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	<title>sport | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>sport | Commercialista.it</title>
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		<title>Certificato Penale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Commercialista esperto certificato penale associazioni sportive e non profit<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/">Certificato Penale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Associazioni e società sportive dilettantistiche obbligo del certificato penale e carichi pendenti come fare per richiedere, fac simile modelli, atto di notorietà, istanza di rilascio dei carichi pendenti, legge e prassi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/">Certificato Penale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Fibrapan, il pane ricco di fibre</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fibrapan-il-pane-ricco-di-fibre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cibo proteico & fisco]]></category>
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					<description><![CDATA[Fibrapan, il pane ricco di fibre<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fibrapan-il-pane-ricco-di-fibre/">Fibrapan, il pane ricco di fibre</a> was first posted on Luglio 3, 2022 at 7:25 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A differenza di tutti gli altri prodotti, Fibrapan non è un pane ad alto contenuto proteico, ma è grazie all&#8217;altissimo contenuto di fibre che diventa un ottimo cibo funzionale.</p>
<h2>La miscela</h2>
<p>La parte esterna di Fibrapan è ricoperta da un mix di semi di cereali, e la sua parte interna si presenta davvero sofficissima. La sua miscela è composta da Farina di frumento, semi di girasole, semi di sesamo, fiocchi di avena, fiocchi d’orzo, glutine di frumento, farina di frumento, crusca di frumento, sale, farina di frumento maltato, farina di orzo maltato, agente di trattamento della farina, enzimi.</p>
<h2>Idea ricetta:</h2>
<p>Sul modo migliore per mangiarlo abbiamo l’imbarazzo della scelta: potremmo farcirlo con un po’ di roast-beef, insalata iceberg, finocchi grigliati, pepe rosa e limone.</p>
<p>Oppure con finocchi alla julienne, insalata icerbag, ricotta di bufala, olio e pepe rosa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per scoprire tutti i nostri prodotti proteici, visita il sito <a href="https://www.paneproteico.com/">https://www.p</a><a href="https://www.paneproteico.com/">aneproteico.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fibrapan-il-pane-ricco-di-fibre/">Fibrapan, il pane ricco di fibre</a> was first posted on Luglio 3, 2022 at 7:25 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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		<category><![CDATA[fondo pensione dei lavoratori sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo pensione sportivi professionali]]></category>
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		<category><![CDATA[legge delega 86/2019]]></category>
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		<category><![CDATA[Sportivo lavoratore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/</guid>

					<description><![CDATA[Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/">La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</a> was first posted on Marzo 2, 2021 at 11:19 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione della figura del lavoratore sportivo che comporta un aumento delle tutele previste per gli atleti dilettanti,  senza più distinzioni in base all’attività sportiva svolta in forma professionistica o dilettantistica; le associazioni sportive dilettantistiche grazie alla ridefinizione del concetto di scopo di lucro, potranno distribuire dividendi ed acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste nel titolo V del codice civile. Inoltre vengono ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, degli impianti e degli stadi, vengono stabilite nuove disposizioni per la sicurezza delle discipline sportive invernali e vengono aumentate le tutele degli atleti disabili, con l’introduzione delle sezioni paraolimpiche nei corpi civili e militari dello stato.</p>
<p>Aggiornato a febbraio 2023</p>
<h2>La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</h2>
<p>Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.</p>
<p>Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione della figura del lavoratore sportivo che comporta un aumento delle tutele previste per gli atleti dilettanti,  senza più distinzioni in base all’attività sportiva svolta in forma professionistica o dilettantistica; le associazioni sportive dilettantistiche grazie alla ridefinizione del concetto di scopo di lucro, potranno distribuire dividendi ed acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste nel titolo V del codice civile. Inoltre vengono ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, degli impianti e degli stadi, vengono stabilite nuove disposizioni per la sicurezza delle discipline sportive invernali e vengono aumentate le tutele degli atleti disabili, con l’introduzione delle sezioni paraolimpiche nei corpi civili e militari dello stato.</p>
<p>Per molti lo sport non è un hobby ma costituisce un vero e proprio lavoro: in Italia, ci sono centinaia di migliaia di atleti di varie discipline sportive, allenatori, istruttori, direttori di gara e molte altre figure che svolgono queste attività, in modo professionale o dilettantistico, senza una chiara regolamentazione giuridica delle prestazioni e dei compensi.</p>
<h2>Differenza tra professionisti e dilettanti</h2>
<p>In riferimento al lavoro sportivo, la riforma elimina le differenze di inquadramento tra professionisti e dilettanti: viene definito lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali”.</p>
<p>Dunque, ciò che qualifica questa nuova figura professionale non è il settore di attività (sono compresi tutti gli sport) e neppure l’intensità dell’impegno (viene superata la tradizionale distinzione tra professionisti e dilettanti) ma il fatto di percepire un corrispettivo per prestazioni che esulano dalle attività sportive svolte a livello puramente amatoriale.</p>
<h2>Tutele previdenziali per gli atleti</h2>
<p>Dal 1° luglio del 2022, anziché da settembre 2021 come inizialmente era previsto, ad ogni atleta saranno garantite tutele previdenziali e assistenziali, a prescindere dal suo status di professionista o dilettante.</p>
<p>Prima di questa importante modifica, infatti, lo status di <a href="https://www.informazionefiscale.it/bonus-sport-sponsorizzazioni-2020-domanda-scadenza-credito-di-imposta" target="_blank" rel="nofollow noopener">lavoratore sportivo</a> veniva riconosciuto esclusivamente all’atleta professionista che esercitava attività sportiva a pagamento sotto contratto con una società, appunto, professionistica.</p>
<p>Ai dilettanti, al contrario, non veniva attribuito alcun riconoscimento, tant’è che le somme di denaro da loro ricevute per l’attività svolta non venivano versate a titolo di remunerazione per una prestazione lavorativa ma solo come rimborso spese o premio.</p>
<h2>Nuovi costi da sostenere per le associazioni</h2>
<p>Questo comporta che per le associazioni cambierà la prospettiva dei costi da sostenere: fino ad oggi infatti gli atleti che operano all’interno di federazioni non professionistiche ( le federazioni professionistiche in Italia sono calcio, basket, ciclismo e golf ma solo al maschile) sono stati inquadrati come dilettanti e questo comporta un costo minore per la società non avendo un’iscrizione previdenziale obbligatoria.</p>
<p>Gli operatori dello sport dal 1° luglio del 2022 potranno stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo anche in forma di collaborazione continuata e continuativa, in luogo dei precedenti accordi collaborazione privati a cui erano obbligati e dovranno versare, peraltro, a fronte dei diritti previdenziali ed assistenziali che verranno loro riconosciuti, i relativi contributi alla <a href="https://www.informazionefiscale.it/gestione-separata-INPS-aliquote-contributi-2021-minimale-massimale" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gestione separata dell’INPS</a>.</p>
<p>Il Dlgs prevede infatti il cambio di nome del “Fondo pensione sportivi professionisti”, che diventerà il “Fondo pensione dei lavoratori sportivi&#8221;.</p>
<p>Se sei interessato ad avere maggiori informazioni compila <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">form di contatto</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/">La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</a> was first posted on Marzo 2, 2021 at 11:19 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/">LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità.</p>
<p>LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</p>
<p>Analisi delle linee guida stabilite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio per lo sport, per la ripresa dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale ai sensi del DPCM del 17. 05. 2020 art. 1 lettera f)</p>
<p>La presidenza del consiglio dei ministri, ufficio per lo sport, ha stabilito alcune indicazioni generali e le azioni di cambiamento necessarie per accompagnare la ripresa dello sport dopo il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle quali dovranno attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi o che comunque ne abbiano la responsabilità. A tal proposito il consiglio dei ministri ha precisato che per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sportiva sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori ecc), mentre per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento dell’attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, impianti igienici o docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipi diversi, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.</p>
<p>Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo; esse dovranno essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che non vanno intese come tra loro alternative ma come dotazioni minime in relazione all’attuale situazione epidemiologica in atto.</p>
<p>Ogni organizzazione sportiva dovrà procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei seguenti criteri:</p>
<p>·        individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;</p>
<p>·        individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica; in tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;</p>
<p>·        individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;</p>
<p>·        individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.</p>
<p>Una volta effettuata la valutazione del rischio vengono proposti un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso; preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono all’interno del sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.</p>
<p>Si prevedono le seguenti fasi:</p>
<p>·        analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive di supporto;</p>
<p>·        individuazione delle attività fisiche e sportive di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;</p>
<p>·        individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati e di eventuali accompagnatori;</p>
<p>·        classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione.</p>
<p>·        analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;</p>
<p>·        individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;</p>
<p>·        verifica della presenza di lavoratori od operatori sportivi presso altri siti sportivi;</p>
<p>·        analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento ed analisi dei rischi secondari;</p>
<p>·        cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.</p>
<p>Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:</p>
<p>·        su unico turno di attività/espletamento;</p>
<p>·        su più turni di attività espletamento;</p>
<p>·        con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;</p>
<p>·        con modalità di svolgimento particolari.</p>
<p>In ogni caso viene consigliato l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano per coloro che accederanno alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l’accesso alle strutture tramite applicativi Web o applicazioni per device mobile; queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l’accesso alle strutture con la possibilità di prenotare gli appuntamenti in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e soprattutto per contingentare il numero di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni.</p>
<p>Le attività eseguite nel sito sportivo dovranno quindi essere organizzate in modo tale da ridurre il numero degli operatori sportivi contemporaneamente presenti, cercando di riorganizzare le mansioni/attività nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o dalla tecnologia; allo stesso modo gli operatori sportivi potranno essere suddivisi in gruppi che svolgono la stessa attività negli stessi luoghi. I locali dovranno essere sanificati e puliti costantemente.</p>
<p>Rispetto ad ogni operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle stesse fasce orarie con particolare riferimento a:</p>
<p>·        ingresso al sito sportivo;</p>
<p>·        accesso ai locali/spazi di pratica sportiva;</p>
<p>·        accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;</p>
<p>·        accesso ai servizi igienici.</p>
<p>All’interno dei siti sportivi dovrà essere garantita la massima informazione delle norme di sicurezza e dovranno inoltre essere predisposti tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela della salute soprattutto in riferimento alla sorveglianza sanitaria.</p>
<p>Le organizzazioni sportive oltre a valutare i rischi dovranno definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti); in particolare nel definire le misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva dovrà attenersi, per gli ambiti di propria competenza, ai criteri stabiliti dai protocolli di settore elaborati dal comitato tecnico scientifico in data 15/05/2020; inoltre dovrà attenersi alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:</p>
<p>·        modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;</p>
<p>·        distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;</p>
<p>·        gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;</p>
<p>·        revisione lay-out e percorsi;</p>
<p>·        gestione di casi sintomatici;</p>
<p>·        pratiche di igiene;</p>
<p>·        utilizzo di dispositivi di prevenzione del contagio quali mascherine, guanti;</p>
<p>·        pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature sportive.</p>
<p>·        ogni eventuale indicazione fornite in materia da parte della Regione.</p>
<p>Il gestore dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accederci e predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazioni in caso di necessità.</p>
<p>Il ministero della salute con la circolare n. 00145 del 29/04/2020 ha evidenziato l’importanza del ruolo del medico competente in riferimento alla valutazione e alla gestione del rischio connesso all’emergenza che stiamo vivendo, la circolare in particolar modo sottolinea il ruolo del medico nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e gli viene affidato il ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.</p>
<p>Il medico competente, ove nominato, ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di protezione e valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, supportando il datore di lavoro nella gestione e nell’organizzazione del sito sportivo. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non è soggetta agli obblighi previsti in riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, si dovrà comunque attenere al protocollo di sicurezza previsto dall’ente di affiliazione.</p>
<p>L’articolo 28 del D. Lgs n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, l’atto finale della valutazione del rischio è il DVR, sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro, contribuendo alla prevenzione e diffusione dell’epidemia.</p>
<p>In caso di assenza di affiliazione l’organizzazione che pratica discipline sportive riconosciute dal Coni, dovrà:</p>
<p>·        fornire ai propri operatori informazioni sui rischi specifici esistenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;</p>
<p>·        fornire codici di condotta che dovranno essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;</p>
<p>·        impegnarsi a rispettare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.</p>
<p>Il medico competente ha un ruolo importante nell’attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione sportiva; l’operatore sportivo dovrà essere informato circa:</p>
<p>·        l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali come tosse o difficoltà respiratorie;</p>
<p>·        l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio;</p>
<p>·        l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi influenzali successivamente all’ingresso nel sito sportivo e durante lo svolgimento dell’attività sportiva rimanendo a distanza dalle persone presenti;</p>
<p>·        in ogni caso durante lo svolgimento dell’attività sportiva si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e osservare le regole di igiene delle mani.</p>
<p>All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:</p>
<p>·        lavarsi le mani frequentemente anche tramite dispenser o gel disinfettanti;</p>
<p>·        mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in caso di assenza di attività fisica o comunque non inferiore a due metri in caso di attività fisica</p>
<p>·        non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e in caso di starnuto utilizzare un fazzoletto;</p>
<p>·        evitare di lasciare in luoghi condivisi con altre persone, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;</p>
<p>·        bere sempre in bicchieri monouso.</p>
<p>Inoltre dovranno essere messi a disposizione</p>
<p>·        gel igienizzanti;</p>
<p>·        specifiche attività di filtrazione dell’aria;</p>
<p>·        sistema di raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti;</p>
<p>·        procedure informative affisse nel sito sportivo, nella zona di accesso e nei luoghi comuni;</p>
<p>·        sanitizzazione ad ogni cambio turno.</p>
<p>Coloro che invece praticano l’attività sportiva hanno l’obbligo di disinfettare adeguatamente i propri effetti personali e non condividerli, arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per l’attività che andrà a svolgersi ed evitare di toccare oggetti a segnaletica fissa.</p>
<p>Le organizzazioni sportive dovranno inoltre stabilire delle particolari disposizioni per l’utilizzo di spogliatoi, docce, servizi igienici, nei quali gli operatori del centro dovranno prevedere l’accesso contingentato ed evitare l’uso di applicativi comuni come asciugacapelli che potranno essere portati da casa. Questi spazi inoltre dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone ed ai turni di accesso. Dove possibile si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che si andrà a svolgere o in modo tale da usare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.</p>
<p>Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’uso dei servizi igienici, docce e spogliatoi, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene, di tutela sanitaria e di distanziamento sociale, rispettando le misure stabilite dai protocolli attuativi emanati dall’ente sportivo di riferimento, che predisporranno anche le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria e altre disposizioni di dettaglio.</p>
<p>Per dare attivazione alle linee guida, i singoli enti riconosciuti dal Coni e/o dal CIP dovranno emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio o integrare quelli già adottati, che dovranno comunque tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi.</p>
<p>Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">form di contatto</a></p>
<p>Siamo i fondatori del metodo “Risparmio lecito d’imposta” ed abbiamo descritto i nostri casi reali sul nostro libro, pubblicato ed acquistabile su <a href="https://www.amazon.it/dp/886913623X/ref=sr_1_1?%20__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731" target="_blank" rel="noopener">amazon al seguente link</a></p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://xn--contabilitincloud-xob.com/" target="_blank" rel="noopener">studio professionale dell&#8217;anno da Le fonti Awards</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/linee-guida-per-la-ripresa-de-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/">LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DE L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Fondazione Con Il Sud: Regione Sardegna</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondazione-con-il-sud-regione-sardegna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
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		<category><![CDATA[fondazione con il sud]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/fondazione-con-il-sud-regione-sardegna/</guid>

					<description><![CDATA[“Bando Sport: L'importante è partecipare” concede un contributo a fondo perduto per il sostegno dell'attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione ed integrazione sociale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondazione-con-il-sud-regione-sardegna/">Fondazione Con Il Sud: Regione Sardegna</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 7:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Descrizione completa del bando: attraverso il bando “Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” la Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia. </p>
<p>Descrizione completa del bando: attraverso il bando “Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” la Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia. 
</p>
<p>Il Bando si articola in due distinte fasi:</p>
<p>1) una prima fase finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore impatto sul territorio di intervento;</p>
<p>2) una successiva seconda fase di progettazione esecutiva, volta a ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. </p>
<p>Soggetti beneficiari: deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma di: </p>
<p>    associazione (riconosciuta o non riconosciuta);<br />
    cooperativa sociale o loro consorzi;<br />
    ente ecclesiastico;<br />
    fondazione;<br />
    impresa sociale. </p>
<p>Tipologia di interventi ammissibili</p>
<p>Sono considerate ammissibili le proposte di progetto che rispettino tutti i seguenti requisiti: </p>
<p>    siano presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti;<br />
    prevedano la realizzazione dell’intervento in una sola delle regioni del Sud Italia in cui opera la Fondazione;<br />
    prevedano la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di intervento;<br />
    richiedano un contributo da parte della Fondazione non superiore a €300. 000;<br />
    prevedano una quota di co-finanziamento, costituita interamente da risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, indicando le fonti del finanziamento;<br />
    prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 24 mesi e non superiore ai 48 mesi;<br />
    prevedano, in caso di lavori di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili, che la durata di questi non sia superiore a 12 mesi. Le altre attività previste non potranno essere avviate, se non in minima parte, prima della conclusione dei lavori, pena la non riconoscibilità dei costi rendicontati. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: la dotazione finanziaria totale è pari ad euro 2. 300. 000,00. </p>
<p>Scadenza: la domanda può essere presentata entro il 17 luglio 2020. </p>
<p>
</p>
<p>CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondazione-con-il-sud-regione-sardegna/">Fondazione Con Il Sud: Regione Sardegna</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 7:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A.P.S. – A.S.D. – S.S.D.: incassi e pagamenti alzato il limite da € 516,46 ad € 1.000,00</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-incassi-e-pagamenti-alzato-il-limite-da-516-46-ad-1000-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge 190/2014 (c. D.  Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore il il primo gennaio 2015, al comma 713 ha alzato ad € 1. 000,00 la soglia oltre la quale vige per A. P. S. , A. S. D. E le S. S. D.   l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (€ 516,46 fino al [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-incassi-e-pagamenti-alzato-il-limite-da-516-46-ad-1000-00/">A.P.S. – A.S.D. – S.S.D.: incassi e pagamenti alzato il limite da € 516,46 ad € 1.000,00</a> was first posted on Giugno 19, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge 190/2014 (c. D.  Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore il il primo gennaio 2015, al comma 713 ha alzato ad € 1. 000,00 la soglia oltre la quale vige per A. P. S. , A. S. D. E le S. S. D.   l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (€ 516,46 fino al 31. 12. 2014). </p>
<p>Pertanto, nel mondo non profit, gli incassi ed i pagamenti in contanti non dovranno superare € 1. 000. </p>
<p> A. P. S. – A. S. D. – S. S. D. : incassi e pagamenti alzato il limite da € 516,46 ad € 1. 000,00</p>
<p> </p>
<p>la Legge 190/2014 (c. D.  Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore il il primo gennaio 2015, al comma 713 ha alzato ad € 1. 000,00 la soglia oltre la quale vige per A. P. S. , A. S. D. E le S. S. D.   l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (€ 516,46 fino al 31. 12. 2014). </p>
<p>Pertanto, nel mondo non profit, gli incassi ed i pagamenti in contanti non dovranno superare € 1. 000. </p>
<p> </p>
<p>Il Testo della norma. </p>
<p> “ 713. Al primo periodo del comma 5 dell&#8217;articolo 25 della  legge  13 maggio 1999,  n.   133,  le  parole:  «di  importo  superiore  a  lire 1. 000. 000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  importo  pari  o superiore a 1. 000 euro». </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Assistenza nel non profit </p>
<p>
</p>
<p> </p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-incassi-e-pagamenti-alzato-il-limite-da-516-46-ad-1000-00/">A.P.S. – A.S.D. – S.S.D.: incassi e pagamenti alzato il limite da € 516,46 ad € 1.000,00</a> was first posted on Giugno 19, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A.P.S. &#8211; A.S.D. &#8211; S.S.D: Spese di sponsorizzazione IVA forfettaria al 50%</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-spese-di-sponsorizzazione-iva-forfettaria-al-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime dell’IVA forfettaria al 50% per le Associazioni di Promozione Sociale (A. P. S. ), Associazioni Sportive Dilettantistiche (A. S. D. ) e le Società Sportive Dilettantistiche (S. S. D. ),  in regime di cui alla Legge 398/1991, in caso di emissione di fatture per sponsorizzazione. A. P. S. &#8211; [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-spese-di-sponsorizzazione-iva-forfettaria-al-50/">A.P.S. &#8211; A.S.D. &#8211; S.S.D: Spese di sponsorizzazione IVA forfettaria al 50%</a> was first posted on Giugno 19, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime dell’IVA forfettaria al 50% per le Associazioni di Promozione Sociale (A. P. S. ), Associazioni Sportive Dilettantistiche (A. S. D. ) e le Società Sportive Dilettantistiche (S. S. D. ),  in regime di cui alla Legge 398/1991, in caso di emissione di fatture per sponsorizzazione. </p>
<p> A. P. S. &#8211; A. S. D. &#8211; S. S. D: Spese di sponsorizzazione IVA forfettaria al 50%</p>
<p> </p>
<p>Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime dell’IVA forfettaria al 50% per le Associazioni di Promozione Sociale (A. P. S. ), Associazioni Sportive Dilettantistiche (A. S. D. ) e le Società Sportive Dilettantistiche (S. S. D. ),  in regime di cui alla Legge 398/1991, in caso di emissione di fatture per sponsorizzazione. </p>
<p> </p>
<p>La semplificazione è disciplinata dall’art. 29, D. Lgs. N. 175/2014, la cui rubrica è “Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione”. La disposizione ha modificato, in generale, la disciplina IVA relativa alle predette prestazioni di sponsorizzazione nell’ambito del regime forfetario di cui all’art. 74, comma 6, D. P. R. N. 633/1972 </p>
<p> </p>
<p>Tali soggetti (A. P. S. , A. S. D. , S. S. D. ) in regime 398/91, applicano il regime forfetario dell’Iva in relazione ai proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali: pubblicità, sponsorizzazione, cessione di diritti Tv. </p>
<p>Fino al 31 dicembre 2014, la forfetizzazione avveniva:</p>
<p>·        per il 50% in riferimento ai proventi pubblicitari;</p>
<p>·        per il 10% in riferimento ai proventi di sponsorizzazione;</p>
<p>·        per 1/3 in riferimento ai proventi derivanti dalla cessione di diritti radio televisivi. </p>
<p>Il richiamato articolo 29 del D. Lgs. N. 175/2014 ha ampliato il diritto alla detrazione forfetaria dell’Iva al 50% anche per le prestazioni di sponsorizzazione, adeguandola a quella relativa alle prestazioni di pubblicità ed eliminando, così, anche la predetta distinzione. </p>
<p>A decorrere dal 1 gennaio 2015, la forfetizzazione è:</p>
<p>a)     per il 50% in riferimento ai proventi pubblicitari e di sponsorizzazione;</p>
<p>b)    per 1/3 in riferimento ai proventi derivanti dalla cessione di diritti radio televisivi. </p>
<p>Differenza tra spese di rappresentanza e pubblicità</p>
<p>a) costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, sono dirette a clienti e/o fornitori già acquisiti;</p>
<p>b)  vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta, sono rivolte ad acquisire nuovi clienti. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   ASSISTENZA QUALIFICATA PER A. P. S. &#8211; A. S. D. &#8211; S. S. D. </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p>
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-spese-di-sponsorizzazione-iva-forfettaria-al-50/">A.P.S. &#8211; A.S.D. &#8211; S.S.D: Spese di sponsorizzazione IVA forfettaria al 50%</a> was first posted on Giugno 19, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Associazioni: obbligo di iscrizione al R.E.A.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-obbligo-di-iscrizione-al-rea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[DENUNCIA ISCRIZIONE AL REA]]></category>
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					<description><![CDATA[a seguito della apertura della partita iva<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-obbligo-di-iscrizione-al-rea/">Associazioni: obbligo di iscrizione al R.E.A.</a> was first posted on Giugno 6, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Associazioni, sia di promozione culturale (A. P. S. ) che sportivo dilettantistiche (A. S. D. ) in possesso della partita IVA sono tenute entro   giorni ad iscriversi al R. E. A. , inteso come “Repertorio Economico Amministrativo”, disciplinato dall&#8217; articolo 8, punto d) della L. 580/93 e dall&#8217;articolo 9 del DPR 581/95 è retaggio di competenza della Camera di Commercio. Si tratta di un archivio dati costituito con lo scopo preciso di garantire che nel sistema siano inserite tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese o delle Associazioni che non sono tenute ad iscriversi nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese. </p>
<p>Associazioni: obbligo di iscrizione al R. E. A. </p>
<p>Le Associazioni, sia di promozione culturale (A. P. S. ) che sportivo dilettantistiche (A. S. D. ) in possesso della partita IVA sono tenute entro   giorni ad iscriversi al R. E. A. , inteso come “Repertorio Economico Amministrativo”, disciplinato dall&#8217; art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall&#8217; art. 9 del DPR 581/95 è retaggio di competenza della Camera di Commercio. Si tratta di un archivio dati costituito con lo scopo preciso di garantire che nel sistema siano inserite tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese o delle Associazioni che non sono tenute ad iscriversi nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese. </p>
<p> </p>
<p>Presupposto soggettivo alla iscrizione</p>
<p>Per il Ministero dello Sviluppo Economico: “ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”. Se una associazione possiede la partita IVA e svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale, allora deve iscriversi al REA nel rispetto della legge e anche nel suo interesse di poter stipulare una convenzione con le pubbliche amministrazioni (Comuni, Regioni, Province, et similia).  Queste, infatti, possono richiedere come requisito indispensabile per l’avvio delle convenzioni l’iscrizione al REA da parte delle Associazioni stesse.   Se, invece, una associazione realizza esclusivamente attività istituzionale, l’obbligo dell’iscrizione al REA non sussiste: è sufficiente l’utilizzo del numero di codice fiscale. </p>
<p> </p>
<p>Come iscriversi al R. E. A. </p>
<p>L’iscrizione al R. E. A. O domanda di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo può essere effettuata da un membro del direttivo dell’Associazione, da un socio avente delega/procura o da un legale rappresentante dell’Associazione stessa mediante la compilazione in ogni sua parte dell’apposito modello R  che deve poi essere presentato in via  telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (di fatto lo invia l’intermediario/consulente con delega). </p>
<p>Termini e sanzioni</p>
<p>
ATTENZIONE! Le denunce da effettuare al REA devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell&#8217;evento denunciato. </p>
<p>La mancata iscrizione al R. E. A. Potrebbe farvi incorrere in una multa di 154. 94€, ridotta a 30. 99€ quando il modello viene consegnato entra 30 giorni dal termine previsto. </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%207. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%207. Jpg" />
</p>
<p>
</p>
<p>Per assistenza chiamate il nostro NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<p>Il costo della pratica per i non clienti ammonta ad € 149,00  oltre le spese camerali anticipate alla data di pubblicazione pari ad € 48 (di cui € 30 di diritto annuale e € 18 per i diritti di segreteria). </p>
<p> </p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/allegati/APS%20ASD%20SSD%20NON%20PROFIT/modello_r. Pdf">Modello R</a></p>
<p> </p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/allegati/APS%20ASD%20SSD%20NON%20PROFIT/Modello_R%20_istruzioni. Pdf">Istruzioni Modello R</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazioni-obbligo-di-iscrizione-al-rea/">Associazioni: obbligo di iscrizione al R.E.A.</a> was first posted on Giugno 6, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-aps-certificato-penale-del-casellario-giudiziale-per-neo-assunti-dal-7-aprile-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
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					<description><![CDATA[Adempimenti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-aps-certificato-penale-del-casellario-giudiziale-per-neo-assunti-dal-7-aprile-2014/">ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014</a> was first posted on Aprile 5, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori…</p>
<p> 
 </p>
<p>ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014  </p>
<p> </p>
<p>Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori. </p>
<p> </p>
<p>Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l&#8217;abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) e riguarda direttamente sia il mondo non profit che le aziende private. </p>
<p> </p>
<p>A partire da tale data, per la previsione di cui all&#8217;articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T. U. ) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all&#8217;articolo 25 del richiamato T. U. Al fine di verificare l&#8217;esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l&#8217;irrogazione di sanzioni  interdittive all&#8217;esercizio di attivita&#8217; che comportino contatti diretti e regolari con minori. </p>
<p> </p>
<p>Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Sulla istanza di rilascio occorre applicare una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza</p>
<p>In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000,00 a euro 15. 000,00 (art. 2 D. L. 39/2014). </p>
<p>Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell&#8217;interessato, l&#8217;attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all&#8217;articolo 25 del T. U. , denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all&#8217;art. 25 D. P. R. 14/11/2002 n. 313)”. </p>
<p>Le ASD – SSD – APS  e tutte le aziende di lucro (S. R. L, S. P. A, Snc, Sas, Ditte individuali, etc. ) in relazione alle tipologie di addetti e/o risorse umane impiegate devono:</p>
<p>·        Risorse Umane assunte  con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato: l’obbligo riguarda i neo assunti dal 7 Aprile,  Il Ministero ha chiarito che qualora i tempi di acquisizione del certificato penale si protraessero oltre il prossimo 7 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione. </p>
<p>In particolare per le associazioni:</p>
<p>·        Coloro che sono Associati e prestano attività esclusiva di volontariato: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale;</p>
<p>·        Compensi erogati ad istruttori in regime 398/91 in via occasionale e non professionale: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale.  </p>
<p> </p>
<p>Fonti ed Allegati </p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/modello_circolare3apr2014. Pdf">Modello da Compilare per Lavoratori Subordinati o Parasubordinati</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/Circolare%203%20aprile%202014%20-%20Attuazione%20direttiva%20contro%20l'abuso%20sessuale%20sui%20minori%20%E2%80%93%20Nuovo%20obbligo%20per%20i%20datori%20di%20lavoro. Pdf">Circolare  Ministero di Giustizia</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/Nota_di_chiarimento_decreto_legislativo_pedofilia. Pdf">Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 1</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/2012_odv_istruzioni_registrazioneatti_agg. Pdf">Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 2</a></p>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/84/certificato%20penale/dichiarazione_atto_notorieta. Pdf">Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-aps-certificato-penale-del-casellario-giudiziale-per-neo-assunti-dal-7-aprile-2014/">ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014</a> was first posted on Aprile 5, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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