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	<title>risparmio lecito d’imposta &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>risparmio lecito d’imposta &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Franchi Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[deduzione]]></category>
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					<description><![CDATA[ANALISI DELLA IMPORTANTE DIFFERENZA TRA DEDUZIONE E DETRAZIONE<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> was first posted on Luglio 29, 2020 at 7:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se le deduzioni producono un effetto benefico sull&#8217;imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull&#8217;imposta.</p>
<h2>Dedurre e detrarre sono sinonimi? No</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deduzioni</h2>
<p>Il termine dedurre a livello contabile e fiscale riporta il concetto di diminuire dalla base imponibile un importo (un costo o un onere). A questo punto per capire a fondo il significato della frase dedurre un costo bisogna introdurre i termini: base imponibile e aliquota.</p>
<p>·        la base imponibile, è la cifra sulla quale si dovrà applicare l’aliquota per calcolare l’imposta dovuta.</p>
<p>·        l’aliquota, a sua volta, è la percentuale applicata sulla base imponibile per determinare l’imposta dovuta.</p>
<p>Con deducibilità si intende quindi la sottrazione degli oneri, detti per l’appunto oneri deducibili, sul reddito imponibile.</p>
<p>Con riferimento all&#8217;IRPEF, questa viene calcolata sul reddito prodotto dal contribuente durante l’anno. Nel caso del professionista in regime tradizionale, il reddito verrà calcolato facendo la differenza tra i costi ed i ricavi/compensi. In questo caso, al fine di ridurre la base imponibile e quindi il reddito sul quale verrà applicata l’aliquota IRPEF, dovranno sottrarsi i costi derivanti dall&#8217;attività svolta (benzina per l’auto, cancelleria ecc…) e gli oneri deducibili. Sia gli oneri sia i costi non hanno sempre una deducibilità piena, a volte infatti è possibile dedurre solo una percentuale della spesa corrispondente.</p>
<p>Oltre ai costi sostenuti per l’attività è, come dicevamo, possibile portare in deduzione degli oneri deducibili, tra i quali ricordiamo:</p>
<p>·         i contributi previdenziali versati alla cassa professionale oppure all&#8217;INPS;</p>
<p>·         gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;</p>
<p>·         le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, istituzioni religiose o non lucrative di utilità sociale (il famoso 8×1000);</p>
<p>Inoltre, è bene ricordare che per i beni strumentali (cespiti, o beni ammortizzabili) la deduzione viene suddivisa per più anni, ne segue che il risparmio non viene concentrato nel solo anno d’acquisto ma si diluisce per tutto il tempo in cui viene ammortizzato il bene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detrazione</h2>
<p>A differenza della <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Deduzione_fiscale">deduzione fiscale</a>, la detrazione viene applicata all&#8217;<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta">imposta</a> calcolata (che viene conseguentemente denominata lorda) e, riducendola, si ottiene l&#8217;imposta netta, ossia l&#8217;imposta effettivamente dovuta all&#8217;erario. In sostanza si riduce direttamente il valore di un’imposta intervenendo direttamente sul calcolo del tributo. Con la detrazione d&#8217;imposta è quindi possibile sottrarre una somma da un’imposta per ridurne legalmente l’ammontare.</p>
<p>Come per la percentuale di deducibilità di un costo, anche il valore di una detrazione può essere quantificato attraverso una percentuale al fine di calcolare l’effetto benefico della detrazione sull&#8217;imposta.</p>
<p>Concretamente, alcune spese, come quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa, per esempio:</p>
<p>·         19 % per le spese sanitarie;</p>
<p>·         50 % per le spese di ristrutturazione edilizia;</p>
<p>Bisogna però considerare che, in caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.</p>
<p>Parlando di detrazione, è inevitabile parlare di IVA (imposta sul valore aggiunto). Considerando che ogni trimestre deve essere liquidata l’IVA ed eventualmente versata l’IVA a debito, si dice che l’IVA è detraibile, in quanto l’IVA sulle fatture di acquisto (IVA a credito) si sottrae direttamente dall&#8217;IVA sulle fatture emesse (IVA a debito).</p>
<p>Oltre alla detrazione dell’IVA sono presenti anche delle detrazioni IRPEF. Dopo aver calcolato il reddito imponibile, sottratto gli oneri deducibili e applicato le aliquote Irpef corrispondente alla fascia di reddito avremo l’imposta lorda. A questa dovranno essere sottratte tutte le detrazioni, alle quali si può accedere nel caso in cui durante l’anno si è fatto fronte a degli oneri nel proprio interesse o per conto dei propri familiari a carico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tra questi si ricordano:</h2>
<p>·         le spese sanitarie per un importo maggiore di 129,11 € purché con scontrino parlante;</p>
<p>·         spese sanitarie per i disabili;</p>
<p>·         spese per acquisto e riparazione di veicoli per disabili;</p>
<p>·         spese per istruzione secondaria e universitaria;​</p>
<p>·         spese per attività sportive praticate da ragazzi minorenni;</p>
<p>·         spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede;</p>
<p>·         spese sostenute per la frequenza di asili nido per i figli;</p>
<p>Facendo un esempio concreto, per i redditi da lavoro autonomo (il caso di un professionista titolare di partita IVA) inferiori a € 4. 800 esiste una detrazione di 1. 104 € sull&#8217;IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).</p>
<p>Considerando che per lo scaglione di reddito che va da 0 a 15. 000 €, l’IRPEF ha un’aliquota pari al 23%, per un reddito di 4. 800 € la corrispondente imposta è pari proprio a 1. 104 € che è appunto la detrazione vista in precedenza. Di conseguenza, grazie alla detrazione l’imposta dovuta dal contribuente è 0 €.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In conclusione, se le deduzioni producono un effetto benefico sull&#8217;imponibile (importo sulla quale verrà applicata l’aliquota dell’imposta), le detrazioni riportano l’effetto benefico direttamente sull&#8217;imposta.</p>
<p>Detrazione, Deduzione, Risparmio lecito d’imposta, oneri deducibili, spese detraibili, Irpef, Iva</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/dedurre-e-detrarre-sono-sinonimi-no/">Dedurre e Detrarre, sono sinonimi? No</a> was first posted on Luglio 29, 2020 at 7:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-dei-medici-guida-fiscale-come-contrattualizzare-la-prestazione-ed-emettere-fattura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[art 10 esenzione]]></category>
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		<category><![CDATA[Medico come emettere fattura]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[regio decreto 1934]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio lecito d’imposta]]></category>
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					<description><![CDATA[Quadro normativo civilistico e fiscale, con particolare attenzione ai fini Iva alle operazione esenti ed a quelle imponibili<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-dei-medici-guida-fiscale-come-contrattualizzare-la-prestazione-ed-emettere-fattura/">Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 1:04 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.  Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.</p>
<h2>Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quadro normativo civilistico e fiscale, con particolare attenzione ai fini Iva alle operazione esenti ed a quelle imponibili</h2>
<p>Ai sensi del regio decreto n. 1265 del 27. 07. 1934 le prestazioni sanitarie dei medici sono la diagnosi, la cura e la riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Prestazioni che possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie.</p>
<p>Il fine è quello di garantire diagnosi, cura e riabilitazione alla persona, coloro che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Profilo fiscale: trattamento Iva delle prestazioni sanitarie</h2>
<p>In ambito d’imposte indirette, la materia delle prestazioni sanitarie è disciplinata dal l’articolo 10, comma primo, punto n. 18 del DPR n. 633 del 1972 (decreto Iva):-“1. Sono esenti dall’imposta:…18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”. In sostanza si rinvia al legislatore del fascio, la materia medico sanitaria è evoluta ma in 3500 anni di storia si basa sugli stessi principi ed attori: diagnosi, cura e riabilitazione della persona da parte del medico che eroga la prestazione, rapporto diretto, personale tra dottore e paziente. Per tali motivi il decreto Iva (del 72’) a tutt’oggi trova fondamento sul richiamato regio decreto, copiandone pari pari il testo e calibrando su di esso il regime delle esenzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni medico sanitarie esenti da Iva</h2>
<p>Sono esenti da Iva:</p>
<p>1)    le prestazioni effettuate da medici, chirurghi ed odontoiatri;</p>
<p>2)    le prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;</p>
<p>3)    le certificazioni varie, le prestazioni mediche di chirurgia estetica quando rispondono a finalità terapeutiche, di medicina sportiva e del lavoro;</p>
<p>4)    le prestazioni rese da laboratori radiologici e di analisi mediche e di ricerche cliniche;</p>
<p>5)    le visite mediche di natura fiscale per conto dell’Inps o dell’Inail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono altresì esenti da Iva le prestazioni effettuate dai seguenti operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico sanitarie:</h2>
<p>1)    infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico;</p>
<p>2)    podologo, fisioterapista (o massofisioterapista con formazione triennale), logopedista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale;</p>
<p>3)    tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica;</p>
<p>4)    tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, igienista dentale, dietista;</p>
<p>5)    tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.</p>
<p>Prestazioni medico sanitarie imponibili iva (non esenti)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono imponibili e pertanto devono essere assoggettate ad Iva:</h2>
<p>1)    le prestazioni svolte per corsi di formazione;</p>
<p>2)    i certificati legali fatti alle assicurazioni;</p>
<p>3)    le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;</p>
<p>4)    le consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;</p>
<p>5)    le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;</p>
<p>6)    le prestazioni rese da chiropratici.</p>
<p>FOCUS 1: Prestazioni di ricovero e cura esenti Iva, ai sensi dell’articolo 10 comma 1, n. 19 del DPR n.  633 del 72. Sono le prestazioni rese sia in via ambulatoriale che a ricoverati, da parte dei seguenti soggetti: società di mutuo soccorso con personalità giuridica e stabilimenti termali; enti ospedalieri, case di cura e cliniche che sulla base delle convenzioni stipulate con le regioni, applicano tariffe corrispondenti a quelle praticate dagli enti pubblici. Le prestazioni sanitarie rese da case di cura non convenzionate sono imponibili Iva, a nulla rileva che i pazienti possono essere rimborsati dalle regioni in base a specifiche tariffe.</p>
<p>FOCUS 2: Alcune nozioni su ricovero e cura fini della individuazione della corretta fattispecie esente da Iva. Trattasi di alloggio, assistenza, diagnosi e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto. Questo aspetto assume importanza in quanto le prestazioni matrice ricettiva (es. Stanza singola, televisore, etc. ) sono prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. L’erogazione di questi servizi è soggetta all’applicazione di un aliquota agevolata del 10%. Questo se tale servizio è reso a soggetti ricoverati, salvo che le stesse siano indispensabili per realizzare gli scopi terapeutici del soggetto ricoverato. Le stesse prestazioni scontano aliquota IVA ordinaria se rese a soggetti non ricoverati (cfr. Agli accompagnatori).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni sanitarie: come emettere fattura</h2>
<p>I medici e tutti coloro che svolgono prestazioni sanitarie sono tenuti nel rispetto del DPR n. 633 del 1972 ad emettere la fattura per lo svolgimento delle seguenti operazioni:</p>
<p>1)    prestazioni professionali, tipiche dell’attività medica, in regime di esenzione Iva;</p>
<p>2)    cessione di beni acquistati nell’esercizio dell’attività (es. Vendita di un ecografo, di computer et similia,  tali cessioni sono esenti ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies se per essi non è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto ma imputata come costo deducibile, in caso contrario, la cessione è soggetta ad aliquota Iva ordinaria del 22%; se l’Iva su acquisti è stata detratta solo in parte, si dovrà emettere fattura parte in esenzione e parte con aliquota ordinaria);</p>
<p>3)    prestazioni di servizi che non sono propriamente tipiche della normale attività esercitata, quali perizie legali, consulenze ad assicurazioni, certificati assicurativi, messa a disposizione a colleghi di studio e di attrezzature e corsi (si applica Iva ordinaria).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La fattura: quando emetterla ed elementi essenziali</h2>
<p>La Fattura per le prestazioni sanitarie, ai sensi del DPR n. 633 del 1972,  deve essere sempre emessa ed è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nei confronti di privato, di impresa o di ente. La fattura può assumere varie forme: per i medici ha forma di parcella o fattura immediata.</p>
<p>FOCUS 3: Il mantra del decreto Iva:-“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”. Per le prestazioni sanitarie rese dal medico si deve emettere fatture al momento dell’incasso del corrispettivo. L’incasso è percepito, solitamente, al momento in cui la prestazione è completata, tuttavia, la fattura può essere emessa anche in un momento precedente. Inoltre, nel caso in cui si verifichi un pagamento anticipato totale o parziale del corrispettivo prima di tale termine, la fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso, limitatamente all’importo incassato.</p>
<p>FOCUS 4: E’ necessario prestare la massima attenzione al momento in cui deve essere emessa la fattura, onde evitare  di commettere irregolarità contabili. Spesso, infatti, riscontriamo il versamento in banca di somme incassate mentre le corrispondenti fatture vengono emesse solo dopo alcuni giorni ed a volte anche di importo diverso. Comportamento che in sede di controlli potrebbe essere contestato e soggetto a sanzioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I dati obbligatori da indicare nella fattura per prestazioni sanitarie dei medici sono:</h2>
<p>·      la data di emissione;</p>
<p>·      il numero progressivo per anno solare;</p>
<p>·      il nome e cognome (in caso di impresa individuale), denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata la prestazione;</p>
<p>·      il numero di partita IVA del cliente o il codice fiscale se questi non agisce nell’esercizio d’impresa arte o professione;</p>
<p>·      la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto delle prestazioni;</p>
<p>·      l’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con indicazione dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633 del 1972 in caso di esenzione o dell’aliquota Iva da applicare in caso di assoggettamento ad Iva della prestazione;</p>
<p>·      il numero e data degli eventuali DDT (documenti di trasporto) in caso di emissione di fattura differita.</p>
<p>Inoltre, non è obbligatorio, ma è opportuno, indicare l’eventuale ritenuta d’acconto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Numero di copie per emissione cartacea</h2>
<p>La fattura cartacea deve essere sempre emessa in duplice esemplare. Una copia deve essere consegnata al cliente mentre l’altra deve essere archiviata preso lo studio. Nulla vieta l’emissione di più copie: è opportuno però indicare, con l’ausilio di un timbro, la dicitura “copia per uso interno”. Per l’emissione di copie conformi alle originali va applicata la marca da bollo (2 euro) ed occorre indicare la dicitura “copia conforme all’originale” (nel caso in cui il cliente smarrisca la fattura).</p>
<p>Chi opta per emissione della fattura elettronica è esonerato da quanto indicato in tema di copie e conservazione del documento cartaceo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Numerazione progressiva ed ordinata della fattura</h2>
<p>Le fatture per prestazioni sanitarie dei medici devono essere numerate progressivamente per anno solare. E’ consentito avere più serie di numerazioni: è il caso tipico di chi ha più studi medici, o ambulatori.</p>
<p>FOCUS 4: per i medici di famiglia che operano in regime di convenzione con le ASL non è obbligatoria l’emissione della fattura in quanto il prospetto di liquidazione mensile emesso dall’ASL sostituisce a tutti gli effetti la fattura. Tuttavia, siccome tali prospetti vanno numerati progressivamente tra le fatture e ciò potrebbe generare confusione nella numerazione, si consiglia di emettere la normale fattura allegando ad essa il prospetto rilasciato dall’ASL.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Natura della prestazione sanitaria</h2>
<p>è fatto obbligo indicare e descrivere sulla fattura la natura, la qualità e la quantità della prestazione, ed è necessario che la descrizione dell’operazione in fattura sia chiara e specifica. Il medico è tenuto a descrivere il tipo di prestazione che effettua al paziente.</p>
<p>Alcuni esempi di dicitura delle prestazioni eseguite possono essere:</p>
<p>“Prestazione medica effettuata come da preventivo allegato” o “Prestazione medica come da cartella clinica allegata” infine, “Prestazione medica come da piano di cura allegato”</p>
<p>Stessa regola vale anche per le fatture emesse dal medico nei confronti di colleghi per prestazioni svolte nelle loro sedi. Ad esempio, è possibile utilizzare una descrizione che abbia come oggetto la giornata di lavoro indicheremo allora “sostituzione presso il vostro studio”.</p>
<p>Oppure una descrizione basata sul numero delle ore di lavoro svolte.</p>
<p>Naturalmente, in questi casi la stipula di un contratto scritto tra medici è fondamentale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Base imponibile della fattura del medico</h2>
<p>Per quanto riguarda il valore della prestazione bisogna indicare a parte anche eventuali sconti e abbuoni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ritenuta d’acconto</h2>
<p>Se il medico emette fatture nei confronti di altri professionisti, imprese o cliniche e/o enti, viene assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%.</p>
<p>Ritenuta che è opportuno sia evidenziata sulla parcella (anche se non obbligatorio), sul totale della prestazione.</p>
<p>In pratica dal compenso spettante il cliente trattiene la ritenuta a titolo d’acconto d’imposta che verserà per conto del medico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Imposta di bollo</h2>
<p>L’imposta di bollo, attraverso l’applicazione di una marca da € 2,00 deve essere applicata dai medici che effettuano operazioni esenti Iva.</p>
<p>L’imposta di bollo è dovuta se la fattura supera l’importo di € 77,47 e deve essere applicata in calce alla fattura originale. Quella consegnata al paziente.</p>
<p>Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta entrambe le parti (medico e paziente): quindi sono entrambi sanzionabili in caso di omesso pagamento dell’imposta anche se è il soggetto emittente che è tenuto alla applicazione della marca da bollo. Infatti l’obbligo di applicare il bollo è a carico del medico.</p>
<p>In alcuni casi, il professionista sceglie di non addebitare al cliente l’importo dell’imposta di bollo. Apponendolo  a proprie spese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Liquidazioni iva</h2>
<p>I medici sono obbligati alla computo della liquidazione Iva mensile e/o trimestrale anche qualora abbiano effettuato solo operazioni esenti. E’ un adempimento obbligatorio. Sono esonerati solo coloro che hanno fatto richiesta di esonero degli adempimenti Iva.</p>
<p>Questo ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72.</p>
<p>FOCUS 5: L’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche deve essere versata, se a debito, mensilmente o trimestralmente. Spesso i medici sono a credito Iva, con il modello TR, una sorta di dichiarazione Iva trimestrale già durante l’esercizio in cui è maturato può essere usato a compensazione in F24.</p>
<p>Per eseguire e versare l’Iva dovuta, con cadenza trimestrale, è necessario aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad € 400. 000. L’opzione ha validità per almeno un triennio e sugli importi da versare nei primi tre trimestri è dovuto un interesse dell’1% (tali interesse non è deducibile dal reddito). Non vi è più alcun obbligo di effettuare, anche se è opportuno, le annotazioni sui registri Iva delle liquidazioni eseguite. Qualora il professionista superi il limite di € 400. 000 nel corso dell’anno sarà obbligato alle liquidazioni mensili dall’anno successivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esonero da fattura elettronica per i medici anno 2020</h2>
<p>Sono esonerati dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica i medici che per il solo anno 2020 inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Trattasi di facoltà, il medico può scegliere di aderire alla fatturazione elettronica.</p>
<p>Per i medici, quindi, per l’anno 2020 vi è l’esonero dall’emissione della Fattura Elettronica, se vi è l’invio dei dati al sistema StS. Resta, quindi, l’obbligo di Fatturazione Elettronica per i dati non inclusi. Al contrario, rimane comunque l’obbligo di ricezione delle Fatture Elettroniche passive. L’esonero non riguarda, dunque, il ciclo passivo.</p>
<p>In sostanza, devono essere trasmessi in modalità telematica al SdI le fatture di acquisto ricevute dai fornitori dei medici e degli infermieri. Così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfettari già esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Prestazioni sanitari dei medici: consulenza diretta al risparmio lecito di imposta e contributi</h2>
<p>Se sei un medico ed hai un reddito alto e pensi di pagare molto in imposte e contributi, chiamaci, assistiamo da anni diversi tuoi colleghi su tutto il territorio nazionale, per far conseguire loro il risparmio lecito d’imposta, per gestire società che erogano servizi professionali in campo medico sanitario, per tutelare il patrimonio immobiliare.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/prestazioni-sanitarie-dei-medici-guida-fiscale-come-contrattualizzare-la-prestazione-ed-emettere-fattura/">Prestazioni sanitarie dei medici: Guida Fiscale come contrattualizzare la prestazione ed emettere fattura</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 1:04 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Libro: pubblicato il libro con 40 casi di risparmio fiscale fatto conseguire in tutta Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce Guida Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell&#8217;attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l&#8217;Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l&#8217;impegno, l&#8217;onesta, la competenza e la pianificazione portano risultati concreti.</p>
<p>Pubblicato il Libro del fondatore di Commercialista.it, il racconto di un percorso umano e professionale dell&#8217;attività di consulenza ed assistenza in lungo ed in largo per l&#8217;Italia, 40 casi reali di problemi e soluzioni che hanno fatto conseguire risparmio lecito e legittimo alle aziende e famiglie, a dimostrazione che l&#8217;impegno, l&#8217;onesta, la competenza e la pianificazione portano a drenare liquidità pro norma.</p>
<p>&#8220;Il fisco italiano è il migliore al mondo, esprime la genialità ed il talento del nostro popolo, è possibile in molti casi realizzare un risparmio lecito e legittimo, abbattendo il carico fiscale e drenando liquidità pro norma&#8221;,  questo il leitmotiv dei 40 casi descritti nel book, reali, impostati con un doppio binario, da un lato il linguaggio tecnico con descrizione della fattispecie ed il riferimento normativo, dall&#8217;altro lato la descrizione schietta del problema ed il racconto della soluzione prospettata ed attuata per la singola azienda in un linguaggio diretto e semplice.&#8221;</p>
<p><a href="https://www.amazon.it/dp/886913623X/ref=sr_1_1?%20__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731" target="_blank" rel="noopener">Il link su Amazon</a></p>
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		<title>Risparmio lecito d’imposta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/risparmio-lecito-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Carlotta Montis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/risparmio-lecito-dimposta/">Risparmio lecito d’imposta</a> was first posted on Settembre 23, 2019 at 10:25 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito. </p>
<p>Risparmio lecito d’imposta</p>
<p> </p>
<p>No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito. </p>
<p> </p>
<p>Il risparmio lecito d’imposta si realizza  nel momento in cui il contribuente utilizza gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che gli consentono un minore onere tributario. Oggi, anche l’Agenzia delle Entrate riconosce al contribuente il legittimo risparmio d’imposta se esso si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla legge, a prescindere dall’assenza di sostanza economica o meno delle operazioni poste in essere. La nuova direttiva n. 2016/1164 in merito alle pratiche di elusione fiscale rinnega il concetto di sostanza economica facendo riferimento al concetto di genuinità delle operazioni. Per individuare eventuali “abusivi” è necessario verificare:</p>
<p>&#8211;      se il vantaggio conseguito è legittimo o meno;</p>
<p>&#8211;      se risulta illegittimo verificare che non si tratti di ipotesi riconducibile all’evasione;</p>
<p>&#8211;      si ipotizza abuso del diritto invece quando non c’è evasione, ma il vantaggio risulta illegittimo. </p>
<p>Ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente: “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. In sostanza il contribuente può scegliere tra diversi regimi opzionali e tra operazioni che comportano un carico fiscale diverso. </p>
<p> </p>
<p>è legittimo il risparmio d’imposta quando il contribuente adotta soluzioni, percorsi giuridici, che il sistema stesso offre come alternative fiscali più vantaggiose di conseguenza la scelta del contribuente non può essere censurata. </p>
<p> </p>
<p>Fino ad ora l’errore è stato quello di pensare che esistesse un unico percorso giuridico un unico schema negoziale, così che le norme antielusive avrebbero dovuto adeguare la tassazione alla sostanza economica di questo schema superando i percorsi e gli schemi utilizzati. Oggi, come fatto già presente, è l’Agenzia delle Entrate che riconosce il risparmio lecito con emissione di prassi. Si ha legittimo risparmio d’imposta ogni qualvolta il contribuente seleziona all’interno dell’ordinamento e pone in essere la condotta fiscalmente meno onerosa tra due o più percorsi negoziali tra loro alternativi ma equivalenti in termini di risultati economici-giuridici. Al contribuente che cerca di porre in essere il comportamento fiscalmente meno oneroso è concessa la possibilità di proporre interpello in modo da avere la certezza se l’operazione costituisce fattispecie di abuso del diritto, indicando:</p>
<p>    il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;<br />
    le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione prospettata. </p>
<p>Se il legislatore prevede due o più metodi di tassazione per la stessa operazione e tutti i percorsi tassativi risultano leciti, il contribuente può scegliere il metodo fiscalmente meno oneroso a prescindere dalla sostanza economica dell’operazione sottostante. </p>
<p>Due risoluzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate: </p>
<p>&#8211;      risoluzione 97/E/2016: è caso di una società che realizza una scissione proporzionale a favore di una società beneficiaria neocostituita alla quale viene assegnato il ramo immobiliare. Vengono poi trasferite tutte le partecipazioni della scissa, proprietaria del ramo operativo, considerando che gli acquirenti delle partecipazioni hanno mostrato un interesse limitato a quest’ultimo ramo. <br />
L’Agenzia ha riconosciuto il principio del legittimo risparmio di imposta, considerando la sostanziale indifferenza fiscale della cessione diretta o indiretta dell’azienda;</p>
<p>&#8211;      risoluzione 101/E/2016: è il caso di una società che ha registrato una minusvalenza in seguito all’assegnazione agevolata ai soci di un immobile. <br />
L’Agenzia ha riconosciuto tale operazione quale legittimo risparmio di imposta, in quanto è lo stesso legislatore a permettere la scelta fra l’assegnazione agevolata ai soci in luogo della cessione e la minusvalenza derivante dall’operazione risulta deducibile fiscalmente. </p>
<p> </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/risparmio-lecito-dimposta/">Risparmio lecito d’imposta</a> was first posted on Settembre 23, 2019 at 10:25 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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