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	<title>ritenute | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Guida ai Compensi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’irpef di chi li percepisce. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta irpef del 23 per [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/guida-ai-compensi/">Guida ai Compensi</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’irpef di chi li percepisce. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’irpef.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/guida-ai-compensi/">Guida ai Compensi</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Manutenzione caldaie aliquota</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/manutenzione-caldaie-aliquota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Iva al 10% per la manutenzione e la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e le caldaie, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Contattaci per il rimborso dell’iva o la certificazione del credito da compensare in f24.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/manutenzione-caldaie-aliquota/">Manutenzione caldaie aliquota</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iva al 10% per la manutenzione e la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e le caldaie, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Contattaci per il rimborso dell’iva o la certificazione del credito da compensare in f24.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/manutenzione-caldaie-aliquota/">Manutenzione caldaie aliquota</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Guida e notizie sugli adempimenti fiscali proroghe e rinvii delle denunce dei redditi Unico Persone fisiche e Società</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/adempimenti-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale e vademecum per gli adempimenti fiscali scadenze e termine di versamento imposte e contributi.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/adempimenti-fiscali/">Guida e notizie sugli adempimenti fiscali proroghe e rinvii delle denunce dei redditi Unico Persone fisiche e Società</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida fiscale e vademecum per gli adempimenti fiscali scadenze e termine di versamento imposte e contributi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/adempimenti-fiscali/">Guida e notizie sugli adempimenti fiscali proroghe e rinvii delle denunce dei redditi Unico Persone fisiche e Società</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
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					<description><![CDATA[Appalti ed Edilizia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.  </p>
<p>Sintesi della Circolare N. 2/E della Agenzia delle Entrate</p>
<p>Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 </p>
<p>OGGETTO:    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore &#8211; Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 &#8211; Problematiche interpretative</p>
<p>L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. </p>
<p>In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e  dell’imposta sul  valore  aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. </p>
<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. </p>
<p>Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva &#8211; resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 &#8211; con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in commento. </p>
<p> </p>
<p>Ambito oggettivo di applicazione</p>
<p>è stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. </p>
<p>Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per l’edilizia”.   La  valorizzazione  di  tale  contesto  normativo  potrebbe  quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo settore edile. </p>
<p>Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”. </p>
<p>Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. </p>
<p>Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al  contratto di  appalto  come  definito  dall’articolo 1655  del  codice  civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. </p>
<p>La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo. </p>
<p>Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:</p>
<p>a)     gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli  altri  commi  28  e  28-bis  che,  invece,  richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;</p>
<p> </p>
<p>b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c. C. (sono pertanto esclusi tutti i lavoratori autonomi);</p>
<p> </p>
<p>c)     il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c. C. ;</p>
<p> </p>
<p>d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;</p>
<p> </p>
<p>e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (nel senso che il consorzio non risponde in solido per i debiti dei soci consorziati ai fini iva e delle ritenute erariali). </p>
<p> </p>
<p>La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti  economici distinti  (committente, appaltatore e  subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. </p>
<p>Si evidenzia, infatti, che la  stessa previsione del primo periodo del comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. </p>
<p>Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter. </p>
<p>Al riguardo, si  chiarisce che  l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. </p>
<p> </p>
<p>Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e  subappalto  devono  essere  conclusi  da  soggetti  che  stipulano  i  predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. </p>
<p>Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR. </p>
<p>Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari</p>
<p>Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. </p>
<p>Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. </p>
<p>Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio. </p>
<p>Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento. </p>
<p>In  particolare, in  linea  con  quanto chiarito  dalla  Ragioneria con  la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa   essere   attestata   nel   momento   in   cui   il   cedente   (appaltatore   o subappaltore) dà  notizia  della  cessione  al  debitore  ceduto  (committente o appaltatore). </p>
<p>
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
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<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI  17 GIUGNO – 16 LUGLIO 2013</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/principali-adempimenti-fiscali-17-giugno-16-luglio-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[versamento imposte]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alla denuncia dei redditi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/principali-adempimenti-fiscali-17-giugno-16-luglio-2013/">PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI  17 GIUGNO – 16 LUGLIO 2013</a> was first posted on Maggio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In sintesi indichiamo principali scadenze fiscali e previdenziali nel range data 17 giugno – 16 luglio 2013, onde fare un focus sulla documentazione necessaria ancora da reperire o inviare. </p>
<p>PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI  17 GIUGNO – 16 LUGLIO 2013</p>
<p>In sintesi indichiamo principali scadenze fiscali e previdenziali nel range data 17 giugno – 16 luglio 2013, onde fare un focus sulla documentazione necessaria ancora da reperire o inviare. </p>
<p> </p>
<p>Martedì 25 Giugno 2013 </p>
<p>INTRA</p>
<p>Scade oggi per i soggetti interessati il termine per l’invio telematico dei modelli INTRA per il mese di maggio 2013 (soggetti con operazioni intracomunitarie nell’anno 2012 con vendite superiori a € 250. 000,00 e/o acquisti superiori a € 180. 000,00). </p>
<p> </p>
<p>Domenica 16 Giugno 2013 (prorogato a lunedì 17 giugno)</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE</p>
<p>Scade oggi il termine per il versamento delle imposte emergenti da UNICO 2013  senza il pagamento di alcuna maggiorazione. Chi decidesse di rateizzare le imposte dovute o solo alcune di esse, nelle rate a scadere dovrà aggiungere gli interessi. </p>
<p>Le imposte in scadenza posso essere diverse, le principali: </p>
<p>ü saldo e I° acconto IRPEF</p>
<p>ü Addizionale Regionale ed Addizionale Comunale </p>
<p>ü saldo e I° acconto IRES </p>
<p>ü saldo e I° acconto IRAP </p>
<p>ü saldo e I° acconto contributi INPS IVS e gestione separata</p>
<p>ü IVA annuale con maggiorazione</p>
<p>ü imposte sostitutiva su determinati proventi</p>
<p>ü diritto annuale dovuto alle C. C. I. A. A. </p>
<p>ü le ritenute d’acconto sui compensi liquidati nel mese precedente; </p>
<p>ü Liquidazione Mensile IVA, Ritenute d’acconto e Contributi Previdenziali su compensi di dipendenti e collaboratori del mese precedente;</p>
<p>Di norma le imposte indicate si possono versare ENTRO il 16/07/2013 applicando una maggiorazione dello 0,40% </p>
<p> </p>
<p>FOCUS IMU &#8211; IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: Restiamo in attesa di ricevere indicazioni ministeriali a carattere nazionale e locali in materia di aliquote e</p>
<p> le regole deliberate dai singoli comuni per l’anno 2013. </p>
<p> </p>
<p>Per  informazioni  ed indicazioni non esitate a contattarci. </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/customer_care. Jpg" alt="customer_care. Jpg" />I clienti dello Studio possono inviare documenti a </p>
<p><a href="mailto:NetworkFiscale@pec. It">NetworkFiscale@pec. It</a> e <a href="mailto:Amministrazione@networkfiscale. Com">Amministrazione@networkfiscale. Com</a></p>
<p>o contattare il   __NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52__    </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/principali-adempimenti-fiscali-17-giugno-16-luglio-2013/">PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI  17 GIUGNO – 16 LUGLIO 2013</a> was first posted on Maggio 31, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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