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	<title>società a responsabilità limitata &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>società a responsabilità limitata &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasformazione-di-un-azienda-in-una-societa-a-responsabilita-limitata-SRL/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S.R.L.]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[srl]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione societaria]]></category>
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					<description><![CDATA[La trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL) è un processo complesso che comporta numerosi aspetti legali, fiscali e contabili. Motivi per la trasformazione in SRL La trasformazione in SRL può essere motivata da diversi fattori: Limitazione della responsabilità: I soci di una SRL rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasformazione-di-un-azienda-in-una-societa-a-responsabilita-limitata-SRL/">Trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL)</a> was first posted on Luglio 22, 2024 at 10:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL) è un processo complesso che comporta numerosi aspetti legali, fiscali e contabili.</p>
<h2>Motivi per la trasformazione in SRL</h2>
<p>La trasformazione in SRL può essere motivata da diversi fattori:</p>
<p><strong>Limitazione della responsabilità:</strong> I soci di una SRL rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto.<br />
<strong>Vantaggi fiscali:</strong> In alcuni casi, la tassazione di una SRL può essere più vantaggiosa rispetto a quella delle società di persone.<br />
<strong>Credibilità:</strong> Una SRL può conferire maggiore fiducia a clienti, fornitori e investitori, migliorando l&#8217;immagine dell&#8217;azienda.</p>
<h2>
Procedura di Trasformazione</h2>
<p><strong>1. Decisione di Trasformazione</strong><br />
La decisione di trasformare una società deve essere approvata dai soci attraverso un&#8217;assemblea straordinaria. La delibera deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza prevista dallo statuto o, in mancanza, dalla legge.</p>
<p><strong>2. Redazione del Progetto di Trasformazione</strong><br />
Il progetto di trasformazione deve contenere:</p>
<ul>
<li>La motivazione e gli obiettivi della trasformazione.La valutazione del patrimonio aziendale.</li>
<li>Le modalità di assegnazione delle quote della nuova SRL ai soci della vecchia società.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. Perizia di Stima</strong><br />
Un perito indipendente deve valutare il patrimonio aziendale per assicurare che il capitale sociale della nuova SRL sia adeguato. In caso di patrimoni negativi, sarà necessario un apporto di capitali per raggiungere il capitale minimo richiesto per una SRL.</p>
<p><strong>4. Redazione e Approvazione dell&#8217;Atto di Trasformazione</strong><br />
L&#8217;atto di trasformazione deve essere redatto per iscritto da un notaio e successivamente approvato dai soci. Questo atto deve includere lo statuto della nuova SRL.</p>
<p><strong>5. Iscrizione al Registro delle Imprese</strong><br />
L&#8217;atto di trasformazione, una volta sottoscritto, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese per la sua pubblicazione. Solo con questa iscrizione la trasformazione diventa effettiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aspetti Fiscali della Trasformazione</h2>
<p>Dopo la trasformazione, la società deve presentare due dichiarazioni fiscali separate:</p>
<ul>
<li>Una per il periodo ante trasformazione.</li>
<li>Una per il periodo post trasformazione.</li>
</ul>
<p>Questo è necessario per rispettare le normative fiscali che prevedono la chiusura del periodo d&#8217;imposta della vecchia società e l&#8217;apertura di un nuovo periodo per la SRL.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>IVA e IRAP</h2>
<p>La trasformazione comporta l&#8217;obbligo di considerare separatamente l&#8217;IVA e l&#8217;IRAP per i due periodi contabili distinti. L&#8217;IRAP, in particolare, richiede un calcolo specifico per ogni periodo, con acconti e saldi da versare secondo le modalità stabilite dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Aspetti Contabili</h2>
<p>La nuova SRL deve redigere un bilancio di apertura che rifletta la situazione patrimoniale alla data di trasformazione. Questo bilancio deve essere conforme ai principi contabili applicabili e deve includere tutte le attività e passività della precedente società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conservazione dei Libri Contabili</h2>
<p>I libri contabili della vecchia società devono essere conservati anche dopo la trasformazione. Questo è essenziale per eventuali controlli fiscali o per la ricostruzione della storia contabile della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vantaggi e Svantaggi della Trasformazione</h2>
<p><strong>Vantaggi</strong></p>
<p><strong>Responsabilità Limitata:</strong> I soci sono responsabili solo per il capitale sottoscritto.<br />
<strong>Continuità Aziendale:</strong> La trasformazione non comporta l&#8217;interruzione dell&#8217;attività aziendale.<br />
<strong>Credibilità:</strong> Una SRL può avere maggiore credibilità e accesso a finanziamenti.</p>
<p><strong>Svantaggi</strong></p>
<p><strong>Costi di Trasformazione:</strong> I costi notarili, legali e di perizia possono essere elevati.<br />
<strong>Obblighi Contabili e Fiscali:</strong> La SRL è soggetta a obblighi contabili e fiscali più rigorosi rispetto a una società di persone.</p>
<h2>
Conclusione</h2>
<p>La trasformazione di un&#8217;azienda in una SRL può rappresentare una scelta strategica importante per molti imprenditori, ma richiede un&#8217;attenta pianificazione e consulenza professionale per garantire che tutti gli aspetti legali, fiscali e contabili siano correttamente gestiti. I vantaggi in termini di responsabilità limitata e credibilità devono essere bilanciati con i costi e gli obblighi aggiuntivi che una SRL comporta.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasformazione-di-un-azienda-in-una-societa-a-responsabilita-limitata-SRL/">Trasformazione di un&#8217;azienda in una società a responsabilità limitata (SRL)</a> was first posted on Luglio 22, 2024 at 10:50 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono i vantaggi di una SRL ordinaria?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Quali-sono-i-vantaggi-di-una-SRL-ordinaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S.R.L.]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[srl ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vantaggi SRL ordinaria]]></category>
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					<description><![CDATA[La Società a responsabilità limitata (SRL) ordinaria è una delle forme giuridiche più diffuse in Italia per le piccole e medie imprese. Il suo successo è dovuto ai numerosi vantaggi che offre rispetto ad altre forme societarie, come le ditte individuali o le società per azioni. Vediamo nel dettaglio quali sono i principali benefici di [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Quali-sono-i-vantaggi-di-una-SRL-ordinaria/">Quali sono i vantaggi di una SRL ordinaria?</a> was first posted on Aprile 30, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:359">La Società a responsabilità limitata (SRL) ordinaria è una delle forme giuridiche più diffuse in Italia per le piccole e medie imprese. Il suo successo è dovuto ai numerosi <strong>vantaggi</strong> che offre rispetto ad altre forme societarie, come le ditte individuali o le società per azioni. Vediamo nel dettaglio quali sono i principali benefici di una SRL ordinaria:</p>
<h2 data-sourcepos="5:1-5:364">Responsabilità limitata dei soci</h2>
<p data-sourcepos="5:1-5:364">Il principale vantaggio di una SRL ordinaria è la <strong>responsabilità limitata dei soci</strong>. Ciò significa che i soci rispondono dei debiti della società solo per il capitale conferito al momento della costituzione. In altre parole, il loro patrimonio personale non è a rischio in caso di fallimento o insolvenza della società.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:407">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:407">Tutela del patrimonio personale</h2>
<p data-sourcepos="7:1-7:407">La responsabilità limitata rappresenta un notevole vantaggio per gli imprenditori, in quanto consente loro di <strong>limitare il rischio di perdite finanziarie</strong> e di tutelare il proprio patrimonio personale. Questo aspetto è particolarmente importante per chi decide di avviare una nuova attività imprenditoriale e non vuole mettere a repentaglio i propri beni personali.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:407">
<h2 data-sourcepos="9:1-9:365">Gestione autonoma</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:365">La SRL ordinaria offre una <strong>grande autonomia nella gestione della società</strong>. I soci possono infatti decidere liberamente l&#8217;assetto societario, nominare gli amministratori e definire le strategie aziendali. Questa flessibilità permette agli imprenditori di adattare la gestione della società alle proprie esigenze e al contesto di mercato.</p>
<p data-sourcepos="9:1-9:365">
<h2 data-sourcepos="11:1-11:329">Possibilità di avere un capitale sociale variabile</h2>
<p data-sourcepos="11:1-11:329">Il capitale sociale di una SRL ordinaria può essere <strong>aumentato o diminuito nel corso del tempo</strong>, a seconda delle esigenze della società. Questo aspetto permette di reperire capitali aggiuntivi quando necessari o di ridurre il capitale in caso di difficoltà economiche.</p>
<p data-sourcepos="11:1-11:329">
<h2 data-sourcepos="13:1-13:336">Tassazione agevolata</h2>
<p data-sourcepos="13:1-13:336">Le SRL ordinarie beneficiano di un <strong>regime fiscale agevolato</strong> rispetto ad altre forme societarie, come le società per azioni. L&#8217;imposta sulle società (IRES) applicata agli utili è pari al 25%. Inoltre, è prevista l&#8217;imposta sulle persone fisiche (IRPEF) solo sugli utili effettivamente distribuiti ai soci.</p>
<p data-sourcepos="13:1-13:336">
<h2 data-sourcepos="15:1-15:218">Possibilità di avere un socio unico</h2>
<p data-sourcepos="15:1-15:218">Una SRL ordinaria può essere costituita anche da <strong>un solo socio</strong>, il che la rende una forma giuridica adatta anche per gli imprenditori che desiderano operare in autonomia.</p>
<p data-sourcepos="15:1-15:218">
<h2 data-sourcepos="17:1-17:264">Semplicità di costituzione</h2>
<p data-sourcepos="17:1-17:264">La procedura di <strong>costituzione di una SRL ordinaria</strong> è relativamente semplice e snella. Non è necessario un atto notarile, ma è sufficiente la redazione di uno statuto e il deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.</p>
<p data-sourcepos="17:1-17:264">
<h2 data-sourcepos="19:1-19:337">Trasferibilità delle quote</h2>
<p data-sourcepos="19:1-19:337">Le quote di una SRL ordinaria possono essere <strong>cedute ad altri soci o a terzi</strong>, con il consenso della maggioranza dei soci. Questo aspetto permette agli imprenditori di cedere la propria partecipazione nella società in caso di necessità o di trovare nuovi soci per finanziare la crescita dell&#8217;azienda.</p>
<p data-sourcepos="19:1-19:337">
<h2 data-sourcepos="21:1-21:349">Personalizzazione dello statuto</h2>
<p data-sourcepos="21:1-21:349">Lo statuto di una SRL ordinaria può essere <strong>personalizzato</strong> per definire le regole di funzionamento della società in base alle esigenze specifiche dei soci. Questo aspetto permette di adattare la governance societaria alle proprie preferenze e di regolare i rapporti tra i soci in modo chiaro e trasparente.</p>
<p data-sourcepos="21:1-21:349">
<h2 data-sourcepos="23:1-23:303">Immagine professionale</h2>
<p data-sourcepos="23:1-23:303">Costituire una SRL ordinaria conferisce all&#8217;azienda un&#8217;<strong>immagine più professionale e solida</strong> rispetto ad altre forme societarie, come le ditte individuali. Questo aspetto può essere un vantaggio significativo per attrarre nuovi clienti, fornitori e partner commerciali.</p>
<p data-sourcepos="25:1-25:255"><strong>In conclusione,</strong> la SRL ordinaria rappresenta una forma giuridica vantaggiosa per molti imprenditori, offrendo una combinazione di <strong>protezione del patrimonio personale, flessibilità gestionale, regime fiscale agevolato e semplicità di costituzione</strong>.</p>
<p data-sourcepos="25:1-25:255">
<p data-sourcepos="27:1-27:381"><strong>È importante sottolineare che,</strong> come qualsiasi forma societaria, la SRL ordinaria presenta anche alcuni <strong>svantaggi</strong> che è necessario considerare prima di intraprendere la sua costituzione. Tra questi svantaggi vi sono l&#8217;obbligo di versare un capitale minimo, le maggiori formalità amministrative e la minore attrattività per gli investitori rispetto ad altre forme societarie.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:375"><strong>La scelta della forma giuridica più idonea per la propria attività deve essere effettuata con attenzione,</strong> valutando attentamente le proprie esigenze, il contesto di mercato e gli obiettivi da raggiungere. È consigliabile confrontarsi con un professionista, come un commercialista o un avvocato, per ricevere una consulenza personalizzata e fare la scelta più consapevole.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Quali-sono-i-vantaggi-di-una-SRL-ordinaria/">Quali sono i vantaggi di una SRL ordinaria?</a> was first posted on Aprile 30, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR): guida completa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Societa-a-responsabilita-limitata-a-capitale-ridotto-SRLCR-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SRL ORDINARIA A CAPITALE RIDOTTO]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto-Legge n. 83/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Legge n. 134/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ridotto Srlcr]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[Srl a Capitale]]></category>
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					<description><![CDATA[La Società a responsabilità limitata a capitale ridotto è stata introdotta in Italia con l'obiettivo di semplificare e agevolare la costituzione di nuove imprese, soprattutto per i giovani.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Societa-a-responsabilita-limitata-a-capitale-ridotto-SRLCR-guida-completa/">Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR): guida completa</a> was first posted on Aprile 19, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="5:1-5:267">La Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR) è stata introdotta in Italia con il Decreto Legge n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012, con l&#8217;obiettivo di semplificare e agevolare la costituzione di nuove imprese, soprattutto per i giovani.</p>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="7:1-7:297">Rispetto alla SRL ordinaria, la SRLCR si caratterizza per un capitale sociale minimo inferiore, che può variare da 1 a 9.999,99 euro. Tale agevolazione è stata pensata per ridurre i costi iniziali di avvio di un&#8217;attività imprenditoriale e favorire l&#8217;ingresso nel mercato di nuove idee di business.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="9:1-9:42">Caratteristiche principali della SRLCR</h2>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="11:1-19:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:51"><strong>Capitale sociale minimo:</strong> da 1 a 9.999,99 euro</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:42"><strong>Costituzione:</strong> atto pubblico notarile</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:86"><strong>Amministrazione:</strong> può essere affidata a uno o più amministratori, soci o non soci</li>
<li data-sourcepos="14:1-14:61"><strong>Responsabilità dei soci:</strong> limitata al capitale conferito</li>
<li data-sourcepos="15:1-15:48"><strong>Durata:</strong> non può essere inferiore a 10 anni</li>
<li data-sourcepos="16:1-16:94"><strong>Nome:</strong> deve contenere la locuzione &#8220;Società a responsabilità limitata a capitale ridotto&#8221;</li>
<li data-sourcepos="17:1-17:55"><strong>Utile minimo da distribuire ai soci:</strong> non previsto</li>
<li data-sourcepos="18:1-19:0"><strong>Libri contabili:</strong> obbligatori</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="20:1-20:24">Vantaggi della SRLCR</h2>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="22:1-26:0">
<li data-sourcepos="22:1-22:86"><strong>Costi di costituzione ridotti:</strong> grazie al minor capitale sociale minimo richiesto</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:93"><strong>Maggiore flessibilità:</strong> nella scelta dell&#8217;amministrazione e nella gestione della società</li>
<li data-sourcepos="24:1-24:88"><strong>Minore rischio per i soci:</strong> la loro responsabilità è limitata al capitale conferito</li>
<li data-sourcepos="25:1-26:0"><strong>Forma societaria idonea per diverse attività:</strong> adatta a svariate tipologie di business</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="27:1-27:25">Svantaggi della SRLCR</h2>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="29:1-32:0">
<li data-sourcepos="29:1-29:102"><strong>Capitale sociale inferiore:</strong> può limitare la capacità di investimento e di crescita della società</li>
<li data-sourcepos="30:1-30:100"><strong>Percezione di minor solidità:</strong> rispetto alla SRL ordinaria, con un capitale sociale più elevato</li>
<li data-sourcepos="31:1-32:0"><strong>Maggiori obblighi formali:</strong> previsti per la gestione della società</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="33:1-33:29">Come costituire una SRLCR</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="35:1-35:71">Per costituire una SRLCR è necessario seguire alcuni semplici passaggi:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-sourcepos="37:1-42:0">
<li data-sourcepos="37:1-37:99"><strong>Redazione dello statuto:</strong> il documento che definisce le regole di funzionamento della società</li>
<li data-sourcepos="38:1-38:59"><strong>Apertura di un conto corrente intestato alla società</strong></li>
<li data-sourcepos="39:1-39:45"><strong>Versamento del capitale sociale minimo</strong></li>
<li data-sourcepos="40:1-40:53"><strong>Stipula dell&#8217;atto costitutivo presso un notaio</strong></li>
<li data-sourcepos="41:1-42:0"><strong>Iscrizione al Registro delle Imprese</strong></li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="43:1-43:44">Adempimenti successivi alla costituzione</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="45:1-45:100">Dopo la costituzione della SRLCR, è necessario provvedere ad alcuni adempimenti successivi, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-sourcepos="47:1-51:0">
<li data-sourcepos="47:1-47:54"><strong>Richiesta del codice fiscale e della partita IVA</strong></li>
<li data-sourcepos="48:1-48:40"><strong>Comunicazione all&#8217;INPS e all&#8217;INAIL</strong></li>
<li data-sourcepos="49:1-49:33">** tenuta dei libri contabili**</li>
<li data-sourcepos="50:1-51:0"><strong>Presentazione del bilancio annuale</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="52:1-52:40">Modifiche normative e regime fiscale</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="54:1-54:324">Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) è stata introdotta una modifica normativa che ha comportato l&#8217;abrogazione dell&#8217;istituto della SRLCR a partire dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, le società già costituite come SRLCR possono continuare ad operare sotto tale regime, senza obbligo di trasformarsi in SRL ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="56:1-56:153">Per quanto riguarda il regime fiscale, le SRLCR sono soggette all&#8217;imposta sul reddito delle società (IRES) al regime ordinario, con un&#8217;aliquota del 24%.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-sourcepos="58:1-58:15">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;" data-sourcepos="60:1-60:305">La SRLCR, pur non essendo più una possibilità per le nuove costituzioni, rimane una forma societaria valida per le imprese già esistenti. La sua semplicità e flessibilità la rendono ancora oggi una scelta interessante per chi desidera avviare un&#8217;attività imprenditoriale con un capitale sociale contenuto.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Societa-a-responsabilita-limitata-a-capitale-ridotto-SRLCR-guida-completa/">Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR): guida completa</a> was first posted on Aprile 19, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obbligo di nomina di revisore e collegio dei sindaci nelle società di capitali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/obbligo-nomina-revisore-collegio-dei-sindaci-societa-di-capitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2397 comma 1 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2435-bis]]></category>
		<category><![CDATA[L. 220/2010]]></category>
		<category><![CDATA[limiti obbligo collegio sindacale]]></category>
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		<category><![CDATA[limiti obbligo revisore]]></category>
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					<description><![CDATA[In seguito all’introduzione dell’istituto dell’allerta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, implicando l’assunzione di rischi di natura sia civile che penale nella governance. Il nostro ordinamento [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/obbligo-nomina-revisore-collegio-dei-sindaci-societa-di-capitali/">Obbligo di nomina di revisore e collegio dei sindaci nelle società di capitali</a> was first posted on Luglio 7, 2023 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito all’introduzione dell’istituto dell’allerta con il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, implicando l’assunzione di rischi di natura sia civile che penale nella governance.</p>
<p>Il nostro ordinamento prevede l’obbligo per le società di capitali (S.p.a., S.r.l, S.a.p.a) di nomina di un Organo di controllo, il cui operato affianca quello degli amministratori delle società.</p>
<h2><strong>Collegio sindacale</strong></h2>
<h3>Struttura e responsabilità</h3>
<p>L’art. 2397 comma 1 c.c. prevede che il Collegio sindacale delle società per azioni sa composto da 3 o 5 membri effettivi (soci o non soci) e due sindaci supplenti.</p>
<p>Il Collegio sindacale o sindaco unico assume principalmente ruolo di garante del buon funzionamento della gestione aziendale, assicurandosi che la società venga amministrata nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, al fine di tutelare non solo il capitale investito dai soci ma anche le ragioni dei creditori sociali che indirettamente finanziano l’impresa e contribuiscono al suo consolidamento. Nelle società di piccole dimensioni (S.r.l.) è possibile che il Consiglio di amministrazione, mediante delibera, incarichi il Collegio sindacale di svolgere anche il controllo contabile (revisione dei conti).</p>
<p>In caso di società con contabilità esternalizzata, deve verificare i presidi organizzativi approntati dalla società per poter garantire e monitorare i flussi informativi. Inoltre, il Collegio sindacale nell’ambito dei propri poteri, ha la facoltà di impugnare le delibere dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.</p>
<p>I doveri dei sindaci sono disciplinati sia dall’art. 2403 c.c. che dall’art. 149 del Testo Unico della Finanza (TUF).<br />
Il codice civile prevede che, in generale, possono essere:</p>
<ol>
<li>verifica dell’osservanza della legge e dello Statuto;</li>
<li>verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li>
<li>verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.</li>
</ol>
<p>Il TUF approfondisce invece tali doveri, specificando che l’organo vigila:</p>
<ol>
<li>sulla osservanza della legge e dell&#8217;atto costitutivo;</li>
<li>sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li>
<li>sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, limitatamente agli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo contabile</li>
<li>sull&#8217;affidabilità del sistema amministrativo contrabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;</li>
<li>sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;</li>
<li>sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate (art. 114, comma 2).</li>
</ol>
<h3>Nomina e requisiti</h3>
<p>I primi sindaci vengono nominati nell’atto costitutivo, quindi in sede di costituzione della società, mentre i successivi dall’Assemblea dei soci. I membri del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di idoneità, indipendenza e di onorabilità; inoltre, restano in carica per tre anni e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano i supplenti (in ordine di età), i quali rimangono in carica fin quando l’Assemblea non provvede a nominare i nuovi sindaci.<br />
Nel caso in cui il Collegio sindacale non espleti la revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali. Se i restanti membri non sono iscritti al Registro, allora dovranno essere scelti:</p>
<ol>
<li>fra gli iscritti:
<ol>
<li>nella sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;</li>
<li>nell’Albo degli Avvocati;</li>
<li>nell’Albo dei Consulenti del Lavoro;</li>
</ol>
</li>
<li>fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;</li>
<li>fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.</li>
</ol>
<h2><strong>Un caso particolare: nomina del Sindaco unico</strong></h2>
<p>Le funzioni del Collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico qualora la società rispetti i parametri per la redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis e lo statuto non disponga diversamente. Il sindaco unico viene scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La possibilità di nomina del sindaco unico sussiste anche per le società a responsabilità limitata ed è prevista dalla L. 220/2010.</p>
<h2><strong>Revisore legale o società di revisione</strong></h2>
<p>L’art 2409 bis. c.c. disciplina due possibilità per quanto concerne la revisione legale dei conti, che può essere affidata a un esperto o a una società di revisione legale che sia iscritta nel registro di quelle autorizzate.</p>
<h3>Responsabilità</h3>
<p>Il revisore legale si occupa del controllo di tutta la documentazione relativa a entrate e uscite aziendali. Le sue responsabilità sono:</p>
<ol>
<li>esprimere il proprio giudizio sul bilancio, redigendo l’apposita relazione, la quale contiene il suo giudizio imparziale e la descrizione dell’attività di revisione da lui effettuata;</li>
<li>nel corso dell’esercizio, verificare periodicamente che la contabilità sociale sia tenuta regolarmente;</li>
<li>verificare il bilancio di esercizio, assicurandosi che i fatti di gestione nelle scritture contabili siano correttamente rilevati e che le stesse rispettino la normativa vigente.</li>
</ol>
<p>Le società di ridotte dimensioni esternalizzano spesso la tenuta della contabilità e i connessi adempimenti, affidandosi a uno studio professionale. In tal caso il Revisore Legale deve avvalersi dei servizi del professionista nelle proprie attività operative, al fine di comprendere in che modo l’impresa esternalizzi l’attività e quindi:</p>
<ol>
<li>la natura e la rilevanza per l’impresa dei servizi prestati dallo studio del professionista;</li>
<li>il livello di interazione tra le attività dello studio e quelle dell’impresa utilizzatrice;</li>
<li>la natura del rapporto tra impresa e studio, inclusi i termini contrattuali.</li>
</ol>
<h2><strong>Quando sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo?</strong></h2>
<p>La nomina è obbligatoria qualora si sia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:</p>
<ol>
<li>attivo patrimoniale: euro 4.000.000;</li>
<li>ricavi: euro 4.000.000;</li>
<li>dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.</li>
</ol>
<p>Inoltre, la nomina è sempre obbligatoria se la società:</p>
<ol>
<li>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</li>
<li>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.</li>
</ol>
<p>L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei citati requisiti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le società fiduciarie</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societa-fiduciarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Sara Marroni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione beni]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2327 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art.106 TUB]]></category>
		<category><![CDATA[Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione società fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[custodia beni]]></category>
		<category><![CDATA[D.M. 16 gennaio 1995]]></category>
		<category><![CDATA[fiduciante]]></category>
		<category><![CDATA[fiduciario]]></category>
		<category><![CDATA[L. 1966/1939]]></category>
		<category><![CDATA[negozio fiduciario]]></category>
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		<category><![CDATA[patto di riservatezza]]></category>
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					<description><![CDATA[Cosa sono? Una società fiduciaria si occupa di custodire e amministrare beni per conto di terzi, secondo le loro indicazioni, ma anche di organizzare aziende, di tutte le questioni amministrative (conservazione dei documenti; redazione del rendiconto delle partecipazioni che detiene; voto in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante) e di rappresentare i portatori [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societa-fiduciarie/">Le società fiduciarie</a> was first posted on Giugno 23, 2023 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Cosa sono?</strong></h2>
<p>Una società fiduciaria si occupa di custodire e amministrare beni per conto di terzi, secondo le loro indicazioni, ma anche di organizzare aziende, di tutte le questioni amministrative (conservazione dei documenti; redazione del rendiconto delle partecipazioni che detiene; voto in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante) e di rappresentare i portatori di azioni e obbligazioni.</p>
<h2><strong>Vantaggi dell’affidarsi ad una società fiduciaria<br />
</strong></h2>
<p>Queste società operano sulla base del negozio fiduciario, attraverso il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce un diritto o uno o più beni ad un altro soggetto (fiduciario), che ne cura l’amministrazione. Tra i due soggetti vige un patto di riservatezza, derogato esclusivamente in caso di accertamento fiscale, in quanto la legge attribuisce all’Amministrazione Finanziaria il potere di ottenere le informazioni necessarie per la procedura.<br />
Avvalersi di una società fiduciaria già in fase di costituzione della società consente la totale riservatezza del titolare effettivo della quota di partecipazione sociale, il quale, non risultando nella visura camerale della società, può avviare il proprio progetto imprenditoriale mantenendo anonima la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.<br />
Inoltre, il patrimonio da essa gestito è il cosiddetto patrimonio separato e non può essere aggredito dai creditori particolari della società fiduciaria stessa; ciò consente di tutelare il proprio patrimonio mobiliare o immobiliare.</p>
<h2><strong>Come si diventa società fiduciaria?</strong></h2>
<p>Innanzitutto occorre provvedere alla costituzione della società ed alla sua iscrizione al competente Registro delle imprese, attenendosi alle indicazioni fornite dal D.M. 16 gennaio 1995. Le società fiduciarie possono costituirsi sia in forma di società azionaria sia in forma di società a responsabilità limitata, nel rispetto del minimo capitale sociale previsto per le stesse. Nella denominazione è possibile far espresso riferimento all’appellativo “fiduciaria”; inoltre, l’oggetto sociale deve fare esplicito riferimento alle attività della L. 1966/1939 e dallo stesso deve evincersi che la società non possa operare in riferimento a operazioni per le quali si trova in conflitto di interessi.<br />
In generale vengono costituite nella forma di società di capitali e per operare devono ottenere l’autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy.<br />
L’avvio del procedimento avviene mediante presentazione dell’istanza al Ministero delle Imprese e del made in Italy, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, preferibilmente, mediante PEC. Una volta ricevuta la comunicazione dell’Ufficio competente circa la data di avvio del procedimento e relativi termini e se la documentazione trasmessa risulta essere completa, il medesimo Ufficio chiama ad esprimersi il Ministero della Giustizia, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni e, in caso di pronuncia positiva, emette il decreto di autorizzazione e ne viene data comunicazione alla società.</p>
<h2><strong>La domanda di autorizzazione</strong></h2>
<p>La domanda di autorizzazione va presentata in carta legale a cura del rappresentante legale della società, redatta nelle forme e nei modi stabiliti nell&#8217;allegato A del D.M. 16 gennaio 95 e corredata della prevista documentazione. La sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti deve essere affermata mediante dichiarazione sottoscritta con firma autenticata dai soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società. È inoltre necessario allegare una marca da bollo di importo corrispondente al prezzo di un foglio di carta legale, ai fini del rilascio di copia autenticata del provvedimento autorizzativo.<br />
Alla domanda devono inoltre essere allegati:</p>
<ol>
<li>copia dell&#8217;atto costitutivo e copia dello statuto sociale, entrambi autenticati da notaio e conformi alla legge in materia di imposta di bollo;</li>
<li>certificato del Registro delle Imprese competente attestante l&#8217;iscrizione della società e l’integrale versamento del capitale sociale;</li>
<li>relazione sugli scopi perseguiti e sui relativi mezzi predisposti;</li>
<li>copia del contratto relativo al possesso dei locali debitamente registrato (laddove sia stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà cura di allegare copia dell’originario contratto di locazione dal quale possa evincersi l’esplicita facoltà per il conduttore di avvalersi della sublocazione di parte dei locali);</li>
<li>ultimo bilancio regolarmente approvato e/o relazione dichiarazione negativa sull&#8217;attività svolta;</li>
<li>modulistica adottata, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto;</li>
<li>copia dell&#8217;attestazione bancaria relativa al deposito vincolato di una quota del capitale sociale;</li>
<li>elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ove presente, compresi i membri supplenti, nonché personale non d’ordine, con indicazione dei relativi poteri conferiti;</li>
<li>dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, a cura di ciascun interessato e accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità;</li>
<li>ulteriore marca da bollo per uso amministrativo da € 16,00, qualora si intenda ricevere copia conforme in bollo del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività fiduciaria.</li>
</ol>
<p>Nei casi in cui la documentazione sia già in possesso del Ministero la società richiedente è esentata dal riprodurla: la domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio della documentazione medesima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Un caso particolare: l’autorizzazione della Banca d’Italia</strong></h2>
<p>Sono tenute a richiedere alla Banca d&#8217;Italia l&#8217;autorizzazione per l&#8217;iscrizione nella sezione separata dell&#8217;albo ex art. 106 TUB:</p>
<ul>
<li>le società che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario;</li>
<li>le società che hanno la forma di società per azioni e un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto per le società per azioni (€100 mila).</li>
</ul>
<p>In questi casi, i requisiti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione da parte della Banca d’Italia sono:</p>
<ul>
<li>forma giuridica di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;</li>
<li>sede legale e direzione generale in Italia;</li>
<li>per le fiduciarie non sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario, capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall&#8217;art. 2327 c.c.;</li>
<li>l&#8217;autorizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy;</li>
<li>possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;</li>
<li>possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;</li>
<li>assenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l&#8217;effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;</li>
<li>oggetto sociale limitato alle sole attività previste dalla L. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995.</li>
</ul>
<p>Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d&#8217;Italia n. 288/2015, tra i quali: atto costitutivo, statuto, programma di attività e relazione concernente l&#8217;attività esercitata e la struttura organizzativa.<br />
In seguito al rilascio dell&#8217;autorizzazione, la società viene iscritta nella sezione separata dell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 106 TUB e le viene comunicato il proprio codice identificativo. Tale iscrizione comporta la subordinazione della società fiduciaria alla vigilanza della Banca d&#8217;Italia, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/le-societa-fiduciarie/">Le società fiduciarie</a> was first posted on Giugno 23, 2023 at 9:34 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S.R.L e socio lavoratore dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compenso Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[contributi socio dipendente SRL]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 31 marzo n.78]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente e socio SRL]]></category>
		<category><![CDATA[gestione commercianti INPS]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata INPS]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[legge 662/1996]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
		<category><![CDATA[socio d’opera]]></category>
		<category><![CDATA[socio lavoratore dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Socio lavoratore srl]]></category>
		<category><![CDATA[socio prestatore d’opera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/</guid>

					<description><![CDATA[Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale?<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio</p>
<p>S. R. L e socio lavoratore dipendente</p>
<p>Quali sono le prestazioni lavorative compatibili con il capitale sociale e gli obblighi di iscrizione previdenziale? </p>
<p>L’inquadramento del socio lavoratore nelle società a responsabilità limitata crea da sempre diverse problematiche soprattutto nelle piccole e medie imprese; nel diritto commerciale italiano, la Società a responsabilità limitata, in sigla SRL, è un tipo di società di capitali, che come tale è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali generalmente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. </p>
<p>La SRL si può costruire per contratto o, dal 1993, anche per atto unilaterale; il capitale sociale minimo ammonta a € 10. 000,00, (sulla base dell’art. 2463, 2° comma) anche se può essere determinato in misura inferiore a € 10. 000,00 ma deve essere pari almeno ad 1€. In questo caso i conferimenti dovranno essere fatti in denaro e versati per intero alle persone a cui viene affidata l’amministrazione ed una somma pari ad 1/5 degli utili netti di ogni esercizio deve essere destinato alla riserva legale fintanto che il patrimonio netto della società non raggiungerà la soglia di € 10. 000,00. </p>
<p>Per poter costituire una SRL è necessario un atto costitutivo per atto pubblico che dovrà contenere alcune indicazioni fondamentali sulla società come ad esempio l’ammontare del capitale sociale, la denominazione, l’oggetto sociale e lo statuto sulle regole sociali (rappresentanza, funzionamento, amministrazione)</p>
<p> Generalmente un socio SRL non può essere assunto anche come dipendente della società stessa ma in determinate condizioni l’assunzione è ammessa solo se ricorrono alcune condizioni e cioè il socio:</p>
<p>·         non deve essere un membro dell’organo amministrativo o anche se ne fa parte, non deve interferire con le decisioni da prendere;</p>
<p>·         non è un socio di maggioranza o che ha una partecipazione qualificata; in questi casi infatti potrebbe comunque interferire con i poteri dell’organo ammnistrativo pur non essendo un amministratore;</p>
<p>·         non è l’amministratore unico della società perchè non ci sarebbe il requisito della subordinazione in quanto non soggetto ad alcun potere di direzione e controllo e sarebbe come se l’amministratore unico si autoassumesse. </p>
<p>E’altrettanto impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente se partecipa al capitale sociale in misura tale da assicurargli la maggioranza o nel caso in cui possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni dell’assemblea</p>
<p>Occorre fare una distinzione tra “socio prestatore d’opera” e “socio lavoratore dipendente”: il socio d’opera o prestatore d’opera, è colui che diventa socio perché conferisce la propria attività lavorativa che sarà oggetto di valutazione economica; è legato alla società in merito al rapporto ed agli obblighi dal contratto societario e non da un rapporto di lavoro dipendente quindi il venir meno della prestazione lavorativa può comportare la perdita della qualifica di socio e di conseguenza l’esclusione dalla società sulla base dell’art. 2286 del Codice Civile. L’attività lavorativa prestata e la qualifica di socio sono strettamente legate: l’apporto della prestazione d’opera o di servizi potrà essere garantita anche da fideiussione o da assicurazione.  In questo caso ,invece di denaro o beni materiali il socio immette nella SRL il proprio lavoro che gli dà comunque la qualità di socio come prestatore d’opera. In genere è buona prassi concordare un conferimento per un periodo limitato nel tempo, evitando l’obbligo, per il socio d’opera di prestate l’attività lavorativa per sempre. </p>
<p>Il socio lavoratore dipendente è il socio che presta l’attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro dipendente (subordinato) distinto dal contratto societario e percepisce tanto di busta paga e tassazione applicata sullo stipendio.  La dottrina e la giurisprudenza ritengono ammissibile la contemporanea qualifica di socio e di dipendente ma devono sussistere alcuni elementi fondamentali che sono stabiliti dall’art. 2094 del c. C. E sono:</p>
<p>·         sottoposizione al potere di direzione del datore di lavoro: il lavoratore dovrà assoggettarsi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; siamo di fronte all’etero-direzione e cioè alla dipendenza assoluta da un soggetto diverso, ovvero dipendente dal consiglio di amministrazione/amministratore. </p>
<p>·         continuità della prestazione lavorativa cioè una l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro, può anche essere  discontinua, come nel part time verticale, purchè tra una prestazione e l’altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro;</p>
<p>·         collaborazione offerta all’impresa in cambio del pagamento di una retribuzione, quindi ci dovrà essere un inserimento continuo e sistematico del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. </p>
<p> Il socio dipendente di una SRL ha gli stessi diritti e doveri sia di un socio che di un dipendente: potrà votare in assemblea o partecipare agli utili, proporzionalmente alla quota di partecipazione goduta; se viene assunto come dipendente dalla società, avrà anche il diritto di godere di ferie e permessi e dovrà essere iscritto all’Inps fino a quando la società versa i contributi, avrà così diritto all’indennità di disoccupazione, a quella di malattia, maternità obbligatoria o facoltativa e al congedo parentale. </p>
<p>Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’INPS, è iscrivibile il socio che esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale pur non avendo la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore. ; questo principio è stabilito dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 che ridefinisce i requisiti per l’iscrizione dei soggetti nella gestione Commercianti ed introduce l’iscrivibilità della figura di un socio SRL, in presenza dei requisiti indicati in precedenza. Questa disposizione si applica anche nei confronti del socio unico di una SRL che ha quindi l’obbligo assicurativo, se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di gestione) con abitualità e prevalenza, a prescindere del numero dei dipendenti assunti nell’impresa; nel caso in cui il socio non gestisce autonomamente il proprio lavoro ma è soggetto ad etero- direzione da parte del Consiglio di amministrazione, in termini di rispetto degli orari stabiliti, giustificazione assenze, sanzioni disciplinari ecc. , il suo lavoro sarà inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò accade anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione pur essendo egli stesso un amministratore ma subisce le decisioni di una maggioranza contraria. </p>
<p>Nel caso di una SRL senza dipendenti, nei settori commercio e servizi, almeno uno dei soci dovrà iscriversi alla gestione INPS Commercianti salvo il caso in cui un socio è iscritto ad un’altra copertura previdenziale obbligatoria, diversa dalla Gestione Separata, perché svolge un’attività lavorativa in modo prevalente rispetto a quella svolta nella società; l’iscrizione obbligatoria deriva dall’impossibilità di svolgere un’attività senza dipendenti e senza soci lavoratori. </p>
<p>Se invece un socio è anche amministratore è obbligato ad iscriversi alla gestione INPS commercianti; se sono presenti dipendenti all’interno della società, l’INPS potrebbe contestare l’attività direttiva ed organizzativa svolta dal socio, obbligandolo all’iscrizione alla Gestione INPS Commercianti. In questo caso per evitare l’iscrizione bisognerà dimostrare che l’attività di coordinamento è svolta da professionisti esterni o che almeno uno dei dipendenti svolga questa attività. L’INPS procederà a verificare che l’inquadramento del dipendente corrisponda ad una declaratoria che consente l’attività di gestione e coordinamento e se effettivamente il dipendente svolge quella mansione. </p>
<p>Il decreto legge 31 marzo n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito poi in legge n. 122 del 30 Luglio 2010, relativo all’interpretazione dell’art. 1, c. 208, legge 662/96, stabilisce “il principio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’attività prevalente del soggetto che svolge contemporaneamente più attività autonome”. </p>
<p>L’articolo 1 della legge 662/1996 prevede che se i soggetti esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono iscritti all’assicurazione prevista per l’attività prevalente da essi esercitata. L’INPS però a tal proposito ha precisato che per attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza, si intendono quelle che hanno natura imprenditoriale escludendo quelle che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS</p>
<p> Questo principio trova quindi applicazione per attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dai coltivatori diretti, escludendo i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata; se un socio è allo stesso tempo lavoratore e amministratore di una SRL ci sarà la doppia imposizione contributiva: iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione INPS Commercianti. </p>
<p>Occorre distinguere tra attività amministrativa e lavorativa: l’amministrazione prevede mansioni gestionale ed organizzative dei fattori di produzione, richiede capacità imprenditoriali con funzioni di rappresentanza e di carattere decisionale; l’attività di lavoratore/socio lavoratore è integrata nell’organico aziendale, quindi è inserita all’interno del sistema di produzione/erogazione servizi insieme alle altre figure quali le risorse umane e i quadri/dirigenti. Nel caso in cui ci siano sia il socio che svolge attività di direzione e organizzazione, sia risorse umane esterne con funzione di coordinamento, gli unici elementi su cui potremo basare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione sono l’abitualità o l’occasionalità dell’attività. </p>
<p>L’INPS ha inoltre chiarito che in caso di doppia attività, ai fini dell’iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, non è rilevante la prevalenza ma l’abitualità e la professionalità: può definirsi abituale anche un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come nel caso ad esempio della gestione immobiliare, la vendita di merce online, se però viene effettuata con regolarità e ripetizione nel tempo. </p>
<p>Occorre precisare che la Società a responsabilità limitata è una società di capitali quindi in virtù di questo, delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il loro patrimonio personale; se ci sono debiti societari, ne risponde solo la SRL con il suo capitale e il patrimonio personale del socio/lavoratore non potrà essere preso in considerazione così come il suo stipendio come dipendente della società. L’INPS però potrebbe contestare l’assunzione come lavoratore subordinato perché potrebbe sospettare che abbia come motivo quello di ottenere agevolazioni contributive anche nel caso in cui sussistano le condizioni vere e proprie del lavoro subordinato; per evitare questo, si rende necessario che il lavoratore sia effettivamente soggetto a eterodirezione da parte dell’organo amministrativo della SRL e quindi sia a tutti gli effetti in uno stato di subordinazione. </p>
<p>I soci della SRL che sono anche dipendenti devono iscriversi all’INAIL, ma devono iscriversi anche i soci che, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali od opere non manuali di sovraintendenza al lavoro altrui; non è invece soggetto all’iscrizione il socio addetto alla semplice supervisione del lavoro altrui. Per opera manuale si intende un’attività manuale in senso stresso nella quale il socio è a stretto contatto con apparecchi e macchine necessari allo svolgimento del proprio lavoro</p>
<p>In una società senza dipendenti, almeno un socio sicuramente svolgerà attività quindi almeno un socio sarà soggetto all’INAIL. </p>
<p>Il socio lavoratore, essendo assunto in qualità di dipendente, potrà essere licenziato: trovano applicazione le stesse norme previste per i lavoratori quindi occorrerà rispettare i termini di preavviso, versare il TFR maturato e, essendo iscritto all’INPS, avrà diritto anche all’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento, anche per giusta causa, o in caso di dimissioni solo per giusta causa. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/srl-e-socio-lavoratore-dipendente/">S.R.L e socio lavoratore dipendente</a> was first posted on Ottobre 23, 2018 at 4:11 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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