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	<title>regime forfettario iva | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>regime forfettario iva | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Soglie di accesso e uscita dal regime forfettario per il 2024</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Soglie-di-accesso-e-uscita-dal-regime-forfettario-per-il-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regime Forfettario]]></category>
		<category><![CDATA[Regime forfettario 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[Per il 2024, il governo ha aggiornato alcune delle soglie di accesso e uscita dal regime forfettario, introducendo importanti cambiamenti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Soglie-di-accesso-e-uscita-dal-regime-forfettario-per-il-2024/">Soglie di accesso e uscita dal regime forfettario per il 2024</a> was first posted on Novembre 6, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p style="text-align: justify;">Il <strong>regime forfettario</strong> è un&#8217;opzione fiscale agevolata disponibile per professionisti e piccole imprese, che prevede un&#8217;imposta sostitutiva su redditi da lavoro autonomo o d&#8217;impresa, in sostituzione delle tradizionali imposte sul reddito. Per il 2024, il governo ha aggiornato alcune delle soglie di accesso e uscita dal regime forfettario, introducendo importanti cambiamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Soglia di Accesso al Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">Per accedere al regime forfettario nel 2024, i <strong>ricavi o compensi</strong> percepiti nell’anno precedente non devono superare <strong>85.000 euro</strong>. Questo limite si applica a tutte le attività economiche ammesse nel regime forfettario, sia per i liberi professionisti che per le piccole imprese. Se i ricavi o i compensi percepiti restano al di sotto di questa soglia, è possibile optare per il regime anche per il 2024.</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<h2 style="text-align: justify;">Soglia di Uscita dal Regime Forfettario</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di superamento del limite degli <strong>85.000 euro</strong> durante l’anno, il contribuente può continuare a rimanere nel regime forfettario fino a quando i ricavi non eccedono <strong>100.000 euro</strong>. Se i ricavi o compensi percepiti superano questa soglia, l’uscita dal regime forfettario è immediata e il contribuente è obbligato a passare al regime ordinario dall&#8217;anno successivo​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aliquota dell&#8217;Imposta Sostitutiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel regime forfettario, si applica un&#8217;imposta sostitutiva del <strong>15%</strong> sul reddito imponibile, ridotta al <strong>5%</strong> per i primi cinque anni di attività, se si rispettano determinati requisiti. Questo rende il regime forfettario particolarmente conveniente per le nuove attività imprenditoriali, che possono godere di questa aliquota agevolata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cause di Esclusione dal Regime</h2>
<p style="text-align: justify;">Nonostante il regime forfettario offra importanti benefici, esistono alcune <strong>cause di esclusione</strong>. Ad esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se il contribuente partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.</li>
<li>Se ha percepito redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a <strong>30.000 euro</strong>, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i contribuenti che hanno svolto attività simili a quella per cui richiedono il regime forfettario come lavoratori dipendenti nei tre anni precedenti, non possono beneficiare dell&#8217;aliquota ridotta al 5%​<span class="whitespace-nowrap text-token-text-secondary dark:text-token-text-tertiary">(</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obblighi di Fatturazione Elettronica</h2>
<p style="text-align: justify;">A partire dal <strong>1° gennaio 2024</strong>, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario, indipendentemente dal volume d’affari, sono tenuti all&#8217;emissione di <strong>fatture elettroniche</strong>. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, quando l’obbligo era riservato solo ai forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Le soglie di accesso e uscita del regime forfettario per il 2024 rappresentano un&#8217;opportunità per i piccoli imprenditori e professionisti che desiderano usufruire di un regime fiscale semplificato e di un&#8217;imposta sostitutiva vantaggiosa. Tuttavia, è importante monitorare attentamente i ricavi durante l’anno, per non perdere i benefici fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi intende aderire o mantenere questo regime, dovrà anche adeguarsi ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica, pena l’uscita dal regime forfettario e il passaggio a un regime più complesso.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Soglie-di-accesso-e-uscita-dal-regime-forfettario-per-il-2024/">Soglie di accesso e uscita dal regime forfettario per il 2024</a> was first posted on Novembre 6, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Cessione a clienti UE]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
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		<category><![CDATA[circolare 36/E 2010 agenzia entrate]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita E &#8211; Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita e &#8211; commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva? </p>
<p> Analisi del caso e disciplina applicabile  </p>
<p> Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc. </p>
<p> E – Commerce indiretto</p>
<p> Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. </p>
<p> IVA nel commercio elettronico indiretto</p>
<p> Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696. </p>
<p> Il regime fiscale forfettario  </p>
<p> Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un&#8217; imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell&#8217;IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L&#8217;opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici. </p>
<p> E &#8211; Commerce in regime forfettario  </p>
<p> Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un&#8217;attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%. </p>
<p> Modello Intrastat</p>
<p> Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. </p>
<p> Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari. </p>
<p> I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate. </p>
<p> Focus del caso:la circolare 36/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate  </p>
<p> Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all&#8217;obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993). </p>
<p> NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;</p>
<p> Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l&#8217;operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”</p>
<p> Soglie monetarie e obbligo di identificazione  </p>
<p> La disciplina identificata con riferimento all&#8217;ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest&#8217;ultimo un soggetto passivo cioè un&#8217;altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l&#8217;e commerce. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere fiscale- tributario oppure se desiderate aprire con successo la vostra e – commerce  con  assistenza step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
</p>
<p> </p>
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