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	<title>tassazione prostituzione | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
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<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sesso-abituale-a-pagamento-pi249-iva-la-cassazione-risponde/">Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione  risponde.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 8:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I proventi incassati da Escort, accompagnatrici o prostitute, a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell&#8217;abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA?  </p>
<p> </p>
<p>Quesito</p>
<p>I proventi incassati da Escort o prostitute a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell&#8217;abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA? </p>
<p>La risposta della Cassazione Tributaria</p>
<p>La risposta si trova all&#8217;interno della nota sentenza della Cassazione Tributaria, n°10578 del 2011 che, conformemente all&#8217;indirizzo della Corte di Giustizia (sentenza n°268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99) qualifica l&#8217;attività di “cortigiana” come prestazione di servizi retribuita, a meno che non risulti attività puramente marginale o accessoria, pertanto inquadrabile nell&#8217;ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N° 633 del 1972, articolo 3, comma 1.  Quindi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di attività non legalmente regolamentata e moralmente discutibile, la stessa non costituisce reato ed è assoggettabile all&#8217;imposta sul valore aggiunto che, come noto, ricade in sostanza sul consumatore finale, nella fattispecie sul cliente della Escort, dell&#8217;accompagnatrice o della prostituta. </p>
<p>In particolare, affinché possa dirsi integrato il presupposto IVA, è necessario che l&#8217;attività sia autonomamente svolta dalla prestatrice con il carattere della abitualità, ergo attività economica esercitata in maniera stabile, sistematica e duratura. Quindi a tal fine è necessario che venga accertato dal giudice nazionale:  l&#8217;assenza di un vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, che le condizioni di lavoro e retributive siano sotto la responsabilità della professionista del sesso, e a fronte di una retribuzione che le sia pagata integralmente e direttamente. </p>
<p>Onere probatorio</p>
<p>Dunque, in presenza di accertamenti bancari, condotti ex articolo 51 primo comma, n. 2), del Dpr 633/1972 scatta l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova per cui è il contribuente a dover dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli/ella ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>L&#8217;attività di Escort, prostituta o accompagnatrice, svolta autonomamente con carattere di abitualità, fa quindi scattare oltre all&#8217;obbligo tributario di pagare l’IRPEF le addizionali IRPEF sia comunali sia regionali, i contributi previdenziali, anche  l’IVA al 22 % sugli “incassi lordi. </p>
<p>Quanto statuito dalla sentenza in oggetto, ha trovato recente riscontro nella sentenza della Cassazione n°22413 del 2016, la quale dopo aver confermato la tassazione ai fini IRPEF dei redditi prodotti da attività di meretricio come redditi diversi, assimilabili all&#8217;attività di lavoro autonomo, ha sottolineato che il requisito dell&#8217;abitualità rileva ai fini dell&#8217;assoggettamento ad IVA dell&#8217;attività in oggetto come esercizio di arti o professioni ex articolo 5 D. P. R. N. 633/1972. </p>
<p>Quindi, traendo le somme da quanto esposto, alle accompagnatrici, Escort, stradali o casalinghe , al fine di tutelare il patrimonio immobiliare ed i risparmi sul conto corrente, è fortemente consigliabile:</p>
<p>    aprire la partita IVA con il codice della prestazione di servizi retribuiti;<br />
    munirsi di POS (dispositivo elettronico ed il relativo servizio bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti debitori) o di registratore di cassa;<br />
    tenere la contabilità;<br />
    dichiarare regolarmente i redditi al Fisco. </p>
<p>NB Pena il rischio di essere inquadrate come evasori fiscali e subire avvisi di accertamento ai fini IRPEF che possono colpire immobili e liquidità sui conti correnti. </p>
<p>Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia di € 30. 000 di imposta non pagata (IRPEF, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario di evasione fiscale con possibilità di raddoppio dei termini di accertamento per le annualità pregresse. </p>
<p>Le professioniste del sesso quindi, al pari degli altri professionisti dovranno emettere fattura o almeno scontrino fiscale e pagare le tasse e anche l&#8217;IVA in presenza dei requisiti ex lege, come qualsiasi altra professionista, con il risultato che il cliente vedrà ovviamente rialzato il corrispettivo richiesto per la prestazione. </p>
<p>Attenzione: in caso di accertamento, alle Escort professioniste (non attività occasionale), si attribuisce una partita IVA d’ufficio (ndr codice 93. 29. 90 “Altre attività d’intrattenimento e di divertimento non comuni altrove”) e si calcola il 22% a titolo IVA &#8211; l&#8217;IRAP è discutibile non trattandosi di attività d&#8217;impresa &#8211; e sono dovute le imposte sui redditi arretrate. </p>
<p>N. B.  Nell&#8217;ipotesi in cui le Escort svolgano anche le attività quali massaggiatrice, hostess e simili ,sarà possibile detrarre le spese e scaricare dalle tasse i costi del materiale utilizzato nell’attività lavorativa “legalmente riconosciuta”. </p>
<p>Attenzione quindi: l’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad IVA, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini IRPEF, oggi chi non pianifica correttamente da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro, rettifiche ai fini IRPEF ed IVA per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti. </p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
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