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	<title>stp soci non professionisti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>stp soci non professionisti &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Guida alle società tra professionisti (STP)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-alle-societ224-tra-professionisti-stp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 14:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[società tra professionisti a responsabilità limita]]></category>
		<category><![CDATA[Società tra professionisti vantaggi]]></category>
		<category><![CDATA[stp soci non professionisti]]></category>
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					<description><![CDATA[Che cos’è una STP e quando conviene costituirla?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-alle-societ224-tra-professionisti-stp/">Guida alle società tra professionisti (STP)</a> was first posted on Febbraio 17, 2022 at 3:29 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 10 della L. 183/2011 consente di esercitare la propria attività professionali sotto forma societaria. La norma è stata integrata dalle regole attuative emanate con il D. M. Giustizia numero 34 dell’8 febbraio 2013. Ecco alcuni aspetti giuridici e fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quando costituire una STP</h2>
<p>L’art. 10 al comma 3 della Legge istitutiva, ammette la possibilità di costituire le STP solo per l’esercizio di attività professionale regolamentata da Ordini professionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La STP può essere:</h2>
<p>&#8211; monodisciplinare (l’oggetto sociale prevede un solo tipo di attività);</p>
<p>&#8211; multidisciplinare (l’oggetto sociale prevede più tipi di attività).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il successivo comma ammette le seguenti categorie di soci:</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Norma</td>
<td>Soci ammessi</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. 10, comma 4 lett. B)</p>
<p>“&#8217;ammissione in qualita&#8217; di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche&#8217; dei cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione europea, purche&#8217; in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita&#8217; di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa&#8217; e il consiglio dell&#8217;ordine o collegio professionale presso il quale e&#8217; iscritta la societa&#8217; procede alla cancellazione della stessa dall&#8217;albo, salvo che la societa&#8217; non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”</td>
<td>Soci professionisti iscritti ad un albo. Sono gli unici che, da atto costitutivo, possono svolgere l’attività/e professionale/i indicate nell’oggetto sociale. I soci professionisti eseguono un conferimento in denaro e si impegnano a prestare la propria attività professionale a favore della società (oppure senza assumere alcun impegno circa lo svolgimento della propria attività professionale a favore della società e l’assunzione di ogni incarico professionale dovrà essere negoziato con la società)</td>
</tr>
<tr>
<td>Soci non professionisti (non appartengono a professioni ordinistiche / sono iscritti in registri tenuti da enti diversi dagli Ordini professionali) possono partecipano in qualità di soci di investimento (apportano capitale dotati di requisiti di onorabilità) o soci per prestazioni tecniche che conferiscono una prestazione tecnica come ad es. La gestione risorse umane o sistemi informatici, se il tipo societario prescelto consente il conferimento in prestazione d’opera (società di persone e srl).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La responsabilità per la prestazione professionale resa, ricade sulla società: il rapporto professionale, infatti, si instaura tra il cliente e la società, alla quale è conferito l’incarico professionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I soggetti non professionisti possono partecipare al capitale sociale della STP?</h2>
<p>Si. Dalla citata norma i soggetti non professionisti possono partecipare a una STP in qualità di soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a patto che i soci professionisti mantengano la prevalenza:</p>
<p>&#8211;  possedere la maggioranza del capitale sociale (51%), del restante 49% potrà essere titolare l’eventuale socio investitore;</p>
<p>&#8211;  essere in numero tale da costituire la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni dei soci (numero minimo di soci professionisti pari a 2 ogni 3 membri della STP).</p>
<p>Le prestazioni tecniche possono essere rese soltanto in via strumentale e accessoria rispetto all’attività professionale svolta dalla società, e non possono rientrare nell’oggetto sociale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può essere nominato amministratore o membro del CDA?</h2>
<p>L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.</p>
<p>L’art. 10 sulla società tra professionisti non contiene alcuna previsione specifica circa l’amministrazione della società, né vieta di affidarla anche a soci non professionisti, in modo che i professionisti possano concentrarsi sullo svolgimento della propria attività.</p>
<p>Resta ferma l’applicazione della disciplina specifica dettata per il tipo societario scelto.</p>
<p>Per esempio, nelle srl (il tipo di frequente prescelto dai libero professionisti), ai sensi dell’ art. 2475, comma 2, c. C. L’amministrazione non è riservata solo ai soci perché nell’atto costitutivo si può esprimere una diversa volontà e conferirla anche a soggetti esterni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quale forma societaria scegliere?</h2>
<p>&#8211; Le opzioni sono tre:</p>
<p>&#8211; Società di persone (Ss, Snc, Sas)</p>
<p>&#8211; Società di capitali (Spa, Sapa, Srl)</p>
<p>&#8211; Società cooperative (solo se composte da un minimo di 3 soci persone fisiche)</p>
<p>Le Società tra Professionisti non possono essere costituite come società a responsabilità limitata semplificata (<a href="https://www. Studiosponziello. It/srl-srls-quanto-costa-vantaggi-svantaggi/#Aprire_una_Srls_vantaggi_svantaggi_e_quanto_costa">Srls</a>).</p>
<p>Generalmente i professionisti optano per la <a href="https://www. Studiosponziello. It/srl-srls-quanto-costa-vantaggi-svantaggi/#Aprire_una_Srl_vantaggi_svantaggi_e_quanto_costa">Srl</a> perché il tipo societario che consente di limitare il rischio d’impresa al capitale immesso in azienda.</p>
<h2></h2>
<h2>Ecco i tributi e i vantaggi fiscali per ogni tipo societario prescelto per costituire una STP</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tipo societario</td>
<td>Tributi</td>
<td>Vantaggi fiscali</td>
</tr>
<tr>
<td>srl, spa, sapa</td>
<td>Ires</p>
<p>Irap</td>
<td>&#8211; nelle s. R. L. Il professionista non risponde più dei debiti con il suo patrimonio personale, ma solo con quello aziendale;</p>
<p>&#8211; un libero professionista è tassato progressivamente sulla base degli scaglioni IRPEF (se non è in regime forfetario, che sconta al massimo un’imposta del 15%), diversamente dalle società che mantengono un’aliquota fissa.</td>
</tr>
<tr>
<td>ss, snc, sas</td>
<td>Irpef</p>
<p>Irap</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Adempimenti successivi alla scelta del tipo societario</h2>
<p>Dopo aver scelto la veste societaria occorrerà procedere alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.</p>
<p>Le STP devono specificare nell’atto costitutivo l’esercizio in via esclusiva della/e attività professionale/i da parte dei soci professionisti. Non possono avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.</p>
<p>Stipulato l’atto costitutivo, si deve poi procedere con l’iscrizione della STP presso:</p>
<p>&#8211; la Camera di Commercio, nella sezione speciale;</p>
<p>&#8211; l’ Ordine, Albo o Collegio di appartenenza.</p>
<p>Le STP devono sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Da segnalare che non è possibile partecipare contemporaneamente a più STP</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa è una breve sintesi dell’argomento. Se vuoi avere una consulenza più approfondita, o hai dubbi e domande, compila il <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it">form di contatto!</a></p>
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