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	<title>sanificazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>sanificazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/consorzio-italiano-di-sicurezza-e-sanificazione-debellait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[Nasce il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella.it con l’obiettivo di rigenerare il diritto inalienabile alla salute alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/consorzio-italiano-di-sicurezza-e-sanificazione-debellait/">CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT</a> was first posted on Luglio 28, 2020 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante il periodo di quarantena conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposto dal Governo italiano è nato il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It, società consortile che ha come oggetto sociale principale la progettazione, l’elaborazione e la promozione di procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>Durante il periodo di quarantena conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposto dal Governo italiano è nato il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It, società consortile che ha come oggetto sociale principale la progettazione, l’elaborazione e la promozione di procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>Debella. It viene costituito da professionisti del settore imprenditoriale e medico-sanitario che, particolarmente coinvolti dalla situazione sanitaria mondiale, hanno deciso di unire le loro competenze ed esperienze con l’obiettivo di rigenerare per tutti il diritto inalienabile alla sicurezza e alla salute. 
</p>
<p>Nello specifico, il consorzio si occupa prevalentemente di:</p>
<p>    progettare, elaborare e promuovere procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica ubicata, e/o con sedi, e/o espletata nel territorio della repubblica italiana;<br />
    creare, organizzare, convocare, coordinare comitati tecnici, convegni, conferenze, eventi finalizzati al miglioramento delle procedure di sanificazione tese a migliorare e prevenire le condizioni igienico-sanitarie di salvaguardia alla tutela della vita umana in ogni luogo e in ogni forma;<br />
    elaborare le procedure e promuoverne l&#8217;applicazione ai propri consorziati, agli affiliati e a tutti i componenti della filiera, garantendone la conformità ed il rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza, sotto il profilo igienico-sanitario a seguito della condizione di emergenza epidemiologica da covid-19; <br />
    realizzare corsi di formazione professionale in via tradizionale o mediante webinar o e-learning, o altro strumento di comunicazione, ai i propri consorziati, agli affiliati, e a tutti i componenti della filiera allo scopo di recepire e adottare nel modo migliore le procedure. Tali corsi saranno di ogni tipologia, grado e livello, comprese le attività di progettazione, valutazione e monitoraggio. </p>
<p>Il consorzio, mediante l’elaborazione di tali procedure specifiche per ogni tipologia di impresa, si è preoccupato di rendere i luoghi di lavoro difesi e protetti dal contagio del virus, fornendo precise direttive sulle misure da intraprendere per poter esercitare la propria attività in totale sicurezza. Certo è che, almeno nel breve periodo, niente sarà come prima, ma proprio per questo, il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It vuole restituire quel senso di serenità che tutti i lavoratori provavano prima del Covid-19 nel trascorrere le giornate sul luogo di lavoro. </p>
<p>Debella. It ha il suo sito ufficiale <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=http%3A%2F%2Fwww. Debella. It%2F&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">www. Debella. It</a> in cui è possibile, compilando il form di contatto, affiliarsi per ottenere le procedure caratterizzate dal marchio di certificazione. Inoltre, nel sito si trovano tutte le informazioni relative alla società consortile, alla mission e tutti i contatti, compreso il numero verde dedicato per richiedere ulteriori indicazioni. </p>
<p> </p>
<p>Sei un imprenditore e vuoi una consulenza sulla materia trattata da questo articolo?  </p>
<p> </p>
<p>Non esitare a contattarci, compila <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci">il form di contatto</a>! </p>
<p> </p>
<p>Siamo i fondatori del risparmio lecito d&#8217;imposta e abbiamo descritto i nostri casi reali nel <a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">libro acquistabile su Amazon</a>. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/consorzio-italiano-di-sicurezza-e-sanificazione-debellait/">CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT</a> was first posted on Luglio 28, 2020 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<category><![CDATA[sanificazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Facciamo chiarezza sull'art. 17 comma 6 lettera a-ter)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/">APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE</a> was first posted on Luglio 8, 2020 at 4:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. </p>
<p>APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE 
</p>
<p>Facciamo chiarezza sull&#8217;art. 17 comma 6 lettera a-ter)
</p>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. In particolare sono soggette all’inversione contabile le attività identificabili con i seguenti codici ateco:</p>
<p>·       81. 21. 00 Pulizia generale non specializzata di edifici;</p>
<p>·       81. 22. 02 Atre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. </p>
<p>L’intento è il contrasto alle condotte fraudolente mediante la semplificazione degli adempimenti fiscali che, in concreto, viene attuata assegnando al destinatario dei servizi, qualificato come il debitore dell’imposta, il compito di versare l’IVA a debito al posto del fornitore (cedente o prestatore) e, dunque, in deroga alla normale procedura di applicazione del tributo. </p>
<p>Con riferimento alla disciplina che regolarizza l’attività di pulizia, la Legge del 25 gennaio 1994, n. 82, definisce in modo specifico le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, così definite:</p>
<p>  a) sono  attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di  procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato  o  sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;</p>
<p>  b)  sono  attività di  disinfezione  quelle  che  riguardano il complesso   dei   procedimenti  e  operazioni  atti  a  rendere  sani determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;</p>
<p>  c)  sono  attività di  disinfestazione quelle che riguardano il complesso  di  procedimenti  e  operazioni atti a distruggere piccoli animali,  in  particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate.   La  disinfestazione  può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;</p>
<p>    d)  sono  attività di  derattizzazione quelle che riguardano il complesso  di  procedimenti  e  operazioni  di disinfestazione atti a determinare  o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della  popolazione  dei  ratti  o  dei  topi al di sotto di una certa soglia;</p>
<p>    e)  sono  attività  di  sanificazione  quelle  che riguardano il complesso   di   procedimenti   e  operazioni  atti  a  rendere  sani determinati   ambienti   mediante   l&#8217;attività di  pulizia  e/o  di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento  delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,  l&#8217;umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l&#8217;illuminazione e il rumore. </p>
<p> </p>
<p>Le attività elencate dalla lettera a) alla lettera d) sono definite dall’<a href="https://portale. Ecevolution. It/loginServlet? EncParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A4D181F585FDE70DA5E0999A38163B9C935EB2C5E199BC0125BD8050E2584AE31720C8C23A1F24385268122A858A5346E1BB776EC6F45BD877B817569FA89B023F640C7779FCF3C0395AE07657A4D33EC3C1C777202EF87D44960EE4609F8E013C81B1AC214274D80DFCEBB20669E5D9A810611A004BFE9AF9D95737333133C0ED8BD368A36435F93FF1EEFD8AC556211B10B4A02C2D661F257F80B8AF862A8BFD2383E00EFC79E791F20AD205C039948">articolo I del D. M. N. 274/1997</a> (in applicazione della Legge 82/94) e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione.  Per tale ultima attività, di fatto, non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico. </p>
<p>
</p>
<p>Nella genesi, l’attività di sanificazione, come indicato dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994, viene rinviata all’attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione. </p>
<p>Pertanto, la sanificazione, essendo &#8220;composta&#8221; dall’attività di pulizia e dalle attività di disinfezione e disinfestazione, appartenenti a loro volta alla macro categoria “Attività di pulizia e disinfestazione”, sposa la tesi di assoggettamento al regime del Reverse Charge, come disciplinato dall’art. 17 comma 6 lettera a-ter), “prestazioni di servizi di pulizia”. </p>
<p>
</p>
<p>Incentivi per le sanificazioni</p>
<p>La sanificazione degli uffici, studi e aziende, è una delle prestazioni più richieste durante questo periodo emergenziale. </p>
<p>A tal proposito, l’art. 64 del decreto Cura Italia, convertito dalla <a href="https://www. Commercialistatelematico. Com/articoli/2020/04/conversione-in-legge-27-del-29042020-del-dl-18-del-17032020-decreto-cura-italia. Html">Legge n. 27/2020</a>, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il credito di imposta può essere calcolato su un massimale di spesa fino a 20. 000 euro. Le spese che fanno sorgere il diritto al credito di imposta sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro purché documentate. In particolare:</p>
<p>1. La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l&#8217;attività lavorativa e istituzionale;</p>
<p>2. La sanificazione degli strumenti utilizzati nell&#8217;ambito di tali attività;</p>
<p>3. L&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p>
<p>4. L&#8217;acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p>
<p>5. L&#8217;acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;</p>
<p>6. L&#8217;acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. </p>
<p> </p>
<p>A chi spetta:</p>
<p>Possono beneficiare dell’agevolazione: i soggetti esercenti attività d’impresa; gli esercenti arti e professioni; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. </p>
<p>Limiti temporali;</p>
<p>Il beneficio è per ora circoscritto al solo anno 2020. </p>
<p>Come usufruire del credito d’importa:</p>
<p>Il Decreto dispone anche le modalità secondo le quali sarà possibile fruire del credito:</p>
<p>·        da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;</p>
<p>·        possibilità di optare al posto dell&#8217;utilizzo diretto, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio,  per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&#8217;IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). </p>
<p>Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa stanziato pari a euro 200 milioni. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/">APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE</a> was first posted on Luglio 8, 2020 at 4:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-al-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
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		<category><![CDATA[articolo 125]]></category>
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		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sanificazione]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-al-60/">CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</a> was first posted on Maggio 29, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 125, un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. </p>
<p>CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</p>
<p>Per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione</p>
<p>
</p>
<p>Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 125, un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. </p>
<p>
</p>
<p>A CHI SPETTA? </p>
<p>Il credito d’imposta spetta ai  soggetti  esercenti attività d&#8217;impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti. </p>
<p>
</p>
<p>IN CHE MISURA? </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta spetta in misura pari al  60 per cento delle spese sostenute  nel  2020, fino ad  un  massimo  di  60. 000  euro  per  ciascun beneficiario, nel limite complessivo  di  200  milioni  di  euro  per l&#8217;anno 2020. </p>
<p> </p>
<p>QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI? </p>
<p>Sono ammissibili al credito d&#8217;imposta le spese sostenute per: </p>
<p>&#8211;          sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  è esercitata l&#8217;attività lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati nell&#8217;ambito di tali attività; </p>
<p>&#8211;          acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza previsti dalla normativa europea;</p>
<p>&#8211;          acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p>
<p>&#8211;         acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p>
<p>&#8211;          acquisto  di  dispositivi  atti  a  garantire  la  distanza  di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi incluse le eventuali spese di installazione. </p>
<p> </p>
<p>COME E’ UTILIZZABILE? </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta è  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta  di  sostenimento  della  spesa, ovvero in  compensazione. </p>
<p>Il  credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive. </p>
<p> </p>
<p>Vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? </p>
<p>Non esitare a contattarci, compila <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=https%3A%2F%2Fxn--contabilitincloud-xob. Com%2F%23contattaci&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">il form di contatto</a>! </p>
<p>
</p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=https%3A%2F%2Fxn--contabilitincloud-xob. Com%2F&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">Studio Professionale dell&#8217;anno da &#8220;Le Fonti Awards&#8221;</a>. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-al-60/">CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</a> was first posted on Maggio 29, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOMBARDIA: Contributo a fondo perduto per le attività di formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e controllo ed interventi di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lombardia-contributo-a-fondo-perduto-per-le-attivit224-di-formazione-dei-lavoratori-sulle-misure-di-prevenzione-e-controllo-ed-interventi-di-sanificazione-degli-ambienti-e-strumenti-di-lavoro-per-il-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[In fase di attivazione bando per contributo a fondo perduto a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lombardia-contributo-a-fondo-perduto-per-le-attivit224-di-formazione-dei-lavoratori-sulle-misure-di-prevenzione-e-controllo-ed-interventi-di-sanificazione-degli-ambienti-e-strumenti-di-lavoro-per-il-c/">LOMBARDIA: Contributo a fondo perduto per le attività di formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e controllo ed interventi di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro</a> was first posted on Aprile 28, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove una misura straordinaria a sostegno delle imprese finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19, attraverso l&#8217;erogazione di contributi per attività di formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni ed interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. </p>
<p>La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove una misura straordinaria a sostegno delle imprese finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19, attraverso l&#8217;erogazione di contributi per attività di formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni ed interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. 
</p>
<p>Beneficiari: Micro Impresa, PMI</p>
<p>Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura</p>
<p>Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Attrezzature e macchinari</p>
<p>Costi riconosciuti:</p>
<p>    per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, effettuata da imprese abilitate alla sanificazione ai, fino ad un massimo di 1. 500 euro di contributo per ciascun beneficiario;<br />
    per l&#8217;acquisto di macchinari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 2. 500 euro di contributo per ciascun beneficiario;<br />
    per la formazione sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni del personale. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: la dotazione finanziaria è pari a euro 150. 000,00. </p>
<p>Si tratta di un contributo in conto esercizio fino ad un massimo di 5. 000,00 euro e nella misura del 50% dei costi sostenuti e documentati dal 24 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020. </p>
<p>Scadenza: Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10. 00 del 4 maggio 2020 fino alle ore 12 del 31 ottobre 2020. </p>
<p>Per affidarci la tua pratica contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lombardia-contributo-a-fondo-perduto-per-le-attivit224-di-formazione-dei-lavoratori-sulle-misure-di-prevenzione-e-controllo-ed-interventi-di-sanificazione-degli-ambienti-e-strumenti-di-lavoro-per-il-c/">LOMBARDIA: Contributo a fondo perduto per le attività di formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e controllo ed interventi di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro</a> was first posted on Aprile 28, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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