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	<title>riduzione in schiavitù giurisprudenza | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>riduzione in schiavitù giurisprudenza | Commercialista.it</title>
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		<title>Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute/accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-la-prostituzione-232-un-contratto-di-schiavit249-il-consenso-della-escort-vittima-esclude-il-reato/">Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso in cui venga stipulato tra due soggetti un contratto di schiavitù di una Escort, l&#8217;eventuale consenso della donna, giustificherebbe penalmente i comportamenti pattuiti?  In altri termini, gli stipulanti andrebbero lo stesso in galera?  Il caso pratico sul quale si è pronunciata la Corte d&#8217;Assise.  </p>
<p>
</p>
<p>Atti dispositivi del proprio corpo contrari al buon costume ex articolo 5 del codice civile</p>
<p>L&#8217;articolo 5 del codice civile si riferisce all&#8217;attività dispositiva che un soggetto può svolgere con riferimento a parti del proprio corpo, vietando anche gli atti contrari al buon costume. Secondo la dottrina prevalente i limiti imposti da tale articolo sarebbero applicabili oltre agli atti stricto sensu materiali riguardanti la dimensione fisica, anche quelli dispositivi di diritti della personalità che toccano la sfera psico-emotiva. Inoltre l&#8217;operatività di tale norma sarebbe estensibile anche ai negozi giuridici, considerato che gli atti giuridici sono una sotto-categoria dei fatti umani. </p>
<p>Il contratto di schiavitù</p>
<p>Un caso pratico nel quale l&#8217;accordo contrattuale ha ad oggetto un contenuto analogo a quello vietato ex articolo 5 c. C.  è il contratto di schiavitù, speculare al reato disegnato dall&#8217;art 600 c. P.  la cui ratio incriminatrice si identifica nella tutela della persona umana intesa come persona individuale. </p>
<p>Il caso</p>
<p>Una vicenda analoga è stata sottoposta al vaglio della Corte d&#8217;Assise di Trento la quale si è espressa con una importante sentenza, in merito ai principi civilistici e penalistici di tale “contratto”, focalizzando l&#8217;analisi sul ruolo scriminante del consenso dell&#8217;avente diritto nell&#8217;ambito del reato di schiavitù. Nel caso di specie, tale contratto era stato stipulato tra due soggetti a cui era estranea la vittima, la quale secondo le trattative degli stipulanti avrebbe dovuto costituire proprio l&#8217;“oggetto” del contratto, costringendola non solo a spostarsi in diverse città italiane &#8211; anche al fine di impedirle di crearsi legami stabili o anche soltanto conoscenze nel luogo di residenza &#8211; ma anche ad esercitare, contro la sua volontà, l&#8217;attività di prostituzione, acquisendone i proventi. L&#8217;imputato, dopo aver “acquistato” la ragazza, l&#8217;aveva quindi mantenuta, in concorso con altri, in uno stato di soggezione continuativa, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e della situazione di necessità in cui la stessa versava. </p>
<p>N. B.  Le statuizioni elaborate dalla Corte in merito all&#8217;efficacia scriminante del presunto consenso della donna, cioè giustificativo ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;illecito penale, resterebbero applicabili anche all&#8217;ipotesi in cui la contrattazione intervenisse tra vittima e “carnefice”. </p>
<p>La difesa dell’imputato</p>
<p>La difesa al fine di escludere a carico dell&#8217;imputato la configurabilità del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù cui all&#8217;articolo 600 c. P. , rilevava l&#8217;operatività della scriminante del consenso prestato dalla presunta vittima, asserendo che la stessa si sarebbe volontariamente prostituita e sottomessa alla signoria dell&#8217;imputato, scegliendo di soggiacere ai sui desideri ed interessi, come in una sorta di sindrome di Stoccolma. </p>
<p>Il consenso della Escort-vittima esclude la rilevanza penale dell&#8217;accordo? </p>
<p>La Corte di Assise, rigettando la tesi difensiva, enunciava il seguente principio: “il consenso della persona offesa è irrilevante rispetto ai delitti contro la personalità individuale, non essendo la dignità né la libertà diritti disponibili, pertanto la compartecipazione, da parte della vittima del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, agli utili prodotti dall&#8217;attività cui essa è costretta, non esclude la configurabilità del reato; determinante è invece lo stato di soggezione in cui versi la persona offesa, essendo sottoposta all&#8217;altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell&#8217;esigere prestazioni sessuali o lavorative o di accattonaggio ad obblighi di fare. </p>
<p>Conclusione</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi esaminata quindi, scatta il reato ex articolo 600 c. P. Punito con la reclusione dagli otto a venti anni. </p>
<p>Per approfondimenti: Corte di Assise di Trento 20. 11. 2007, sentenza n°5246</p>
<p>Per ricevere serenamente assistenza legale o consulenza tributaria,</p>
<p>contattateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quando-la-prostituzione-232-un-contratto-di-schiavit249-il-consenso-della-escort-vittima-esclude-il-reato/">Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 3:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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