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	<title>scadenza invio modello 770 &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>scadenza invio modello 770 &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Nuovo modello 770/2017: novità introdotte e soggetti interessati</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-7702017-novit224-introdotte-e-soggetti-interessati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellison Desogus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 14:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione integrativa]]></category>
		<category><![CDATA[modello 770]]></category>
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		<category><![CDATA[scadenza invio modello 770]]></category>
		<category><![CDATA[sostituto d’imposta]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuovo modello 770/2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-7702017-novit224-introdotte-e-soggetti-interessati/">Nuovo modello 770/2017: novità introdotte e soggetti interessati</a> was first posted on Gennaio 26, 2017 at 3:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alla modifica approvata dall’Agenzia delle Entrate, introdotta con il Dl 193/2016, da quest’anno è possibile utilizzare i crediti che risultano dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso. </p>
<p>Nuovo modello 770/2017, novità introdotte e soggetti interessati</p>
<p>Nuovo modello 770/2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate</p>
<p>Grazie alla modifica approvata dall’Agenzia delle Entrate, introdotta con il Dl 193/2016, da quest’anno è possibile utilizzare i crediti che risultano dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso. </p>
<p>Il modello quest’anno sarà unico, senza distinzione tra Ordinario e Semplificato; tra le principali novità introdotte troviamo:</p>
<p>&#8211;       Il nuovo quadro DI (Dichiarazione Integrativa) per gestire l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016, con riferimento a periodi di imposta per i quali sia ancora in corso il termine di accertamento;</p>
<p>&#8211;       Nel quadro ST scompaiono le colonne che venivano utilizzate per lo scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive operate in eccesso e restituite al contribuente, in quanto lo scomputo deve essere effettuato nel modello F24, senza limiti di importo;</p>
<p>&#8211;       Sempre nel quadro ST, l’esposizione delle ritenute sui redditi di capitale deve essere effettuata in un’apposita nuova sezione, la “Sezione III”;</p>
<p>&#8211;       Nel quadro SF, SL e SM è stato inserito un rigo, per indicarvi i dati relativi all’intermediario non residente; questo rigo viene utilizzato anche nel caso in cui il sostituto d’imposta italiano opera come rappresentante fiscale dell’intermediario non residente;</p>
<p>&#8211;       Nel quadro SQ, relativo al conto unico, viene introdotta una nuova nota, la “colonna 6”, riferita al caso di operazioni straordinarie; occorre indicare il codice K se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive operate dal soggetto estinto in caso di operazioni straordinarie o di successioni, mentre il codice L se nel rigo sono riportati i dati relativi ad imposte sostitutive indicate nel prospetto ST intestate al soggetto estinto;</p>
<p>&#8211;       Nel quadro SY viene introdotta una nuova sezione, la “Sezione III” nella quale il soggetto erogatore di somme a favore del creditore pignoratizio deve indicare i dati del creditore pignoratizio e del debitore principale, quando il creditore pignoratizio è una persona giuridica. </p>
<p>Con il nuovo modello sarà possibile comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, versamenti effettuati da sostituti d’imposta; è altresì utilizzato per indicare le compensazioni operate per indicare i crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate in seguito di pignoramento presso terzi. </p>
<p>Il modello 770/2017 deve essere presentato dai sostituti d’imposta, ossia coloro che sono delegati ad operare sostituendo in parte o del tutto il contribuente nei rapporti con la pubblica amministrazione e per oneri fiscali; sono quindi figure che sostituiscono lo Stato nel prelievo delle imposte sul contribuente. Possono essere sostituti d’imposta:</p>
<p>&#8211;       Il datore di lavoro privato, che trattiene determinate imposte e le versa allo stato;</p>
<p>&#8211;       La pubblica amministrazione, che opera ritenute alla fonte;</p>
<p>&#8211;       L’istituto previdenziale, che eroga la pensione;</p>
<p>&#8211;       Il committente del lavoratore autonomo, che versa la ritenuta d’acconto con un F24;</p>
<p>&#8211;       Il condominio;</p>
<p>&#8211;       Le società che erogano dividendi. </p>
<p>Il Modello 770/2017 deve essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio 2017. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-7702017-novit224-introdotte-e-soggetti-interessati/">Nuovo modello 770/2017: novità introdotte e soggetti interessati</a> was first posted on Gennaio 26, 2017 at 3:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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