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	<title>servizi di pompe funebri &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>servizi di pompe funebri &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Vendita autonoma del manifesto funebre: trattamento IVA e limiti dell’esenzione prevista per i servizi funerari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vendita-autonoma-del-manifesto-funebre-trattamento-IVA-e-limiti-dell-esenzione-prevista-per-i-servizi-funerari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[La fornitura di un manifesto funebre non beneficia automaticamente dell’esenzione riconosciuta alle prestazioni di pompe funebri. Il criterio decisivo non è l’emissione di una fattura separata, ma la natura dell’operazione e l’eventuale sussistenza di un effettivo rapporto di accessorietà rispetto al servizio principale. Vediamo in questo articolo come individuare il corretto trattamento IVA dei manifesti [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vendita-autonoma-del-manifesto-funebre-trattamento-IVA-e-limiti-dell-esenzione-prevista-per-i-servizi-funerari/">Vendita autonoma del manifesto funebre: trattamento IVA e limiti dell’esenzione prevista per i servizi funerari</a> was first posted on Ottobre 8, 2026 at 12:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="s6" style="text-align: justify;"><span class="s4">La fornitura di un manifesto funebre non beneficia automaticamente dell’esenzione riconosciuta alle prestazioni di pompe funebri. Il criterio decisivo non è l’emissione di una fattura separata, ma la natura dell’operazione e l’eventuale sussistenza di un effettivo rapporto di accessorietà rispetto al servizio principale.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo in questo articolo come individuare il corretto trattamento IVA dei manifesti funebri, distinguendo le forniture autonome da quelle accessorie al servizio funerario, e quali accorgimenti adottare nella fatturazione.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">Il quesito: il manifesto venduto separatamente può essere fatturato in esenzione?</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La vendita di un manifesto funebre al di fuori della fatturazione complessiva delle esequie pone una questione interpretativa che richiede di distinguere il contenuto economico dell’operazione dalla sua rappresentazione documentale.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Occorre evitare due semplificazioni contrapposte: ritenere esente qualsiasi fornitura effettuata da un’impresa funebre oppure considerare necessariamente imponibile ogni prestazione documentata mediante una fattura distinta. <span class="s9">Né l’appartenenza dell’operatore al settore funerario né la separazione delle fatture costituiscono, isolatamente, un criterio sufficiente di qualificazione tributaria.</span> L’analisi deve riguardare ciò che il cliente acquista e il rapporto tra le prestazioni effettivamente rese. <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BAC9BD1E7-422C-4002-9855-04729F8306BC%7D&amp;utm_source=chatgpt.com"><span class="s5">Def Finanze</span></a></p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Il caso qui esaminato riguarda la fornitura, nel territorio nazionale, di un ordinario manifesto funebre cartaceo da parte di un’impresa operante nel regime IVA ordinario. Resta distinta la diversa fattispecie della pubblicazione di un annuncio su un quotidiano o della commercializzazione di altri prodotti editoriali.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">L’esenzione dell’articolo 10: una disciplina riferita all’operazione, non all’impresa</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Il riferimento normativo è l’<span class="s9">articolo 10, primo comma, numero 27), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</span>, che esenta dall’imposta «le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri».</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La disposizione non introduce un’esenzione generalizzata per tutti i ricavi conseguiti dalle imprese del settore. Individua, invece, una categoria di prestazioni sulla base della loro natura oggettiva. La circostanza che il cedente o prestatore eserciti un’attività funeraria non consente, pertanto, di ricondurre indiscriminatamente al medesimo trattamento beni e servizi dotati di autonoma rilevanza economica.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Questo carattere oggettivo è stato chiarito dal Ministero delle Finanze nella <span class="s9">risoluzione n. 551603 del 5 luglio 1989</span>, relativa al trasporto di salme. Il documento riconosce l’esenzione in ragione della natura della prestazione, prescindendo dalla qualificazione del soggetto che la esegue. Ne deriva una precisazione essenziale: <span class="s9">una prestazione può essere autonomamente commissionata e restare esente quando possiede, in sé, i requisiti del servizio funebre proprio</span>. Non è dunque l’autonomia contrattuale, da sola, a determinare l’imponibilità.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Per il manifesto, il problema consiste piuttosto nello stabilire se la specifica fornitura sia riconducibile alla fattispecie esente oppure mantenga la natura di un’ordinaria operazione commerciale.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">Fattura separata e operazione autonoma: due concetti da non sovrapporre</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La distinzione tra separazione documentale e autonomia sostanziale costituisce il passaggio centrale dell’analisi.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La giurisprudenza unionale richiede di considerare le caratteristiche concrete delle operazioni: prestazioni strettamente connesse possono costituire un’unica operazione economica, mentre prestazioni indipendenti conservano il proprio trattamento fiscale. Il criterio dell’accessorietà guarda, in particolare, alla funzione svolta per il cliente: il servizio aggiuntivo non deve rappresentare un risultato autonomamente perseguito, ma uno strumento per beneficiare della prestazione principale.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Applicando questi criteri, l’emissione di una fattura distinta per il manifesto può rappresentare un elemento da valutare, ma non sostituisce l’esame del contratto e dell’incarico.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Simmetricamente, <span class="s9">l’inserimento del manifesto nella stessa fattura del funerale non determina, per ciò solo, l’assorbimento nell’esenzione</span>. Un documento unitario può rappresentare operazioni fiscalmente differenti; due documenti distinti possono, invece, riferirsi a prestazioni collegate.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La conclusione discende dal criterio sostanziale appena richiamato: prima si qualifica l’operazione, poi se ne definisce la corretta rappresentazione in fattura, non viceversa.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">L’accessorietà ai sensi dell’articolo 12: occorre un collegamento funzionale effettivo</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">L’<span class="s9">articolo 12 del D.P.R. 633/1972</span> disciplina le cessioni e le prestazioni accessorie, prevedendo che non siano autonomamente assoggettate a imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale quando effettuate dal cedente o prestatore, oppure per suo conto e a sue spese.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Non è tuttavia sufficiente che due operazioni siano occasionate dal medesimo evento luttuoso.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La <span class="s9">risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 230/E del 15 luglio 2002</span>, pur riferita a un diverso settore, chiarisce il criterio generale: una generica utilità rispetto all’attività principale non basta. È necessario un collegamento con una specifica operazione, alla quale la prestazione accessoria apporti una funzione integrativa o complementare, concorrendo alla realizzazione di un risultato unitario.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Nel caso del manifesto, l’impresa deve quindi verificare se la fornitura sia realmente subordinata al servizio funerario reso al medesimo committente oppure soddisfi un’esigenza autonoma di comunicazione o commemorazione.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Quest’ultima configurazione appare, per esempio, coerente con un incarico limitato alla stampa dei manifesti, conferito a un operatore diverso da quello che organizza le esequie. In tale ipotesi, manca nell’operazione esaminata una prestazione funeraria principale alla quale collegare la fornitura. Si tratta di un’applicazione del criterio di accessorietà, non di una conseguenza automatica del numero di fatture emesse.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">Il contributo della Cassazione: ricordini ed epigrafi non sono automaticamente accessori</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Un riferimento significativo è rappresentato dall’<span class="s9">ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 40726 del 20 dicembre 2021</span>.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La controversia riguardava la fornitura dei cosiddetti “ricordini” del defunto e l’allestimento di epigrafi sulle lapidi. La Corte ha confermato l’esclusione dall’esenzione, valorizzando tanto l’interpretazione rigorosa della disposizione agevolativa quanto l’assenza, nella fattispecie, di un’effettiva funzione accessoria rispetto alle prestazioni funerarie.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">L’ordinanza richiama la necessità di un rapporto funzionale concreto e non considera sufficiente che i beni o servizi siano commissionati in occasione delle esequie.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">È però necessario delimitare correttamente la portata del precedente: <span class="s9">la pronuncia non riguarda direttamente ogni possibile fornitura di manifesti funebri</span>. Non sarebbe quindi rigoroso presentarla come una decisione specificamente risolutiva di tutte le relative modalità commerciali.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La sua rilevanza consiste nell’indicare il metodo di qualificazione: verificare la natura della prestazione e la consistenza del vincolo di accessorietà, senza estendere l’esenzione sulla base della sola attinenza commemorativa del bene.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">La vendita autonoma dell’ordinario manifesto cartaceo: applicazione dell’IVA al 22%</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Quando il cliente acquista esclusivamente il manifesto e la fornitura non presenta i presupposti dell’esenzione o dell’accessorietà, l’operazione deve essere trattata secondo il regime proprio del bene o servizio ceduto.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Per l’ordinario manifesto cartaceo considerato nel presente contributo, in assenza di una specifica disposizione agevolativa applicabile, <span class="s9">la conclusione è l’assoggettamento all’aliquota IVA ordinaria del 22%</span>, prevista dall’articolo 16 del D.P.R. 633/1972. La destinazione funeraria dello stampato non costituisce, di per sé, un titolo per applicare un’aliquota ridotta.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">È importante distinguere questa conclusione da un’affermazione eccessivamente estesa: non si sta sostenendo che ogni prestazione collegata al funerale debba essere imponibile, ma che la specifica vendita autonoma del manifesto non può beneficiare dell’esenzione soltanto in ragione del contesto nel quale interviene.</p>
<h2 class="s11" style="text-align: justify;"><span class="s10">Un esempio di fatturazione</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Si ipotizzi un incarico autonomo avente a oggetto la realizzazione e la fornitura di venti manifesti, con un corrispettivo pattuito di <span class="s9">200 euro, oltre IVA</span>.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Una descrizione coerente con l’operazione potrebbe essere:</p>
<p class="s12" style="text-align: justify;">Realizzazione grafica, stampa e fornitura di n. 20 manifesti funebri, come da ordine del [data].</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Il documento esporrà un imponibile di <span class="s9">200 euro</span>, IVA al <span class="s9">22% pari a 44 euro</span> e un totale di <span class="s9">244 euro</span>, assumendo che tutte le componenti dell’incarico rientrino nell’ordinario trattamento descritto.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">Manifesti e servizio funerario nella medesima fattura: la descrizione deve riflettere le operazioni</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La corretta documentazione richiede che la fattura rappresenti ciò che è stato effettivamente fornito. L’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 prescrive, tra l’altro, l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi, nonché dei dati necessari a determinare imponibile e imposta.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Quando una fattura comprende prestazioni esenti e forniture autonome imponibili, occorre quindi distinguerne il trattamento, senza estendere l’esenzione all’intero importo per il solo fatto che il documento reca una descrizione complessiva del funerale. È la conseguenza operativa del coordinamento tra la disciplina dell’esenzione e quella della fatturazione.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Sul piano organizzativo, è consigliabile che preventivo, ordine e fattura utilizzino descrizioni coerenti. Per una vendita autonoma, una voce specifica riferita alla stampa e alla fornitura dei manifesti risulta più trasparente di un generico richiamo a “servizi funebri”.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La documentazione dovrebbe inoltre consentire di individuare il committente effettivo. Il riferimento al medesimo defunto non dimostra, da solo, che tutte le forniture siano rese nell’ambito dello stesso rapporto contrattuale.</p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">Il diverso caso delle anticipazioni in nome e per conto del cliente</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Una fattispecie distinta si verifica quando l’impresa non vende il manifesto in proprio, ma anticipa una spesa <span class="s9">in nome e per conto del committente</span>.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">L’<span class="s9">articolo 15, primo comma, numero 3), del D.P.R. 633/1972</span> esclude dalla base imponibile i rimborsi delle anticipazioni effettuate con tali caratteristiche, purché regolarmente documentate. Non si tratta dell’esenzione prevista per i servizi funerari, ma di una diversa regola di determinazione della base imponibile.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La distinzione è sostanziale. Se l’impresa commissiona la stampa in nome proprio e successivamente addebita il relativo corrispettivo al cliente, non può invocare l’articolo 15 semplicemente qualificando l’importo come “rimborso spese”. Occorre che ricorrano effettivamente i presupposti dell’anticipazione in nome e per conto altrui.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Anche l’assenza di un ricarico non dimostra, da sola, l’esistenza di tali requisiti: ciò che rileva è il rapporto giuridico sottostante, accompagnato dalla documentazione della spesa. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A1972-10-26%3B633~art15%21vig=2026-09-04&amp;utm_source=chatgpt.com"><span class="s5">Normattiva</span></a></p>
<h2 class="s8" style="text-align: justify;"><span class="s7">Conclusioni</span></h2>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Il trattamento IVA del manifesto funebre richiede una valutazione che preceda la scelta della modalità di fatturazione.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;"><span class="s9">La vendita autonoma dell’ordinario manifesto cartaceo, effettuata in regime IVA ordinario e priva dei presupposti di esenzione o di effettiva accessorietà, deve essere assoggettata al 22%.</span> Diversamente, l’eventuale applicazione del regime della prestazione principale richiede un collegamento sostanziale dimostrabile, conforme all’articolo 12.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">Per l’impresa, il criterio operativo non può dunque essere “stessa fattura, stessa esenzione”, né “fattura separata, imponibilità necessaria”.</p>
<p class="s6" style="text-align: justify;">La sequenza corretta consiste nell’individuare l’oggetto dell’incarico, verificare la funzione della fornitura rispetto alle altre prestazioni e documentare il trattamento che ne consegue. <span class="s9">L’esenzione non deriva dal nome attribuito alla voce di fattura: deve trovare fondamento nella natura dell’operazione.</span></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Vendita-autonoma-del-manifesto-funebre-trattamento-IVA-e-limiti-dell-esenzione-prevista-per-i-servizi-funerari/">Vendita autonoma del manifesto funebre: trattamento IVA e limiti dell’esenzione prevista per i servizi funerari</a> was first posted on Ottobre 8, 2026 at 12:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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