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	<title>royalty | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>royalty | Commercialista.it</title>
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		<title>Usa il Marchio per tirare fuori soldi dalla società ed abbattere l&#8217;F24</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Usa-il-Marchio-per-tirare-fuori-soldi-dalla-societa-ed-abbattere-l-F24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito della gestione aziendale, il marchio assume un ruolo cruciale non solamente come simbolo distintivo di un&#8217;impresa sul mercato, ma emerge anche come strumento strategico di ottimizzazione fiscale. Questa visione trasforma il concetto di marchio da semplice elemento di branding a leva finanziaria capace di generare significativi benefici economici per l&#8217;azienda e i suoi soci. [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Usa-il-Marchio-per-tirare-fuori-soldi-dalla-societa-ed-abbattere-l-F24/">Usa il Marchio per tirare fuori soldi dalla società ed abbattere l&#8217;F24</a> was first posted on Marzo 11, 2024 at 9:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito della <strong>gestione aziendale</strong>, il marchio assume un ruolo cruciale non solamente come <strong>simbolo distintivo di un&#8217;impresa</strong> sul mercato, ma emerge anche come <strong>strumento strategico di ottimizzazione fiscale</strong>. Questa visione trasforma il concetto di marchio da semplice elemento di branding a leva finanziaria capace di generare significativi benefici economici per l&#8217;azienda e i suoi soci. In Italia, dove la pressione fiscale rappresenta una delle maggiori sfide per le imprese, l&#8217;adozione di strategie legali per la <strong>riduzione del carico tributario</strong> attraverso la valorizzazione del marchio si presenta come opportunità non solo legittima ma spesso sottovalutata.</p>
<p>Con oltre 200 marchi depositati nel pieno rispetto delle normative italiane e delle disposizioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate, la nostra esperienza si pone come riferimento nell&#8217;ambito della <a href="https://www.pianificazionefiscale.it/">pianificazione fiscale</a>, mirata alla massimizzazione del valore aziendale nel rispetto della legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Valorizzare il Marchio per Ottimizzare le Tasse</h2>
<p>Il marchio, ben oltre la sua funzione primaria di identificare i prodotti o i servizi di un&#8217;azienda, si rivela un efficace strumento per l&#8217;<strong>ottimizzazione fiscale</strong>.</p>
<p>La strategia consiste nel valorizzare il marchio all&#8217;interno della gestione aziendale, sfruttando le opportunità offerte dalla normativa fiscale italiana per trasferire risorse finanziarie dalla società ai soci o all&#8217;amministratore, riducendo contemporaneamente il carico fiscale.</p>
<p>L&#8217;operazione si basa ad esempio sul principio di &#8220;<strong>royalty</strong>&#8220;, ossia <strong>compensi che la società versa per l&#8217;utilizzo del marchio</strong>. Questo meccanismo consente di <strong>abbattere l&#8217;imponibile fiscale dell&#8217;azienda</strong>, in quanto le royalty versate vengono considerate come <strong>costi deducibili</strong>. Di conseguenza, i soldi &#8220;estratti&#8221; dall&#8217;azienda attraverso il pagamento delle royalty al socio o all&#8217;amministratore che detiene i diritti marchio, possono essere bonificati sul loro conto corrente personale, beneficiando di una tassazione più favorevole rispetto alla distribuzione degli utili societari.</p>
<p>L&#8217;adozione di questa strategia richiede una valutazione attenta e una gestione precisa, per assicurarsi che il valore attribuito alle royalty rispecchi le condizioni di mercato e che l&#8217;intera operazione sia conforme alle normative e alle disposizioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Il rispetto di questi criteri è essenziale per evitare rischi di contestazioni e sanzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione: Trasformare il Marchio in un Alleato Fiscale</h2>
<p>In un contesto economico dove la pressione fiscale può significativamente influenzare la competitività e la sostenibilità delle imprese, il marchio emerge non solo come strumento di branding ma come vero e proprio alleato nella gestione ottimale delle risorse finanziarie. L&#8217;approccio strategico alla <strong>valorizzazione del marchio, mediante una pianificazione fiscale accurata e rispettosa delle normative</strong>, offre alle aziende una via per <strong>ridurre il carico tributario in modo legale, migliorando al contempo la propria liquidità e la distribuzione dei profitti.</strong></p>
<p>Il successo di questa strategia, tuttavia, dipende dalla capacità di integrare la gestione del marchio con una <a href="https://www.pianificazionefiscale.it/">pianificazione fiscale</a> oculata, condotta da professionisti del settore in grado di navigare la complessità delle leggi e delle regolamentazioni fiscali italiane. L&#8217;esperienza e la professionalità sono dunque chiavi di volta per trasformare il marchio in un leva di ottimizzazione fiscale, coniugando crescita aziendale e <strong>conformità legale.</strong></p>
<p>In conclusione, il marchio può e deve essere considerato come una <strong>risorsa multifunzionale</strong>, capace di proteggere l&#8217;identità aziendale e, allo stesso tempo, di agire come un catalizzatore per la salute finanziaria dell&#8217;impresa.</p>
<p>Affidarsi a <strong>esperti</strong> nel campo della pianificazione fiscale è l&#8217;investimento più sicuro per garantire che il potenziale del marchio venga pienamente realizzato, portando a una riduzione del carico fiscale e a un incremento del valore aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Non hai ancora un marchio?</h2>
<p><strong>Affidati a noi per creare la tua grafica!</strong></p>
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<p>Commercialista.it riserva a tutti i suoi clienti, una <strong>convenzione </strong>con Cumcorde Marketing S.r.l.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida commerciale  - giuridico - fiscale al marchio collettivo nel comparto enogastronomico<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/">Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</a> was first posted on Aprile 4, 2017 at 7:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli operatori del comparto enogastronomico  sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  l’insostituibile valore aggiunto che tale Brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ &#8216;aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l&#8217; “Italian sounding”. E’ stato questo il tema centrale della conferenza Stampa svoltasi lo scorso 19 gennaio alla Camera dei Deputati che ha svelato la strategia vincente per valorizzare il Made in Italy nel settore agroalimentare, vitivinicolo ed enogastronomico. Vediamo più da vicino  come e perchè. </p>
<p>Il successo del marchio collettivo nel comparto enogastronomico </p>
<p>Gli operatori del comparto enogastronomico sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  lo strategico valore aggiunto che tale brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ &#8216;aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per  un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l&#8217; “Italian sounding”. </p>
<p>E stato questo il tema centrale della Conferenza Stampa intitolata  &#8220;I Marchi e il Vino  &#8211; Creazione e tutela dei marchi del settore agroalimentare, in particolare per il vino, alla luce della nuova normativa europea&#8221; svoltasi a Roma il 19 gennaio 2017 presso la Camera dei Deputati, in occasione della quale  è stato affermato che  “per una tutela davvero efficace dei vini italiani, la strategia vincente è quella di unire la tutela di regime “pubblicistico” delle denominazioni, a quella di stampo “privatistico” che passa dalla registrazione dei marchi collettivi. &#8221; <br />
Il ragionamento è semplice: un marchio registrato, e in particolare il marchio collettivo oltre a presentare diversi vantaggi a livello legale, come appunto la tutela in mercati che non riconoscono le denominazioni di origine, è valida anche nei confronti di altri settori merceologici che, in qualche modo, utilizzando un certo nome, possono danneggiare la denominazione del vino.  </p>
<p>Il limite delle denominazioni di Origine rispetto al “collective trademark” è quello per il quale   le denominazioni di origine, del vino in primis, ma anche di tanti prodotti gastronomici, la cui tutela opera entro l’U. E. , spesso, sono prive di una  protezione legale a livello internazionale, perchè non sono riconosciute dalle regole del commercio di molti Paesi in cui l&#8217;Italia esporta. Questo è il motivo per il quale, è stato sottolineato in questo dibattito, è sempre più importante, nel mercato globale, investire in uno strumento come il marchio collettivo. </p>
<p>Cos’è e come funziona il marchio collettivo</p>
<p>E’ un marchio che non ha la funzione di contraddistinguere i prodotti di un singolo imprenditore , ma ha una funzione di garanzia qualitativa e assicura che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione all&#8217;origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto, natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate, e qualità, espressa nel regolamento d&#8217;uso e presuppone  un sistema di controllo strutturato e organizzato. </p>
<p>In base al combinato disposto degli arttt 2570 c. C. E 11 CPI , il titolare di un marchio collettivo è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. Restando proprietario del brand e conservandone il controllo, tale soggetto lo concede in uso al concessionario &#8211; utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità del prodotto, come precisati nel regolamento d&#8217;uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione ai sensi del comma 2 CPI). </p>
<p>E&#8217; dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d&#8217;impresa: il “licensing” ( “l&#8217;acquisizione dall&#8217;esterno di tecnologie”) cioè l&#8217;accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand. </p>
<p>Perchè registrare il marchio collettivo nel settore enogastronomico</p>
<p>Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:</p>
<p>    monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;</p>
<p>    acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l&#8217; espansione geografica e settoriale del brand;</p>
<p>    bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties con il Patent Box ex art 1 L. 190/2014  e quindi il dimezzamento delle imposte fiscali applicabili in regime ordinario, investendo in ricerca e innovazione del Brand   ;</p>
<p>Dall&#8217;altro lato, l&#8217;utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:</p>
<p>    sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo di un know how già sviluppato;</p>
<p>    implementazione dell&#8217;immagine imprenditoriale collocando la propria offerta nella fascia “alta” di mercato ;</p>
<p>    godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato;</p>
<p>    ottenere la detassazione dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo diretto del brand attivando l&#8217;opzione Patent Box che in tal caso farebbe operare lo sgravio fiscale sul contributo economico. </p>
<p>Attenzione: per la  tutela del marchio collettivo, come sottolineato in Conferenza Stampa,  non servono accordi tra Stati, come avviene per le denominazioni, ma è &#8220;sufficiente&#8221; la registrazione del marchio, che consente una protezione anche in quei Paesi non riconoscono le denominazioni di origine. </p>
<p>Per giungere ad una legislazione omogenea sul punto   l&#8217;Italia che dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2424. </p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>    registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo;<br />
    essere assistiti passo passo nella redazione del regolamento d’uso e  disciplinare di produzione; <br />
    attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,</p>
<p>contattateci al più  presto al numero verde 800. 19. 27. 52!  </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-marchio-collettivo-per-il-made-in-italy-enogastronomico-arriva-in-parlamento-corsa-alla-registrazione-e-acquisto-di-licenze-del-brand-dopo-la-conferenza-stampa-del-19-gennaio-2017/">Il marchio collettivo per il  Made in Italy enogastronomico  arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017</a> was first posted on Aprile 4, 2017 at 7:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Qual è il risparmio d’imposta  ottenibile  con il Patent Box dalle  aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-risparmio-dimposta-ottenibile-con-il-patent-box-dalle-aziende-che-concedono-in-licenza-i-software-o-li-utilizzano-in-modo-diretto-guida-in-pillole-per-attivare-i-bonus-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:37:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico -fiscale al Patent Box nel settore della tecnologia (IT)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-risparmio-dimposta-ottenibile-con-il-patent-box-dalle-aziende-che-concedono-in-licenza-i-software-o-li-utilizzano-in-modo-diretto-guida-in-pillole-per-attivare-i-bonus-fiscali/">Qual è il risparmio d’imposta  ottenibile  con il Patent Box dalle  aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa</a> was first posted on Marzo 31, 2017 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Calcoliamo con un caso pratico, il risparmio fiscale spettante ad un’azienda che commercializza software distribuendo la licenza d’uso  e decide di esercitare l’opzione Patent Box, ex art 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 (e successive modifiche), illustrando con una sintesi pratica, i vari step per attivare i bonus fiscali. </p>
<p>Il Caso</p>
<p>Un&#8217;azienda “Alfa”  produce e distribuisce software gestionali e soluzioni ERP (Enterprise resource planning) anche personalizzati per qualsiasi azienda, molti dei quali non registrati ed effettua investimenti in ricerca e innovazione.  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Quanto potrebbe risparmiare fiscalmente l&#8217;Azienda Alfa, se decidesse di esercitare l&#8217;opzione fiscale Patent Box?  </p>
<p>Analisi dei vari step per attivare il Patent Box</p>
<p>Primo step: individuazione dei beni rientranti nell’agevolazione fiscale Patent Box</p>
<p>In via preliminare, occorre effettuare un’ analisi dettagliata dell’attività aziendale al fine di individuare i  beni immateriali opzionabili con il Patent Box, accertando se, oltre ai software, l’attività commerciale sia titolare o licenziataria di atri asset immateriali inclusi nell’agevolazione fiscale (ad esempio marchi d’impresa o collettivi). A titolo semplificativo supponiamo che, in tale ipotesi gli intangible assets che possono accedere al beneficio fiscale siano i software prodotti dall’azienda, sia registrati che non registrati. </p>
<p>Perchè tali beni rientrano nell&#8217;agevolazione fiscale? </p>
<p>    sono di proprietà dell’azienda (anche se fossero stati acquistati in licenza, la stessa avrebbe potuto attivare comunque i benefici fiscali del Patent Box) ;</p>
<p>    hanno contribuito alla formazione del reddito d’impresa;</p>
<p>    sono stati effettuati investimenti in attività di ricerca e sviluppo (analisti, sviluppatori, attrezzature);</p>
<p>    per i software non registrati è stato autocertificato il copyright. </p>
<p>Secondo step: accertamento del tipo di utilizzo </p>
<p>In questo caso l’azienda valorizza il proprio bene immateriale tramite un tipo di utilizzo indiretto del software, attraverso la concessione in licenza  a terzi dello stesso  (licensing) senza perderne la proprietà. Questo significa che la stessa  incasserà, a titolo di corrispettivo,  royalties dalle aziende concessionarie cioè, ai fini del calcolo dei bonus fiscali, i canoni al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad essi connessi. </p>
<p>Terzo Step : verificare l’obbligatorietà del Ruling con l’Agenzia delle Entrate</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi in oggetto, il ruling cioè quella procedura in contraddittorio tra l’istante e l’Agenzia delle Entrate finalizzata a pervenire ad un accordo  per determinare la valorizzazione del bene intangibile e come calcolare i benefici del Patent Box, con riferimento all’ azienda presa in esame, non risulta  obbligatoria ma solo facoltativa  in quanto non si tratta di utilizzo diretto. </p>
<p>Quarto step:   calcolo del risparmio fiscale e  soluzione del caso</p>
<p>Supponiamo che l’azienda “Alfa”, sulla base delle royalties incassate  abbia ottenuto un reddito agevolabile pari ad € 400. 000 per l’anno d’imposta corrente. Avendo essa stessa prodotto il bene immateriale, senza sobbarcarsi spese per esternalizzazioni di creazione dei programmi , avrà un nexus ratio (cioè il coefficiente pari al rapporto tra costi qualificati e costi complessivi)  pari ad 1; ne consegue che, applicando la percentuale di detassazione in vigore dal 2017 , cioè l’aliquota del 50%, l’azienda otterrà uno sgravio fiscale della metà dell’importo previsto in regime ordinario, riducendo il prelievo fiscale ad € 200. 000. Essa pertanto, conseguirà  in totale, per il quinquennio di cui godrà irrevocabilmente per l’opzione Patent Box,  ben 1. 000. 000  € di risparmio  d’imposta! </p>
<p>
</p>
<p>Se operate nel settore IT e desiderate ottenere gli imperdibili bonus fiscali del Patent Box, essere assistiti nella redazione  dei contratti di licenza d’uso  e ricevere consulenza specifica nelle fasi di registrazione del vostro software ,</p>
<p>contattateci  subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-risparmio-dimposta-ottenibile-con-il-patent-box-dalle-aziende-che-concedono-in-licenza-i-software-o-li-utilizzano-in-modo-diretto-guida-in-pillole-per-attivare-i-bonus-fiscali/">Qual è il risparmio d’imposta  ottenibile  con il Patent Box dalle  aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa</a> was first posted on Marzo 31, 2017 at 9:37 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-trattamento-fiscale-irpef-e-iva-dei-redditi-derivanti-dallutilizzazione-economica-delle-opere-dellingegno-tutelate-dal-diritto-di-autore-e-come-vanno-indicati-in-unico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/qual-232-il-trattamento-fiscale-irpef-e-iva-dei-redditi-derivanti-dallutilizzazione-economica-delle-opere-dellingegno-tutelate-dal-diritto-di-autore-e-come-vanno-indicati-in-unico/">Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 7:48 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa analizziamo come vanno tassati ai fini IRPEF e IVA quei redditi generati  dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno riguardanti scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, sia per all&#8217;autore che per le persone fisiche diverse dall&#8217;autore, illustrando come indicarli nel modello Unico 2017. </p>
<p> Concessione in licenza di opere dell&#8217;ingegno</p>
<p> Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale  (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), attraverso il “licensing” (concessione in licenza) può decidere di attribuire a terzi lo sfruttamento economico della propria opera, ottenendo come corrispettivo economico canoni periodici (royalties). Quindi l’autore – licenziante  dell’opera resta proprietario della stessa e il terzo licenziatario potrà utilizzare l’opera a fini commerciali e/o di lucro. </p>
<p> Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore di opere dell&#8217;ingegno è disciplinato dalla Legge n. 633/1941, la quale prevede diritto esclusivo dello stesso di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, ex art articolo 12 della citata legge. </p>
<p> Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale diritto ha una triplice declinazione:</p>
<p> Diritto di pubblicizzare l’opera;</p>
<p> Diritto di utilizzare economicamente l’opera;</p>
<p> Diritto di rivendicare la paternità dell’opera. </p>
<p> Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali disponibili, e dunque possono formare oggetto di cessione, a differenza del diritto di paternità dell’opera che, marcato dal carattere personale, non può mai essere negoziato. </p>
<p> Tassazione fiscale ai fini IRPEF</p>
<p> I proventi percepiti dall’autore dell’opera, a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86). La peculiarità del trattamento fiscale di tali compensi rispetto ai principi generali applicabili ai redditi di lavoro autonomo è quella per la quale, ai fini delle imposte dirette (IRPEF) vengono tassati nel periodo d’imposta i compensi percepiti per lo sfruttamento economico delle opere d’ingegno ridotti delle deduzioni forfettarie, di cui all’articolo 54, comma 8, del DPR n. 917/86. </p>
<p> I compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, percepiti da persone fisiche diverse dagli autori sono qualificati e tassati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86. </p>
<p> Disciplina IVA</p>
<p> Per quanto riguarda il funzionamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972, in base al quale: “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”. </p>
<p> NB Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà quindi essere riportata l’indicazione: “Operazione fuori campo Iva ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972”. </p>
<p> Ritenute di acconto</p>
<p> royalty pagate a soggetti residenti: sulla parte imponibile (compenso percepito al netto della deduzione forfettaria spettante) all’atto del pagamento dovrà essere operata una ritenuta d’acconto Irpef del 20% o, nel caso di reddito assimilato, con l’aliquota Irpef secondo lo scaglione di reddito. </p>
<p> royalty pagate a soggetti non residenti : in tal caso si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (la ritenuta verrà applicata al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. </p>
<p> Come si indicano i compensi in Unico PF</p>
<p> 1) L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore dovrà dichiarare tali compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Unico P. F. , al rigo RL25. Su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:</p>
<p> del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;</p>
<p> del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni. </p>
<p> L’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29. </p>
<p> 2) Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, dovranno dichiarare i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL. In questo caso il compenso deve essere riportato già al netto della deduzione forfettaria spettante. Nessuna deduzione si applica gli acquirenti a titolo gratuito. </p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 15:42:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-innovare-la-propria-impresa-e-risparmiare-fiscalmente-fino-al-100-con-il-marchio-collettivo-il-patent-box/">Marchio con opzione Patent Box: come guadagnare innovando la vostra impresa grazie ad imposte super ridotte</a> was first posted on Dicembre 21, 2016 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come  potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per  i consumatori. Vediamo insieme quali vantaggi potreste ottenere se decideste di registrare un marchio collettivo ed esercitare l&#8217;opzione Patent Box.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Patent Box applicato al marchio collettivo: innovazione, detassazione e valorizzazione sul mercato</h2>
<p>Il Patent Box, opzione fiscale introdotta dalla legge di stabilità 2015 che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo della proprietà intellettuale, assume una particolare rilevanza nel marchio collettivo che si qualifica come potente e accattivante brand, simbolo di garanzia e certificazione qualitativa dei prodotti in un&#8217;ottica di incremento delle quote di mercato per l&#8217;impresa e di customer satisfaction per i consumatori.</p>
<p>Nella logica di un marchio come questo, legato profondamente all&#8217;origine, natura e qualità del prodotto sul quale è apposto, è evidente come il “Patent Box” possa moltiplicare in modo esponenziale e agevolato lospazio dedicato alle attività di ricerca ed innovazione che sono essenziali e strategiche per ottimizzare, evolvere ed affinare i particolari product process, trattamenti, quality, materie prime e know how sintetizzati nel prodotto finito marchiato con un “marchio collettivo” amplificando cosi valore, cultura ed emozioni racchiusi e suscitati dal brand.</p>
<p>Il Patent Box quindi, premia moltissimo ed in particolare anche le imprese che investono in Research &amp; Innovation titolari di un marchio collettivo, decretandone il successo nell&#8217;ambito della globalizzazione dell’economia mondiali.</p>
<p>Inoltre, i benefits ottenibili grazie ai bonus fiscali del Patent Box rivelano la loro funzionalità anche in relazione alle strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa.</p>
<p>Chi intende avvalersi di un marchio collettivo dunque, oltre ad avvantaggiarsi di un prezioso valore aggiunto in termini di competitività, optando per il Patent Box otterrà una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte IRES e IRAP pari al 50% dal 2017 di una quota parte del reddito agevolabile ed una detassazione notevole in caso di cessione del brand.</p>
<p>N. B. Attualmente l&#8217;opzione agevolativa è validamente esercitabile essendo stato prorogato l&#8217;originario termine del 30 giugno 2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quantifichiamo il risparmio fiscale usufruibile con il Patent Box per i titolari di marchio collettivo</h2>
<p>Se si decide di presentare domanda di Patent Box, l&#8217;impresa titolare di un marchio collettivo (la concedente-licenziante) assisterà all&#8217;abbattimento di quasi la metà rispetto al regime ordinario, della tassazione delle royalties.  Questo tipo di redditi, normalmente tassati al 31,4%, sconteranno in pratica una tassazione al 16% sempre a condizione che l&#8217;opzione fiscale venga esercitata correttamente e in conformità ai requisiti di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esaminiamo le applicazioni pratiche del Patent Box con riferimento al marchio collettivo</h2>
<p>A) Licensing cioè concessione in licenza d&#8217;uso (strutturale al funzionamento del marchio collettivo)</p>
<p>In tale ipotesi “ordinaria”, il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc. Dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; per calcolare il reddito agevolabile effettivo, si applica la seguente formula:  {RPI x [(costi qualificati + eventuale uplift nel massimo del 30%)/costi complessivi]} x 50%.</p>
<p>In sintesi, circa la metà dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo sarà sottratto a tassazione.</p>
<p>Per determinare il beneficio e la valutazione di convenienza economica occorrerà, in conformità ai chiarimenti contenuti nella circolare 11/E della Agenzia delle Entrate:</p>
<p>calcolare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo del marchio collettivo (canoni di concessione al netto dei costi fiscalmente rilevanti);<br />
moltiplicarlo per il nexus ratio (rapporto tra costi qualificati cioè quelli relativi allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale e costi complessivi);<br />
applicare alla quota di reddito agevolabile così ottenuta l&#8217;aliquota del 50% dal 2017 quantificando così la detassazione effettiva;<br />
preventivare i costi amministrativi contabili e fiscali eventualmente da abbattere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>B) Le plusvalenze derivanti dalla cessione del “collective trademark” agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza, si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. Nel caso di cessioni infragruppo con parti correlate è possibile attivare una procedura di ruling. L’obbligo di reinvestimento scatta dal momento di realizzo della plusvalenza, senza che rilevino le modalità di pagamento del corrispettivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C) Operazioni straordinarie.  In caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre (la fusione, la scissione, il conferimento di azienda) l&#8217;avente causa (e cioè società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentra al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione agevolativa anche rispetto al computo della durata e dei costi.</p>
<p>Se si è titolari di un marchio collettivo quindi, procedere ad una fusione, scissione o acquisizione di azienda consente di conservare la facoltà di esercitare l&#8217;opzione agevolativa di “Patent Box” traendo tutti i possibili benefits derivanti brand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Per poter applicare correttamente l&#8217;opzione del Patent Box e godere dei suoi benefit fiscali, sono necessarie:</h2>
<p>a) delicate operazioni di audit interni o di vere e proprie due diligence, finalizzate ad ottenere una fotografia aggiornata del marchio collettivo e dei profili di reddittività ed efficienza;</p>
<p>b) la consulenza di esperti in materia per verificare la fattibilità pro norma dell&#8217;opzione in relazione al caso specifico e la gestione delle procedure burocratiche e del relativo ruling con l&#8217;ADE per evitare di decadere da questi imperdibili benefici fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per registrare il vostro marchio collettivo o marchio d’impresa, ottenere i vantaggiosi bonus fiscali del Patent Box o per ricevere una consulenza tributaria specializzata su altri intangible assets, compilate il nostro<a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it"> Form</a> o contattateci subito al <span style="color: #339966;">NUMERO VERDE <a href="tel:800192752">800192752</a>!  </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Realizzerete in tutta serenità e con successo la vostra progettualità d’impresa.</p>
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