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	<title>tassa airbnb - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Affitti a breve: cosa fare e come versare la ritenuta &#8211; guida fiscale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitti-a-breve-guida-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 11:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cosa sono? Il contratto di affitto breve è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 50/2017 e consente al locatore di affittare i propri immobili ad uso esclusivamente abitativo, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, per un periodo massimo di 30 giorni. Se i servizi eccedono [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Cosa sono?</strong></h2>
<p>Il contratto di affitto breve è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 50/2017 e consente al locatore di affittare i propri immobili ad uso esclusivamente abitativo, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, per un periodo massimo di 30 giorni. Se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.</p>
<h2><strong>Chi può stipularli?</strong></h2>
<p>I contratti devono essere stipulati in forma scritta da persone fisiche, quindi al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.<br />
Pertanto, la locazione può essere solo tra “privati”: i contratti di affitto brevi possono infatti essere stipulati direttamente dal proprietario dell’immobile o indirettamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari), anche attraverso la gestione di portali telematici (Airbnb, Booking, ecc).</p>
<h2><strong>Durata</strong></h2>
<p>Ciascun contratto di locazione breve non può avere durata superiore a 30 giorni. Ciò implica che, qualora le parti abbiano intenzione di stipulare più contratti di affitto brevi nel medesimo anno, sarà necessario considerare ogni singolo contratto per calcolare la durata della locazione.</p>
<p>Nel caso in cui questi contratti abbiano una durata complessivamente superiore a 30 giorni, saranno qualificati come contratti di affitto transitorio, i quali hanno durata compresa tra i 30 giorni e i 18 mesi.</p>
<h2><strong>Vantaggi</strong></h2>
<p>Si tratta di una forma di contratto di locazione estremamente vantaggiosa sia per il locatore che per il conduttore.<br />
Il locatore è infatti libero dai vincoli di una locazione tradizionale, pertanto può disporre dell’immobile ogni qualvolta lo desideri, evitando il rischio di morosità e mantenendo la possibilità di godere di entrate superiori su base mensile. Inoltre, l’affitto breve si presta come un’ottima soluzione per chi ha intenzione di vendere l’immobile, in quanto le tempistiche di vendita possono prolungarsi per diversi mesi, comportando una situazione in cui lo stesso rimane sfitto fino al momento del rogito; l’affitto breve consentirebbe invece un guadagno durante questo periodo.<br />
Il conduttore invece, potendo usufruire di un alloggio per un periodo di tempo limitato, può contenere le spese.</p>
<h2><strong>Tassazione</strong></h2>
<p>Il 95% del reddito derivante da un contratto di affitto a breve è assoggettato a tassazione IRPEF, secondo i relativi scaglioni. Se il locatore opera tramite un intermediario, allora nella tassazione IRPEF si applica una ritenuta d’acconto del 21%.<br />
Il restante 5% del reddito è invece a titolo di deduzione forfettaria.</p>
<h2><strong>Un’alternativa alla tassazione IRPEF: la cedolare secca</strong></h2>
<p>Per coloro che in un anno destinano a tale finalità un numero massimo di quattro appartamenti, è possibile, in alternativa alla tassazione IRPEF, optare per la cedolare secca, che consiste in un’imposta del 21% da applicare sul canone lordo di locazione. La cedolare secca prevede dunque un’aliquota inferiore rispetto a quella IRPEF (in cui per il primo scaglione è pari al 23%); tuttavia, diversamente dalla tassazione IRPEF, essa si applica sul 100% del reddito. Resta comunque ferma, come nel caso della tassazione IRPEF, la presenza di una ritenuta del 21% che, essendo a titolo d’imposta, non va versata dai contribuenti ma dal sostituto d’imposta (il portale o l’intermediario di cui il locatore si serve per la riscossione dei canoni).</p>
<p>Qualora si decida di optare per questo tipo di tassazione, le parti dovranno comunicare in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione scelta.</p>
<h2><strong>Adempimenti e sanzioni</strong></h2>
<p>Per i contratti di affitto brevi non è previsto l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.<br />
Tuttavia, al fine di prevenire contestazioni o possibili controversie, è opportuno che le parti contraenti redigano un contratto che disciplini almeno le regole di permanenza dell’inquilino. Inoltre, il D.L. 113/2018 prevede che il locatore o i soggetti intermediari comunichino i dati degli ospiti alle questure territorialmente competenti, mediante l’accesso al canale Entratel/Fisconline e la compilazione del file mediante i software gratuiti dell’Agenzia delle Entrate. Qualora tale comunicazione sia incompleta, infedele o del tutto omessa, è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro. Inoltre, gli intermediari inadempienti che non hanno provveduto a tramettere i dati di contratti di locazione breve saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta.</p>
<h2><strong>Contratto di affitto breve turistico per casa vacanze</strong></h2>
<p>Il contratto di affitto breve turistico per casa vacanze rientra nella tipologia dei contratti di locazione brevi.<br />
In questo caso, il proprietario può anche chiedere una cauzione e dotarsi di una copertura assicurativa per tutelarsi da eventuali danneggiamenti; inoltre, è obbligato a richiedere la tassa di soggiorno agli ospiti.<br />
Di conseguenza, nel contratto devono essere presenti non solo le generalità delle parti coinvolte ma anche le modalità di pagamento e di restituzione della cauzione.<br />
Qualora il locatore voglia ottimizzare i tempi di occupazione dell’immobile e aumentare la redditività affidandosi ad un soggetto intermediario e decidesse di optare per la tassazione IRPEF, i compensi percepiti dovranno essere registrati al netto di tutte le spese inerenti all’affitto; in caso di cedolare secca invece queste spese non saranno considerate.</p>
<h2><strong>Differenza tra locazione turistica e locazione breve</strong></h2>
<p>La differenza tra locazione turistica e locazione breve è inerente la tipologia di servizi offerti, nonché gli obblighi specifici a cui sono soggetti i proprietari o i gestori dell’immobile in locazione.<br />
La locazione turistica è una tipologia di accordo che coinvolge strutture turistiche ricettive extra-alberghiere (case vacanza, ecc.).<br />
Inoltre, in caso di locazione breve turistica per una casa vacanza non è obbligatorio stipulare un contratto d’affitto, contrariamente a quanto previsto per la fattispecie della locazione.</p>
<h2><strong>Affitti brevi con finalità turistiche</strong></h2>
<p>In caso di contratto d’affitto turistico inferiore a 30 giorni, non vige l’obbligo di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate; oltre tale limite la registrazione è invece obbligatoria.<br />
In ogni caso, secondo la legge n. 431/1998, le strutture ricettive con finalità turistiche devono disporre di un codice alfanumerico (CIR, cioè Codice Identificativo di Riferimento), al fine di agevolare non solo la commercializzazione dell’offerta delle strutture ma anche i controlli da parte delle autorità competenti.</p>
<h2><strong>Istruzioni operative per gli intermediari di contratti brevi</strong></h2>
<p>I gestori di portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:</p>
<ol>
<li>comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi attraverso i servizi offerti dagli stessi;</li>
<li>in qualità di sostituti di imposta, trattenere la ritenuta del 21% dai proventi della locazione corrisposti e versarla mediante modello F24, come disciplinato dall’articolo 17 del D. lgs. 241/97, utilizzando il codice tributo 1919.<br />
Nell’ipotesi in cui il proprietario avesse optato per la cedolare, la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e lo stesso dovrà poi versare ulteriori importi; in caso di conservazione del regime ordinario, invece, tale ritenuta rileverà come versamento a titolo d’acconto e il proprietario dovrà considerarlo all’interno della dichiarazione dell’IRPEF dovuta per quell’anno;</li>
<li>rilasciare annualmente a chi affitta, cioè al proprietario dell’immobile, la Certificazione Unica (CU) con gli importi percepiti e le ritenute effettuate a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’art. 4 del D. lgs. 322/98 e specificando gli importi pagati al Fisco.</li>
</ol><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitti-a-breve-guida-fiscale/">Affitti a breve: cosa fare e come versare la ritenuta – guida fiscale</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/affitti-a-breve-guida-fiscale/">Affitti a breve: cosa fare e come versare la ritenuta &#8211; guida fiscale</a> was first posted on Giugno 30, 2023 at 1:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AFFITTI & LOCAZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale agli affitti brevi 2017 per intermediari e privati</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/">Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/">Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</a> was first posted on Novembre 20, 2017 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica illustriamo le istruzioni operative che, dal 1 giugno 2017, gli intermediari delle locazioni turistiche e di affitti “mini”, anche se gestori di portali web, dovranno osservare per non incorrere in rischiose e pesanti sanzioni fiscali e preservare al meglio la redditività del proprio Business.</p>
<p>Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale ed arginare gli introiti a nero dannosi per la nostra economia in questo peculiare settore, la manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017, all&#8217;articolo 4 del DL 50/2017 ha regolato nello specifico la tassazione per gli affitti brevi su case, appartamenti o stanze, (tipologie di locazione che notoriamente vengono concluse sul sito della multinazionale americana “Airbnb”).</p>
<p>Fino a poco tempo fa, le locazioni brevi (definite sul piano fiscale in un massimo di 30 giorni, sino al quale non era obbligatoria la registrazione) non assolvevano ad una funzione residenziale pertanto non rientravano nella disciplina della legge 431/98 ma erano soggette soltanto alle disposizioni codicistiche ex art 1571 e seguenti del codice civile (oltre al codice del turismo) e caratterizzate dalla massima libertà contrattuale e flessibilità fiscale che ha lasciato spazio a larghi abusi.</p>
<h2>Cosa sono gli affitti brevi</h2>
<p>La nuova norma definisce “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche (e non nell’esercizio di attività d&#8217;impresa), “direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”. Quindi, la locazione può essere solo tra “privati”.</p>
<p>Ne deriva che se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.</p>
<h2>Che tassa si paga dal 1 giugno 2017?</h2>
<p>A decorrere dal 1 giugno, per tutti gli intermediari nei contratti di affitto breve, a prescindere dalla modalità di esercizio della relativa attività, quindi sia che la stessa avvenga su portali web o tramite agenzie immobiliari “fisiche” o di intermediazione, scatta l’obbligo della “tassa Airbnb” cioè tali soggetti saranno tenuti al versamento della cedolare secca con aliquota al 21% (l’imposta speciale che sostituisce l’IRPEF e l’imposta di registro) come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011.</p>
<p>N. B. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre proposto l’estensione dell’operatività di tale tassa anche alle attività di B&amp;B occasionale, comprensiva di servizi accessori attualmente inquadrati nella categoria di redditi diversi.</p>
<p>Attenzione: si tratta di una tassa che non va versata dai contribuenti locatari ma dai sostituti d’imposta! La ritenuta trova sempre applicazione, anche se il proprietario non intende avvalersi della tassazione sostitutiva ma sceglie quella ordinaria sobbarcandosi la più onerosa aliquota minima IRPEF al 23%. Se il proprietario desidera “assorbire” l’intera tassazione all’interno della cedolare dovrà esercitare l’apposita opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all&#8217;anno in cui si è prodotto il reddito da assoggettare a cedolare (circolare n°26 del 1° giugno 2011 dell&#8217;agenzia delle Entrate).</p>
<h2>Sanzioni per gli intermediari in caso di inadempimento</h2>
<p>L’intermediario inadempiente è soggetto a sanzioni pecuniarie che oscillano da € 250 ad € 2. 000.</p>
<p>Inoltre gli intermediari inadempienti che non hanno provveduto a tramettere i dati di contratti di locazione breve saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta.</p>
<h2>Istruzioni operative 2017 per gli intermediari di contratti brevi</h2>
<p>Dunque, sebbene per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sia obbligatoria la registrazione, i canoni riscossi andranno comunque tassati, con l’eventuale opzione per la cedolare secca e la previsione di controlli fiscali più severi e nuove procedure.</p>
<p>In sintesi, i gestori di tali portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:</p>
<p>1) comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi attraverso i servizi offerti dagli stessi (un provvedimento dell’agenzia delle Entrate entro il 25 luglio 2017, definirà le modalità della trasmissione dei dati e la loro conservazione);</p>
<p>2) trattenere, in qualità di sostituti di imposta, dai proventi della locazione corrisposti, la ritenuta del 21% e versarla con le modalità di cui all&#8217;articolo 17 del Dlgs 241/97, cioè usando il modello F24 con i codici tributo che saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate:</p>
<p>a) nell’ipotesi in cui il proprietario avesse optato per la cedolare la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e lo stesso dovrà pagare altro;</p>
<p>b) in caso di conservazione del regime ordinario, tale ritenuta rileverà come versamento a titolo d’acconto e il proprietario dovrà considerarlo all’interno della dichiarazione dell’IRPEF dovuta per quell’anno;</p>
<p>3) rilasciare a chi affitta (quindi al proprietario) la Certificazione Unica (CU) annualmente con gli importi percepiti e le ritenute effettuate a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dlgs 322/98, dove indicare gli importi pagati al Fisco.</p>
<p>Attenzione: la cedolare è applicabile anche ai proventi lordi derivanti da sublocazioni e da contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario con terzi, sempre che siano rispettate le stesse condizioni; In tale caso farebbero parte dell’imponibile anche le spese condominiali rimborsate dall’inquilino e pagate insieme al canone, che sono invece esplicitamente escluse dall’imponibile nella locazione ordinaria.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/">Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tassa-locazioni-turistiche-e-affitti-brevi-2017-le-istruzioni-operative-per-agenzie-immobiliari-e-gestori-di-portali-web/">Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web</a> was first posted on Novembre 20, 2017 at 10:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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