmbito di accordi di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 18</p>
<p>Pensioni. </p>
<p> </p>
<p>1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell&#8217;articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e le annualità pagate a detto residente, sono imponibili soltanto in questo Stato. </p>
<p></p>
<p>2. Il termine «annualità» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita naturale durante, oppure per un periodo di tempo determinato o  determinabile, in dipendenza dell&#8217;assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. </p>
<p> </p>
<p>3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità  pagate  nell&#8217;àmbito  di  un  Fondo  Pensionistico  Statale  facente  parte  del  sistema  di previdenza sociale di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 19</p>
<p>Funzioni pubbliche. </p>
<p> </p>
<p>1. A) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;</p>
<p> </p>
<p>b) nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:</p>
<p> </p>
<p>i) ha la cittadinanza di detto Stato; o</p>
<p> </p>
<p>ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. </p>
<p> </p>
<p>2. A) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;</p>
<p> </p>
<p>b) nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a) del presente paragrafo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell&#8217;altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza. </p>
<p> </p>
<p>3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell&#8217;àmbito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 20</p>
<p>Professori e insegnanti. </p>
<p> </p>
<p>1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo  non  superiore  a  due  anni allo  scopo  di  insegnare  o  di  effettuare  ricerche  presso  una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell&#8217;altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall&#8217;attività di insegnamento o di ricerca. </p>
<p> </p>
<p>2. Il presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell&#8217;interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>Articolo 21</p>
<p>Studenti. </p>
<p> </p>
<p>1. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente  dell&#8217;altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel  primo  Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. I redditi di cui al paragrafo 1 che uno studente o apprendista riceve in corrispettivo delle sue prestazioni personali sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui egli soggiorna, purché tale attività faccia parte della sua istruzione o formazione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 22</p>
<p>Altri redditi. </p>
<p> </p>
<p>1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell&#8217;articolo 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell&#8217;altro Stato contraente un&#8217;attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell&#8217;altro Stato contraente secondo la propria legislazione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 23</p>
<p>Patrimonio. </p>
<p> </p>
<p>1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all&#8217;art. 6, posseduti da un residente di uno</p>
<p>Stato contraente e situati nell&#8217;altro Stato contraente. è imponibile in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell&#8217;attivo di una stabile organizzazione che un&#8217;impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell&#8217;altro Stato contraente per l&#8217;esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato. </p>
<p> </p>
<p>3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell&#8217;impresa. </p>
<p> </p>
<p>4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>Articolo 24</p>
<p>Eliminazione della doppia imposizione. </p>
<p> </p>
<p>1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. </p>
<p> </p>
<p>2. Per quanto concerne l&#8217;Italia:</p>
<p> </p>
<p>a) se un residente dell&#8217;Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ucraina, l&#8217;Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell&#8217;articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. </p>
<p>In tal caso, l&#8217;Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l&#8217;imposta sui redditi pagata in Ucraina, ma  l&#8217;ammontare  della  deduzione non  può  eccedere  la  quota  di  imposta  italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. </p>
<p>Tuttavia,, nessuna deduzione sarà accordata ove l&#8217;elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana;</p>
<p> </p>
<p>b) se un residente dell&#8217;Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Ucraina, l&#8217;imposta sul patrimonio versata in Ucraina sarà considerata come credito dell&#8217;imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento  di  patrimonio  posseduto  in  Ucraina  nella proporzione  in  cui  lo stesso  concorre  alla formazione del patrimonio complessivo. </p>
<p> </p>
<p>3. Per quanto concerne l&#8217;Ucraina:</p>
<p> </p>
<p>a) fatte salve le disposizioni della legislazione ucraina concernenti l&#8217;eliminazione delle imposte versate in un territorio diverso dall&#8217;Ucraina (senza che ne siano modificati i princìpi generali), l&#8217;imposta italiana prelevata ai sensi della legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su utili o redditi provenienti da fonti interne o sul patrimonio imponibile situato in Italia è ammessa in deduzione dalle imposte ucraine calcolate con riferimento a tali utili, reddito o patrimonio. La somma dedotta non può eccedere l&#8217;imposta italiana calcolata rispetto agli utili, al reddito o al patrimonio imponibili ai sensi della legislazione ucraina;</p>
<p> </p>
<p>b) tali deduzioni in ogni caso non possono eccedere la frazione d&#8217;imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Ucraina. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 25</p>
<p>Non discriminazione. </p>
<p> </p>
<p>1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell&#8217;altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell&#8217;articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o i entrambi gli Stati contraenti. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>2. L&#8217;imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell&#8217;altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell&#8217;imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell&#8217;altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. </p>
<p> </p>
<p>3. Fatta salva l&#8217;applicazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 9, del paragrafo 6 dell&#8217;articolo 11, o il paragrafo 4 dell&#8217;articolo 12, o in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 dell&#8217;articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un&#8217;impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell&#8217;altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato. </p>
<p>Tuttavia, le disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo non limiteranno l&#8217;applicazione delle disposizioni interne per prevenire l&#8217;evasione e l&#8217;elusione fiscale. </p>
<p> </p>
<p>4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell&#8217;altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. </p>
<p> </p>
<p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l&#8217;oggetto della presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 26</p>
<p>Procedura amichevole. </p>
<p> </p>
<p>1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all&#8217;autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell&#8217;articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all&#8217;imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>2. L&#8217;autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente  soluzione,  farà  del  suo  meglio  per  regolare  il  caso  per  via  di  amichevole composizione con l&#8217;autorità competente dell&#8217;altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all&#8217;interpretazione o all&#8217;applicazione della Convenzione. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad un a Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 27</p>
<p>Scambio di informazioni. </p>
<p> </p>
<p>1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare  le  disposizioni  della  presente  Convenzione  o  quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, in particolare, per prevenire le frodi e facilitare l&#8217;applicazione delle disposizioni di legge contro l&#8217;elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall&#8217;articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell&#8217;accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze. </p>
<p> </p>
<p>2.   Le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  non  possono  in  nessun  caso  essere interpretate nel senso di imporre alle autorità competenti degli Stati contraenti l&#8217;obbligo:</p>
<p> </p>
<p>a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o alla prassi amministrativa prevalente degli Stati contraenti;</p>
<p> </p>
<p>b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa degli Stati contraenti;</p>
<p> </p>
<p>c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali  o  un  processo  commerciale  oppure  informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe contraria all&#8217;ordine pubblico. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 28</p>
<p>Agenti diplomatici e funzionari consolari. </p>
<p> </p>
<p>Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. </p>
<p></p>
<p>Articolo 29</p>
<p>Rimborsi. </p>
<p> </p>
<p>1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabili dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all&#8217;applicazione dei benefìci previsti dalla presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 30</p>
<p>Entrata in vigore. </p>
<p> </p>
<p>1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. </p>
<p> </p>
<p>2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:</p>
<p> </p>
<p>a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1995;</p>
<p> </p>
<p>b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al, 1° gennaio 1995. </p>
<p> </p>
<p>3. Le domande di rimborso o di accreditamento d&#8217;imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1995 e fino all&#8217;entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall&#8217;entrata in vigore della presente Convenzione o, se successiva, dalla data in cui è stata prelevata l&#8217;imposta. </p>
<p> </p>
<p>4. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l&#8217;Italia e l&#8217;URSS, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, cesserà di avere effetto nelle relazioni tra l&#8217;Italia e l&#8217;Ucraina alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Articolo 31</p>
<p>Denuncia. </p>
<p> </p>
<p>1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell&#8217;anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:</p>
<p></p>
<p>a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al,</p>
<p>1° gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;</p>
<p> </p>
<p>b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell&#8217;anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. </p>
<p>In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i</p>
<p>testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. </p>
<p> </p>
<p>(seguono le firme)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p></p>
<p>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL&#8217;UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>All&#8217;atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell&#8217;Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione. </p>
<p>Resta inteso che:</p>
<p> </p>
<p>1. Con riferimento al paragrafo 3 dell&#8217;articolo 5, qualora un magazzino venga utilizzato in uno Stato contraente per la vendita di beni o merci appartenenti ad un&#8217;impresa dell&#8217;altro Stato contraente, il magazzino stesso è considerato stabile organizzazione di tale impresa. </p>
<p> </p>
<p>2. Con riferimento al paragrafo 3 dell&#8217;articolo 7, l&#8217;espressione «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l&#8217;attività di detta stabile organizzazione. </p>
<p> </p>
<p>3. Con riferimento all&#8217;articolo 8, gli utili derivanti dall&#8217;esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:</p>
<p> </p>
<p>a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e</p>
<p> </p>
<p>b) gli utili derivanti dall&#8217;impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi i rimorchi e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci; qualora tale noleggio o tale impiego, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, costituiscano utili occasionali e secondari rispetto all&#8217;esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. </p>
<p> </p>
<p>4. Con riferimento all&#8217;articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l&#8217;altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all&#8217;articolo 26 e al paragrafo 9 del presente Protocollo aggiuntivo. </p>
<p> </p>
<p>5. Con riferimento all&#8217;articolo 18, l&#8217;espressione «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità» designa i pagamenti non aventi natura contributiva. </p>
<p> </p>
<p>6. Con riferimento al paragrafo 4 dell&#8217;articolo 10, al paragrafo 5 dell&#8217;articolo 11, al paragrafo 4 dell&#8217;articolo 12 ed al paragrafo 2 dell&#8217;articolo 22, l&#8217;ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell&#8217;articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all&#8217;Istituto per il Commercio Estero (I. C. E. ) come pure ai corrispondenti enti ucraini, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. </p>
<p></p>
<p> </p>
<p>8. Le disposizioni relative all&#8217;imposizione sul patrimonio contenute nell&#8217;articolo 23 e le disposizioni relative all&#8217;eliminazione della doppia imposizione in materia di patrimonio contenute nel sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell&#8217;articolo 24 della Convenzione entreranno in vigore all&#8217;atto dell&#8217;introduzione  da  parte  dell&#8217;Ucraina  di  una  imposta  patrimoniale  e  dopo  che  le  Autorità competenti degli Stati contraenti si saranno così accordate a seguito di reciproche consultazioni. </p>
<p> </p>
<p>9. Con riferimento al paragrafo 3 dell&#8217;articolo 25, le disposizioni interne per prevenire l&#8217;elusione e l&#8217;evasione fiscale comprendono le disposizioni per limitare la deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell&#8217;altro Stato contraente. </p>
<p> </p>
<p>10. Con riferimento al paragrafo 1 dell&#8217;articolo 26, l&#8217;espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» significa che l&#8217;attivazione della procedura amichevole non è in alternativa  con  le  procedure  contenziose  nazionali  che  vengono  in  ogni  caso  preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un&#8217;applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p>11. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell&#8217;articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle deduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo aggiuntivo. </p>
<p> </p>
<p>Fatta a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. </p>
<p> </p>
<p>(seguono le firme)</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/convenzione-italia-ucraina-per-evitare-le-doppie-imposizioni/">CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI</a> was first posted on Aprile 16, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lavoratore-italiano-in-austria-non-iscritto-allaire-assoggettamento-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[contribuente Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione contro le doppie imposizioni Italia Au]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[redditi prodotti in austria]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[residenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tuir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/lavoratore-italiano-in-austria-non-iscritto-allaire-assoggettamento-fiscale/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale per i redditi prodotti in Austria - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Austria<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lavoratore-italiano-in-austria-non-iscritto-allaire-assoggettamento-fiscale/">Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale</a> was first posted on Aprile 6, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente Italiano da alcuni anni vive e lavora come insegnante a Vienna, dove si è trasferito con la famiglia, non essendo iscritto all’ Aire dove dovrà pagare le tasse? Dove e come dovrà presentare la denuncia dei redditi? </p>
<p>
</p>
<p>Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale</p>
<p>Per non  incorrere in errori amministrativi come ad esempio evasione e/o elusione fiscale quando il reddito viene prodotto in uno Stato,(nel Ns caso Austria) diverso da quello di appartenenza (nel Ns caso Italia) bisogna far riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni, vediamo nello specifico un esempio. </p>
<p>Un contribuente Italiano dal 1° gennaio 2013 vive e lavora come insegnante a Vienna, dove si è trasferito con la famiglia, non essendo iscritto all’ Aire dove dovrà pagare le tasse? </p>
<p>Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir<a href="https://www. Commercialista. It#_ftn1">[1]</a>, sono considerati residenti in Italia, e quindi tenuti a pagare le imposte nel nostro Paese sulla base dei redditi ovunque prodotti “Worlwide Principle”, “. Le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. </p>
<p>Se ne desume che da un punto di vista formale il contribuente potrebbe avere residenza in Italia essendo iscritto alla anagrafe della popolazione residente (devono sempre essere individuati: la residenza fiscale, la dimora abituale ed il centro vitale dei propri interessi). Di fatto, prevalenza della sostanza sulla forma, ha lavorato per la maggior parte del anno in Austria (residenza fiscale) ed ha svolto il lavoro in loco (centro vitale dei propri interessi), trasferendo la propria famiglia (dimora abituale). </p>
<p>Pertanto, occorre in tal caso interpretare, con l’aiuto della normativa fiscali in vigore nei due Stati Membri e soprattutto, applicando l’articolo 4 della “Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria”<a href="https://www. Commercialista. It#_ftn2">[2]</a>, a fronte della quale, la residenza fiscale del soggetto viene individuata in Austria.    </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It#_ftnref1">[1]</a>&#8211; “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. </p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It#_ftnref2">[2]</a> Testo: in vigore dal 05/11/1985 con effetto dal 01/01/1976 </p>
<p>1. Ai fini della presente Convenzione, una persona e&#8217; residente di uno degli Stati contraenti:  a) per quanto riguarda l&#8217;Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2) se essa e&#8217; residente dell&#8217;Australia ai fini dell&#8217;imposta australiana; e  b) per quanto riguarda l&#8217;Italia, se essa e&#8217; residente dell&#8217;Italia ai fini dell&#8217;imposta italiana.   2. Relativamente ai redditi di fonte italiana una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non e&#8217; considerata residente dell&#8217;Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all&#8217;imposta australiana o, se tale reddito e&#8217; esente dall&#8217;imposta australiana, sia esente solo perché&#8217; assoggettato all&#8217;imposta italiana.   3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e&#8217; considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e&#8217; determinata secondo le regole seguenti:  a) detta persona e considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un&#8217;abitazione permanente;  b) se detta persona ha un&#8217;abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa e&#8217; considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;  c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e&#8217; considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu&#8217; strette.   4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1. Una persona diversa da una persona fisica e&#8217; considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e&#8217; residente soltanto dello stato contraente. </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Studioferretti. Org"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lavoratore-italiano-in-austria-non-iscritto-allaire-assoggettamento-fiscale/">Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale</a> was first posted on Aprile 6, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
