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	<title>regime forfettario collaboratore familiare &#8211; Commercialista.it</title>
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	<title>regime forfettario collaboratore familiare &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>&#8220;Quota ricavi&#8221; dei collaboratori di impresa familiare: va compresa nei limite di fatturato per passaggio al regime forfettario? E se poi si esce da tale regime che succede?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quota-ricavi-dei-collaboratori-di-impresa-familiare-va-compresa-nei-limite-di-fatturato-per-passaggio-al-regime-forfettario-e-se-poi-si-esce-da-tale-regime-che-succede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale impresa familiare 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quota-ricavi-dei-collaboratori-di-impresa-familiare-va-compresa-nei-limite-di-fatturato-per-passaggio-al-regime-forfettario-e-se-poi-si-esce-da-tale-regime-che-succede/">&#8220;Quota ricavi&#8221; dei collaboratori di impresa familiare: va compresa nei limite di fatturato per passaggio al regime forfettario? E se poi si esce da tale regime che succede?</a> was first posted on Aprile 27, 2017 at 11:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolare di un’impresa familiare avviata nel 2016 in regime semplificato, desidera optare nel 2017 per il regime forfettario agevolato. Al fine del calcolo del limite di fatturato prescritto ex lege ai fini dell’accesso, occorrerà tener conto solo della “quota reddito” a lui imputata oppure anche dei ricavi di pertinenza dei collaboratori?  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Il titolare di un’impresa familiare avviata nel 2016 in regime semplificato, desidera optare nel 2017 per il regime forfettario agevolato. Al fine del calcolo del limite di fatturato prescritto ex lege ai fini dell’accesso, occorrerà tener conto solo della “quota reddito” a lui imputata oppure anche dei ricavi di pertinenza dei collaboratori? E nell’ipotesi in cui successivamente si decidesse di fuoriuscire da tale regime? </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Come noto, se si aderisce al regime forfettario, il reddito imponibile si determina applicando all&#8217;ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività (dal 40% al 86%) differenziato in funzione del codice ATECO (ossia, il codice che contraddistingue l&#8217;attività economica). Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un&#8217;unica imposta nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell&#8217;IRAP (per le Start Up è prevista l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni).  </p>
<p>
I collaboratori familiari hanno obblighi dichiarativi? </p>
<p>Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito &#8211; al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari &#8211; è dovuta e versata dall&#8217;imprenditore. Questo significa che i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. Inoltre il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altri redditi. </p>
<p>Attenzione: l&#8217;imposta sostitutiva pari al 15% comprende quindi l&#8217;intero prelievo fiscale e quindi anche la quota d&#8217;imposte che normalmente è a carico dei medesimi collaboratori familiari. </p>
<p>Soluzione</p>
<p>I ricavi da monitorare nel precedente periodo d’imposta per valutare se un soggetto rientri o meno nel tetto fissato per il regime forfettario, coincidono con quelli prodotti dall’impresa assunta nella sua unitarietà: non sarà dunque possibile né corretto distinguere quelli prodotti dal titolare da quelli prodotti dal collaboratore familiare. </p>
<p>In sintesi:</p>
<p>a) all’imprenditore viene assegnata una quota di reddito;</p>
<p>b) i ricavi, compresi quelli imputabili ai collaboratori sono da ricondurre totalmente all’impresa; </p>
<p>c) ai fini dell’ingresso nel regime forfettario ciò che rileva sono i ricavi unitari senza scindere quelli imputabili al titolare e quelli attribuibili ai collaboratori e non il reddito. </p>
<p>Si deve concludere quindi che il titolare dell&#8217;impresa familiare dovrà conteggiare ai fini della verifica del mancato superamento del limite di fatturato prescritto ex lege per l&#8217;accesso al regime forfettario, sia i ricavi imputabili a se stesso, sia quelli di pertinenza dei suoi collaboratori, senza poter scorporare questi ultimi dai ricavi unitari. </p>
<p>Cosa accade se si decide di fuoriuscire dal regime forfettario? </p>
<p>Nell’ipotesi in cui l&#8217;imprenditore optasse per la fuoriuscita dal regime forfettario, determinando così il reddito secondo criteri analitici:</p>
<p>a) la &#8220;quota di reddito&#8221; imputabile ai collaboratori familiari ridurrebbe l&#8217;imponibile tassabile in capo all&#8217;imprenditore individuale;</p>
<p>b) a loro volta i collaboratori familiari dovranno assolvere agli obblighi dichiarativi indicando il reddito imputato (per trasparenza) all&#8217;interno del quadro RH del Modello UNICOPF. </p>
<p> </p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quota-ricavi-dei-collaboratori-di-impresa-familiare-va-compresa-nei-limite-di-fatturato-per-passaggio-al-regime-forfettario-e-se-poi-si-esce-da-tale-regime-che-succede/">&#8220;Quota ricavi&#8221; dei collaboratori di impresa familiare: va compresa nei limite di fatturato per passaggio al regime forfettario? E se poi si esce da tale regime che succede?</a> was first posted on Aprile 27, 2017 at 11:12 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Un’impresa familiare può scegliere il nuovo regime forfettario 2017? Come si calcola la tassazione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale impresa familiare 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unimpresa-familiare-pu242-scegliere-il-nuovo-regime-forfettario-2017-come-si-calcola-la-tassazione/">Un’impresa familiare può scegliere il nuovo regime forfettario 2017? Come si calcola la tassazione?</a> was first posted on Aprile 24, 2017 at 10:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile per un’impresa familiare accedere, fin dal momento della sua costituzione o passare, se operante in regime diverso, al regime fiscale forfettario 2017 per conseguire risparmio lecito d’imposta? In tal caso, come andranno calcolati il reddito imponibile e la tassazione?  </p>
<p>L’impresa familiare, ai sensi dell&#8217;articolo 230-bis codice civile, è un&#8217;impresa individuale nella quale uno o più familiari dell&#8217;imprenditore collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro.  Tale impresa può essere costituita esclusivamente da soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale o artigiana, non può essere costituita da soggetti che esercitano un&#8217;attività professionale.  La qualifica di imprenditore spetta esclusivamente al titolare dell&#8217;impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle &#8220;quote&#8221; dell&#8217;impresa.  </p>
<p>Costituzione dell’impresa familiare e gestione degli utili</p>
<p>L&#8217;articolo 5 comma 4 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che l&#8217;impresa familiare, così come disciplinata dall&#8217;articolo 230-bis c. C. , per poter beneficiare del regime fiscale stabilito dallo stesso TUIR, debba essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e secondo determinate modalità come precisato nella <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/come-va-costituita-limpresa-familiare-per-godere-delle-agevolazioni-fiscali-cassazione-tributaria-2017">divulgazione appositamente dedicata a come costituire l&#8217;impresa familiare per godere delle agevolazioni fiscali</a></p>
<p>L&#8217;impresa può essere composta dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell&#8217;impresa:</p>
<p>    il coniuge;<br />
    i parenti entro il terzo grado;<br />
    gli affini entro il secondo grado. </p>
<p>I collaboratori familiari, ai sensi dell&#8217;articolo 230-bis codice civile, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell&#8217;impresa familiare ed ai beni acquisitati con essi nonché agli incrementi dell&#8217;azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (L. 2/12/1975 n. 576).  Le decisioni concernenti l&#8217;impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell&#8217;impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all&#8217;impresa stessa.    </p>
<p>Regime fiscale: è possibile l’opzione per quello forfettario? </p>
<p>Con l&#8217;articolo 5 comma 4 del TUIR si stabilisce che i redditi delle imprese familiari di cui all&#8217;art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell&#8217;ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell&#8217;imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell&#8217;impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili fermo restando la sussistenza dei requisiti imposti ex lege. </p>
<p>Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, gli imprenditori individuali esercenti l’attività nella forma dell’impresa familiare, hanno comunque la possibilità di optare per il regime forfettario che in presenza dei requisiti prescritti, opera come regime naturale ed unico regime fiscale agevolato a partire dal 2017.  </p>
<p>Criteri di calcolo per la tassazione in regime forfettario </p>
<p>In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:</p>
<p>    i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l&#8217;attività esercitata;<br />
    una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP;<br />
    attenzione: nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore;</p>
<p>    i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell&#8217;impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l&#8217;eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo; </p>
<p>    il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR);</p>
<p>    non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive;</p>
<p>N. B.  Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali e nessun’altra spesa sostenuta nel periodo d’imposta. </p>
<p> </p>
<p>Per avviare la vostra impresa familiare, scegliere il regime fiscale più conveniente, richiedere assistenza fiscale tributaria specializzata,  attivare la contabilità in Cloud o richiedere un parere spot, contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima cortesia ed efficienza! </p>
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