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	<title>sospensione versamenti | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>sospensione versamenti | Commercialista.it</title>
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		<title>DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-sospensione-degli-adempimenti-tributari-e-dei-versamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 17:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[31 maggio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
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		<category><![CDATA[sospensione adempimenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-sospensione-degli-adempimenti-tributari-e-dei-versamenti/">DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 6:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. </p>
<p>Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.   </p>
<p>DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI</p>
<p>Analizziamo l’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18<br />
 <br />
Per far fronte all’attuale crisi epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato una serie di misure a tutela dei contribuenti, fra cui, la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. </p>
<p>Riassumiamo di seguito il contenuto dell’art. 62 del decreto legge.   </p>
<p> </p>
<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: </p>
<p>&#8211;      sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. </p>
<p>Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. </p>
<p>Inoltre, resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. </p>
<p>E più precisamente:</p>
<p>&#8211;       è prorogato al 31 marzo il termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati in relazione agli oneri deducibili e detraibili, da parte dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;</p>
<p>&#8211;       è prorogata al 5 maggio la messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate;</p>
<p>&#8211;       è prorogato al 30 settembre il termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019. </p>
<p>
</p>
<p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro:</p>
<p>SONO SOSPESI I VERSAMENTI SCADENTI TRA L’8 E IL 31 MARZO DI</p>
<p>&#8211;        Contributi previdenziali ed assistenziali; </p>
<p>&#8211;        Premi per l’assicurazione obbligatoria;</p>
<p>&#8211;        Imposta sul valore aggiunto (Iva);</p>
<p>&#8211;        Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. </p>
<p>La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. </p>
<p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. </p>
<p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. </p>
<p>
</p>
<p>Per i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro:</p>
<p>&#8211;        I ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta; a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020. </p>
<p>I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenute ai sensi della presente disposizione. </p>
<p>L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti verrà versato direttamente dal contribuente in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. </p>
<p> </p>
<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell&#8217;allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-sospensione-degli-adempimenti-tributari-e-dei-versamenti/">DECRETO CURA ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 6:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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