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	<title>SEZIONE SPECIALE | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>SEZIONE SPECIALE | Commercialista.it</title>
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		<title>SVILUPPATORE FREELANCE  2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI  CONTRIBUTI INPS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2.0 Lavoratore autonomo]]></category>
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					<description><![CDATA[guida fiscale per lavorati autonomi sviluppatori di web application iphone android<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sviluppatore-freelance-21-lavoratore-dipendente-e-piccolo-imprenditore-esonero-dai-contributi-inps/">SVILUPPATORE FREELANCE  2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI  CONTRIBUTI INPS</a> was first posted on Gennaio 3, 2018 at 11:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Sviluppatore Freelance guida 2. 1: Lavoratore dipendente e piccolo imprenditore iscritto sezione speciale CCIAA: esonero dai  contributi Inps</h2>
<p>Gent. Mo Dottor Ferretti Buongiorno, sono dipendente a tempo indeterminato full time presso una Spa  settore industriale information tecnology, attualmente sono in cassa integrazione, vorrei aprire una partita Iva per sviluppare e vendere applicazioni mobile per android – iphone. Quali oneri contributivi e fiscali devo sostenere? Può chiarire la mia posizione sia in caso di perdurare dello stato di cassa integrazione che di reintegro della normale attività lavorativa da dipendente? Inoltre, sarei tenuto comunque a versare contributi Inps anche per tale attività o è possibile usufruire dell&#8217;esenzione perché già li verso come lavoro Dipendente?</p>
<h2>Estratto del parere</h2>
<p>In primo luogo si deve inquadrare il tipo di attività svolta in regime di partita iva. Se trattasi di attività di piccola impresa industriale, artigianale o commercio avremo un tipo di trattamento. Se trattasi di attività di consulenza non tutelata da un albo protetto (ingegneri, architetti, commercialisti, etc. ) dovremmo discernere un altro tipo di trattamento previdenziale.</p>
<h2>Caso della Consulenza Generica senza cassa</h2>
<p>In tale situazione, il titolare di partita iva si iscrive alla Gestione Separata (GS) dell’INPS,  non versa contributi fissi ma a percentuale sul reddito dichiarato prossima al 28,72% (comprensiva della indennità di maternità). Se il reddito è zero i contributi non sono dovuti.   Se il reddito è superiore allo zero, da giugno dell’anno successivo, si iniziano a versare i contributi tramite F24 attraverso le stesse  scadenze  per le rate del versamento delle imposte sui redditi.</p>
<p>La GS prevede, nella situazione del titolare di partita IVA già dipendente di altra impresa ed iscritto INPS, il versamento ridotto della percentuale al 19,72% (comprensiva della indennità di maternità).</p>
<h2>Caso del piccolo imprenditore iscritto nella Sezione Speciale della CCIAA</h2>
<p>Questa situazione coincide  con la Sua fattispecie “Sviluppatore – Creatore di applicazioni free lance mobile android e Iphone”. Il soggetto in questione si iscrive in CCIAA sezione speciale, piccolo imprenditore e chiederà l’iscrizione all’INPS  commercio/artigianato. In tale situazione, a differenza di quanto  disciplinato per la GS, applica il principio della attività prevalente (monte ore e reddito dichiarato). Con Comunica (pratica di invio atti ed info alla CCIAA) si ottengono una serie di informazioni e producono una serie di atti cittadino-amministrazione, tra cui il rilascio della partita IVA, l’iscrizione in CCIAA, il rilascio del numero REA, la comunicazione delle eventuali unità locali, etc. L&#8217;imprenditore sarà automaticamente iscritto a cura della stessa Camera di Commercio di riferimento alla Gestione Commercio Inps ed Inail.  E’ altamente consigliato di recarsi successivamente all&#8217;iscrizione, presso gli sportelli degli enti previdenziale (INPS) ed assistenziale (INAIL), muniti di documentazione utile (Cud, ultime tre buste paga, ect. ) per richiedere la revoca delle sopracitate iscrizioni. L’INPS e L’INAIL a questo punto provvederano a fare gli opportuni controlli ed anno per anno verificheranno la permanenza ed il rispetto del criterio di prevalenza del lavoro subordinato  a tempo indeterminato rispetto a quello autonomo.    Infatti, per poter qualificare un lavoro dipendente come lavoro/attività prevalente è necessario determinare il monte ore settimanali ed il reddito annuale da dichiarazione dei redditi (Unico PF o 730). Una volta acquisiti tali dati, Se il lavoro dipendente risulta pertanto quello prevalente il lavoratore intenzionato ad avviare una nuova attività di impresa commerciale non sarà tenuto al versamento di ulteriori contributi previdenziali.</p>
<p>Se il lavoro autonomo risulterà prevalente, dovrà altresì versare i contributi fissi all’INPS e provvedere al corretto computo della quota parte calcolata a percentuale per quanto eccede il reddito minimale.  Resta salva la verifica per definire la posizione contributiva del lavoratore dipendente, da inquadrare caso per caso.</p>
<p>N. B. Nel caso  della Cassa Integrazione, il lavoratore dipendente, non solo dovrà versare i contributi alle casse di competenza (GS a % dall’anno successivo o subito i fissi con INPS generica commercio/artigianato e poi a percentuale in dichiarazione dei redditi) per l’attività a partita iva ma, anno per anno si vedrà abbattuto quanto percepito a titolo di supporto dalla CIG con il reddito prodotto e dichiarato come  titolare di partita iva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sviluppatore-freelance-21-lavoratore-dipendente-e-piccolo-imprenditore-esonero-dai-contributi-inps/">SVILUPPATORE FREELANCE  2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI  CONTRIBUTI INPS</a> was first posted on Gennaio 3, 2018 at 11:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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