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	<title>regime forfettario tassazione | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>regime forfettario tassazione | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Soglie di accesso e uscita dal regime forfettario per il 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Soglie-di-accesso-e-uscita-dal-regime-forfettario-per-il-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Regime forfettario 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[Per il 2024, il governo ha aggiornato alcune delle soglie di accesso e uscita dal regime forfettario, introducendo importanti cambiamenti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Soglie-di-accesso-e-uscita-dal-regime-forfettario-per-il-2024/">Soglie di accesso e uscita dal regime forfettario per il 2024</a> was first posted on Novembre 6, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> è un&#8217;opzione fiscale agevolata disponibile per professionisti e piccole imprese, che prevede un&#8217;imposta sostitutiva su redditi da lavoro autonomo o d&#8217;impresa, in sostituzione delle tradizionali imposte sul reddito. Per il 2024, il governo ha aggiornato alcune delle soglie di accesso e uscita dal regime forfettario, introducendo importanti cambiamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Soglia di Accesso al Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Per accedere al regime forfettario nel 2024, i <strong>ricavi o compensi</strong> percepiti nell’anno precedente non devono superare <strong>85.000 euro</strong>. Questo limite si applica a tutte le attività economiche ammesse nel regime forfettario, sia per i liberi professionisti che per le piccole imprese. Se i ricavi o i compensi percepiti restano al di sotto di questa soglia, è possibile optare per il regime anche per il 2024.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h2 style="text-align: justify;">Soglia di Uscita dal Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di superamento del limite degli <strong>85.000 euro</strong> durante l’anno, il contribuente può continuare a rimanere nel regime forfettario fino a quando i ricavi non eccedono <strong>100.000 euro</strong>. Se i ricavi o compensi percepiti superano questa soglia, l’uscita dal regime forfettario è immediata e il contribuente è obbligato a passare al regime ordinario dall&#8217;anno successivo​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aliquota dell&#8217;Imposta Sostitutiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel regime forfettario, si applica un&#8217;imposta sostitutiva del <strong>15%</strong> sul reddito imponibile, ridotta al <strong>5%</strong> per i primi cinque anni di attività, se si rispettano determinati requisiti. Questo rende il regime forfettario particolarmente conveniente per le nuove attività imprenditoriali, che possono godere di questa aliquota agevolata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cause di Esclusione dal Regime</h2>
<p style="text-align: justify;">Nonostante il regime forfettario offra importanti benefici, esistono alcune <strong>cause di esclusione</strong>. Ad esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se il contribuente partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.</li>
<li>Se ha percepito redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a <strong>30.000 euro</strong>, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i contribuenti che hanno svolto attività simili a quella per cui richiedono il regime forfettario come lavoratori dipendenti nei tre anni precedenti, non possono beneficiare dell&#8217;aliquota ridotta al 5%​<span class="whitespace-nowrap text-token-text-secondary dark:text-token-text-tertiary">(</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obblighi di Fatturazione Elettronica</h2>
<p style="text-align: justify;">A partire dal <strong>1° gennaio 2024</strong>, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario, indipendentemente dal volume d’affari, sono tenuti all&#8217;emissione di <strong>fatture elettroniche</strong>. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, quando l’obbligo era riservato solo ai forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le soglie di accesso e uscita del regime forfettario per il 2024 rappresentano un&#8217;opportunità per i piccoli imprenditori e professionisti che desiderano usufruire di un regime fiscale semplificato e di un&#8217;imposta sostitutiva vantaggiosa. Tuttavia, è importante monitorare attentamente i ricavi durante l’anno, per non perdere i benefici fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi intende aderire o mantenere questo regime, dovrà anche adeguarsi ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica, pena l’uscita dal regime forfettario e il passaggio a un regime più complesso.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Soglie-di-accesso-e-uscita-dal-regime-forfettario-per-il-2024/">Soglie di accesso e uscita dal regime forfettario per il 2024</a> was first posted on Novembre 6, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un’impresa familiare può scegliere il nuovo regime forfettario 2017? Come si calcola la tassazione?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unimpresa-familiare-pu242-scegliere-il-nuovo-regime-forfettario-2017-come-si-calcola-la-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco ed Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Legge di Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art 13 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[art 203 bis codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[art 5 comma 4 tuir]]></category>
		<category><![CDATA[guida impresa familiare 2017]]></category>
		<category><![CDATA[impresa familiare regime forfettario 2017]]></category>
		<category><![CDATA[L. 2/12/1975 n. 576]]></category>
		<category><![CDATA[parere civile]]></category>
		<category><![CDATA[parere fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[parere pro veritate]]></category>
		<category><![CDATA[parere tributario]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario collaboratore familiare]]></category>
		<category><![CDATA[regime forfettario tassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale impresa familiare 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unimpresa-familiare-pu242-scegliere-il-nuovo-regime-forfettario-2017-come-si-calcola-la-tassazione/">Un’impresa familiare può scegliere il nuovo regime forfettario 2017? Come si calcola la tassazione?</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile per un’impresa familiare accedere, fin dal momento della sua costituzione o passare, se operante in regime diverso, al regime fiscale forfettario 2017 per conseguire risparmio lecito d’imposta? In tal caso, come andranno calcolati il reddito imponibile e la tassazione?  </p>
<p>L’impresa familiare, ai sensi dell&#8217;articolo 230-bis codice civile, è un&#8217;impresa individuale nella quale uno o più familiari dell&#8217;imprenditore collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro.  Tale impresa può essere costituita esclusivamente da soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale o artigiana, non può essere costituita da soggetti che esercitano un&#8217;attività professionale.  La qualifica di imprenditore spetta esclusivamente al titolare dell&#8217;impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle &#8220;quote&#8221; dell&#8217;impresa.  </p>
<p>Costituzione dell’impresa familiare e gestione degli utili</p>
<p>L&#8217;articolo 5 comma 4 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che l&#8217;impresa familiare, così come disciplinata dall&#8217;articolo 230-bis c. C. , per poter beneficiare del regime fiscale stabilito dallo stesso TUIR, debba essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e secondo determinate modalità come precisato nella <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-cassazione-tributaria-2017">divulgazione appositamente dedicata a come costituire l&#8217;impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali</a></p>
<p>L&#8217;impresa può essere composta dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell&#8217;impresa:</p>
<p>    il coniuge;<br />
    i parenti entro il terzo grado;<br />
    gli affini entro il secondo grado. </p>
<p>I collaboratori familiari, ai sensi dell&#8217;articolo 230-bis codice civile, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell&#8217;impresa familiare ed ai beni acquisitati con essi nonché agli incrementi dell&#8217;azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (L. 2/12/1975 n. 576).  Le decisioni concernenti l&#8217;impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell&#8217;impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all&#8217;impresa stessa.    </p>
<p>Regime fiscale: è possibile l’opzione per quello forfettario? </p>
<p>Con l&#8217;articolo 5 comma 4 del TUIR si stabilisce che i redditi delle imprese familiari di cui all&#8217;art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell&#8217;ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell&#8217;imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell&#8217;impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili fermo restando la sussistenza dei requisiti imposti ex lege. </p>
<p>Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, gli imprenditori individuali esercenti l’attività nella forma dell’impresa familiare, hanno comunque la possibilità di optare per il regime forfettario che in presenza dei requisiti prescritti, opera come regime naturale ed unico regime fiscale agevolato a partire dal 2017.  </p>
<p>Criteri di calcolo per la tassazione in regime forfettario </p>
<p>In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:</p>
<p>    i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l&#8217;attività esercitata;<br />
    una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP;<br />
    attenzione: nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore;</p>
<p>    i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell&#8217;impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l&#8217;eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo; </p>
<p>    il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR);</p>
<p>    non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive;</p>
<p>N. B.  Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali e nessun’altra spesa sostenuta nel periodo d’imposta. </p>
<p> </p>
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