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	<title>spesometro &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>spesometro &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Spesometro 2024: Guida completa e aggiornata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Spesometro-2024-Guida-completa-e-aggiornata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>
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					<description><![CDATA[Cos&#8217;è lo Spesometro? Lo Spesometro è un sistema telematico di monitoraggio dei pagamenti tracciabili obbligatorio per le imprese a partire dal 1° gennaio 2017. Il suo scopo è quello di contrastare l&#8217;evasione fiscale e di promuovere la trasparenza delle transazioni commerciali. Come funziona lo Spesometro Le imprese che effettuano pagamenti a fornitori e prestatori di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Spesometro-2024-Guida-completa-e-aggiornata/">Spesometro 2024: Guida completa e aggiornata</a> was first posted on Maggio 24, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 data-sourcepos="3:1-3:24">Cos&#8217;è lo Spesometro?</h2>
<p data-sourcepos="5:1-5:260">Lo Spesometro è un <strong>sistema telematico di monitoraggio dei pagamenti tracciabili</strong> obbligatorio per le imprese a partire dal 1° gennaio 2017. Il suo scopo è quello di contrastare l&#8217;evasione fiscale e di promuovere la trasparenza delle transazioni commerciali.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:260">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:32">Come funziona lo Spesometro</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:288">Le imprese che effettuano pagamenti a fornitori e prestatori di servizi di importo superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) sono tenute a trasmettere telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali pagamenti, tramite un apposito <strong>file XML</strong>. I dati da trasmettere includono:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-14:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:96"><strong>Dati del cedente/prestatore:</strong> nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:101"><strong>Dati del cessionario/committente:</strong> nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA.</li>
<li data-sourcepos="13:1-14:0"><strong>Dati relativi alla transazione:</strong> data, importo, metodo di pagamento, causale e numero della fattura o dello scontrino fiscale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="15:1-15:49">Adempimenti per lo Spesometro</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:70">Oltre alla trasmissione dei dati telematici, le imprese sono tenute a:</p>
<ul data-sourcepos="19:1-21:0">
<li data-sourcepos="19:1-19:114"><strong>Conservare la documentazione relativa ai pagamenti:</strong> fatture, scontrini fiscali, estratti conto bancari, ecc.</li>
<li data-sourcepos="20:1-21:0"><strong>Presentare la dichiarazione annuale dei dati Spesometro:</strong> la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento dei dati trasmessi.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="22:1-22:71">Sanzioni per la violazione degli obblighi Spesometro</h2>
<p data-sourcepos="24:1-24:163">In caso di violazione degli obblighi Spesometro, le imprese sono soggette a sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 15.000 euro.</p>
<p data-sourcepos="24:1-24:163">
<h2 data-sourcepos="26:1-26:27">Novità Spesometro 2024</h2>
<p data-sourcepos="28:1-28:401">Dal 1° gennaio 2024, lo Spesometro è stato integrato con il <strong>Sistema Tessera Sanitaria</strong> per la tracciabilità delle spese mediche. Questo significa che le imprese dovranno trasmettere all&#8217;Agenzia delle Entrate anche i dati relativi ai pagamenti effettuati a favore di strutture sanitarie private e professionisti sanitari, indicando il codice fiscale del paziente e il numero della tessera sanitaria.</p>
<p data-sourcepos="28:1-28:401">
<h2 data-sourcepos="30:1-30:21">Casi particolari</h2>
<ul data-sourcepos="32:1-34:0">
<li data-sourcepos="32:1-32:215"><strong>Pagamenti a professionisti:</strong> i professionisti che emettono fatture di importo superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) sono tenuti a trasmettere i dati delle fatture all&#8217;Agenzia delle Entrate tramite lo Spesometro.</li>
<li data-sourcepos="33:1-34:0"><strong>Pagamenti a non residenti:</strong> i pagamenti a fornitori e prestatori di servizi non residenti in Italia sono soggetti a un regime di monitoraggio semplificato, che prevede la trasmissione telematica dei dati all&#8217;Agenzia delle Entrate solo a richiesta.</li>
</ul>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Spesometro-2024-Guida-completa-e-aggiornata/">Spesometro 2024: Guida completa e aggiornata</a> was first posted on Maggio 24, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesometro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/spesometro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[guida spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum spesometro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/spesometro/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale allo spesometro istruzioni d&#8217;uso notizie, circolari e normativa, come inviare il modello, come difendersi dallo spesometro.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/spesometro/">Spesometro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida fiscale allo spesometro istruzioni d&#8217;uso notizie, circolari e normativa, come inviare il modello, come difendersi dallo spesometro.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/spesometro/">Spesometro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scadenze fiscali al 30.04.2019 con due importanti proroghe</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scadenze-fiscali-al-30042019-con-due-importanti-proroghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità in Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[TASSA DI VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni uniche]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[esterometro]]></category>
		<category><![CDATA[lipe Iv trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[proroghe]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>
		<category><![CDATA[tassa vidimazione libri sociali]]></category>
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					<description><![CDATA[Tra gli adempimenti del mese sono la certificazione unica e il versamento del saldo IVA quelli più importanti da tenere a mente.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scadenze-fiscali-al-30042019-con-due-importanti-proroghe/">Scadenze fiscali al 30.04.2019 con due importanti proroghe</a> was first posted on Marzo 5, 2019 at 1:57 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La scadenza del modello CU del 7 marzo 2019 riguarda esclusivamente i redditi lavoratori dipendenti. Potranno essere trasmesse con il modello 770 le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e che non rientrano nel modello 730 precompilato.  Altra data importante è quella del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA ma anche per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. </p>
<p>La scadenza del modello CU del 7 marzo 2019 riguarda esclusivamente i redditi lavoratori dipendenti. Potranno essere trasmesse con il modello 770 le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e che non rientrano nel modello 730 precompilato. </p>
<p>Altra data importante è quella del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA ma anche per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. </p>
<p>Non bisognerà inviare l’esterometro del mese di febbraio la cui scadenza, che sarebbe stata fissata alla fine del mese, è stata oggetto di proroga al 30 aprile 2019 (anche per i dati delle fatture del mese di gennaio). </p>
<p>Ma facciamo ora il punto di tutte le scadenze fiscali di marzo 2019, con l’elenco completo di tasse e imposte da versare nonché delle comunicazioni e degli adempimenti previsti per imprese, professionisti e società. </p>
<p>Scadenze fiscali 7 marzo 2019: invio certificazione unica (CU 2019)</p>
<p>Sarà la scadenza per l’invio della certificazione unica il primo appuntamento di marzo 2019. Entro il 7 marzo sarà necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di CU 2019 contenente i dati dei redditi relativi all’anno d’imposta 2018. </p>
<p>Si ricorda che la scadenza per l’invio telematico delle CU 2019 con i compensi erogati a lavoratori autonomi è fissata al 31 ottobre,termine ultimo per la trasmissione del modello 770/2018. </p>
<p>Ulteriore data da ricordare sarà inoltre quella del 1° aprile 2019, termine ultimo per la consegna della certificazione unica al percipiente. </p>
<p>Scadenze fiscali 18 marzo 2019: versamento saldo IVA</p>
<p>Da segnare in rosso sul calendario è la scadenza del 18 marzo 2019, termine per il versamento del saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale. </p>
<p>Il versamento dovrà essere utilizzato mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6099 &#8211; “Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”</p>
<p>Il saldo IVA 2019 potrà essere versato anche beneficiando della rateizzazione fino a 9 rate entro novembre: l’importo dell’imposta a debito dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ognuna delle rate successive alla prima. </p>
<p>I contribuenti hanno inoltre la possibilità di differire il versamento Iva alla data di scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, ovvero al 30 giugno 2019: in questo caso l’importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo alla scadenza del saldo Iva del 18 marzo 2019. </p>
<p>Il termine di presentazione della stessa rimane invariato al 30. 04. 2019. </p>
<p>Scadenze fiscali 18 marzo 2019: tassa vidimazione libri sociali</p>
<p>Sempre entro la scadenza del 18 marzo 2019 sarà necessario effettuare il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. </p>
<p>I soggetti interessati alla scadenza sono le società di capitali, per le quali è previsto l’obbligo di versamento di un importo commisurato al capitale sociale e così stabilito:</p>
<p>    euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad euro 516. 456,90;<br />
    euro 516,46 se il capitale sociale è maggiore ad euro 516. 456,90. </p>
<p>In caso di variazione del capitale dopo il 1° gennaio, l’importo della tassa di vidimazione dei libri sociali varia soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo. </p>
<p>Scadenze fiscali 18 marzo 2019: adempimenti periodici IVA, INPS e Irpef<br />
Agli adempimenti di cui sopra si unisce anche la scadenza di quelli periodici, prevista sempre il 18 marzo 2019, che riguarda i contribuenti titolari di partita IVA. </p>
<p>Per quanto riguarda Irpef e adempimenti Inps, il 18 marzo 2019 dovrà essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi Inps relativi al mese di febbraio 2019. </p>
<p>Il versamento Irpef riguarda le ritenute alla fonte operate su:</p>
<p>    redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;<br />
    redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è 1040 con periodo di competenza 02/2019. </p>
<p>I contributi Inps dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di febbraio 2019 potranno essere pagati con lo stesso modello F24. </p>
<p>I contribuenti con liquidazione Iva mensile dovranno versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio 2019 utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6002. </p>
<p>Ricordiamo inoltre che la scadenza del 18 marzo è anche quella entro la quale i contribuenti con liquidazione IVA mensile dovranno emettere le fatture elettroniche relative alle operazioni del mese di febbraio, beneficiando della disapplicazione delle sanzioni.  </p>
<p>
</p>
<p>Riportiamo inoltre di seguito il quadro aggiornato delle scadenze fiscali prorogate: </p>
<p>    comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al quarto trimestre 2018: il nuovo termine è fissato al 10. 04. 2019;<br />
    comunicazioni dati fatture (cosiddetto spesometro): il nuovo termine è stato fissato al 30. 04. 2019;<br />
    comunicazioni dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia dei mesi di gennaio e febbraio 2019 (cioè il famigerato “esterometro”): il nuovo termine è stato fissato al 30. 04. 2019;<br />
    vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e Laptop: il nuovo termine per il versamento dell’IVA slitta al 16. 05. 2019, i dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 dovranno, essere comunicati al Fisco entro il 31. 05. 2019</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/scadenze-fiscali-al-30042019-con-due-importanti-proroghe/">Scadenze fiscali al 30.04.2019 con due importanti proroghe</a> was first posted on Marzo 5, 2019 at 1:57 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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