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	<title>società fiduciaria | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>società fiduciaria | Commercialista.it</title>
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		<title>Le società fiduciarie</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societa-fiduciarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione beni]]></category>
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		<category><![CDATA[costituzione società fiduciaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Cosa sono? Una società fiduciaria si occupa di custodire e amministrare beni per conto di terzi, secondo le loro indicazioni, ma anche di organizzare aziende, di tutte le questioni amministrative (conservazione dei documenti; redazione del rendiconto delle partecipazioni che detiene; voto in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante) e di rappresentare i portatori [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societa-fiduciarie/">Le società fiduciarie</a> was first posted on Giugno 23, 2023 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Cosa sono?</strong></h2>
<p>Una società fiduciaria si occupa di custodire e amministrare beni per conto di terzi, secondo le loro indicazioni, ma anche di organizzare aziende, di tutte le questioni amministrative (conservazione dei documenti; redazione del rendiconto delle partecipazioni che detiene; voto in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante) e di rappresentare i portatori di azioni e obbligazioni.</p>
<h2><strong>Vantaggi dell’affidarsi ad una società fiduciaria<br />
</strong></h2>
<p>Queste società operano sulla base del negozio fiduciario, attraverso il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni ad un altro soggetto (fiduciario), che ne cura l’amministrazione. Tra i due soggetti vige un patto di riservatezza, derogato esclusivamente in caso di accertamento fiscale, in quanto la legge attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di ottenere le informazioni necessarie per la procedura.<br />
Avvalersi di una società fiduciaria già in fase di costituzione della società consente la totale riservatezza del titolare effettivo della quota di partecipazione sociale, il quale, non risultando nella visura camerale della società, può avviare il proprio progetto imprenditoriale mantenendo anonima la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.<br />
Inoltre, il patrimonio da essa gestito è il cosiddetto patrimonio separato e non può essere aggredito dai creditori particolari della società fiduciaria stessa; ciò consente di tutelare il proprio patrimonio mobiliare o immobiliare.</p>
<h2><strong>Come si diventa società fiduciaria?</strong></h2>
<p>Innanzitutto occorre provvedere alla costituzione della società ed alla sua iscrizione al competente Registro delle imprese, attenendosi alle indicazioni fornite dal D.M. 16 gennaio 1995. Le società fiduciarie possono costituirsi sia in forma di società azionaria sia in forma di società a responsabilità limitata, nel rispetto del minimo capitale sociale previsto per le stesse. Nella denominazione è possibile far espresso riferimento all’appellativo “fiduciaria”; inoltre, l’oggetto sociale deve fare esplicito riferimento alle attività della L. 1966/1939 e dallo stesso deve evincersi che la società non possa operare in riferimento a operazioni per le quali si trova in conflitto di interessi.<br />
In generale vengono costituite nella forma di società di capitali e per operare devono ottenere l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy.<br />
L’avvio del procedimento avviene mediante presentazione dell’istanza al Ministero delle Imprese e del made in Italy, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, preferibilmente, mediante PEC. Una volta ricevuta la comunicazione dell’Ufficio competente circa la data di avvio del procedimento e relativi termini e se la documentazione trasmessa risulta essere completa, il medesimo Ufficio chiama ad esprimersi il Ministero della Giustizia, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni e, in caso di pronuncia positiva, emette il decreto di autorizzazione e ne viene data comunicazione alla società.</p>
<h2><strong>La domanda di autorizzazione</strong></h2>
<p>La domanda di autorizzazione va presentata in carta legale a cura del rappresentante legale della società, redatta nelle forme e nei modi stabiliti nell&#8217;allegato A del D.M. 16 gennaio 95 e corredata della prevista documentazione. La sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti deve essere affermata mediante dichiarazione sottoscritta con firma autenticata dai soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società. È inoltre necessario allegare una marca da bollo di importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai fini del rilascio di copia autenticata del provvedimento autorizzativo.<br />
Alla domanda devono inoltre essere allegati:</p>
<ol>
<li>copia dell&#8217;atto costitutivo e copia dello statuto sociale, entrambi autenticati da notaio e conformi alla legge in materia di imposta di bollo;</li>
<li>certificato del Registro delle Imprese competente attestante l&#8217;iscrizione della società e l’integrale versamento del capitale sociale;</li>
<li>relazione sugli scopi perseguiti e sui relativi mezzi predisposti;</li>
<li>copia del contratto relativo al possesso dei locali debitamente registrato (laddove sia stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà cura di allegare copia dell’originario contratto di locazione dal quale possa evincersi l’esplicita facoltà per il conduttore di avvalersi della sublocazione di parte dei locali);</li>
<li>ultimo bilancio regolarmente approvato e/o relazione dichiarazione negativa sull&#8217;attività svolta;</li>
<li>modulistica adottata, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto;</li>
<li>copia dell&#8217;attestazione bancaria relativa al deposito vincolato di una quota del capitale sociale;</li>
<li>elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ove presente, compresi i membri supplenti, nonché personale non d’ordine, con indicazione dei relativi poteri conferiti;</li>
<li>dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, a cura di ciascun interessato e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità;</li>
<li>ulteriore marca da bollo per uso amministrativo da € 16,00, qualora si intenda ricevere copia conforme in bollo del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività fiduciaria.</li>
</ol>
<p>Nei casi in cui la documentazione sia già in possesso del Ministero la società richiedente è esentata dal riprodurla: la domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio della documentazione medesima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Un caso particolare: l’autorizzazione della Banca d’Italia</strong></h2>
<p>Sono tenute a richiedere alla Banca d&#8217;Italia l&#8217;autorizzazione per l&#8217;iscrizione nella sezione separata dell&#8217;albo ex art. 106 TUB:</p>
<ul>
<li>le società che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;</li>
<li>le società che hanno la forma di società per azioni e un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto per le società per azioni (€100 mila).</li>
</ul>
<p>In questi casi, i requisiti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione da parte della Banca d’Italia sono:</p>
<ul>
<li>forma giuridica di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;</li>
<li>sede legale e direzione generale in Italia;</li>
<li>per le fiduciarie non sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario, capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall&#8217;art. 2327 c.c.;</li>
<li>l&#8217;autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy;</li>
<li>possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;</li>
<li>possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;</li>
<li>assenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l&#8217;effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;</li>
<li>oggetto sociale limitato alle sole attività previste dalla L. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995.</li>
</ul>
<p>Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d&#8217;Italia n. 288/2015, tra i quali: atto costitutivo, statuto, programma di attività e relazione concernente l&#8217;attività esercitata e la struttura organizzativa.<br />
In seguito al rilascio dell&#8217;autorizzazione, la società viene iscritta nella sezione separata dell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 106 TUB e le viene comunicato il proprio codice identificativo. Tale iscrizione comporta la subordinazione della società fiduciaria alla vigilanza della Banca d&#8217;Italia, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societa-fiduciarie/">Le società fiduciarie</a> was first posted on Giugno 23, 2023 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Vincolo di indisponibilità: come tutelarsi dai debiti futuri</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vincolo-di-indisponibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[come proteggere i risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[FONDO PATRIMONIALE]]></category>
		<category><![CDATA[società fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[Vincolo di indisponibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Cos’è il vincolo di indisponibilità. Guida ai metodi legali per proteggere il patrimonio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vincolo-di-indisponibilita/">Vincolo di indisponibilità: come tutelarsi dai debiti futuri</a> was first posted on Giugno 11, 2021 at 9:10 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile pianificare la tutela del proprio patrimonio nell’evenienza in cui, per il futuro, si tema di trovarsi esposti a debiti con banche, fisco e altri soggetti pubblici o privati, che potrebbero aggredire i risparmi di una vita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come proteggere i risparmi</h2>
<p>Esistono diversi mezzi ammessi dalla legge.</p>
<p>Si tratta di soluzioni che rendono i risparmi impignorabili attraverso la creazione di un vincolo di destinazione.</p>
<p>Il vincolo di indisponibilità  rende i beni indisponibili e inalienabili per scopi diversi da quelli prestabiliti e sottrae i beni ad eventuali procedure esecutive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il trust</h2>
<p>La tutela di una parte del proprio patrimonio è realizzabile anche mediante lo strumento anglosassone del trust.</p>
<p>Nel trust il disponente (settlor) affida e trasferisce temporaneamente la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio a un soggetto di sua fiducia, il trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.</p>
<p>I beni del trust non entrano far parte del patrimonio del trustee, ma sono una massa distinta di beni che il trustee gestirà in adempimento dello scopo indicatogli.</p>
<p>Il trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso disponente che vincola alcuni suoi beni in trust.</p>
<p>Al termine della durata del trust i beneficiari si vedranno assegnata la proprietà dei beni oggetto dell’istituto appena concluso. Invece ne godranno i frutti mentre il trust sarà ancora operativo.</p>
<p>Il trust offre protezione patrimoniale in quanto i beni confluiti nel patrimonio del trustee non possono essere aggrediti dai creditori del disponente e del trustee.</p>
<p>In Italia è diffuso il trust auto dichiarato, nel quale il disponente non si spossessa dei beni in favore di un terzo.</p>
<p>In tale ipotesi il disponente e il trustee coincidono. Il disponente nomina se stesso come persona incaricata del controllo dei beni e dovrà sempre amministrare i beni nell’interesse dei beneficiari finali.</p>
<p>Non vi è alcun trasferimento di beni. Ci si limita a porre su di essi un vincolo di destinazione, separandoli e segregandoli dal patrimonio personale, rendendoli quindi non aggredibili da eventuali creditori o dal fisco.  Il disponente una volta istituito il trust, non potrà più disporne liberamente ma solo amministrare i beni.</p>
<p>Inoltre, se il disponente dovesse morire, il fondo in trust non finirebbe all’interno del patrimonio ereditario da dividere fra successori testamentari e/o legittimi.</p>
<p>Il disponente decide la durata del trust.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ulteriori rimedi</h2>
<p>Investire i risparmi in polizze vita è un altro modo per tutelare i propri beni. Le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili, perché i capitali trasferiti alla compagnia assicurativa diventano di proprietà della compagnia assicurativa.</p>
<p>Vi sono inoltre ulteriori strumenti. Il contratto fiduciario consente l’intestazione temporanea di un immobile ad un terzo (fiduciario) che ha l’obbligo di ritrasferire il bene su richiesta del fiduciario.</p>
<p>Inoltre, si può conferire mandato fiduciario per l’amministrazione dei propri beni a una società autorizzata allo svolgimento della gestione fiduciaria. La società non è proprietaria dei beni conferitegli che restano separati dal restante patrimonio del fiduciante.</p>
<p>Il mandato alla società fiduciaria offre una garanzia di protezione e corretta amministrazione di beni. Ma anche riservatezza: la società fiduciaria non deve comunicare ad altri soggetti il nominativo dei propri clienti.</p>
<p>Tuttavia, la segretezza totale non è garantita in caso di società fiduciarie italiane, data l’esistenza di alcuni accordi nazionali con autorità pubbliche che garantiscono l’accesso ai registri delle società.</p>
<p>Il fiduciante che vuole raggiungere una separazione patrimoniale sicura deve avere una conoscenza consapevole delle deroghe all’obbligo di riservatezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I vincoli di indisponibilità costituiti post debito</h2>
<p>Se il debitore costituisce su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità dopo il sorgere del credito, o effettui operazioni di alienazione a titolo gratuito, lede il creditore. Infatti, il patrimonio del debitore rappresenta per il creditore un’importante garanzia su cui rivalersi in caso di inadempimento.</p>
<p>Il Decreto-legge del 27. 6. 2015 n. 83 art. 12 ha introdotto il nuovo art. 2929 bis cc, per il quale possono essere oggetto di esecuzione forzata i beni immobili o mobili registrati sottoposti a vincolo di indisponibilità e le alienazioni a titolo gratuito quando il vincolo o l’alienazione gratuita sono successivi al sorgere del credito.</p>
<p>Il creditore può procedere direttamente ad esecuzione forzata se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell&#8217;atto pregiudizievole.</p>
<p>Fino all’entrata in vigore della norma il creditore doveva ottenere prima una sentenza di inefficacia del vincolo o del trasferimento, e questo lo esponeva ad una lunga attesa.</p>
<p>La norma, inoltre, prevede che il creditore possa procedere all’espropriazione contro il terzo proprietario qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito.</p>
<p>Il Dl. N. 59/2016 ha inserito un quarto comma nel testo dell’art. 2929 c. C. , prevedendo, quale clausola di riserva, che l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 2929 bis non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall&#8217;avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.</p>
<p>In ogni caso, l&#8217;atto di disposizione compiuto dal debitore deve essere oggettivamente pregiudizievole per il creditore. Non lo è, ad esempio, se il debitore aliena un appartamento ma resta proprietario di ulteriori beni immobili. In tal caso, infatti, il creditore potrebbe sempre rivalersi, in caso di inadempimento, su altri beni del suo debitore.</p>
<h2></h2>
<h2>I rimedi utilizzabili per tutelare e proteggere i propri beni sono vari</h2>
<p>Le strumentalizzazioni delle soluzioni giuridicamente ammesse sono soggette al correttivo dell’immediata esecuzione forzata ex art. 2929 bis c. C.</p>
<p>E&#8217; consigliabile una pianificazione giuridica e fiscale ponderata, tramite una attenta consulenza professionale, per evitare di compiere atti sospettabili di elusività della garanzia patrimoniale dei propri creditori.</p>
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